Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente rel./est. -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dott.ssa Maria Di Lorenzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5665/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6082/2023 del 13.6.2023, assunta in decisione ai sensi degli artt. 281sexies e 350bis c.p.c. all'udienza collegiale di discussione orale del 25.3.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, previa concessione dell'ulteriore termine per il deposito di note conclusionali sino a venti giorni prima, e pendente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di appello, dall'avv. Antonio Del
Giudice (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Andria, alla C.F._2 via Carducci n. 22/b (p.e.c. ; Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, dall'avv. Fabiolivio Amato (c.f. ), C.F._3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Traccia a Poggioreale n. 607 (p.e.c.:
; Email_2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Tale stazione, costituita da attrezzature per il rifornimento di gasolio e benzina, era stata infatti affidata in gestione a con contratto di appalto del 4.3.2013, definitivamente cessato Parte_1 in data 23.1.2017, allorquando il gestore, rilasciando spontaneamente l'attività, aveva risolto il rapporto.
Nell'ambito del contratto era previsto che le somme incassate dal gestore mediante i pagamenti effettuati in contanti a mani degli addetti o presso i totem del self-service fossero versate CP_ quotidianamente dall'appaltatore sul conto corrente intrattenuto dalla presso il Banco di
Napoli.
Diversamente, le somme incassate con i pagamenti elettronici eseguiti tramite POS venivano accreditate automaticamente sul conto corrente della società, sia pur con un ritardo di alcuni giorni.
Delle operazioni effettuate direttamente dai clienti presso le colonnine self-service la società era in grado di tenere traccia attraverso l'apposito software gestionale collegato agli erogatori di carburante, che consentiva di monitorare non solo i quantitativi di prodotto erogati alla clientela, ma, altresì, i pagamenti eseguiti, in qualsiasi modalità, presso il totem preposto.
Di contro, l'applicativo in uso non consentiva il monitoraggio delle somme incassate con carta di pagamento tramite il POS manuale utilizzato dal gestore.
Per tale motivo, le parti avevano convenuto, secondo una prassi consolidatasi nel corso del CP_ rapporto, che il gestore inviasse quotidianamente alla una mail recante la copia dello scontrino di chiusura giornaliera relativo ai carburanti acquistati dai clienti nella giornata.
Tale scontrino veniva poi stampato e conservato dall'Ufficio contabilità della committente ai fini del successivo raffronto contabile tra il quantitativo del carburante rifornito, calcolato dal sistema gestionale, e l'ammontare complessivo dei pagamenti incassati.
Premesse tali circostanze, la società esponeva che , avvalendosi della illustrata Parte_1 prassi relativa alla comunicazione dei pagamenti non monitorati dall'applicativo, aveva fraudolentemente celato alcuni pagamenti incassati in contanti a proprie mani, omettendo il relativo versamento sul conto corrente della committente e compensando l'ammanco contabile prodotto tramite la contraffazione degli scontrini di chiusura relativi ai pagamenti effettuati tramite POS manuale.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5665/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 In particolare, l'attrice denunciava che, nel corso di una verifica effettuata in data successiva al CP_ rilascio dell'attività, alcuni addetti della avevano rinvenuto in un barattolo di vetro riposto all'interno della stazione una parte degli originali degli scontrini che il aveva inviato in Pt_1 copia tramite mail nel corso del rapporto, relativi alle transazioni effettuate nel periodo dal
19.11.2016 al 31.12.2016.
Dal confronto di tali originali con le rispettive copie trasmesse era emersa una difformità degli importi comunicati dal gestore.
Su tale base, la società aveva quindi provveduto a un'accurata verifica contabile presso il proprio istituto di credito, giungendo infine a individuare, per il periodo dal 15.7.2016 al 22.1.2017, un ammanco complessivo di euro 22.123,52, somma di cui l'attrice demandava il pagamento.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio Parte_1 del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Trani, in ragione del luogo della propria residenza, nonché del luogo di commissione del fatto e, in subordine, di adempimento del contratto.
Il convenuto eccepiva, inoltre, la decadenza della società committente dalla garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., per l'infruttuoso decorso del termine di sessanta giorni posto dalla norma per la denuncia dei vizi di cui al sottostante appalto di servizi.
Infine, chiedeva di rigettarsi la domanda in quanto priva di adeguata prova.
Incardinato il contraddittorio, la causa era istruita mediante ammissione delle prove orali richieste dall'attrice (tra cui l'interrogatorio formale del convenuto , nonché mediante Pt_1
l'espletamento di una CTU contabile volta ad accertare e quantificare l'ammanco denunciato dalla società.
Depositata la relazione, la causa era decisa, all'esito della discussione orale delle parti, con la sentenza in questa sede appellata, con cui il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda di parte attrice, condannava il convenuto al pagamento della somma di euro 19.371,33, Pt_1 oltre agli interessi legali dal 27.4.2018 e alle spese di lite, liquidando, altresì, l'ulteriore somma di euro 5.067,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a titolo di condanna per lite temeraria.
In particolare, il primo giudice disattendeva le eccezioni di incompetenza per territorio e di decadenza dalla denuncia dei vizi sollevate dal convenuto, rilevando, per un verso, che le parti avevano individuato il Tribunale di Napoli quale foro competente in via esclusiva per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, e ritenendo, per altro verso, la tempestività della denuncia dei vizi, dovendosi considerare quale la data di decorrenza del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5665/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 termine di cui all'art. 1667 c.c. non la riconsegna dell'impianto, ma, bensì, la scoperta del vizio dolosamente occultato dal Pt_1
Nel merito, il Tribunale accoglieva la domanda per il minor importo accertato dal CTU, che, attraverso la verifica e il riscontro della documentazione contabile in atti, aveva calcolato l'ammanco di cassa imputabile alla condotta del convenuto nella somma di euro 19.371,33.
Con citazione del 20.12.2023 proponeva dunque il presente appello , censurando, Parte_1 in via preliminare, il rigetto delle eccezioni di incompetenza territoriale e di decadenza dalla garanzia per i vizi dell'appalto.
L'appellante contestava, inoltre, la ritenuta inammissibilità delle prove orali articolate nel corso del giudizio di prime cure, lamentando, altresì, l'erroneità della pronuncia gravata in punto di valutazione del materiale istruttorio disponibile, nonché in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c., rispetto alla quale era denunciato un vizio di omessa pronuncia.
Chiedeva, pertanto, di disporsi la sospensione della pronuncia gravata e, nel merito, di riformarsi la stessa, dichiarando il difetto di competenza del foro di Napoli e, in subordine, l'infondatezza CP_ della domanda avanzata dalla
Con comparsa del 25.3.2024 si costituiva in giudizio la resistendo all'appello e CP_1 sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza del 23.4.2024, la Corte, in accoglimento dell'istanza formulata dall'appellante, dichiarava sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, rinviando all'udienza del 25.3.2025 per la discussione dinanzi al Collegio.
All'esito della discussione delle parti, la causa può essere decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo di appello, censura la statuizione con cui il primo giudice ha Parte_1 ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza proposta, valutando la prevalenza, rispetto al foro alternativo indicato dal convenuto, della clausola derogatoria prevista dalle condizioni di contratto.
A sostegno dell'impugnazione proposta, l'appellante fa rilevare come la controversia in oggetto non attenga all'esecuzione del contratto, rinvenendo il proprio presupposto in un'azione di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5665/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 risarcimento danni da responsabilità di tipo extracontrattuale, proposta dalla società attrice in ragione della condotta truffaldina asseritamente tenuta dal nel corso della gestione della Pt_1 stazione di servizio.
Valutata correttamente tale premessa oggettiva, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere la non operatività della clausola contrattuale, escludendo la competenza del foro convenzionale in favore del Tribunale di Trani, quale giudice competente in relazione alla residenza del convenuto, nonché in relazione al luogo in cui si era verificato il fatto produttivo del danno.
Orbene, il motivo è infondato.
Questa Corte non ignora il consolidato orientamento secondo cui la clausola derogatoria con la quale sono deferite al foro convenzionale tutte le controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza del giudice individuato le sole controversie che si riferiscono a pretese aventi la propria causa petendi nel contratto stesso, con esclusione di tutte le domande che trovano nel contratto non un titolo costitutivo, ma un mero presupposto di fatto (principio recentemente richiamato, in tema di clausola compromissoria, in Cass. n. 2145/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, va osservato che la clausola convenzionale prevede testualmente la competenza del foro di Napoli per tutte le controversie “connesse” all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, dunque concernendo, evidentemente, tutte le controversie occasionate dall'esecuzione del contratto, a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale dell'azione eventualmente proposta (si veda, in un caso analogo, Cass., Sez. Un.,
24906/2011).
Ne consegue che, tra le controversie attratte dall'ambito operativo della clausola, deve farsi rientrare anche la domanda attualmente al vaglio, in cui il riferimento al contratto di appalto si è reso necessario al fine di inquadrare compiutamente il contesto fattuale e giuridico della vicenda dedotta in causa.
Oltretutto, avuto riguardo alla complessiva prospettazione delle parti, risulta evidente che, nella controversia al vaglio, il contratto di appalto è portato dall'attrice non solo quale fatto storico generatore della pretesa risarcitoria azionata, ma, altresì, quale fattispecie regolatrice dei comportamenti dovuti dal convenuto nel corso dell'esecuzione del rapporto, ai quali afferiva, tra gli altri, l'obbligo di contabilizzare e di riversare alla società gli incassi percepiti per la fornitura di carburante.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5665/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 Ed infatti, è sull'inesatta esecuzione di tale prestazione che si innesta la domanda attorea, a prescindere dalla rilevanza penale ed extracontrattuale della condotta integrata dal prospettato inadempimento.
In particolare, la società attrice ha incentrato la propria pretesa sulla dolosa contraffazione degli scontrini di chiusura che il gestore, per prassi condivisa, provvedeva a trasmettere su base quotidiana, evidenziando come tale condotta, di astratto rilievo extracontrattuale, fosse preordinata al trattenimento di parte degli incassi, sostanzialmente producendosi nell'inadempimento dell'obbligo di restituzione assunto dall'appaltatore.
Appunto, è su tale rilievo che si impernia la natura lato sensu contrattuale dell'azione proposta, operando, anche sotto tale secondo profilo, la deroga pattuita.
Pertanto, merita conferma la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto validamente radicata la propria competenza a conoscere della controversia.
Il secondo motivo del gravame attiene, invece, al rigetto dell'eccezione di decadenza dell'attrice dalla garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., ritualmente articolata dal convenuto nel giudizio di primo grado.
A tal proposito, l'appellante censura un vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata, per avere il primo giudice ritenuto che il termine di decadenza decorresse dalla sola scoperta del vizio, senza tuttavia provvedere a individuare compiutamente tale momento e senza rilevare, sul punto,
l'insufficienza dell'allegazione attorea.
Anche tale motivo va disatteso.
Preliminarmente, va evidenziato come il secondo comma dell'invocato art. 1667 c.c., dopo aver individuato nel termine di sessanta giorni dalla scoperta il tempo utile alla denuncia dei vizi, specifica che “la denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
Tanto premesso, dalla complessiva lettura della motivazione di prime cure emerge come il
Tribunale, aderendo alla prospettazione dei fatti offerta dall'attrice, abbia ritenuto che la condotta dell'appaltatore fosse idonea a profilare un'ipotesi di doloso occultamento del vizio relativo all'esecuzione del contratto, circostanza di cui, tuttavia, l'appello proposto non sembra tener conto, invocando l'applicazione dell'art. 1667 c.c. con riferimento alla sola ritenuta tardività della denuncia della committente, denuncia che, per quanto anzi precisato, non è necessaria in caso di vizi tenuti occulti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5665/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 Ad ogni modo, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare la tempestività della denuncia rispetto al tempo di effettiva emersione del vizio.
In particolare, la prova per testi raccolta ha confermato la prospettazione di parte attrice con riferimento al tempo delle verifiche svolte presso la stazione di servizio, nel cui ambito venivano rivenuti gli originali degli scontrini di chiusura delle operazioni di pagamento svolte sul POS manuale del gestore. CP_ A tal riguardo, il teste assistente di rete per il territorio di riferimento, specificava Tes_1 che le verifiche presso la stazione erano avvenute dopo molti mesi dalla cessazione del rapporto,
“e precisamente agli inizi di marzo 2018”.
Assumendo tale riferimento temporale quale momento della scoperta del vizio, risulta dunque tempestiva la denuncia trasmessa con p.e.c. del 27.4.2018, individuata dallo stesso appellante quale prima comunicazione relativa al riferito ammanco di cassa.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la declaratoria di inammissibilità e di Pt_1 irrilevanza delle prove testimoniali articolate nel giudizio di primo grado, facendone rilevare la piena pertinenza rispetto alle vicende oggetto del giudizio.
In particolare, ad avviso dell'appellante, le istanze formulate attenevano a circostanze assolutamente rilevanti ai fini del giudizio, giacché relative non solo al luogo di conclusione del CP_ contratto, ma, soprattutto, alla portata e alla periodicità dei controlli effettuati dalla presso la stazione di servizio, equiparabili a una forma di collaudo parziale e finale dell'operato del gestore.
Connesso a tale doglianza è, inoltre, il quarto motivo dell'appello proposto, con cui l'appellante prospetta, quale circostanza atta a sconfessare la prospettazione dei fatti offerta dalla società, la CP_ ricorrenza di una serie di forme di controllo da remoto messe in atto dalla che, tramite il sistema gestionale in uso presso la stazione, era costantemente in grado di accertare la rispondenza delle somme incassate ai quantitativi di carburante erogati dalle pompe.
Tale particolare sistema di monitoraggio, ad avviso dell'appellante, era tale da rendere materialmente impossibile – o comunque particolarmente difficoltosa – la condotta ascritta al gestore, che non avrebbe potuto alterare la contabilità degli incassi senza che la committente si avvedesse dell'ammanco di cassa prodotto.
Oggetto di contestazione è, infine, l'accertamento contabile svolto dal CTU, estesosi, a dire dell'appellante, a periodi di tempo ulteriori rispetto al periodo di emissione degli scontrini asseritamente contraffatti, e finanche successivi alla cessazione del rapporto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5665/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 Tale circostanza, rileva l'appellante, evidenzierebbe un malfunzionamento del sistema di controllo, che, nel report esaminato dall'ausiliario, avrebbe conteggiato importi per periodi successivi alla cessazione dell'appalto.
Entrambi i motivi vanno disattesi.
In ordine alle reiterate istanze testimoniali, merita in questa sede conferma la declaratoria di inammissibilità già motivata dell'ambito dell'ordinanza del 7.5.2024, con cui questa Corte, valutate le richieste dell'appellante, ha censurato la genericità del mero richiamo alle prove articolate negli atti del primo grado.
Ad ogni modo, va altresì osservato come la prova per testi richiesta dall'appellante non Pt_1 esplichi, rispetto all'oggetto del contendere, la caratteristica della rilevanza richiesta dal Codice di rito. CP_ In particolare, avuto riguardo alle difese della società, non è contestato che la provvedesse a effettuare verifiche periodiche presso la stazione di servizio, monitorando i quantitativi di carburante erogati attraverso l'apposito software gestionale connesso alle pompe di erogazione e alla colonnina per il self-service.
Tale circostanza vale da sola a escludere la rilevanza della prova orale articolata dal convenuto, che nulla aggiunge rispetto alla particolare condotta fraudolenta addebitatagli dalla committente, preordinata a garantire la formale e apparente corrispondenza tra gli incassi contabilizzati e la quantità di carburante somministrato ai clienti.
In sostanza, come evidenziato dalla stessa appellata, i controlli effettuati presso la stazione non avrebbero giammai potuto impedire al di perpetrare il raggiro dedotto in lite, atteso che Pt_1 quest'ultimo veniva posto in essere soltanto al momento in cui venivano inviate le copie degli scontrini, e non durante le operazioni di rifornimento e di ricezione dei pagamenti.
A tal riguardo, va altresì evidenziato come il monitoraggio garantito dal software gestionale non consentisse alla committente di individuare, senza fare ricorso a ulteriori verifiche, l'ammanco di cassa prodotto dalla contraffazione degli scontrini. CP_ Difatti, la stessa ha precisato, sin dalla citazione introduttiva, come il sistema consentisse di tener traccia dei soli pagamenti effettuati, in contanti o con moneta elettronica, presso il totem self- service.
Restavano invece esclusi dalla rendicontazione automatica i pagamenti effettuati a mani del gestore e degli addetti della stazione, anche se eseguiti tramite l'apparecchio POS manuale, non collegato all'applicativo.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5665/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 Per tali incassi, il raffronto con le quantità di carburante erogato era possibile sulla sola scorta dei dati comunicati dal gestore, che, tuttavia, il provvedeva ad alterare, modificando in Pt_1 eccesso l'importo complessivo dei pagamenti incassati tramite POS e denunciando pagamenti in contanti di importo minore rispetto a quello effettivo.
In tale modo, inalterata la contabilità complessiva degli incassi, e dunque la rispondenza degli stessi al carburante erogato, il gestore era in grado di trattenere una quota delle somme ricevute in contanti, che, quindi, non venivano riversate sul conto corrente della società committente.
Così sintetizzati i profili della condotta addebitata al gestore, appare evidente come non possa trovare accoglimento l'argomento offerto dall'odierno appellante, secondo cui, tenuto conto del sistema di monitoraggio in uso, era preclusa al la possibilità di appropriarsi di “una Pt_1
CP_ qualunque somma” senza che la ne avesse contezza.
Invero, la committente avrebbe potuto avvedersi dell'ammanco di cassa soltanto attraverso apposite e successive verifiche svolte sul proprio conto corrente bancario, che, tuttavia, tenuto conto del sistema di rendicontazione tracciato dalle parti, non avrebbero consentito di riferire l'ammanco alla stazione gestita dal la cui contabilità, sino al rinvenimento degli originali Pt_1 degli scontrini contraffatti, risultava formalmente allineata alle quantità di carburante erogato presso l'area di servizio.
D'altro canto, la prova della materiale alterazione delle copie degli scontrini di chiusura giornaliera relativi agli acquisti di carburante pagati tramite POS manuale risulta inequivocabilmente dal confronto tra gli originali rinvenuti all'interno della stazione e le relative copie inviate a mezzo mail all'Ufficio Contabilità della società, come prodotte in giudizio dall'attrice.
Pertanto, in assenza di ulteriori deduzioni, le osservazioni formulate dall'appellante non possono ritenersi sufficienti a sconfessare la prospettazione della società attrice, né a delineare un concorso di colpa della stessa nella produzione del danno, circostanza, quest'ultima, in ogni caso mai prospettata dal convenuto.
Infine, non possono condividersi le censure mosse alla CTU, il cui accertamento, come evidente dalle conclusioni raggiunte dall'ausiliario, ha riguardato il solo periodo compreso tra il mese di luglio 2016 e il mese di gennaio 2017, oggetto delle contestazioni dell'attrice.
Ed infatti, rispondendo al quesito postogli, il tecnico ha così concluso: “a seguito degli accertamenti eseguiti e sulla scorta della documentazione esaminata si può affermare che l'ammanco lamentato dalla parte attrice, ovvero il totale complessivo delle differenze tra gli importi risultanti dalla contabilità aziendale e quelli trasmessi quotidianamente dalla parte convenuta alla a far data dal 15.7.2016 al 20.01.2017, ammonti ad euro 19.371,33”. CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5665/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 A tale conclusione il CTU è giunto esaminando, tra gli altri, i prospetti di chiusura giornaliera emessi dal sistema informatico per il periodo di riferimento, precisando che, per le giornate in cui tale documentazione non è risultata disponibile, al non è stata addebitata alcuna Pt_1 differenza.
Orbene, parte appellante lamenta che in uno dei prospetti riepilogativi allegati alla consulenza sarebbero stati conteggiati importi relativi a un periodo successivo alla cessazione del contratto di appalto, vale a dire il periodo compreso tra il 23.7.2022 e il 31.7.2022.
Tale circostanza, ad avviso dell'appellante, attesterebbe la ricorrenza di un malfunzionamento del CP_ sistema informatico utilizzato dalla dal quale sarebbe risultata la contabilizzazione di somme ulteriori in danno del Pt_1
L'argomento non ha pregio.
Difatti, il prospetto riepilogativo cui attengono le difese di parte appellante non risulta essere CP_ stato elaborato automaticamente dal sistema gestionale di controllo della
Esso rappresenta, piuttosto, un semplice foglio di calcolo compilato dal CTU per riportare schematicamente il totale dei corrispettivi incassati dalla stazione su base giornaliera, suddivisi in ragione delle varie tipologie di incasso.
In tale contesto, l'indicazione delle date relative all'anno 2022 costituisce un mero refuso materiale, come attestato dalla circostanza che, dopo la riga relativa al 31.7.2022, l'elencazione redatta dal consulente ritorna correttamente all'anno 2016, indicando la data dell'1.8.2016.
L'ultimo motivo di gravame attiene, infine, alla condanna per lite temeraria pronunciata dal primo giudice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per l'importo di euro 5.067,00.
Rispetto a tale statuizione, l'appellante rappresenta un vizio di insufficienza della motivazione, evidenziando come non ricorra, nella specie, alcuna delle ipotesi tipiche previste dalla norma, e altresì rilevando come non risultino forniti adeguati elementi probatori ai fini della quantificazione degli importi oggetto di condanna.
Il motivo è infondato.
In mancanza di espressa indicazione del primo giudice, e visto il riferimento tout court all'art. 96
c.p.c., la ricorrenza dei presupposti per la condanna in oggetto va scrutinata con riferimento sia al primo che al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che, per costante giurisprudenza, costituiscono due fattispecie cumulabili, in quanto basate su presupposti parzialmente differenti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5665/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 Come è noto, il primo comma della disposizione citata richiede la domanda della parte e la prova del danno, quest'ultimo liquidabile anche d'ufficio, purché provato nella sua esistenza.
Il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. prescinde, invece, dalla domanda della parte.
In questo caso, il danno da responsabilità aggravata può essere riconosciuto anche d'ufficio dal giudice, che può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La facoltà del giudice di provvedere d'ufficio all'emissione della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. risponde alla ratio della norma, che è volta a tutelare non solo l'interesse della parte vittoriosa, ma anche la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presupponendo tale responsabilità la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria (Cass., Sez.
Un., n. 22405/2018).
Tanto osservato in diritto, nel caso di specie risulta evidente che la condanna in oggetto, pur richiesta dalla società attrice, rinviene il proprio presupposto nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., prescindendo, dunque, dalla prova della specifica sussistenza di un danno a carico della committente odierna appellata, e risultando fondata sul solo accertamento della ricorrenza di un elemento di colpevolezza in capo al soccombente, valutata dal primo giudice in termini di consapevolezza dell'infondatezza delle difese articolate in corso di causa.
Difatti, le circostanze emerse nel corso del giudizio rivelano la consapevolezza dell'originario convenuto circa la pretestuosità e l'infondatezza delle proprie difese, atteso che, anche Pt_1
CP_ nel presente grado di appello, l'appellante ha resistito alla domanda della con argomentazioni risultate non pertinenti alle vicende controverse.
Al contempo, non possono trovare accoglimento le censure relative alla ritenuta mancanza di prova circa la quantificazione delle somme per le quali il primo giudice ha disposto la condanna in esame.
Difatti, premessa la natura equitativa della liquidazione in oggetto, va osservato come il Tribunale, nel parametrare l'importo riconosciuto al valore delle spese processuali liquidate in favore della società vittoriosa, si sia conformato al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5665/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 un loro multiplo), o anche del valore della controversia (Cass. n. 26435/2020, Cass. n.
17902/2019).
In definitiva, l'appello proposto da va rigettato, e la sentenza di primo grado Parte_1 integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano d'ufficio, facendo applicazione dei parametri fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore sino a euro 26.000,00.
In considerazione del tenore delle difese svolte, il compenso è liquidato nei valori minimi.
Sussistono infine, a carico dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del
D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione proposta, trattandosi di appello notificato dopo il 30.1.2013 (Cass. Sez. Un. n. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6082/2023 del Parte_1
13.6.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della società CP_1 liquidandole in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15% e accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello già versato per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5665/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12