Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2025, proposto dalla Residenza Hotel San Marco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Michele Delogu e Debora Urru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Debora Urru in Cagliari, via Genneruxi n. 5;
contro
il Comune di Arborea, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio - rifiuto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla ricorrente al Comune di Arborea in data 5 aprile 2025 e volta ad ottenere l’ostensione della documentazione inerente e presupposta alla nota del Comune di Arborea prot. n. 4484 del 2 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arborea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. SC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Residenza San Marco S.r.l., odierna ricorrente, società operante nel settore socio-assistenziale con particolare riferimento alla gestione di strutture per anziani, ha impugnato il silenzio - rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata al Comune di Arborea in data 5 aprile 2025 e volta ad ottenere l’ostensione della documentazione inerente e presupposta alla nota del Comune di Arborea prot. n. 4484 del 2 aprile 2025, avente ad oggetto “ Richiesta chiarimenti
riguardo la Vs struttura ‘Residenza San Marco’ sita in Arborea S.P. 49 ”.
L’istanza di accesso è stata presentata “ al solo fine di fornire i chiarimenti richiesti, consentendoci di interloquire con cognizione di causa, nel pieno rispetto della collaborazione che sempre deve esserci
tra pubblica amministrazione e privato ”.
Essendo trascorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 in assenza di riscontro da parte del Comune, la Residenza Hotel San Marco S.r.l. ha quindi proposto l’odierno ricorso per ottenere l’annullamento del diniego tacito e l’ordine al Comune di consentire l’accesso alla documentazione richiesta, deducendo “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL’ART. 2 DEL D.P.R. N. 184/2006. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO ” e “ VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 241/1990. CARENZA DI MOTIVAZIONE ”.
Deduce la ricorrente che “ la conoscenza di tali atti è indispensabile per comprendere appieno le ragioni sottese alla “richiesta di chiarimenti” avanzata dal Comune, per verificare la fondatezza delle informazioni asseritamente in suo possesso (ivi inclusi i menzionati “contratti/convenzioni” sottoscritti dagli utenti e la corrispondenza con l'Assessorato Regionale) e, più in generale, per poter approntare un’adeguata e compiuta difesa dei propri diritti e interessi anche all’interno del procedimento pendente tanti il TAR Sardegna - RG 399/25 ” (definito con sentenza in forma semplificata n. 750/2025, che è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato nel giudizio RG n. 8977/2025).
Deduce ancora la ricorrente che “ assume rilievo dirimente […] la conoscenza della corrispondenza e delle informazioni scambiate tra l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arborea e l'Assessorato all'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna, espressamente richiamate nella nota
comunale del 2 aprile 2025 ”, al fine di “ comprendere la genesi dell’iniziativa comunale, per appurare se e come l’azione del Comune sia stata influenzata o determinata da indicazioni, pareri o direttive dell’organo regionale, e per conoscere quali specifiche informazioni o valutazioni siano state scambiate tra i due enti ”.
1.1. Si è costituito per resistere il Comune intimato, il quale ha dedotto che la ricorrente sarebbe priva di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti, sicché il Comune avrebbe legittimamente negato l’accesso.
1.2. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. La ricorrente ha chiarito nell’istanza di accesso di avere necessità della documentazione - alla luce della quale il Comune ha ritenuto necessario trasmettere all’istante una richiesta di chiarimenti - proprio per rispondere nella maniera più adeguata a tale richiesta.
La ricorrente, in altri termini, ritiene che la documentazione richiesta sia necessaria per tutelare la propria posizione nell’ambito del procedimento (nell’ambito del quale il Comune ha chiesto chiarimenti) ed in quest’ottica è evidente la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici […]”.
Né risulta dagli atti di causa che nella fattispecie ricorra alcuna delle ipotesi di esclusione dall’accesso previste dalla legge.
Il Comune, quindi, è tenuto a consentire alla ricorrente di avere accesso alla documentazione richiesta che sia detenuta dall’Ente.
2.2. In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto, e per l’effetto deve essere affermato l’obbligo del Comune di Arborea di consentire a parte ricorrente di accedere – senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente decisione – alla documentazione richiesta con l’istanza del 5 aprile 2025 che sia effettivamente detenuta dall’Ente.
2.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva (che tiene conto della non complessità della presente vicenda), sono poste a carico del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Arborea ad esibire alla parte ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza del 5 aprile 2025, consentendo l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, della presente sentenza.
Condanna il Comune di Arborea a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidandole complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IC, Presidente
SC RO, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RO | Marco IC |
IL SEGRETARIO