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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4042/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4042/2024 vertente tra: TRA
, , con l'avv. LENTINI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. SANZANI Controparte_1 C.F._2
CRISTIANA;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/6/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 15/12/2007 a CAMPOGALLIANO (atto n. 14, parte I, anno 2007). Dal matrimonio è nata la figlia (22/5/2006. Le parti vivono separate in forza della sentenza Per_1 del Tribunale di Reggio Emilia, poi riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 600 per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha convenuto in giudizio la moglie per Parte_1 chi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, con conferma delle condizioni di separazione. si è costituita e non si è opposta alla Controparte_1 pronuncia sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione del ricorrente, sostenendo:
▶che le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti sono diverse da quelle ricostruite dalla Corte d'Appello di Bologna, in quanto il ricorrente occulta redditi e beni, e si trova in una posizione di forte vantaggio rispetto alla moglie;
▶di aver sostenuto sacrifici per il ménage familiare che hanno determinato un arricchimento del marito. Ha, pertanto, chiesto che le sia riconosciuto un assegno divorzile di € 300, e che l'importo per la figlia sia aumentato a € 1.000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione.
2. Mantenimento della prole La richiesta della resistente di aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia non può essere accolta. Per_1
Attualmente, tale assegno è quantificato dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna – emessa l'11/6/2024 e passata in giudicato – che lo ha fissato in € 600 valorizzando le seguenti circostanze di fatto: “l'età della figlia e la situazione reddituale delle parti (con una pensione del marito e un reddito da lavoro dipendente della moglie di importi analoghi), la mancanza di prova certa sia di redditi occulti stabili per il marito - affetto comunque da importanti patologie documentate - sia della fittizietà del suo licenziamento - per il quale avrebbe percepito un TFR anni orsono, già investito nell'acquisto degli immobili in oggetto - la mancanza di proventi da affitti certi per gli appartamenti di cui il marito è proprietario (l'uno ormai venduto, l'altro con disdetta di affitto, altro in località marina con contratti di affitto saltuari), e la considerazione del mutuo che il marito continua a versare per la casa familiare assegnata alla moglie…” Ebbene, rispetto al quadro considerato dalla Corte d'Appello, non risultano intervenuti elementi nuovi, dal momento che la resistente si è limitata a contestare le valutazioni della sentenza e a indicare alcune circostanze (rinuncia della figlia ad attività sportive, rifiuto del di Pt_1 corrispondere una parte delle spese straordinarie) che non rappresentano reali fattori sopravvenuti.
3. Assegno divorzile La domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie è infondata. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, della l. 898/1970, «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Come noto, l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio). In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17). In un secondo momento, la stessa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite, modificando in parte l'orientamento appena esposto e specificando che il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr. Cass. S.U. 18287/2018). Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno. Nel caso per cui si procede, la resistente fonda la propria domanda sull'assunto di essersi fatta carico del ménage familiare patendo un sacrificio delle proprie aspirazioni lavorative e consentendo al marito di migliorare il proprio reddito e il proprio patrimonio. Bisogna tuttavia considerare che:
1) come già accennato, la sentenza della Corte d'Appello di Bologna fotografa un quadro reddituale che, sostanzialmente, non manifesta una reale disparità reddituale tra le parti;
dal momento che la sentenza è passata in giudicato tra le parti e che la resistente non ha fornito elementi sopravvenuti rispetto ad essa (formulando allegazioni e avanzando richieste istruttorie tutte relative ad un'epoca antecedente), non vi è modo di ravvisare il presupposto principale per la concessione di un assegno divorzile;
2) peraltro, la domanda della resistente risulta infondata anche per ciò che concerne il requisito del sacrificio delle aspirazioni lavorative, dal momento che è la stessa a ricostruire come segue il proprio CP_1 percorso di lavoratrice: “Dapprima come collaboratrice familiare presso la famiglia OT;
in seguito, dal 2004 al 2008, presso la CIR – Per_2
Società Cooperativa Italiana di Ristorazione di Reggio Emilia e, infine, dal 2008 al 2012 presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, inizialmente con un contratto di borsa di studio e poi, dall'1/02/2012, con contratto di lavoro a tempo indeterminato – tempo pieno –, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.600,00”; da tali allegazioni, dunque, non solo non emergono sacrifici lavorativi, ma risulta anzi che la resistente abbia progressivamente migliorato le proprie condizioni occupazionali, peraltro procurandosi un lavoro le cui caratteristiche (tempo indeterminato e pieno) non paiono frutto di compromessi volti ad anteporre le esigenze familiari, e non consentono di ritenere sussistente in via presuntiva un sacrificio. La domanda va quindi rigettata.
4. Spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Campogalliano il 15/12/2007 (atto n. 14, parte I, anno 2007);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di Campogalliano per quanto di competenza;
-assegna la casa coniugale alla resistente;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 600 rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
-rigetta la domanda di assegno divorzile;
-condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2700 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 17/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4042/2024 vertente tra: TRA
, , con l'avv. LENTINI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. SANZANI Controparte_1 C.F._2
CRISTIANA;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/6/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 15/12/2007 a CAMPOGALLIANO (atto n. 14, parte I, anno 2007). Dal matrimonio è nata la figlia (22/5/2006. Le parti vivono separate in forza della sentenza Per_1 del Tribunale di Reggio Emilia, poi riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 600 per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha convenuto in giudizio la moglie per Parte_1 chi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, con conferma delle condizioni di separazione. si è costituita e non si è opposta alla Controparte_1 pronuncia sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione del ricorrente, sostenendo:
▶che le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti sono diverse da quelle ricostruite dalla Corte d'Appello di Bologna, in quanto il ricorrente occulta redditi e beni, e si trova in una posizione di forte vantaggio rispetto alla moglie;
▶di aver sostenuto sacrifici per il ménage familiare che hanno determinato un arricchimento del marito. Ha, pertanto, chiesto che le sia riconosciuto un assegno divorzile di € 300, e che l'importo per la figlia sia aumentato a € 1.000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione.
2. Mantenimento della prole La richiesta della resistente di aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia non può essere accolta. Per_1
Attualmente, tale assegno è quantificato dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna – emessa l'11/6/2024 e passata in giudicato – che lo ha fissato in € 600 valorizzando le seguenti circostanze di fatto: “l'età della figlia e la situazione reddituale delle parti (con una pensione del marito e un reddito da lavoro dipendente della moglie di importi analoghi), la mancanza di prova certa sia di redditi occulti stabili per il marito - affetto comunque da importanti patologie documentate - sia della fittizietà del suo licenziamento - per il quale avrebbe percepito un TFR anni orsono, già investito nell'acquisto degli immobili in oggetto - la mancanza di proventi da affitti certi per gli appartamenti di cui il marito è proprietario (l'uno ormai venduto, l'altro con disdetta di affitto, altro in località marina con contratti di affitto saltuari), e la considerazione del mutuo che il marito continua a versare per la casa familiare assegnata alla moglie…” Ebbene, rispetto al quadro considerato dalla Corte d'Appello, non risultano intervenuti elementi nuovi, dal momento che la resistente si è limitata a contestare le valutazioni della sentenza e a indicare alcune circostanze (rinuncia della figlia ad attività sportive, rifiuto del di Pt_1 corrispondere una parte delle spese straordinarie) che non rappresentano reali fattori sopravvenuti.
3. Assegno divorzile La domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie è infondata. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, della l. 898/1970, «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Come noto, l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio). In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17). In un secondo momento, la stessa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite, modificando in parte l'orientamento appena esposto e specificando che il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr. Cass. S.U. 18287/2018). Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno. Nel caso per cui si procede, la resistente fonda la propria domanda sull'assunto di essersi fatta carico del ménage familiare patendo un sacrificio delle proprie aspirazioni lavorative e consentendo al marito di migliorare il proprio reddito e il proprio patrimonio. Bisogna tuttavia considerare che:
1) come già accennato, la sentenza della Corte d'Appello di Bologna fotografa un quadro reddituale che, sostanzialmente, non manifesta una reale disparità reddituale tra le parti;
dal momento che la sentenza è passata in giudicato tra le parti e che la resistente non ha fornito elementi sopravvenuti rispetto ad essa (formulando allegazioni e avanzando richieste istruttorie tutte relative ad un'epoca antecedente), non vi è modo di ravvisare il presupposto principale per la concessione di un assegno divorzile;
2) peraltro, la domanda della resistente risulta infondata anche per ciò che concerne il requisito del sacrificio delle aspirazioni lavorative, dal momento che è la stessa a ricostruire come segue il proprio CP_1 percorso di lavoratrice: “Dapprima come collaboratrice familiare presso la famiglia OT;
in seguito, dal 2004 al 2008, presso la CIR – Per_2
Società Cooperativa Italiana di Ristorazione di Reggio Emilia e, infine, dal 2008 al 2012 presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, inizialmente con un contratto di borsa di studio e poi, dall'1/02/2012, con contratto di lavoro a tempo indeterminato – tempo pieno –, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.600,00”; da tali allegazioni, dunque, non solo non emergono sacrifici lavorativi, ma risulta anzi che la resistente abbia progressivamente migliorato le proprie condizioni occupazionali, peraltro procurandosi un lavoro le cui caratteristiche (tempo indeterminato e pieno) non paiono frutto di compromessi volti ad anteporre le esigenze familiari, e non consentono di ritenere sussistente in via presuntiva un sacrificio. La domanda va quindi rigettata.
4. Spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Campogalliano il 15/12/2007 (atto n. 14, parte I, anno 2007);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di Campogalliano per quanto di competenza;
-assegna la casa coniugale alla resistente;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 600 rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
-rigetta la domanda di assegno divorzile;
-condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2700 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 17/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli