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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario , Dott.ssa
Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 31.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1675 R.G. degli Affari Contenziosi dell'anno
2021 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.to M. Mocci ed elett.te dom.to presso Parte_1
il suo studio sito in Civitavecchia Via P. Gobetti, 11 giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall' Avv.to Ilaria Riccio Controparte_1
presso il cui studio è elett.te domiciliata in Roma alla Via Vincenzo Ciaffi Pal. E/26 per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2021 l'istante in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0972021900908508/000 limitatamente alla cartella di competenza del giudice del lavoro n.
CP_ 09720050040891859000000 per contributi relativi agli anni 2001-2002 e 2003
dell'importo di Euro 14.011,03 notificata dall' in Controparte_1
data 22.10.2021.
Il ricorrente, a fondamento del ricorso, ha eccepito, preliminarmente, l' intervenuta prescrizione del credito stante il decorso del termine quinquennale e la nullità dell'atto in quanto emesso da soggetto non abilitato, in quanto la nomina non sarebbe avvenuta per il tramite di concorso pubblico.
L' (di seguito si è costituita in giudizio, Controparte_1 CP_3
contestando quanto dedotto a fondamento dell' opposizione, della quale ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti e concesso termine per il deposito di note finali e di trattazione scritta, il giudice ha deciso mediante deposito telematico della motivazione contestuale.
Preliminarmente deve ritenersi del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità
dell'opposizione svolta da per tardività della sua proposizione considerata CP_3
l'inconferenza delle argomentazioni addotte a sostegno della stessa.
Parte resistente parte dall'errato presupposto che il ricorrente lamenti l'omessa notifica delle cartelle. Partendo da tale premessa e deducendo la regolarità delle stesse,
arriva alla conclusione che l'opposizione sarebbe tardiva e conseguentemente l'eccezione di prescrizione quinquennale sarebbe infondata.
A ben vedere, parte ricorrente non eccepisce l'omessa notifica ma svolge opposizione all'esecuzione rilevando vizi sopravvenuti alla notifica della cartella ovvero la prescrizione maturata facendo decorrere il termine di legge quinquennale, sancito dall'art. 3 comma 9 L. 335/95, dalla data di iscrizione a ruolo e dalla relativa notifica che è avvenuta in data 13.04.2005 senza ulteriori interruzioni.
Ebbene, pur considerando che in data 30.01.2010 veniva notificata da
[...]
di pagamento n. 09720099139427507000 quale atto interruttivo della CP_4
prescrizione, il termine quinquennale risulta comunque maturato al 22.10.2021, data di notifica dell'impugnato atto di intimazione.
In conclusione, dal momento che non ha allegato e provato di aver posto in CP_3
essere ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale (Cassazione
civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397) successivamente alla notifica dell' Intimazione di pagamento n. 09720099139427507000 (avvenuta, come si è detto, nel 2010), appare evidente che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento da cui è
scaturito il presente giudizio (ottobre 2021), la prescrizione era già maturata.
Quanto, invece, all'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento emessa da un dipendente privato, il Sig. soggetto la cui nomina sarebbe illegittima Controparte_5
perché non avvenuta per il tramite di concorso pubblico si rileva quanto segue.
Come noto, l , istituito ai sensi dell'art. 1 del Controparte_1
Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1
dicembre 2016 n. 225, è un Ente Pubblico economico che svolge l'attività di Agente
della Riscossione ed è sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministro
dell'Economia e delle Finanze .
Più precisamente a decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo Equitalia sono sciolte e cancellate d'ufficio dal registro delle imprese e, di conseguenza,
estinte.
Da questa data l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, e'
svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero da
[...]
, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle Controparte_1
attività di riscossione delle pubbliche entrate.
Prosegue il comma 3: “L'Ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici
attivi e passivi, anche processuali, della società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1
e assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni
di ci al titolo I, capo II;
e al titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602…... L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale,
contabile e di gestione”.
Per quanto riguarda poi il quadro normativo generale di riferimento per il funzionamento dell'Ente, il Legislatore ha chiarito al comma 6 che:
“Salvo quanto previsto dal presente Decreto, l' è Controparte_1
sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone
giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad
utilizzare anticipazioni di cassa”.
Ricapitolando è: Controparte_1
- un Ente Pubblico Economico;
- sottoposto “alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private”; - dotato di propria personalità giuridica e di autonomia patrimoniale,
organizzativa e gestionale.
Detto Ente instaura con il proprio personale un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato.
A tal riguardo infatti, l'art. 1 comma 9 D.L. cit. così prevede:
“Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle
competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di
continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo
Equitalia con contratto a tempo di lavoro indeterminato e determinato, fino a scadenza,
in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di
continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e
previdenziale ma-turata alla data del trasferimento, è trasferito all'Ente CP_6
di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze
[...]
possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze
dello stesso Ente. A tale personale si applica l'art. 2112 del codice civile”.
E' indubbio che, proprio in considerazione della specificità delle funzioni della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento,
il legislatore abbia inteso disporre il trasferimento del personale delle cessate società del Gruppo Equitalia al nuovo Ente Pubblico, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 01.07.2017, proprio per garantire la funzionalità
delle attività di riscossione stessa.
D'altra parte l'art. 97 Cost prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Ciò è stabilito anche dalla Suprema Corte Sez. L, Sentenza n. 9590 del
09/05/2005 che così si è pronunciata al riguardo: “ Atteso che, per effetto della
trasformazione dell'ANAS da azienda in ente pubblico economico operata con il D.Lgs.
n. 143 del 1994, il rapporto di lavoro del personale dipendente del suddetto ente è
disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro,
nelle controversie relative ad assunzioni a termine effettuate dopo tale trasformazione
non può essere invocato il divieto di assunzione di personale presso le pubbliche
amministrazioni al di fuori della procedura del concorso, salvo eccezioni
legislativamente previste”, confermato anche più di recente con sentenza della
Corte di Cassazione n. 26166/2016.
In conclusione, la censura sul punto sollevata dalla parte ricorrente si manifesta del tutto infondate e va rigettata.
Il complesso delle considerazioni che precedono comporta il parziale accoglimento del ricorso.
Ricorrono giusti motivi, per porre le spese del presente giudizio a carico di
[...]
, nella misura del 50% da liquidarsi come in dispositivo in Controparte_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella di pagamento n. 09720050040891859000000 stante l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
2) condanna a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in Euro 932,50 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Civitavecchia, lì 31.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis