CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 1578/2019 REPUBBLICA ITALIANA
Cron. N°________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N° ________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
Azione revocatoria ordinaria
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 3300/2019 emessa dal
Tribunale di Bari il 2/9/2019, notificata in data 12/9/2019; tra
ditta rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Maria Parte_1
Romano in forza di mandato in calce all'atto di appello;
-appellante-
e
(già Controparte_1 Controparte_2
giusta cambio di denominazione per atto a rogito del Notaio Dr.
[...] Per_1
di Roma del 19/07/2019, iscritto il 04/09/2019, n. 59590 di rep.) con sede in Napoli,
[...]
rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'Avv. Salvatore Giammaria;
-appellata-
nonché
Controparte_3
-appellata contumace -
* * * * * *
1 All'udienza collegiale del 16.06.2023 la causa è passata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------
per l'appellante: dichiarare valido ed efficace il contratto di compravendita rep. n. 4534,
racc. n. 1573 del 28/4/2008 a rogito del notaio registrato a Bari in data Persona_2
11/5/2008 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari il 12/5/2008
ai nn. 21060/13585, avente ad oggetto l'alienazione a del 50% indiviso Controparte_3
della nuda proprietà di porzione del fabbricato sito in Bari-Ceglie del Campo con accesso
da Via Vecchia Stazione nn. 26/28 ed in particolare la nuda proprietà dell'appartamento al
terzo piano con pertinenziale locale cantinola sito al piano interrato della medesima
palazzina di cui all'atto pubblico del 19/10/2005, censito nel catasto fabbricati del Comune
di Bari al foglio 6 - p.lla 868 - sub.
7 - graffato 870 sub 12; della nuda proprietà
dell'appartamento al terzo piano con pertinenziale locale cantinola sito al piano interrato
della medesima palazzina, censito nel catasto fabbricati del Comune di Bari al foglio 6 —
p.lla 868 - sub. 8 — graffata 870 sub. 13; condannare l'appellata al pagamento delle spese
e dei compensi relativi al doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
difensore in qualità di anticipatario;
in via gradata compensare integralmente tra le parti
le spese di causa relative ad entrambi i gradi di giudizio -ovvero ridurre le somme liquidate
nella sentenza di primo grado, in base ai compensi minimi previsti dal D.M. 55/2014;
per l'appellata: rigettare l'avverso appello così come proposto, in quanto infondato in fatto
e diritto per tutti i motivi indicati in premessa;
condannare, in ogni caso, l'appellante alla
rifusione delle spese e delle competenze di causa del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24/4/2013, la conveniva in giudizio la Parte_2
e , per sentire dichiarare inefficace Parte_1 Controparte_3
ex art. 2901 c.c. (in relazione alla sola quota di proprietà della sig.ra ) Controparte_3
2 l'atto di compravendita del 28/4/2008 della nuda proprietà di 2 appartamenti, siti al terzo piano dell'immobile allocato in Bari-Ceglie del Campo alla via Vecchia Stazione n. 26/28,
quale creditrice della somma di € 84.976,13 - oltre interessi di mora convenzionali dal
31/12/2010 al soddisfo - in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari n.
2672/2012, che in sede di opposizione era rideterminato con sentenza n. 3536/2021 in €
69.462,54, oltre interessi convenzionali.
A tal proposito, la banca allegava che la cessione della nuda proprietà dei due immobili descritti nell'atto di citazione in favore dei genitori era avvenuto con grave pregiudizio delle ragioni creditorie dell'istante, in quanto il prezzo indicato nella vendita di € 120.000,00
risultava inadeguato e mai corrisposto.
Si costituiva in giudizio , titolare dell'impresa individuale Parte_1
eccependo l'incertezza del credito, l'avvio dell'esecuzione forzata su un Parte_1
compendio immobiliare ipotecato dalla banca a garanzia del credito derivante da un contratto di mutuo fondiario del 24/3/2006, e la circostanza che il prezzo dell'alienazione di
€120.000,00 ricavato dalla vendita dei diritti immobiliari sui beni venduti in favore dei propri genitori era servito per estinguere il debito in favore della che sugli Controparte_4
immobili acquistati dai convenuti aveva una ipoteca di primo grado che la originaria venditrice, fallita, non aveva ottemperato Controparte_5
all'obbligo di cancellazione dell'ipoteca del 1994 costituita in favore dell'
[...]
Controparte_6
Con comparsa di risposta nel giudizio di primo grado depositata all'udienza del 2/10/2013,
si è, altresì, costituita , associandosi alle difese del convenuto debitore, Controparte_3
incluso il rigetto integrale dell'avversa azione giudiziaria.
Il giudice, sulla scorta della produzione documentale, accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'attrice del contratto del contratto di compravendita rep. n. 4534, racc. n. 1573 del 28/4/2008, registrato a Bari in data
11/5/2008 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari il 12/5/2008
3 ai nn. 21060/13585, avente ad oggetto l'alienazione a di 1/2 indiviso Controparte_3
della nuda proprietà di porzioni del fabbricato sito in Bari- Ceglie del Campo, con accesso da Via Vecchia Stazione, nn. Civici 26/28. Condannava le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attrice.
Con atto di citazione notificato in data 12/10/2019, la Parte_3
impugnava la sentenza n. 3300/19 convenendo in giudizio, dinanzi alla Corte
[...]
d'Appello di Bari, la e al fine di ottenere la riforma Parte_2 Controparte_3
della sentenza di primo grado.
Si è costituita la (già CP_1 Controparte_7
(attuale titolare, in quanto successore a titolo particolare, del rapporto di credito per
[...]
cui è causa) chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di legge.
Motivi della decisione
Con i motivi di gravame che possono essere esaminati contestualmente, l'appellante lamenta l'insussistenza del presupposto dell'azione revocatoria - costituita dal pregiudizio alle ragioni del creditore – che riguarderebbe anche il pericolo di danno in quanto nulla avrebbe potuto recuperare la banca dal controvalore dei diritti spettanti all'appellante su tali cespiti, poiché il ricavato della eventuale vendita forzata dei medesimi sarebbe stato appannaggio esclusivo della in ragione dell'ipoteca di primo grado Controparte_4
iscritta dall' nel 1994. Controparte_6
Ciò premesso, con riferimento alla inesistenza del credito si osserva che ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 11755
del 2018; Cass. n. 20002 del 2008), con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal
4 debitore (Cass. n. 4212 del 2020; conf., Cass. n. 3369 del 2019).
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo collegio è costante nel ritenere che, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni è ravvisabile non soltanto in caso d'incapienza del patrimonio del debitore, ma anche in caso di semplice pericolo di danno.
L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del creditore stesso.
Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass., 29 marzo 1999, n. 2971; 8 luglio 1998, n. 6676; 10 luglio 1997, n. 6272;
15 giugno 1995, n. 6777).
Nel quadro di tale costante indirizzo la vendita del bene quand'anche ipotecato è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del venditore, in quanto prima dell'espropriazione immobiliare non vi è certezza che il bene ipotecato potesse essere oggetto di procedura esecutiva, ovvero l'ipoteca esistente essere rinnovata dal creditore ipotecario alla scadenza.
Non si può dubitare che la vendita realizza senz'altro una modificazione peggiorativa idonea a giustificare l'esperimento della revocatoria (nel concorso degli altri requisiti) trattandosi di un principio di intuitiva evidenza che il collegio condivide con quanto motivato con il giudice di primo grado.
L'azione de qua non è un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione.
Con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in sè stesso, sia
5 dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente.
Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni;
e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata.
Quindi, quanto oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già
ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, la giurisprudenza consolidata richieste semplicemente che il pregiudizio deve essere specificamente valutato con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo (Cass., 15 luglio 2009, n. 16464).
A parere del Collegio è ravvisabile in concreto un possibile pregiudizio dell'odierna creditrice legato alla previsione della soddisfazione del credito, in quanto il bene non essendo stato oggetto di espropriazione immobiliare non si conosce a quanto sarebbe ammontare l'offerta da una vendita forzata dell'intera piena proprietà del bene, presumibilmente superiore all'ammontare delle somme da attribuirsi al creditore ipotecario di Euro
120.000,00, in relazione al fatto che la sola cessione di solo parte dei diritti del bene oggetto di revocatoria aveva già determinato un ricavato sufficiente a soddisfare il creditore ipotecario come allegato dallo stesso appellante.
Quindi, la circostanza dedotta dall'appellante circa il rischio concreto che le parti acquirenti dei beni fossero esposte alla vendita coattiva di tali cespiti, in assenza del pagamento di quanto dovuto in favore della cessionaria dei crediti vantati Controparte_4
dall'istituto bancario è priva di prova, in quanto la vendita del debitore in favore dei genitori
è stata eseguita operando una scelta proprio al fine di far fuoriuscire dal patrimonio dello stesso il bene per evitare l'aggressione della banca appellata, pacificamente sussistendo il debito già in epoca precedente all'atto di disposizione, altrimenti non si spiega per quale ragione l'alientante-debitore abbia ceduto i suoi diritti ai genitori al solo fine di estinguere una ipoteca esistente sugli stessi sull'intera proprietà senza alcun guadagno e senza la
6 partecipazione economica dei genitori usufruttuari.
Non è stata fornita alcuna prova quella secondo cui il ricavo della eventuale vendita forzata degli immobili “sarebbe stato appannaggio esclusivo della in quanto Controparte_4
dalla vendita della piena proprietà degli immobili in sede coattiva, si sarebbe potuto ricavare una somma che avrebbe potuto soddisfare sia il credito del creditore ipotecario CP_4
(pari ad € 120.000,00 come sostenuto), sia il credito chirografario della banca
[...]
tenuto conto che all'estinzione del mutuo sul bene ipotecato non fosse tenuto il solo
, nudo proprietario, ma anche i genitori usufruttuari, poiché l'ipoteca Parte_1
gravava sulla piena proprietà dell'immobile in questione.
Inoltre, che ci fosse la dolosa preordinazione del debitore nel disfarsi del bene si ricava dalla consistente debitoria nei riguardi della banca e dalla circostanza che i beneficiari fossero i suoi genitori in età avanzata, da cui presumere che fossero a conoscenza delle situazioni debitorie del figlio, e senza la prova effettiva che il prezzo fosse stato versato in favore del
, né prova che tale prezzo sia stato versato poi effettivamente dai Parte_1
genitori con mezzi propri dell'alienante alla stessa . CP_4
Quindi, l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese poste a carico dell'appellante sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da € 52.000,01 ad E. 260.000,00);
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ditta , avverso la sentenza n. Parte_1
3300/2019 emessa dal Tribunale di Bari il 2/9/2019, notificata in data 12/9/2019, così
provvede:
1) Rigetta l'appello;
7 2) condanna l'appellante alle spese del presente giudizio che liquida in favore della società
in Euro 8.500,00 per compensi, oltre Controparte_1
alle spese generali, il Cap e l'Iva.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico dell'appellante del pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 19.11.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
8