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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale e in persona di: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Sabrina Cicero Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 917/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], e residente in Parte_1
Trieste (TS), via Felice Machlig 10/5, C.F.: , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Giovanna Augusta de'Manzano del Foro di Trieste, C.F. , C.F._2
con domicilio eletto presso il suo Studio in Trieste, Largo don Bonifacio n.1 -ricorrente contro
(c.f. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._3
il 20/08/1968, attualmente domiciliata in LA NA (BR) alla via San Francesco n.
162/B, con cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Sandra RACCHI (c.f.
) del Foro di Trieste, elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4
legale in Trieste, via A. Ponchielli n. 3, e all'indirizzo di posta elettronica certificata
resistente Email_1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
oggetto: separazione giudiziale tra coniugi; pagina 1 di 7 Conclusioni del ricorrente:
1. in via principale e nel merito, pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di letto e di mensa;
2. respingere la domanda di addebito della separazione svolta da controparte;
3. pronunciare non luogo a provvedere in ordine alle reciproche domande di mantenimento alla luce delle attuali condizioni economiche di parte ricorrente come emerse in corso di causa;
4. assegnare in proprietà esclusiva il motociclo scooter Piaggio targato X8T872 alla sig.ra ; CP_1
assegnare in proprietà esclusiva l'autovettura Fiat Punto EY112XF al ricorrente, come richiesto anche da controparte;
5. rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, la domanda di condanna al pagamento della somma di € 2.570,83 svolta dalla resistente, nonché ogni altra domanda di restituzione o di ripetizione di somme;
6. in via istruttoria, insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte dedotte in sede di ricorso introduttivo e di memorie formulate ai sensi dell'art. 473-bis.17 co. 1° e 3° c.p.c. opponendosi alle istanze avversarie.
Con vittoria di compensi processuali.
Conclusioni della resistente: Voglia il Tribunale adito, alla luce di quanto sopra esposto, preso atto della rinuncia di controparte alla domanda di contributo al suo mantenimento e della restituzione e/o indennità d'uso del ciclomotore Vespa Piaggio,
1.accogliere le istanze già formulate dalla resistente con la comparsa di costituzione e risposta nello specifico: • emanare sentenza immediata sullo status dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con
l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
• atteso l'accordo in tal senso, assegnare in proprietà esclusiva lo scooter Piaggio Vespa intestato al alla moglie ex art. 19 L. Pt_1 CP_1
74/1987; • dichiarare l'addebito della separazione al sig. per i motivi tutti di cu in narrativa;
Pt_1
• condannarlo a contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 500,00 al mese, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese – rivalutabili in base agli indici Istat – o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
• condannare altresì, al pagamento di € 2.570,83 o Parte_1
a quella diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di rimborso pro quota alla moglie dei costi sostenuti per le spese comuni quali utenze, ratei e quanto meglio indicato in narrativa;
2. rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie, avanzate dal ricorrente.
3. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
pagina 2 di 7 In via istruttoria
Si formula richiesta di ammissione di prova orale sulle seguenti circostanze:
a. Vero che i coniugi in data 24/12/22 a LA NA hanno rinnovato le Controparte_2
promesse matrimoniali alla Sua presenza?
b. Vero che i coniugi nel mese di dicembre 2022 hanno acquistato mobilio per la casa per un Pt_1 valore di € 1.500,00 da pagarsi a rate di € 50,00?
c. Vero che in relazione al noto episodio del bacio sulle labbra a di primavera/estate TI
2021, il sig. nel periodo natalizio del 2022 si è scusato per il proprio comportamento Parte_1
alla Sua presenza?
d. Vero che a fine gennaio 2023 ha abbandonato la casa coniugale? Parte_1
e. Vero che attualmente convive con in via delle Settefontane a Trieste? Parte_1 TI
Si indicano quali testi: residente a [...]
Francesco n. 162/B; (c.f. ) domiciliato in Trieste in via Louis Testimone_3 C.F._5
Pasteur n. 19; residente a [...] Testimone_5
) residente a [...]. C.F._6
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27 febbraio 2024, ha chiesto la Parte_1
separazione giudiziale dalla moglie, ; a tal fine ha esposto di aver Controparte_1
contratto matrimonio il 23 ottobre 1993 a LA NA (trascritto al n. 185, parte 2, serie
A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993), scegliendo il regime della comunione dei beni, che entrambi i coniugi avevano una occupazione ed entrambi avevano contratto dei finanziamenti (rispettivamente per euro 44.362 e per euro 58.664,00), specificando che per quelli della moglie egli aveva fatto da garante;
che da anni la coppia era in crisi per cui la moglie aveva lasciato l'abitazione familiare;
ha chiesto dunque che con la pronuncia di separazione venisse disposto un contributo al proprio mantenimento, la restituzione del ciclomotore targato X8T872 o la condanna a pagare una indennità per il suo uso nella misura di euro 200 al mese.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 14 maggio 2024, CP_1
ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta in ricorso e si è opposta alle
[...]
richieste del marito, aderendo solo alla domanda di separazione che avrebbe dovuto essere pagina 3 di 7 pronunciata con addebito a carico del questi, infatti, aveva violato l'obbligo di Pt_1
fedeltà unendosi a moglie di , nipote ex sorore della SI TI Testimone_3
e padre di tre bambini;
a causa di tale relazione, il marito aveva lasciato la residenza CP_1
familiare; si è opposta anche alla domanda di disporre un contributo per il mantenimento del marito a causa del sensibile divario tra le loro entrate, in quanto il svolgeva attività di Pt_1
camionista (prima per l' e poi per la Corbetta Trasporti srl) con stipendi di 1900- Parte_2
2000 euro al mese, mentre lei lavorava come operaia presso la cooperativa Idealservice con stipendio di circa 900-1000 euro al mese;
la coppia viveva in un alloggio ATER (contratto intestato alla moglie) e dal matrimonio non erano nati figli;
quanto ai veicoli, erano stati intestati entrambi al marito ma acquistati durante il matrimonio;
ha chiesto dunque di pronunciare la separazione con addebito a carico del marito, di disporre un contributo per il proprio mantenimento, di ottenere l'intestazione del motociclo e ha chiesto infine il rimborso della somma pari a euro 2.570,83 pari al 50% delle spese per la casa (canoni e utenze) che lei si era ritrovata a sostenere da sola dopo che il marito aveva lasciato l'abitazione familiare
3. Dal libero interrogatorio delle parti e dai documenti prodotti emerge che i coniugi vivono separati dal gennaio 2023 (avendo il marito lasciato l'abitazione familiare con un messaggio che suona come una fredda “comunicazione”, mentre la moglie ha riconsegnato l'alloggio ATER a settembre 2023); che il marito ha lasciato il lavoro di camionista, che vive insieme alla compagna e ai tre figli di 2, 4 e 9 anni.
Non essendovi possibilità di conciliazione, ed essendo fallito il tentativo proposto dal giudice
(all'udienza del 13 giugno 2024), i coniugi sono stati formalmente autorizzati a vivere separati
(vds ordinanza del 14 settembre 2024) e la causa, depositate le memorie delle parti e sulla base dei soli documenti prodotti, è stata ritenuta sufficientemente istruita ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione il 30 gennaio 2025.
Separazione con addebito.
4.1 La separazione va senz'altro pronunciata essendo venuta meno la vicendevole affezione che rende possibile la comunanza di vita tra i coniugi.
Si ritiene fondata la domanda di addebito della separazione al marito essendosi verificati i presupposti richiesti dalla giurisprudenza: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al
pagina 4 di 7 comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis
Cass. Sez. I n. 19502/2023).
E' emerso in modo quasi plateale in corso di causa – sia per i messaggi prodotti dalla
Convenuta, sia per le ammissioni dello stesso ricorrente - che il sig. – peraltro dopo che Pt_1
la coppia aveva appena rinnovato la promessa di matrimonio nel novembre 2022, volendo così suggellare il superamento di una crisi che aveva rischiato di condurli alla separazione già nel
2021 - ha lasciato la moglie per unirsi alla SI la giovane moglie di TI
, nipote della SI : tale relazione non ha solo lacerato due famiglie Testimone_3 CP_1
- con la sofferenza e i problemi che questo comporta anche per l'affidamento e il mantenimento di tre figli minori - ma si è rivelata una scelta umiliante per la SI , sia per la CP_1
giovane età della nuova compagna SI (di oltre venti anni più giovane di lei), sia S_
per lo stretto legame di parentela del marito della con la famiglia della SI S_
. CP_1
4.2 Contributo al mantenimento
E emerso, in corso di causa, che il signor si era licenziato dall'impresa di Pt_1
autotrasporti (prima poi CORBETTA TRASPORTI Srl) e, intrapreso un Parte_2
nuovo lavoro presso la Coop Facchini Portabagagli (per le pulizie dei treni), abbia perso dopo pochi mesi anche quell'occupazione; egli si trova ora sostanzialmente disoccupato, irrilevanti apparendo i due contratti a tempo determinato di un mese prodotti dal procuratore della
Convenuta: ancora lontano dall'età della pensione (essendo nato nel 1967), egli con il licenziamento dalla società ha voluto monetizzare il TFR, senza Parte_2
impiegarlo però le esigenze e i debiti della propria famiglia , e si trova ora Persona_1
pressoché privo di un reddito documentabile.
La SI a propria volta, licenziata dalla CP_1 Controparte_3
percepisce dal 20 gennaio 2024 l'indennità di disoccupazione (NASPI) di circ 940 euro mensili;
tale indennità ha, come è noto, una durata massima di 24 mesi e verrà a cessare il 20 gennaio 2026.
pagina 5 di 7 La situazione economica delle Parti può allora dirsi contrassegnata, da un lato, da innumerevoli debiti, contratti per i finanziamenti assunti durante il matrimonio (con
COMPASS, FINDOMESTIC, ecc.) per importi che se potevano apparire (seppur non del tutto ragionevolmente) compatibili con il reddito di camionista del signor (oltre 2.000 euro al Pt_1
mese), sono ora vistosamente sproporzionati alle possibilità economiche di entrambi, già messi in mora dalle Finanziarie.
In questo contesto, tuttavia, in considerazione della costante sproporzione delle entrate per redditi da lavoro durante il matrimonio, si ritiene equo porre a carico del sig. un Pt_1
contributo al mantenimento della moglie nella misura di euro 100,00 al mese, prevedendone l'aumento a euro 150,00 al mese a decorrere dal mese di gennaio 2026 (quando la SI
avrà cessato di percepire la NASPI), osservando non solo che il sig. ha CP_1 Pt_1
conservato le sue capacità di lavoro (e che la moglie potrà a propria volta trovare una occupazione), ma soprattutto il fatto che l'attuale condizione di disoccupazione del si è Pt_1
rivelata frutto di una scelta personale che, per molti versi (non ultimo il carico attuale della famiglia della nuova compagna, madre di tre bambini), non pare neppure ispirata a criteri di responsabilità.
4.3 Viene qui valorizzato e omologato l'unico accordo delle parti riguardante l'intestazione del ciclomotore, che il signor concorda sia intestato solo alla moglie. Pt_1
4.4. La domanda di rimborso delle spese familiari per canoni e utenze sostenute nei mesi da gennaio a settembre 2023 dalla SI oltreché inammissibile in questa procedura CP_1
si ritiene non accoglibile, trattandosi di spese legittimamente sostenute dalla SI CP_1
che (unica titolare del contratto ATER) ha goduto della casa, seppur suo malgrado, in via esclusiva, ritenendosi per dette voci prevalente il principio della separazione di fatto sul vincolo di solidarietà.
4.5 Le spese del giudizio vengono poste a carico del ricorrente, soccombente in ordine alle domande principali (addebito e mantenimento) e liquidate in dispositivo secondo il criterio indicato dallo stesso difensore della convenuta (valore indeterminabile, complessità bassa, importi minimi).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste nella causa iscritta al n. 917/2024, rigettata ogni altra domanda ed eccezione così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
LA NA (BR) il 9 novembre 1967 e , nata a Controparte_1
LA NA (BR), il 20 agosto 1968, con addebito a carico del signor Pt_1
[...]
2. pone a carico di l'obbligo di versare ad ogni mese Parte_1 Controparte_1
un contributo al mantenimento pari a euro 100,00 sino a dicembre 2025 e ad euro
150,00 a partire da gennaio 2026, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza gennaio 2027;
3. prende atto dell'accordo dei coniugi in ordine al motoveicolo Piaggio targato X8T872 da intestarsi solo a con spese di trasferimento a carico del Controparte_1 Pt_1
4. Condanna a rifondere a le spese del giudizio che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CNA
Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA NA proceda all'annotazione della sentenza.
Trieste, 31 marzo 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
Il Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale e in persona di: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Sabrina Cicero Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 917/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], e residente in Parte_1
Trieste (TS), via Felice Machlig 10/5, C.F.: , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Giovanna Augusta de'Manzano del Foro di Trieste, C.F. , C.F._2
con domicilio eletto presso il suo Studio in Trieste, Largo don Bonifacio n.1 -ricorrente contro
(c.f. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._3
il 20/08/1968, attualmente domiciliata in LA NA (BR) alla via San Francesco n.
162/B, con cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Sandra RACCHI (c.f.
) del Foro di Trieste, elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4
legale in Trieste, via A. Ponchielli n. 3, e all'indirizzo di posta elettronica certificata
resistente Email_1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
oggetto: separazione giudiziale tra coniugi; pagina 1 di 7 Conclusioni del ricorrente:
1. in via principale e nel merito, pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di letto e di mensa;
2. respingere la domanda di addebito della separazione svolta da controparte;
3. pronunciare non luogo a provvedere in ordine alle reciproche domande di mantenimento alla luce delle attuali condizioni economiche di parte ricorrente come emerse in corso di causa;
4. assegnare in proprietà esclusiva il motociclo scooter Piaggio targato X8T872 alla sig.ra ; CP_1
assegnare in proprietà esclusiva l'autovettura Fiat Punto EY112XF al ricorrente, come richiesto anche da controparte;
5. rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, la domanda di condanna al pagamento della somma di € 2.570,83 svolta dalla resistente, nonché ogni altra domanda di restituzione o di ripetizione di somme;
6. in via istruttoria, insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte dedotte in sede di ricorso introduttivo e di memorie formulate ai sensi dell'art. 473-bis.17 co. 1° e 3° c.p.c. opponendosi alle istanze avversarie.
Con vittoria di compensi processuali.
Conclusioni della resistente: Voglia il Tribunale adito, alla luce di quanto sopra esposto, preso atto della rinuncia di controparte alla domanda di contributo al suo mantenimento e della restituzione e/o indennità d'uso del ciclomotore Vespa Piaggio,
1.accogliere le istanze già formulate dalla resistente con la comparsa di costituzione e risposta nello specifico: • emanare sentenza immediata sullo status dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con
l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
• atteso l'accordo in tal senso, assegnare in proprietà esclusiva lo scooter Piaggio Vespa intestato al alla moglie ex art. 19 L. Pt_1 CP_1
74/1987; • dichiarare l'addebito della separazione al sig. per i motivi tutti di cu in narrativa;
Pt_1
• condannarlo a contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 500,00 al mese, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese – rivalutabili in base agli indici Istat – o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
• condannare altresì, al pagamento di € 2.570,83 o Parte_1
a quella diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di rimborso pro quota alla moglie dei costi sostenuti per le spese comuni quali utenze, ratei e quanto meglio indicato in narrativa;
2. rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie, avanzate dal ricorrente.
3. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
pagina 2 di 7 In via istruttoria
Si formula richiesta di ammissione di prova orale sulle seguenti circostanze:
a. Vero che i coniugi in data 24/12/22 a LA NA hanno rinnovato le Controparte_2
promesse matrimoniali alla Sua presenza?
b. Vero che i coniugi nel mese di dicembre 2022 hanno acquistato mobilio per la casa per un Pt_1 valore di € 1.500,00 da pagarsi a rate di € 50,00?
c. Vero che in relazione al noto episodio del bacio sulle labbra a di primavera/estate TI
2021, il sig. nel periodo natalizio del 2022 si è scusato per il proprio comportamento Parte_1
alla Sua presenza?
d. Vero che a fine gennaio 2023 ha abbandonato la casa coniugale? Parte_1
e. Vero che attualmente convive con in via delle Settefontane a Trieste? Parte_1 TI
Si indicano quali testi: residente a [...]
Francesco n. 162/B; (c.f. ) domiciliato in Trieste in via Louis Testimone_3 C.F._5
Pasteur n. 19; residente a [...] Testimone_5
) residente a [...]. C.F._6
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27 febbraio 2024, ha chiesto la Parte_1
separazione giudiziale dalla moglie, ; a tal fine ha esposto di aver Controparte_1
contratto matrimonio il 23 ottobre 1993 a LA NA (trascritto al n. 185, parte 2, serie
A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993), scegliendo il regime della comunione dei beni, che entrambi i coniugi avevano una occupazione ed entrambi avevano contratto dei finanziamenti (rispettivamente per euro 44.362 e per euro 58.664,00), specificando che per quelli della moglie egli aveva fatto da garante;
che da anni la coppia era in crisi per cui la moglie aveva lasciato l'abitazione familiare;
ha chiesto dunque che con la pronuncia di separazione venisse disposto un contributo al proprio mantenimento, la restituzione del ciclomotore targato X8T872 o la condanna a pagare una indennità per il suo uso nella misura di euro 200 al mese.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 14 maggio 2024, CP_1
ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta in ricorso e si è opposta alle
[...]
richieste del marito, aderendo solo alla domanda di separazione che avrebbe dovuto essere pagina 3 di 7 pronunciata con addebito a carico del questi, infatti, aveva violato l'obbligo di Pt_1
fedeltà unendosi a moglie di , nipote ex sorore della SI TI Testimone_3
e padre di tre bambini;
a causa di tale relazione, il marito aveva lasciato la residenza CP_1
familiare; si è opposta anche alla domanda di disporre un contributo per il mantenimento del marito a causa del sensibile divario tra le loro entrate, in quanto il svolgeva attività di Pt_1
camionista (prima per l' e poi per la Corbetta Trasporti srl) con stipendi di 1900- Parte_2
2000 euro al mese, mentre lei lavorava come operaia presso la cooperativa Idealservice con stipendio di circa 900-1000 euro al mese;
la coppia viveva in un alloggio ATER (contratto intestato alla moglie) e dal matrimonio non erano nati figli;
quanto ai veicoli, erano stati intestati entrambi al marito ma acquistati durante il matrimonio;
ha chiesto dunque di pronunciare la separazione con addebito a carico del marito, di disporre un contributo per il proprio mantenimento, di ottenere l'intestazione del motociclo e ha chiesto infine il rimborso della somma pari a euro 2.570,83 pari al 50% delle spese per la casa (canoni e utenze) che lei si era ritrovata a sostenere da sola dopo che il marito aveva lasciato l'abitazione familiare
3. Dal libero interrogatorio delle parti e dai documenti prodotti emerge che i coniugi vivono separati dal gennaio 2023 (avendo il marito lasciato l'abitazione familiare con un messaggio che suona come una fredda “comunicazione”, mentre la moglie ha riconsegnato l'alloggio ATER a settembre 2023); che il marito ha lasciato il lavoro di camionista, che vive insieme alla compagna e ai tre figli di 2, 4 e 9 anni.
Non essendovi possibilità di conciliazione, ed essendo fallito il tentativo proposto dal giudice
(all'udienza del 13 giugno 2024), i coniugi sono stati formalmente autorizzati a vivere separati
(vds ordinanza del 14 settembre 2024) e la causa, depositate le memorie delle parti e sulla base dei soli documenti prodotti, è stata ritenuta sufficientemente istruita ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione il 30 gennaio 2025.
Separazione con addebito.
4.1 La separazione va senz'altro pronunciata essendo venuta meno la vicendevole affezione che rende possibile la comunanza di vita tra i coniugi.
Si ritiene fondata la domanda di addebito della separazione al marito essendosi verificati i presupposti richiesti dalla giurisprudenza: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al
pagina 4 di 7 comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis
Cass. Sez. I n. 19502/2023).
E' emerso in modo quasi plateale in corso di causa – sia per i messaggi prodotti dalla
Convenuta, sia per le ammissioni dello stesso ricorrente - che il sig. – peraltro dopo che Pt_1
la coppia aveva appena rinnovato la promessa di matrimonio nel novembre 2022, volendo così suggellare il superamento di una crisi che aveva rischiato di condurli alla separazione già nel
2021 - ha lasciato la moglie per unirsi alla SI la giovane moglie di TI
, nipote della SI : tale relazione non ha solo lacerato due famiglie Testimone_3 CP_1
- con la sofferenza e i problemi che questo comporta anche per l'affidamento e il mantenimento di tre figli minori - ma si è rivelata una scelta umiliante per la SI , sia per la CP_1
giovane età della nuova compagna SI (di oltre venti anni più giovane di lei), sia S_
per lo stretto legame di parentela del marito della con la famiglia della SI S_
. CP_1
4.2 Contributo al mantenimento
E emerso, in corso di causa, che il signor si era licenziato dall'impresa di Pt_1
autotrasporti (prima poi CORBETTA TRASPORTI Srl) e, intrapreso un Parte_2
nuovo lavoro presso la Coop Facchini Portabagagli (per le pulizie dei treni), abbia perso dopo pochi mesi anche quell'occupazione; egli si trova ora sostanzialmente disoccupato, irrilevanti apparendo i due contratti a tempo determinato di un mese prodotti dal procuratore della
Convenuta: ancora lontano dall'età della pensione (essendo nato nel 1967), egli con il licenziamento dalla società ha voluto monetizzare il TFR, senza Parte_2
impiegarlo però le esigenze e i debiti della propria famiglia , e si trova ora Persona_1
pressoché privo di un reddito documentabile.
La SI a propria volta, licenziata dalla CP_1 Controparte_3
percepisce dal 20 gennaio 2024 l'indennità di disoccupazione (NASPI) di circ 940 euro mensili;
tale indennità ha, come è noto, una durata massima di 24 mesi e verrà a cessare il 20 gennaio 2026.
pagina 5 di 7 La situazione economica delle Parti può allora dirsi contrassegnata, da un lato, da innumerevoli debiti, contratti per i finanziamenti assunti durante il matrimonio (con
COMPASS, FINDOMESTIC, ecc.) per importi che se potevano apparire (seppur non del tutto ragionevolmente) compatibili con il reddito di camionista del signor (oltre 2.000 euro al Pt_1
mese), sono ora vistosamente sproporzionati alle possibilità economiche di entrambi, già messi in mora dalle Finanziarie.
In questo contesto, tuttavia, in considerazione della costante sproporzione delle entrate per redditi da lavoro durante il matrimonio, si ritiene equo porre a carico del sig. un Pt_1
contributo al mantenimento della moglie nella misura di euro 100,00 al mese, prevedendone l'aumento a euro 150,00 al mese a decorrere dal mese di gennaio 2026 (quando la SI
avrà cessato di percepire la NASPI), osservando non solo che il sig. ha CP_1 Pt_1
conservato le sue capacità di lavoro (e che la moglie potrà a propria volta trovare una occupazione), ma soprattutto il fatto che l'attuale condizione di disoccupazione del si è Pt_1
rivelata frutto di una scelta personale che, per molti versi (non ultimo il carico attuale della famiglia della nuova compagna, madre di tre bambini), non pare neppure ispirata a criteri di responsabilità.
4.3 Viene qui valorizzato e omologato l'unico accordo delle parti riguardante l'intestazione del ciclomotore, che il signor concorda sia intestato solo alla moglie. Pt_1
4.4. La domanda di rimborso delle spese familiari per canoni e utenze sostenute nei mesi da gennaio a settembre 2023 dalla SI oltreché inammissibile in questa procedura CP_1
si ritiene non accoglibile, trattandosi di spese legittimamente sostenute dalla SI CP_1
che (unica titolare del contratto ATER) ha goduto della casa, seppur suo malgrado, in via esclusiva, ritenendosi per dette voci prevalente il principio della separazione di fatto sul vincolo di solidarietà.
4.5 Le spese del giudizio vengono poste a carico del ricorrente, soccombente in ordine alle domande principali (addebito e mantenimento) e liquidate in dispositivo secondo il criterio indicato dallo stesso difensore della convenuta (valore indeterminabile, complessità bassa, importi minimi).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste nella causa iscritta al n. 917/2024, rigettata ogni altra domanda ed eccezione così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
LA NA (BR) il 9 novembre 1967 e , nata a Controparte_1
LA NA (BR), il 20 agosto 1968, con addebito a carico del signor Pt_1
[...]
2. pone a carico di l'obbligo di versare ad ogni mese Parte_1 Controparte_1
un contributo al mantenimento pari a euro 100,00 sino a dicembre 2025 e ad euro
150,00 a partire da gennaio 2026, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza gennaio 2027;
3. prende atto dell'accordo dei coniugi in ordine al motoveicolo Piaggio targato X8T872 da intestarsi solo a con spese di trasferimento a carico del Controparte_1 Pt_1
4. Condanna a rifondere a le spese del giudizio che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CNA
Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA NA proceda all'annotazione della sentenza.
Trieste, 31 marzo 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
Il Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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