Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1848 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022
TRA
nato a [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Loggia;
appellante
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Pitrola;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa: -
accogliere in rito il presente appello, ritenendo in tutto o in parte fondati i motivi sopra
esposti e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare il
diritto dell'appellante, , a rivendicare la quota legittima di legge, ex Parte_1
art.553 e ss. c.c., quale figlio legittimo del de cuius , previa dichiarazione di Persona_1
nullità e\o annullabilità dell'atto pubblico del 22\06\2009 di c.d. cessione in cambio di
servizi, relativo all'immobile distinto in catasto al foglio 18, particella 1182-1184, nonché
dell'atto pubblico del 07\08\2009 avente ad oggetto il fabbricato distinto in catasto al foglio
32, particella 797, entrambi stipulati dal de cuius in favore della figlia , Controparte_1
per la sostanziale dissimulazione di un atto di donazione lesivo dei diritti dei legittimari;
-
ritenere e dichiarare, altresì, il diritto dell'odierno appellante ad avere una quota di legge sul
Deposito a Risparmio n.61612-01 cointestato ad , deceduta il 02\05\2009, Persona_2
Per_ ed a , con un saldo creditore alla data del decesso di pari ad Persona_1
€.16.210,63, poiché sul merito della rivendicazione non sussiste alcun giudicato;
- in
considerazione di ciò, previa riunione del valore di tutta la massa ereditaria costituita dagli
atti pubblici notarili sopra meglio identificati ex art.556 c.c., sulla base delle valutazioni e dei
calcoli già effettuati dalla relazione del CTU di primo grado, che quivi deve essere
considerata, sul punto, integralmente riportata e trascritta, ridurre l'assegnazione fatta dal
de cuius in favore della figlia , fino a contenerla nei limiti Persona_1 Controparte_1
della quota legittima, assegnando l'eccedenza all'altro figlio, odierno appellante, al fine di
integrare pro quota il valore della legittima spettante per legge per un importo quantificato
pari ad €.10.367,00, oltre ad i frutti civili da determinare in via equitativa ex art.1226 c.c.,
ovvero alla diversa somma maggiore e\o minore come accertata dal corso del giudizio,
anche in natura in caso di ritenuta non comoda divisibilità dei beni immobili da dividere;
-
Emettere ogni pronuncia di legge conseguente all'accertata violazione e reintegrazione 3
della quota legittima in favore dell'appellante; - Condannare, infine, la al Controparte_1
pagamento delle spese processali a titolo di onorari, spese generali e spese vive del doppio
grado del giudizio con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Conclusioni dell'appellata: “- Preliminarmente, ritenere e dichiarare inammissibile l'atto di
appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; - Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig.
avverso la sentenza n. 532/2022 resa inter partes dal Tribunale Parte_1
Collegiale di Agrigento in data 07/04/2022 per i motivi esposti nel contesto di questo atto e,
comunque, in quanto infondato in fatto e/o in diritto ovvero con qualsivoglia statuizione
confermare la sentenza impugnata;
- Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi
i gradi del giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario, ex art.
93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.8.2016 conveniva in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Agrigento la sorella, , al fine di rivendicare i propri diritti Controparte_1
successori sulla eredità del padre, , deceduto ab intestato il 12 maggio 2011. Persona_1
Esponeva che il genitore aveva trasferito alla convenuta, con rogito del Notaio Persona_3
del 22 giugno 2009, la nuda proprietà dell'immobile, sito in Ravanusa, Cortile Bruto,
allibrato al foglio 18 p.lle 1182 e 1184 (trattasi in effetti, come accertato dal c.t.u., di due distinte piccole unità immobiliari), e, con successivo atto pubblico del 7 agosto 2009
sempre in Notar , la nuda proprietà della quota indivisa di ½ di un magazzino, sito Per_3
nel medesimo Comune, via Mattarella s.n.c., censito al foglio 32, p.lla 797, spogliandosi, in 4
tal modo, di tutti i suoi cespiti immobiliari con negozi che, seppure qualificati dagli stipulanti come cessioni in cambio di servizi di assistenza vitalizia, dovevano ritenersi nulli, in quanto compiuti in violazione del divieto dei patti successori, o, quantomeno, dissimulanti delle donazioni e, come tali, da assoggettare a riduzione, onde reintegrare la sua quota di legittimario pretermesso, e ciò unitamente all'importo di € 16.210,63 costituente il saldo di un libretto a risparmio, portante il n.ro 61612-01, già aperto presso la filiale di Ravanusa
dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena e cointestato ad entrambi i genitori, che il padre aveva integralmente prelevato, estinguendo il conto, dopo il decesso della moglie,
, avvenuto il 2 maggio 2009. Persona_2
La convenuta, nel costituirsi, chiedeva il rigetto di tutte le domande.
Con sentenza non definitiva n.ro 1124/2019, il Tribunale adito, dopo l'assunzione di alcune prove testimoniali, rigettava la domanda volta alla declaratoria di nullità dei due trasferimenti immobiliari per violazione del divieto di patti successori e rimetteva la causa sul ruolo in relazione alle residue domande, disponendo, con separata ordinanza,
l'espletamento di una c.t.u. finalizzata a quantificare il valore dei suddetti immobili e,
mediante quesito integrativo, anche il valore economico attribuibile alla assistenza che la convenuta aveva fornito al padre dopo la stipula dei due contratti.
Con sentenza definitiva n.532/2022 del 7-21 aprile 2022 il Tribunale rigettava anche le residue domande e condannava l'attore a rifondere alla controparte le spese di lite,
addossandogli in via definitiva i costi della c.t.u..
Avverso tale ultimo decisum ha proposto appello , formulando le Parte_1
richieste riportate in epigrafe. 5
Ha resistito la appellata, deducendo la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.342
c.p.c. e, comunque, chiedendone il rigetto.
La causa, trattata in modalità “scritta”, è stata assunta in decisione in data 16 ottobre 2024
con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*******************
La sentenza definitiva oggetto di impugnazione ha escluso la sussistenza di prova di una lesione della quota di legittima che astrattamente sarebbe spettata all'attore in relazione alla eredità paterna sulla scorta, in sintesi, del seguente percorso argomentativo: a) i contratti di vitalizio alimentare con cui aveva trasferito alla figlia la Persona_1 CP_1
nuda proprietà di tutti i diritti immobiliari di cui era titolare non dissimulavano delle donazioni e ciò in quanto, incontestata la valutazione complessiva operata dal c.t.u. del valore dei beni alla data della stipula dei due atti pubblici, pari nel complesso all'importo di euro 31.032,60, l'entità economica delle prestazioni di assistenza rese dalla cessionaria al cedente per il periodo di 23 mesi compreso dal giugno 2009 al maggio 2011 poteva quantificarsi, facendo riferimento ai parametri stipendiali previsti dalla contrattazione nazionale colf/badanti all'epoca vigente, nell'importo di euro 34.040,00 - laddove era da considerarsi errata la molto più contenuta quantificazione effettuata dal c.t.u. - sicché
nessuno squilibrio tra le contrapposte prestazioni vi era stato, così da escludere la dissimulazione di un intento liberale;
b) quanto al petitum afferente al saldo del deposito bancario intestato a entrambi i genitori, la somma in questione non poteva essere computata ai fini della determinazione della legittima sia perché era stata prelevata in vita dallo stesso sia perché, in relazione alla quota riferibile alla eredità Persona_1 6
materna, era già intervenuto tra le parti un giudicato reiettivo, su tale specifica voce, della domanda di reintegrazione avanzata sempre da . Parte_1
L'appellante, nel censurare tali argomentazioni e nell'insistere sulla natura di atti di liberalità
da riconoscere alle due cessioni, ha avanzato plurime doglianze che possono compendiarsi nei seguenti termini: a) il giudice di prime cure si è discostato dalla quantificazione del valore delle prestazioni assistenziali effettuata dal c.t.u. – che la aveva determinata nella misura di euro 2.700,00 in relazione ad una assistenza circoscritta agli ultimi tre mesi di vita del de cuius - senza spiegarne le ragioni, pervenendo ad un importo addirittura superiore a quello suggerito dal c.t.p. della controparte (che aveva quantificato le prestazioni rese da al padre nella misura complessiva di euro 22.441,00), presupponendo Controparte_1
erroneamente che l'assistenza fosse stata ininterrotta e a tempo pieno, sia diurna che notturna, per tutto il lasso temporale di 23 mesi sopra indicato;
b) a monte, la decisione non aveva tenuto conto che il de cuius nel 2009 aveva una età (81 anni) già superiore alla durata della vita media di un uomo in Italia, e che il predetto era titolare di pensione e di altre piccole entrate cosicché avrebbe potuto provvedere autonomamente ai propri bisogni tanto più che i testimoni avevano riferito che il medesimo solo negli ultimi mesi della sua esistenza non era stato più in condizioni di autosufficienza;
c) il valore degli immobili era stato stimato dal c.t.u. applicando una riduzione del 25% a ragione della riserva di usufrutto in capo al cedente ma, ai fini della riunione fittizia di cui all'art.556 c.c., tale decurtazione non avrebbe dovuto essere operata;
d) il giudicato formatosi nel precedente giudizio da lui promosso contro la sorella per la reintegrazione della propria quota di legittima sulla eredità
materna non “copriva” la richiesta afferente all'importo presente sul libretto di risparmio 7
sopra menzionato perché sul punto la pronuncia si era limitata a rilevare la tardività di articolazione del petitum.
Ciò posto, l'impugnazione, che si presenta certamente ammissibile, avendo enucleato con adeguata precisione il quantum appellatum e le ragioni di censura al provvedimento impugnato, risulta parzialmente fondata.
Va premesso che la sentenza non definitiva emessa nel corso del giudizio di primo grado,
non oggetto di impugnazione, si è limitata ad escludere che i due contratti del 22.6.2009 e del 7.8.2009 violassero il divieto di patti successori. La pronuncia ha tuttavia, nella parte motivazionale, richiamato gli ormai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di contratto atipico di vitalizio improprio assistenziale, il quale “si connota per la sua
aleatorietà, essendo caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita
del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute
dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che
l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle
prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente
gravata dal “modus”” (Cass.15904/2016).
Va poi precisato che siffatta valutazione in ordine alla sproporzione tra le prestazioni va compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento di stipula del contratto (v.
Cass. 7479/2013) senza che possa assegnarsi rilievo, come invece mostra di avere fatto la sentenza impugnata, a vicende successive (nello specifico: il peggioramento delle condizioni di salute di e la durata effettiva della assistenza prestatagli dalla Persona_1
figlia). 8
Nel caso in delibazione molti elementi conducono a ritenere che i due contratti dissimulassero delle donazioni, vieppiù scientemente finalizzate a frustare i diritti successori dell'odierno appellante.
Va innanzitutto osservato che , nato l'[...], aveva, alla data dei due rogiti, Parte_2
già superato la aspettativa di vita di un individuo di sesso maschile residente in [...]che,
in base ai dati Istat, all'epoca si attestava sui 78,8 anni.
Sotto altro aspetto, l'anziano uomo a quell'epoca non si trovava in uno stato di salute che rendesse urgente e indifferibile il procacciamento di una specifica assistenza. I testi escussi in primo grado hanno infatti concordemente riferito che fino a pochi mesi prima della morte il predetto era perfino in grado di uscire da solo da casa (in particolare, il medico di famiglia,
, pur precisando che l'assistito era stato affetto da varie patologie anche Controparte_2
di natura cronica, dichiarava: “fino a 5-6 mesi prima del decesso aveva una certa
autonomia nel lavarsi, vestirsi e di uscire, negli ultimi 2-3 mesi prima del decesso ciò non fu
più possibile;
lo stesso vale per le capacità intellettive e cognitive le quali sono rimaste
presenti fino a 5-6 mesi prima del decesso e poi sono andate scemando”; la teste Tes_1
confermava che “Fino ad un paio di mesi prima di morire, usciva da solo Persona_1
anche per brevi tratti poi non l'ho visto più”).
Può quindi ragionevolmente ritenersi che il de cuius nel 2009, tenuto anche conto del contesto territoriale in cui viveva (un Comune di piccole dimensione con un ridotto costo delle vita) ed in assenza di prova circa la sussistenza di peculiari voci di spesa e/o esigenze di mantenimento, avrebbe potuto far fronte ai bisogni di assistenza conseguenti all'età e allo stato di vedovanza semplicemente utilizzando le risorse economiche provenienti dalla pensione, seppur modesta, di cui era percettore (dal modello 730/2010 versato in atti risulta 9
un reddito pensionistico di euro 7.448,00 annui lordi) oltre che avvalendosi del denaro prelevato a seguito della estinzione del deposito bancario sopra menzionato, senza necessità di spogliarsi in via definitiva tutti i suoi beni immobili vieppiù in favore della figlia la quale, in forza dei vincoli di sangue, sarebbe stata comunque tenuta, moralmente e giuridicamente, a prestargli aiuto.
E' poi sostanzialmente incontestato che i rapporti dell'appellante coi genitori si erano da tempo incrinati (la teste , vicina di casa da oltre 40 anni del de cuius, Testimone_2
riferiva di non aver mai visto a casa del padre, ed anche il teste Parte_1
precisava che il predetto non frequentava tale abitazione già da prima della Tes_3
morte della madre). Tale interruzione dei rapporti affettivi indusse i genitori a beneficiare delle proprie sostanze in via esclusiva la figlia , come si ricava dalla circostanza CP_1
che già la madre, con testamento pubblico del 18.7.2007, aveva nominato la predetta erede universale del suo intero patrimonio, cosicchè , quale legittimario Parte_1
integralmente pretermesso, promosse, ancora in vita il padre, azione di riduzione per ottenere la reintegra della sua quota di eredità materna (v. quanto si ricava dalla lettura della sentenza del Tribunale di Agrigento del 31.3.2014 resa a definizione di tale giudizio,
versata in atti).
Né sfugge l'anomalia della stipula, in rapida sequenza, delle due cessioni al fine di conseguire la medesima controprestazione.
Alla luce di tali elementi, deve escludersi la effettiva sussistenza dell'alea e affermarsi che i due atti dispositivi furono piuttosto posti in essere da per spirito di liberalità. Persona_1
Ne consegue la loro sottoposizione a riduzione in favore del legittimario pretermesso. 10
Nella riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c. non può invece confluire il saldo derivante dalla estinzione del deposito a risparmio accesso presso la banca Monte dei Paschi di Siena,
presentandosi immune da censure la statuizione resa sul punto nel provvedimento impugnato. Se, infatti, come emerge dalla nota dell'istituto bancario del 14.7.2014 versata in atti, l'estinzione del libretto fu curata dallo stesso , nulla è emerso in Persona_1
giudizio sulla successiva destinazione di tali somme, che ben potrebbero essere stata utilizzate in vita dal de cuius per le più varie causali.
Per_ Sotto altro aspetto, per la quota che avrebbe potuto ritenersi di proprietà della ,
l'odierno appellante si è già visto rigettare la domanda con la sentenza del 31.3.2014 sopra citata, passata in giudicato. Quest'ultima, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, ebbe a disattendere espressamente in relazione a tale somma la domanda di reintegrazione, ravvisando il difetto di tempestivo assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore (v. pag. 6 del giudicato). E' evidente, infatti, che il rigetto, anche solo parziale, di una domanda per insufficienza di prova dei fatti in essa dedotti dà luogo ad una pronuncia di merito che preclude alla riproposizione del petitum.
In conclusione, la riduzione va circoscritta ai due atti dispositivi del 2009. Va precisato che il valore degli immobili oggetto di tali contratti è stato indicato dalla sentenza di primo grado sulla scorta delle stime, non contestate, effettuate dal c.t.u. (v. pag.11 dell'elaborato peritale depositato il 3.6.2020), senza tener conto degli arrotondamenti operati dall'ausiliario e neppure della decurtazione per la riserva di usufrutto che, in effetti, non va calcolata nel momento in cui si procede alla riduzione di una donazione (v. Cass. 20387/2008,
14747/2016). Il c.t.u. ha anche avuto modo di precisare che tale valore rimase invariato tra la data dei rogiti e quella di decesso di . Persona_1 11
Siffatto importo non può essere decurtato, come invece chiesto in via gradata dalla appellata, del valore economico delle prestazioni assistenziali rese da quest'ultima in favore del padre. Tali prestazioni, in sé intese – non essendo stata dedotta la sopportazione di alcuna spesa nell'interesse del genitore – non costituiscono infatti debiti ereditari e, in ogni caso, non appaiono travalicare quelle comunque giustificate dall'adempimento dei doveri di figliolanza e dal senso di gratitudine a fronte delle donazioni ricevute, che rimangono impregiudicate nella quota eccedente la legittima spettante all'appellante.
In conclusione, applicando il disposto dell'art.537 comma 2 c.c., la quota di legittima dell'appellante risulta ammontare ad euro 10.344,20 (2/6 di euro 31.032,60).
Il ristoro della lesione dovrà avvenire in denaro, alla luce della previsione dell'art.560 c.c.,
tenuto conto che i tre immobili risultano all'evidenza non comodamente divisibili (quelli siti in cortile Bruto hanno la consistenza rispettivamente di 1,5 vani quello allibrato alla particella 1182 e di vano 1 quello censito con la p.lla 1184, mentre del magazzino di via
Mattarella il de cuis era proprietario solo della quota di ½) e che ricorrono pure le condizioni previste dall'ultimo comma della suddetta disposizione.
Tale importo costituisce debito di valore e, come tale, è soggetto a rivalutazione in base agli indici Istat dalla data della apertura della successione (12.5.2011).
Quanto alla domanda di assegnazione anche dei frutti, questi ultimi – in assenza di prova di un effettivo utilizzo redditizio dei suddetti cespiti - vanno ritenuti circoscritti agli interessi compensativi sul superiore importo a far data della domanda (Cass. 10564/2005,
6704/2010). 12
L'esito finale del giudizio impone una nuova regolamentazione delle spese di lite (v. Cass.
1775/2017, 14916/2020). La appellata, soccombente in via nettamente prevalente, va infatti condannata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi.
Applicando i parametri tariffari in base al decisum, quelle del primo grado si liquidano nell'importo di euro 3.384,50, oltre euro 300,00 per esborsi, e quelle di questo grado nell'importo di euro 3.473,00, oltre euro 382,50 per esborsi, sempre oltre rimborso spese generali, ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e I.V.A. come per legge. Di quelle di questo grado si dispone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il costo della c.t.u., resasi necessaria ai fini dell'accertamento della domanda accolta, va posto interamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza n.ro 532/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento il 7-21
aprile 2022, appellata da;
Parte_1
- dichiara che i contratti di “cessione in cambio di servizi” stipulati da con Persona_1
con atti pubblici in Notar rispettivamente del 22.6.2009 e Controparte_1 Per_3
del 7.8.2009 dissimulano delle donazioni e, per l'effetto, in accoglimento in relazione ad essi della domanda di riduzione, condanna a corrispondere a Controparte_1
l'importo di euro 10.344,20, su cui rivalutazione monetaria dal Parte_1
12.5.2011 e interessi legali dal 22.8.2016;
- condanna a rifondere le spese del primo grado a Controparte_1 Parte_1
, che liquida nell'importo di euro 3.384,50, oltre euro 300,00 per esborsi, su
[...]
cui rimborso spese generali, ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e I.V.A. come per legge. 13
- pone a carico di i costi della c.t.u., confermando nel resto. Controparte_1
Condanna a rifondere a anche le spese di questo Controparte_1 Parte_1
grado, che liquida nell'importo di euro 3.473,00, oltre euro 382,50 per esborsi, su cui rimborso spese generali, ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e I.V.A. come per legge,
disponendone la distrazione a favore dell'avv. Salvatore Loggia.
Così deciso in Palermo in data 27.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo