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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/11/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott. Riccardo Dies Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il 19 dicembre Parte_1 C.F._1
1972, residente a [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al ricorso dall'avv. Francesco Saverio Dalba del Foro di Rovereto (C.F.: e dall'avv. C.F._2
Monica Cappello del Foro di Trento (C.F. ) presso il cui studio in C.F._3
Trento, via S. Marco n. 4 elegge domicilio, con indirizzi di posta elettronica certificata presso i quali si chiede siano trasmesse tutte le notificazioni e comunicazioni: ed Email_1 Email_2
RICORRENTE/ATTRICE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_4
e residente in [...], rappresentato, difeso e domiciliato – giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta- dall'avv.
VE AS (Cod. Fisc. ) del Foro di Rovereto, con studio in CodiceFiscale_5
AR (TN), Via Marconi nr. 27, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio nr. di fax 0464.512098 o al proprio indirizzo di posta elettronica certificata Pec
Email_3
RESISTENTE/CONVENUTO
e pagina 1 di 5 , nato a [...] il giorno 6.6.2005 e residente in [...]del Controparte_2
Garda (TN) – Via Alfonsina Gonzaga nr. 7 e , nato a [...] Controparte_3
(NA) il giorno 29.11.2006 e residente in [...]del Garda (TN) – Via Alfonsina Gonzaga nr.
7 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato VE AS (C.F. ) C.F._6 in forza di procura telematica allegata all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in 38062 AR (TN), via Marconi nr. 27, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e le notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
INTERVENUTI VOLONTARI con l'intervento di sede CP_4
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio .
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE, PARTE CONVENUTA E TERZI INTERVENUTI:
“chiedono lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni. La signora Pt_1 verserà direttamente ai figli l'importo di € 650,00 mensili per ciascuno, a titolo di mantenimento (detto importo è comprensivo anche delle spese per alloggio universitario/ conservatorio, libri, vitto e trasporto). Detta cifra dovrà essere versata entro il giorno 3 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, e sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal gennaio 2027. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo
CNF da intendersi qui integralmente richiamato, e nelle quali andranno incluse le spese per le tasse universitarie e di conservatorio, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. Spese di giudizio compensate.”
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle condizioni dalle medesime richieste.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2025 la signora ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 07.06.2004 in Napoli (NA) con il signor , Controparte_1 rappresentando che: dall'unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed pagina 2 di 5 economicamente non autosufficienti: nato il [...] e , nato il CP_2 CP_3
29.11.2006.
La ricorrente ha chiesto:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio,
- disporre che, a far data dal 01.08.2025, nulla sia dovuto dalla ricorrente al signor a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni ed economicamente non CP_1
autosufficienti,
- disporre contestualmente che a partire dal 01.08.2025, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli, in ragione del 50% ciascuno, e con un importo di € 1.000,00 (ossia, € 500,00 per ciascun figlio).
2. Con comparsa di costituzione e risposta, in data 23.09.2025 si è ritualmente costituito il signor , il quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio. Controparte_1
Il convenuto ha chiesto:
- disporre che la signora versi la somma di € 1.500,00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento dei figli, direttamente agli stessi (quindi, € 750,00 a figlio), ovvero corrispondendo direttamente € 1.000,00 ai figli (di cui, € 500,00 a ciascun figlio) e i restanti € 500,00 al signor;
CP_1
- disporre che le spese straordinarie necessarie al mantenimento dei figli siano sopportate al 40% dal signor e al 60% dalla signora . CP_1 Pt_1
3. Con decreto del 10.04.2025 il Giudice ha fissato l'udienza del 22.10.2025 per la comparizione delle parti.
4. Con ordinanza dd. 24.09.2025, il Giudice rinviava detta udienza al 29.10.2025.
5. In vista di tale udienza, con atto del 28.10.2025, si costituivano in giudizio i figli e , entrambi maggiorenni, i quali si richiamavano alle CP_2 Controparte_3
richieste, in punto di contributo al proprio mantenimento, formulate dal convenuto signor . CP_1
6. All'udienza del 29.10.2025 sono comparse le parti e, con la mediazione del Giudice, hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di scioglimento del matrimonio e i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte come indicate in epigrafe.
pagina 3 di 5 7. La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti deve trovare accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge
01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
7.1 È, infatti, incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla comparizione degli stessi davanti al presidente del Tribunale di
Rovereto nella procedura di separazione, conclusa con sentenza di data 18.01.2024, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
7.2 Quanto alle condizioni dello scioglimento del matrimonio, si rileva che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
7.3 In ragione dell'accordo raggiunto può essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pronuncia
lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , il Parte_1 Controparte_1
07.06.2004 in Napoli (NA), alle seguenti condizioni:
1. La signora verserà direttamente ai figli l'importo di € 650,00 mensili per Pt_1
ciascuno, a titolo di mantenimento (detto importo è comprensivo anche delle spese per alloggio universitario/ conservatorio, libri, vitto e trasporto). Detta cifra dovrà essere versata entro il giorno 3 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, e sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal gennaio 2027.
2. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo CNF da intendersi qui integralmente richiamato, e nelle quali andranno incluse le spese per le tasse universitarie e di conservatorio, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
pagina 4 di 5 3. Spese di giudizio compensate. dispone
l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile di Napoli per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott. Riccardo Dies Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il 19 dicembre Parte_1 C.F._1
1972, residente a [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al ricorso dall'avv. Francesco Saverio Dalba del Foro di Rovereto (C.F.: e dall'avv. C.F._2
Monica Cappello del Foro di Trento (C.F. ) presso il cui studio in C.F._3
Trento, via S. Marco n. 4 elegge domicilio, con indirizzi di posta elettronica certificata presso i quali si chiede siano trasmesse tutte le notificazioni e comunicazioni: ed Email_1 Email_2
RICORRENTE/ATTRICE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_4
e residente in [...], rappresentato, difeso e domiciliato – giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta- dall'avv.
VE AS (Cod. Fisc. ) del Foro di Rovereto, con studio in CodiceFiscale_5
AR (TN), Via Marconi nr. 27, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio nr. di fax 0464.512098 o al proprio indirizzo di posta elettronica certificata Pec
Email_3
RESISTENTE/CONVENUTO
e pagina 1 di 5 , nato a [...] il giorno 6.6.2005 e residente in [...]del Controparte_2
Garda (TN) – Via Alfonsina Gonzaga nr. 7 e , nato a [...] Controparte_3
(NA) il giorno 29.11.2006 e residente in [...]del Garda (TN) – Via Alfonsina Gonzaga nr.
7 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato VE AS (C.F. ) C.F._6 in forza di procura telematica allegata all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in 38062 AR (TN), via Marconi nr. 27, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e le notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
INTERVENUTI VOLONTARI con l'intervento di sede CP_4
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio .
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE, PARTE CONVENUTA E TERZI INTERVENUTI:
“chiedono lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni. La signora Pt_1 verserà direttamente ai figli l'importo di € 650,00 mensili per ciascuno, a titolo di mantenimento (detto importo è comprensivo anche delle spese per alloggio universitario/ conservatorio, libri, vitto e trasporto). Detta cifra dovrà essere versata entro il giorno 3 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, e sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal gennaio 2027. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo
CNF da intendersi qui integralmente richiamato, e nelle quali andranno incluse le spese per le tasse universitarie e di conservatorio, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. Spese di giudizio compensate.”
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle condizioni dalle medesime richieste.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2025 la signora ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 07.06.2004 in Napoli (NA) con il signor , Controparte_1 rappresentando che: dall'unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed pagina 2 di 5 economicamente non autosufficienti: nato il [...] e , nato il CP_2 CP_3
29.11.2006.
La ricorrente ha chiesto:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio,
- disporre che, a far data dal 01.08.2025, nulla sia dovuto dalla ricorrente al signor a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni ed economicamente non CP_1
autosufficienti,
- disporre contestualmente che a partire dal 01.08.2025, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli, in ragione del 50% ciascuno, e con un importo di € 1.000,00 (ossia, € 500,00 per ciascun figlio).
2. Con comparsa di costituzione e risposta, in data 23.09.2025 si è ritualmente costituito il signor , il quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio. Controparte_1
Il convenuto ha chiesto:
- disporre che la signora versi la somma di € 1.500,00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento dei figli, direttamente agli stessi (quindi, € 750,00 a figlio), ovvero corrispondendo direttamente € 1.000,00 ai figli (di cui, € 500,00 a ciascun figlio) e i restanti € 500,00 al signor;
CP_1
- disporre che le spese straordinarie necessarie al mantenimento dei figli siano sopportate al 40% dal signor e al 60% dalla signora . CP_1 Pt_1
3. Con decreto del 10.04.2025 il Giudice ha fissato l'udienza del 22.10.2025 per la comparizione delle parti.
4. Con ordinanza dd. 24.09.2025, il Giudice rinviava detta udienza al 29.10.2025.
5. In vista di tale udienza, con atto del 28.10.2025, si costituivano in giudizio i figli e , entrambi maggiorenni, i quali si richiamavano alle CP_2 Controparte_3
richieste, in punto di contributo al proprio mantenimento, formulate dal convenuto signor . CP_1
6. All'udienza del 29.10.2025 sono comparse le parti e, con la mediazione del Giudice, hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di scioglimento del matrimonio e i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte come indicate in epigrafe.
pagina 3 di 5 7. La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti deve trovare accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge
01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
7.1 È, infatti, incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla comparizione degli stessi davanti al presidente del Tribunale di
Rovereto nella procedura di separazione, conclusa con sentenza di data 18.01.2024, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
7.2 Quanto alle condizioni dello scioglimento del matrimonio, si rileva che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
7.3 In ragione dell'accordo raggiunto può essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pronuncia
lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , il Parte_1 Controparte_1
07.06.2004 in Napoli (NA), alle seguenti condizioni:
1. La signora verserà direttamente ai figli l'importo di € 650,00 mensili per Pt_1
ciascuno, a titolo di mantenimento (detto importo è comprensivo anche delle spese per alloggio universitario/ conservatorio, libri, vitto e trasporto). Detta cifra dovrà essere versata entro il giorno 3 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, e sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal gennaio 2027.
2. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo CNF da intendersi qui integralmente richiamato, e nelle quali andranno incluse le spese per le tasse universitarie e di conservatorio, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
pagina 4 di 5 3. Spese di giudizio compensate. dispone
l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile di Napoli per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
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