CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 865 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(già ) elettivamente domiciliata Pt_1 Parte_2 Pt_3 in Milano, corso Italia n. 13, presso lo studio dell'avv. Marisa Olga
Meroni, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
, contumace -------------------------------- RT
--------------------------------------------------------------------------- appellata
Conclusioni: all' udienza del 8 novembre 2024, il difensore dell'appellante ha concluso come da note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2909/2021 del 10.12.21, il Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal RT
avverso il decreto ingiuntivo n. 1048/18 emesso nei suoi
[...] confronti, su ricorso di per il pagamento di Parte_4
€64.665,87, oltre interessi, ha revocato il decreto e condannato l'opponente al pagamento di €37.404,65, oltre interessi moratori come per legge e 1/2 delle spese giudiziali, compensata la restante parte.
Con citazione del 16.06.22 ha proposto appello avverso la sentenza la
(già ) chiedendo, in riforma Controparte_2 Parte_2 Pt_3 della stessa, la condanna del al RT pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo.
Invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, svoltasi nella contumacia del , all'udienza del 8 RT novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del RT
, il quale, ancorché regolarmente citato, non si è costituito.
[...]
Con un unico motivo di appello, si censura l'inesatta quantificazione del debito dell'appellato in €37.404,65, per aver il Tribunale - secondo l'appellante erroneamente - preso a base di calcolo il credito (di
€180.002,25) che la ON ER aveva verso il RT
, per fatture emesse dal 2011 al 24.7.14, trascurando di
[...] considerare che il credito azionato, ed oggetto di cessione da parte della Parte ON in favore della riguardava invece fatture emesse dal 2013 al
2015, e per aver inoltre ritenuto parzialmente estinto il debito per
€129.284,95 (di cui ai mandati di pagamento nn. 719, 720, 721, 722, 727 del 31 ottobre 2014) ed ulteriori €13.312,65 (di cui al mandato di pagamento n. 986 dell'11 novembre 2013).
La censura è infondata e va, perciò, respinta.
asserisce, ma non prova, il proprio credito verso il ON debitore ceduto, a suo dire pari a €46.580,87 per capitale ed il resto per interessi, non essendo a tal fine sufficienti i tre elenchi di crediti allegati all'atto di cessione del 29.9.15 tra e Controparte_4 [...]
a fronte della specifica contestazione formulata in Parte_4 primo grado dal che ha riconosciuto il solo credito di CP_1
€180.002,25 vantato dalla cedente ON ER alla data del 24.7.14, assumendo però di averlo estinto.
Pertanto, in assenza di documenti giustificativi del credito ceduto (anche delle sole fatture emesse da ON ER per il periodo successivo al 24.7.14), correttamente il primo giudice ha ritenuto accertato soltanto il debito di €180.002,25, quale risultante dalla lettera del 24.7.14, con cui
ON ER comunicò al la risoluzione del contratto di CP_1 somministrazione di energia elettrica a far data dal 31 agosto 2014 ed al contempo indicò il saldo a debito dell'amministrazione, per consumi di energia dal 2011 al 24.7.24, in €180.002,25.
Per vedersi riconosciuti anche i crediti successivi a questa data la cessionaria avrebbe dovuto darne la prova, producendo le fatture emesse dopo quelle menzionate nella citata lettera del 24.7.14 ed incluse nell'importo di €180.002,25.
Non avendolo fatto, l'unico dato probatorio certo resta il credito di
€180.002,25 alla data del 24.7.14, da cui occorre, dunque, partire ai fini dell'accertamento dell'eventuale debito residuo, al netto dei pagamenti eseguiti.
Né tale lacuna probatoria avrebbe potuto colmarsi tramite una c.t.u., attesa la natura esplorativa della richiesta, in assenza della necessaria documentazione di supporto.
Altrettanto infondato è il secondo profilo di censura, relativo al parziale accoglimento dell'eccezione di estinzione del debito, essendo documentato il pagamento ad ON ER, in data anteriore alla cessione per cui è causa, di €13.312,65 in data 11.11.13 e di ulteriori
€129.248,95 in data 31.10.14.
Né giova all'appellante obiettare che i mandati nn. 719, 720, 721, 722,
727 del 31.10.14, per complessi €129.248,95, non rechino l'indicazione delle fatture il cui credito vanno ad estinguere.
Ed invero, i mandati sono espliciti nel riferirsi alle “fatture relative a fornitura di energia elettrica per gli anni 2011- 2012- 2013”, cioè proprio al credito di €180.002,25, che riguardava – come già detto – fatture per consumi di energia dal 2011 al 24.7.14.
Bene ha fatto, quindi, il Tribunale a detrarre dal credito di €180.002,25 i pagamenti accertati in €129.248,95 e €13.312,65, pervenendo così Parte all'esatta conclusione di riconoscere alla cessionaria il saldo ancora dovuto alla data della cessione, pari a €37.404,65, da maggiorarsi degli interessi moratori come per legge.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione Controparte_2 del 10.06.22, avverso la sentenza n. 2909/21 del 10.12.21 emessa dal
Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2.nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte