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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere Relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5119/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 1582/2022 pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord in data 30/4-3/5/2022 e pendente
TRA codice Parte_1 fiscale ), in proprio e nella qualità di organo rete denominata P.IVA_1 CP_1
costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore dott. CP_2
, con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) alla Via Giuseppe Mazzini CP_3
n. 3/A, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy (codice fiscale
); C.F._1
APPELLANTE
E
_______________________________________________________________________ n. 5119/2022 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
AZIENDA (codice fiscale Parte_2
, con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla Via M. Lupoli n.27, P.IVA_2 costituitasi in persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art.83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Guglielmo Ara (codice fiscale ); C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli Nord il 16 luglio 2019, la in proprio e nella Parte_1 qualità di organo comune della rete denominata chiedeva di ingiungere CP_2 all' il pagamento della somma di € 142.241,86 “oltre interessi legali Parte_3
e moratori ex d.lgs. n. 231/2002 con le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4 del contratto, a titolo di acconto pari al 90% della remunerazione delle prestazioni sanitarie di patologia clinica erogate dal nel mese di marzo 2019 in Controparte_4 favore degli assistiti del Servizio Sanitario Regionale, in virtù del contratto di rete del
22.12.2017 rep. n. 9483 e racc. 6010, della fattura n. 13 del 5.4.2019 e del contratto sottoscritto il 20 dicembre 2018 rep. 95/2019.
Con decreto ingiuntivo n. 4930/2019 emesso il 28 ottobre 2019, notificato il 5 Parte novembre 2019, il Tribunale ingiungeva alla detta il pagamento della somma richiesta “oltre interessi”.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto Parte_3 di citazione notificato il 3 dicembre 2019, chiedendone la revoca e deducendo che:
- la fattura n. 13 del 5.4.2019 si riferiva a prestazioni erogate nel mese di marzo
2019 dallo “spoke” che si trova nel territorio dell' Controparte_4 [...]
, mentre l'”hub” era avente CP_5 Pt_1 Parte_1 sede nel territorio dell' ; Parte_3
- con pec del 12.2.2019 l' aveva comunicato la data di Parte_3 esaurimento dei tetti di spesa per il 27.2.2019 per le prestazioni ordinarie, per il 20.2.2019 per le prestazioni cd. lettera R impattanti (ad elevato costo prestazionale) e per il 4.2.2019 per le prestazioni non impattanti;
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- la circolare Regionale n. 145969 del 5.3.2019 aveva stabilito in via transitoria Part che gli “spoke” erano soggetti alle direttive ed alle misure di limitazione fissate dalle dei territori in cui erano insediati;
- successivamente, la circolare Regionale n.714010 del 25.11.2019 aveva chiarito che la precedente circolare non trovava applicazione nell'ipotesi in cui i limiti di spesa Parte assegnati dalla Regione alla in cui operava l'”hub” fossero esauriti o in via di Parte esaurimento, mentre i limiti di spesa assegnati all' in cui operava lo “spoke” fossero ancora capienti;
- pertanto “in linea generale, le strutture cd. spoke erano normalmente soggette alle regole di controllo e liquidazione delle territorialmente competenti (si CP_6 richiama l'attenzione del Giudice adìto su quanto previsto alla pagina 3, lettera c) del Part D.C.A. n.50/2018: “c) permanenza in capo all' in cui è ubicato ciascun partecipante alla rete del regime dei controlli in ordine all'attività e ai requisiti delle singole strutture aggregate, in modo che ciascuna struttura accreditata partecipi alla rete mantenendo il proprio codice regionale”), e, nello specifico, che, nel caso di raggiungimento del limite di spesa fissato dalla su cui insisteva l' HUB, neanche gli SPOKE avrebbero potuto Pt_3 rendere prestazioni successive alle date di esaurimento comunicate”;
- nulla era quindi dovuto all' in Parte_1 considerazione del superamento del tetto di spesa fissato per l' nel Parte_3 territorio della quale si trovava l'hub.
Concludeva chiedendo di: “Revocare il d.i. opposto;
condannare l'opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva, con comparsa depositata il 21 maggio 2020, il Centro, che resisteva all'avversa opposizione deducendo:
- l'erroneità del parametro macro-aziendale utilizzato per il calcolo dei limiti di Parte spesa relativi al primo trimestre 2019; in particolare, l' aveva preso quale riferimento il budget pari a € 20.383.169 anziché quello di € 21.391.203, come risultante dal Decreto
Commissariale n. 84/2018; dunque non poteva ritenersi superato il budget;
- in ogni caso, il tetto di spesa stabilito per l' non valeva per il CP_7
ubicato nel territorio dell . Controparte_4 Controparte_5
Pertanto, concludeva chiedendo: “la totale reiezione dell'opposizione in quanto fondata meramente sull'esistenza di note di credito errate ed emesse dalla stessa
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debitrice. Conseguentemente si insiste per la conferma del decreto ingiuntivo e la Part condanna della debitrice al pagamento in favore dell' Parte_1 della somma di euro 142241,86 oltre interessi legali e moratori come
[...] richiesti a titolo di saldo sulle fatture relative alle prestazioni erogate nel mese di marzo
2019”.
Con sentenza n. 1582/2022 il Tribunale di Napoli Nord accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 4930/2019 e compensava le spese di lite.
In particolare, osservava che:
- con contratto del 22.12.2017 era stata costituita una rete, denominata CP_2
, formata da
[...] Parte_1 Controparte_4
e “allo scopo di instaurare una reciproca
[...] Controparte_8 collaborazione ed accrescere le rispettive capacità produttive e fornire prestazioni sanitarie altamente qualificate e competitive”;
- il contratto di rete aveva previsto l'istituzione di un “Organo Comune” con la funzione di “gestire, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'esecuzione del Part contratto di rete e di interloquire con la e con l' con potere di Controparte_9 stipula contrattuale e potere di emissione di fattura per le attività della rete” individuato nella società Parte_1
- tra l' , e l' era stato stipulato il contratto in data 20 Parte_3 CP_2 dicembre 2018 con numero prot. 95/2019, avente ad oggetto “la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Patologia Clinica, da erogarsi nell'anno 2018 da parte delle strutture private operanti Part nel territorio della sottoscritta , ed il correlati limiti di spesa”, prorogato anche per l'anno 2019;
- la società ra il punto di riferimento (cd. hub) dell'aggregazione di imprese CP_2 costituitasi, che provvedeva allo svolgimento effettivo delle attività di analisi di laboratorio dei campioni prelevati presso tutti gli spoke;
questi ultimi, dislocati in varie parti del territorio regionale (nella specie, il si trovava ad Controparte_4
), si occupavano delle sole fasi pre e post analitica e dunque del prelievo dei CP_5 campioni (poi inviati all'hub) e della comunicazione degli esiti ai pazienti;
- la fattura n. 13 del 5.4.2019, posta alla base della pretesa monitoria, riguardava prestazioni erogate dal nel mese di marzo 2019; Controparte_4
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Parte
- l' aveva provato il superamento del tetto di spesa con le note del 22.1.2019 e del 25.2.2019. Parte
- l' aveva prodotto due circolari regionali del Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale: la prima, n. 145969 del 5.3.2019 che aveva stabilito che, al fine di garantire un riequilibrio dei budget Part assegnati alle diverse “in via temporanea e sino a nuova disposizione, che, con effetto immediato, per quanto attiene alla disciplina dei limiti di spesa (cosiddetti tetti di spesa) CP_1 gli che insistono in ambiti territoriali e provinciali diversi dalla aggregazione alla quale aderiscono sono assoggettati unicamente alle direttive e alle misure di limitazione Part Part fissate dalle nelle quali sono allocati. Ne consegue che ciascuna avrà cura di comunicare anche alle altre aziende sanitarie l'esaurimento del proprio budget trimestrale, affinché queste ultime rendano non liquidabili le prestazioni eventualmente Part fatturate dagli Hub, come provenienti dagli spoke insistenti nelle dove si è registrato
l'esaurimento del tetto di spesa”; la seconda, n. 714020 del 25.11.2019 con la quale la
Regione aveva chiarito secondo la quale la precedente circolare non doveva applicarsi alla diversa situazione – ricorrente nel caso in esame - in cui “i limiti di spesa assegnati
Part dalla regione alla in cui opera l'HUB sono esauriti o in via di esaurimento, mentre
Part i limiti di spesa assegnati alla in cui opera lo SPOKE sono ancora capienti”; in caso
Part contrario, “si determinerebbero oneri di prestazioni extra tetto a carico della in cui ha sede l'HUB recuperabili solo attraverso una regressione tariffaria che colpirebbe gli
Part altri centri privati che operano in quest'ultima nonostante non abbiano determinato
l'extra tetto”.
- il doveva essere assoggettato ai limiti di spesa stabiliti Controparte_4 dall' , in virtù del contratto stipulato dalla rete Parte_3 CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto notificato il 25 novembre CP_2
2022, formulando quattro motivi di doglianza:
- con il primo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia su domande ed eccezioni sollevate in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi;
- con il secondo motivo, invece, ha lamentato l'erronea determinazione del tetto di Part spesa applicabile: il budget aziendale considerato dall' ra pari ad € 20.383.169, come da determinazione n. 4877 del 12/08/2019, mentre avrebbe dovuto essere di € 21.391.203,
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comprensivo dell'integrazione di € 1.008.034, disposta prima dal D.C.A. n. 84/2018 e poi confermata dal successivo D.C.A. n. 10/2020;
- con il terzo motivo si è doluta del fatto che il Tribunale aveva erroneamente interpretato il contratto, ed in particolare dell'art. 4, punto 2, lett. a), che prevede la distinzione tra tetto per prestazioni rese a residenti e tetto per prestazioni rese a non Part residenti, con la conseguente necessità di operare compensazioni tra le secondo l'origine territoriale del paziente;
nel caso in esame, le prestazioni erano state erogate dallo spoke sito in , a pazienti non residenti nella , e, pertanto, CP_5 CP_7 dovevano essere remunerate attingendo al tetto “non residenti”, con successiva Part compensazione tra
- con il quarto ed ultimo motivo si è doluta dell'erronea applicazione delle circolari richiamate il cui contenuto era stato sostanzialmente travisato e comunque della mancata applicazione dei principi di correttezza e buona fede nella valutazione dei rapporti Parte intercorsi tra l' ed il laboratorio.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “respingere l'opposizione dell'
[...]
al decreto ingiuntivo n. 4930/2019 in quanto fondata meramente sull'esistenza CP_7 di note di credito errate ed emesse dalla stessa debitrice e non su documenti idonei a provare il verificarsi di un fatto che – ai sensi delle disposizioni contrattuali – sia impeditivo del pagamento dell'acconto delle prestazioni rese nel mese di marzo 2019.
Conseguentemente voglia confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 4930/2019 ovvero riconoscere fondata la domanda creditoria per l'importo di euro 142.241,86 oltre interessi legali e moratori come da previsione contrattuali anche ai sensi del d.lgs. n.
231/2001 e s.m.i. e con le maggiorazioni di cui all'art. 7 del contratto e conseguentemente voglia il Giudice condannare l' al pagamento della somma di euro CP_7
142.241,86 oltre interessi legali e moratori come da previsione contrattuale, in favore della società . CP_2
Con comparsa depositata il 6.4.2023 si è costituita l' che ha Parte_3 riproposto le argomentazioni a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi l'impossibilità del riconoscimento del credito richiesto per superamento del tetto di spesa, così concludendo: “Respingere l'appello; condannare la società appellante al pagamento di spese e compensi del grado di giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
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All'udienza dell'1.4.2025 il processo è stato introitato in decisione, con concessione di termini abbreviati ex art. 190 comma 2° c.p.c. di 50 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, riguardando tutti la questione dell'applicazione del tetto di spesa.
Va precisato che la contestazione dell'omessa pronuncia sopra una o più questioni
è di per sé irrilevante se non accompagnata dalla riproposizione delle medesime questioni che possono essere esaminate dal giudice d'appello, giacché tale vizio non comporta la rimessione del processo al primo giudice. Pertanto, il primo motivo di appello è sostanzialmente irrilevante, dovendo questa Corte solo prendere in considerazione le doglianze non esaminate dal primo giudice e riproposte in questa sede.
2. Tanto premesso, va rilevato innanzi tutto che non può tenersi in alcun conto il budget dell' . Ed infatti, il contratto sottoscritto per il 2018 (i cui effetti Controparte_5 sono stati estesi al 2019) dalla quale Parte_1 rappresentante della rete di imprese (di cui fanno parte, altresì, la CP_2 [...] ed il prevede, al punto 1) della premessa, Controparte_8 CP_4 CP_4 che: “ancorchè sottoscritto da una pluralità di soggetti, il presente contratto disciplina il Part rapporto individuale tra i singoli soggetti e la sottoscritta , senza costituire alcun vincolo di solidarietà e/o di coobbligazione tra i singoli soggetti privati firmatari”.
Al punto 2) della medesima premessa è poi stabilito che: “per il motivo di cui al punto precedente, si dà atto che i sopra citati Laboratori di Analisi operanti nell'ambito Part Part di altre sono tenuti a sottoscrivere con l' di appartenenza l'ordinario schema individuale di contratto approvato dal D.C.A. n.84 del 21.10.2018 per le prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla intervenuta aggregazione”.
Deve quindi ritenersi che i laboratori di analisi, facenti parte della CP_2
Parte operanti nell'ambito di altre fossero tenuti a sottoscrivere con l'ASL di appartenenza l'ordinario schema di contratto ai sensi dell'art.
8-quater del D. Lgs.
502/1992 in aggiunta a quello sottoscritto dalla rappresentante della rete di imprese. A prescindere dalla necessità del contratto, di cui si dirà in seguito, per la remunerabilità tout court delle prestazioni, deve ritenersi che la sottoscrizione di un ulteriore contratto
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tra il e la fosse necessaria quanto meno per Controparte_4 Controparte_5
Parte consentire l'applicazione dei limiti di spesa di tale ultima alle prestazioni svolte quale hub dal menzionato Nel contratto vengono infatti indicati i Controparte_4 limiti di spesa ed il volume massimo delle prestazioni appartenenti ad ogni macroarea, sicché in mancanza dello stesso, non si comprende come potrebbe prendersi in considerazione il budget dell' al quale occorrerebbe fare riferimento Controparte_5 secondo l'appellante. Non è un caso, del resto, che l'art. 2 del contratto stipulato dall' faccia riferimento alle prestazioni ed ai “correlati limiti di spesa” da erogarsi Pt_1
Part
“da parte delle strutture private operanti nel territorio della sottoscritta (cioè dell' ). Parte_3
3. La mancanza di tale contratto, tuttavia, produce, ad avviso della Corte, un effetto ancora più grave in quanto determina la non remunerabilità tout court delle prestazioni rese dal laboratorio.
Come più volte osservato da questa Corte, col conforto della giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.: 1740/2011, 17711/2014 e 23657/2015), il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale ha l'onere di produrre in giudizio, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, anche i contratti stipulati con Parte l' per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento.
La stipulazione dei contratti è infatti assolutamente necessaria e, secondo i principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, deve avvenire per iscritto, con indicazione degli elementi fondamentali del rapporto, a pena di nullità (Cass. 59/2001; Cass. 19638/2005; Cass. 8950/2006), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni.
Del resto anche la S.C. ha più volte affermato, con specifico riguardo alla materia in esame, che “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del
1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore
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del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la
P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (Cass. 7019/2020; nello stesso senso cfr. Cass. 17588/2018; Cass.17665/2019).
Quindi, in definitiva, posto che i contratti con la p.a. devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (Cass. 20690/2016 e 12540/2016), è da escludere che possano ritenersi validamente conclusi, ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n.
502/1992, accordi contrattuali per “facta concludentia”, rappresentati dalla mancata sospensione dell'accreditamento oppure dalla mancata sottoscrizione del contratto per Part causa (peraltro non provata) imputabile all' con conseguente lesione del legittimo affidamento della struttura a tale sottoscrizione.
Orbene, è pur vero che, nel caso di specie, vi è il contratto stipulato per il 2018 dall' quale rappresentante della rete di imprese di cui faceva parte anche il Pt_1 laboratorio, ma è altresì vero che, al punto 2) della premessa, si richiede comunque la conclusione di un ulteriore contratto tra l'hub (nella specie il Laboratorio e CP_4
l' , la cui mancanza non può che incidere sulla remunerabilità delle Controparte_5 prestazioni rese da tale laboratorio. Il già menzionato articolo 2 del resto fa riferimento alle prestazioni che devono essere erogate dalle strutture ubicate nel territorio dell'
[...]
, mentre quelle oggetto della presente controversia sono state erogate da un Parte_3 laboratorio sito nel territorio dell' . Controparte_5
Deve infine osservarsi che neppure era necessario sottoporre la questione dell'assenza di tale ulteriore contratto alle parti, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c..
La Corte di Cassazione ha, infatti, condivisibilmente chiarito che “la locuzione
"questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio,
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non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del "thema decidendum"
o del "thema probandum" relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive (…)” (Cass. 35974/2021).
Né potrebbe sostenersi che tale rilievo officioso sia precluso al giudice d'appello dall'art. 345 c.p.c.. Invero, come può desumersi a contrariis dall'art. 345 c.p.c.,
l'insussistenza o, il che è lo stesso, la mancanza della prova della sussistenza del fatto costitutivo o di uno degli elementi essenziali della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio dall'attore o, in via riconvenzionale, dal convenuto può e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, così come la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi di tale diritto il cui rilievo non sia riservato alla parte interessata
(cioè delle ccdd. eccezioni in senso lato).
4. In ogni caso, quand'anche volesse ritenersi che l'assenza del contratto tra il e l' possa incidere solo sull'applicabilità dei Controparte_4 Controparte_5
Parte limiti di spesa di tale alla fattispecie de qua (essendovi comunque quello sottoscritto dall' e che, conseguentemente, in mancanza di tale contratto, dovrebbe farsi Pt_1 riferimento a quelli stabiliti dalla , l'appello andrebbe ugualmente Parte_3 rigettato. Parte Ed infatti l'appellante ritiene che il tetto di spesa di tale sia stato erroneamente determinato.
Sennonché deve osservarsi che, nel caso di specie, risulta che la data presunta di esaurimento del budget, fissata inizialmente al 20 febbraio 2019 e successivamente indicata nel 27 febbraio 2019, è stata tempestivamente comunicata, prima di tali scadenze, dall' all' Dunque, per quanto previsto dall'art. 5 comma 3 lett. Parte_3 Pt_1
b), le prestazioni rese oltre tale data avrebbero potuto essere remunerate solo qualora, a consuntivo, fosse risultato che il superamento del budget si era verificato successivamente a tale data. L'appellante, tuttavia, non ha dedotto tale circostanza, limitandosi ad affermare che il budget era stato calcolato male, circostanza che è del tutto irrilevante.
Probabilmente, resosi conto di ciò, ha dedotto solo tardivamente, nella comparsa conclusionale, la mancanza di indicazioni in ordine alla determinazione del superamento del tetto di spesa a consuntivo con la conseguenza che la questione non può essere esaminata.
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Pertanto, anche sotto tale profilo l'appello deve essere rigettato.
5. In considerazione della novità delle questioni trattate, in relazione ai rapporti Parte tra l' e le reti di imprese articolate in hub e spoke, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentire la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello.
Deve invece darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 1582/2022 pronunziata dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord in data 30/4-3/5/2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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