Sentenza 16 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2004, n. 13278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13278 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE ON - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO di VIA G. ROSATI n. 1/C FOGGIA, in persona dell'Amministratore p.t. Sig. Domenico Guastamacchi, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio dell'Avv. Gian Marco Grez, difeso dall'Avv. Lino Tonti come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
TA AN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Laura Mantegazza n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Nardella, difeso dagli Avv.ti Gianfranco Di Mattia e Modestino ET come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Foggia n. 528/01 del 18.07.2001/02.10.2001. Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio il 16.06.2004 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen.le Dott. MARINELLI Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione 01.12.1999, ON ET proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n. 2085/2000), emesso dal giudice di pace di Poggia per il pagamento della somma di L. 1.148.055, oltre interessi e spese, a favore del OM di via G. Rosati n. 1/C (inseguito solo OM) quale sua quota per i lavori di ristrutturazione eseguiti allo stabile. Deduceva l'opponente l'insussistenza del diritto di credito del OM in quanto i lavori e la relativa spesa non erano stati deliberati dall'assemblea.
2. Costituitosi, il OM contestava l'opposizione.
3. All'esito dell'istruttoria, il giudice di pace, decidendo con sentenza n. 528/2001, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
4. Avverso tale sentenza il CO ha proposto ricorso per Cassazione.
Il AP ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria fuori termine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A fondamento del ricorso il ricorrente deduce: 1) motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo prospettato dall'opponente (art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine alla convocazione dell'assemblea che avrebbe deliberato i lavori;
b) violazione delle norme sulla competenza (art. 360 n. 2 c.p.c. e artt. 7 e 36 c.p.c.), in quanto, dato l'importo del consuntivo (L.
36.210.000), la controversia rientrava nella competenza per valore del Tribunale.
2. Il ricorso deve essere rigettato.
È risaputo che il giudice di pace decide secondo equità le cause, come nella specie, il cui valore non eccede lire due milioni (art. 113, comma 2, c.p.c.). È risaputo, altresì, che le sentenze pronunciate secondo equità (ancorché il giudice di pace in ipotesi abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono impugnabili con ricorso per Cassazione limitatamente agli errores in procedendo e, con riferimento agli errores in indicando, limitatamente alle violazioni di norme costituzionali e comunitarie (ove siano di rango superiore a quelle ordinarie); possono altresì, essere impugnate per vizio di motivazione solo se questo si traduca in inesistenza, apparenza o perplessità della stessa (v. ex plurimis: Sez. Un. 22.1.2003, n. 875; Cass. 4.6.2002, n. 8074; Sez. Un. 15.10.1999, n.
716).
3. Orbene, il primo motivo è manifestamente infondato perché è da escludere l'ipotesi della motivazione apparente, perplessa o contraddittoria, avendo il giudice di pace ampiamente spiegato le ragioni del suo convincimento, allorché ha rilevato che il OM non aveva fornito la prova del proprio credito.
4. Il secondo motivo, astrattamente ammissibile, prospetta però una questione preclusa perché l'incompetenza per valore non è stata proposta ne' nella prima udienza ne' durante il corso del giudizio davanti al giudice di pace.
5. Pertanto, decidendo ai sensi dell'art. 375 c.p.c., la Corte deve rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 400,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004