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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3320/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3653/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ) con sede in Castiglione Olona (VA), Via B. Milani, Parte_1 P.IVA_1
1, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. rappresentata e Parte_2 difesa, per procura in atti, anche disgiuntamente dall'Avv. Girolamo Abbatescianni (C.F.
), dall'Avv. Ida Raimondo (C.F. ) e dall'Avv. C.F._1 C.F._2
Michael Cirigliano (C.F. ), i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le C.F._3 comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
e/o al seguente numero di fax: 02.76316132, con Email_3 domicilio eletto presso la PEC dei suindicati difensori;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 21 (C.F. ), nato a Roma (RM) in [...] 8 marzo Controparte_1 C.F._4
1964 e con studio in Varese (VA), Piazza Giovine Italia n. 4, rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Carlo Alberto Cova del Foro di Busto Arsizio (C.F. – il quale C.F._5 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente indirizzo p.e.c.:
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_4
Gallarate (VA), Via Torino n. 2, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 19 maggio 2023 (R.G. 638/23 Tribunale di Varese);
APPELLATO
E
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO DI CUI AI Controparte_2
Co Co CERTIFICATI NN. AEAW0016901, AEAW0032374, AEAW0054772- , AEAW0066796-
(C.F. ), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, Dott.ssa P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa, dall' avv. Alberto Batini del Foro di Milano, presso il cui studio in
[...]
Milano, Via Camperio n. 9 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
OGGETTO: responsabilità professionale.
Per la RIFORMA dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. cronol. 10992/2023, Rep. n. 1419/2023, emessa in data 25 ottobre 2023, dal Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile, nel giudizio RG n.
638/2023, comunicata il 27 ottobre 2023.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, sia di merito, sia istruttoria, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
- riformare parzialmente l'ordinanza n. cronol. 10992/2023, Rep. n. 1419/2023, emessa in data 25 ottobre
2023, dal Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile (RGN 638/2023) comunicata il 27 ottobre 2023 e per
l'effetto
pagina 2 di 21 - in via principale, condannare l'Avv. a pagare a la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
8.498,40 pari all'importo versato a titolo di compenso per l'attività svolta in relazione al giudizio in Cassazione nonché a risarcire per quanto versato a titolo di spese di lite liquidate al termine di tale giudizio Parte_1 per Euro 11.381,14, ovvero in via subordinata ad una somma da determinarsi in via equitativa;
in entrambi i casi oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.;
- in via principale, riformata l'ordinanza impugnata, ordinare la restituzione di quanto versato da Parte_1 in esecuzione della decisione di primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio di primo e secondo grado”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: preso atto della fissazione, nell'atto di citazione in appello, della prima udienza alla data del 24 maggio 2024, differire l'udienza, anticipata dal Presidente al 7 maggio 2024, alla data del 24 maggio
2024 o a data successiva e/o rimettere in termini il deducente o, comunque, dare atto della tempestività della sua costituzione;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
A) dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello principale;
B) in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata ordinanza: - rigettare le domande svolte in primo grado da anche in punto di affermazione della responsabilità Parte_1 professionale dell'Avv. - liquidare le spese di lite in favore dell'Avv. Controparte_1 P_ nella loro integrità ossia nella misura di euro 3.397/00 + rimborso forfettario spese generali
[...]
15% + C.p.a. 4% + I.v.a. 22% + anticipazioni euro 237/00;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertare l'esatto ammontare dei pretesi danni e, per l'effetto, condannare la a manlevare il deducente da qualsiasi pretesa formulata Controparte_2 dall'appellante principale mediante pagamento diretto al danneggiato ex art. 1917, comma 2, c.c.
Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse”.
Per Controparte_2
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
1. in via principale, nel merito: rigettare integralmente l'atto di appello notificato da nei confronti Parte_1 dell'Avv. in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto e, Controparte_1
pagina 3 di 21 conseguentemente, rigettare anche le domande svolte da questo nei confronti di con Controparte_2 riferimento al rischio di cui ai contratti nn. AEAW0016901, AEAW0032374, AEAW0054772- LB e
AEAW0066796-LB;
2. sempre in via principale, nel merito, accogliere l'atto di appello incidentale svolto dall'Avv. Controparte_1 per le ragioni esposte in parte motiva;
3. in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. rigettare l'appello incidentale condizionato da questi Controparte_1 avanzato nei confronti dell'esponente accertando e dichiarando che le polizze di cui ai contratti nn.
AEAW0016901, AEAW0032374, AEAW0054772- LB e AEAW0066796-LB non sono operative per
i motivi esposti in narrativa e/o che nulla comunque è indennizzabile ai sensi delle predette polizze da parte della terza chiamata per le ragioni espresse in parte motiva;
4. in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. e di ritenuta operatività delle polizze nn. Controparte_1
AEAW0016901, AEAW0032374, AEAW0054772- LB, AEAW0066796-LB, contenere l'obbligazione di manleva di con riferimento al rischio assunto con i contratti nn. Controparte_2
Co AEAW0016901, AEAW0032374, AEAW0054772- e AEAW0066796 LB: i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. (ii) in ragione del Controparte_1 massimale, dedotta la franchigia, e delle limitazioni di Polizza ritenuta applicabile, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art.
1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia, (v) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia, (vi) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia;
5. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in data 20 settembre 2012, conferiva all'avv. Parte_1 Controparte_1
l'incarico di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 36/49/2012 emessa dalla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. pagina 4 di 21 L'oggetto del contendere riguardava la legittimità di un avviso di accertamento di euro 218.742,38 notificato dall'Agenzia delle Entrate a ritenuto carente di motivazione, privo di Parte_1
adeguata istruttoria e precedentemente annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese.
Quest'ultima, infatti, aveva accolto il ricorso di ritenendo che l'applicazione dello Parte_1
Studio di Settore non corrispondesse alla situazione di fatto della società e che l'Agenzia delle Entrate non avesse integrato le risultanze dello Studio con altri elementi probatori.
L'Agenzia delle Entrate aveva, quindi, impugnato la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Varese lamentando un'erronea motivazione ed un'impropria applicazione dello Studio di
Settore.
La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo il gravame dell'Agenzia delle Entrate, aveva escluso vizi motivazionali e di applicazione dello Studio di Settore.
L'avv. in forza della procura conferitagli da proponeva, quindi, ricorso P_ Parte_1
dinnanzi alla Corte di Cassazione, nell'interesse di quest'ultima, contro la predetta decisione della
Commissione Tributaria Regionale.
Si costituiva, nel giudizio di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso di Carbochem per difetto di rappresentanza processuale, sostenendo come la procura speciale fosse stata rilasciata da un soggetto -il consigliere di amministrazione delegato- privo dei necessari poteri. non replicava all'eccezione, né produceva documenti idonei a confutarla. Parte_1
Il ricorso veniva così deciso alla camera di consiglio del 19 dicembre 2019, secondo il procedimento ex art. 380-bis c.p.c. e, con sentenza n. 13495/2020, la Corte di Cassazione accoglieva l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di rappresentanza processuale, rilevando che la rappresentanza legale e la facoltà di nominare avvocati spettassero, in base allo statuto di al Presidente del C.d.A. -che aveva rappresentato la società nei Parte_1
precedenti gradi di giudizio- e che, a fronte dell'eccezione sollevata, la società ricorrente avrebbe dovuto immediatamente contestare il difetto di rappresentanza.
Visto l'esito negativo del giudizio di Cassazione, proponeva ricorso ex art. 702 bis Parte_1
c.p.c. nei confronti dell'avv. al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla sua P_
negligenza professionale, quantificati in complessivi euro 19.879,54, di cui 8.498,40 per il compenso corrisposto al legale ed euro 11.381,14 per la rifusione delle spese di lite a cui la Corte di Cassazione
l'aveva condannata. Parte ricorrente lamentava, in particolare, l'omessa contestazione da parte dell'avv.to dell'infondata eccezione di difetto di rappresentanza sollevata dall'Agenzia delle P_
pagina 5 di 21 Entrate nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, che aveva determinato la soccombenza in rito della società.
Si costituiva in giudizio l'avv. contestando quanto ex adverso rappresentato e chiedendo, P_
in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa sua Controparte_2
compagnia assicurativa, per essere manlevato in caso di soccombenza.
La compagnia assicuratrice, costituitasi ritualmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso sommario nel caso di specie, per la complessità della causa e, nel merito, contestava la fondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree e assumeva l'inoperatività della polizza.
Il Tribunale di Varese con ordinanza del 25.10.2023 accoglieva parzialmente le domande di pronunciando il seguente dispositivo: “Il Tribunale di Varese, pronunciando Parte_1
definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide: 1) accerta in capo all'avv. l'errore professionale avente ad oggetto Controparte_1
l'omessa controdeduzione, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 21867/2012 R.G. promosso innanzi alla Corte di Cassazione, in seno alla memoria del 9.12.2019 in ordine all'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura speciale in quanto rilasciata da soggetto privo dei poteri rappresentativi formulata in sede di costituzione da Agenzia delle Entrate ovvero l'omessa prova della sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al soggetto che aveva rilasciato la procura oggetto di contestazione;
2) rigetta la domanda di risarcimento formulata da nei confronti dell'avv. con riferimento all'accertato Parte_1 Controparte_1
errore professionale di cui al pt. 1 per difetto di prova del nesso di causalità; 3) condanna
a rifondere all'avv. e a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite come liquidate in parte motiva, nella misura dei 2/3 pari ad euro
[...]
2.264,66 cadauno per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA (se dovuta), come per legge, dovendosi intendere il residuo terzo compensato tra le parti”.
Il Giudice di prime cure richiamava i principi in materia di onere della prova, evidenziando come il cliente che sostenga di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del proprio avvocato abbia l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Nel caso di specie, il Tribunale – pur evidenziando la sussistenza di un errore professionale da parte dell'avv. consistente nell'omessa contestazione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso P_
sollevata dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio avanti la Corte di Cassazione – rigettava la domanda di pagina 6 di 21 risarcimento dei danni avanzata dalla ritenendo che quest'ultima non avesse fornito Parte_1 la prova del nesso di causalità tra l'inadeguata prestazione ed i danni lamentati. In particolare, parte attrice non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare che le ragioni del ricorso in Cassazione fossero fondate nel merito e che, quindi, l'omissione dell'avv. avesse effettivamente precluso P_
la possibilità di ottenere un esito favorevole del giudizio, una volta superata l'eccezione preliminare. In punto spese di lite, il primo giudice condannava la società ricorrente, in quanto prevalentemente soccombente, al pagamento delle spese di lite sopportate dall'avv.to con compensazione P_
tuttavia per un terzo per la ritenuta sussistenza dell'errore professionale del legale. Parimenti compensava per un terzo le spese di lite della terza chiamata, che pure venivano poste a carico dell'attrice, in forza del principio di causalità.
Avverso tale pronuncia proponeva appello evidenziando che, in realtà, parte Parte_1
appellante aveva richiesto la restituzione del compenso, indebitamente versato al legale, oltre al rimborso delle spese di lite del giudizio di Cassazione, pagate a causa della negligente prestazione del legale che aveva determinato l'inammissibilità del ricorso, mentre non era mai stato chiesto dall'attrice il risarcimento del danno connesso alla perdita della chance di vincere nel merito il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento dell'avviso di accertamento di euro 218.742,38.
Si costituiva quindi l'avv. il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità delle P_
domande proposte da parte appellante, in quanto radicalmente differenti rispetto a quelle proposte in primo grado. L'appellato evidenziava che quella proposta dinnanzi al Tribunale di Varese era stata un'azione di responsabilità professionale, tesa ad ottenere il risarcimento del danno, arbitrariamente quantificato in misura “almeno pari a quella del compenso corrisposto”, da sommarsi alle spese di soccombenza. L'appellato lamentava che l'appellante tentava ora di sussumere la pretesa risarcitoria nell'alveo delle restituzioni ricollegandola ad una causa petendi differente rispetto a quella posta a fondamento della domanda svolta in primo grado.
Parte appellata proponeva inoltre appello incidentale con cui contestava sia l'attribuzione di una responsabilità in capo all'avv. per il preteso errore professionale, sia la conseguente P_ compensazione per un terzo delle spese di lite. Rispetto a per il denegato caso di CP_5 accoglimento dell'appello principale, ribadiva la richiesta di essere manlevato dall'assicurazione contrastando le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate dalla terza chiamata.
pagina 7 di 21 Si costituiva che si associava alle difese dell'avv. Controparte_2 P_ chiedendo il rigetto dell'appello principale in quanto infondato. Pure la compagnia assicuratrice eccepiva un'inammissibile mutatio libelli da parte dell'appellante. si Controparte_2 associava alle difese dell'avv. relative all'appello incidentale relativo all'accertamento da P_
parte del Tribunale dell'inadempimento del professionista, con conseguente compensazione parziale delle spese di lite. Sosteneva, in ogni caso, l'inoperatività delle diverse polizze assicurative, tutte in regime claims made, sottoscritte dall'appellato. In particolare, le polizze nn. AEAW0016901,
AEAW0032374, AEAW0054772- LB venivano ritenute inoperanti per mancata denuncia di sinistro durante il periodo di validità; la polizza AEAW0066796-LB, invece, si considerava inoperante poiché
l'avv. consapevole dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate e P_
della sentenza della Cassazione che dichiarava l'inammissibilità del ricorso prima della stipula della polizza, non aveva riportato tale informazione nel modulo/scheda, violando così gli artt. 1892 e 1893
c.c. La compagnia assicuratrice sottolineava, infine, che, anche nell'ipotesi di operatività delle polizze, queste avrebbero operato con la franchigia di € 1.000,00 e i massimali previsti nei singoli contratti.
Alla prima udienza del 7.5.2024 parte appellata faceva presente che l'udienza era stata anticipata rispetto a quella del 24.5.2024 indicata in citazione e ne chiedeva un differimento, ai fini della tempestiva costituzione. Il Consigliere istruttore rinviava pertanto l'udienza al 4.6.2024.
A quest'ultima udienza il consigliere istruttore dichiarava la contumacia di e rinviava CP_5
l'udienza al 12.11.2024, onde consentire la notifica a quest'ultima dell'appello incidentale da parte di
. Controparte_1
Successivamente, all'udienza del 12.11.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava l'udienza del 25.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, poi rinviata d'ufficio al 18.3.2025, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla data dell'udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, con applicazione del disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 18.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del
26.3.2025.
pagina 8 di 21 APPELLO PRINCIPALE
Col primo ed unico motivo di appello lamenta l'erronea applicazione delle Parte_1
norme in materia di ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno contrattuale, in relazione all'inadempimento professionale del legale incaricato. In specie, contesta il capo Parte_1
dell'ordinanza che ha negato l'accoglimento delle domande dell'attrice sul presupposto che essa non abbia adeguatamente allegato e provato il pregiudizio subito ed il relativo nesso di causalità.
L'appellante sostiene che il Tribunale non ha inteso che la domanda proposta in primo grado non mirava affatto al risarcimento per la perdita di chances di accoglimento del ricorso in Cassazione ma, piuttosto, alla restituzione del compenso professionale corrisposto all'avv. in ragione del P_
radicale inadempimento contrattuale di quest'ultimo, nonché al ristoro delle spese di lite, cui era stata condannata nel giudizio di Cassazione, in conseguenza dell'errore imputabile al Parte_1
legale.
Secondo l'appellante, infatti, l'omissione dell'avv. –che non aveva confutato l'eccezione P_ preliminare dell'Agenzia delle Entrate- deve essere configurata quale inadempimento totale del contratto d'opera professionale, rendendo inutiliter data la prestazione resa e determinando la risoluzione ipso iure del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1457 c.c., in quanto, decorso il termine perentorio del 9.12.2019 per il deposito nel giudizio di Cassazione della memoria ex art. 378 c.p.c., non era più possibile per l'Avv. sanare il difetto di rappresentanza. P_
Da ciò, secondo la prospettazione di derivano sia il diritto alla ripetizione Parte_1
dell'indebito con riferimento al compenso versato al legale, pari ad euro 8.498,40, divenuto privo di causa, sia il diritto al risarcimento del danno contrattuale, costituito dalle spese legali -pari ad euro
11.381,14- sopportate a seguito della soccombenza in Cassazione, quale conseguenza diretta dell'inadempimento del legale.
L'appello principale è parzialmente fondato.
Come è noto, in caso di svolgimento negligente dell'attività professionale, va tenuto distinto il profilo del compenso dovuto al professionista per la prestazione eseguita da quello del risarcimento del danno.
A fronte di una prestazione ineseguita o eseguita in modo inesatto, il cliente può sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa del professionista di pagamento del suo compenso o, qualora questo sia già stato saldato, può chiedere la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale per grave inadempimento, con restituzione del corrispettivo già pagato. Il cliente può poi anche dedurre di aver subito dei danni causalmente riconducibili all'operato negligente ed imperito del professionista, di cui chiede ristoro.
pagina 9 di 21 Venendo alla fattispecie che ci occupa, la Suprema Corte ha affermato, anche recentemente, che, “in tema di responsabilità dell'avvocato, l'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. (tra le altre, Cass. n. 22487/2004); e nel perimetro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si collocherà senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio. Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato” (Cass. n. 24670/2024).
Pertanto, l'esecuzione inesatta della prestazione da parte dell'avvocato paralizza la sua pretesa al pagamento del compenso o, se già versato, ne può comportare la restituzione, mentre l'eventuale risarcimento del danno implica la prova ulteriore del nesso causale tra detto inadempimento e il danno lamentato, che, nel caso di negligente prestazione di un legale nell'ambito di un giudizio, sarà connessa alla prova del probabile esito favorevole che avrebbe avuto il procedimento in assenza dell'errore dell'avvocato.
Ciò premesso, è necessario procedere ad interpretare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da al fine di individuare le domande ivi proposte e verificare se possa ritenersi che, al di Parte_1
là delle espressioni letterali ivi usate, la parte abbia inteso richiedere, oltre al risarcimento del danno, anche la risoluzione del contratto e la restituzione del compenso versato al legale.
Sul punto è opportuno sottolineare come sia insegnamento ormai pacifico in giurisprudenza che
“il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/02/2024, n. 4237; Cass. civ. n. 118/2016, Cass. civ. 26159/2014, Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 14/11/2011, n. 23794). Con la conseguenza che il giudice
“incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale”. In particolare,
“Il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi” (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/03/2019, n. 7322; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/02/2010, n. 3012;
Cass. civ. n. 22665/2004).
pagina 10 di 21 Con specifico riferimento alla domanda di risoluzione del contratto, è pacifico in giurisprudenza che detta domanda possa essere proposta in forma implicita.
La volontà di risolvere un contratto per inadempimento, infatti, non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/09/2020, n. 19513; Cass. civ., Sez. VI , Ordinanza, 23/10/2017, n. 24947; Cass. 26159/2014).
Con particolare riferimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale, la Suprema Corte ha anche recentemente affermato che spetta al giudice del merito “riconoscere, nel quadro del testo in cui si sostanzia la domanda della parte, l'avvenuta implicita proposizione di un'ulteriore diversa domanda, rispetto a quelle desumibili testualmente all'atto processuale e, segnatamente, di una domanda di risoluzione contrattuale” (Cass. 4237/2024).
E' stato, altresì affermato che “la domanda di risoluzione del contratto può ritenersi implicita in quella di restituzione della somma corrisposta per una prestazione inadempiuta, proprio perché la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione” (Cass. 21230/2009).
Il principio è stato applicato anche ad altri ambiti riconoscendo, ad esempio, che la domanda di risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario possa ritenersi implicita nelle domande della parte che aveva chiesto la restituzione del controvalore dell'investimento effettuato per il tramite dell'intermediario (Cass. 24947/2017) o, in ambito di compravendita, si è ritenuto che la domanda di risoluzione del contratto fosse implicitamente contenuta nella domanda alla parte inadempiente di restituzione dell'acconto ricevuto (Cass. 3247/1976) o nella domanda del venditore relativa al riconoscimento del diritto di trattenere un acconto a seguito dell'inadempimento del compratore (Cass.
21113/2013).
In applicazione dei principi consolidati sopra espressi in materia di interpretazione della domanda e di proposizione implicita della domanda di risoluzione del contratto, occorre valutare, nel caso di specie, se il ricorso ex art. 702bis cpc proposto da avanti al Tribunale di Varese Parte_3
possa essere interpretato nel senso di ritenere proposta implicitamente una domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'avv.to P_
La Corte ritiene di rispondere affermativamente a tale quesito.
pagina 11 di 21 Esaminando detto ricorso, infatti, emerge che al punto 15 di pagina 3 dello Parte_1
stesso, aveva dato atto di aver versato all'avv.to come compenso professionale per il P_
giudizio di Cassazione, la somma di euro 8.498,40, come da fatture e bonifici prodotti.
A pagina 4, punto 17, del ricorso, laddove viene fatto riferimento al procedimento di mediazione, preliminare all'instaurazione del giudizio, vi è un chiaro ed espresso riferimento alla richiesta di “restituzione del compenso professionale” corrisposto all'avv.to come P_
conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, oltre al risarcimento dei danni subiti in ragione dell'operato del professionista. Anche poco oltre, al punto 19 del ricorso, viene evidenziata la mancata restituzione del compenso a suo tempo incassato dall'avv. in esito P_
alla conclusione negativa del procedimento di mediazione.
Inoltre, nella parte del ricorso in cui vengono descritte le conseguenze della difettosa o inadeguata prestazione del legale –ivi descritta come non rispondente al canone della diligenza media professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.– la ricorrente indica sia il rigetto in via preliminare del ricorso, sia la conseguente definitività dell'avviso di accertamento impugnato. Sotto il primo profilo viene evidenziato da , citando la giurisprudenza della Cassazione sul punto, che il vizio di Parte_1
inammissibilità del ricorso per difetto di procura ha travolto il ricorso nella sua giuridica riferibilità al soggetto in ipotesi rappresentato ed ha impedito addirittura una rituale instaurazione di un valido rapporto processuale (cfr. punti 23, 25, 26, 27 del ricorso).
Infine, il richiamo al compenso dell'avvocato, indicato nel suo preciso ammontare di euro
8.498,40, di cui, nella sostanza, è stata chiesta la restituzione, è ribadito nelle conclusioni del ricorso, accanto al danno determinato dalla condanna alle spese di lite del giudizio di Cassazione.
Pertanto, complessivamente interpretando le deduzioni di parte ricorrente, può concludersi che quest'ultima abbia allegato un inadempimento del professionista talmente grave da determinare, addirittura, l'impossibilità di instaurare un valido rapporto processuale: il giudizio è, infatti, pervenuto ad una pronuncia di rigetto in rito della domanda per inammissibilità, senza che la Corte abbia potuto entrare nel merito delle domande proposte.
A fronte di tale grave inadempimento, la società ricorrente ha, quindi, chiesto sia la restituzione del compenso pagato al legale, sia il ristoro delle spese a cui è stata condannata dalla Corte di
Cassazione.
Così ricostruite la vicenda sostanziale e le deduzioni contenute in ricorso, ritiene questa Corte che, al di là delle espressioni letterali usate e dell'improprio riferimento alla categoria del danno anche in relazione alla restituzione del compenso, il ricorso debba interpretarsi, in realtà, come una richiesta di restituzione del compenso a fronte di un inadempimento nello svolgimento dell'attività difensiva pagina 12 di 21 talmente grave da aver impedito la stessa valida instaurazione del rapporto processuale nel giudizio avanti alla Cassazione, con la conseguenza di rendere del tutto inutile la prestazione eseguita dal difensore, a fronte della quale era già stato pagato il compenso di euro 8.498,40. Nelle allegazioni attoree, pertanto, può effettivamente ritenersi implicitamente proposta una domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale per grave inadempimento del professionista, che è il presupposto della domanda di restituzione del compenso versato al legale.
In conformità ai principi sopra espressi in tema di interpretazione della domanda, può dunque concludersi che le deduzioni contenute nel ricorso depositato da avanti al Tribunale di Parte_1
Varese consentono di ravvisare, nell'ambito della causa petendi e del petitum delle domande proposte,
l'allegazione del rapporto di prestazione d'opera intellettuale, il grave inadempimento del legale che ha determinato addirittura il rigetto in rito del ricorso in Cassazione, nonché la richiesta di restituzione del compenso e di ristoro del danno connesso alle spese di lite del giudizio di Cassazione;
sotto tale profilo la richiesta di restituzione del compenso presuppone la domanda di risoluzione del contratto conseguente al grave inadempimento dedotto.
Rispetto al riferimento nelle difese di appello ad una possibile risoluzione di diritto del contratto di prestazione d'opera intellettuale, deve poi rilevarsi che è pacifico che nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c. (Cass. 23193/2020, 11493/2014). Nel caso di specie, per quanto sopra esposto, si ritiene che le allegazioni contenuto nel ricorso introduttivo del primo grado conducano ad una domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento.
Ciò premesso, le domande di risoluzione del contratto e di restituzione del compenso devono ritenersi fondate.
Sussiste, infatti, l'inadempimento dell'avv. posto che, se questi -esaminato il P_
controricorso dell'Agenzia delle Entrate- avesse preso tempestivamente posizione sull'eccezione proposta in merito ai poteri del soggetto che aveva conferito la procura alle liti, avrebbe potuto dimostrare, come da visura camerale, che tali poteri sussistevano e, quindi, ottenere il rigetto dell'eccezione. La sua inerzia negligente, invece, ha condotto al rigetto in rito della domanda, con declaratoria di inammissibilità del ricorso. Replicando tempestivamente all'eccezione dell'Agenzia delle Entrate, l'avv. ne avrebbe ottenuto il rigetto, in quanto la procura speciale indicava P_
esplicitamente la carica ricoperta dal sottoscrittore ed i poteri della conferente erano desumibili dalle risultanze del Registro delle Imprese.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della validità della procura rilasciata al difensore da parte di una persona giuridica, qual è la società a responsabilità limitata,
pagina 13 di 21 ove l'atto contenga l'espressa menzione, in capo al firmatario della detta procura, del potere di rappresentanza dell'ente che sta in giudizio, non produce nullità della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta da colui che l'ha sottoscritta quando, almeno nel caso in cui ne sia controverso il potere di rappresentanza, la funzione o la carica siano desumibili con certezza per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese” ( cfr.
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/11/2018, n. 28203).
Ancora si è affermato che “in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato” (Cass. civ., Sez. V,
Ord., 02/07/2020, n. 13495; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/10/2011, n. 22101).
Nel caso di specie, la Cassazione, decidendo sul ricorso di , citato l'orientamento Parte_1
sopra richiamato, ha così affermato: “In continuità, poi, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.
4248 del 4.3.2016) hanno statuito che il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie […] tuttavia qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte,
l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacchè sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire (principio ribadito di recente da Cass. ordinanza n. 24212 del 4.10.2018 e da Cass. n.
6996/2019); nel caso in esame, la ricorrente, pur essendole stato debitamente e ritualmente notificato il controricorso e pur avendo depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale, non ha minimamente contraddetto su tale eccezione preliminare, né tanto meno ha fornito la prova dei poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha conferito la procura”.
E' evidente, pertanto, dallo stesso tenore della pronuncia che ha deciso sul ricorso di
, che l'omessa confutazione da parte dell'avv.to dell'eccezione infondatamente Parte_1 P_ sollevata dall'Agenzia delle Entrate ha comportato l'inammissibilità del ricorso.
Lo stesso avv.to dà atto nelle sue difese che l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate P_
era infondata, in quanto la procura alle liti era stata rilasciata dalla signora , consigliere Parte_4
delegato, e tra i suoi poteri vi erano quelli di rappresentare la società presso qualsiasi Autorità e di nominare procuratori e avvocati conferendo agli stessi i poteri necessari per assistere la società in ogni grado di giudizio civile, penale e tributario, anche di Cassazione;
tali poteri risultavano dalla visura camerale della società e sussistevano in capo alla signora dal 18.12.2006 al 9.6.2017 e Parte_4
pagina 14 di 21 quindi quest'ultima aveva, senz'altro, il potere di rilasciare nell'anno 2012 la procura alle liti all'Avv.
P_
Quest'ultimo, tuttavia, nel giudizio di Cassazione non ha preso posizione sull'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate e non ne ha dimostrato l'infondatezza, con la conseguenza che la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La prestazione professionale resa dall'avv.to è stata, pertanto, del tutto inutile, posto P_
che, per l'errore del legale, la Corte non è entrata neppure nel merito del ricorso.
Al grave inadempimento dell'avvocato consegue, pertanto, l'accoglimento sia della domanda implicita di risoluzione del contratto, che di quella di restituzione del compenso versato al medesimo prima dell'esito del giudizio.
Diversamente, invece, deve concludersi rispetto alla richiesta di rimborso delle spese di lite, a cui la Corte di Cassazione ha condannato . Parte_1
Tale condanna, infatti, vi sarebbe stata anche nell'ipotesi di rigetto nel merito del ricorso.
L'accoglimento di tale diversa domanda, pertanto, è strettamente connessa con la fondatezza o meno, nel merito, delle ragioni poste da a fondamento del ricorso in Cassazione contro la Parte_1
decisione della Commissione Tributaria Regionale, in relazione alla richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Sotto tale profilo, dunque, la richiesta di rimborso delle spese di lite del giudizio di Cassazione costituisce effettivamente una domanda di risarcimento danni, il cui accoglimento è strettamente connesso alle chance di successo nel merito del ricorso proposto.
È noto, infatti, che, in materia di responsabilità dell'avvocato, essa non possa “affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (ex multis Cass. n. 11901/2002; Cass. n.
10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che “l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica -in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"- per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria implica una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e
pagina 15 di 21 diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre Cass. n. 25112/2017 e Cass. n.
10320/2018).
Aggiunge, altresì, la Corte come “nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato l'interesse primario del cliente/creditore è la “vittoria della causa”, così come nell'obbligazione del medico tale interesse è la “guarigione dalla malattia”; sicché, “non c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa. […] La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, infatti, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione. L'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo
(avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.: tra le altre, Cass. n. 22487/2004); e nel perimetro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si collocherà senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio. Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria. Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/09/2024, n. 24670).
In conclusione, in applicazione dei principi sopra esposti dalla Suprema Corte, nel caso di specie deve ritenersi che l'inadempimento grave dell'avv.to giustifichi la restituzione del P_
compenso versato al legale;
viceversa, per quanto concerne il risarcimento del danno e, in particolare, le spese di lite cui l'appellante è stata condannata dalla sentenza della Cassazione, deve rilevarsi che avrebbe dovuto dimostrare di avere una ragionevole probabilità di accoglimento nel Parte_1
merito del ricorso proposto. Tale allegazione è completamente mancata.
Le argomentazioni che precedono comportano, quindi, il rigetto della domanda risarcitoria.
APPELLO INCIDENTALE
pagina 16 di 21 Col primo motivo di appello incidentale l'avv.to lamenta l'erronea affermazione P_
della sua responsabilità professionale, ribadisce la correttezza del proprio operato ed evidenzia che il primo giudice ha infondatamente operato un'equivalenza tra omissione e responsabilità professionale.
Sul punto è possibile rinviare a quanto si è sopra argomentato in ordine all'appello principale.
Nel caso di specie sussiste un errore professionale in capo all'avv. il quale era P_
gravato da un onere di contestazione dell'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate, come argomentato dalla stessa sentenza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di
Si è visto che detta eccezione era infondata e l'avv.to era in condizioni di Parte_1 P_
dimostrarlo, evitando così la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Per quanto concerne poi la doglianza relativa all'erronea equiparazione tra omissione e responsabilità professionale, va ribadito come il profilo dell'inadempimento e quello risarcitorio vadano tenuti distinti. La prestazione resa dal legale, nel caso di specie, è stata connotata da negligenza e il grave inadempimento dello stesso ha impedito la valida costituzione del rapporto processuale, con declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per tale ragione il compenso ricevuto dall'avv.to P_
deve essere restituito, posto che la sua condotta integra un grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto. Con riferimento, invece, al risarcimento del danno, è imprescindibile la prova del nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato ed il danno subito dal cliente. A tal fine sarebbe stato necessario allegare e provare che le argomentazioni svolte nel ricorso in Cassazione avevano elevata probabilità di portare ad un accoglimento nel merito dello stesso. Tale dimostrazione è mancata e quindi nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto all'appellante.
Col secondo motivo di appello incidentale l'avv.to lamenta la compensazione per P_ un terzo delle spese di lite in conseguenza dell'erronea affermazione dell'errore professionale pretesamente commesso dal legale.
Con riferimento a detta doglianza deve rilevarsi che la questione è assorbita dalla nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che deve essere effettuata nella presente sede per effetto dell'accoglimento parziale dell'appello e sulla quale si tornerà infra.
RAPPORTI TRA Parte_5 Controparte_2
L'avv.to chiede, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di P_
, di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa Parte_1 Pt_6
In proposito può osservarsi quanto segue.
pagina 17 di 21 evidenzia che le polizze claims made nn. AEAW0016901, AEAW0032374, Pt_6
AEAW0054772- LB, sono inoperanti per mancata denuncia di sinistro durante il periodo di relativa validità.
Vi era poi la polizza, anch'essa in regime claims made, n. AEAW0066796-LB valida dalle ore
24:00 del 09.05.2021 alle ore 24:00 del 09.05.2022.
L'avv. riferisce, in comparsa di risposta, di aver ricevuto la formalizzazione degli P_ addebiti da parte di con l'invito alla procedura di mediazione, in data 7 dicembre 2021, e di Parte_1
aver informato gli assicuratori con nota del 22.12.2021, ovvero in vigenza di tale ultima polizza.
Dall'esame di quest'ultima si evince, tuttavia, che l'oggetto dell'assicurazione era “la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale. L'assicurazione prevede la copertura per la responsabilità civile professionale per qualsiasi tipi di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro”.
Ebbene, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, questa Corte ritiene di accogliere unicamente la domanda di restituzione del compenso e, invece, di rigettare la domanda di risarcimento dei danni svolta dall'appellante, deve ritenersi che tale polizza non operi, non essendovi condanna del legale al pagamento di alcun danno.
La domanda di manleva verso deve, pertanto, essere rigettata. CP_2
SPESE DI LITE
Infine, con riferimento alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado, con parziale accoglimento delle domande attoree, comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza
pagina 18 di 21 impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Ritiene il Collegio che l'accoglimento solo parziale delle domande dell'appellante nei confronti dell'avv.to giustifichi la compensazione per metà delle spese di lite di entrambi i gradi di P_ giudizio tra e l'avv. con condanna di quest'ultimo alla refusione a favore di Parte_1 P_
della residua metà, in quanto soccombente. Infatti, come noto, in tema Parte_1
di spese processuali, l'accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi può giustificarne la compensazione totale o parziale, a differenza dell'accoglimento parziale della domanda articolata in un unico capo (Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061; Cass. civ., Sez. II, Sent., 17/05/2024, n.
13827).
Le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate, tenuto conto del valore del decisum, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 /2014, secondo cui nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (Cass. 9237/2022).
Le spese di lite di per il primo grado di giudizio –tenuto conto dei parametri Parte_1
di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate, della natura del rito sommario, dell'assenza di attività istruttoria- solo liquidate nella complessiva somma di euro 3.397,00, di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.701 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge.
Metà di detto importo è dunque posto a carico dell'avv.to P_
Le spese di lite di del grado di appello, in applicazione dei medesimi criteri, Parte_1 tenuto conto della media difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria, solo liquidate nella complessiva somma di euro 3.966,00, di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva, euro 1.911 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge.
L'avv.to sarà pertanto tenuto a pagare all'appellante metà di detto importo. P_
Per quanto concerne, invece, la compagnia assicuratrice terza chiamata, questa Corte ritiene di porre le relative spese di lite per metà a carico di parte appellante e per metà a carico dell'avv.
Difatti, per quanto riguarda parte appellante, la domanda di risarcimento danni avanzata da P_
ha dato causa alla chiamata in manleva di da parte del convenuto ed è risultata Parte_1 CP_2
infondata, quindi l'appellante deve essere chiamata a rimborsare le spese di lite della terza chiamata, in forza del principio di causalità. Tuttavia, limitatamente alla richiesta di restituzione del compenso pagina 19 di 21 ricevuto da , la domanda di manleva dell'avv.to verso è infondata. Per Parte_1 P_ CP_2 tali ragioni si ritiene congruo che le spese della terza chiamata siano divise tra e l'avv.to Parte_1
in pari misura. P_
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio –tenuto conto dei CP_2
parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate, della natura del rito sommario e dell'assenza di attività istruttoria- solo liquidate nella complessiva somma di euro 3.397,00, di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.701 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge.
Le spese di lite di del grado di appello, in applicazione dei medesimi criteri, tenuto CP_2 conto della media difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria, solo liquidate nella complessiva somma di euro 3.966,00, di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva, euro 1.911 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge.
Tali importi sono dunque posti a carico di e dell'avv.to nella misura Parte_1 P_
di metà per ciascuno.
Visto il rigetto dell'appello incidentale, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellato avv.to dell'ulteriore importo, a titolo di contributo P_ unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento parziale dell'appello, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. cronol.
10992/2023, Rep. n. 1419/2023, emessa in data 25 ottobre 2023, dal Tribunale di Varese così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso tra Parte_1
[... e l'avv.to e, per l'effetto, condanna l'avv.to alla Controparte_1 Controparte_1
restituzione a del compenso ricevuto di euro 8.498,40, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo;
conferma il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da per il residuo importo;
Parte_1
2) rigetta la domanda di manleva proposta dall'avv.to nei confronti della Controparte_1 compagnia assicuratrice Controparte_2
pagina 20 di 21 3) compensate per metà le spese di lite tra e condanna Parte_1 Controparte_1
al pagamento a della residua metà, liquidata in tale quota Controparte_1 Parte_1
per il primo grado, in euro 1.698,50, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge;
4) compensate per metà le spese di lite tra e condanna Parte_1 Controparte_1
al pagamento a della residua metà liquidata in tale quota Controparte_1 Parte_1
per il grado di appello, in euro 1.983,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge;
5) liquida le spese legali di per il primo grado di giudizio in euro Controparte_2
3.397,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge, ponendole per metà a carico di e per metà a carico di Parte_1 Controparte_6
6) liquida le spese legali di per il grado appello in euro 3.966,00, Controparte_2
oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge, ponendole per metà a carico di e per metà a carico di Parte_1 Controparte_6
7) dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, Controparte_1
comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012
n. 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.3.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3653/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ) con sede in Castiglione Olona (VA), Via B. Milani, Parte_1 P.IVA_1
1, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. rappresentata e Parte_2 difesa, per procura in atti, anche disgiuntamente dall'Avv. Girolamo Abbatescianni (C.F.
), dall'Avv. Ida Raimondo (C.F. ) e dall'Avv. C.F._1 C.F._2
Michael Cirigliano (C.F. ), i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le C.F._3 comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
e/o al seguente numero di fax: 02.76316132, con Email_3 domicilio eletto presso la PEC dei suindicati difensori;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 21 (C.F. ), nato a Roma (RM) in [...] 8 marzo Controparte_1 C.F._4
1964 e con studio in Varese (VA), Piazza Giovine Italia n. 4, rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Carlo Alberto Cova del Foro di Busto Arsizio (C.F. – il quale C.F._5 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente indirizzo p.e.c.:
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_4
Gallarate (VA), Via Torino n. 2, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 19 maggio 2023 (R.G. 638/23 Tribunale di Varese);
APPELLATO
E
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO DI CUI AI Controparte_2
Co Co CERTIFICATI NN. AEAW0016901, AEAW0032374, AEAW0054772- , AEAW0066796-
(C.F. ), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, Dott.ssa P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa, dall' avv. Alberto Batini del Foro di Milano, presso il cui studio in
[...]
Milano, Via Camperio n. 9 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
OGGETTO: responsabilità professionale.
Per la RIFORMA dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. cronol. 10992/2023, Rep. n. 1419/2023, emessa in data 25 ottobre 2023, dal Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile, nel giudizio RG n.
638/2023, comunicata il 27 ottobre 2023.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, sia di merito, sia istruttoria, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
- riformare parzialmente l'ordinanza n. cronol. 10992/2023, Rep. n. 1419/2023, emessa in data 25 ottobre
2023, dal Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile (RGN 638/2023) comunicata il 27 ottobre 2023 e per
l'effetto
pagina 2 di 21 - in via principale, condannare l'Avv. a pagare a la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
8.498,40 pari all'importo versato a titolo di compenso per l'attività svolta in relazione al giudizio in Cassazione nonché a risarcire per quanto versato a titolo di spese di lite liquidate al termine di tale giudizio Parte_1 per Euro 11.381,14, ovvero in via subordinata ad una somma da determinarsi in via equitativa;
in entrambi i casi oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.;
- in via principale, riformata l'ordinanza impugnata, ordinare la restituzione di quanto versato da Parte_1 in esecuzione della decisione di primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio di primo e secondo grado”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: preso atto della fissazione, nell'atto di citazione in appello, della prima udienza alla data del 24 maggio 2024, differire l'udienza, anticipata dal Presidente al 7 maggio 2024, alla data del 24 maggio
2024 o a data successiva e/o rimettere in termini il deducente o, comunque, dare atto della tempestività della sua costituzione;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
A) dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello principale;
B) in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata ordinanza: - rigettare le domande svolte in primo grado da anche in punto di affermazione della responsabilità Parte_1 professionale dell'Avv. - liquidare le spese di lite in favore dell'Avv. Controparte_1 P_ nella loro integrità ossia nella misura di euro 3.397/00 + rimborso forfettario spese generali
[...]
15% + C.p.a. 4% + I.v.a. 22% + anticipazioni euro 237/00;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertare l'esatto ammontare dei pretesi danni e, per l'effetto, condannare la a manlevare il deducente da qualsiasi pretesa formulata Controparte_2 dall'appellante principale mediante pagamento diretto al danneggiato ex art. 1917, comma 2, c.c.
Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse”.
Per Controparte_2
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
1. in via principale, nel merito: rigettare integralmente l'atto di appello notificato da nei confronti Parte_1 dell'Avv. in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto e, Controparte_1
pagina 3 di 21 conseguentemente, rigettare anche le domande svolte da questo nei confronti di con Controparte_2 riferimento al rischio di cui ai contratti nn. AEAW0016901, AEAW0032374, AEAW0054772- LB e
AEAW0066796-LB;
2. sempre in via principale, nel merito, accogliere l'atto di appello incidentale svolto dall'Avv. Controparte_1 per le ragioni esposte in parte motiva;
3. in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. rigettare l'appello incidentale condizionato da questi Controparte_1 avanzato nei confronti dell'esponente accertando e dichiarando che le polizze di cui ai contratti nn.
AEAW0016901, AEAW0032374, AEAW0054772- LB e AEAW0066796-LB non sono operative per
i motivi esposti in narrativa e/o che nulla comunque è indennizzabile ai sensi delle predette polizze da parte della terza chiamata per le ragioni espresse in parte motiva;
4. in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. e di ritenuta operatività delle polizze nn. Controparte_1
AEAW0016901, AEAW0032374, AEAW0054772- LB, AEAW0066796-LB, contenere l'obbligazione di manleva di con riferimento al rischio assunto con i contratti nn. Controparte_2
Co AEAW0016901, AEAW0032374, AEAW0054772- e AEAW0066796 LB: i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. (ii) in ragione del Controparte_1 massimale, dedotta la franchigia, e delle limitazioni di Polizza ritenuta applicabile, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art.
1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia, (v) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia, (vi) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia;
5. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in data 20 settembre 2012, conferiva all'avv. Parte_1 Controparte_1
l'incarico di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 36/49/2012 emessa dalla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. pagina 4 di 21 L'oggetto del contendere riguardava la legittimità di un avviso di accertamento di euro 218.742,38 notificato dall'Agenzia delle Entrate a ritenuto carente di motivazione, privo di Parte_1
adeguata istruttoria e precedentemente annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese.
Quest'ultima, infatti, aveva accolto il ricorso di ritenendo che l'applicazione dello Parte_1
Studio di Settore non corrispondesse alla situazione di fatto della società e che l'Agenzia delle Entrate non avesse integrato le risultanze dello Studio con altri elementi probatori.
L'Agenzia delle Entrate aveva, quindi, impugnato la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Varese lamentando un'erronea motivazione ed un'impropria applicazione dello Studio di
Settore.
La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo il gravame dell'Agenzia delle Entrate, aveva escluso vizi motivazionali e di applicazione dello Studio di Settore.
L'avv. in forza della procura conferitagli da proponeva, quindi, ricorso P_ Parte_1
dinnanzi alla Corte di Cassazione, nell'interesse di quest'ultima, contro la predetta decisione della
Commissione Tributaria Regionale.
Si costituiva, nel giudizio di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso di Carbochem per difetto di rappresentanza processuale, sostenendo come la procura speciale fosse stata rilasciata da un soggetto -il consigliere di amministrazione delegato- privo dei necessari poteri. non replicava all'eccezione, né produceva documenti idonei a confutarla. Parte_1
Il ricorso veniva così deciso alla camera di consiglio del 19 dicembre 2019, secondo il procedimento ex art. 380-bis c.p.c. e, con sentenza n. 13495/2020, la Corte di Cassazione accoglieva l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di rappresentanza processuale, rilevando che la rappresentanza legale e la facoltà di nominare avvocati spettassero, in base allo statuto di al Presidente del C.d.A. -che aveva rappresentato la società nei Parte_1
precedenti gradi di giudizio- e che, a fronte dell'eccezione sollevata, la società ricorrente avrebbe dovuto immediatamente contestare il difetto di rappresentanza.
Visto l'esito negativo del giudizio di Cassazione, proponeva ricorso ex art. 702 bis Parte_1
c.p.c. nei confronti dell'avv. al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla sua P_
negligenza professionale, quantificati in complessivi euro 19.879,54, di cui 8.498,40 per il compenso corrisposto al legale ed euro 11.381,14 per la rifusione delle spese di lite a cui la Corte di Cassazione
l'aveva condannata. Parte ricorrente lamentava, in particolare, l'omessa contestazione da parte dell'avv.to dell'infondata eccezione di difetto di rappresentanza sollevata dall'Agenzia delle P_
pagina 5 di 21 Entrate nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, che aveva determinato la soccombenza in rito della società.
Si costituiva in giudizio l'avv. contestando quanto ex adverso rappresentato e chiedendo, P_
in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa sua Controparte_2
compagnia assicurativa, per essere manlevato in caso di soccombenza.
La compagnia assicuratrice, costituitasi ritualmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso sommario nel caso di specie, per la complessità della causa e, nel merito, contestava la fondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree e assumeva l'inoperatività della polizza.
Il Tribunale di Varese con ordinanza del 25.10.2023 accoglieva parzialmente le domande di pronunciando il seguente dispositivo: “Il Tribunale di Varese, pronunciando Parte_1
definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide: 1) accerta in capo all'avv. l'errore professionale avente ad oggetto Controparte_1
l'omessa controdeduzione, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 21867/2012 R.G. promosso innanzi alla Corte di Cassazione, in seno alla memoria del 9.12.2019 in ordine all'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura speciale in quanto rilasciata da soggetto privo dei poteri rappresentativi formulata in sede di costituzione da Agenzia delle Entrate ovvero l'omessa prova della sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al soggetto che aveva rilasciato la procura oggetto di contestazione;
2) rigetta la domanda di risarcimento formulata da nei confronti dell'avv. con riferimento all'accertato Parte_1 Controparte_1
errore professionale di cui al pt. 1 per difetto di prova del nesso di causalità; 3) condanna
a rifondere all'avv. e a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite come liquidate in parte motiva, nella misura dei 2/3 pari ad euro
[...]
2.264,66 cadauno per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA (se dovuta), come per legge, dovendosi intendere il residuo terzo compensato tra le parti”.
Il Giudice di prime cure richiamava i principi in materia di onere della prova, evidenziando come il cliente che sostenga di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del proprio avvocato abbia l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Nel caso di specie, il Tribunale – pur evidenziando la sussistenza di un errore professionale da parte dell'avv. consistente nell'omessa contestazione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso P_
sollevata dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio avanti la Corte di Cassazione – rigettava la domanda di pagina 6 di 21 risarcimento dei danni avanzata dalla ritenendo che quest'ultima non avesse fornito Parte_1 la prova del nesso di causalità tra l'inadeguata prestazione ed i danni lamentati. In particolare, parte attrice non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare che le ragioni del ricorso in Cassazione fossero fondate nel merito e che, quindi, l'omissione dell'avv. avesse effettivamente precluso P_
la possibilità di ottenere un esito favorevole del giudizio, una volta superata l'eccezione preliminare. In punto spese di lite, il primo giudice condannava la società ricorrente, in quanto prevalentemente soccombente, al pagamento delle spese di lite sopportate dall'avv.to con compensazione P_
tuttavia per un terzo per la ritenuta sussistenza dell'errore professionale del legale. Parimenti compensava per un terzo le spese di lite della terza chiamata, che pure venivano poste a carico dell'attrice, in forza del principio di causalità.
Avverso tale pronuncia proponeva appello evidenziando che, in realtà, parte Parte_1
appellante aveva richiesto la restituzione del compenso, indebitamente versato al legale, oltre al rimborso delle spese di lite del giudizio di Cassazione, pagate a causa della negligente prestazione del legale che aveva determinato l'inammissibilità del ricorso, mentre non era mai stato chiesto dall'attrice il risarcimento del danno connesso alla perdita della chance di vincere nel merito il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento dell'avviso di accertamento di euro 218.742,38.
Si costituiva quindi l'avv. il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità delle P_
domande proposte da parte appellante, in quanto radicalmente differenti rispetto a quelle proposte in primo grado. L'appellato evidenziava che quella proposta dinnanzi al Tribunale di Varese era stata un'azione di responsabilità professionale, tesa ad ottenere il risarcimento del danno, arbitrariamente quantificato in misura “almeno pari a quella del compenso corrisposto”, da sommarsi alle spese di soccombenza. L'appellato lamentava che l'appellante tentava ora di sussumere la pretesa risarcitoria nell'alveo delle restituzioni ricollegandola ad una causa petendi differente rispetto a quella posta a fondamento della domanda svolta in primo grado.
Parte appellata proponeva inoltre appello incidentale con cui contestava sia l'attribuzione di una responsabilità in capo all'avv. per il preteso errore professionale, sia la conseguente P_ compensazione per un terzo delle spese di lite. Rispetto a per il denegato caso di CP_5 accoglimento dell'appello principale, ribadiva la richiesta di essere manlevato dall'assicurazione contrastando le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate dalla terza chiamata.
pagina 7 di 21 Si costituiva che si associava alle difese dell'avv. Controparte_2 P_ chiedendo il rigetto dell'appello principale in quanto infondato. Pure la compagnia assicuratrice eccepiva un'inammissibile mutatio libelli da parte dell'appellante. si Controparte_2 associava alle difese dell'avv. relative all'appello incidentale relativo all'accertamento da P_
parte del Tribunale dell'inadempimento del professionista, con conseguente compensazione parziale delle spese di lite. Sosteneva, in ogni caso, l'inoperatività delle diverse polizze assicurative, tutte in regime claims made, sottoscritte dall'appellato. In particolare, le polizze nn. AEAW0016901,
AEAW0032374, AEAW0054772- LB venivano ritenute inoperanti per mancata denuncia di sinistro durante il periodo di validità; la polizza AEAW0066796-LB, invece, si considerava inoperante poiché
l'avv. consapevole dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate e P_
della sentenza della Cassazione che dichiarava l'inammissibilità del ricorso prima della stipula della polizza, non aveva riportato tale informazione nel modulo/scheda, violando così gli artt. 1892 e 1893
c.c. La compagnia assicuratrice sottolineava, infine, che, anche nell'ipotesi di operatività delle polizze, queste avrebbero operato con la franchigia di € 1.000,00 e i massimali previsti nei singoli contratti.
Alla prima udienza del 7.5.2024 parte appellata faceva presente che l'udienza era stata anticipata rispetto a quella del 24.5.2024 indicata in citazione e ne chiedeva un differimento, ai fini della tempestiva costituzione. Il Consigliere istruttore rinviava pertanto l'udienza al 4.6.2024.
A quest'ultima udienza il consigliere istruttore dichiarava la contumacia di e rinviava CP_5
l'udienza al 12.11.2024, onde consentire la notifica a quest'ultima dell'appello incidentale da parte di
. Controparte_1
Successivamente, all'udienza del 12.11.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava l'udienza del 25.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, poi rinviata d'ufficio al 18.3.2025, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla data dell'udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, con applicazione del disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 18.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del
26.3.2025.
pagina 8 di 21 APPELLO PRINCIPALE
Col primo ed unico motivo di appello lamenta l'erronea applicazione delle Parte_1
norme in materia di ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno contrattuale, in relazione all'inadempimento professionale del legale incaricato. In specie, contesta il capo Parte_1
dell'ordinanza che ha negato l'accoglimento delle domande dell'attrice sul presupposto che essa non abbia adeguatamente allegato e provato il pregiudizio subito ed il relativo nesso di causalità.
L'appellante sostiene che il Tribunale non ha inteso che la domanda proposta in primo grado non mirava affatto al risarcimento per la perdita di chances di accoglimento del ricorso in Cassazione ma, piuttosto, alla restituzione del compenso professionale corrisposto all'avv. in ragione del P_
radicale inadempimento contrattuale di quest'ultimo, nonché al ristoro delle spese di lite, cui era stata condannata nel giudizio di Cassazione, in conseguenza dell'errore imputabile al Parte_1
legale.
Secondo l'appellante, infatti, l'omissione dell'avv. –che non aveva confutato l'eccezione P_ preliminare dell'Agenzia delle Entrate- deve essere configurata quale inadempimento totale del contratto d'opera professionale, rendendo inutiliter data la prestazione resa e determinando la risoluzione ipso iure del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1457 c.c., in quanto, decorso il termine perentorio del 9.12.2019 per il deposito nel giudizio di Cassazione della memoria ex art. 378 c.p.c., non era più possibile per l'Avv. sanare il difetto di rappresentanza. P_
Da ciò, secondo la prospettazione di derivano sia il diritto alla ripetizione Parte_1
dell'indebito con riferimento al compenso versato al legale, pari ad euro 8.498,40, divenuto privo di causa, sia il diritto al risarcimento del danno contrattuale, costituito dalle spese legali -pari ad euro
11.381,14- sopportate a seguito della soccombenza in Cassazione, quale conseguenza diretta dell'inadempimento del legale.
L'appello principale è parzialmente fondato.
Come è noto, in caso di svolgimento negligente dell'attività professionale, va tenuto distinto il profilo del compenso dovuto al professionista per la prestazione eseguita da quello del risarcimento del danno.
A fronte di una prestazione ineseguita o eseguita in modo inesatto, il cliente può sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa del professionista di pagamento del suo compenso o, qualora questo sia già stato saldato, può chiedere la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale per grave inadempimento, con restituzione del corrispettivo già pagato. Il cliente può poi anche dedurre di aver subito dei danni causalmente riconducibili all'operato negligente ed imperito del professionista, di cui chiede ristoro.
pagina 9 di 21 Venendo alla fattispecie che ci occupa, la Suprema Corte ha affermato, anche recentemente, che, “in tema di responsabilità dell'avvocato, l'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. (tra le altre, Cass. n. 22487/2004); e nel perimetro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si collocherà senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio. Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato” (Cass. n. 24670/2024).
Pertanto, l'esecuzione inesatta della prestazione da parte dell'avvocato paralizza la sua pretesa al pagamento del compenso o, se già versato, ne può comportare la restituzione, mentre l'eventuale risarcimento del danno implica la prova ulteriore del nesso causale tra detto inadempimento e il danno lamentato, che, nel caso di negligente prestazione di un legale nell'ambito di un giudizio, sarà connessa alla prova del probabile esito favorevole che avrebbe avuto il procedimento in assenza dell'errore dell'avvocato.
Ciò premesso, è necessario procedere ad interpretare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da al fine di individuare le domande ivi proposte e verificare se possa ritenersi che, al di Parte_1
là delle espressioni letterali ivi usate, la parte abbia inteso richiedere, oltre al risarcimento del danno, anche la risoluzione del contratto e la restituzione del compenso versato al legale.
Sul punto è opportuno sottolineare come sia insegnamento ormai pacifico in giurisprudenza che
“il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/02/2024, n. 4237; Cass. civ. n. 118/2016, Cass. civ. 26159/2014, Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 14/11/2011, n. 23794). Con la conseguenza che il giudice
“incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale”. In particolare,
“Il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi” (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/03/2019, n. 7322; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/02/2010, n. 3012;
Cass. civ. n. 22665/2004).
pagina 10 di 21 Con specifico riferimento alla domanda di risoluzione del contratto, è pacifico in giurisprudenza che detta domanda possa essere proposta in forma implicita.
La volontà di risolvere un contratto per inadempimento, infatti, non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/09/2020, n. 19513; Cass. civ., Sez. VI , Ordinanza, 23/10/2017, n. 24947; Cass. 26159/2014).
Con particolare riferimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale, la Suprema Corte ha anche recentemente affermato che spetta al giudice del merito “riconoscere, nel quadro del testo in cui si sostanzia la domanda della parte, l'avvenuta implicita proposizione di un'ulteriore diversa domanda, rispetto a quelle desumibili testualmente all'atto processuale e, segnatamente, di una domanda di risoluzione contrattuale” (Cass. 4237/2024).
E' stato, altresì affermato che “la domanda di risoluzione del contratto può ritenersi implicita in quella di restituzione della somma corrisposta per una prestazione inadempiuta, proprio perché la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione” (Cass. 21230/2009).
Il principio è stato applicato anche ad altri ambiti riconoscendo, ad esempio, che la domanda di risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario possa ritenersi implicita nelle domande della parte che aveva chiesto la restituzione del controvalore dell'investimento effettuato per il tramite dell'intermediario (Cass. 24947/2017) o, in ambito di compravendita, si è ritenuto che la domanda di risoluzione del contratto fosse implicitamente contenuta nella domanda alla parte inadempiente di restituzione dell'acconto ricevuto (Cass. 3247/1976) o nella domanda del venditore relativa al riconoscimento del diritto di trattenere un acconto a seguito dell'inadempimento del compratore (Cass.
21113/2013).
In applicazione dei principi consolidati sopra espressi in materia di interpretazione della domanda e di proposizione implicita della domanda di risoluzione del contratto, occorre valutare, nel caso di specie, se il ricorso ex art. 702bis cpc proposto da avanti al Tribunale di Varese Parte_3
possa essere interpretato nel senso di ritenere proposta implicitamente una domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'avv.to P_
La Corte ritiene di rispondere affermativamente a tale quesito.
pagina 11 di 21 Esaminando detto ricorso, infatti, emerge che al punto 15 di pagina 3 dello Parte_1
stesso, aveva dato atto di aver versato all'avv.to come compenso professionale per il P_
giudizio di Cassazione, la somma di euro 8.498,40, come da fatture e bonifici prodotti.
A pagina 4, punto 17, del ricorso, laddove viene fatto riferimento al procedimento di mediazione, preliminare all'instaurazione del giudizio, vi è un chiaro ed espresso riferimento alla richiesta di “restituzione del compenso professionale” corrisposto all'avv.to come P_
conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, oltre al risarcimento dei danni subiti in ragione dell'operato del professionista. Anche poco oltre, al punto 19 del ricorso, viene evidenziata la mancata restituzione del compenso a suo tempo incassato dall'avv. in esito P_
alla conclusione negativa del procedimento di mediazione.
Inoltre, nella parte del ricorso in cui vengono descritte le conseguenze della difettosa o inadeguata prestazione del legale –ivi descritta come non rispondente al canone della diligenza media professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.– la ricorrente indica sia il rigetto in via preliminare del ricorso, sia la conseguente definitività dell'avviso di accertamento impugnato. Sotto il primo profilo viene evidenziato da , citando la giurisprudenza della Cassazione sul punto, che il vizio di Parte_1
inammissibilità del ricorso per difetto di procura ha travolto il ricorso nella sua giuridica riferibilità al soggetto in ipotesi rappresentato ed ha impedito addirittura una rituale instaurazione di un valido rapporto processuale (cfr. punti 23, 25, 26, 27 del ricorso).
Infine, il richiamo al compenso dell'avvocato, indicato nel suo preciso ammontare di euro
8.498,40, di cui, nella sostanza, è stata chiesta la restituzione, è ribadito nelle conclusioni del ricorso, accanto al danno determinato dalla condanna alle spese di lite del giudizio di Cassazione.
Pertanto, complessivamente interpretando le deduzioni di parte ricorrente, può concludersi che quest'ultima abbia allegato un inadempimento del professionista talmente grave da determinare, addirittura, l'impossibilità di instaurare un valido rapporto processuale: il giudizio è, infatti, pervenuto ad una pronuncia di rigetto in rito della domanda per inammissibilità, senza che la Corte abbia potuto entrare nel merito delle domande proposte.
A fronte di tale grave inadempimento, la società ricorrente ha, quindi, chiesto sia la restituzione del compenso pagato al legale, sia il ristoro delle spese a cui è stata condannata dalla Corte di
Cassazione.
Così ricostruite la vicenda sostanziale e le deduzioni contenute in ricorso, ritiene questa Corte che, al di là delle espressioni letterali usate e dell'improprio riferimento alla categoria del danno anche in relazione alla restituzione del compenso, il ricorso debba interpretarsi, in realtà, come una richiesta di restituzione del compenso a fronte di un inadempimento nello svolgimento dell'attività difensiva pagina 12 di 21 talmente grave da aver impedito la stessa valida instaurazione del rapporto processuale nel giudizio avanti alla Cassazione, con la conseguenza di rendere del tutto inutile la prestazione eseguita dal difensore, a fronte della quale era già stato pagato il compenso di euro 8.498,40. Nelle allegazioni attoree, pertanto, può effettivamente ritenersi implicitamente proposta una domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale per grave inadempimento del professionista, che è il presupposto della domanda di restituzione del compenso versato al legale.
In conformità ai principi sopra espressi in tema di interpretazione della domanda, può dunque concludersi che le deduzioni contenute nel ricorso depositato da avanti al Tribunale di Parte_1
Varese consentono di ravvisare, nell'ambito della causa petendi e del petitum delle domande proposte,
l'allegazione del rapporto di prestazione d'opera intellettuale, il grave inadempimento del legale che ha determinato addirittura il rigetto in rito del ricorso in Cassazione, nonché la richiesta di restituzione del compenso e di ristoro del danno connesso alle spese di lite del giudizio di Cassazione;
sotto tale profilo la richiesta di restituzione del compenso presuppone la domanda di risoluzione del contratto conseguente al grave inadempimento dedotto.
Rispetto al riferimento nelle difese di appello ad una possibile risoluzione di diritto del contratto di prestazione d'opera intellettuale, deve poi rilevarsi che è pacifico che nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c. (Cass. 23193/2020, 11493/2014). Nel caso di specie, per quanto sopra esposto, si ritiene che le allegazioni contenuto nel ricorso introduttivo del primo grado conducano ad una domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento.
Ciò premesso, le domande di risoluzione del contratto e di restituzione del compenso devono ritenersi fondate.
Sussiste, infatti, l'inadempimento dell'avv. posto che, se questi -esaminato il P_
controricorso dell'Agenzia delle Entrate- avesse preso tempestivamente posizione sull'eccezione proposta in merito ai poteri del soggetto che aveva conferito la procura alle liti, avrebbe potuto dimostrare, come da visura camerale, che tali poteri sussistevano e, quindi, ottenere il rigetto dell'eccezione. La sua inerzia negligente, invece, ha condotto al rigetto in rito della domanda, con declaratoria di inammissibilità del ricorso. Replicando tempestivamente all'eccezione dell'Agenzia delle Entrate, l'avv. ne avrebbe ottenuto il rigetto, in quanto la procura speciale indicava P_
esplicitamente la carica ricoperta dal sottoscrittore ed i poteri della conferente erano desumibili dalle risultanze del Registro delle Imprese.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della validità della procura rilasciata al difensore da parte di una persona giuridica, qual è la società a responsabilità limitata,
pagina 13 di 21 ove l'atto contenga l'espressa menzione, in capo al firmatario della detta procura, del potere di rappresentanza dell'ente che sta in giudizio, non produce nullità della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta da colui che l'ha sottoscritta quando, almeno nel caso in cui ne sia controverso il potere di rappresentanza, la funzione o la carica siano desumibili con certezza per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese” ( cfr.
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/11/2018, n. 28203).
Ancora si è affermato che “in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato” (Cass. civ., Sez. V,
Ord., 02/07/2020, n. 13495; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/10/2011, n. 22101).
Nel caso di specie, la Cassazione, decidendo sul ricorso di , citato l'orientamento Parte_1
sopra richiamato, ha così affermato: “In continuità, poi, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.
4248 del 4.3.2016) hanno statuito che il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie […] tuttavia qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte,
l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacchè sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire (principio ribadito di recente da Cass. ordinanza n. 24212 del 4.10.2018 e da Cass. n.
6996/2019); nel caso in esame, la ricorrente, pur essendole stato debitamente e ritualmente notificato il controricorso e pur avendo depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale, non ha minimamente contraddetto su tale eccezione preliminare, né tanto meno ha fornito la prova dei poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha conferito la procura”.
E' evidente, pertanto, dallo stesso tenore della pronuncia che ha deciso sul ricorso di
, che l'omessa confutazione da parte dell'avv.to dell'eccezione infondatamente Parte_1 P_ sollevata dall'Agenzia delle Entrate ha comportato l'inammissibilità del ricorso.
Lo stesso avv.to dà atto nelle sue difese che l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate P_
era infondata, in quanto la procura alle liti era stata rilasciata dalla signora , consigliere Parte_4
delegato, e tra i suoi poteri vi erano quelli di rappresentare la società presso qualsiasi Autorità e di nominare procuratori e avvocati conferendo agli stessi i poteri necessari per assistere la società in ogni grado di giudizio civile, penale e tributario, anche di Cassazione;
tali poteri risultavano dalla visura camerale della società e sussistevano in capo alla signora dal 18.12.2006 al 9.6.2017 e Parte_4
pagina 14 di 21 quindi quest'ultima aveva, senz'altro, il potere di rilasciare nell'anno 2012 la procura alle liti all'Avv.
P_
Quest'ultimo, tuttavia, nel giudizio di Cassazione non ha preso posizione sull'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate e non ne ha dimostrato l'infondatezza, con la conseguenza che la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La prestazione professionale resa dall'avv.to è stata, pertanto, del tutto inutile, posto P_
che, per l'errore del legale, la Corte non è entrata neppure nel merito del ricorso.
Al grave inadempimento dell'avvocato consegue, pertanto, l'accoglimento sia della domanda implicita di risoluzione del contratto, che di quella di restituzione del compenso versato al medesimo prima dell'esito del giudizio.
Diversamente, invece, deve concludersi rispetto alla richiesta di rimborso delle spese di lite, a cui la Corte di Cassazione ha condannato . Parte_1
Tale condanna, infatti, vi sarebbe stata anche nell'ipotesi di rigetto nel merito del ricorso.
L'accoglimento di tale diversa domanda, pertanto, è strettamente connessa con la fondatezza o meno, nel merito, delle ragioni poste da a fondamento del ricorso in Cassazione contro la Parte_1
decisione della Commissione Tributaria Regionale, in relazione alla richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Sotto tale profilo, dunque, la richiesta di rimborso delle spese di lite del giudizio di Cassazione costituisce effettivamente una domanda di risarcimento danni, il cui accoglimento è strettamente connesso alle chance di successo nel merito del ricorso proposto.
È noto, infatti, che, in materia di responsabilità dell'avvocato, essa non possa “affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (ex multis Cass. n. 11901/2002; Cass. n.
10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che “l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica -in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"- per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria implica una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e
pagina 15 di 21 diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre Cass. n. 25112/2017 e Cass. n.
10320/2018).
Aggiunge, altresì, la Corte come “nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato l'interesse primario del cliente/creditore è la “vittoria della causa”, così come nell'obbligazione del medico tale interesse è la “guarigione dalla malattia”; sicché, “non c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa. […] La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, infatti, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione. L'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo
(avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.: tra le altre, Cass. n. 22487/2004); e nel perimetro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si collocherà senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio. Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria. Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/09/2024, n. 24670).
In conclusione, in applicazione dei principi sopra esposti dalla Suprema Corte, nel caso di specie deve ritenersi che l'inadempimento grave dell'avv.to giustifichi la restituzione del P_
compenso versato al legale;
viceversa, per quanto concerne il risarcimento del danno e, in particolare, le spese di lite cui l'appellante è stata condannata dalla sentenza della Cassazione, deve rilevarsi che avrebbe dovuto dimostrare di avere una ragionevole probabilità di accoglimento nel Parte_1
merito del ricorso proposto. Tale allegazione è completamente mancata.
Le argomentazioni che precedono comportano, quindi, il rigetto della domanda risarcitoria.
APPELLO INCIDENTALE
pagina 16 di 21 Col primo motivo di appello incidentale l'avv.to lamenta l'erronea affermazione P_
della sua responsabilità professionale, ribadisce la correttezza del proprio operato ed evidenzia che il primo giudice ha infondatamente operato un'equivalenza tra omissione e responsabilità professionale.
Sul punto è possibile rinviare a quanto si è sopra argomentato in ordine all'appello principale.
Nel caso di specie sussiste un errore professionale in capo all'avv. il quale era P_
gravato da un onere di contestazione dell'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate, come argomentato dalla stessa sentenza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di
Si è visto che detta eccezione era infondata e l'avv.to era in condizioni di Parte_1 P_
dimostrarlo, evitando così la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Per quanto concerne poi la doglianza relativa all'erronea equiparazione tra omissione e responsabilità professionale, va ribadito come il profilo dell'inadempimento e quello risarcitorio vadano tenuti distinti. La prestazione resa dal legale, nel caso di specie, è stata connotata da negligenza e il grave inadempimento dello stesso ha impedito la valida costituzione del rapporto processuale, con declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per tale ragione il compenso ricevuto dall'avv.to P_
deve essere restituito, posto che la sua condotta integra un grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto. Con riferimento, invece, al risarcimento del danno, è imprescindibile la prova del nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato ed il danno subito dal cliente. A tal fine sarebbe stato necessario allegare e provare che le argomentazioni svolte nel ricorso in Cassazione avevano elevata probabilità di portare ad un accoglimento nel merito dello stesso. Tale dimostrazione è mancata e quindi nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto all'appellante.
Col secondo motivo di appello incidentale l'avv.to lamenta la compensazione per P_ un terzo delle spese di lite in conseguenza dell'erronea affermazione dell'errore professionale pretesamente commesso dal legale.
Con riferimento a detta doglianza deve rilevarsi che la questione è assorbita dalla nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che deve essere effettuata nella presente sede per effetto dell'accoglimento parziale dell'appello e sulla quale si tornerà infra.
RAPPORTI TRA Parte_5 Controparte_2
L'avv.to chiede, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di P_
, di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa Parte_1 Pt_6
In proposito può osservarsi quanto segue.
pagina 17 di 21 evidenzia che le polizze claims made nn. AEAW0016901, AEAW0032374, Pt_6
AEAW0054772- LB, sono inoperanti per mancata denuncia di sinistro durante il periodo di relativa validità.
Vi era poi la polizza, anch'essa in regime claims made, n. AEAW0066796-LB valida dalle ore
24:00 del 09.05.2021 alle ore 24:00 del 09.05.2022.
L'avv. riferisce, in comparsa di risposta, di aver ricevuto la formalizzazione degli P_ addebiti da parte di con l'invito alla procedura di mediazione, in data 7 dicembre 2021, e di Parte_1
aver informato gli assicuratori con nota del 22.12.2021, ovvero in vigenza di tale ultima polizza.
Dall'esame di quest'ultima si evince, tuttavia, che l'oggetto dell'assicurazione era “la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale. L'assicurazione prevede la copertura per la responsabilità civile professionale per qualsiasi tipi di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro”.
Ebbene, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, questa Corte ritiene di accogliere unicamente la domanda di restituzione del compenso e, invece, di rigettare la domanda di risarcimento dei danni svolta dall'appellante, deve ritenersi che tale polizza non operi, non essendovi condanna del legale al pagamento di alcun danno.
La domanda di manleva verso deve, pertanto, essere rigettata. CP_2
SPESE DI LITE
Infine, con riferimento alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado, con parziale accoglimento delle domande attoree, comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza
pagina 18 di 21 impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Ritiene il Collegio che l'accoglimento solo parziale delle domande dell'appellante nei confronti dell'avv.to giustifichi la compensazione per metà delle spese di lite di entrambi i gradi di P_ giudizio tra e l'avv. con condanna di quest'ultimo alla refusione a favore di Parte_1 P_
della residua metà, in quanto soccombente. Infatti, come noto, in tema Parte_1
di spese processuali, l'accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi può giustificarne la compensazione totale o parziale, a differenza dell'accoglimento parziale della domanda articolata in un unico capo (Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061; Cass. civ., Sez. II, Sent., 17/05/2024, n.
13827).
Le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate, tenuto conto del valore del decisum, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 /2014, secondo cui nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (Cass. 9237/2022).
Le spese di lite di per il primo grado di giudizio –tenuto conto dei parametri Parte_1
di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate, della natura del rito sommario, dell'assenza di attività istruttoria- solo liquidate nella complessiva somma di euro 3.397,00, di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.701 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge.
Metà di detto importo è dunque posto a carico dell'avv.to P_
Le spese di lite di del grado di appello, in applicazione dei medesimi criteri, Parte_1 tenuto conto della media difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria, solo liquidate nella complessiva somma di euro 3.966,00, di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva, euro 1.911 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge.
L'avv.to sarà pertanto tenuto a pagare all'appellante metà di detto importo. P_
Per quanto concerne, invece, la compagnia assicuratrice terza chiamata, questa Corte ritiene di porre le relative spese di lite per metà a carico di parte appellante e per metà a carico dell'avv.
Difatti, per quanto riguarda parte appellante, la domanda di risarcimento danni avanzata da P_
ha dato causa alla chiamata in manleva di da parte del convenuto ed è risultata Parte_1 CP_2
infondata, quindi l'appellante deve essere chiamata a rimborsare le spese di lite della terza chiamata, in forza del principio di causalità. Tuttavia, limitatamente alla richiesta di restituzione del compenso pagina 19 di 21 ricevuto da , la domanda di manleva dell'avv.to verso è infondata. Per Parte_1 P_ CP_2 tali ragioni si ritiene congruo che le spese della terza chiamata siano divise tra e l'avv.to Parte_1
in pari misura. P_
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio –tenuto conto dei CP_2
parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate, della natura del rito sommario e dell'assenza di attività istruttoria- solo liquidate nella complessiva somma di euro 3.397,00, di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.701 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge.
Le spese di lite di del grado di appello, in applicazione dei medesimi criteri, tenuto CP_2 conto della media difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria, solo liquidate nella complessiva somma di euro 3.966,00, di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva, euro 1.911 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge.
Tali importi sono dunque posti a carico di e dell'avv.to nella misura Parte_1 P_
di metà per ciascuno.
Visto il rigetto dell'appello incidentale, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellato avv.to dell'ulteriore importo, a titolo di contributo P_ unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento parziale dell'appello, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. cronol.
10992/2023, Rep. n. 1419/2023, emessa in data 25 ottobre 2023, dal Tribunale di Varese così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso tra Parte_1
[... e l'avv.to e, per l'effetto, condanna l'avv.to alla Controparte_1 Controparte_1
restituzione a del compenso ricevuto di euro 8.498,40, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo;
conferma il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da per il residuo importo;
Parte_1
2) rigetta la domanda di manleva proposta dall'avv.to nei confronti della Controparte_1 compagnia assicuratrice Controparte_2
pagina 20 di 21 3) compensate per metà le spese di lite tra e condanna Parte_1 Controparte_1
al pagamento a della residua metà, liquidata in tale quota Controparte_1 Parte_1
per il primo grado, in euro 1.698,50, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge;
4) compensate per metà le spese di lite tra e condanna Parte_1 Controparte_1
al pagamento a della residua metà liquidata in tale quota Controparte_1 Parte_1
per il grado di appello, in euro 1.983,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge;
5) liquida le spese legali di per il primo grado di giudizio in euro Controparte_2
3.397,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge, ponendole per metà a carico di e per metà a carico di Parte_1 Controparte_6
6) liquida le spese legali di per il grado appello in euro 3.966,00, Controparte_2
oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge, ponendole per metà a carico di e per metà a carico di Parte_1 Controparte_6
7) dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, Controparte_1
comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012
n. 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.3.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 21 di 21