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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/05/2024, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1617 del 2015 R. Gen., promossa
DA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Giuliante, Parte_1 C.F._1
Paolo Piana, Lidia Redaelli e Maria Domenica Mamia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Badesi, via Nazionale 40,
parte attrice
CONTRO
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Dario Moresco Controparte_1 C.F._2 e dall'avv. Sonia Balzarini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Olbia, Corso Umberto 135,
parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.5.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il notaio Parte_1
e, premesso di aver acquistato dalla costruttrice della Controparte_1 Org_1 Org_2
con atto pubblico stipulato dal convenuto in Bergamo l'11.2.2008, un immobile sito in Comune
[...] di Badesi, loc. Baia delle Mimose, lamentava che questo era affetto da gravi vizi costruttivi, come accertato anche per mezzo di procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Riferiva di aver accertato che, al momento della stipulazione del contratto, la venditrice non aveva presentato in favore dell'acquirente la polizza assicurativa prevista dall'art. 4 del D.L.vo n. 122 del 2005, e di aver contestato la circostanza al a titolo di responsabilità professionale, atteso CP_1 che, ove egli avesse diligentemente verificato il rispetto della norma da parte della venditrice, o lo avesse quantomeno informato dell'esistenza di tale diritto, non avrebbe subito il danno lamentato. Argomentava circa la sussistenza della competenza inderogabile per territorio del Tribunale adito, foro del consumatore, essendo egli residente in [...], e concludeva come in atti.
Il convenuto si costituiva in giudizio ed eccepiva in primo luogo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di Monza, atteso che l'attore, come da curriculum vitae che produceva, alla data del 19.1.2014 si era dichiarato residente nel Comune di Besana Brianza.
1 Sottolineava che in nessun caso si sarebbe potuta ritenere la competenza del Tribunale di Tempio
Pausania, essendo egli residente in Bergamo, ed essendo Bergamo anche il luogo in cui il contratto era stato stipulato. Contestava anche nel merito la pretesa dell'attore e concludeva come in atti. La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2024 sulle conclusioni formulate dalle parti come da verbale. L'eccezione d'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, formulata dalla difesa del convenuto, è fondata e va accolta. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. u), c. cons. va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull'individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l'accertamento, devoluto al solo giudice del merito…relativo all'eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva” (così Cass. 11389 del 2018 e, nello stesso senso, Cass. n. 18523 del 2016 e Cass. n. 6333 del 2015).
Ebbene, i documenti prodotti in giudizio dal convenuto (v. all. 6/1 e 6/3 alla comparsa di costituzione), non contestati dal , indicano senza dubbio alcuno che l'attore, a far data dal 1979 e Parte_1 quantomeno sino al 19.1.2014, ha svolto attività politica e professionale sempre in Lombardia. Tale circostanza risulta dall'esame del curriculum vitae reperibile sul sito www.gazzettaamministrativa.it (doc. 6/1 delle produzioni di parte convenuta), recante la data del 19.1.2014 e sottoscritto dall'attore medesimo, nel quale il , con dichiarazione avente valore Parte_1 confessorio ex art. 2735 c.c., ha dato atto che il proprio indirizzo era in Besana Brianza, Fraz. Vergo
Zoccorino, via S. Ambrogio 25/B. A conferma di ciò, si rileva inoltre che l'organigramma della Organizzazione_3
(doc. 6/3 delle produzioni di parte convenuta), reperibile sul sito
[...] www.istituto-besta.it, indica che l'attore, quantomeno sino alla data della costituzione in giudizio del ricopriva l'incarico di Presidente della avente sede in Milano. CP_1 Org_3
Sulla base della documentazione indicata, non contestata, lo si ribadisce, dal , non può Parte_1 esservi dubbio sul fatto che la dimora abituale di quest'ultimo, contrariamente alle risultanze anagrafiche di cui al certificato prodotto in giudizio, si trovasse non in Badesi, bensì in Besana
Brianza, Fraz. Vergo Zoccorino, via S. Ambrogio 25/B. Si rileva, infine, che il convenuto ha puntualmente contestato, come era suo onere, la competenza del
Tribunale adito anche in relazione a tutti i possibili fori concorrenti per territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi. Deve dichiararsi pertanto l'incompetenza per territorio di questo Tribunale a decidere sulla presente controversia, essendo competente invece il Tribunale di Monza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tempio Pausania, essendo competente il Tribunale di Monza;
condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in
€. 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Tempio Pausania, 16.5.2024
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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