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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1267/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 17 aprile 2025, ad ore 9,21, innanzi al got UR DI sono comparsi: per parte IC l'avv. ROBERTO MARZOLA, oggi sostituito dall'avv. per parte convenuta l'avv. CARMELA MICARI e l'avv. CARMELO MAGNONI, oggi sostituiti dall'avv. Danilo MASCITTI
Parte IC - insistendo nell'ammissione del deferito giuramento decisorio poiché fondato, ex art. 233 c.p.c., in articoli separati, formulati in modo chiaro e specifico, collocati spazio - temporalmente (una data per ogni capitolo) e conducenti alla confessione sull'assunzione, da parte della dell'obbligo di emendazione dei denunziati vizi, a spese della stessa, Parte_1 senza alcuna valutazione di merito da parte del Giudice. Osserva che, trattandosi di prova legale, lo stesso può essere ammesso anche a fronte di circostanze pacifiche ed incontestate.
Solo in via di mero subordine, contesta l'istruttoria di causa, relativamente a quanto dedotto, capitolato e richiesto dalla controparte, nonché a quanto dichiarato dai testi avversari, verso due dei quali è stata già proposta denuncia per il reato p. e p. dall'art. 372 c.p. - precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 18.2.25, ossia:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, in accoglimento delle superiori argomentazioni, in via accertativa, dichiarare l'inadempimento alle obbligazioni assunte dalla convenuta e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni patiti dall'IC, come sopra determinati, pari ad Euro 17.446,00 (14.300,00 oltre IVA in misura di Legge),oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, ovvero alla somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., ovvero, in caso di diverso nomen iuris ritenuto dal Giudicante, condannare la convenuta all'emendazione dei vizi accertati, a propria cura e spese;
rigettare le avverse domande riconvenzionali, siccome infondate in fatto ed in diritto, dichiarando che Parte_ non è dovuta alcuna somma di danaro alla per nessuna ragione, causale titolo;
rigettare, in ogni caso, la domanda di restituzione di faretti, fioriere e fiori, siccome pagati, e del tavolo a consolle, siccome trattenuto in conformità dei dimostrati accordi inter Parte_ partes fino all'introduzione del giudizio e comunque rinunciato, per facta concludentia, dalla ordinare la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle espressioni «(l'IC) si è letteralmente inventata una strumentale (e, a dire il vero, neppur troppo suggestiva) teoria», «sconcertante», «manoamica», «vale meno di nulla», «scandalosa e temeraria richiesta dell'IC», siccome evidentemente sconvenienti;
Parte_ condannare la al pagamento di una somma, equitativamente determinata ex art. 96, comma III,
c.p.c., per lite temeraria;
con vittoria di spese e compensi di giudizio””
Parte convenuta – contestando le oggi reiterate istanze istruttorie di parte IC - precisa le conclusioni come da foglio depositato in data 24.2.25, ossia:
In via preliminare, nel merito pagina 1 di 18 Accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto, per l'effetto rigettare la domanda formulata dall'IC.
In via principale
Rigettare integralmente le domande formulate della IC in quanto completamente destituite di ogni fondamento sia in fatto, sia in diritto.
In via riconvenzionale
Accertato il diritto della convenuta, per le causali di cui in narrativa, ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 65.600 oltre IVA, per l'effetto condannare l'IC al pagamento della sopracitata somma di € 65.600 oltre IVA ovvero del differente, minore e / o maggiore importo che verrà accertato in corso di causa, eventualmente, all'occorrenza, determinato dal Giudice ai sensi dell'art. 2225 cod. civ.
In via subordinata (riconvenzionale)
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse ritenuto dimostrato l'effettivo perfezionamento dei contratti indicati in narrativa a supporto della domanda riconvenzionale (in estrema sintesi attività di consulenza progettuale e / o compravendita di beni ulteriori e / o attività di consulenza per la creazione del logo, del sito web, del profilo Instagram, del social networking, dei biglietti da visita) accertato comunque l'intervenuto arricchimento sine causa dell'IC ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per l'effetto condannare l'IC medesima a pagare alla società convenuta un indennizzo nella misura di € 65.600 oltre IVA ovvero il differente, minore e / o maggiore importo che verrà accertato in corso di causa, eventualmente, all'occorrenza, determinato in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.
In via ulteriormente subordinata (riconvenzionale)
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse ritenuto dimostrato l'effettivo perfezionamento del contratto di compravendita dei beni ulteriori indicati in narrativa, accertato comunque l'intervenuto arricchimento sine causa dell'IC ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per l'effetto condannare l'IC medesima, ai sensi del citato art. 2041 II comma c.c. a restituire alla società convenuta le seguenti res (come più dettagliatamente specificate negli allegati documenti di trasporto):
a) n. 13 faretti incassati a soffitto (consegnati all'IC in data 8 agosto 2019);
b) n. 5 fioriere e n. 10 piante da esterno (consegnate all'IC in data 15 giugno 2020);
c) tavolo a consolle (consegnato all'IC in data 14 settembre 2019), oltre ad un indennizzo eventualmente, all'occorrenza, determinato in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. che tenga in considerazione le seguenti circostanze di fatto: i) l'inevitabile deprezzamento delle res de quibus e ii) la circostanza che l'IC, a far tempo dalla data di consegna e fino alla data di effettiva restituzione delle res medesime ha comunque beneficiato (e beneficerà) dell'utilizzo prolungato delle res de quibus senza corrispondere alcun corrispettivo alla società convenuta
In via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che la IG.ra chiese espressamente alla società di fatturare solo il corrispettivo per Testimone_1 la merce compravenduta in quanto doveva disporre di una fattura esclusiva per tali voci per partecipare ad uno specifico bando di settore e fruire della relativa agevolazione;
2) Vero che la IG.ra chiese espressamente alla società di fatturare successivamente le Testimone_1 prestazioni quali lo studio e la realizzazione di un nuovo logo, nonché quelle inerenti alla progettazione del sito web, del profilo Instagram, del social networking e dello studio dei biglietti da visita;
3) Vero che in occasione di incontri tenutisi con la IG.ra quest'ultima riferiva al IG. Testimone_1 CP_1 di essere in difficoltà economica e chiedeva allo stesso IG. di utilizzare materiali più
[...] CP_1 economici di quelli proposti dalla società HT per la realizzazione dei mobili per il proprio salone;
4) Vero che la IG.ra in una sola occasione ha lamentato alla società un malfunzionamento Testimone_1 delle luci LED del proprio salone e che lo stesso venne corretto dalla società nei giorni successivi;
pagina 2 di 18 5) Vero che la IG.ra mai ha lamentato alcun malfunzionamento delle armadiature dotate Testimone_1 di specchi alla società, che ha unicamente ricevuto una richiesta di regolazione delle cerniere eseguita nei giorni successivi;
6) Vero che circa 15 mesi dopo l'installazione di una porta del proprio salone la IG.ra Testimone_1 chiese per la prima volta alla società di “allentare la porta del bagno del salone”;
7) Vero che la società eseguì gratuitamente un semplice intervento di manutenzione della porta;
8) Vero che dopo circa due anni e mezzo dalla relativa installazione la IG.ra chiese alla Testimone_1 società di verificare lo scorrimento della porta del bagno del proprio salone;
9) Vero che la società propose inizialmente alla IG.ra di realizzare un piano lavaggio in Testimone_1 acciaio;
10) Vero che la IG.ra chiese invece alla società di realizzare un “piano in legno truciolare Testimone_1 effetto lacca”;
11) Vero che, in quell'occasione, il IG. iferì alla IG.ra che il piano di lavaggio in CP_1 Testimone_1 legno truciolare, richiesto da quest'ultima, non era del tutto adeguato all'impiego richiesto e avrebbe richiesto un utilizzo con estrema cautela;
12) Vero che, in quell'occasione, il IG. informò la IG.ra che i piani in legno CP_1 Testimone_1 truciolare venivano utilizzati per le cucine domestiche ma non erano idonei per un negozio professionale di parrucchiera destinati a differenti sollecitazioni come getti d'acqua ed agenti chimici quali shampoo e coloranti;
13) Vero che, in quell'occasione la IG.ra dichiarò di avere esaurito il proprio budget Testimone_1 confermando quindi di realizzare il piano di lavaggio in legno truciolare;
14) Vero che la IG.ra diede specifiche disposizioni alla società per il posizionamento dei Testimone_1 cestoni / cassetti sotto i lavabi del proprio salone;
15) Vero che il IG. chiese conferma alla IG.ra circa il posizionamento dei CP_1 Testimone_1 cestoni / cassetti sotto i lavabi e quest'ultima rispose che sulla base della propria esperienza era lei stessa a dover decidere su detto posizionamento;
16) Vero che le poltrone installate presso il salone della IG.ra non sono realizzate “in pelle” Testimone_1 bensì in materiale tecnico definito “ecopelle uso contract”;
17) Vero che il IG. informò la IG.ra che si trattava di un materiale specifico per CP_1 Testimone_1 uso professionale che, tuttavia, richiedeva attenzione nell'utilizzo, soprattutto per evitare il contatto con sostanze chimiche, coloranti e cosmetici;
18) Vero che in quell'occasione la IG.ra rispose che sulla base della propria esperienza Testimone_1 riteneva che si trattasse di materiali idonei per il proprio salone;
19) Vero che il IG. propose alla IG.ra l'acquisto di poltrone dotate di pompe CP_1 Testimone_1 idrauliche;
20) Vero che la IG.ra riferì di non avere disponibilità economica per l'acquisto di poltrone Tes_1 dotate di pompe idrauliche;
21) Vero che in quell'occasione il IG. propose alla IG.ra di acquistare quantomeno CP_1 Tes_1 poltrone predisposte per il futuro inserimento di pompe idrauliche e la IG.ra accettò la Testimone_1 relativa proposta;
22) Vero che in quell'occasione la IG.ra riferì al IG. che avrebbe acquistato in un Tes_1 CP_1 secondo tempo le pompe idrauliche per le poltrone;
23) Vero che la IG.ra riferì al IG. che non era in grado di sostenere: i) i costi Testimone_1 CP_1 relativi all'attività di consulenza progettuale svolta da HT, ii) i costi relativi allo studio e alla realizzazione di un nuovo logo, nonché quelli inerenti alla progettazione del sito web, del profilo Instagram, del social networking e dello studio dei biglietti da visita;
pagina 3 di 18 24) Vero che ho personalmente lavorato, collaborando con il IG. per la realizzazione della CP_1 consulenza progettuale per la IG.ra per un periodo di oltre due mesi realizzando i Testimone_1 documenti che mi vengono rammostrati: da n. 27 a n. 41;
25) Vero che ho personalmente lavorato, collaborando con il IG. per la realizzazione di un CP_1 nuovo logo, per la progettazione del sito web, del profilo Instagram, del social networking e dello studio dei biglietti da visita della IG.ra per un periodo di 30 giorni, come da documenti che mi Testimone_1 vengono rammostrati: nn. 16 – 17 – 48 (logo), nn. 18 e 47 (Instagam), n. 46 (biglietti da visita);
26) Vero che la IG.ra riferì al IG. che non era in grado di sostenere i costi Testimone_1 CP_1 relativi all'acquisto dei seguenti beni mobili: n. 13 faretti incassati a soffitto del valore di € 3.600 oltre IVA, n. 5 fioriere e n. 10 piante da esterno del valore di € 6.000 oltre IVA, 1 tavolo a consolle del valore di
€ 8.000 oltre IVA;
27) Vero che il IG. riferì alla IG.ra che tali costi potevano essere corrisposti nei CP_1 Testimone_1 mesi successivi alla realizzazione del negozio;
28) Vero che le poltrone, la postazione lavaggio, le postazioni acconciature, la reception, gli espositori per i prodotti, acquistati dalla IG.ra sono stati disegnati dal IG. appositamente Testimone_1 CP_1 per la stessa IG.ra e che il corrispettivo per la progettazione e l'ideazione artistica non venne Tes_1 pagato dalla IG.ra concordando con quest'ultima pagasse nei mesi successivi non appena Testimone_1 reperite le relative risorse economiche;
29) Vero che sono stato personalmente contattato dal IG. in relazione al progetto realizzato CP_1 dallo stesso IG. per lo sviluppo delle pratiche di presentazione SCIA presso il Comune di CP_1 Montegiorgio, la direzione lavori architettonici e la sicurezza del cantiere dove la IG.ra Testimone_1 svolgeva la propria attività di parrucchiera;
30) Vero che in qualità di dipendente della società CFL S.R.L., sono stato coinvolto per la realizzazione di pareti e
contro
-pareti in cartongesso, controsoffittatura, pittura pareti e soffitti, lavori di sistemazione del bagno e vetrine, nel cantiere della IG.ra per l'esecuzione del progetto realizzato dal Testimone_1 IG. CP_1
Si indicano i seguenti testimoni:
a) IG.ra – residente in Milano, Corso Garibaldi 72/1 (capitoli nn. 1 -2 -3 -4 -5 -6 -8- Testimone_2 11 – 13 – 16 – 20 – 23 – 26 – 27 - 28);
b) IG. – residente in Falerone (FM), via Garibaldi 4 (capitoli nn. 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 8 – 9 – Testimone_3 11 – 12 – 13 – 17 – 20 – 23 – 26 – 27 – 28);
c) IG.ra – residente in [...] (capitoli nn. 10 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 Testimone_4
– 19 – 21 – 22 – 24 – 25); Testimone_ d) Geom. residente in [...] (capitolo n. 29);
e) IG. – residente in [...] (capitolo n. 30). Testimone_6
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero ammessi i capitoli di prova de relato actoris richiesti dalla IG.ra e demandati ai propri intimi familiari si chiede l'ammissione a prova contraria con i Tes_1 seguenti testimoni:
IG. - Contrada Vallemarina 18 - 63836 Monte ID OR (FM) - (capitoli nn. 3 – Testimone_7 4 – 5 - 6 -7 - 8 – 11 - 12);
IG.ra – residente in Milano, Corso Garibaldi 72/1 (capitoli nn. 1 – 2 - 3 – 4 – 9 - 10 - Testimone_2 11 - 12);
IG. – residente in Falerone (FM), via Garibaldi 4 (capitoli nn. 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8 – 9 - Testimone_3 10 – 11 - 12);
IG.ra – residente in [...] (capitoli nn. 1 – 4 – 8 - 9 – 10 – 11 - 12); Testimone_4 Testimone_ Geom. – residente in [...] (capitoli nn. 1 e 12);
IG. – residente in [...] (capitoli nn. 1 e 12) Testimone_6
pagina 4 di 18 Con riferimento all'interrogatorio formale del IG. all'occorrenza (oltre a quanto potrà CP_1 finalmente chiarire il medesimo) si chiede di essere ammessi a prova contraria mediante l'ammissione dei seguenti testimoni:
IG. - Contrada Vallemarina 18 - 63836 Monte ID OR (FM) - (capitoli nn. 6- Testimone_7 9-11-15-16-18);
IG.ra – residente in Milano, Corso Garibaldi 72/1 (capitoli nn. 1-2-3-4-5-6-8-9-13- Testimone_2 15-18-20-22-23-24-25-26-29);
IG. – residente in Falerone (FM), via Garibaldi 4 (capitoli nn. 1-2-4-5-6-8-9-15-16-18-20- Testimone_3 22-23-29);
IG.ra – residente in [...] (capitoli nn. 1 – 22 - 23); Testimone_4 Testimone_ Geom. – residente in [...] (capitolo n. 1);
IG. – residente in [...] (capitolo n. 1). Testimone_6
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del presente procedimento.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,39, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono
- a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 5 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1267/2022 promossa da:
, titolare dell'impresa individuale “ Testimone_1 C.F._1 Controparte_2
”
[...] con l'avv. ROBERTO MARZOLA e con domicilio eletto presso il difensore
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ATTRICE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Pt_1 P.IVA_1 CP_1 con gli avv.ti STEFANO MAGNONI e CARMELA MICARI, e con domicilio eletto in 63821 Porto Sant'Elpidio, via Trentino Sud 6, presso lo studio dell'avv. Danilo Mascitti
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CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio la , in pers. Testimone_1 Pt_1 leg. rappr.te p.t., per ottenerne l'accertamento e la dichiarazione dell'inadempimento contrattuale di questa, cui aveva commissionato la progettazione del suo negozio di parrucchiera e la realizzazione degli arredi su misura, e la condanna al risarcimento del danno, che quantifica sulla base della relazione del proprio CTP.
L'IC ha dedotto:
- di aver nel mese di aprile/maggio 2019, l'odierna IC deciso di ampliare la propria attività, reperendo un nuovo locale commerciale da adibire, appunto, a parruccheria, rivolgendosi per la progettazione al sig. titolare di con il quale vantava un risalente e saldo CP_1 Pt_1 legame di amicizia;
pagina 6 di 18 - di essersi con accordata verbalmente per la progettazione dell'impianto idraulico, CP_1 di quello elettrico e dell'aria (compreso riciclo), della muratura in cartongesso, dei serramenti e delle vetrate, del pavimento, del vivaio, nonché per l'esecuzione di mobili su misura, come da allegati preventivi (All. 1), per il corrispettivo di € 84.716,80 omnia, come da preventivo n. 111/2 del 26.7.19 (All. 2);
- che il mobilio è stato realizzato direttamente dalla mentre tutte le altre opere sono Parte_1 state realizzate da maestranze incaricate direttamente dalla sig.ra e dalla stessa Tes_1 retribuite, secondo le indicazioni impartite dalla convenuta;
- che l'importo totale per i lavori è stato di molto maggiore, a causa di errori di progettazione, parzialmente emendati, che hanno richiesto un aggravio di opere ed interventi, tutte comunque regolarmente saldate nel mese di dicembre 2019, come da allegati (All. 3);
- che l'esecuzione delle opere, è avvenuta con estremo ritardo, tanto che le maestranze hanno dovuto lavorare sino a notte fonda prima dell'apertura al pubblico, avvenuta il 14.9.19;
- di essersi, già prima di tale data, lamentata – con quello che, all'epoca dei fatti, considerava un amico – della sua totale assenza in cantiere, ove si era recato sporadicamente in non più di ¾ occasioni e solo per sistemare dei vizi che ella gli indicava;
- di aver poi, sin dall'inaugurazione, denunciava problemi con il sistema di riscaldamento con condizionatori d'aria e l'assenza di acqua calda in negozio, con tutti i conseguenti disagi sulla clientela, fino a tutto il mese di dicembre;
- che per ovviare ai suddetti inconvenienti si era reso indispensabile realizzare ex novo una linea per gas metano – con necessario allaccio alla rete – per l'acqua calda sanitaria e riposizionare i condizionatori, con spese integrali a carico dell'odierna IC;
- che è chiaro, quindi, che vi sia stato, a monte, un errore di progettazione degli impianti da parte della società odierna convenuta;
- di aver lamentato vizi e difetti affliggenti la porta del bagno per la clientela, l'intera area lavaggio e le luminarie LED, che erano soggette a sovratensionamento di corrente elettrica e finivano per fulminarsi (problematica che perdura ancora oggi), verosimilmente a causa dell'incollaggio direttamente sulla superficie vetrata;
- che per un ulteriore difetto di progettazione, la sostituzione è resa estremamente onerosa e complessa per la mancanza di un vano di ispezione, che costringe l'operatore a rompere la superficie vetrata che funge da diffusore per poter accedere alle componenti elettriche;
- che la porta del bagno è priva di sistemi atti a consentire i movimenti in apertura e chiusura;
- che il piano delle postazioni di lavaggio è soggetto a perdite d'acqua, che poi si spande sul piano attorno ai lavabi, ormai completamente inservibile a distanza di poco più di due anni;
- che un altro vistoso errore di progettazione dell'area di lavaggio consiste nella presenza, al di sotto dei medesimi lavabi, di cestoni porta oggetti (asciugamani e quant'altro) che ostruiscono i movimenti dell'operatore, che sono stati necessariamente rimossi per avere spazio per le gambe, che altrimenti sbatterebbero di continuo contro le ante degli anzidetti cassettoni, lasciando a vista l'impianto idraulico;
CP_
- che, a tal proposito, il sig. aveva proposto una modifica dell'area di mobilio adibita a cassettoni, con realizzazione di veletta e sostituzione del piano con altro in acciaio, a spese della;
Pt_1
- che la stessa zona lavaggio presenta delle sedute eccessivamente basse che vanno alzate con soluzioni di fortuna, come asciugamani, cuscini e quant'altro, non arrivando, una persona di media statura, appunto, con la testa all'altezza del lavandino;
- che la zona taglio, invece, contro le intese, non è stata munita dei convenuti meccanismi idraulici (pompe di sollevamento) che avrebbero consentito di regolare in altezza la seduta in funzione del singolo cliente;
- che la pelle delle poltrone, poi, non è adatta all'uso e si macchia costantemente nonostante il ricorso a tutte le cautele e le pulizie del caso, tanto che la H.T., dopo le contestazioni dell'odierna IC, cercava di ovviare con la sostituzione di n. 3 poltrone;
pagina 7 di 18 - che diverse ante degli scomparti adibiti all'allocazione dei prodotti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività di parruccheria hanno aperture e chiusure difettose, riconducibili ad un difetto di progettazione delle cerniere che le sorreggono e dovrebbero consentirne i movimenti;
- che da ultimo, in violazione delle intese, non le è mai stata consegnata una ulteriore parete specchiata del valore di € 1.700,00, pagata in anticipo;
- di aver, stante l'amicizia, denunciato i vizi per le vie brevi, tanto che il sig. li CP_1 riconosceva, come detto, espressamente, promettendo di provvedere ad emendarli fino al mese di luglio 2021;
- di aver tollerato tale ritardo sia per amicizia sia per ottenere qualche piccola aggiunta alla progettazione originaria, come ad esempio l'installazione delle fioriere all'esterno del negozio (prontamente saldate con € 2.500,00), avvenuta, tuttavia, senza prendere visione delle ripetute doglianze, poiché tali lavorazioni avvenivano durante l'orario di chiusura del negozio, potendo gli incaricati di HT entrarvi grazie alle chiavi lasciate nella cassetta della posta;
CP_
- che l'ultimo contatto tra le parti, all'esito del quale il sig. rometteva ancora di passare in negozio per la disamina delle problematiche, risale al mese di ottobre 2021;
- di aver poi, nei primi giorni dell'anno in corso, ormai stanca delle vane rassicurazioni, comunicato che avrebbe agito per vie legali;
- che dai messaggi di testo che si offrono in comunicazione, scambiati direttamente tra le parti, si evince chiaramente il riconoscimento delle odierne doglianze attoree (All. 4);
- di aver con nota 21.2.22 del proprio legale diffidato ad emendare i vizi ivi elencati (All. Pt_1 5) e incaricato di individuare i vizi, gli interventi di ripristino ed il costo delle opere il geom.
che vi provvedeva con elaborato 13.5.22 (All. 6), sulla base del Controparte_3 quale aveva proposto un tentativo facoltativo di mediazione, purtroppo conclusosi con verbale negativo per mancata adesione da parte della chiamata (All. 7);
- che quindi era inevitabile incardinare il presente giudizio, essendo risultati vani, per esclusiva responsabilità ed inerzia della società convenuta, tutti i tentativi di composizione stragiudiziale;
- che tra le parti è stato stipulato, in forma orale, un contratto innominato, meritevole di tutela ex art. 1322/2 c.c., che ha i tratti caratteristici del contratto d'opera intellettuale, ex art. 2230 e seguenti c.c., e della vendita, di cui agli artt. 1470 e seguenti c.c., ma se ne discosta per la mancata pattuizione di clausole ulteriori rispetto al mero scambio beni - servizi / denaro: la
[...]
dietro pagamento del corrispettivo pattuito, si è obbligata ad eseguire un'opera Pt_1 intellettuale, quale quella di progettazione degli spazi interni e degli impianti, nonché di realizzare mobili su misura che poi ha consegnato ed installato presso la;
Controparte_2
- che, stante la natura – per così dire – “ibrida” del negozio giuridico, ne deriva l'applicazione delle norme generali in tema di adempimento, per come disciplinate dagli articoli 1218 e seguenti del Codice Civile e la tutela risarcitoria prevista dall'art. 1223 cc;
- che la non ha eseguito esattamente la prestazione dovuta, potendosi ravvisare, Parte_1 pacificamente, le problematiche già accennate e nel prosieguo meglio descritte, giuste valutazioni del
Consulente Tecnico di Parte, che ha pure indicato gli interventi di ripristino e calcolato il quantum risarcitorio, pari al costo degli interventi;
- che il geom. precisa che le strip led presenti ai lati di ogni specchio erano incollate CP_3 direttamente al vetro, con conseguente impossibilità di interventi di normale manutenzione, per cui la soluzione più idonea è “la sostituzione degli interi pannelli con specchio e relativi led da applicare su di essi con dei nuovi pannelli, specchi e led, con un costo totale stimato comprensivo di manodopera e materiali pari ad € 7.200,00 + I.V.A. (€ 1.800,00 + I.V.A. cad.)”;
- che le armadiature con specchi e senza hanno tre ante dotate di cerniere “inidonee a sostenerne il peso, comportando, di fatto, lo sfregamento sul pavimento con il conseguente rischio di frantumazione degli specchi” e “la soluzione ritenuta più idonea a risolvere il problema è la sostituzione delle cerniere per un costo totale stimato, comprensivo di manodopera e materiali pari ad € 1.200,00 + I.V.A. (€ 400,00 + I.V.A. cad.)”;
pagina 8 di 18 - che la porta del bagno, progettata con scorrimento a scomparsa, non aderisce perfettamente alle guide, provocando inceppamento e sfregamento contro l'intelaiatura in cartongesso, per cui è necessario provvedere alla sostituzione delle guide per un costo totale stimato, comprensivo di manodopera e materiali pari ad € 500,00 + I.V.A.;
- che il CTP ha rilevato sia l'inidoneità del materiale di cui è composto il piano delle postazioni di lavaggio al contatto con l'acqua, provocante il rapido deterioramento, sia un chiaro difetto di progettazione, consistente nel mancato calcolo dello spazio fra il piano lavaggio e la posizione del lavorante, il quale è costretto a rimanere a distanza non avendo spazio per i piedi, con una conseguente postura innaturale che non permette di svolgere correttamente il lavoro;
è necessario un nuovo piano lavaggio in laminato, per un costo stimato comprensivo di manodopera e materiali pari ad € 1.200,00 + I.V.A., e la realizzazione di nuovi n. 3 cassetti dedicati, per un costo pari ad € 1.200,00 + I.V.A. (€ 400,00 + I.V.A. cad.);
- che le poltrone in pelle sono state realizzate dalla con una pelle non adatta al Parte_1 frequente contatto con l'acqua e con gli agenti chimici di cui si compongono gli shampoo e gli altri prodotti di normale utilizzo in parruccheria;
tre di esse non sono dotate di una guarnizione a protezione dell'imbottitura, già ampiamente ammalorata;
otto di esse, pur avendone la predisposizione, non sono dotate della "base di supporto con pompa idraulica che permette la regolazione dell'altezza della seduta del cliente a seconda della necessità”; per ovviare a tali errori di progettazione è necessaria la sostituzione delle guarnizioni e la conseguente sostituzione dei poggiatesta (n. 3), per un costo totale stimato, comprensivo di manodopera e materiali, pari ad € 300,00 + I.V.A. (€ 100,00 + I.V.A. cad.), nonché l'installazione di pompe idrauliche rotanti e autobloccanti, con pedale per regolare l'altezza delle sedute e relative basi di supporto per il fissaggio sulle poltrone stesse (n. 8) per un costo totale stimato, comprensivo di manodopera e materiali, pari ad € 2.400,00 + I.V.A. (€ 300,00 + I.V.A. cad.);
- che occorre pure la sostituzione di tutti i pistoncini di chiusura degli sportelli, poiché insufficienti a svolgere la loro funzione, per un costo di Euro 300,00 + I.V.A., per un totale complessivo degli interventi di Euro 14.300,00 al netto di I.V.A.;
- che l'inadempimento è grave ex art. 1455 c.c., riguardando la quasi totalità dell'estensione dei beni strumentali oggetto di contratto, nonché per l'importante incidenza percentuale che hanno gli interventi di ripristino sul prezzo pattuito e, dunque, sull'utilità che ella si aspettava legittimamente di ottenere, con conseguente significativa alterazione del sinallagma contrattuale;
- che l'ormai irrimediabile frattura nei rapporti personali venutasi a creare tra le odierne parti contendenti, legittima la richiesta del solo rimedio risarcitorio, anche a mente del comma I, ultimo capoverso, dell'art. 1453 c.c.;
- che nel caso di specie, sulla scorta delle pattuizioni, si può ritenere prevalente la disciplina del contratto d'opera intellettuale, di cui all'art. 2222 e ss. c.c., dovendosi valorizzare la prevalenza della ideazione e progettazione, prima ancora che la realizzazione di mobili di design, nonché considerare l'assunzione di maestranze da parte della per il completamento dei locali Tes_1 commerciali;
- che ex art. 2236 c.c. il prestatore risponde dei danni arrecati al cliente nei casi di dolo o colpa grave;
- che in subiecta materia non si applica l'art. 2226 c.c. e, in particolare, “...alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto […] o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito” (SS. UU., 15781/2005);
- che, in ogni caso, l'esistenza dei vizi è stata chiaramente riconosciuta dal legale rappresentante, sig. che ha poi omesso di apprestare le soluzioni richieste dalla CP_1 odierna IC, il che non solo è idoneo ad interrompere ogni termine prescrizionale, ma costituisce anche implicito riconoscimento della pretesa attorea.
Si è tempestivamente costituita per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, Pt_1 eccependo la prescrizione dell'azione di risarcimento ed avanzando domanda riconvenzionale per il saldo del proprio avere residuo.
pagina 9 di 18 Parte convenuta ha dedotto ed eccepito:
- di progettare e realizzare raffinate ed esclusive collezioni e prodotti costituiti da “pezzi unici fatti a mano su misura personalizzabili per materiale e finiture” commercializzati in tutto il mondo a selezionati e prestigiosi clienti con Gallerie ubicate a Milano, Roma, Corridonia, Sidney e Melbourne;
- che l'azione di risarcimento del danno (danno peraltro inesistente e pretestuosamente reclamato) promossa dall'IC è pacificamente prescritta;
- che, come espressamente riconosciuto dall'IC nel proprio atto introduttivo, il caso di specie costituisce un cosiddetto contratto misto tra “contratto di compravendita” (il cui corrispettivo è stato pagato dall'IC) e “contratto d'opera ex art. 2222 cc” (il cui corrispettivo, al contrario, non è stato versato dall'IC) con sola precisazione che, a differenza di quanto strumentalmente affermato dalla IG.ra le norme applicabili al caso di specie sono Tes_1 quelle del contratto di compravendita e, segnatamente, gli artt. 1490 – 1495 cc;
- che, come noto l'art. 1495 cc prevede che la denuncia dei vizi debba avvenire, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta, e che l'azione si prescrive in un anno dalla consegna del(i) bene(i), e la sig.ra non ha evidentemente dimostrato di avere rispettato Tes_1 il termine decadenziale di otto giorni, né tantomeno ha provveduto ad intraprendere la propria azione nel termine prescrizionale di un anno dalla data di consegna della merce compravenduta, posto che, come risulta chiaramente dagli allegati documenti di trasporto, la merce è stata regolarmente consegnata da HT all'IC nel periodo compreso tra l'8 agosto 2019 e il 14 settembre 2019 (doc. da n. 1 a n. 5);
- che la sig.ra proprio perché ben consapevole di non avere denunciato i vizi entro il Tes_1 termine di decadenza previsto e di non avere intrapreso un'azione entro il termine prescrizionale di un anno dalla consegna, ha elaborato una strumentale teoria in base alla quale, al caso di specie non andrebbero applicate – come dovuto – le norme sulla compravendita, bensì le norme sulla prestazione d'opera (si badi bene, opera mai retribuita dalla medesima IC) siccome a suo curioso avviso, “contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza)” (cfr. pagina 8 dell'atto di citazione), senza tuttavia spiegarne le ragioni;
- che va escluso che la prevalenza del contratto d'opera sulla compravendita, nella prospettazione dell'IC, sia fondata sul valore delle singole prestazioni contrattuali, posto che è incontrovertibile che il valore della compravendita ammonti a € 84,716,80 mentre il valore del contratto d'opera ammonti, nella prospettazione dell'IC a € 0 (zero);
- di ritenere invece il valore del contratto d'opera, così come era previsto negli accordi intervenuti tra le parti, ha un valore sensibilmente superiore a € 0, se pur di un ammontare non tale da giustificare l'accoglimento della bizzarra teoria attorea della prevalenza (o dell'assorbimento);
- che contrariamente a quanto affermato da il IG. non ha Testimone_1 CP_1 riconosciuto alcun vizio, semplicemente perché la fornitura di merce non presentava alcun reale vizio;
- che le chat scambiate tra le parti via Whatsapp prodotte dall'IC (sub doc. 4 all. citazione):
i) non costituiscono il riconoscimento di alcun vizio da parte della Società, se non nella forzata e strumentale interpretazione della IGnora Tes_1
ii) lamentano tardivamente solo una parte dei presunti vizi rispetto alla maggior quantità successivamente (e sempre tardivamente) elencata nell'irrilevante perizia promo domo sua fatta predisporre dall'IC e di cui chiede il ristoro in giudizio e, soprattutto,
iii) non assolvono l'onere probatorio di avere rispettato i termini decadenziali della denuncia previsti dall'art. 1495/1 cc;
- che il preteso (ma comunque inesistente) riconoscimento della pretesa attorea sarebbe
“idoneo ad interrompere ogni termine prescrizionale” è sconcertante, dato che ex art. 1495 cc “La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna…” e dunque il riconoscimento del vizio (o il suo occultamento) da parte del venditore rendono superflua esclusivamente la pagina 10 di 18 denunzia negli otto giorni dalla scoperta del vizio, ma l'azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna, il che, ovviamente, comporta implicitamente che l'eventuale riconoscimento del vizio da parte del venditore non vale assolutamente ad interrompere la prescrizione annuale;
- che di conseguenza non può sussistere alcun dubbio sulla circostanza dell'intervenuta prescrizione ex art. 1495 cc dell'azione tardivamente introdotta dalla signora Tes_1
- che, per inciso, i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 2226 cc in tema di contratto d'opera (i.e.: il contratto la cui disciplina è invocata dall'IC medesima nel proprio atto introduttivo) sono assolutamente i medesimi previsti dall'art. 1495 cc, per cui in ogni caso l'azione della IG.ra sarebbe prescritta;
anzi, anche volendo seguire il ragionamento Tes_1 dell'IC sulla prevalenza, l'art. 2226 cc (a differenza dell'art. 1495 cc) non contempla l'esonero dalla denunzia negli otto giorni dalla scoperta in caso di riconoscimento dei vizi da parte del prestatore (fermo restando che di riconoscimenti di vizi da parte del prestatore non esiste traccia);
- che, di conseguenza, per parafrasare le parole dell'IC: “per ogni via, quindi, si perviene al medesimo risultato…” che nessun risarcimento è dovuto alla IG.ra Tes_1
- che, ferma l'eccezione di prescrizione, l'IC aveva richiesto ripetutamente di utilizzare materiali completamente differenti rispetto a quelli proposti da allo scopo di conseguire Pt_1 continuamente ogni possibile risparmio sui costi, e l'utilizzo dei materiali più economici, richiesti e pretesi dalla sig.ra poteva tradursi, a seconda dei casi, in una minore durata del Tes_1 Pa prodotto, perché maggiormente deteriorabile rispetto a quello proposto da oppure non del tutto soddisfacente nella sua funzionalità;
- che la CTP redatta a quasi tre anni di distanza dalla consegna della merce (i.e.: dopo la prescrizione dell'azione) lascia un po' il tempo che trova: i) non è stata in alcun modo effettuata in contraddittorio tra le parti, ii) non garantisce alcuna certezza in merito all'effettivo stato dei luoghi, iii) non consente di escludere usi impropri dei beni da parte dell'IC stessa e / o del proprio personale;
- che, nel merito delle pretestuose contestazioni attoree si osserva sinteticamente - e fatto salvo, naturalmente, ogni rituale approfondimento e mezzo istruttorio – quanto segue:
1. Luci LED: né in generale, né nel caso specifico dell'impianto elettrico, si è verificato alcun errore, men che meno di “sovradimensionamento di corrente elettrica”; è grottesco ipotizzare un completo rifacimento ex novo del relativo impianto, con un costo stimato dal CTP dell'IC che, da solo, costituirebbe addirittura il 50% del vertiginoso calcolo di parte;
Pa
2. Armadiature con specchi: le cerniere utilizzate da (Salice – modello Silentia) costituiscono un'eccellenza nel mercato di riferimento e rappresentano componenti tecnici di prima qualità certificati per l'uso industriale, ed anche in caso di eccessive sollecitazioni, o di uso maldestro, avrebbero semplicemente bisogno di essere registrati da un tecnico specializzato, intervento che avrebbe potuto agevolmente realizzare HT se questo fosse stato tempestivamente richiesto;
la sostituzione (peraltro inutile) con cerniere d'oro zecchino (a giudicare dal mirabolante costo indicato dal 'perito' della IG.ra sarebbe stata inopportuna a Tes_1 pretestuosa anche prima della prescrizione dell'azione attorea;
3. Porta del Bagno: solo in data 15.12.20 (i.e.: oltre 15 mesi dopo l'installazione) l'odierna IC, per la prima volta, chiedeva alla società di “allentare la porta”: richiesta ottemperata dalla società senza alcun costo a carico della sig.ra il 17.1.22 (i.e.: dopo altri 13 mesi dal Tes_1 semplice intervento manutentivo e ben 28 mesi dalla consegna) la sig.ra ha lamentato Tes_1 un preteso difficoltoso scorrimento della porta in esame;
4. Piano lavaggio in legno truciolare nobilitato e cestoni sotto i lavabi: nel corso dello sviluppo del progetto per la realizzazione del negozio aveva correttamente proposto un più Pt_1 adeguato piano in acciaio;
tuttavia l'IC aveva dichiarato “di avere esaurito il budget e di non essere assolutamente in grado di sostenere il relativo costo”, per cui la scelta della sig.ra Pa
contro il parere di cadeva su un prodotto ben più economico (piano in legno Tes_1 truciolare con effetto lacca) e l'odierna IC in ogni caso veniva avvertita che il prodotto dalla medesima scelto aveva caratteristiche di resistenza ovviamente inferiori rispetto all'acciaio pagina 11 di 18 Pa proposto da e che si trattava di un prodotto che veniva abitualmente impiegato solo nei mobili da cucina e / bagno non professionali dove le sollecitazioni sono largamente inferiori rispetto ad un negozio di parrucchieri dove, invece, le sollecitazioni sono costanti e più intense (doc. n. 6); il posizionamento dei cestoni / cassetti sotto i lavabi, si tratta di una specifica richiesta espressamente formulata a HT durante la progettazione del negozio, dalla sig.ra che riferì di avere adeguatamente valutato, sulla base della propria esperienza, Tes_1 l'esatto posizionamento di tali complementi;
è semplicemente sbalorditiva, a distanza di tanti anni, una contestazione al riguardo;
5. Poltrone in pelle (si fa per dire): le poltrone fornite non sono rivestite “in vera pelle”, come ritiene il CTP dell'IC, bensì in microfibra 'effetto pelle' per uso professionale: uno dei prodotti più resistenti esistenti sul mercato e particolarmente indicato per uso professionale (doc. n. 7); dopo tre anni, non sorprende più di tanto che un uso prolungato e intenso (per non dire sconsiderato), assoggettando le poltrone al ripetuto contatto con acqua calda, sostanze chimiche quali tinture, shampoo e prodotti cosmetici, possa avere arrecato qualche danno, peraltro eziologicamente del tutto estraneo a qualsiasi condotta di HT;
per quanto concerne le
“pompe idrauliche” mancanti nelle poltrone, se non fosse per la conclamata mala fede dell'IC, la relativa richiesta susciterebbe ilarità: come si vede chiaramente dall'allegato rilievo fotografico (doc. n. 8), le poltrone acquistate dalla sig.ra sono predisposte per Tes_1 l'inserimento di pompe idrauliche e l'IC, ai tempi dell'acquisto delle poltrone, dichiarò di non essere in grado di acquistare delle poltrone dotate di pompe idrauliche non avendo una sufficiente disponibilità economica e che avrebbe comprato in un secondo tempo le pompe Pa idrauliche per le quali le poltrone erano state appositamente predisposte da le poltrone realizzate costituiscono in ogni caso dei pezzi speciali disegnate dal sig. CP_1 appositamente per l'IC e poi successivamente inserita nel catalogo HENRYTIMI in quanto il design e l'idea sono, appunto, by HENRYTIMI;
non a caso, prima di questa CTP la sig.ra mai si era sognata di lamentare l'assenza di dette pompe idrauliche (siccome mai Tes_1 richieste né acquistate): tuttavia anche questo ripensamento è di per sé gravissimo;
6. Malfunzionamento degli sportelli: anche questa tardiva e pretestuosa contestazione dell'IC è squisitamente infondata: la chiusura a scatto con cosiddetto sistema push an pull adottata consente ben 80.000 cicli di apertura e chiusura (doc. n. 9); i prodotti utilizzati costituiscono il top del mercato e solo un maldestro ed incauto utilizzo potrebbero cagionare problemi di funzionamento;
suona peraltro strano che tutti, nessuno escluso, i sistemi di chiusura a scatto del negozio della sig.ra si siano, improvvisamente guastati;
Tes_1
- che pare probabile, per non dire evidente, che la sig.ra – a causa del deteriorarsi dei Tes_1 rapporti interpersonali con il legale rappresentante della Società per motivi totalmente extra lavorativi - abbia deciso prima di non pagare l'attività di consulenza svolta da HT (e alcuni cespiti) e infine, non contenta, tenti di rifarsi un negozio nuovo a spese di HT;
Pa
- che, passando all'attività di consulenza svolta da per la sig.ra e la merce non Tes_1 pagata, oggetto della domanda riconvenzionale, come già anticipato, al momento del sorgere dei rapporti negoziali tra le parti, la sig.ra manifestò ripetutamente di non essere Tes_1 assolutamente in grado di sostenere: i) tutti i costi derivanti dalla progettazione del negozio e dei mobili realizzati appositamente per la stessa, ii) i costi della compravendita di alcuni mobili e complementi d'arredo e iii) tutti i costi della creazione di un nuovo logo, della progettazione del sito web, del profilo Instagram, del social networking e dei biglietti da visita per la propria attività;
- che, di conseguenza, oltre a scegliere personalmente numerosi prodotti e soluzioni d'arredo di Pa qualità differente e inferiore rispetto a quelli ripetutamente proposti da che, al contrario, proponeva soluzioni idonee ed efficaci per l'attività professionale dell'IC, la medesima chiese a (ed ottenne da) HT che: i) i costi relativi all'attività di consulenza progettuale, ii) i costi relativi allo studio e alla realizzazione di un nuovo logo (nonché inerenti alla progettazione del sito web, del profilo Instagram, del social networking, dei biglietti da visita) e iii) i costi relativi a numerosi prodotti consegnati, venissero corrisposti successivamente alla realizzazione del negozio;
- che la richiesta dell'IC – diversamente inaccettabile – si fondava, in parte, sul lungo e sincero (quantomeno per il sig. rapporto di amicizia che legava le parti e, in parte, CP_1
pagina 12 di 18 sulla circostanza che solo l'avvio dell'attività professionale da parte della IG.ra le Tes_1Pa avrebbe consentito di reperire la provvista necessaria per pagare a i costi della consulenza che la Società avrebbe dovuto prestare (oltre che di alcuni mobili);
- che con la massima ragionevolezza possibile, come detto, HT accolse di buon grado la richiesta dell'IC, nonostante la richiesta stessa avesse un'implicazione di carattere finanziario di peso non indifferente per la Società;
- che purtroppo, il tempo aveva dimostrato che l'amicizia, la buona fede e il sostegno finanziario accordati all'IC erano stati mal riposti: nonostante gli accordi intercorsi tra le parti – intendiamoci alla presenza di testimoni – la sig.ra nonostante le concessioni ricevute Tes_1Pa da rifiutava ostinatamente di pagare il dovuto;
- di produrre in via meramente esemplificativa e non esaustiva alcuni dei numerosi disegni e Pa progetti realizzati da nell'interesse dell'IC e da quest'ultima mai rimunerati alla Società (doc. da n. 10 a n. 15); analogo discorso vale per lo studio e la progettazione del logo realizzati per l'IC (doc. n. 16 e n. 17): logo che, per inciso, l'IC utilizza abitualmente pur senza avere corrisposto alcun compenso per la relativa realizzazione;
Pa
- che si era occupata anche della progettazione del sito web, del profilo Instagram, del social networking, dei biglietti da visita in favore dell'IC (doc. n. 18);
- che l'IC, beneficiando anche in questo caso di un trattamento di favore e di amicizia da Pa parte del legale rappresentante della società, non ha ancora corrisposto ad il pagamento di numerosa merce acquistata e consegnatale: era stato concordato che il pagamento sarebbe avvenuto dopo l'avvio dell'attività della IG.ra ma a distanza di oltre tre anni – come Tes_1 Pa appena rilevato – nulla di quanto concordato è stato corrisposto ad Pa
- che, come correttamente rappresentato dai precedenti difensori di in risposta alle pretestuose contestazioni dei difensori della sig.ra (doc. n. 19) quest'ultima è Tes_1Pa incontrovertibilmente debitrice di (senza avere a sua volta alcun credito verso la Società) di
€ 65.600 oltre IVA, importo così composto:
a) sviluppo del progetto di design per l'importo di € 15,000,00 oltre IVA;
b) gestione e coordinamento cantiere lavori per l'importo di € 3.000,00 oltre IVA;
c) fornitura (ulteriori) 13 faretti incassati a soffitto (consegnati all'IC in data 8 agosto 2019) per l'importo di € 3.600,00 oltre IVA;
d) realizzazione e fornitura n. 5 fioriere e n. 10 piante da esterno (consegnate all'IC in data 15 giugno 2020) per l'importo di € 6.000,00 oltre IVA;
e) realizzazione tavolo a consolle (consegnato all'IC in data 14 settembre 2019) per l'importo di € 8.000,00 oltre IVA;
f) progettazione e ideazione logo, consulenza sviluppo immagine coordinata per l'importo di € 30.000 oltre IVA. Pa
- che l'ammontare richiesto da (e dovuto a) per la parte grafica (i.e. lettera f) dell'elenco che precede, ricomprende le seguenti attività:
• sviluppo logo
• sviluppo grafica carta intestata
• sviluppo grafica biglietti da visita
• sviluppo grafica listino prezzi
• sviluppo grafica invito inaugurazione
• sviluppo grafica camici
• sviluppo grafica teli e spugne
• sviluppo grafica e contenuti instagram
• sviluppo grafica e contenuti sitoweb
• sviluppo grafica vetrine
• sviluppo grafica totem ingresso pagina 13 di 18 • consulenza di immagine e di allestimento interno.
- che, come risulta dagli allegati documenti di trasporto, la merce è stata regolarmente consegnata da HT all'IC nel periodo compreso tra l'8 agosto 2019 e il 14 settembre 2019 (cfr. doc. da n. 1 a n. 5) con la sola eccezione delle cosiddette fioriere (5) e piante da esterno
(10) consegnate in data 15 giugno 2020 (doc. n. 20);
- che, come verrà chiaramente e ritualmente dimostrato e documentato in corso di causa, i relativi importi venivano espressamente concordati tra le parti.
- che, con espresso riferimento ai cespiti mai pagati dall'IC, gli allegati documenti di trasporto emessi in epoca non sospetta (i.e.: nel periodo compreso tra l'8 agosto 2019 e il 14 settembre 2019) palesano fin d'ora documentalmente le già menzionate circostanze:
i) che le parti abbiano effettivamente perfezionato un contratto di compravendita;
ii) che la IG.ra al momento del relativo perfezionamento non avesse la disponibilità Tes_1 economica per pagare il corrispettivo a HT;
iii) che la IG.ra dovesse pagare il corrispettivo non appena avesse reperito la Tes_1 disponibilità economica;
infatti, tutti i relativi documenti di trasporto recano la seguente dicitura: “N.B. emettere fattura quando cliente conferma di avere fondi necessari al saldo”.
- che ciò palesa, evidentemente, la malafede dell'IC riguardo alla fornitura dei beni in esame;
- che, ad ogni buon conto, almeno per quanto riguarda il rapporto di consulenza, nella remota e denegata ipotesi in cui non venisse ritenuto sufficientemente provato l'ammontare del compenso (peraltro espressamente concordato tra le parti) potrà soccorrere l'art. 2225 cc, che, come noto, prevede che nel caso in cui il corrispettivo per l'esecuzione dell'opera non sia convenuto dalle parti e non possa essere determinato in base alle tariffe professionali o agli usi, venga determinato dal Giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per realizzarlo;
- che, in via subordinata riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non risulti compiutamente dimostrato il perfezionamento dei sopracitati contratti di consulenza e/o di Pa compravendita degli ulteriori beni tra HT e l'IC (mai pagati dall'IC ad , tuttavia, è comunque incontrovertibile la circostanza che quest'ultima abbia in ogni caso fruito (i.e.: Pa beneficiato) delle relative prestazioni professionali realizzate da e dei beni – come detto - ricevuti e non pagati;
- che la prestazione di consulenza progettuale e stilistica per la realizzazione del negozio dell'IC è confermata, se pur con qualche imprecisione, dalla medesima IC (pag. 1 dell'atto di citazione);
- che le stesse fatture di compravendita della merce appositamente realizzata per l'IC (doc. da n. 21 a n. 26) fanno esclusivamente ed espressamente riferimento alla merce compravenduta e non menzionano alcun genere di 'consulenza', per cui le parti avevano concordato una fatturazione differita di tale attività;
- che la IG.ra ha comunque conseguito un arricchimento senza una giusta causa a Tes_1 danno della convenuta e, conseguentemente, a mente del disposto dell'art. 2041 cc sarà
“tenuta, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”; Pa
- che, per la merce (ulteriore) consegnata da alla sig.ra soccorre il disposto dell'art. Tes_1 2041/2 cc che, come noto, dispone che, nel caso in cui l'arricchimento di una parte abbia ad oggetto una determinata res, il soggetto che ha ricevuto la medesima res (i.e.: l'odierna IC)
“è tenuta a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”; in tale ipotesi (peraltro ritenuta remota) andrà inoltre considerato che l'indebito utilizzo da parte dell'IC, per oltre tre anni, dei beni in esame – buona parte dei quali progettati e realizzati appositamente per la stessa – ne ha considerevolmente ridotto il valore, se non la possibilità di utilizzo e / o vendita a terzi, e che la IG.ra ne ha comunque beneficiato per anni. Tes_1
pagina 14 di 18 All'udienza di prima comparizione 22.2.23 sono stati assegnati i termini ex art. 183/6 cpc.
Nel primo dei termini assegnati parte IC ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, ribadendo che vada ritenuta, nel caso, predominante la progettazione – motivo principale, oltre al rapporto amichevole, per cui la si rivolse al Tes_1CP_
– rispetto alla mera apposizione in loco, peraltro avvenuta con maestranze assoldate dall'odierna IC, che hanno operato sotto la direzione della convenuta, come pare confermarsi anche alla luce delle produzioni avversarie da 10 a 15, così potendosi legittimamente richiamare il contratto d'opera e non il contratto di compravendita, e ribadito che CP_ l'avvenuto riconoscimento dei vizi e difetti da parte del sig. di cui vi è prova scritta (all. 4 atto di citazione) consistente nell'impegno a “passare a vedere” e decidere “cosa fare”, “metterci mano e trovare una soluzione”, modificare “lavaggio e porta”, “passare da te e martedì facciamo i lavori” e peraltro incontestato nella comparsa avversaria, che si concentra sulla prescrizione – per pacifica giurisprudenza non importa obbligo di denuncia né sottopone l'azione a termine prescrizionale di un anno.
Ciò a mente di: Cass. II, 11/03/2015, n. 4908: “In tema di contratto di prestazione d'opera, sebbene l'art. 2226 cod. civ. non ne faccia richiamo, è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 cod. civ. in ordine alla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell'impegno stesso”; Cass. II, 13/11/1984, n. 5718: “Anche in relazione al contratto d'opera - sebbene l'art. 2226 c.c. non ne faccia richiamo - l'onere della denuncia dei vizi (o difformità) trova limite nell'occultamento o nel riconoscimento da parte del prestatore dell'opera, con la conseguenza che anche l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o dei vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data dell'assunzione dell'impegno stesso”; Cass. II, 06/11/2015, n. 22690: “L'impegno del venditore all'eliminazione dei vizi, accettato dal compratore, fa sorgere il corrispondente diritto, che è soggetto alla prescrizione decennale, mentre i diritti alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale”; Tribunale, Milano, sez. IV, 16/05/2014, n. 5092: “In tema di compravendita, l'impegno del venditore ad eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo ali suo cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva art. 1230 c.c.) della originaria obbligazione di garanzia (art 1490 c.c.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c. ai fini dell'esercizio delle azioni previste in suo favore (art 1492 c.c.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.). Pertanto, se l'acquirente non agisce per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ma chiede l'esatto adempimento dell'obbligo, il termine prescrizionale è quello decennale di cui all'articolo 1496 c.c.”; Cass. II, 22/10/2013, n. 23970: “In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa (nella specie, dell'intera fornitura di materiale edile di elevato valore)”; Cass. III, 14/01/2011, n. 747: “In tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della res, assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola eccezionale dell'art. 1495 c.c. – decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.”
pagina 15 di 18 Parte IC inoltre ha richiesto ordinare la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle espressioni «(l'IC) si è letteralmente inventata una strumentale (e, a dire il vero, neppur troppo suggestiva) teoria», «sconcertante», «mano amica», «vale meno di nulla», «scandalosa e temeraria richiesta dell'IC», siccome evidentemente sconvenienti.
Nello stesso termine parte convenuta ha ulteriormente sostenuto l'eccezione.
All'udienza successiva, viste le istanze ed eccezioni istruttorie, il GI ha ammesso le prove orali, delegando un got all'espletamento dell'interrogatorio formale di ed alle altre prove CP_1 orali.
Espletati l'interrogatorio e l'esame del primo teste, la causa è passata per variazione tabellare 1/24 in carico a questo got, che ha esaurito le prove orali così come ammesse e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha rinviato all'udienza 28.2.25 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.
Con istanza depositata lo stesso 28.2.25 parte IC ha chiesto ammettersi il giuramento decisorio di leg. rappr.te deferendo sui seguenti capi: CP_1 CP_4
1. Giuro e giurando affermo o nego essere vero che, in qualità di amministratore e legale rappresentante della con sede a Milano, Foro Buonaparte n.52, C.F. e P.IVA CP_5 P.IVA_1 m'impegnavo, in particolare a far luogo dal giorno 11 ottobre 2019, nei confronti della IG.ra a Tes_1 verificare e, successivamente, emendare, a spese della stessa i vizi e difetti affliggenti il Parte_1 mobilio, realizzato proprio da per la , sita in Montegiorgio, via Faleriense Est Parte_1 Controparte_2 n. 16, ed in particolare i led siti dietro gli specchi, lo spandimento di acqua sul piano dei lavaggi, l'errata altezza della seduta degli stessi lavaggi, l'ingombro dei cassettoni posti al di sotto dei medesimi lavaggi, l'altezza delle poltrone di taglio, le cerniere degli armadi adibiti a rimessaggio degli attrezzi e la porta del bagno?
2. Giuro e giurando affermo o nego essere vero che nel mese di ottobre 2019, per i predetti interventi in garanzia, con riferimento alle denunciate problematiche alla porta del bagno ed ai led, chiedevo ai IGg.ri e , dipendenti della di effettuare almeno due Testimone_7 CP_6 CP_5 sopralluoghi presso la parruccheria della affinché eseguissero gli interventi del caso in Tes_1 assistenza, a spese della medesima Parte_1
3. Giuro e giurando affermo o nego essere vero che, in data 20 gennaio 2020, mi sono recato presso la Parte_
, assieme ai dipendenti della per risolvere le problematiche all'illuminazione e Controparte_2 agli arredi realizzati dalla stessa tuttavia rinviando gli interventi ad altra data dopo la visione Parte_1 dello stato dei luoghi?
4. Giuro e giurando affermo o nego essere vero che, nella predetta qualità di amministratore della
[...]Pt_
mantenevo l'impegno a prestare la promessa assistenza in garanzia, nei confronti di , Testimone_1 fino al novembre 2021?
5. Giuro e giurando affermo o nego essere vero di essermi sottratto, all'assunto impegno, nei confronti di , di emendare i vizi e difetti agli arredi della di lei parruccheria, a partire dal gennaio Testimone_1 2022, in seguito a vicende personali, nonostante le continue richieste della stessa?
6. Giuro e giurando affermo o nego essere vero che, per l'emendazione dei vizi e difetti affliggenti l'illuminazione della parruccheria, con particolare riferimento ai led posti dietro le specchiere, all'area taglio e lavaggio, nonché alla porta del bagno, m'impegnavo a sostituire gli interi pannelli con specchio ed i led, le cerniere degli armadi, le guide della porta del bagno, il piano in laminare delle postazioni di lavaggio e regolare la seduta delle medesime postazioni, a spese della società?
7. Giuro e giurando affermo o nego essere vero l'aver quantificato, in data 29 giugno 2020, la richiesta economica per l'arredo esterno della , comprensivo di piante e fiori, in Euro 2.500,00? Controparte_2
8. Giuro e giurando affermo o nego essere vero l'aver ricevuto, il predetto importo di Euro 2.500,00 per l'arredo esterno della , comprensivo di piante e fiori, direttamente dalla , Controparte_2 Testimone_1 in contanti, a Porto San Giorgio, nello stesso mese di giugno 2020?
9. Giuro e giurando affermo o nego essere vero l'aver concordato, con la IG.ra , Testimone_1
pagina 16 di 18 l'esposizione gratuita di un tavolo/consolle, ricavato da avanzi di lavorazione, presso la CP_2
affinché la clientela della stessa potesse visionarlo ed acquistarlo e di aver ricevuto, in data 01
[...] marzo 2022, missiva, mezzo posta elettronica certificata, a firma dell'Avv. Marzola Roberto, il quale comunicava, nell'interesse di , ai miei difensori dell'epoca, Avv.ti David Broglia e Filippo Testimone_1Testimone_ Marangoni, la disponibilità della stessa a restituirlo?
10.Giuro e giurando affermo o nego essere vero di essermi disinteressato del ritiro del predetto tavolo, fino alla costituzione nel presente giudizio?
Assegnati alle parti termine per dedurre e controdedurre in ordine all'istanza, il got ha rigettato l'istanza di ammissione di giuramento decisorio - ritenuto che ciascun capitolo formulato per il giuramento debba esser chiaro e sintetico e debba attenere una sola circostanza di fatto, con precisi riferimenti di tempo e di luogo, e non più circostanze;
ritenuto che
i capitoli formulati per il giuramento debbano attenere circostanza di fatto che portino, in caso di ammissione o negazione, automaticamente all'accoglimento della domanda o di uno dei capi della domanda, senza richiedere una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito;
ritenuto che
i capitoli formulati per il giuramento non debbano attenere circostanza di fatto già pacifica ed incontestata (p.e. il fatto che il legale rappr.te si sia impegnato a verificare quanto lamentatogli dall'IC o abbia inviato presso il negozio dell'IC propri dipendenti a fare verifiche o manutenzione) – rinviando all'udienza odierna sempre per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc
*
Va preliminarmente esaminata la eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Come già detto, parte IC previene/contrasta l'eccezione affermando che il leg. rappr.te della società convenuta avesse riconosciuto per iscritto i vizi ed i difetti contestati, ossia, come da all.
4 atto di citazione (screenshots di messaggi whatsapp dal dicembre 2019 in poi), si fosse impegnato a “passare a vedere” e decidere “cosa fare”, “metterci mano e trovare una soluzione”, modificare “lavaggio e porta”, “passare da te e martedì facciamo i lavori”, con il che ritiene superato l'obbligo di denuncia negli 8 giorni dalla scoperta e la prescrizione di un anno, sulla base della giurisprudenza già citata.
A sostegno del riconoscimento dei vizi da parte del leg. rappr.te di parte IC ha citato Pt_1 vari testi, i quali tuttavia hanno confermato la circostanza solo per averla appresa dall'IC stessa, per cui le loro dichiarazioni sono prive di valore probatorio e indiziario.
In concreto le risposte di alle richieste dell'IC a mezzo whatsapp non possono CP_1 costituire “riconoscimento” di tutti i vizi/difetti lamentati nella CTP del geom. Controparte_3 (redatta in epoca di molto successiva alle comunicazioni via whatsapp intervenute fra le parti e depositate) ed in citazione, né di alcuni in particolare, apparendo piuttosto corrette e dovute disponibilità alla verifica in loco ed alla eventuale elaborazione delle modifiche e/o delle soluzioni che dalle verifiche sarebbero risultate opportune, ossia normale buona fede contrattuale, con il che la pretesa di deve ritenersi prescritta, tanto considerando Testimone_1 prevalente la vendita dei beni – consegnati tutti entro il 14.9.19 - tanto considerando prevalente la prestazione d'opera quanto all'allestimento.
Del resto, le prove orali indotte da parte convenuta hanno consentito di confermare che, come affermato in comparsa di costituzione e risposta, l'IC avesse chiesto, per mancanza di liquidità, ed ottenuto che il progetto di arredo si realizzasse utilizzando materiali meno costosi di quelli consigliatile e meno resistenti, il che neppure è stato mai contestato dall'IC.
Pacifico ed incontestato che fra le parti si siano perfezionati verbalmente vari accordi contrattuali per le attività tutte appena enumerate nel riferire le difese di parte convenuta;
che ogni attività della società convenuta si è svolta in tempo utile per l'inaugurazione e l'avvio dell'attività di parrucchiera dell'IC; che consulenza, progettazione e fornitura dell'arredamento sono state effettuate sulla base di precise richieste dell'IC, per la quale sono stati redatti i vari progetti depositati;
che tutta l'attività di consulenza enumerata da parte pagina 17 di 18 convenuta è stata effettivamente prestata.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta deve perciò ritenersi fondata.
Pacifico ed incontestato fra le parti pure che il tavolo a consolle (consegnato all'IC in data 14.9.19) fosse stato consegnato in conto vendita e che l'IC abbia comunicato per iscritto alla società convenuta di non essere interessata a tenerlo, se non a disposizione per il ritiro, sicché l'importo di € 8.000,00 oltre IVA, corrispondente al suo costo, va defalcato dai crediti vantati dalla società convenuta.
Non può legittimamente tenersi conto dei pagamenti che l'IC ha affermato di aver effettuato in contanti, in mancanza di quietanza o di prova documentale.
In mancanza di prova in ordine al compenso convenuto fra le parti per l'attività di progettazione e consulenza, che non risulta esser tabellata in tariffe o da usi specifici, certo occorre fare riferimento all'art. 2225 cc, la cui applicazione tuttavia non è agevole, posto che - seppur il risultato ottenuto, in termini di immagine complessiva, coordinata e innovativa dell'esercizio di parruccheria, debba ritenersi incontestato, visto che le doglianze dell'IC sono riferite ad altro
– non è possibile determinare il lavoro “normalmente necessario” per progettare e creare una immagine coordinata che coinvolga arredi, logo, camici, vetrine, grafica di inviti e listini prezzi e di contenuti da inserire sui social media e sul sito personalizzato, lavoro che si deve presumere dipenda in misura assai variabile sia dall'inventiva del prestatore che dai gusti e dalle decisioni del cliente.
Soccorre quindi Cass II, n. 10057 del 24 aprile 2018, che, con precedenti conformi, indica al giudicante di provvedere a “determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente.”
Considerate quindi la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e la utilità conseguita dalla IC - in termini, si ripete, di immagine coordinata ed innovativa che coinvolga arredi, logo, camici, vetrine, grafica di inviti, listini prezzi ed i contenuti da inserire sui social media e sul sito personalizzato – pare equo stimare il corrispettivo ancora spettante ad in € Pt_1 40.000,00, oltre Iva ed oltre interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla data della domanda (7.11.22) al saldo effettivo.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da Testimone_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da in pers. leg. rappr.te p.t., Pt_1 condanna a versare alla società convenuta l'importo di € 40.000,00, oltre Iva ed Testimone_1 oltre interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla data della domanda (7.11.22) al saldo effettivo;
3) condanna a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Testimone_1
€ 759,00 per anticipazioni, € 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15,10, non presenti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 17 aprile 2025
Il got avv. UR DI
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Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 17 aprile 2025, ad ore 9,21, innanzi al got UR DI sono comparsi: per parte IC l'avv. ROBERTO MARZOLA, oggi sostituito dall'avv. per parte convenuta l'avv. CARMELA MICARI e l'avv. CARMELO MAGNONI, oggi sostituiti dall'avv. Danilo MASCITTI
Parte IC - insistendo nell'ammissione del deferito giuramento decisorio poiché fondato, ex art. 233 c.p.c., in articoli separati, formulati in modo chiaro e specifico, collocati spazio - temporalmente (una data per ogni capitolo) e conducenti alla confessione sull'assunzione, da parte della dell'obbligo di emendazione dei denunziati vizi, a spese della stessa, Parte_1 senza alcuna valutazione di merito da parte del Giudice. Osserva che, trattandosi di prova legale, lo stesso può essere ammesso anche a fronte di circostanze pacifiche ed incontestate.
Solo in via di mero subordine, contesta l'istruttoria di causa, relativamente a quanto dedotto, capitolato e richiesto dalla controparte, nonché a quanto dichiarato dai testi avversari, verso due dei quali è stata già proposta denuncia per il reato p. e p. dall'art. 372 c.p. - precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 18.2.25, ossia:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, in accoglimento delle superiori argomentazioni, in via accertativa, dichiarare l'inadempimento alle obbligazioni assunte dalla convenuta e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni patiti dall'IC, come sopra determinati, pari ad Euro 17.446,00 (14.300,00 oltre IVA in misura di Legge),oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, ovvero alla somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., ovvero, in caso di diverso nomen iuris ritenuto dal Giudicante, condannare la convenuta all'emendazione dei vizi accertati, a propria cura e spese;
rigettare le avverse domande riconvenzionali, siccome infondate in fatto ed in diritto, dichiarando che Parte_ non è dovuta alcuna somma di danaro alla per nessuna ragione, causale titolo;
rigettare, in ogni caso, la domanda di restituzione di faretti, fioriere e fiori, siccome pagati, e del tavolo a consolle, siccome trattenuto in conformità dei dimostrati accordi inter Parte_ partes fino all'introduzione del giudizio e comunque rinunciato, per facta concludentia, dalla ordinare la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle espressioni «(l'IC) si è letteralmente inventata una strumentale (e, a dire il vero, neppur troppo suggestiva) teoria», «sconcertante», «manoamica», «vale meno di nulla», «scandalosa e temeraria richiesta dell'IC», siccome evidentemente sconvenienti;
Parte_ condannare la al pagamento di una somma, equitativamente determinata ex art. 96, comma III,
c.p.c., per lite temeraria;
con vittoria di spese e compensi di giudizio””
Parte convenuta – contestando le oggi reiterate istanze istruttorie di parte IC - precisa le conclusioni come da foglio depositato in data 24.2.25, ossia:
In via preliminare, nel merito pagina 1 di 18 Accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto, per l'effetto rigettare la domanda formulata dall'IC.
In via principale
Rigettare integralmente le domande formulate della IC in quanto completamente destituite di ogni fondamento sia in fatto, sia in diritto.
In via riconvenzionale
Accertato il diritto della convenuta, per le causali di cui in narrativa, ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 65.600 oltre IVA, per l'effetto condannare l'IC al pagamento della sopracitata somma di € 65.600 oltre IVA ovvero del differente, minore e / o maggiore importo che verrà accertato in corso di causa, eventualmente, all'occorrenza, determinato dal Giudice ai sensi dell'art. 2225 cod. civ.
In via subordinata (riconvenzionale)
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse ritenuto dimostrato l'effettivo perfezionamento dei contratti indicati in narrativa a supporto della domanda riconvenzionale (in estrema sintesi attività di consulenza progettuale e / o compravendita di beni ulteriori e / o attività di consulenza per la creazione del logo, del sito web, del profilo Instagram, del social networking, dei biglietti da visita) accertato comunque l'intervenuto arricchimento sine causa dell'IC ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per l'effetto condannare l'IC medesima a pagare alla società convenuta un indennizzo nella misura di € 65.600 oltre IVA ovvero il differente, minore e / o maggiore importo che verrà accertato in corso di causa, eventualmente, all'occorrenza, determinato in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.
In via ulteriormente subordinata (riconvenzionale)
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse ritenuto dimostrato l'effettivo perfezionamento del contratto di compravendita dei beni ulteriori indicati in narrativa, accertato comunque l'intervenuto arricchimento sine causa dell'IC ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per l'effetto condannare l'IC medesima, ai sensi del citato art. 2041 II comma c.c. a restituire alla società convenuta le seguenti res (come più dettagliatamente specificate negli allegati documenti di trasporto):
a) n. 13 faretti incassati a soffitto (consegnati all'IC in data 8 agosto 2019);
b) n. 5 fioriere e n. 10 piante da esterno (consegnate all'IC in data 15 giugno 2020);
c) tavolo a consolle (consegnato all'IC in data 14 settembre 2019), oltre ad un indennizzo eventualmente, all'occorrenza, determinato in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. che tenga in considerazione le seguenti circostanze di fatto: i) l'inevitabile deprezzamento delle res de quibus e ii) la circostanza che l'IC, a far tempo dalla data di consegna e fino alla data di effettiva restituzione delle res medesime ha comunque beneficiato (e beneficerà) dell'utilizzo prolungato delle res de quibus senza corrispondere alcun corrispettivo alla società convenuta
In via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che la IG.ra chiese espressamente alla società di fatturare solo il corrispettivo per Testimone_1 la merce compravenduta in quanto doveva disporre di una fattura esclusiva per tali voci per partecipare ad uno specifico bando di settore e fruire della relativa agevolazione;
2) Vero che la IG.ra chiese espressamente alla società di fatturare successivamente le Testimone_1 prestazioni quali lo studio e la realizzazione di un nuovo logo, nonché quelle inerenti alla progettazione del sito web, del profilo Instagram, del social networking e dello studio dei biglietti da visita;
3) Vero che in occasione di incontri tenutisi con la IG.ra quest'ultima riferiva al IG. Testimone_1 CP_1 di essere in difficoltà economica e chiedeva allo stesso IG. di utilizzare materiali più
[...] CP_1 economici di quelli proposti dalla società HT per la realizzazione dei mobili per il proprio salone;
4) Vero che la IG.ra in una sola occasione ha lamentato alla società un malfunzionamento Testimone_1 delle luci LED del proprio salone e che lo stesso venne corretto dalla società nei giorni successivi;
pagina 2 di 18 5) Vero che la IG.ra mai ha lamentato alcun malfunzionamento delle armadiature dotate Testimone_1 di specchi alla società, che ha unicamente ricevuto una richiesta di regolazione delle cerniere eseguita nei giorni successivi;
6) Vero che circa 15 mesi dopo l'installazione di una porta del proprio salone la IG.ra Testimone_1 chiese per la prima volta alla società di “allentare la porta del bagno del salone”;
7) Vero che la società eseguì gratuitamente un semplice intervento di manutenzione della porta;
8) Vero che dopo circa due anni e mezzo dalla relativa installazione la IG.ra chiese alla Testimone_1 società di verificare lo scorrimento della porta del bagno del proprio salone;
9) Vero che la società propose inizialmente alla IG.ra di realizzare un piano lavaggio in Testimone_1 acciaio;
10) Vero che la IG.ra chiese invece alla società di realizzare un “piano in legno truciolare Testimone_1 effetto lacca”;
11) Vero che, in quell'occasione, il IG. iferì alla IG.ra che il piano di lavaggio in CP_1 Testimone_1 legno truciolare, richiesto da quest'ultima, non era del tutto adeguato all'impiego richiesto e avrebbe richiesto un utilizzo con estrema cautela;
12) Vero che, in quell'occasione, il IG. informò la IG.ra che i piani in legno CP_1 Testimone_1 truciolare venivano utilizzati per le cucine domestiche ma non erano idonei per un negozio professionale di parrucchiera destinati a differenti sollecitazioni come getti d'acqua ed agenti chimici quali shampoo e coloranti;
13) Vero che, in quell'occasione la IG.ra dichiarò di avere esaurito il proprio budget Testimone_1 confermando quindi di realizzare il piano di lavaggio in legno truciolare;
14) Vero che la IG.ra diede specifiche disposizioni alla società per il posizionamento dei Testimone_1 cestoni / cassetti sotto i lavabi del proprio salone;
15) Vero che il IG. chiese conferma alla IG.ra circa il posizionamento dei CP_1 Testimone_1 cestoni / cassetti sotto i lavabi e quest'ultima rispose che sulla base della propria esperienza era lei stessa a dover decidere su detto posizionamento;
16) Vero che le poltrone installate presso il salone della IG.ra non sono realizzate “in pelle” Testimone_1 bensì in materiale tecnico definito “ecopelle uso contract”;
17) Vero che il IG. informò la IG.ra che si trattava di un materiale specifico per CP_1 Testimone_1 uso professionale che, tuttavia, richiedeva attenzione nell'utilizzo, soprattutto per evitare il contatto con sostanze chimiche, coloranti e cosmetici;
18) Vero che in quell'occasione la IG.ra rispose che sulla base della propria esperienza Testimone_1 riteneva che si trattasse di materiali idonei per il proprio salone;
19) Vero che il IG. propose alla IG.ra l'acquisto di poltrone dotate di pompe CP_1 Testimone_1 idrauliche;
20) Vero che la IG.ra riferì di non avere disponibilità economica per l'acquisto di poltrone Tes_1 dotate di pompe idrauliche;
21) Vero che in quell'occasione il IG. propose alla IG.ra di acquistare quantomeno CP_1 Tes_1 poltrone predisposte per il futuro inserimento di pompe idrauliche e la IG.ra accettò la Testimone_1 relativa proposta;
22) Vero che in quell'occasione la IG.ra riferì al IG. che avrebbe acquistato in un Tes_1 CP_1 secondo tempo le pompe idrauliche per le poltrone;
23) Vero che la IG.ra riferì al IG. che non era in grado di sostenere: i) i costi Testimone_1 CP_1 relativi all'attività di consulenza progettuale svolta da HT, ii) i costi relativi allo studio e alla realizzazione di un nuovo logo, nonché quelli inerenti alla progettazione del sito web, del profilo Instagram, del social networking e dello studio dei biglietti da visita;
pagina 3 di 18 24) Vero che ho personalmente lavorato, collaborando con il IG. per la realizzazione della CP_1 consulenza progettuale per la IG.ra per un periodo di oltre due mesi realizzando i Testimone_1 documenti che mi vengono rammostrati: da n. 27 a n. 41;
25) Vero che ho personalmente lavorato, collaborando con il IG. per la realizzazione di un CP_1 nuovo logo, per la progettazione del sito web, del profilo Instagram, del social networking e dello studio dei biglietti da visita della IG.ra per un periodo di 30 giorni, come da documenti che mi Testimone_1 vengono rammostrati: nn. 16 – 17 – 48 (logo), nn. 18 e 47 (Instagam), n. 46 (biglietti da visita);
26) Vero che la IG.ra riferì al IG. che non era in grado di sostenere i costi Testimone_1 CP_1 relativi all'acquisto dei seguenti beni mobili: n. 13 faretti incassati a soffitto del valore di € 3.600 oltre IVA, n. 5 fioriere e n. 10 piante da esterno del valore di € 6.000 oltre IVA, 1 tavolo a consolle del valore di
€ 8.000 oltre IVA;
27) Vero che il IG. riferì alla IG.ra che tali costi potevano essere corrisposti nei CP_1 Testimone_1 mesi successivi alla realizzazione del negozio;
28) Vero che le poltrone, la postazione lavaggio, le postazioni acconciature, la reception, gli espositori per i prodotti, acquistati dalla IG.ra sono stati disegnati dal IG. appositamente Testimone_1 CP_1 per la stessa IG.ra e che il corrispettivo per la progettazione e l'ideazione artistica non venne Tes_1 pagato dalla IG.ra concordando con quest'ultima pagasse nei mesi successivi non appena Testimone_1 reperite le relative risorse economiche;
29) Vero che sono stato personalmente contattato dal IG. in relazione al progetto realizzato CP_1 dallo stesso IG. per lo sviluppo delle pratiche di presentazione SCIA presso il Comune di CP_1 Montegiorgio, la direzione lavori architettonici e la sicurezza del cantiere dove la IG.ra Testimone_1 svolgeva la propria attività di parrucchiera;
30) Vero che in qualità di dipendente della società CFL S.R.L., sono stato coinvolto per la realizzazione di pareti e
contro
-pareti in cartongesso, controsoffittatura, pittura pareti e soffitti, lavori di sistemazione del bagno e vetrine, nel cantiere della IG.ra per l'esecuzione del progetto realizzato dal Testimone_1 IG. CP_1
Si indicano i seguenti testimoni:
a) IG.ra – residente in Milano, Corso Garibaldi 72/1 (capitoli nn. 1 -2 -3 -4 -5 -6 -8- Testimone_2 11 – 13 – 16 – 20 – 23 – 26 – 27 - 28);
b) IG. – residente in Falerone (FM), via Garibaldi 4 (capitoli nn. 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 8 – 9 – Testimone_3 11 – 12 – 13 – 17 – 20 – 23 – 26 – 27 – 28);
c) IG.ra – residente in [...] (capitoli nn. 10 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 Testimone_4
– 19 – 21 – 22 – 24 – 25); Testimone_ d) Geom. residente in [...] (capitolo n. 29);
e) IG. – residente in [...] (capitolo n. 30). Testimone_6
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero ammessi i capitoli di prova de relato actoris richiesti dalla IG.ra e demandati ai propri intimi familiari si chiede l'ammissione a prova contraria con i Tes_1 seguenti testimoni:
IG. - Contrada Vallemarina 18 - 63836 Monte ID OR (FM) - (capitoli nn. 3 – Testimone_7 4 – 5 - 6 -7 - 8 – 11 - 12);
IG.ra – residente in Milano, Corso Garibaldi 72/1 (capitoli nn. 1 – 2 - 3 – 4 – 9 - 10 - Testimone_2 11 - 12);
IG. – residente in Falerone (FM), via Garibaldi 4 (capitoli nn. 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8 – 9 - Testimone_3 10 – 11 - 12);
IG.ra – residente in [...] (capitoli nn. 1 – 4 – 8 - 9 – 10 – 11 - 12); Testimone_4 Testimone_ Geom. – residente in [...] (capitoli nn. 1 e 12);
IG. – residente in [...] (capitoli nn. 1 e 12) Testimone_6
pagina 4 di 18 Con riferimento all'interrogatorio formale del IG. all'occorrenza (oltre a quanto potrà CP_1 finalmente chiarire il medesimo) si chiede di essere ammessi a prova contraria mediante l'ammissione dei seguenti testimoni:
IG. - Contrada Vallemarina 18 - 63836 Monte ID OR (FM) - (capitoli nn. 6- Testimone_7 9-11-15-16-18);
IG.ra – residente in Milano, Corso Garibaldi 72/1 (capitoli nn. 1-2-3-4-5-6-8-9-13- Testimone_2 15-18-20-22-23-24-25-26-29);
IG. – residente in Falerone (FM), via Garibaldi 4 (capitoli nn. 1-2-4-5-6-8-9-15-16-18-20- Testimone_3 22-23-29);
IG.ra – residente in [...] (capitoli nn. 1 – 22 - 23); Testimone_4 Testimone_ Geom. – residente in [...] (capitolo n. 1);
IG. – residente in [...] (capitolo n. 1). Testimone_6
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del presente procedimento.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,39, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono
- a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 5 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1267/2022 promossa da:
, titolare dell'impresa individuale “ Testimone_1 C.F._1 Controparte_2
”
[...] con l'avv. ROBERTO MARZOLA e con domicilio eletto presso il difensore
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ATTRICE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Pt_1 P.IVA_1 CP_1 con gli avv.ti STEFANO MAGNONI e CARMELA MICARI, e con domicilio eletto in 63821 Porto Sant'Elpidio, via Trentino Sud 6, presso lo studio dell'avv. Danilo Mascitti
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CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio la , in pers. Testimone_1 Pt_1 leg. rappr.te p.t., per ottenerne l'accertamento e la dichiarazione dell'inadempimento contrattuale di questa, cui aveva commissionato la progettazione del suo negozio di parrucchiera e la realizzazione degli arredi su misura, e la condanna al risarcimento del danno, che quantifica sulla base della relazione del proprio CTP.
L'IC ha dedotto:
- di aver nel mese di aprile/maggio 2019, l'odierna IC deciso di ampliare la propria attività, reperendo un nuovo locale commerciale da adibire, appunto, a parruccheria, rivolgendosi per la progettazione al sig. titolare di con il quale vantava un risalente e saldo CP_1 Pt_1 legame di amicizia;
pagina 6 di 18 - di essersi con accordata verbalmente per la progettazione dell'impianto idraulico, CP_1 di quello elettrico e dell'aria (compreso riciclo), della muratura in cartongesso, dei serramenti e delle vetrate, del pavimento, del vivaio, nonché per l'esecuzione di mobili su misura, come da allegati preventivi (All. 1), per il corrispettivo di € 84.716,80 omnia, come da preventivo n. 111/2 del 26.7.19 (All. 2);
- che il mobilio è stato realizzato direttamente dalla mentre tutte le altre opere sono Parte_1 state realizzate da maestranze incaricate direttamente dalla sig.ra e dalla stessa Tes_1 retribuite, secondo le indicazioni impartite dalla convenuta;
- che l'importo totale per i lavori è stato di molto maggiore, a causa di errori di progettazione, parzialmente emendati, che hanno richiesto un aggravio di opere ed interventi, tutte comunque regolarmente saldate nel mese di dicembre 2019, come da allegati (All. 3);
- che l'esecuzione delle opere, è avvenuta con estremo ritardo, tanto che le maestranze hanno dovuto lavorare sino a notte fonda prima dell'apertura al pubblico, avvenuta il 14.9.19;
- di essersi, già prima di tale data, lamentata – con quello che, all'epoca dei fatti, considerava un amico – della sua totale assenza in cantiere, ove si era recato sporadicamente in non più di ¾ occasioni e solo per sistemare dei vizi che ella gli indicava;
- di aver poi, sin dall'inaugurazione, denunciava problemi con il sistema di riscaldamento con condizionatori d'aria e l'assenza di acqua calda in negozio, con tutti i conseguenti disagi sulla clientela, fino a tutto il mese di dicembre;
- che per ovviare ai suddetti inconvenienti si era reso indispensabile realizzare ex novo una linea per gas metano – con necessario allaccio alla rete – per l'acqua calda sanitaria e riposizionare i condizionatori, con spese integrali a carico dell'odierna IC;
- che è chiaro, quindi, che vi sia stato, a monte, un errore di progettazione degli impianti da parte della società odierna convenuta;
- di aver lamentato vizi e difetti affliggenti la porta del bagno per la clientela, l'intera area lavaggio e le luminarie LED, che erano soggette a sovratensionamento di corrente elettrica e finivano per fulminarsi (problematica che perdura ancora oggi), verosimilmente a causa dell'incollaggio direttamente sulla superficie vetrata;
- che per un ulteriore difetto di progettazione, la sostituzione è resa estremamente onerosa e complessa per la mancanza di un vano di ispezione, che costringe l'operatore a rompere la superficie vetrata che funge da diffusore per poter accedere alle componenti elettriche;
- che la porta del bagno è priva di sistemi atti a consentire i movimenti in apertura e chiusura;
- che il piano delle postazioni di lavaggio è soggetto a perdite d'acqua, che poi si spande sul piano attorno ai lavabi, ormai completamente inservibile a distanza di poco più di due anni;
- che un altro vistoso errore di progettazione dell'area di lavaggio consiste nella presenza, al di sotto dei medesimi lavabi, di cestoni porta oggetti (asciugamani e quant'altro) che ostruiscono i movimenti dell'operatore, che sono stati necessariamente rimossi per avere spazio per le gambe, che altrimenti sbatterebbero di continuo contro le ante degli anzidetti cassettoni, lasciando a vista l'impianto idraulico;
CP_
- che, a tal proposito, il sig. aveva proposto una modifica dell'area di mobilio adibita a cassettoni, con realizzazione di veletta e sostituzione del piano con altro in acciaio, a spese della;
Pt_1
- che la stessa zona lavaggio presenta delle sedute eccessivamente basse che vanno alzate con soluzioni di fortuna, come asciugamani, cuscini e quant'altro, non arrivando, una persona di media statura, appunto, con la testa all'altezza del lavandino;
- che la zona taglio, invece, contro le intese, non è stata munita dei convenuti meccanismi idraulici (pompe di sollevamento) che avrebbero consentito di regolare in altezza la seduta in funzione del singolo cliente;
- che la pelle delle poltrone, poi, non è adatta all'uso e si macchia costantemente nonostante il ricorso a tutte le cautele e le pulizie del caso, tanto che la H.T., dopo le contestazioni dell'odierna IC, cercava di ovviare con la sostituzione di n. 3 poltrone;
pagina 7 di 18 - che diverse ante degli scomparti adibiti all'allocazione dei prodotti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività di parruccheria hanno aperture e chiusure difettose, riconducibili ad un difetto di progettazione delle cerniere che le sorreggono e dovrebbero consentirne i movimenti;
- che da ultimo, in violazione delle intese, non le è mai stata consegnata una ulteriore parete specchiata del valore di € 1.700,00, pagata in anticipo;
- di aver, stante l'amicizia, denunciato i vizi per le vie brevi, tanto che il sig. li CP_1 riconosceva, come detto, espressamente, promettendo di provvedere ad emendarli fino al mese di luglio 2021;
- di aver tollerato tale ritardo sia per amicizia sia per ottenere qualche piccola aggiunta alla progettazione originaria, come ad esempio l'installazione delle fioriere all'esterno del negozio (prontamente saldate con € 2.500,00), avvenuta, tuttavia, senza prendere visione delle ripetute doglianze, poiché tali lavorazioni avvenivano durante l'orario di chiusura del negozio, potendo gli incaricati di HT entrarvi grazie alle chiavi lasciate nella cassetta della posta;
CP_
- che l'ultimo contatto tra le parti, all'esito del quale il sig. rometteva ancora di passare in negozio per la disamina delle problematiche, risale al mese di ottobre 2021;
- di aver poi, nei primi giorni dell'anno in corso, ormai stanca delle vane rassicurazioni, comunicato che avrebbe agito per vie legali;
- che dai messaggi di testo che si offrono in comunicazione, scambiati direttamente tra le parti, si evince chiaramente il riconoscimento delle odierne doglianze attoree (All. 4);
- di aver con nota 21.2.22 del proprio legale diffidato ad emendare i vizi ivi elencati (All. Pt_1 5) e incaricato di individuare i vizi, gli interventi di ripristino ed il costo delle opere il geom.
che vi provvedeva con elaborato 13.5.22 (All. 6), sulla base del Controparte_3 quale aveva proposto un tentativo facoltativo di mediazione, purtroppo conclusosi con verbale negativo per mancata adesione da parte della chiamata (All. 7);
- che quindi era inevitabile incardinare il presente giudizio, essendo risultati vani, per esclusiva responsabilità ed inerzia della società convenuta, tutti i tentativi di composizione stragiudiziale;
- che tra le parti è stato stipulato, in forma orale, un contratto innominato, meritevole di tutela ex art. 1322/2 c.c., che ha i tratti caratteristici del contratto d'opera intellettuale, ex art. 2230 e seguenti c.c., e della vendita, di cui agli artt. 1470 e seguenti c.c., ma se ne discosta per la mancata pattuizione di clausole ulteriori rispetto al mero scambio beni - servizi / denaro: la
[...]
dietro pagamento del corrispettivo pattuito, si è obbligata ad eseguire un'opera Pt_1 intellettuale, quale quella di progettazione degli spazi interni e degli impianti, nonché di realizzare mobili su misura che poi ha consegnato ed installato presso la;
Controparte_2
- che, stante la natura – per così dire – “ibrida” del negozio giuridico, ne deriva l'applicazione delle norme generali in tema di adempimento, per come disciplinate dagli articoli 1218 e seguenti del Codice Civile e la tutela risarcitoria prevista dall'art. 1223 cc;
- che la non ha eseguito esattamente la prestazione dovuta, potendosi ravvisare, Parte_1 pacificamente, le problematiche già accennate e nel prosieguo meglio descritte, giuste valutazioni del
Consulente Tecnico di Parte, che ha pure indicato gli interventi di ripristino e calcolato il quantum risarcitorio, pari al costo degli interventi;
- che il geom. precisa che le strip led presenti ai lati di ogni specchio erano incollate CP_3 direttamente al vetro, con conseguente impossibilità di interventi di normale manutenzione, per cui la soluzione più idonea è “la sostituzione degli interi pannelli con specchio e relativi led da applicare su di essi con dei nuovi pannelli, specchi e led, con un costo totale stimato comprensivo di manodopera e materiali pari ad € 7.200,00 + I.V.A. (€ 1.800,00 + I.V.A. cad.)”;
- che le armadiature con specchi e senza hanno tre ante dotate di cerniere “inidonee a sostenerne il peso, comportando, di fatto, lo sfregamento sul pavimento con il conseguente rischio di frantumazione degli specchi” e “la soluzione ritenuta più idonea a risolvere il problema è la sostituzione delle cerniere per un costo totale stimato, comprensivo di manodopera e materiali pari ad € 1.200,00 + I.V.A. (€ 400,00 + I.V.A. cad.)”;
pagina 8 di 18 - che la porta del bagno, progettata con scorrimento a scomparsa, non aderisce perfettamente alle guide, provocando inceppamento e sfregamento contro l'intelaiatura in cartongesso, per cui è necessario provvedere alla sostituzione delle guide per un costo totale stimato, comprensivo di manodopera e materiali pari ad € 500,00 + I.V.A.;
- che il CTP ha rilevato sia l'inidoneità del materiale di cui è composto il piano delle postazioni di lavaggio al contatto con l'acqua, provocante il rapido deterioramento, sia un chiaro difetto di progettazione, consistente nel mancato calcolo dello spazio fra il piano lavaggio e la posizione del lavorante, il quale è costretto a rimanere a distanza non avendo spazio per i piedi, con una conseguente postura innaturale che non permette di svolgere correttamente il lavoro;
è necessario un nuovo piano lavaggio in laminato, per un costo stimato comprensivo di manodopera e materiali pari ad € 1.200,00 + I.V.A., e la realizzazione di nuovi n. 3 cassetti dedicati, per un costo pari ad € 1.200,00 + I.V.A. (€ 400,00 + I.V.A. cad.);
- che le poltrone in pelle sono state realizzate dalla con una pelle non adatta al Parte_1 frequente contatto con l'acqua e con gli agenti chimici di cui si compongono gli shampoo e gli altri prodotti di normale utilizzo in parruccheria;
tre di esse non sono dotate di una guarnizione a protezione dell'imbottitura, già ampiamente ammalorata;
otto di esse, pur avendone la predisposizione, non sono dotate della "base di supporto con pompa idraulica che permette la regolazione dell'altezza della seduta del cliente a seconda della necessità”; per ovviare a tali errori di progettazione è necessaria la sostituzione delle guarnizioni e la conseguente sostituzione dei poggiatesta (n. 3), per un costo totale stimato, comprensivo di manodopera e materiali, pari ad € 300,00 + I.V.A. (€ 100,00 + I.V.A. cad.), nonché l'installazione di pompe idrauliche rotanti e autobloccanti, con pedale per regolare l'altezza delle sedute e relative basi di supporto per il fissaggio sulle poltrone stesse (n. 8) per un costo totale stimato, comprensivo di manodopera e materiali, pari ad € 2.400,00 + I.V.A. (€ 300,00 + I.V.A. cad.);
- che occorre pure la sostituzione di tutti i pistoncini di chiusura degli sportelli, poiché insufficienti a svolgere la loro funzione, per un costo di Euro 300,00 + I.V.A., per un totale complessivo degli interventi di Euro 14.300,00 al netto di I.V.A.;
- che l'inadempimento è grave ex art. 1455 c.c., riguardando la quasi totalità dell'estensione dei beni strumentali oggetto di contratto, nonché per l'importante incidenza percentuale che hanno gli interventi di ripristino sul prezzo pattuito e, dunque, sull'utilità che ella si aspettava legittimamente di ottenere, con conseguente significativa alterazione del sinallagma contrattuale;
- che l'ormai irrimediabile frattura nei rapporti personali venutasi a creare tra le odierne parti contendenti, legittima la richiesta del solo rimedio risarcitorio, anche a mente del comma I, ultimo capoverso, dell'art. 1453 c.c.;
- che nel caso di specie, sulla scorta delle pattuizioni, si può ritenere prevalente la disciplina del contratto d'opera intellettuale, di cui all'art. 2222 e ss. c.c., dovendosi valorizzare la prevalenza della ideazione e progettazione, prima ancora che la realizzazione di mobili di design, nonché considerare l'assunzione di maestranze da parte della per il completamento dei locali Tes_1 commerciali;
- che ex art. 2236 c.c. il prestatore risponde dei danni arrecati al cliente nei casi di dolo o colpa grave;
- che in subiecta materia non si applica l'art. 2226 c.c. e, in particolare, “...alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto […] o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito” (SS. UU., 15781/2005);
- che, in ogni caso, l'esistenza dei vizi è stata chiaramente riconosciuta dal legale rappresentante, sig. che ha poi omesso di apprestare le soluzioni richieste dalla CP_1 odierna IC, il che non solo è idoneo ad interrompere ogni termine prescrizionale, ma costituisce anche implicito riconoscimento della pretesa attorea.
Si è tempestivamente costituita per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, Pt_1 eccependo la prescrizione dell'azione di risarcimento ed avanzando domanda riconvenzionale per il saldo del proprio avere residuo.
pagina 9 di 18 Parte convenuta ha dedotto ed eccepito:
- di progettare e realizzare raffinate ed esclusive collezioni e prodotti costituiti da “pezzi unici fatti a mano su misura personalizzabili per materiale e finiture” commercializzati in tutto il mondo a selezionati e prestigiosi clienti con Gallerie ubicate a Milano, Roma, Corridonia, Sidney e Melbourne;
- che l'azione di risarcimento del danno (danno peraltro inesistente e pretestuosamente reclamato) promossa dall'IC è pacificamente prescritta;
- che, come espressamente riconosciuto dall'IC nel proprio atto introduttivo, il caso di specie costituisce un cosiddetto contratto misto tra “contratto di compravendita” (il cui corrispettivo è stato pagato dall'IC) e “contratto d'opera ex art. 2222 cc” (il cui corrispettivo, al contrario, non è stato versato dall'IC) con sola precisazione che, a differenza di quanto strumentalmente affermato dalla IG.ra le norme applicabili al caso di specie sono Tes_1 quelle del contratto di compravendita e, segnatamente, gli artt. 1490 – 1495 cc;
- che, come noto l'art. 1495 cc prevede che la denuncia dei vizi debba avvenire, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta, e che l'azione si prescrive in un anno dalla consegna del(i) bene(i), e la sig.ra non ha evidentemente dimostrato di avere rispettato Tes_1 il termine decadenziale di otto giorni, né tantomeno ha provveduto ad intraprendere la propria azione nel termine prescrizionale di un anno dalla data di consegna della merce compravenduta, posto che, come risulta chiaramente dagli allegati documenti di trasporto, la merce è stata regolarmente consegnata da HT all'IC nel periodo compreso tra l'8 agosto 2019 e il 14 settembre 2019 (doc. da n. 1 a n. 5);
- che la sig.ra proprio perché ben consapevole di non avere denunciato i vizi entro il Tes_1 termine di decadenza previsto e di non avere intrapreso un'azione entro il termine prescrizionale di un anno dalla consegna, ha elaborato una strumentale teoria in base alla quale, al caso di specie non andrebbero applicate – come dovuto – le norme sulla compravendita, bensì le norme sulla prestazione d'opera (si badi bene, opera mai retribuita dalla medesima IC) siccome a suo curioso avviso, “contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza)” (cfr. pagina 8 dell'atto di citazione), senza tuttavia spiegarne le ragioni;
- che va escluso che la prevalenza del contratto d'opera sulla compravendita, nella prospettazione dell'IC, sia fondata sul valore delle singole prestazioni contrattuali, posto che è incontrovertibile che il valore della compravendita ammonti a € 84,716,80 mentre il valore del contratto d'opera ammonti, nella prospettazione dell'IC a € 0 (zero);
- di ritenere invece il valore del contratto d'opera, così come era previsto negli accordi intervenuti tra le parti, ha un valore sensibilmente superiore a € 0, se pur di un ammontare non tale da giustificare l'accoglimento della bizzarra teoria attorea della prevalenza (o dell'assorbimento);
- che contrariamente a quanto affermato da il IG. non ha Testimone_1 CP_1 riconosciuto alcun vizio, semplicemente perché la fornitura di merce non presentava alcun reale vizio;
- che le chat scambiate tra le parti via Whatsapp prodotte dall'IC (sub doc. 4 all. citazione):
i) non costituiscono il riconoscimento di alcun vizio da parte della Società, se non nella forzata e strumentale interpretazione della IGnora Tes_1
ii) lamentano tardivamente solo una parte dei presunti vizi rispetto alla maggior quantità successivamente (e sempre tardivamente) elencata nell'irrilevante perizia promo domo sua fatta predisporre dall'IC e di cui chiede il ristoro in giudizio e, soprattutto,
iii) non assolvono l'onere probatorio di avere rispettato i termini decadenziali della denuncia previsti dall'art. 1495/1 cc;
- che il preteso (ma comunque inesistente) riconoscimento della pretesa attorea sarebbe
“idoneo ad interrompere ogni termine prescrizionale” è sconcertante, dato che ex art. 1495 cc “La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna…” e dunque il riconoscimento del vizio (o il suo occultamento) da parte del venditore rendono superflua esclusivamente la pagina 10 di 18 denunzia negli otto giorni dalla scoperta del vizio, ma l'azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna, il che, ovviamente, comporta implicitamente che l'eventuale riconoscimento del vizio da parte del venditore non vale assolutamente ad interrompere la prescrizione annuale;
- che di conseguenza non può sussistere alcun dubbio sulla circostanza dell'intervenuta prescrizione ex art. 1495 cc dell'azione tardivamente introdotta dalla signora Tes_1
- che, per inciso, i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 2226 cc in tema di contratto d'opera (i.e.: il contratto la cui disciplina è invocata dall'IC medesima nel proprio atto introduttivo) sono assolutamente i medesimi previsti dall'art. 1495 cc, per cui in ogni caso l'azione della IG.ra sarebbe prescritta;
anzi, anche volendo seguire il ragionamento Tes_1 dell'IC sulla prevalenza, l'art. 2226 cc (a differenza dell'art. 1495 cc) non contempla l'esonero dalla denunzia negli otto giorni dalla scoperta in caso di riconoscimento dei vizi da parte del prestatore (fermo restando che di riconoscimenti di vizi da parte del prestatore non esiste traccia);
- che, di conseguenza, per parafrasare le parole dell'IC: “per ogni via, quindi, si perviene al medesimo risultato…” che nessun risarcimento è dovuto alla IG.ra Tes_1
- che, ferma l'eccezione di prescrizione, l'IC aveva richiesto ripetutamente di utilizzare materiali completamente differenti rispetto a quelli proposti da allo scopo di conseguire Pt_1 continuamente ogni possibile risparmio sui costi, e l'utilizzo dei materiali più economici, richiesti e pretesi dalla sig.ra poteva tradursi, a seconda dei casi, in una minore durata del Tes_1 Pa prodotto, perché maggiormente deteriorabile rispetto a quello proposto da oppure non del tutto soddisfacente nella sua funzionalità;
- che la CTP redatta a quasi tre anni di distanza dalla consegna della merce (i.e.: dopo la prescrizione dell'azione) lascia un po' il tempo che trova: i) non è stata in alcun modo effettuata in contraddittorio tra le parti, ii) non garantisce alcuna certezza in merito all'effettivo stato dei luoghi, iii) non consente di escludere usi impropri dei beni da parte dell'IC stessa e / o del proprio personale;
- che, nel merito delle pretestuose contestazioni attoree si osserva sinteticamente - e fatto salvo, naturalmente, ogni rituale approfondimento e mezzo istruttorio – quanto segue:
1. Luci LED: né in generale, né nel caso specifico dell'impianto elettrico, si è verificato alcun errore, men che meno di “sovradimensionamento di corrente elettrica”; è grottesco ipotizzare un completo rifacimento ex novo del relativo impianto, con un costo stimato dal CTP dell'IC che, da solo, costituirebbe addirittura il 50% del vertiginoso calcolo di parte;
Pa
2. Armadiature con specchi: le cerniere utilizzate da (Salice – modello Silentia) costituiscono un'eccellenza nel mercato di riferimento e rappresentano componenti tecnici di prima qualità certificati per l'uso industriale, ed anche in caso di eccessive sollecitazioni, o di uso maldestro, avrebbero semplicemente bisogno di essere registrati da un tecnico specializzato, intervento che avrebbe potuto agevolmente realizzare HT se questo fosse stato tempestivamente richiesto;
la sostituzione (peraltro inutile) con cerniere d'oro zecchino (a giudicare dal mirabolante costo indicato dal 'perito' della IG.ra sarebbe stata inopportuna a Tes_1 pretestuosa anche prima della prescrizione dell'azione attorea;
3. Porta del Bagno: solo in data 15.12.20 (i.e.: oltre 15 mesi dopo l'installazione) l'odierna IC, per la prima volta, chiedeva alla società di “allentare la porta”: richiesta ottemperata dalla società senza alcun costo a carico della sig.ra il 17.1.22 (i.e.: dopo altri 13 mesi dal Tes_1 semplice intervento manutentivo e ben 28 mesi dalla consegna) la sig.ra ha lamentato Tes_1 un preteso difficoltoso scorrimento della porta in esame;
4. Piano lavaggio in legno truciolare nobilitato e cestoni sotto i lavabi: nel corso dello sviluppo del progetto per la realizzazione del negozio aveva correttamente proposto un più Pt_1 adeguato piano in acciaio;
tuttavia l'IC aveva dichiarato “di avere esaurito il budget e di non essere assolutamente in grado di sostenere il relativo costo”, per cui la scelta della sig.ra Pa
contro il parere di cadeva su un prodotto ben più economico (piano in legno Tes_1 truciolare con effetto lacca) e l'odierna IC in ogni caso veniva avvertita che il prodotto dalla medesima scelto aveva caratteristiche di resistenza ovviamente inferiori rispetto all'acciaio pagina 11 di 18 Pa proposto da e che si trattava di un prodotto che veniva abitualmente impiegato solo nei mobili da cucina e / bagno non professionali dove le sollecitazioni sono largamente inferiori rispetto ad un negozio di parrucchieri dove, invece, le sollecitazioni sono costanti e più intense (doc. n. 6); il posizionamento dei cestoni / cassetti sotto i lavabi, si tratta di una specifica richiesta espressamente formulata a HT durante la progettazione del negozio, dalla sig.ra che riferì di avere adeguatamente valutato, sulla base della propria esperienza, Tes_1 l'esatto posizionamento di tali complementi;
è semplicemente sbalorditiva, a distanza di tanti anni, una contestazione al riguardo;
5. Poltrone in pelle (si fa per dire): le poltrone fornite non sono rivestite “in vera pelle”, come ritiene il CTP dell'IC, bensì in microfibra 'effetto pelle' per uso professionale: uno dei prodotti più resistenti esistenti sul mercato e particolarmente indicato per uso professionale (doc. n. 7); dopo tre anni, non sorprende più di tanto che un uso prolungato e intenso (per non dire sconsiderato), assoggettando le poltrone al ripetuto contatto con acqua calda, sostanze chimiche quali tinture, shampoo e prodotti cosmetici, possa avere arrecato qualche danno, peraltro eziologicamente del tutto estraneo a qualsiasi condotta di HT;
per quanto concerne le
“pompe idrauliche” mancanti nelle poltrone, se non fosse per la conclamata mala fede dell'IC, la relativa richiesta susciterebbe ilarità: come si vede chiaramente dall'allegato rilievo fotografico (doc. n. 8), le poltrone acquistate dalla sig.ra sono predisposte per Tes_1 l'inserimento di pompe idrauliche e l'IC, ai tempi dell'acquisto delle poltrone, dichiarò di non essere in grado di acquistare delle poltrone dotate di pompe idrauliche non avendo una sufficiente disponibilità economica e che avrebbe comprato in un secondo tempo le pompe Pa idrauliche per le quali le poltrone erano state appositamente predisposte da le poltrone realizzate costituiscono in ogni caso dei pezzi speciali disegnate dal sig. CP_1 appositamente per l'IC e poi successivamente inserita nel catalogo HENRYTIMI in quanto il design e l'idea sono, appunto, by HENRYTIMI;
non a caso, prima di questa CTP la sig.ra mai si era sognata di lamentare l'assenza di dette pompe idrauliche (siccome mai Tes_1 richieste né acquistate): tuttavia anche questo ripensamento è di per sé gravissimo;
6. Malfunzionamento degli sportelli: anche questa tardiva e pretestuosa contestazione dell'IC è squisitamente infondata: la chiusura a scatto con cosiddetto sistema push an pull adottata consente ben 80.000 cicli di apertura e chiusura (doc. n. 9); i prodotti utilizzati costituiscono il top del mercato e solo un maldestro ed incauto utilizzo potrebbero cagionare problemi di funzionamento;
suona peraltro strano che tutti, nessuno escluso, i sistemi di chiusura a scatto del negozio della sig.ra si siano, improvvisamente guastati;
Tes_1
- che pare probabile, per non dire evidente, che la sig.ra – a causa del deteriorarsi dei Tes_1 rapporti interpersonali con il legale rappresentante della Società per motivi totalmente extra lavorativi - abbia deciso prima di non pagare l'attività di consulenza svolta da HT (e alcuni cespiti) e infine, non contenta, tenti di rifarsi un negozio nuovo a spese di HT;
Pa
- che, passando all'attività di consulenza svolta da per la sig.ra e la merce non Tes_1 pagata, oggetto della domanda riconvenzionale, come già anticipato, al momento del sorgere dei rapporti negoziali tra le parti, la sig.ra manifestò ripetutamente di non essere Tes_1 assolutamente in grado di sostenere: i) tutti i costi derivanti dalla progettazione del negozio e dei mobili realizzati appositamente per la stessa, ii) i costi della compravendita di alcuni mobili e complementi d'arredo e iii) tutti i costi della creazione di un nuovo logo, della progettazione del sito web, del profilo Instagram, del social networking e dei biglietti da visita per la propria attività;
- che, di conseguenza, oltre a scegliere personalmente numerosi prodotti e soluzioni d'arredo di Pa qualità differente e inferiore rispetto a quelli ripetutamente proposti da che, al contrario, proponeva soluzioni idonee ed efficaci per l'attività professionale dell'IC, la medesima chiese a (ed ottenne da) HT che: i) i costi relativi all'attività di consulenza progettuale, ii) i costi relativi allo studio e alla realizzazione di un nuovo logo (nonché inerenti alla progettazione del sito web, del profilo Instagram, del social networking, dei biglietti da visita) e iii) i costi relativi a numerosi prodotti consegnati, venissero corrisposti successivamente alla realizzazione del negozio;
- che la richiesta dell'IC – diversamente inaccettabile – si fondava, in parte, sul lungo e sincero (quantomeno per il sig. rapporto di amicizia che legava le parti e, in parte, CP_1
pagina 12 di 18 sulla circostanza che solo l'avvio dell'attività professionale da parte della IG.ra le Tes_1Pa avrebbe consentito di reperire la provvista necessaria per pagare a i costi della consulenza che la Società avrebbe dovuto prestare (oltre che di alcuni mobili);
- che con la massima ragionevolezza possibile, come detto, HT accolse di buon grado la richiesta dell'IC, nonostante la richiesta stessa avesse un'implicazione di carattere finanziario di peso non indifferente per la Società;
- che purtroppo, il tempo aveva dimostrato che l'amicizia, la buona fede e il sostegno finanziario accordati all'IC erano stati mal riposti: nonostante gli accordi intercorsi tra le parti – intendiamoci alla presenza di testimoni – la sig.ra nonostante le concessioni ricevute Tes_1Pa da rifiutava ostinatamente di pagare il dovuto;
- di produrre in via meramente esemplificativa e non esaustiva alcuni dei numerosi disegni e Pa progetti realizzati da nell'interesse dell'IC e da quest'ultima mai rimunerati alla Società (doc. da n. 10 a n. 15); analogo discorso vale per lo studio e la progettazione del logo realizzati per l'IC (doc. n. 16 e n. 17): logo che, per inciso, l'IC utilizza abitualmente pur senza avere corrisposto alcun compenso per la relativa realizzazione;
Pa
- che si era occupata anche della progettazione del sito web, del profilo Instagram, del social networking, dei biglietti da visita in favore dell'IC (doc. n. 18);
- che l'IC, beneficiando anche in questo caso di un trattamento di favore e di amicizia da Pa parte del legale rappresentante della società, non ha ancora corrisposto ad il pagamento di numerosa merce acquistata e consegnatale: era stato concordato che il pagamento sarebbe avvenuto dopo l'avvio dell'attività della IG.ra ma a distanza di oltre tre anni – come Tes_1 Pa appena rilevato – nulla di quanto concordato è stato corrisposto ad Pa
- che, come correttamente rappresentato dai precedenti difensori di in risposta alle pretestuose contestazioni dei difensori della sig.ra (doc. n. 19) quest'ultima è Tes_1Pa incontrovertibilmente debitrice di (senza avere a sua volta alcun credito verso la Società) di
€ 65.600 oltre IVA, importo così composto:
a) sviluppo del progetto di design per l'importo di € 15,000,00 oltre IVA;
b) gestione e coordinamento cantiere lavori per l'importo di € 3.000,00 oltre IVA;
c) fornitura (ulteriori) 13 faretti incassati a soffitto (consegnati all'IC in data 8 agosto 2019) per l'importo di € 3.600,00 oltre IVA;
d) realizzazione e fornitura n. 5 fioriere e n. 10 piante da esterno (consegnate all'IC in data 15 giugno 2020) per l'importo di € 6.000,00 oltre IVA;
e) realizzazione tavolo a consolle (consegnato all'IC in data 14 settembre 2019) per l'importo di € 8.000,00 oltre IVA;
f) progettazione e ideazione logo, consulenza sviluppo immagine coordinata per l'importo di € 30.000 oltre IVA. Pa
- che l'ammontare richiesto da (e dovuto a) per la parte grafica (i.e. lettera f) dell'elenco che precede, ricomprende le seguenti attività:
• sviluppo logo
• sviluppo grafica carta intestata
• sviluppo grafica biglietti da visita
• sviluppo grafica listino prezzi
• sviluppo grafica invito inaugurazione
• sviluppo grafica camici
• sviluppo grafica teli e spugne
• sviluppo grafica e contenuti instagram
• sviluppo grafica e contenuti sitoweb
• sviluppo grafica vetrine
• sviluppo grafica totem ingresso pagina 13 di 18 • consulenza di immagine e di allestimento interno.
- che, come risulta dagli allegati documenti di trasporto, la merce è stata regolarmente consegnata da HT all'IC nel periodo compreso tra l'8 agosto 2019 e il 14 settembre 2019 (cfr. doc. da n. 1 a n. 5) con la sola eccezione delle cosiddette fioriere (5) e piante da esterno
(10) consegnate in data 15 giugno 2020 (doc. n. 20);
- che, come verrà chiaramente e ritualmente dimostrato e documentato in corso di causa, i relativi importi venivano espressamente concordati tra le parti.
- che, con espresso riferimento ai cespiti mai pagati dall'IC, gli allegati documenti di trasporto emessi in epoca non sospetta (i.e.: nel periodo compreso tra l'8 agosto 2019 e il 14 settembre 2019) palesano fin d'ora documentalmente le già menzionate circostanze:
i) che le parti abbiano effettivamente perfezionato un contratto di compravendita;
ii) che la IG.ra al momento del relativo perfezionamento non avesse la disponibilità Tes_1 economica per pagare il corrispettivo a HT;
iii) che la IG.ra dovesse pagare il corrispettivo non appena avesse reperito la Tes_1 disponibilità economica;
infatti, tutti i relativi documenti di trasporto recano la seguente dicitura: “N.B. emettere fattura quando cliente conferma di avere fondi necessari al saldo”.
- che ciò palesa, evidentemente, la malafede dell'IC riguardo alla fornitura dei beni in esame;
- che, ad ogni buon conto, almeno per quanto riguarda il rapporto di consulenza, nella remota e denegata ipotesi in cui non venisse ritenuto sufficientemente provato l'ammontare del compenso (peraltro espressamente concordato tra le parti) potrà soccorrere l'art. 2225 cc, che, come noto, prevede che nel caso in cui il corrispettivo per l'esecuzione dell'opera non sia convenuto dalle parti e non possa essere determinato in base alle tariffe professionali o agli usi, venga determinato dal Giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per realizzarlo;
- che, in via subordinata riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non risulti compiutamente dimostrato il perfezionamento dei sopracitati contratti di consulenza e/o di Pa compravendita degli ulteriori beni tra HT e l'IC (mai pagati dall'IC ad , tuttavia, è comunque incontrovertibile la circostanza che quest'ultima abbia in ogni caso fruito (i.e.: Pa beneficiato) delle relative prestazioni professionali realizzate da e dei beni – come detto - ricevuti e non pagati;
- che la prestazione di consulenza progettuale e stilistica per la realizzazione del negozio dell'IC è confermata, se pur con qualche imprecisione, dalla medesima IC (pag. 1 dell'atto di citazione);
- che le stesse fatture di compravendita della merce appositamente realizzata per l'IC (doc. da n. 21 a n. 26) fanno esclusivamente ed espressamente riferimento alla merce compravenduta e non menzionano alcun genere di 'consulenza', per cui le parti avevano concordato una fatturazione differita di tale attività;
- che la IG.ra ha comunque conseguito un arricchimento senza una giusta causa a Tes_1 danno della convenuta e, conseguentemente, a mente del disposto dell'art. 2041 cc sarà
“tenuta, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”; Pa
- che, per la merce (ulteriore) consegnata da alla sig.ra soccorre il disposto dell'art. Tes_1 2041/2 cc che, come noto, dispone che, nel caso in cui l'arricchimento di una parte abbia ad oggetto una determinata res, il soggetto che ha ricevuto la medesima res (i.e.: l'odierna IC)
“è tenuta a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”; in tale ipotesi (peraltro ritenuta remota) andrà inoltre considerato che l'indebito utilizzo da parte dell'IC, per oltre tre anni, dei beni in esame – buona parte dei quali progettati e realizzati appositamente per la stessa – ne ha considerevolmente ridotto il valore, se non la possibilità di utilizzo e / o vendita a terzi, e che la IG.ra ne ha comunque beneficiato per anni. Tes_1
pagina 14 di 18 All'udienza di prima comparizione 22.2.23 sono stati assegnati i termini ex art. 183/6 cpc.
Nel primo dei termini assegnati parte IC ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, ribadendo che vada ritenuta, nel caso, predominante la progettazione – motivo principale, oltre al rapporto amichevole, per cui la si rivolse al Tes_1CP_
– rispetto alla mera apposizione in loco, peraltro avvenuta con maestranze assoldate dall'odierna IC, che hanno operato sotto la direzione della convenuta, come pare confermarsi anche alla luce delle produzioni avversarie da 10 a 15, così potendosi legittimamente richiamare il contratto d'opera e non il contratto di compravendita, e ribadito che CP_ l'avvenuto riconoscimento dei vizi e difetti da parte del sig. di cui vi è prova scritta (all. 4 atto di citazione) consistente nell'impegno a “passare a vedere” e decidere “cosa fare”, “metterci mano e trovare una soluzione”, modificare “lavaggio e porta”, “passare da te e martedì facciamo i lavori” e peraltro incontestato nella comparsa avversaria, che si concentra sulla prescrizione – per pacifica giurisprudenza non importa obbligo di denuncia né sottopone l'azione a termine prescrizionale di un anno.
Ciò a mente di: Cass. II, 11/03/2015, n. 4908: “In tema di contratto di prestazione d'opera, sebbene l'art. 2226 cod. civ. non ne faccia richiamo, è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 cod. civ. in ordine alla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell'impegno stesso”; Cass. II, 13/11/1984, n. 5718: “Anche in relazione al contratto d'opera - sebbene l'art. 2226 c.c. non ne faccia richiamo - l'onere della denuncia dei vizi (o difformità) trova limite nell'occultamento o nel riconoscimento da parte del prestatore dell'opera, con la conseguenza che anche l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o dei vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data dell'assunzione dell'impegno stesso”; Cass. II, 06/11/2015, n. 22690: “L'impegno del venditore all'eliminazione dei vizi, accettato dal compratore, fa sorgere il corrispondente diritto, che è soggetto alla prescrizione decennale, mentre i diritti alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale”; Tribunale, Milano, sez. IV, 16/05/2014, n. 5092: “In tema di compravendita, l'impegno del venditore ad eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo ali suo cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva art. 1230 c.c.) della originaria obbligazione di garanzia (art 1490 c.c.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c. ai fini dell'esercizio delle azioni previste in suo favore (art 1492 c.c.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.). Pertanto, se l'acquirente non agisce per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ma chiede l'esatto adempimento dell'obbligo, il termine prescrizionale è quello decennale di cui all'articolo 1496 c.c.”; Cass. II, 22/10/2013, n. 23970: “In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa (nella specie, dell'intera fornitura di materiale edile di elevato valore)”; Cass. III, 14/01/2011, n. 747: “In tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della res, assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola eccezionale dell'art. 1495 c.c. – decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.”
pagina 15 di 18 Parte IC inoltre ha richiesto ordinare la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle espressioni «(l'IC) si è letteralmente inventata una strumentale (e, a dire il vero, neppur troppo suggestiva) teoria», «sconcertante», «mano amica», «vale meno di nulla», «scandalosa e temeraria richiesta dell'IC», siccome evidentemente sconvenienti.
Nello stesso termine parte convenuta ha ulteriormente sostenuto l'eccezione.
All'udienza successiva, viste le istanze ed eccezioni istruttorie, il GI ha ammesso le prove orali, delegando un got all'espletamento dell'interrogatorio formale di ed alle altre prove CP_1 orali.
Espletati l'interrogatorio e l'esame del primo teste, la causa è passata per variazione tabellare 1/24 in carico a questo got, che ha esaurito le prove orali così come ammesse e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha rinviato all'udienza 28.2.25 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.
Con istanza depositata lo stesso 28.2.25 parte IC ha chiesto ammettersi il giuramento decisorio di leg. rappr.te deferendo sui seguenti capi: CP_1 CP_4
1. Giuro e giurando affermo o nego essere vero che, in qualità di amministratore e legale rappresentante della con sede a Milano, Foro Buonaparte n.52, C.F. e P.IVA CP_5 P.IVA_1 m'impegnavo, in particolare a far luogo dal giorno 11 ottobre 2019, nei confronti della IG.ra a Tes_1 verificare e, successivamente, emendare, a spese della stessa i vizi e difetti affliggenti il Parte_1 mobilio, realizzato proprio da per la , sita in Montegiorgio, via Faleriense Est Parte_1 Controparte_2 n. 16, ed in particolare i led siti dietro gli specchi, lo spandimento di acqua sul piano dei lavaggi, l'errata altezza della seduta degli stessi lavaggi, l'ingombro dei cassettoni posti al di sotto dei medesimi lavaggi, l'altezza delle poltrone di taglio, le cerniere degli armadi adibiti a rimessaggio degli attrezzi e la porta del bagno?
2. Giuro e giurando affermo o nego essere vero che nel mese di ottobre 2019, per i predetti interventi in garanzia, con riferimento alle denunciate problematiche alla porta del bagno ed ai led, chiedevo ai IGg.ri e , dipendenti della di effettuare almeno due Testimone_7 CP_6 CP_5 sopralluoghi presso la parruccheria della affinché eseguissero gli interventi del caso in Tes_1 assistenza, a spese della medesima Parte_1
3. Giuro e giurando affermo o nego essere vero che, in data 20 gennaio 2020, mi sono recato presso la Parte_
, assieme ai dipendenti della per risolvere le problematiche all'illuminazione e Controparte_2 agli arredi realizzati dalla stessa tuttavia rinviando gli interventi ad altra data dopo la visione Parte_1 dello stato dei luoghi?
4. Giuro e giurando affermo o nego essere vero che, nella predetta qualità di amministratore della
[...]Pt_
mantenevo l'impegno a prestare la promessa assistenza in garanzia, nei confronti di , Testimone_1 fino al novembre 2021?
5. Giuro e giurando affermo o nego essere vero di essermi sottratto, all'assunto impegno, nei confronti di , di emendare i vizi e difetti agli arredi della di lei parruccheria, a partire dal gennaio Testimone_1 2022, in seguito a vicende personali, nonostante le continue richieste della stessa?
6. Giuro e giurando affermo o nego essere vero che, per l'emendazione dei vizi e difetti affliggenti l'illuminazione della parruccheria, con particolare riferimento ai led posti dietro le specchiere, all'area taglio e lavaggio, nonché alla porta del bagno, m'impegnavo a sostituire gli interi pannelli con specchio ed i led, le cerniere degli armadi, le guide della porta del bagno, il piano in laminare delle postazioni di lavaggio e regolare la seduta delle medesime postazioni, a spese della società?
7. Giuro e giurando affermo o nego essere vero l'aver quantificato, in data 29 giugno 2020, la richiesta economica per l'arredo esterno della , comprensivo di piante e fiori, in Euro 2.500,00? Controparte_2
8. Giuro e giurando affermo o nego essere vero l'aver ricevuto, il predetto importo di Euro 2.500,00 per l'arredo esterno della , comprensivo di piante e fiori, direttamente dalla , Controparte_2 Testimone_1 in contanti, a Porto San Giorgio, nello stesso mese di giugno 2020?
9. Giuro e giurando affermo o nego essere vero l'aver concordato, con la IG.ra , Testimone_1
pagina 16 di 18 l'esposizione gratuita di un tavolo/consolle, ricavato da avanzi di lavorazione, presso la CP_2
affinché la clientela della stessa potesse visionarlo ed acquistarlo e di aver ricevuto, in data 01
[...] marzo 2022, missiva, mezzo posta elettronica certificata, a firma dell'Avv. Marzola Roberto, il quale comunicava, nell'interesse di , ai miei difensori dell'epoca, Avv.ti David Broglia e Filippo Testimone_1Testimone_ Marangoni, la disponibilità della stessa a restituirlo?
10.Giuro e giurando affermo o nego essere vero di essermi disinteressato del ritiro del predetto tavolo, fino alla costituzione nel presente giudizio?
Assegnati alle parti termine per dedurre e controdedurre in ordine all'istanza, il got ha rigettato l'istanza di ammissione di giuramento decisorio - ritenuto che ciascun capitolo formulato per il giuramento debba esser chiaro e sintetico e debba attenere una sola circostanza di fatto, con precisi riferimenti di tempo e di luogo, e non più circostanze;
ritenuto che
i capitoli formulati per il giuramento debbano attenere circostanza di fatto che portino, in caso di ammissione o negazione, automaticamente all'accoglimento della domanda o di uno dei capi della domanda, senza richiedere una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito;
ritenuto che
i capitoli formulati per il giuramento non debbano attenere circostanza di fatto già pacifica ed incontestata (p.e. il fatto che il legale rappr.te si sia impegnato a verificare quanto lamentatogli dall'IC o abbia inviato presso il negozio dell'IC propri dipendenti a fare verifiche o manutenzione) – rinviando all'udienza odierna sempre per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc
*
Va preliminarmente esaminata la eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Come già detto, parte IC previene/contrasta l'eccezione affermando che il leg. rappr.te della società convenuta avesse riconosciuto per iscritto i vizi ed i difetti contestati, ossia, come da all.
4 atto di citazione (screenshots di messaggi whatsapp dal dicembre 2019 in poi), si fosse impegnato a “passare a vedere” e decidere “cosa fare”, “metterci mano e trovare una soluzione”, modificare “lavaggio e porta”, “passare da te e martedì facciamo i lavori”, con il che ritiene superato l'obbligo di denuncia negli 8 giorni dalla scoperta e la prescrizione di un anno, sulla base della giurisprudenza già citata.
A sostegno del riconoscimento dei vizi da parte del leg. rappr.te di parte IC ha citato Pt_1 vari testi, i quali tuttavia hanno confermato la circostanza solo per averla appresa dall'IC stessa, per cui le loro dichiarazioni sono prive di valore probatorio e indiziario.
In concreto le risposte di alle richieste dell'IC a mezzo whatsapp non possono CP_1 costituire “riconoscimento” di tutti i vizi/difetti lamentati nella CTP del geom. Controparte_3 (redatta in epoca di molto successiva alle comunicazioni via whatsapp intervenute fra le parti e depositate) ed in citazione, né di alcuni in particolare, apparendo piuttosto corrette e dovute disponibilità alla verifica in loco ed alla eventuale elaborazione delle modifiche e/o delle soluzioni che dalle verifiche sarebbero risultate opportune, ossia normale buona fede contrattuale, con il che la pretesa di deve ritenersi prescritta, tanto considerando Testimone_1 prevalente la vendita dei beni – consegnati tutti entro il 14.9.19 - tanto considerando prevalente la prestazione d'opera quanto all'allestimento.
Del resto, le prove orali indotte da parte convenuta hanno consentito di confermare che, come affermato in comparsa di costituzione e risposta, l'IC avesse chiesto, per mancanza di liquidità, ed ottenuto che il progetto di arredo si realizzasse utilizzando materiali meno costosi di quelli consigliatile e meno resistenti, il che neppure è stato mai contestato dall'IC.
Pacifico ed incontestato che fra le parti si siano perfezionati verbalmente vari accordi contrattuali per le attività tutte appena enumerate nel riferire le difese di parte convenuta;
che ogni attività della società convenuta si è svolta in tempo utile per l'inaugurazione e l'avvio dell'attività di parrucchiera dell'IC; che consulenza, progettazione e fornitura dell'arredamento sono state effettuate sulla base di precise richieste dell'IC, per la quale sono stati redatti i vari progetti depositati;
che tutta l'attività di consulenza enumerata da parte pagina 17 di 18 convenuta è stata effettivamente prestata.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta deve perciò ritenersi fondata.
Pacifico ed incontestato fra le parti pure che il tavolo a consolle (consegnato all'IC in data 14.9.19) fosse stato consegnato in conto vendita e che l'IC abbia comunicato per iscritto alla società convenuta di non essere interessata a tenerlo, se non a disposizione per il ritiro, sicché l'importo di € 8.000,00 oltre IVA, corrispondente al suo costo, va defalcato dai crediti vantati dalla società convenuta.
Non può legittimamente tenersi conto dei pagamenti che l'IC ha affermato di aver effettuato in contanti, in mancanza di quietanza o di prova documentale.
In mancanza di prova in ordine al compenso convenuto fra le parti per l'attività di progettazione e consulenza, che non risulta esser tabellata in tariffe o da usi specifici, certo occorre fare riferimento all'art. 2225 cc, la cui applicazione tuttavia non è agevole, posto che - seppur il risultato ottenuto, in termini di immagine complessiva, coordinata e innovativa dell'esercizio di parruccheria, debba ritenersi incontestato, visto che le doglianze dell'IC sono riferite ad altro
– non è possibile determinare il lavoro “normalmente necessario” per progettare e creare una immagine coordinata che coinvolga arredi, logo, camici, vetrine, grafica di inviti e listini prezzi e di contenuti da inserire sui social media e sul sito personalizzato, lavoro che si deve presumere dipenda in misura assai variabile sia dall'inventiva del prestatore che dai gusti e dalle decisioni del cliente.
Soccorre quindi Cass II, n. 10057 del 24 aprile 2018, che, con precedenti conformi, indica al giudicante di provvedere a “determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente.”
Considerate quindi la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e la utilità conseguita dalla IC - in termini, si ripete, di immagine coordinata ed innovativa che coinvolga arredi, logo, camici, vetrine, grafica di inviti, listini prezzi ed i contenuti da inserire sui social media e sul sito personalizzato – pare equo stimare il corrispettivo ancora spettante ad in € Pt_1 40.000,00, oltre Iva ed oltre interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla data della domanda (7.11.22) al saldo effettivo.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da Testimone_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da in pers. leg. rappr.te p.t., Pt_1 condanna a versare alla società convenuta l'importo di € 40.000,00, oltre Iva ed Testimone_1 oltre interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla data della domanda (7.11.22) al saldo effettivo;
3) condanna a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Testimone_1
€ 759,00 per anticipazioni, € 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15,10, non presenti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 17 aprile 2025
Il got avv. UR DI
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