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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1496.
(Vendita di animali).
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
(Vendita di animali).
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
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- 1. Cassazione civile n. 3929/1982https://www.brocardi.it/ · 271.51932
(massima n. 1) L'art. 1496 c.c. disponendo che nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali e, in terzo grado, […]
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Giurisprudenza • 104
- 1. Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/04/2023, n. 241Provvedimento: […] in applicazione del principio di diritto sopra citato, che fosse dichiarata la responsabilità della Parte_1 , nella qualità di venditore ai sensi degli artt. 1496 c.c. ovvero 1497 c.c. con la conseguente dichiarazione che nulla era dovuto dalla stessa […] al di fuori della previsione del regolamento di polizia veterinaria o di altre fonti normative , le malattie degli animali possano rilevare sul piano della eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 1496 cod. civ. ovvero quella della mancanza di qualità o per consegna di aliud pro alio” ; […] dovendosi negli altri casi fare applicazione, ai fini dell'eventuale responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1496 c.c., […]Leggi di più...
- art. 1495 c.c.·
- consegna aliud pro alio·
- mancanza di qualità·
- regolamento di polizia veterinaria·
- compensazione spese giudizio·
- art. 1497 c.c.·
- art. 1490 c.c.·
- garanzia per vizi della cosa·
- responsabilità per vizi della cosa·
- nullità contratto per illiceità oggetto