Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02156/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2156 del 2024, proposto da
Kalì S.r.l. con Unico Socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in RN, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di RN e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di RN, domiciliataria ex lege in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a – dell’ordinanza n. 39 del 07.10.2024, successivamente notificata, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha disposto la demolizione di un impianto di teleferica ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 4285 del 14.03.2024, recante la comunicazione di avvio del procedimento;
c – ove e per quanto occorra, della relazione del tecnico comunale prot. n. 3649 del 01.03.2024;
d – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di RN e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato al Comune di Positano e al Ministero della cultura, depositato il 18 dicembre 2024, la Società Kalì S.r.l. impugna, previa sospensione, l’ordinanza n. 39 del 7 ottobre 2024 con la quale il Comune di Positano ha disposto la demolizione di un impianto di teleferica ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.
A seguito di un sopralluogo, l’Amministrazione resistente aveva contestato la realizzazione di un “apparecchio di sollevamento” realizzato sine titulo (recte: teleferica).
Con nota del 14 marzo 2024, il Comune di Positano aveva comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa urbanistica e paesaggistico-ambientale e aveva successivamente esaminato le osservazioni della ricorrente secondo cui la teleferica oggetto di contestazione sarebbe stata ricompresa nell’istanza di condono depositata dal dante causa della ricorrente in data 28.02.1995 (tuttora pendente).
Quindi il Comune di Positano, con atto del 7 ottobre 2024, n. 39, ha ingiunto la demolizione e la rimessione in pristino dei luoghi ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.
Avverso tale provvedimento insorge la società ricorrente.
Il Comune di Positano non si costituisce in giudizio.
Il Ministero della Cultura si costituisce in giudizio in data 7 gennaio 2025 e, con memoria depositata il 16 gennaio 2025, eccepisce il difetto di legittimazione passiva perché non sarebbe stato impugnato alcun provvedimento della Soprintendenza, chiedendo pertanto l’estromissione dal giudizio.
Alla Camera di consiglio del 22 gennaio 2025, il TAR respinge l’istanza cautelare della ricorrente, fissando la trattazione di merito al 4 giugno 2025.
Con memoria depositata il 2 maggio 2025, il difensore della ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza del 4 giugno 2025, venendo in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della cultura, estraneo alla controversia.
Nel merito, si deve rilevare che con il provvedimento impugnato si ordina la demolizione, ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del codice del paesaggio, di una teleferica priva di numero di immatricolazione, collocata nel territorio comunale di Positano, interamente sottoposto a tutela paesaggistica, ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera D, del codice, per effetto del decreto ministeriale del 23 gennaio 1954.
L’ordinanza di demolizione è motivata con la considerazione che l’impianto di teleferica, di tipo permanente in quanto annegato al suolo nella pavimentazione in battuto di cemento e incorporato nel parapetto del ponte, comporterebbe una modifica apprezzabile dello stato dei luoghi, essendo visibile da uno spazio pubblico, la strada statale amalfitana e avrebbe avuto bisogno, pertanto, della preventiva autorizzazione paesaggistica.
Sebbene la parte interessata ha dichiarato che l’impianto di teleferica sarebbe stato oggetto delle domande di condono edilizio presentate il 30 giugno 1987 e il 28 febbraio 1995, tale impianto non sarebbe stato rappresentato negli allegati alle pratiche di condono richiamate.
Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce il vizio di incompetenza, affermando che l’organo competente alla tutela paesaggistica sarebbe esclusivamente la Soprintendenza al paesaggio, per cui il Comune non avrebbe il potere di adottare le ordinanze di ripristino previste dall’articolo 167 del codice del paesaggio, essendo il Comune competente soltanto per le violazioni urbanistico-edilizie.
Il motivo è infondato.
L’articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio dispone, al comma 1, che in caso di violazione degli obblighi di tutela del paesaggio previsti dalla parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino, fatti salvi gli interventi minori, contemplati al comma 4 e per i quali è possibile l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria. La norma non specifica quale sia l’Autorità competente ad ordinare la rimessione in pristino.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, peraltro, si ritiene che l’autorità competente all’accertamento delle violazioni agli obblighi di tutela del paesaggio sia innanzitutto il Comune, in quanto ente subdelegato dalla Regione a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, così come quelle in sanatoria, essendo invece attribuite alle Soprintendenze funzioni consultive, seppure vincolanti.
L’esercizio comunale delle funzioni di vigilanza sul corretto uso del territorio, del resto, comprende necessariamente anche la potestà sanzionatoria delle violazioni della normativa paesaggistica.
Coerentemente, la giurisprudenza ritiene che la competenza ad adottare le misure sanzionatorie in materia edilizia e paesaggistica spetta, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 27 del D.P.R. 380 del 2001, al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, dato che il citato art. 107 ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 16/04/2021, n. 2420).
Per completezza di trattazione si deve rilevare che il potere di ordinare la rimessione in pristino di aree soggette a vincolo spetta non soltanto al Comune nel cui territorio si trova l'area sulla quale è stata realizzata l'opera abusiva ma anche all'Autorità preposta al vincolo, la quale esercita poteri autonomi a tutela degli interessi pubblici ad essa affidati, onde garantire che lo stesso vincolo abbia valenza ed effetti sostanziali e non meramente formali (Cons. St., sez. IV, 20/09/12, n. 5030; Tar Campania, Napoli, 11 luglio 2022, n. 4633).
Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la mancata richiesta del parere obbligatorio e vincolante alla Soprintendenza che sarebbe stata illegittimamente pretermessa dal procedimento sanzionatorio.
Il motivo è infondato perché è vero che la cogestione del vincolo si atteggia in maniera peculiare, spettando in via esclusiva alla Soprintendenza il potere sostanziale di valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento e all'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo la competenza ad esternare in conformità la relativa volontà provvedimentale, attraverso l'adozione del provvedimento finale (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 06/11/2024, n. 763) ma il coinvolgimento della Soprintendenza presuppone che sia stata chiesta la valutazione di compatibilità paesaggistica dell’opera. Soltanto in questo caso il Comune avrebbe dovuto interpellare la Soprintendenza al paesaggio per l’espressione del parere obbligatorio e vincolante. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna autorizzazione paesaggistica in sanatoria risulta essere stata richiesta.
Per pacifica e condivisibile giurisprudenza, il presupposto per investire la Soprintendenza è da rinvenire nella presentazione di un'istanza per gli interventi di cui al comma 4, come previsto dall'art. 167, comma 5, tenuto conto che soltanto in tali ipotesi è ammissibile l'accertamento di compatibilità paesaggistica e, dunque, la Soprintendenza è abilitata a valutare, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, in sede di espressione del parere di competenza, l'idoneità delle opere a pregiudicare le ragioni di tutela sottese all'imposizione del vincolo; ove, invece, gli interventi fossero diversi da quelli di cui al comma 4, non potrebbero trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso art. 167 e, dunque, non occorrerebbe acquisire il parere della Soprintendenza previsto nell'ambito delle relative procedure di accertamento conformità anche ai sensi dell'art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Cons. Stato, Sez. VI, 18/10/2022, n. 8848).
Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 17, comma 2, del d.p.r. 31 del 2017, che esclude la rimessione in pristino degli interventi che, in base all’articolo 2 del regolamento richiamato, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 31 del 2017 e non sono soggetti ad altro titolo abilitativo al di fuori dell’autorizzazione paesaggistica.
Il motivo è infondato perché l’opera di cui si tratta non rientra tra quelle escluse dall’autorizzazione paesaggistica, elencate nell’allegato A al d.p.r. 31 del 2017. In particolare, al punto A4 si fa riferimento agli interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche e al punto A5 si fa riferimento alla installazione di impianti tecnologici esterni al servizio di singoli edifici purché collocati in spazi interni o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico. Nel caso di specie non si tratta di un impianto per l’eliminazione di barriere architettoniche, essendo la teleferica installata per il trasporto di cose e non di persone e neppure si tratta di opera irrilevante ai fini paesaggistici, perché la stessa è collocata in una posizione che la rende visibile dallo spazio pubblico, come espressamente rilevato nel provvedimento impugnato.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce la irrilevanza edilizia e paesaggistica dell’impianto, insistendo sulla riconducibilità dell’intervento a quelli compresi nell’allegato A al d.p.r. numero 31 del 2017 e sulla necessità che la Soprintendenza si dovesse pronunciare sulla rilevanza paesaggistica dell’opera.
Il motivo è infondato per le ragioni già in precedenza esposte.
Con il quinto motivo parte ricorrente deduce violazione dell’articolo 167 del codice del paesaggio, perché la natura pertinenziale dell’opera avrebbe dovuto assoggettare la stessa alla sanzione pecuniaria, anziché demolitoria.
Il motivo è infondato perché l’articolo 167, al comma 1, stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi a tutela del paesaggio, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino. La sanzione pecuniaria è contemplata, al comma 5 dello stesso articolo 167, soltanto nel caso di accertamento della compatibilità paesaggistica, nel caso di specie insussistente.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce difetto di istruttoria perché la presentazione di una domanda di condono avrebbe dovuto sospendere il procedimento sanzionatorio amministrativo e la teleferica sarebbe stata ricompresa nelle istanze di condono pendenti, introdotte con le pratiche numero 874 del 30 giugno 1987 e numero 1487 del 28 febbraio 1995.
Il motivo è infondato perché le domande di condono presentate dalla ricorrente hanno ad oggetto l’ampliamento di un locale, senza alcun riferimento alla teleferica di cui si tratta.
Con il settimo motivo la ricorrente deduce il difetto di motivazione sulla sanzione demolitoria.
Il motivo è infondato, essendo un atto dovuto il provvedimento che ordina il ripristino di un’area in seguito ad un intervento in violazione degli obblighi di tutela del paesaggio, ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Con l’ottavo motivo, infine, parte ricorrente deduce la violazione del decreto-legge numero 69 del 2024, cosiddetto “decreto salva casa”, che consentirebbe la sanatoria anche di opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il motivo è infondato perché l’eventuale sanatoria presuppone l’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, nella fattispecie inesistente.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto, in quanto infondato.
Le spese processuali devono essere compensate nel rapporto con la Soprintendenza, costituitasi in giudizio ma sostanzialmente estranea alla controversia, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti del Comune, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero e compensa le spese nel relativo rapporto processuale.
Nulla per le spese nei confronti del Comune, non costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO