Articolo 1496 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1496.

(Vendita di animali).

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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