Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 15/01/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 15/01/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato DE Parte_1
BLASI RICCARDO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...]
e difesa dall'avvocato CAPODIECI ANTONIO, nel cui studio ha eletto domicilio nonché
, in persona del presidente in carica, CP_2 rappresentata e difesa dall'avvocato CASSANO CARMEN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato SHIROKA ADRIANA
resistenti oggetto: mansioni superiori e differenze retributive
1
Con ricorso depositato il 01.03.2021, ha dedotto: Parte_1
- di essere dipendente dell' Controparte_3 con qualifica di operaio specializzato e inquadramento nella cat.
[...]
A5 del CCNL comparto funzioni locali;
- di essere stato adibito, sin dal 2010, a mansioni di tipo forestale, vivaistico e prevenzione degli incendi boschivi;
- di essere stato destinato, da settembre 2016 a luglio 2019, all'attività di monitoraggio della “xylella fastidiosa”, raggiungendo con i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro le varie località da attenzionare, trasportando i campioni delle piante presso i laboratori incaricati e verificando, all'atto della consegna degli stessi, l'esatta quantità e l'integrità delle buste consegnate;
- di avere fornito nel predetto periodo assistenza agli agenti fitosanitari, ritirando da detti agenti le buste contenenti i campioni, sigillandole, verificando il numero delle buste consegnate e redigendo il verbale di consegna;
- di avere svolto mansioni riconducibili al livello B5 del CCNL applicato e diverse ore di lavoro straordinario, con conseguente diritto al pagamento delle somme ivi quantificate;
- di avere altresì diritto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 721,00 per n. 103 buoni pasto non ricevuti. Tanto premesso, parte ricorrente ha concluso per l'accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili al livello B5 del CCNL di riferimento con condanna di al pagamento di € 14.661,62 CP_2
a titolo di differenze retributive dovute per il corretto inquadramento, per lavoro straordinario e buoni pasto. Costituitasi in giudizio ha eccepito preliminarmente il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva per non essere stata formulata in ricorso alcuna domanda nei propri confronti, nonché la nullità del ricorso per indeterminatezza dello stesso, concludendo nel merito per il rigetto delle avverse pretese. Costituitasi in giudizio la ha eccepito il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva per essere il ricorrente distaccato presso l' ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) della l.r. 3/2010, CP_3 contestando nel merito le avverse pretese.
Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso risulta parzialmente fondato per i motivi di seguito esposti. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414, n.4, c.p.c. poichè l'atto introduttivo della controversia contiene, come prescrive la suddetta norma, indicazioni in fatto e deduzioni in diritto idonee a consentire l'esercizio
2 del diritto di difesa delle parti resistenti, le quali, infatti, hanno sollevato eccezioni e svolto argomenti ostativi anche nel merito sin dal primo scritto difensivo. Esaminata detta eccezione, con riferimento alla domanda relativa alle mansioni superiori asseritamente svolte, occorre premettere, ai fini della corretta individuazione della normativa applicabile, che l'
[...]
– ha natura di ente Controparte_4 pubblico non economico strumentale della , istituito con CP_2 legge regionale n. 3/2010. Nello specifico l'art. 12, comma 3, della predetta legge regionale prescrive espressamente che: "Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla CP_1 lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell . CP_1
In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della a tempo CP_2 indeterminato, tra i quali l'attuale ricorrente, ("operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2") "si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali", agli operai assunti dall di cui alla lettera b) del CP_3 precedente comma 2 "si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" (Cass. Sez. L., 05/09/2024, n.23864). L'assoggettamento del rapporto lavorativo in esame alla disciplina di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l'inapplicabilità della previsione dettata dal C.C.N.L. privatistico, quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, dovendosi escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato. Esclusa, pertanto, l'applicabilità del regime previsto in proposito dal C.C.N.L. di diritto privato, l'eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere valutato in base alla prova dell'effettivo espletamento delle mansioni superiori nell'arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall'anzidetta contrattazione per la maturazione del diritto all'inquadramento nella fascia lavorativa superiore. Difatti, “… …una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in
3 tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce” (Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023; Cass. Sez. L., ordinanza n. 35779 del 2023). Vi è più che, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (cass., sez. lav., sentenza n. 24266 del 29/11/2016; Cass., sez. lav., ordinanza, n. 2277/21; cass., sez. lav., ordinanza n. 1496 del 18/01/2022). Conseguentemente, affinché si possa configurare l'esercizio di fatto di mansioni superiori, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico, è necessario che queste siano state svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni nel periodo rivendicato (Cass., sez. lav., sentenza n. 752 del 15/01/2018; Cass., sez. lav., ordinanza n. 6671/2019 del 7.3.2019). Ebbene, secondo le previsioni contenute nel CCNL Comparto Funzioni Locali, appartengono alla categoria A i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da “conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti”. A titolo esemplificativo rientra il “lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna -ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa”, ovvero “il lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro”.
4 Nella categoria B, rivendicata da parte ricorrente, rientrano i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da “buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”. Nell'esemplificazione dei profili, vi è il “- lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
- lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto; -lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori”. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che, nel periodo settembre 2016- aprile 2019, nell'ambito delle azioni di contrasto alla diffusione del batterio cd. “xylella fastidiosa”, “raggiungeva con i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro le varie località oggetto di monitoraggio (..) e trasportava i campioni delle piante analizzate presso i laboratori incaricati (..) il ricorrente forniva assistenza…agli agenti fitosanitari..impegnati nelle zone cd. “cuscinetto e contenimento” oggetto di indagine. Segnatamente , era compito del ricorrente: i) ritirare da detti Agenti le buste contenenti i campioni analizzati;
ii) accertarsi della presenza dei due Agenti fitosanitari, formanti una squadra;
iii) sigillare adeguatamente le buste contenenti i campioni al fine di isolarne perfettamente il contenuto dall'ambiente esterno;
iv) verificare il numero delle buste consegnate;
v) redigere apposito verbale di consegna delle predette buste che veniva anche controfirmato da entrambi gli Agenti fitosanitari. Inoltre, il ricorrente provvedeva, come innanzi esposto, al trasporto dei campioni presso i centri di raccolta e alla successiva consegna…In occasione della consegna, in particolare, il ricorrente verificava, insieme agli addetti del Centro di Ricerca interessato, la esatta quantità ed integrità delle buste consegnate, siglando apposito verbale”.
5 Dunque, secondo gli assunti attorei sarebbe il “contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati anche parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi” – requisito previsto dalla categoria B- a caratterizzare le attività descritte in ricorso che, pertanto, non avrebbero quel “contenuto di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi”, tipico invece della categoria A. Ebbene, dall'istruttoria espletata non è emersa idonea prova circa la sussistenza dei presupposti, previsti dalla declaratoria invocata in ricorso, per il riconoscimento del superiore inquadramento. Il teste commissario straordinario di nel Testimone_1 CP_3 periodo aprile 2016 - luglio 2017, e successivamente Direttore Generale sino al luglio 2019, ha confermato quanto dedotto in ricorso circa le attività espletate dal ricorrente nel programma di monitoraggio, precisando in merito all'attività di controllo dell'integrità delle buste, che:
“ … … tale attività, unitamente a quella pregressa di ricezione e verifica delle buste contenenti i campioni prelevati dagli agenti, era di particolare rilievo in quanto certificante la legittimità di tutta l'attività svolta. In particolare, l'integrità del campione era fondamentale per l'esatta individuazione delle piante infette e, quindi, per l'adozione degli appositi provvedimenti conseguenziali, tra cui in primis l'abbattimento della pianta … …”. Il teste di parte ricorrente Agente fitosanitario nel periodo Tes_2 di cui è causa, ha confermato quanto dedotto in ricorso circa le attività espletate dal lavoratore nel periodo de quo, precisando che il ricorrente si occupava di ritirare i campioni, sigillare le buste, trasportare i campioni preso i centri di raccolta verificando la esatta integrità delle buste consegnate. In sostanza, dal contributo orale fornito dai testi escussi emerge che le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo di cui è causa, consistenti sostanzialmente nel ritiro delle buste contenenti i campioni analizzati, nella verifica del numero delle buste consegnate (contenenti il materiale prelevato e sigillate dagli agenti fitosanitari), nella materiale compilazione e sottoscrizione del verbale di consegna, e nel trasporto dei campioni presso i centri di raccolta, richiedano il possesso di conoscenze di tipo operativo generale e l'espletamento di compiti aventi “contenuto di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi”, perfettamente rientranti nel proprio livello di inquadramento. Invero, nei compiti svolti dal ricorrente, descritti in ricorso e confermati dai testi escussi, non è ravvisabile l'assunzione di responsabilità in relazione a risultati parziali, neppure affidati all'istante, rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi, né peraltro la possibilità di individuare soluzioni con “discreta ampiezza”, tenuto conto del carattere sostanzialmente ricognitivo dell'attività posta in essere dal lavoratore rispetto alle operazioni espletate dagli agenti fitosanitari.
6 Per le ragioni che precedono, la domanda volta al riconoscimento di un superiore inquadramento in relazione al periodo dedotto in giudizio, non può trovare accoglimento. In merito alla domanda di condanna di al pagamento CP_2 della retribuzione maturata per le ore di lavoro straordinario svolto da settembre 2016 ad aprile 2019 occorre rilevare che dalla documentazione prodotta, nello specifico le schede presenza sottoscritte dal direttore generale o dal direttore tecnico, risulta che il ricorrente ha svolto 149,30 ore complessive nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, 252,30 ore complessive nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, 103 ore complessive nei mesi di febbraio, marzo, aprile, e dicembre 2018, 196,30 ore complessive nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019. Tale documentazione non è stata contestata da parte resistente e dai prospetti paga relativi al predetto periodo non risulta che il ricorrente abbia percepito somme a tale titolo. Tenuto conto del criterio di calcolo previsto dall'art. 38 CCNL, parametrato alla retribuzione corrisposta in forza dell'inquadramento riconosciuto, come risultante dalle buste paga in atti, con conseguente coefficiente orario di € 10,91 per gli anni 2016 e 2017 e di € 11,17 per gli anni 2018 e 2019, al ricorrente compete a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario svolto nel periodo per cui è causa la somma complessiva di € 7.731,23. Tali spettanze devono essere riconosciute pur in assenza di autorizzazione scritta. Invero, come precisato dalla Suprema Corte, “L'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, e art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: orbene, ove l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione;
9. rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 38
7 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro” (cfr. Cass. 23506/2022). Nel caso di specie, la stessa entità di ore di lavoro straordinario svolto, espletato ripetutamente nel periodo in cui il lavoratore è stato adibito al trasporto del materiale prelevato nell'ambito della campagna di contrasto alla diffusione della xyella, implica che un'autorizzazione implicita allo svolgimento degli orari indicati nei fogli presenze in atti vi fosse stata, in considerazione del carattere eccezionale e straordinario sotteso alla stessa operazione di monitoraggio e alla conseguente programmazione del lavoro. Ciò posto, accertata la sussistenza del credito, si deve rilevare che il ricorrente, con delibera di Giunta Regionale n. 283/2010, è stato distaccato presso l' ente strumentale dotato di propria autonomia CP_3 organizzativa e gestionale a norma dell'art. 12 LR 3/2010, il quale al comma 2 lettera c) prevede che “In fase di prima istituzione l' si CP_1 avvale (…) dei dipendenti di ruolo della già addetti CP_2 all'organizzazione e all'amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla e trasferite all' , mediante l'istituto CP_2 CP_1 del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale”. L'art. 70 d.lgs. 165/2001 prevede che “in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”. Sul punto la Suprema Corte ha precisato: “la posizione di comando, pur non comportando alcuna alterazione del rapporto di lavoro, diversamente da quanto si verifica in ambito di distacco nel rapporto di lavoro privato, ne implica una rilevante modificazione in senso oggettivo, giacchè il dipendente viene destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un'organizzazione diversa da quella di appartenenza. In particolare, fermo restando il cd. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza o di titolarità), si modifica il cd. rapporto di servizio, atteso che il dipenderete è inserito, sia sotto il profilo organizzativo - funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (vedi, in motivazione, Cass. 5 aprile 2006 n. 7179). L'interesse primario che giustifica l'attribuzione del potere è dunque quello dell'amministrazione di destinazione (sulla quale, di conseguenza, gravano tutti glì oneri economici), che assume i poteri di
8 gestione del rapporto di lavoro in forza dell'imperatività del provvedimento, non certo per effetto di accordi negoziali conclusi con l'ente di provenienza” (cfr. Cass. 18460/2014, nei medesimi termini C.d.S 5542/2003). Alla luce di quanto esposto, in applicazione dei su esposti principi, il credito derivante dall'espletamento di lavoro straordinario - avendo ad oggetto un profilo riguardante la concreta gestione del rapporto – grava esclusivamente su nei confronti della quale nessuna domanda di CP_3 condanna è stata formulata. Pertanto, il Tribunale può solo accertare l'esistenza del credito in esame, non potendosi dar luogo ad una pronuncia di condanna al pagamento del relativo importo in quanto richiesta solo nei confronti della . CP_2
Infine, in merito al pagamento degli importi dovuti a titolo di buoni pasto, la domanda non può trovare accoglimento, avendo parte ricorrente dedotto di averli ricevuti “in via saltuaria” nel periodo di cui è causa e di avere diritto al riconoscimento di 103 buoni pasto, senza tuttavia allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali della pretesa con specifico riferimento ai giorni lavorativi nei quali avrebbe avuto diritto agli stessi, con conseguente impossibilità per l'odierno giudicante di accertare la legittimità della pretesa. Le spese di lite, liquidate in considerazione del valore del decisum, seguono la soccombenza, con conseguente condanna di al CP_3 pagamento delle stesse;
le spese di lite tra il ricorrente e si CP_2 compensano integralmente, non essendo emersi profili di illegittimità addebitabili alla convenuta e tenuto conto della peculiarità della questione di diritto esaminata con riferimento alla posizione di . CP_2
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 01/03/2021 da nei confronti di Parte_1 [...]
e così Controparte_1 CP_2 provvede:
- accerta e dichiara che parte ricorrente è creditore dell'importo di € 7.731,23 a titolo di lavoro straordinario per il periodo da maggio 2016 ad Aprile 2019;
- rigetta nella restante parte il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_3
2.695,00 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e
. CP_2
Brindisi, 15.1.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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