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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13035 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
CE IA, come da mandato in atti;
Parte attrice opponente
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ruggero Camerini e dall'Avv. Stefano Cavicchi, come da mandato in atti;
Parte convenuta opposta (estromessa in data 10-6-2025)
E rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Controparte_2
Sangalli, come da mandato in atti
Terzo chiamato
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, quale mandataria di rappresentata e Controparte_4
difesa dall'Avv. Ruggero Camerini e dall'Avv. Stefano Cavicchi, come da mandato in atti
Terza intervenuta
1 All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 26-11-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, “conclude come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e memoria ex art. 183, comma 6,
n.1 cpc.”;
Per il terzo chiamato, “conclude come da comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, comma 6, n.1 cpc..”;
Per la terza intervenuta, “conclude come da comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, comma 6, n.1 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 9296/2020 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice opponente), a mezzo del quale il Tribunale di Firenze ha ordinato al medesimo il pagamento di euro 535.256,14, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di in forza della CP_1
fideiussione dallo stesso rilasciata a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione assunta dalla debitrice principale in CP_5
forza del contratto di locazione finanziaria n. BA 278835 da questa sottoscritta con (poi incorporata da Controparte_6 [...]
in data 9-12-2005 inerente all'imbarcazione modello DP 58, CP_1
denominata “Infinity” (identificativo scafo n. ITDPC23320D606).
Parte opponente, in particolare, ha eccepito:
- “la prescrizione della domanda”;
2 - la nullità della fideiussione da questo rilasciata per violazione degli obblighi di forma scritta previsti dall'art. 117 TUB;
- la nullità o l'annullabilità del contratto di fideiussione per sussistenza del vizio del consenso;
- l'erroneità del quantum azionato in via monitoria;
- la nullità della clausola di accrescimento della fideiussione;
- la rescindibilità del contratto di vendita dell'imbarcazione per lesione ultra dimidium.
Il sig. richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa del Pt_1
sig. (cessionario della quota di partecipazione Controparte_2
dell'opponente in , ha, quindi, rassegnato le seguenti CP_5
conclusioni: “nel merito: dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione del T.U.B. per i motivi meglio illustrati in narrativa;
annullare il contratto di fideiussione per la sussistenza di vizio del consenso e della pratica commerciale scorretta tenuta da controparte;
dichiarare nullo, o comunque annullabile, e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 3560/2020 (R.G. 9296/2020) emesso dal Tribunale di Firenze in data 15/09/2020 per tutti gli altri motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento delle predette conclusioni: ridurre
l'importo della garanzia perchè il natante è stato venduto sottoprezzo e stabilire l'importo da corrispondere. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e oneri di legge”.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, deducendo:
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la risoluzione del contratto di leasing in data 12-10-2009 (cfr. doc. 13 fascicolo di
3 parte convenuta opposta), la diffida di pagamento del 11/14-2-2014
(cfr. doc. 11 fascicolo di parte convenuta opposta) ed il deposito del ricorso monitorio in data 8-9-2020;
- la forma scritta del contratto di fideiussione e la consegna della relativa documentazione contrattuale;
- l'inammissibilità della domanda di annullamento del contratto, stante il decorso del termine quinquennale per la proposizione dell'azione, e in ogni caso l'infondatezza della stessa, in ragione della piena consapevolezza dell'opponente in sede di stipula contrattuale;
- la correttezza del quantum ingiunto;
- la mancata violazione dell'art. 1938 c.c.;
- il corretto ammontare della vendita dell'imbarcazione e la mancata integrazione dei presupposti della rescissione per lesione.
Parte convenuta ha, dunque, concluso per il rigetto dell'avversa opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio il terzo deducendo Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva, il difetto di interesse ad agire dell'opponente, l'infondatezza della domanda di manleva, la prescrizione del credito azionato e l'erroneità dei conteggi inerenti al credito ingiunto.
È, infine, intervenuta in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_4
cessionaria del credito oggetto di ingiunzione, aderendo alle difese di parte opposta.
Parte convenuta opposta è stata, poi, estromessa ex art 111 cpc. all'udienza in data 10-6-2025.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale.
4 2. Tanto premesso, l'opposizione proposta dal sig. è Pt_1
infondata per le ragioni di seguito spiegate.
In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 4).
In proposito, mette conto osservare che, a fronte della risoluzione del contratto di leasing in data 12-10-2009 (cfr. doc. 13 fascicolo di parte convenuta opposta, contenente prova anche dell'avvenuto ricevimento della relativa comunicazione), la convenuta opposta ha interrotto in termine di decorrenza della prescrizione con lettera raccomandata del 11/14-2-2014 (cfr. doc. 11 fascicolo di parte convenuta opposta, recante anch'esso avviso di ricevimento), salvo poi agire giudizialmente per la tutela del proprio credito con ricorso monitorio dell'8-9-2020.
Pertanto, non può considerarsi decorso il termine decennale necessario ai fini della prescrizione del diritto.
3. Del pari, merita di essere disattesa anche l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa prescritta dall'art. 117 TUB e dall'art. 119 TUB (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 6).
Sul punto, mette innanzitutto conto osservare come il contratto di fideiussione stipulato dal sig. non possa essere annoverato Pt_1
tra i contratti bancari soggetti ai vincoli di forma imposti dalla normativa di cui all'artt. 117 e 119 TUB.
In ragione di ciò, nessuna violazione di queste ultime disposizioni può essere riscontrata nella fattispecie in analisi.
In ogni caso, non si può comunque mancare di evidenziare che la fideiussione in discussione è stata stipulata per iscritto ed è stata
5 specificamente sottoscritta dall'opponente, il quale ha altresì dichiarato di aver ricevuto l'informativa precontrattuale, l'avviso concernente le principali norme di trasparenza, il foglio informativo relativo all'operazione garantita, nonché copia del documento di sintesi del contratto di locazione finanziaria (cfr. doc. 12 fascicolo di parte attrice opponente).
Nessuna violazione dei vincoli di forma può, quindi, ritenersi configurata.
4. In egual modo è da rigettare altresì il rilievo di nullità e/o annullabilità del contratto di fideiussione per vizio del consenso dello sottoscrivente (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 9).
In materia, a prescindere dalla lamentata decadenza dell'opponente dalla proposizione del relativo rilievo, non può essere ritenuta integrata un'ipotesi di vizio del consenso nella stipula attorea della fideiussione suscettibile di giustificare l'annullabilità contrattuale.
Inidonee in tal senso, del resto, si presentano le allegazioni del sig. ai sensi delle quali questo avrebbe firmato Pt_1
inconsapevolmente il suddetto contratto, sottopostogli surrettiziamente dalla controparte nel novero della documentazione inerente al rapporto di leasing (cfr. atto di citazione in opposizione, pp. 9 ss.).
Tali circostanze, oltre a non risultare adeguatamente comprovate in atti (per la genericità della prova orale in materia, cfr. ordinanza istruttoria adottata all'udienza del 26-11-2025), risultano difficilmente conciliabili con il ruolo assunto dall'odierno attore nella vicenda, a fronte della caratura imprenditoriale dello stesso e della carica di legale responsabile della (società garantita) da questi CP_5
rivestita al momento della stipula contrattuale (il che rende
6 difficilmente ipotizzabile, oltre che indimostrata, l'assenza di consapevolezza attorea in ordine alla garanzia rilasciata in favore della medesima).
5. Parimenti da respingere è la doglianza, secondo la quale la clausola di accrescimento, fissata nella lettera d) del negozio fideiussorio, sarebbe nulla in quanto in contrasto con i principi dettati in merito a tale rapporto (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 12).
Detta clausola (“il fideiussore risponde altresì di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere successivamente in ragione dei rapporti esistenti al momento suindicato”), oggetto di contestazione, non può, invero, essere ritenuta indeterminata o indeterminabile, al cospetto della natura specifica della fideiussione in questione e della rispondenza del garante esclusivamente per gli obblighi discendenti dal contratto di locazione finanziaria n. BA 278835.
6. Anche i rilievi sollevati da parte opponente in ordine al quantum del decreto ingiuntivo azionato sono da respingere (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 11).
In tema, non si può ritenere che il versamento di euro 200.000,00 effettuato in favore della possa in qualche modo Controparte_6
incidere sulla posizione debitoria residua facente capo ad (e, CP_5
per l'effetto, al garante , alla luce della riferibilità di tale Pt_1
pagamento al contratto di leasing n. BA278830 (cfr. doc. 22 fascicolo di parte convenuta opposta), e non al rapporto di leasing n.
BA 278835 in discussione nella presente sede.
Conseguentemente, l'ammontare azionato in via monitoria (euro
535.256,14) deve considerarsi adeguatamente dimostrato, a fronte di un capitale residuo per il rapporto di leasing pari a euro
839.256,14 e di un incasso per la vendita del bene locato pari a
7 euro 260.000,00 (cfr. doc. 28 fascicolo di parte convenuta opposta;
cfr. anche conteggio allegato alla lettera inviata in data 11 febbraio
2014, doc. 11 fascicolo di parte convenuta opposta).
A quest'ultimo riguardo, non può reputarsi irrisorio il prezzo di vendita dell'imbarcazione (oggetto di locazione finanziaria e poi restituita a seguito della risoluzione) di euro 260.000,00 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte convenuta opposta), come preteso da parte attrice opponente (cfr. atto di citazione in opposizione, pp. 13-14: “la stessa sia stata venduta per l'irrisoria cifra di € 260.000,00 (doc. avversario sub 7) considerato che la stessa è inferiore alla metà circa rispetto al valore di mercato dell'imbarcazione (..) ha leso gli interessi del sig. giacché, se l'Istituto di credito avesse ricavato il giusto Pt_1
valore dalla cessione dell'imbarcazione, ad oggi, probabilmente nessuna pretesa economica sarebbe stata mossa nei confronti dell'odierno attore dal momento che Banco Popolare sarebbe stato integralmente soddisfatto”).
Sul punto, non si può mancare di rilevare che la perizia di parte prodotta dall'opposta (cfr. doc. 24 fascicolo di parte convenuta opposta), a firma del cap. , non specificamente Persona_1
contestata da parte attrice, ha evidenziato un valore dell'imbarcazione oggetto di leasing di circa euro 260.000,00-
280.000,00, oltre IVA, quindi perfettamente in linea con il prezzo di vendita fissato contrattualmente.
L'analisi ivi insita deve essere reputata condivisibile nella presente sede, alla luce della specificazione dei criteri di valutazione, della disamina dei dati generali ricavabili dall'estratto di registro dell'imbarcazione, del prospetto degli interventi utili o necessari per
8 il miglioramento dello stato tecnico ed estetico del bene, nonché della panoramica fotografica degli esterni e degli interni dello stesso.
Tutti gli esposti elementi depongono per un compendio di un preciso quadro di insieme delle caratteristiche dell'imbarcazione analizzata, in quanto tale idoneo a declinare con adeguatezza il valore ad essa riferibile.
A conforto di quest'ultima ricostruzione, peraltro, va considerata altresì la mancata proposizione di alcun rilievo da parte del sig. al momento della vendita in ordine al prezzo pattuito, Pt_1
nonostante questi fosse stato opportunamente sollecitato al riguardo
(cfr. missiva del 3-4-2013, doc. 25 fascicolo di parte convenuta opposta: “in relazione al contratto di leasing n. 20278835 (ex mercantile) vi informiamo che abbiamo ricevuto offerta per la vendita del bene al prezzo di euro 260.000,00 che accetteremo in assenza di offerte migliorative entro 5 gg. da oggi”).
In senso contrario alla determinazione da ultimo richiamata non può, invece, essere richiamata la diversa valutazione (euro 400.000,00, oltre IVA) depositata in atti dall'opponente sulla scorta della perizia redatta dall'Ing. (cfr. doc. 7 fascicolo di parte attrice Per_2
opponente), tenuto conto della riferibilità di quest'ultimo elaborato peritale ad un'imbarcazione diversa rispetto a quella oggetto del presente contenzioso (definita “gemella” dall'opponente, ma senza supporti al riguardo), con caratteristiche difformi (diverso anno di costruzione), e della correlazione dell'elaborato ad un periodo temporale di riferimento (giugno 2016) evidentemente differente rispetto a quello di perfezionamento della vendita (maggio 2013).
9 Tali aspetti conducono a ritenere la perizia di parte opponente inidonea a consentire una attendibile valutazione del prezzo della barca.
In ragione di ciò, al cospetto della scarsa attendibilità della valutazione quantitativa allegata in atti dall'attrice, nessun elemento risulta idoneo a comprovare l'asserita irrisorietà del prezzo di vendita della barca oggetto di locazione finanziaria, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione degli interessi del sig. Pt_1
Né, del resto, la prova della pretesa valutazione attorea dell'imbarcazione “Infinity” (di euro 400.000,00) può essere in qualche misura raggiunta sulla base della CTU estimativa, richiesta tanto da parte opponente, che dal terzo chiamato nelle rispettive memorie istruttorie, in considerazione, da un lato, della già ricordata attendibilità della perizia del cap. (cfr. sopra) e, Persona_1
dall'altro lato, delle difficoltà valutative per il nominando CTU dettate dall'intervenuta vendita del bene (nel 2013) già vari anni prima rispetto all'introduzione del presente giudizio di opposizione (nel
2020) (per il rigetto delle istanze di CTU in situazioni analoghe cfr.
Corte appello Milano n. 3195/2025, confermativa della pronuncia istruttoria resa in primo grado).
Nessun elemento introdotto in atti risulta, quindi, idoneo a dimostrare che la liquidazione del bene sia stata effettuata dall'impresa concedente in modo non diligente o abusivamente aggravando a posizione debitoria.
Pertanto, considerato il mancato ottemperamento dell'onere gravante sull'attrice di provare la dedotta abusività (per il riparto dell'onere della prova cfr. Cassazione civile sez. III, 12/06/2023,
10 n.16632), non può essere riscontrata violazione delle regole di condotta da parte della concedente, la quale, conformemente alla normativa (di cui all'art. 1526 c.c.) anteriore all'entrata in vigore della legge n. 124/2017, ha provveduto, al cospetto della già avvenuta ricollocazione del bene, a detrarre il prezzo effettivamente ricavato dalla vendita della cosa oggetto di riconsegna, senza il necessario riferimento al valore di mercato della stessa (peraltro pienamente conforme: cfr. sopra) (cfr. Corte appello Milano n. 3195/2025, cit.).
In ogni caso, l'alienazione del bene a un prezzo inferiore di mercato non sarebbe comunque prova incontrovertibile della responsabilità della concedente, dipendendo il valore di mercato da una molteplicità di fattori collegati temporalmente, oltre che all'andamento del mercato e allo stato del bene al rilascio (cfr. Corte appello Milano n. 3195/2025, cit.).
Per le medesime motivazioni non possono neppure ritenuti integrati i presupposti necessari per la risoluzione contrattuale per lesione ultra dimidium (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 14).
In definitiva, non può trovare accoglimento nessuno dei motivi di opposizione fatti valere in giudizio da parte del sig. Pt_1
Da tanto discende il rigetto dell'opposizione proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Da ultimo, deve essere respinta la domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti del sig. (cfr. Controparte_2
memoria di parte attrice opponente ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p.
6: “condannare il sig. di tenere indenne il sig. Controparte_2
da qualsivoglia richiesta del convenuto Parte_1
opposto in relazione alla sua partecipazione alla società CP_5
incluso il presunto credito vantato dall'odierno convenuto”), a fronte
11 del mancato subentro di quest'ultimo nel contratto di fideiussione stipulato (a titolo personale) dal sig. con l'opposta e oggetto Pt_1
di azionamento in via monitoria.
Pertanto, in considerazione del mancato spiegamento di alcuna domanda nei confronti dell'opponente in forza delle pregresse quote di partecipazione da questo detenute presso la non può CP_5
trovare accoglimento la domanda di manleva promossa giudizialmente.
8. Vanno poste a carico dell'attore in Parte_1
considerazione del rigetto dell'opposizione, le spese di lite sostenute dalla convenuta opposta liquidate come in Controparte_1
dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase istruttoria, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria, e con esclusione della fase decisoria, tenuto conto dell'estromissione dell'opposta all'udienza del 10-6-2025.
Vanno poste a carico dell'attore, in considerazione del rigetto dell'opposizione, le spese di lite sostenute dalla terza intervenuta quale mandataria di liquidate Controparte_3 Controparte_4
come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM
55/2014, limitatamente alla fase decisoria, tenuto conto dell'intervento successivo al deposito delle memorie istruttorie, con applicazione degli importi minimi per la fase decisoria, stante l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
Vanno, infine, poste a carico dell'opponente, in considerazione del rigetto della domanda di manleva, le spese di lite sostenute dal terzo chiamato liquidate come in dispositivo, Controparte_2
12 avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase istruttoria, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda di manleva avanzata da parte del sig. Pt_1
nei confronti del sig. CP_2
3. condanna il sig. al pagamento in favore della convenuta Pt_1
opposta delle spese di lite, liquidate in euro 14.413,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
4. condanna il sig. al pagamento in favore della terza Pt_1
intervenuta delle spese di lite, liquidate in euro 4.007,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
5. condanna il sig. al pagamento in favore del terzo chiamato Pt_1
delle spese di lite, liquidate in euro 18.420,00 per CP_2
compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13035 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
CE IA, come da mandato in atti;
Parte attrice opponente
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ruggero Camerini e dall'Avv. Stefano Cavicchi, come da mandato in atti;
Parte convenuta opposta (estromessa in data 10-6-2025)
E rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Controparte_2
Sangalli, come da mandato in atti
Terzo chiamato
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, quale mandataria di rappresentata e Controparte_4
difesa dall'Avv. Ruggero Camerini e dall'Avv. Stefano Cavicchi, come da mandato in atti
Terza intervenuta
1 All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 26-11-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, “conclude come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e memoria ex art. 183, comma 6,
n.1 cpc.”;
Per il terzo chiamato, “conclude come da comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, comma 6, n.1 cpc..”;
Per la terza intervenuta, “conclude come da comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, comma 6, n.1 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 9296/2020 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice opponente), a mezzo del quale il Tribunale di Firenze ha ordinato al medesimo il pagamento di euro 535.256,14, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di in forza della CP_1
fideiussione dallo stesso rilasciata a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione assunta dalla debitrice principale in CP_5
forza del contratto di locazione finanziaria n. BA 278835 da questa sottoscritta con (poi incorporata da Controparte_6 [...]
in data 9-12-2005 inerente all'imbarcazione modello DP 58, CP_1
denominata “Infinity” (identificativo scafo n. ITDPC23320D606).
Parte opponente, in particolare, ha eccepito:
- “la prescrizione della domanda”;
2 - la nullità della fideiussione da questo rilasciata per violazione degli obblighi di forma scritta previsti dall'art. 117 TUB;
- la nullità o l'annullabilità del contratto di fideiussione per sussistenza del vizio del consenso;
- l'erroneità del quantum azionato in via monitoria;
- la nullità della clausola di accrescimento della fideiussione;
- la rescindibilità del contratto di vendita dell'imbarcazione per lesione ultra dimidium.
Il sig. richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa del Pt_1
sig. (cessionario della quota di partecipazione Controparte_2
dell'opponente in , ha, quindi, rassegnato le seguenti CP_5
conclusioni: “nel merito: dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione del T.U.B. per i motivi meglio illustrati in narrativa;
annullare il contratto di fideiussione per la sussistenza di vizio del consenso e della pratica commerciale scorretta tenuta da controparte;
dichiarare nullo, o comunque annullabile, e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 3560/2020 (R.G. 9296/2020) emesso dal Tribunale di Firenze in data 15/09/2020 per tutti gli altri motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento delle predette conclusioni: ridurre
l'importo della garanzia perchè il natante è stato venduto sottoprezzo e stabilire l'importo da corrispondere. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e oneri di legge”.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, deducendo:
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la risoluzione del contratto di leasing in data 12-10-2009 (cfr. doc. 13 fascicolo di
3 parte convenuta opposta), la diffida di pagamento del 11/14-2-2014
(cfr. doc. 11 fascicolo di parte convenuta opposta) ed il deposito del ricorso monitorio in data 8-9-2020;
- la forma scritta del contratto di fideiussione e la consegna della relativa documentazione contrattuale;
- l'inammissibilità della domanda di annullamento del contratto, stante il decorso del termine quinquennale per la proposizione dell'azione, e in ogni caso l'infondatezza della stessa, in ragione della piena consapevolezza dell'opponente in sede di stipula contrattuale;
- la correttezza del quantum ingiunto;
- la mancata violazione dell'art. 1938 c.c.;
- il corretto ammontare della vendita dell'imbarcazione e la mancata integrazione dei presupposti della rescissione per lesione.
Parte convenuta ha, dunque, concluso per il rigetto dell'avversa opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio il terzo deducendo Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva, il difetto di interesse ad agire dell'opponente, l'infondatezza della domanda di manleva, la prescrizione del credito azionato e l'erroneità dei conteggi inerenti al credito ingiunto.
È, infine, intervenuta in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_4
cessionaria del credito oggetto di ingiunzione, aderendo alle difese di parte opposta.
Parte convenuta opposta è stata, poi, estromessa ex art 111 cpc. all'udienza in data 10-6-2025.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale.
4 2. Tanto premesso, l'opposizione proposta dal sig. è Pt_1
infondata per le ragioni di seguito spiegate.
In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 4).
In proposito, mette conto osservare che, a fronte della risoluzione del contratto di leasing in data 12-10-2009 (cfr. doc. 13 fascicolo di parte convenuta opposta, contenente prova anche dell'avvenuto ricevimento della relativa comunicazione), la convenuta opposta ha interrotto in termine di decorrenza della prescrizione con lettera raccomandata del 11/14-2-2014 (cfr. doc. 11 fascicolo di parte convenuta opposta, recante anch'esso avviso di ricevimento), salvo poi agire giudizialmente per la tutela del proprio credito con ricorso monitorio dell'8-9-2020.
Pertanto, non può considerarsi decorso il termine decennale necessario ai fini della prescrizione del diritto.
3. Del pari, merita di essere disattesa anche l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa prescritta dall'art. 117 TUB e dall'art. 119 TUB (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 6).
Sul punto, mette innanzitutto conto osservare come il contratto di fideiussione stipulato dal sig. non possa essere annoverato Pt_1
tra i contratti bancari soggetti ai vincoli di forma imposti dalla normativa di cui all'artt. 117 e 119 TUB.
In ragione di ciò, nessuna violazione di queste ultime disposizioni può essere riscontrata nella fattispecie in analisi.
In ogni caso, non si può comunque mancare di evidenziare che la fideiussione in discussione è stata stipulata per iscritto ed è stata
5 specificamente sottoscritta dall'opponente, il quale ha altresì dichiarato di aver ricevuto l'informativa precontrattuale, l'avviso concernente le principali norme di trasparenza, il foglio informativo relativo all'operazione garantita, nonché copia del documento di sintesi del contratto di locazione finanziaria (cfr. doc. 12 fascicolo di parte attrice opponente).
Nessuna violazione dei vincoli di forma può, quindi, ritenersi configurata.
4. In egual modo è da rigettare altresì il rilievo di nullità e/o annullabilità del contratto di fideiussione per vizio del consenso dello sottoscrivente (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 9).
In materia, a prescindere dalla lamentata decadenza dell'opponente dalla proposizione del relativo rilievo, non può essere ritenuta integrata un'ipotesi di vizio del consenso nella stipula attorea della fideiussione suscettibile di giustificare l'annullabilità contrattuale.
Inidonee in tal senso, del resto, si presentano le allegazioni del sig. ai sensi delle quali questo avrebbe firmato Pt_1
inconsapevolmente il suddetto contratto, sottopostogli surrettiziamente dalla controparte nel novero della documentazione inerente al rapporto di leasing (cfr. atto di citazione in opposizione, pp. 9 ss.).
Tali circostanze, oltre a non risultare adeguatamente comprovate in atti (per la genericità della prova orale in materia, cfr. ordinanza istruttoria adottata all'udienza del 26-11-2025), risultano difficilmente conciliabili con il ruolo assunto dall'odierno attore nella vicenda, a fronte della caratura imprenditoriale dello stesso e della carica di legale responsabile della (società garantita) da questi CP_5
rivestita al momento della stipula contrattuale (il che rende
6 difficilmente ipotizzabile, oltre che indimostrata, l'assenza di consapevolezza attorea in ordine alla garanzia rilasciata in favore della medesima).
5. Parimenti da respingere è la doglianza, secondo la quale la clausola di accrescimento, fissata nella lettera d) del negozio fideiussorio, sarebbe nulla in quanto in contrasto con i principi dettati in merito a tale rapporto (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 12).
Detta clausola (“il fideiussore risponde altresì di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere successivamente in ragione dei rapporti esistenti al momento suindicato”), oggetto di contestazione, non può, invero, essere ritenuta indeterminata o indeterminabile, al cospetto della natura specifica della fideiussione in questione e della rispondenza del garante esclusivamente per gli obblighi discendenti dal contratto di locazione finanziaria n. BA 278835.
6. Anche i rilievi sollevati da parte opponente in ordine al quantum del decreto ingiuntivo azionato sono da respingere (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 11).
In tema, non si può ritenere che il versamento di euro 200.000,00 effettuato in favore della possa in qualche modo Controparte_6
incidere sulla posizione debitoria residua facente capo ad (e, CP_5
per l'effetto, al garante , alla luce della riferibilità di tale Pt_1
pagamento al contratto di leasing n. BA278830 (cfr. doc. 22 fascicolo di parte convenuta opposta), e non al rapporto di leasing n.
BA 278835 in discussione nella presente sede.
Conseguentemente, l'ammontare azionato in via monitoria (euro
535.256,14) deve considerarsi adeguatamente dimostrato, a fronte di un capitale residuo per il rapporto di leasing pari a euro
839.256,14 e di un incasso per la vendita del bene locato pari a
7 euro 260.000,00 (cfr. doc. 28 fascicolo di parte convenuta opposta;
cfr. anche conteggio allegato alla lettera inviata in data 11 febbraio
2014, doc. 11 fascicolo di parte convenuta opposta).
A quest'ultimo riguardo, non può reputarsi irrisorio il prezzo di vendita dell'imbarcazione (oggetto di locazione finanziaria e poi restituita a seguito della risoluzione) di euro 260.000,00 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte convenuta opposta), come preteso da parte attrice opponente (cfr. atto di citazione in opposizione, pp. 13-14: “la stessa sia stata venduta per l'irrisoria cifra di € 260.000,00 (doc. avversario sub 7) considerato che la stessa è inferiore alla metà circa rispetto al valore di mercato dell'imbarcazione (..) ha leso gli interessi del sig. giacché, se l'Istituto di credito avesse ricavato il giusto Pt_1
valore dalla cessione dell'imbarcazione, ad oggi, probabilmente nessuna pretesa economica sarebbe stata mossa nei confronti dell'odierno attore dal momento che Banco Popolare sarebbe stato integralmente soddisfatto”).
Sul punto, non si può mancare di rilevare che la perizia di parte prodotta dall'opposta (cfr. doc. 24 fascicolo di parte convenuta opposta), a firma del cap. , non specificamente Persona_1
contestata da parte attrice, ha evidenziato un valore dell'imbarcazione oggetto di leasing di circa euro 260.000,00-
280.000,00, oltre IVA, quindi perfettamente in linea con il prezzo di vendita fissato contrattualmente.
L'analisi ivi insita deve essere reputata condivisibile nella presente sede, alla luce della specificazione dei criteri di valutazione, della disamina dei dati generali ricavabili dall'estratto di registro dell'imbarcazione, del prospetto degli interventi utili o necessari per
8 il miglioramento dello stato tecnico ed estetico del bene, nonché della panoramica fotografica degli esterni e degli interni dello stesso.
Tutti gli esposti elementi depongono per un compendio di un preciso quadro di insieme delle caratteristiche dell'imbarcazione analizzata, in quanto tale idoneo a declinare con adeguatezza il valore ad essa riferibile.
A conforto di quest'ultima ricostruzione, peraltro, va considerata altresì la mancata proposizione di alcun rilievo da parte del sig. al momento della vendita in ordine al prezzo pattuito, Pt_1
nonostante questi fosse stato opportunamente sollecitato al riguardo
(cfr. missiva del 3-4-2013, doc. 25 fascicolo di parte convenuta opposta: “in relazione al contratto di leasing n. 20278835 (ex mercantile) vi informiamo che abbiamo ricevuto offerta per la vendita del bene al prezzo di euro 260.000,00 che accetteremo in assenza di offerte migliorative entro 5 gg. da oggi”).
In senso contrario alla determinazione da ultimo richiamata non può, invece, essere richiamata la diversa valutazione (euro 400.000,00, oltre IVA) depositata in atti dall'opponente sulla scorta della perizia redatta dall'Ing. (cfr. doc. 7 fascicolo di parte attrice Per_2
opponente), tenuto conto della riferibilità di quest'ultimo elaborato peritale ad un'imbarcazione diversa rispetto a quella oggetto del presente contenzioso (definita “gemella” dall'opponente, ma senza supporti al riguardo), con caratteristiche difformi (diverso anno di costruzione), e della correlazione dell'elaborato ad un periodo temporale di riferimento (giugno 2016) evidentemente differente rispetto a quello di perfezionamento della vendita (maggio 2013).
9 Tali aspetti conducono a ritenere la perizia di parte opponente inidonea a consentire una attendibile valutazione del prezzo della barca.
In ragione di ciò, al cospetto della scarsa attendibilità della valutazione quantitativa allegata in atti dall'attrice, nessun elemento risulta idoneo a comprovare l'asserita irrisorietà del prezzo di vendita della barca oggetto di locazione finanziaria, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione degli interessi del sig. Pt_1
Né, del resto, la prova della pretesa valutazione attorea dell'imbarcazione “Infinity” (di euro 400.000,00) può essere in qualche misura raggiunta sulla base della CTU estimativa, richiesta tanto da parte opponente, che dal terzo chiamato nelle rispettive memorie istruttorie, in considerazione, da un lato, della già ricordata attendibilità della perizia del cap. (cfr. sopra) e, Persona_1
dall'altro lato, delle difficoltà valutative per il nominando CTU dettate dall'intervenuta vendita del bene (nel 2013) già vari anni prima rispetto all'introduzione del presente giudizio di opposizione (nel
2020) (per il rigetto delle istanze di CTU in situazioni analoghe cfr.
Corte appello Milano n. 3195/2025, confermativa della pronuncia istruttoria resa in primo grado).
Nessun elemento introdotto in atti risulta, quindi, idoneo a dimostrare che la liquidazione del bene sia stata effettuata dall'impresa concedente in modo non diligente o abusivamente aggravando a posizione debitoria.
Pertanto, considerato il mancato ottemperamento dell'onere gravante sull'attrice di provare la dedotta abusività (per il riparto dell'onere della prova cfr. Cassazione civile sez. III, 12/06/2023,
10 n.16632), non può essere riscontrata violazione delle regole di condotta da parte della concedente, la quale, conformemente alla normativa (di cui all'art. 1526 c.c.) anteriore all'entrata in vigore della legge n. 124/2017, ha provveduto, al cospetto della già avvenuta ricollocazione del bene, a detrarre il prezzo effettivamente ricavato dalla vendita della cosa oggetto di riconsegna, senza il necessario riferimento al valore di mercato della stessa (peraltro pienamente conforme: cfr. sopra) (cfr. Corte appello Milano n. 3195/2025, cit.).
In ogni caso, l'alienazione del bene a un prezzo inferiore di mercato non sarebbe comunque prova incontrovertibile della responsabilità della concedente, dipendendo il valore di mercato da una molteplicità di fattori collegati temporalmente, oltre che all'andamento del mercato e allo stato del bene al rilascio (cfr. Corte appello Milano n. 3195/2025, cit.).
Per le medesime motivazioni non possono neppure ritenuti integrati i presupposti necessari per la risoluzione contrattuale per lesione ultra dimidium (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 14).
In definitiva, non può trovare accoglimento nessuno dei motivi di opposizione fatti valere in giudizio da parte del sig. Pt_1
Da tanto discende il rigetto dell'opposizione proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Da ultimo, deve essere respinta la domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti del sig. (cfr. Controparte_2
memoria di parte attrice opponente ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p.
6: “condannare il sig. di tenere indenne il sig. Controparte_2
da qualsivoglia richiesta del convenuto Parte_1
opposto in relazione alla sua partecipazione alla società CP_5
incluso il presunto credito vantato dall'odierno convenuto”), a fronte
11 del mancato subentro di quest'ultimo nel contratto di fideiussione stipulato (a titolo personale) dal sig. con l'opposta e oggetto Pt_1
di azionamento in via monitoria.
Pertanto, in considerazione del mancato spiegamento di alcuna domanda nei confronti dell'opponente in forza delle pregresse quote di partecipazione da questo detenute presso la non può CP_5
trovare accoglimento la domanda di manleva promossa giudizialmente.
8. Vanno poste a carico dell'attore in Parte_1
considerazione del rigetto dell'opposizione, le spese di lite sostenute dalla convenuta opposta liquidate come in Controparte_1
dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase istruttoria, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria, e con esclusione della fase decisoria, tenuto conto dell'estromissione dell'opposta all'udienza del 10-6-2025.
Vanno poste a carico dell'attore, in considerazione del rigetto dell'opposizione, le spese di lite sostenute dalla terza intervenuta quale mandataria di liquidate Controparte_3 Controparte_4
come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM
55/2014, limitatamente alla fase decisoria, tenuto conto dell'intervento successivo al deposito delle memorie istruttorie, con applicazione degli importi minimi per la fase decisoria, stante l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
Vanno, infine, poste a carico dell'opponente, in considerazione del rigetto della domanda di manleva, le spese di lite sostenute dal terzo chiamato liquidate come in dispositivo, Controparte_2
12 avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase istruttoria, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda di manleva avanzata da parte del sig. Pt_1
nei confronti del sig. CP_2
3. condanna il sig. al pagamento in favore della convenuta Pt_1
opposta delle spese di lite, liquidate in euro 14.413,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
4. condanna il sig. al pagamento in favore della terza Pt_1
intervenuta delle spese di lite, liquidate in euro 4.007,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
5. condanna il sig. al pagamento in favore del terzo chiamato Pt_1
delle spese di lite, liquidate in euro 18.420,00 per CP_2
compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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