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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2625/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2625/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
),, con il patrocinio dell'avv. COMI STEFANO del foro di Bergamo C.F._2
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI CHIARA del CP_1 C.F._3 foro di Bergamo
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni 29.10.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione regolarmente notificata le attrici e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio il convenuto formulando le letterali seguenti conclusioni: “in merito alla CP_1 successione legittima. In via principale uno accertare e dichiarare che i seguenti atti sono da ritenersi donazioni indirette della madre defunta in favore del figlio avente ad oggetto: - quota societaria della madre, , pari al 55% della società “ ” per una rendita dal Persona_1 Parte_3 Pt_4 dicembre 2001 al dicembre 2022, pari ad € 176.700,00; - immobili e terreni oggetto dell'Atto Notarile del 2 agosto 2005, notaio così come meglio specificati in perizia di stima per un valore di € Per_2
1.550.340,00 e per detti beni accertare la loro regolarità urbanistica e catastale nonché i relativi canoni di locazione percepiti da;
in caso di accertata irregolarità urbanistica e catastale CP_1 dei beni immobili oggetti del suddetto atto di compravendita, dichiarare lo stesso nullo per irregolarità edilizia;
- per l'effetto disporsi collazione ex articolo 737 cc per valore della quota societaria pari alla rendita vitalizia di euro 176.700,00 e collazione in natura ex articolo 737 cc dei beni immobili oggetto dell'Atto di compravendita e relativi frutti (canoni di locazione) in capo a con CP_1 conseguente scioglimento della comunione ereditaria dei beni oggetto di collazione per quota di successione legittima, pari ad 1/3 per ciascun figlio e del bene autoveicolo di proprietà del de cuius.
In via subordinata -nell'ipotesi in cui assolva l'onere della prova in merito al pagamento CP_1 del prezzo dei beni oggetto dell'atto di compravendita del 2 agosto 2005, accertare che il valore dei beni immobili è notevolmente superiore al prezzo di vendita e disporre la collazione del valore calcolato tra il prezzo versato e il valore effettivo di beni. In merito alla successione testamentaria in via principale, accertare che le seguenti somme, € 39.000,00, € 160.000,00 ed euro 75.650,00 sono state illegittimamente incassate da e sono di competenza esclusiva del de cuius non CP_1 applicandosi al caso di specie la presunzione ex articolo 1804 cc in forza di quanto dimostrato in narrativa per la provenienza esclusiva in capo al de cuius di detti importi;
- per l'effetto condannare
alla restituzione degli importi suddetti in favore del patrimonio del de cuius;
- Accertato CP_1 che la signora è deceduta in data 24 dicembre 2020 ed ha avuto riguardo alle Persona_1 disposizioni testamentarie di cui al Testamento olografo pubblicato con atto notaio Persona_3 rep. N. 100.078 in data 8 Aprile 2021, dichiarare che le stesse sono lesive della quota di legittima ex articolo 537 cc della figlia;
- per l'effetto ex articolo 554 disporre la riduzione delle Parte_2 disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, nei limiti della quota medesima, in favore di e prendere atto dell'adesione espressa in tal senso dalla LA CP_2
, -disporre lo scioglimento della comunione ereditaria di tutti i beni caduti in successione agli eredi
[...] ex articolo 713.” In fatto premettevano che il 24 dicembre 2020 era deceduta la signora , nata a Persona_4
Palazzago il 30 Aprile 1945, madre delle attrici e del convenuto e già vedova del marito , Parte_3 premorto in giovane età il 18 ottobre 1987. Le attrici assumevano che in data 8 Aprile 2021 era stato pubblicato il testamento olografo della madre, per atto di notaio rep. N. 100078, che così Per_3 letteralmente recitava: “ lascio indivisamente e in pari quota tra loro ai miei figli e la CP_1 Parte_1 piena proprietà dell'intera casa in Cardico mappale 137, mia attuale residenza, composta da più unità immobiliari, con accessori arredi e pertinenze tutte. Lascio a mia figlia la piena proprietà di tutti i Pt_2 miei terreni nei comuni di AR e Sotto il Monte Giovanni XXIII.Dispongo che i miei risparmi in qualsiasi forma gestiti vadano per 2/9 a mia figlia e per 7/9 indivisamente e alla pari ai miei figli Pt_2
e ” riportando quindi quella che era la specifica individuazione sia degli immobili che CP_1 Parte_1 dei terreni individuati nel testamento. Le attrici si soffermavano in modo particolare su alcuni atti che ritenevano doversi considerare donazioni indirette a favore del fratello . In tal senso riportavano che il 4 dicembre 2001 la madre aveva sottoscritto con il figlio una scrittura privata denominata CP_1
“convenzione” con la quale ella cedeva a quest'ultimo la propria quota di partecipazione alla società PR GE e IO SR del valore nominale di € 27.500,00, corrispondente al 55% del capitale della società; che in quale scrittura il cessionario doveva costituire a favore della madre una rendita vitalizia a favore della stessa di Lire 1.000.500 cioè € 775,00 da versare annualmente fino ad arrivare a 18 milioni di lire (€ 9009,300)con di valutazione Istat e accollo a carico del cessionario dell'onere fiscale per quanto riguardava non solo la gestione della quota ma anche il prezzo dell'acqua notarile.
Riferivano altresì che in data 6.12.2001 con atto notarile del notaio si rideterminavano le Per_2 somme in € 6.192 annuali da pagare alla madre con rate mensili di € 516,00 ciascuna a partire dal mese di dicembre 2001. Tale atto veniva considerato donazione in assenza della prova del versamento di tale rendita. Sempre in termini di donazione era intesa anche la cessione datata 2 agosto 2005 intervenuta tra la madre e il figlio tramite rogito del notaio con il quale la madre cedeva al Per_2 figlio gli immobili e i terreni ivi indicati al prezzo totale di € 150.000,00: le attrici, oltre ad assumere di non sapere se vi fosse o meno stato il versamento reale di detto prezzo, ritenevano che in base alla perizia che allegavano, secondo la quale detti beni avevano un valore complessivo di € 1.550.340 , vi era stata donazione relativamente alla differenza tra quanto indicato come prezzo, seppure semmai versato, e il valore reale dei beni per come individuato dal perito di parte. Sempre su tali immobili esse riferivano che i beni di cui al detto rogito erano affetti da difformità catastali urbanistiche che rendevano lo stesso contratto nullo e a tal fine chiedevano una CTU per verificare dette difformità oltre che il valore. Le istanti riferivano che in data 2 ottobre 2010 era stato stipulato un contratto di affitto tra madre e figlio e la società avente ad oggetto fondi rustici siti nel Comune di Sotto il Monte Parte_5
Giovanni XXIII che, dopo aver messo a dimore il vigneto, versava annualmente il canone di affitto rispettivamente di € 450,00 a e di € 600,00 a favore della madre;
assumevano quindi che CP_1 il 12 luglio 2017 la madre, con atto notarile per notaio aveva poi venduto a terzi i terreni per un Per_5 prezzo di € 296.500 e successivamente con ulteriore rogito del notaio 3 agosto 2017 la madre Per_5 aveva venduto ulteriori terreni per € 58.250,00 e tali importi fossero stati depositati su conto corrente cointestato tra madre e figlio presso l'istituto bancario CheBanca spa sul quale veniva versato però il minor importo di € 315.750,00: da ciò attrici ritenevano che l'importo di € 39.000,00 (differenza tra l'importo ottenuto dalle due compravendite di 354.750 e i capitali depositati) doveva essere stata una donazione indiretta a favore del fratello cui peraltro contestavano genericamente prelievi bancomat non giustificati. Veniva più nello specifico contestato il bonifico del 20 giugno 2018 di € 160.000,00 a favore del convenuto effettuato con la causale di “formazione totale nuovi vigneti” in particolare visto che la formazione dei vigneti doveva essere attribuita non al fratello ma alle società agricole di volta in volta intervenute. Relativamente al conto corrente cointestato su CheBanca si evidenziava che su un precedente saldo di € 151.550,00 era stato effettuato il prelievo di metà del totale da parte del fratello un importo complessivo di 75.650 euro, prelievo contestato in quanto si riteneva che l'intero totale doveva essere attribuito a somme di spettanza esclusiva della de cuius. Si contestava , da ultimo il fatto che il convenuto non avesse dato alle sorelle le chiavi dell'immobile posto al piano primo della casa di
AR, in genere locato e di cui non si conoscevano del tutto l'ammontare dei canoni. Dopo aver specificatamente fatto riferimento alla natura giuridica dell'istituto della collazione che invocavano ne chiedevano il riconoscimento in natura e non per imputazione chiedendo così il riconoscimento di 1/3 ciascuno dei beni individuati. Le attrici si focalizzavano altresì sulla successione testamentaria e assumevano che così le disposizioni testamentarie provocavano una lesione di legittima per la figlia e ciò perché sulla base dei valori dei beni per come individuati nella perizia di parte che Pt_2 allegavano da cui derivava una lesione pari ad € 214.884,44 e quindi concludevano come indicato letteralmente sopra Il convenuto, costituendosi, così concludeva. “IN VIA PRINCIPALE Rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché indimostrate, per tutte le ragioni di cui in atti. IN VIA SUBORDINATA Qualora il Giudice ritenga, per qualsivoglia ragione, di procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario anche mediante collazione da parte dei coeredi delle eventuali liberalità ricevute in vita dai medesimi da parte della sig.ra _1
: - fermo restando il rigetto delle avverse domande riguardanti gli atti notarili del 6.12.2001 e del
[...]
2.8.2005 nonché fermo restando il rigetto delle avverse domande di restituzione/pagamento di somme da parte del signor a qualsiasi titolo, per le ragioni illustrate in atti, - previa valutazione CP_1 degli immobili secondo i corretti valori/criteri di mercato, - si richiede che l'asse ereditario venga ricostruito avuto riguardo anche a quanto attribuito alle attrici da parte della de cuius, quale liberalità, ivi compresa la differenza tra il valore locatizio di mercato dell'appartamento di AR, via Solti n. 10 piano primo e quanto dalla sig.ra versato nei 22 anni di occupazione del medesimo, - in Parte_2 ogni caso, si richiede che, previa ricostruzione dell'asse ereditario, l'eventuale reintegra delle quote di riserva eventualmente lese avvenga per imputazione e non in natura, secondo l'ordine previsto dalle norme codicistiche.” Il convenuto ricostruiva le vicende familiari e così ricordava come nell'ambito della famiglia le sorelle si erano presto sposate, rispettivamente nell'anno 1989 e nel Persona_6 Parte_1 Pt_2
1995 e come invece egli, terzo figlio, era rimasto solo con la madre fin da quando la stessa era rimasta vedova e lui aveva 15 anni, essendo il padre deceduto prematuramente a soli 49 anni;
in particolare ricordava come aveva interrotto i propri studi e studiato nella scuola serale per ottenere il diploma di geometra e come, una volta divenuto maggiorenne, aveva portato avanti in prima persona l'impresa Pa individuale del padre, poi trasformata, nel 1988, nella società ” ricordava Parte_3 inoltre come erano stati specifici desideri della madre sia quello di avere una casa a AR sia quello di avere un vigneto con il magazzino agricolo e così riferiva proprio della ultimazione della casa di
AR, via Solti 10, ove sia la madre che lui stesso si trasferivano a vivere, lasciando che al primo piano , a fronte di un canone simbolico, vivesse la LA con la sua famiglia. Il convenuto poi Pt_2 ricordava altresì la rottura dei rapporti tra la madre e le sorelle, in particolare con la LA con Pt_2 la quale vi era stato anche un lungo contenzioso civile e come proprio tali pregressi rapporti problematici avevano spinto la madre a farsi aiutare da un notaio nella redazione del Persona_1 testamento cercando di dividere i beni in modo da evitare del tutto ulteriori liti fraterne. Assumeva in diritto poi che a fronte della divisione dei beni così attuata, con la cd divisio intra liberos, non vi poteva essere alcuna applicazione della collazione, stante l'inesistenza di beni residui facenti così parte di una qualche comunione ereditaria, richiamando in tal senso la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12830 del 23 maggio del 2013 e con la sentenza del 10 Febbraio 2006 n. 3013 riferendo la natura derogabile della collazione stessa con i limiti della difesa dei diritti dei legittimari. Si doleva del fatto che non era stato possibile presentare la dichiarazione di successione e quindi per l'individuazione dei beni relitti utilizzata la bozza redatta dal notaio così descrivendo sia i beni immobili che la Per_3 testatrice aveva attribuito a lui e alla LA sia i terreni attribuiti a , ricordando altresì i Parte_1 Pt_2 due saldi attivi residui al momento del decesso della madre rispettivamente del conto corrente Yellow esistente presso CheBanca di € 75.732,00 e del conto corrente postale presso l'ufficio postale di AR di € 15.911,00 . Riferiva quindi l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 734 cc e così contestava l'ibrida combinazione che le attrici facevano tra successione legittima e successione testamentaria in quanto mentre prima le attrici parlando appunto di un'eventuale successione legittima si riferivano a delle donazioni indirette quindi attraverso queste donazioni indirette tendevano a costituire un patrimonio ereditario di fatto sennò inesistente richiedendo la quota di un terzo a figlio e, dall'altro agendo per la lesione per riduzione di legittima di fatto non applicando lo stesso ordine tassativo imposto dagli articoli 554, 555, 558 e 559 cc che imponevano la riduzione a partire dalle disposizioni testamentarie e solo in seconda battuta con la riduzione delle eventuali donazioni.
Contestava quindi in modo analitico la ricostruzione degli atti per come individuanti le donazione secondo la prospettazione attrice. Relativamente alla convenzione del 4 dicembre 2001 e del successivo atto notarile del 6 dicembre del 2001 con cui la aveva ceduto il 55% delle quote _1 della società PR GE e IO SR rilevava come l'idea di donazione era esclusa dalla semplice lettura delle convenzioni, utilizzando il primo atto anche per l'interpretazione del rogito notarile, con ciò escludendosi in toto qualunque tipo di animus donandi in capo alla madre (<..con l'approssimarsi di importanti decisioni ed impegni riguardanti la società PR GE e IO SR il signor CP_1 ha espresso la volontà di acquistare le quote intestate alla signora e la
[...] Persona_4 signora ha espresso la disponibilità a cederle a determinate condizioni >) Persona_4 sottolineando come già a livello linguistico le parti avevano fatto espresso riferimento ad una gestione a titolo oneroso meglio individuata nello stesso atto (<1) la signora cede a titolo Persona_7 oneroso e con l'intenzione di non creare alcuna iniquità nei confronti degli altri suoi aventi causa la sua intera quota nella società PR GE SR …>, ed ancora <2) il corrispettivo della gestione delle quote di cui al punto 1 è costituito da una rendita vitalizia che il signor si impegna a CP_1 corrispondere alla madre …> con la previsione altresì di una revisione della rendita secondo l'indice Istat e con oneri fiscali a carico del cessionario indipendentemente dalla futura situazione economico patrimoniale della società e con la condizione tassativa di non eliminare il nome dalla Parte_3 denominazione sociale. La lettura di tale convenzione dimostrava così l'intento della de cuius non di beneficiare in alcun modo il figlio ma solo quello di cedere onerosamente la partecipazione sociale indicata;
nell'ambito del successivo atto notarile del notaio del 6.12.2001, rep. N. 155.709, si Per_2 specificava meglio il corrispettivo della quota sociale identificato dalle parti in una rendita vitalizia per la durata di vita della beneficiaria di € 6192,00 annuali a partire dal dicembre 2001 e pagabili con rate mensili di € 516,00, specificando altresì non solo di aver sempre versato tali rate, allegando a tal uopo il proprio estratto contro , ma soprattutto che le attrici non individuavano neppure teoricamente un diverso maggiore valore della cessione societaria, in ciò facendo mancare del tutto i possibili presupposti della invocata donazione indiretta, oltre alla assenza totale della indicazione dello spirito di liberalità e voglia di arricchire il cessionario da parte della cedente. In riferimento poi all'acquisto da parte del convenuto di un capannone ad uso deposito agricolo allo stato rustico sito in via Solti 12 di
AR, edificato su un terreno parimenti agricolo, e il piccolo fabbricato, della consistenza di 50 mq anch'esso al rustico, nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con terreno boschivo, come da atto notarile del 2 agosto 2005 per notaio per un corrispettivo totale di € 150.000,00, preceduto da Per_2 un preliminare nel quale venivano esplicitate le modalità del pagamento stesso tra le parti (una caparra confirmatoria di € 10.000 con ulteriori € 140.000,00 invece a saldo mediante rate successive da versare entro il rogito che doveva essere sottoscritto entro il 29 di luglio 2005 con tutti i versamenti fatti ivi compreso il mutuo fondiario stipulato per pagare il saldo del prezzo) assumeva che la cd donazione indiretta era stata ipotizzata dalle attrici sulla base della valutazione dalle stesse allegate del valore odierno dei beni pari ad 1.550.340,00 euro con ciò errando alla luce del fatto che il valore non poteva essere quello attuale, ma semmai quello esistente all'epoca della compravendita (2005) ed in tal senso allegava, a sua volta, ulteriore perizia che, datata 27.10.2021, riconosceva ai detti beni il valore decisamente più basso di € 282.000,00 con ciò evidenziando l'esatto valore di vendita dell'epoca antecedente della stessa. Sempre relativamente a tale atto contestato rilevava come non poteva dirsi fondata l'ulteriore doglianza e le domande alla stessa connesse delle attrici che vorrebbero comunque far valere la nullità dell'atto notarile per presunte difformità catastali urbanistiche e ciò visto che la disciplina correlata alla detta specifica nullità era stata introdotta dal decreto legislativo del 31 maggio
2010 numero 78 quindi non poteva applicarsi ad un atto stipulato nel 2005, ciò pur ricordando come gli immobili erano comunque stati costruiti in base a regolari permessi abitativi nelle more ottenute. Con riferimento alla vendita dei vigneti, di cui agli atti di vendita del 12 luglio 2017 e del 3 agosto 2017,
in forza dei quali la de cuius aveva ceduto i terreni adibiti a vigneto a Persona_8 Controparte_3
[... si soffermava sulla contestazione del successivo bonifico effettuato, dopo la vendita, dalla madre a suo favore per la somma di € 160.000,00 e con la causale “formazione totale nuovi vigneti” assumendo in tal senso e specificando analiticamente il suo operato in tal senso ( riferiva che i terreni oggetto di vendita nel 2006 ed ancora nel 2009 erano in totale stato di abbandono perché restituiti alla madre dall'occupante senza titolo dopo una causa ultraventennale, che una volta ottenuta la restituzione la signora aveva dapprima concluso un contratto di affidamento lavori alla società _1 Parte_3
per la realizzazione delle opere di pulizia, di messa in sicurezza e sistemazione di questi terreni e
[...] solo successivamente aveva affittato gli stessi, insieme al figlio, alla società Pianca società agricola semplice di cui appunto il figlio era socio unitamente ad altri soggetti con i contratti di affitto stipulati l'1 Febbraio 2009 e il 3 Marzo 2010. Ribadiva che le opere di formazione di questi nuovi vigneti denominati Loghen e per circa 22.000 mq erano state messe in essere proprio dallo stesso Per_9 convenuto anche attraverso la società e quindi egli era lui che aveva appunto proceduto Parte_3 all'espianto del vecchio vigneto, alla posa del nuovo, quindi alla preparazione del vigneto e alle basi e alla formazione delle scarpate, alla concimazione e trasporto di quanto necessario alla costruzione della strada carrale quindi alla demolizione del vecchio casello e alla formazione di un nuovo casello con sassi, alla posa della recensione alla coltivazione e vinificazione e alla formazione della cantina per la lavorazione del vino, per cui evidenziava come da un terreno di fatto in stato di abbandono ad un certo punto questi terreni erano diventati talmente ben manutenuti che la stessa madre aveva potuto alienarli ad un prezzo piuttosto alto) ,riportava poi come nell'ambito di questa valorizzazione dei terreni e ultimazione dei vigneti egli si era avvalso della gestione della proprietà da parte di con Pt_5 successiva disdetta però di tali contratti nel dicembre del 2013, cosicchè dal 2013 fino al 2017 cioè fino al momento della vendita di questi vigneti era stato proprio lui interessarsi a tutte le incombenze relative a tali terreni, così da giustificare il bonifico di 160.000 euro a suo favore . Rilevava ulteriormente l'infondatezza della richiesta dell'importo di 39.000,00 - dato dalla differenza tra il totale dei corrispettivi ottenuti dalla vendita dei terreni di € 354.750 e l'importo versato sul conto corrente cointestato – e ciò affermando di non avere mai avuto tali denari, gestiti legittimamente dalla madre che aveva potuto fare ciò che voleva;
così come contestava qualunque tipo di generica contestazione di prelievi fatti col bancomat invocando a suo favore , in particolare per il c/c di
CheBanca, la presunzione di appartenenza tipico del conto corrente cointestato, ove erano confluiti non solo i corrispettivi della alienazione dei terreni, ma anche l'affitto dei terreni stessi e dell'appartamento locato , peraltro adducendo che il prelievo della metà dei soldi depositati sul conto bancario poteva anche interpretarsi come attribuzione posta in essere nei limiti della quota disponibile. Contestava il valore riconosciuto all'immobile sito in AR, via Solti 10, attribuito a lui e alla LA Parte_1 che veniva indicato nella perizia di parte attrice in € 1.260.000 mentre era di valore di € 505.000, riferendo poi, proprio in relazione a tale bene, la stessa LA aveva avuto, di fatto, una Pt_2 donazione indiretta importante relativamente al pagamento del canone di locazione dell'appartamento del primo piano per oltre 20 anni le era stato fatto pagare in misura del tutto irrisoria , in tal senso computando una donazione per un importo pari ad € 195.800,00. Assumeva, infine, come anche il valore attribuito ai terreni lasciati alla LA , computato in citazione come pari ad € 85.096,70, Pt_2 era invece più alto e cioè di € 139.000,00 , così da eludere ogni tipo di lesione di legittima, in subordine e comunque ritenendo che laddove si rilevasse una lesione di riserva si doveva provvedere alla reintegra per imputazione e non in natura, concludeva come riportato per esteso sopra. La causa si istruiva con l'espletamento di una CTU tecnica posta al fine di avere il valore dei beni testamentari e quindi contezza della stessa possibile esistenza della dedotta lesione di legittima(al CTU si sottoponeva il seguente quesito “..considerato così che diventa necessario procedere all'accertamento del valore dei beni immobili considerati nel detto testamento;
- che viene quindi formulato il seguente quesito: “a) : a)Descriva dettagliatamente i beni immobili lasciati ai figli e in Parte_1 CP_1 pari quota tra loro e quindi: 1) casa di abitazione, sita in AR , via Solti 10 distinta al foglio 4, mappale 137 sub 1, 2, 3, 4,5 e 6, con terreno pertinenziale adiacente adibito a giardino identificato con il mapp 136 di are 05.20; b) descriva dettagliatamente i beni immobili lasciati alla figlia e quindi: Pt_2
1) terreni siti in AR, foglio 9, ai mapp. 219 (are 98.30), 230 (are 28.60), 231 (are 04.90), 269 (are
101.60), 275 (are 61.90), 283 (are 03.40), 285 (are 59.00) 307 (are 21.60), 355 (are 14.20), 357 (are 16,30), 1157 (are 90.00) e 1080 (are 31.80), 2) terreni siti in Comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII, foglio 9, mapp. 415 (are 2.00), 424 (are 00.40), 540(are 00.80), 876 (are 57.30), 893 (are 1.50) e
894 (are 00.80); ne fornisca rappresentazione grafica e fotografica;
ne indichi;
ne dia la storia amministrativa;
c) Quantifichi in relazione quale sia il valore attuale monetario dei beni stessi e quindi delle quote e se in particolare la figlia , da tale divisione testamentaria, abbia in qualche misura Pt_2 avuto una lesione di legittima, avendo percepito meno del valore di 2/9 dell'intero valore dei beni immobili, in caso positivo indichi la misura stessa della lesione “) quindi si attuavano più rinvii al fine di consentire eventuali trattative tra le parti, infine la causa si rimetteva in decisione . Va preliminarmente riconosciuta l'impossibilità di far valere congiuntamente sia la successione legittima che quella testamentaria come, da una prima lettura della citazione, parrebbe essere la richiesta delle attrici: l'art. 457 cc infatti è estremamente chiaro in tal senso “L'eredità si devolve per legge o per testamento .Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari “. Questo è di fatto il motivo che giustifica il quesito sottoposto al CTU nominato. Più interessante è sicuramente la stessa possibilità di considerare la richiesta di collazione per quanto il procuratore di parte convenuta ha sottolineato in riferimento alla “divisio inter liberos” che vi sarebbe nella presente fattispecie, ove di fatto vi è solo una macchina Clio, di datata immatricolazione, ad essere l'unico bene residuo ulteriore rispetto a quelli enumerati nel testamento . Il procuratore del convenuto richiama in tal senso la seguente massima:“Nella “divisio inter liberos” è escluso che possa trovare applicazione l'istituto della collazione, considerato che lo stesso, essendo diretto ad accrescere la massa che deve effettivamente dividersi tra gli eredi, può operare soltanto nei rapporti in cui tra i coeredi si instauri una comunione;
il che non si verifica nella divisione suddetta, con la quale il testatore abbia già provveduto, a propria discrezione, tenendo conto dei bisogni e delle attitudini di ciascun erede, a determinare le quote loro spettanti, che (fatto salvo il rispetto delle riserve in favore dei legittimari), possono essere anche disuguali.” Così si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 12830 del 23.5.2013 richiamata appunto dal convenuto in sede di costituzione. In altre parole l'inesistenza di beni su cui si possa formare una comunione ereditaria escluderebbe, come nella fattispecie, la possibilità di ricorrere alla collazione. E', di contro, tuttavia altrettanto vero che proprio attraverso la collazione si mira ad evidenziare la presenza di ulteriori beni che legittimerebbero, laddove esistenti, una ulteriore divisione.
Da ciò allora è utile verificare quanto contestato dalle attrici che hanno individuato alcuni atti nei quali vi sarebbe stata una donazione indiretta da parte della de cuius a favore del figlio, odierno convenuto.
Vale preliminarmente premettere, seppur sinteticamente, la natura delle donazioni indirette, istituto invocato dalle attrici.
Al riguardo, si precisa che per donazioni indirette devono intendersi quegli atti di liberalità che, non essendo attuati con lo schema contrattuale della donazione, realizzano gli effetti propri della donazione, ovvero l'impoverimento di un soggetto e l'arricchimento di un altro. A tal uopo vale ricordare come una recente ordinanza della Suprema Corte ha messo ancora più in evidenza le caratteristiche di tale figura giuridica (n. 23036 del 28 luglio 2023). La liberalità, com'è noto, è caratterizzata dall'immediato ed attuale depauperamento del disponente coll'intento d'arricchire la sfera patrimoniale del beneficiario: essa quindi si caratterizza per due elementi, e cioè lo spirito di liberalità, vale a dire che l'atto non è sorretto da alcun vantaggio patrimoniale, e l'immediato ed attuale depauperamento della sfera patrimoniale di colui che compie l'atto, che arricchisce, così, quella del beneficiario. Nel codice le cd donazioni indirette sono riportate e regolamentate dall'art. 809, C.c., il quale stabilisce che “Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari…”.La Suprema Corte rammenta che”…nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato, viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta…”. (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 10614 del 23 maggio 2016).Ricordando peraltro che laddove si sia scelto una compravendita di immobile a prezzo vile “…si ha donazione indiretta non già del denaro, ma dell'immobile, poiché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario…”. (Cass. Civ., Sez. Un., N. 9282 del 5 agosto 1982; Idem, Sez. Un., N. 18725 del 27 luglio 2017). Da ultimo appunto aggiungendo come “…l'impoverimento non può essere inteso nella specie come trasferimento di un bene già facente parte del patrimonio del cedente (…) dalla sua sfera patrimoniale a quella della di lui figlia, ma va considerato quale mancato consapevole esercizio – sorretto da intento liberale – della possibilità di arricchire il proprio patrimonio, in favore della parte che da tale azione ne sarebbe risultata impoverita…”. (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 23036 del 28 luglio 2023). E' dunque essenziale che si abbia lo spirito di liberalità o animus donandi, causa propria di tutti gli atti di liberalità e scopo tipico e costante, a prescindere poi da quelli che possono essere i motivi che possono aver accompagnato o che accompagnano di fatto la determinazione volitiva del donante, e al di là delle definizioni tralatizie è altrettanto evidente l'incertezza esistente in letteratura nell'ambito della ricerca di un concetto preciso di tale elemento: per alcuni autori esso è stato ricondotto alla mera coscienza di porre in essere un'attribuzione patrimoniale senza esservi tenuti, neanche in adempimento di eventuali obbligazioni naturali, altri lo intendono invece come un particolare connotato della volontà diretta a realizzare una determinata attribuzione patrimoniale . Per quanto invece poi riguarda il concetto dell'arricchimento esso è da intendere in senso puramente economico cioè, in base a quanto indicato anche dagli articoli 769 e 793 cc, un vantaggio economico che è conseguito proprio dal donatario, vantaggio perseguito in assenza di alcun tipo di dovere da parte del soggetto cedente/venditore o donante e così l'arricchimento (da concepire appunto in termini economici) costituisce l'oggetto dell'intento del donante condiviso dal donatario. Ebbene tali due elementi devono coesistere perché un atto possa dirsi liberale . Nel caso di donazione attuata con negozi appunto differenti rispetto a quello tipico della donazione vera e propria – soggetto come noto a forme particolari imposte per legge – in generale si rivela la sua essenza generalmente , per es., nel caso di compravendita, relativamente a quanto il beneficiario ottiene senza corrispettivo, dunque, nel caso di previsione di prezzo vile, nella misura data dalla differenza tra il prezzo indicato ed il reale valore del bene. Una chiara massima della Cassazione recita: "La donazione indiretta è caratterizzata dal perseguito fine di liberalità, e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento (cfr. Cass. nn. 3134/12 e 5333/04), e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto, eccedente rispetto al mezzo, di un'attribuzione patrimoniale gratuita.” La prova rigorosa dell'esistenza di tale due presupposti nell'ambito di un atto che nel quale si intravede o si ipotizza una donazione indiretta deve essere evidentemente a carico di chi tale donazione invoca e nella fattispecie odierna nessuno degli atti contestati sembra abbia avuto da parte delle attrici alcun tipo di elemento, neppure indiziario, in grado di giustificare tale istituto
-Relativamente all'atto di cessione societaria del 4.12.2001/rogito del 6.12.2001
Si tratta della cessione del 55% della partecipazione della madre alla società PR GE e IO SR
(doc. 6 e 7 fascicolo attoreo) attuata attraverso la previsione di una rendita a carico del convenuto per il tempo della vita della cessionaria e a partire dal dicembre 2001 . La contestazione svolta è così espressa in seno alla citazione :”…. alle odierne attrici non è dato sapere se il signor ha ottemperato a quanto previsto in tale accordo e pertanto in caso di omessa CP_1 spontanea produzione di giustificativi al riguardo si ritiene che tale atto debba essere qualificato come pacifica donazione indiretta tra madre e figlio” peraltro aggiungendo le attrici hanno quantificato tale donazione nell'importo complessivo e totale di 176.000 euro. Ebbene fin dall'inizio il convenuto , oltre a contestare qualunque tipo di ipotesi di donazione indiretta, evidenziava proprio la natura di cessione onerosa della quota societaria così come individuata dalla stessa lettera della convenzione del 4 dicembre 2001 laddove appunto si leggeva quanto segue: <..con l'approssimarsi di importanti decisioni ed impegni riguardanti la società PR GE e IO SR il signor ha espresso la volontà di acquistare le quote intestate alla signora CP_1 Persona_4
e la signora ha espresso la disponibilità a cederle a determinate
[...] Persona_4 condizioni >: ebbene effettivamente già a livello linguistico le parti avevano fatto espresso riferimento ad una gestione a titolo oneroso che viene meglio individuata nello stesso atto, si legge ancora infatti :
“1) la signora cede a titolo oneroso e con l'intenzione di non creare alcuna Persona_7 iniquità nei confronti degli altri suoi aventi causa la sua intera quota nella società PR GE SR
…>, ed ancora <2) il corrispettivo della gestione delle quote di cui al punto 1 è costituito da una rendita vitalizia che il signor si impegna a corrispondere alla madre …> . L'interpretazione CP_1 letterale dell'atto evidenzia peraltro la stessa intenzione della cedente di non creare iniquità tra _1 gli altri componenti la famiglia . La cessione non è gratuita in quanto vi è la previsione del CP_1 versamento da parte del PR di un corrispettivo sotto forma di rendita vitalizia, soggetta a rivalutazione monetaria, predeterminata nell'importo annuale e mensile e, in aggiunta, comunque , con la previsione che tutti gli oneri fiscali restino a carico del cessionario indipendentemente dalla futura situazione economico/patrimoniale della società. La lettura di tale convenzione dimostra, a parere del giudicante, in particolare proprio l'intento della de cuius non di beneficiare in alcun modo il figlio per come specificatamente scritto nell'atto, oltre che quello di cedere onerosamente la partecipazione sociale indicata;
nell'ambito del successivo rogito del notaio del 6.12.2001, rep. N. 155.709, si Per_2 specifica meglio il corrispettivo della quota sociale identificato dalle parti in una rendita vitalizia per la durata della vita della beneficiaria di € 6192,00 annuali a partire dal dicembre 2001 pagabili con rate mensili di € 516,00. Il convenuto ha allegato di aver sempre versato tali rate, allegando a tal uopo il proprio estratto conto. A ciò si aggiunga come le attrici non abbiano neppure individuato un teoricamente diverso maggiore valore della cessione societaria in termini di prezzo da pattuire e quindi anche solo per comprendere le dimensioni della donazione stesso – peraltro inizialmente ipotizzata solo per il mancato versamento della rendita così come stabilita nell'atto - , con ciò facendo mancare del tutto i possibili presupposti della invocata donazione indiretta
-Sull'acquisto del 2.8.2005
Con atto notarile del 2.8.2005, notaio (doc. 8 fascicolo attoreo) si stipulava l'acquisto Per_2 intervenuto tra madre e convenuto avente ad oggetto un capannone ad uso deposito agricolo allo stato rustico, sito in AR, alla via Solti n. 12, edificato su un terreno parimenti agricolo, nonché un piccolo fabbricato ad uso deposito della consistenza di mq 50, anch'esso al rustico, sito in Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, con terreno boschivo circostante. La vendita veniva attuato con la previsione di un prezzo corrispettivo di euro 150.000,00. La contestazione attrice si basa sulla perizia allegata al doc. 9 a firma dell'ing. secondo cui i _10 beni di cui al detto atto di compravendita avevano il ben più alto valore di € 1.550340,00. Tale elemento non appare tuttavia convincente per i seguenti motivi: - detta perizia individua un valore che viene identificato alla data al 24.12.2020, epoca di apertura della successione, e non invece alla data di acquisto (2.8.2005), non senza ricordare che la perizia del convenuto riconosce all'attualità il diverso valore dei beni in € 282.000,00; - in modo non contraddetto dalle attrici , e quindi pacificamente riconosciuto, i beni all'epoca dell'acquisto erano tutti allo stato rustico e pertanto le valutazioni fatte all'attualità, sia da parte delle attrici che del convenuto, non assumono particolare valenza, - è del tutto privo di riscontro sia l'animus donandi della madre quanto la consapevolezza del diverso valore economico dei beni da parte del compratore. Se poi a ciò si aggiunga che il convenuto ha provato l'avvenuto pagamento per intero dell'importo indicato nel rogito, peraltro intervenuto dopo la sottoscrizione del preliminare sottoscritto tra le parti in data 23.2.2005 (doc. all. 7), dalla cui lettura si individua anche la modalità di versamento delle rate e cioè: -euro 10.000,00 quale caparra confirmatoria alla sottoscrizione del preliminare, -euro 140.000,00
a saldo, mediante rate successive e comunque entro il rogito da sottoscrivere presso il Notaio Per_2 entro il 29.7.2005. Il convenuto ha provato tale pagamento nei seguenti termini versando alla
[...]
: -euro 10.000,00 mediante bonifico bancario il 23.2.2005 (doc all. 8) , -euro 10.000,00 _1 mediante bonifico bancario il 10.3.2005 (doc all. 9), - euro 10.000,00 mediante bonifico bancario l'11.4.2005 (doc all. 10) , - euro 10.000,00 mediante bonifico bancario il 28.4.2005 (doc all. 11), -euro 10.000,00 mediante bonifico bancario il 10.6.2005 (doc all. 12) .Dal doc. 13 si ha prova della contrazione di un mutuo fondiario e quindi dello stesso saldo , per 100.000,00 a mezzo bonifico. Su tale atto le attrici richiedono inoltre e comunque la declaratoria di nullità del rogito per l'esistenza di difformità catastali: tale domanda, di difficile comprensione visto che viene svolta nell'ambito di una principale contestazione che configura in tale atto una donazione indiretta, dunque con un presupposto di validità del mezzo utilizzato per la liberalità stessa, non può comunque essere neppure esaminata visto che la invocata nullità ha origini in un atto legislativo successivo rispetto a quello di stipula del rogito e senza che quindi la legge possa applicarsi retroattivamente: la conformità dello stato di fatto con la rappresentazione catastale quale motivo di nullità è stata introdotta infatti dall' art 19, comma 14, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122 e quindi ben oltre la data di stipula dell'atto oggi contestato (2005). Anche per tale atto dunque non si riesce a configurare alcuna donazione indiretta.
- Le attrici hanno poi contestato , chiedendone la collazione, alcuni specifici importi di denaro
Le attrici hanno contestato in particolare gli importi di € 39.000,00, € 160.000,00 e di € 75.650,00.
La contestazione relativa al primo importo è così strutturata: dal momento che dopo la vendita dei terreni agricoli effettuata dalla madre nel 2017 per un importo complessivo di € 354.750,00 (rispettivamente € 296.500,00 e € 58.250,00) l'importo versato sul c/c istituito successivamente e cointestato tra madre e figlio era minore di € 39.000,00. In particolare al di là di tale operazione matematica (354.750,00 – 315.750,00) non si hanno particolari migliori indicazioni circa il dato per cui tali denari siano stati incamerati dal convenuto.
La detta ricostruzione tuttavia oltre ad essere approssimativa è del tutto priva di riscontro, nel senso che non si comprende per quale motivo, visto che la ricostruzione è del tutto avulsa da riscontri reali, tali somme non siano potute restare nella disponibilità della stessa che legittimamente li ha anche _1 potuto spendere come meglio riteneva, come peraltro immediatamente indicato dal convenuto. Nessun elemento di prova circa l'appropriazione di tali somme a carico del convenuto si ha e dunque tale domanda non merita alcun accoglimento.
Relativamente alla seconda somma viene contestato il bonifico effettuato dalla de cuius a favore del convenuto e con la causale “rifacimento totale vigneti” di € 160.000,00.
Ritiene questo Collegio che l'analitica ricostruzione di quanto avvenuto sui terreni in questione, per come riportato ed allegato dal convenuto in atti che non è stato specificatamente contestato, sia più che sufficiente per escludere che tale somma possa essere considerata mera donazione a favore del convenuto stesso: di contro appunto sia le allegazioni che le foto allegate danno contezza di quanto operato dal convenuto su tali terreni, che da abbandonati (vedi la causa per il rilascio dall'occupante che ha visto protagonista la madre) sono diventati luogo di coltivazione di vigneti di qualità così da poter essere venduti alla considerevole somma di oltre 350.000,00 euro.
La contestazione infine svolta relativamente ad € 75.650,00 prelevata dal c/c cointestato appare del tutto in linea con la presunzione di pari proprietà tipica dei depositi cointestati né è stato effettivamente provato con elementi indiziari alcunchè di contrario nel senso di unica spettanza dei denari alla madre . Da tutto quanto detto le domande correlate alla ricerca delle donazioni indirette ai fini della collazione non possono che essere respinte.
- Sulla domanda di riduzione per lesione di legittima
Con testamento olografo redatto il 28.4.2018 e pubblicato dal notaio la sig.ra ha Per_3 _1 disposto quanto segue:” AR 28 Aprile 2018. Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria e così dispongo dei miei beni dopo la mia morte: lascio indivisamente e in pari quota fra loro ai miei figli e la piena proprietà dell'intera casa in AR al mappale 137, mia CP_1 Parte_1 attuale residenza, composta da più unità immobiliari con accessori arredi e pertinenze tutte. Lascio a mia figlia la piena proprietà di tutti i miei terreni nei comuni di AR e Sotto il Monte Pt_2
Giovanni XXIII. Dispongo che i miei risparmi in qualsiasi forma gestiti vadano per i 2/9 a mia figlia
e per i 7/9 indivisamente e alla pari ai miei figli e . ” Pt_2 CP_1 Parte_1 Persona_4
Le attrici dopo aver ricostruito, sulla base di una loro perizia allegata e considerando come facenti parte dei beni anche gli importi considerati “donazioni indirette” e dunque esse stesse parti del patrimonio da dividere, il valore dei beni individuati dalla testatrice, hanno assunto che la figlia avrebbe avuto Pt_2 lesa la propria quota di legittima nella misura di € 214.884,44. Nel corso del presente giudizio si è svolta la CTU per la verifica del valore dei beni individuati nel testamento stesso e dunque sulla stessa esistenza di una possibile lesione di legittima (“a) : a)Descriva dettagliatamente i beni immobili lasciati ai figli e in pari quota tra loro e quindi: Parte_1 CP_1
1) casa di abitazione, sita in AR , via Solti 10 distinta al foglio 4, mappale 137 sub 1, 2, 3, 4,5 e 6, con terreno pertinenziale adiacente adibito a giardino identificato con il mapp 136 di are 05.20; b) descriva dettagliatamente i beni immobili lasciati alla figlia e quindi: 1) terreni siti in AR, Pt_2 foglio 9, ai mapp. 219 (are 98.30), 230 (are 28.60), 231 (are 04.90), 269 (are 101.60), 275 (are 61.90), 283 (are 03.40), 285 (are 59.00) 307 (are 21.60), 355 (are 14.20), 357 (are 16,30), 1157 (are 90.00) e
1080 (are 31.80), 2) terreni siti in Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, foglio 9, mapp. 415 (are 2.00), 424 (are 00.40), 540(are 00.80), 876 (are 57.30), 893 (are 1.50) e 894 (are 00.80); ne fornisca rappresentazione grafica e fotografica;
ne indichi;
ne dia la storia amministrativa;
c) Quantifichi in relazione quale sia il valore attuale monetario dei beni stessi e quindi delle quote e se in particolare la figlia , da tale divisione testamentaria, abbia in qualche misura avuto una lesione di legittima, Pt_2 avendo percepito meno del valore di 2/9 dell'intero valore dei beni immobili, in caso positivo indichi la misura stessa della lesione “) e si è nominato a tal uopo il geom Persona_11
Questo Collegio fa propria e condivide del tutto la relazione così depositata.
Non vi sono del resto ragioni per discostarsi dall'esito della CTU espletata, le cui cognizioni tecnico - scientifiche hanno invero consentito , attraverso la compiuta risposta al quesito demandato, un pertinente accertamento dei fatti di causa secondo la funzione propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti per il cui corretto rilievo tecnico si renda necessario ricorrere a determinate e specifiche cognizioni tecniche. Va del resto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, non vi è ragione per non adeguarsi alla valutazione espressa dal CTU, qualora questa si sostanzi, come nella specie, in una pertinente, motivata ed esauriente risposta tecnico-scientifica al quesito sottopostogli, basata su elementi obiettivi di riscontro e su un conferente procedimento logico-valutativo e su metodi di indagine scientificamente validi, che consentono di superare i rilievi delle parti. Tanto che il giudice solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell'esperita CTU è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del dissenso, contrapponendo in tal caso alle conclusioni del CTU un ragionamento logico fondato su criteri altrettanto strettamente scientifici, così come è tenuto a considerare le obiezioni delle parti alla CTU soltanto ove si fondino su argomentazioni strettamente tecniche e non su opinioni valutative e comunque nel solo caso in cui una adeguata risposta a dette obiezioni tecniche non trovi già risposta o ragioni di adeguata spiegazione e superamento, per quanto di interesse ai fini della decisione nella relazione rassegnata dal Consulente d'ufficio. Va peraltro evidenziato che poco prima della precisazione delle conclusioni dai procuratori si è appreso che le attrici, tramite presumibilmente il proprio perito di parte, avrebbero svolto delle indagini specifiche – rivolgendosi sia al Comune che ad un legale da quest'ente individuato -per modificare la destinazione d'uso dei terreni e del fabbricato facente parte della massa ereditaria, senza peraltro darne notizia né a controparte né allo stesso CTU e lo stesso procuratore di parte attrice insiste, in seno alla propria comparsa conclusionale, a richiedere , proprio al fine del cambio di destinazione urbanistica del bene, una serie di indicazioni, tra cui in particolare la nuovissima richiesta di nominare, al posto del
CTU che ha redatto la perizia, altro tecnico “con specializzazione in urbanistica”
Ritiene il Collegio, al di là di tale improprio comportamento privo peraltro delle più elementari garanzie di contraddittorio con la controparte, che le richieste svolte dalle attrici appaiono oltre che inammissibili del tutto avulse rispetto al giudizio dalle stesse instaurato: il giudizio infatti di divisione ereditaria, e dunque anche quello di contestazione della successione testamentaria per lesione di legittima non ha infatti , in alcun modo, la finalità di modificare la natura dei beni facenti parte della Parte massa al fine di averne un valore maggiore o una migliore utilità. L infatti deve semplicemente valutare i beni così come essi sono allo stato lasciati al momento dell'apertura della successione, diversamente infatti farebbe le veci degli stessi eredi i quali, soli, possono in qualche misura incidere , dopo la divisione stessa, nella modifica della natura dei beni stessi.
Ciò posto va altresì sottolineato come i beni devono avere riconosciuta l'attuale destinazione urbaistica e come sui soli immobile possa essere calcolata la riduzione di legittima ciò visto che i saldi dei due conti correnti esistenti all'apertura della successione non vengono in alcun modo alterati dalla presente causa. Ciò premesso e assumendo le conclusioni della CTU espletata - cui ci si riporta e che si dà come trascritta sia in termini di descrizione dei beni (ipotesi n. 1 con la destinazione attuale e non modificata, come pure il tecnico aveva ipotizzato) che del relativo valore - si ha che a fronte di un valore complessivo della massa ereditaria pari ad € 565.000,00 - specificatamente riconosciuto in € 475.000,00 per la casa di abitazione ed € 90.000,00 per i terreni – si ricava una lesione di legittima reale per la figlia di € 35.556,00. Pt_2 Tale importo può essere facilmente ricostituito per imputazione ponendo la somma di € 17.778,00 su ciascuno degli altri coeredi e . Parte_1 CP_1
Il convenuto viene così condannato al pagamento di detta somma a favore dell'attrice . Parte_2 L'onere di versare le spese per l'espletata CTU si pone a carico dei tre fratelli , in via solidale tra loro, essendo stata svolto di fatto nel comune interesse di tutti i coeredi e che viene liquidata come da decreto collegiale di pari data. Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono compensate per metà tra le parti per la domanda relativa alle donazioni indirette e vengono liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri di cui al dm 147/22 (causa di valore indeterminabile di media complessità ai valori medi).
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda di lesione di legittima svolta dall'attrice e per l'effetto Parte_2
- Condanna il convenuto a versare l'importo di € 17.778,00 a , oltre interessi legali Parte_2 dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- Rigetta ogni altra domanda
- Pone in via solidale su tutte le parti l'onere del pagamento dell'espletata CTU liquidata come da separato decreto
- Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore delle attrici che si liquidano, già compensate per metà, in € 277,50 per spese ed € 5.430,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase iniziale, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisioria/2) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2625/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
),, con il patrocinio dell'avv. COMI STEFANO del foro di Bergamo C.F._2
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI CHIARA del CP_1 C.F._3 foro di Bergamo
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni 29.10.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione regolarmente notificata le attrici e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio il convenuto formulando le letterali seguenti conclusioni: “in merito alla CP_1 successione legittima. In via principale uno accertare e dichiarare che i seguenti atti sono da ritenersi donazioni indirette della madre defunta in favore del figlio avente ad oggetto: - quota societaria della madre, , pari al 55% della società “ ” per una rendita dal Persona_1 Parte_3 Pt_4 dicembre 2001 al dicembre 2022, pari ad € 176.700,00; - immobili e terreni oggetto dell'Atto Notarile del 2 agosto 2005, notaio così come meglio specificati in perizia di stima per un valore di € Per_2
1.550.340,00 e per detti beni accertare la loro regolarità urbanistica e catastale nonché i relativi canoni di locazione percepiti da;
in caso di accertata irregolarità urbanistica e catastale CP_1 dei beni immobili oggetti del suddetto atto di compravendita, dichiarare lo stesso nullo per irregolarità edilizia;
- per l'effetto disporsi collazione ex articolo 737 cc per valore della quota societaria pari alla rendita vitalizia di euro 176.700,00 e collazione in natura ex articolo 737 cc dei beni immobili oggetto dell'Atto di compravendita e relativi frutti (canoni di locazione) in capo a con CP_1 conseguente scioglimento della comunione ereditaria dei beni oggetto di collazione per quota di successione legittima, pari ad 1/3 per ciascun figlio e del bene autoveicolo di proprietà del de cuius.
In via subordinata -nell'ipotesi in cui assolva l'onere della prova in merito al pagamento CP_1 del prezzo dei beni oggetto dell'atto di compravendita del 2 agosto 2005, accertare che il valore dei beni immobili è notevolmente superiore al prezzo di vendita e disporre la collazione del valore calcolato tra il prezzo versato e il valore effettivo di beni. In merito alla successione testamentaria in via principale, accertare che le seguenti somme, € 39.000,00, € 160.000,00 ed euro 75.650,00 sono state illegittimamente incassate da e sono di competenza esclusiva del de cuius non CP_1 applicandosi al caso di specie la presunzione ex articolo 1804 cc in forza di quanto dimostrato in narrativa per la provenienza esclusiva in capo al de cuius di detti importi;
- per l'effetto condannare
alla restituzione degli importi suddetti in favore del patrimonio del de cuius;
- Accertato CP_1 che la signora è deceduta in data 24 dicembre 2020 ed ha avuto riguardo alle Persona_1 disposizioni testamentarie di cui al Testamento olografo pubblicato con atto notaio Persona_3 rep. N. 100.078 in data 8 Aprile 2021, dichiarare che le stesse sono lesive della quota di legittima ex articolo 537 cc della figlia;
- per l'effetto ex articolo 554 disporre la riduzione delle Parte_2 disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, nei limiti della quota medesima, in favore di e prendere atto dell'adesione espressa in tal senso dalla LA CP_2
, -disporre lo scioglimento della comunione ereditaria di tutti i beni caduti in successione agli eredi
[...] ex articolo 713.” In fatto premettevano che il 24 dicembre 2020 era deceduta la signora , nata a Persona_4
Palazzago il 30 Aprile 1945, madre delle attrici e del convenuto e già vedova del marito , Parte_3 premorto in giovane età il 18 ottobre 1987. Le attrici assumevano che in data 8 Aprile 2021 era stato pubblicato il testamento olografo della madre, per atto di notaio rep. N. 100078, che così Per_3 letteralmente recitava: “ lascio indivisamente e in pari quota tra loro ai miei figli e la CP_1 Parte_1 piena proprietà dell'intera casa in Cardico mappale 137, mia attuale residenza, composta da più unità immobiliari, con accessori arredi e pertinenze tutte. Lascio a mia figlia la piena proprietà di tutti i Pt_2 miei terreni nei comuni di AR e Sotto il Monte Giovanni XXIII.Dispongo che i miei risparmi in qualsiasi forma gestiti vadano per 2/9 a mia figlia e per 7/9 indivisamente e alla pari ai miei figli Pt_2
e ” riportando quindi quella che era la specifica individuazione sia degli immobili che CP_1 Parte_1 dei terreni individuati nel testamento. Le attrici si soffermavano in modo particolare su alcuni atti che ritenevano doversi considerare donazioni indirette a favore del fratello . In tal senso riportavano che il 4 dicembre 2001 la madre aveva sottoscritto con il figlio una scrittura privata denominata CP_1
“convenzione” con la quale ella cedeva a quest'ultimo la propria quota di partecipazione alla società PR GE e IO SR del valore nominale di € 27.500,00, corrispondente al 55% del capitale della società; che in quale scrittura il cessionario doveva costituire a favore della madre una rendita vitalizia a favore della stessa di Lire 1.000.500 cioè € 775,00 da versare annualmente fino ad arrivare a 18 milioni di lire (€ 9009,300)con di valutazione Istat e accollo a carico del cessionario dell'onere fiscale per quanto riguardava non solo la gestione della quota ma anche il prezzo dell'acqua notarile.
Riferivano altresì che in data 6.12.2001 con atto notarile del notaio si rideterminavano le Per_2 somme in € 6.192 annuali da pagare alla madre con rate mensili di € 516,00 ciascuna a partire dal mese di dicembre 2001. Tale atto veniva considerato donazione in assenza della prova del versamento di tale rendita. Sempre in termini di donazione era intesa anche la cessione datata 2 agosto 2005 intervenuta tra la madre e il figlio tramite rogito del notaio con il quale la madre cedeva al Per_2 figlio gli immobili e i terreni ivi indicati al prezzo totale di € 150.000,00: le attrici, oltre ad assumere di non sapere se vi fosse o meno stato il versamento reale di detto prezzo, ritenevano che in base alla perizia che allegavano, secondo la quale detti beni avevano un valore complessivo di € 1.550.340 , vi era stata donazione relativamente alla differenza tra quanto indicato come prezzo, seppure semmai versato, e il valore reale dei beni per come individuato dal perito di parte. Sempre su tali immobili esse riferivano che i beni di cui al detto rogito erano affetti da difformità catastali urbanistiche che rendevano lo stesso contratto nullo e a tal fine chiedevano una CTU per verificare dette difformità oltre che il valore. Le istanti riferivano che in data 2 ottobre 2010 era stato stipulato un contratto di affitto tra madre e figlio e la società avente ad oggetto fondi rustici siti nel Comune di Sotto il Monte Parte_5
Giovanni XXIII che, dopo aver messo a dimore il vigneto, versava annualmente il canone di affitto rispettivamente di € 450,00 a e di € 600,00 a favore della madre;
assumevano quindi che CP_1 il 12 luglio 2017 la madre, con atto notarile per notaio aveva poi venduto a terzi i terreni per un Per_5 prezzo di € 296.500 e successivamente con ulteriore rogito del notaio 3 agosto 2017 la madre Per_5 aveva venduto ulteriori terreni per € 58.250,00 e tali importi fossero stati depositati su conto corrente cointestato tra madre e figlio presso l'istituto bancario CheBanca spa sul quale veniva versato però il minor importo di € 315.750,00: da ciò attrici ritenevano che l'importo di € 39.000,00 (differenza tra l'importo ottenuto dalle due compravendite di 354.750 e i capitali depositati) doveva essere stata una donazione indiretta a favore del fratello cui peraltro contestavano genericamente prelievi bancomat non giustificati. Veniva più nello specifico contestato il bonifico del 20 giugno 2018 di € 160.000,00 a favore del convenuto effettuato con la causale di “formazione totale nuovi vigneti” in particolare visto che la formazione dei vigneti doveva essere attribuita non al fratello ma alle società agricole di volta in volta intervenute. Relativamente al conto corrente cointestato su CheBanca si evidenziava che su un precedente saldo di € 151.550,00 era stato effettuato il prelievo di metà del totale da parte del fratello un importo complessivo di 75.650 euro, prelievo contestato in quanto si riteneva che l'intero totale doveva essere attribuito a somme di spettanza esclusiva della de cuius. Si contestava , da ultimo il fatto che il convenuto non avesse dato alle sorelle le chiavi dell'immobile posto al piano primo della casa di
AR, in genere locato e di cui non si conoscevano del tutto l'ammontare dei canoni. Dopo aver specificatamente fatto riferimento alla natura giuridica dell'istituto della collazione che invocavano ne chiedevano il riconoscimento in natura e non per imputazione chiedendo così il riconoscimento di 1/3 ciascuno dei beni individuati. Le attrici si focalizzavano altresì sulla successione testamentaria e assumevano che così le disposizioni testamentarie provocavano una lesione di legittima per la figlia e ciò perché sulla base dei valori dei beni per come individuati nella perizia di parte che Pt_2 allegavano da cui derivava una lesione pari ad € 214.884,44 e quindi concludevano come indicato letteralmente sopra Il convenuto, costituendosi, così concludeva. “IN VIA PRINCIPALE Rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché indimostrate, per tutte le ragioni di cui in atti. IN VIA SUBORDINATA Qualora il Giudice ritenga, per qualsivoglia ragione, di procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario anche mediante collazione da parte dei coeredi delle eventuali liberalità ricevute in vita dai medesimi da parte della sig.ra _1
: - fermo restando il rigetto delle avverse domande riguardanti gli atti notarili del 6.12.2001 e del
[...]
2.8.2005 nonché fermo restando il rigetto delle avverse domande di restituzione/pagamento di somme da parte del signor a qualsiasi titolo, per le ragioni illustrate in atti, - previa valutazione CP_1 degli immobili secondo i corretti valori/criteri di mercato, - si richiede che l'asse ereditario venga ricostruito avuto riguardo anche a quanto attribuito alle attrici da parte della de cuius, quale liberalità, ivi compresa la differenza tra il valore locatizio di mercato dell'appartamento di AR, via Solti n. 10 piano primo e quanto dalla sig.ra versato nei 22 anni di occupazione del medesimo, - in Parte_2 ogni caso, si richiede che, previa ricostruzione dell'asse ereditario, l'eventuale reintegra delle quote di riserva eventualmente lese avvenga per imputazione e non in natura, secondo l'ordine previsto dalle norme codicistiche.” Il convenuto ricostruiva le vicende familiari e così ricordava come nell'ambito della famiglia le sorelle si erano presto sposate, rispettivamente nell'anno 1989 e nel Persona_6 Parte_1 Pt_2
1995 e come invece egli, terzo figlio, era rimasto solo con la madre fin da quando la stessa era rimasta vedova e lui aveva 15 anni, essendo il padre deceduto prematuramente a soli 49 anni;
in particolare ricordava come aveva interrotto i propri studi e studiato nella scuola serale per ottenere il diploma di geometra e come, una volta divenuto maggiorenne, aveva portato avanti in prima persona l'impresa Pa individuale del padre, poi trasformata, nel 1988, nella società ” ricordava Parte_3 inoltre come erano stati specifici desideri della madre sia quello di avere una casa a AR sia quello di avere un vigneto con il magazzino agricolo e così riferiva proprio della ultimazione della casa di
AR, via Solti 10, ove sia la madre che lui stesso si trasferivano a vivere, lasciando che al primo piano , a fronte di un canone simbolico, vivesse la LA con la sua famiglia. Il convenuto poi Pt_2 ricordava altresì la rottura dei rapporti tra la madre e le sorelle, in particolare con la LA con Pt_2 la quale vi era stato anche un lungo contenzioso civile e come proprio tali pregressi rapporti problematici avevano spinto la madre a farsi aiutare da un notaio nella redazione del Persona_1 testamento cercando di dividere i beni in modo da evitare del tutto ulteriori liti fraterne. Assumeva in diritto poi che a fronte della divisione dei beni così attuata, con la cd divisio intra liberos, non vi poteva essere alcuna applicazione della collazione, stante l'inesistenza di beni residui facenti così parte di una qualche comunione ereditaria, richiamando in tal senso la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12830 del 23 maggio del 2013 e con la sentenza del 10 Febbraio 2006 n. 3013 riferendo la natura derogabile della collazione stessa con i limiti della difesa dei diritti dei legittimari. Si doleva del fatto che non era stato possibile presentare la dichiarazione di successione e quindi per l'individuazione dei beni relitti utilizzata la bozza redatta dal notaio così descrivendo sia i beni immobili che la Per_3 testatrice aveva attribuito a lui e alla LA sia i terreni attribuiti a , ricordando altresì i Parte_1 Pt_2 due saldi attivi residui al momento del decesso della madre rispettivamente del conto corrente Yellow esistente presso CheBanca di € 75.732,00 e del conto corrente postale presso l'ufficio postale di AR di € 15.911,00 . Riferiva quindi l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 734 cc e così contestava l'ibrida combinazione che le attrici facevano tra successione legittima e successione testamentaria in quanto mentre prima le attrici parlando appunto di un'eventuale successione legittima si riferivano a delle donazioni indirette quindi attraverso queste donazioni indirette tendevano a costituire un patrimonio ereditario di fatto sennò inesistente richiedendo la quota di un terzo a figlio e, dall'altro agendo per la lesione per riduzione di legittima di fatto non applicando lo stesso ordine tassativo imposto dagli articoli 554, 555, 558 e 559 cc che imponevano la riduzione a partire dalle disposizioni testamentarie e solo in seconda battuta con la riduzione delle eventuali donazioni.
Contestava quindi in modo analitico la ricostruzione degli atti per come individuanti le donazione secondo la prospettazione attrice. Relativamente alla convenzione del 4 dicembre 2001 e del successivo atto notarile del 6 dicembre del 2001 con cui la aveva ceduto il 55% delle quote _1 della società PR GE e IO SR rilevava come l'idea di donazione era esclusa dalla semplice lettura delle convenzioni, utilizzando il primo atto anche per l'interpretazione del rogito notarile, con ciò escludendosi in toto qualunque tipo di animus donandi in capo alla madre (<..con l'approssimarsi di importanti decisioni ed impegni riguardanti la società PR GE e IO SR il signor CP_1 ha espresso la volontà di acquistare le quote intestate alla signora e la
[...] Persona_4 signora ha espresso la disponibilità a cederle a determinate condizioni >) Persona_4 sottolineando come già a livello linguistico le parti avevano fatto espresso riferimento ad una gestione a titolo oneroso meglio individuata nello stesso atto (<1) la signora cede a titolo Persona_7 oneroso e con l'intenzione di non creare alcuna iniquità nei confronti degli altri suoi aventi causa la sua intera quota nella società PR GE SR …>, ed ancora <2) il corrispettivo della gestione delle quote di cui al punto 1 è costituito da una rendita vitalizia che il signor si impegna a CP_1 corrispondere alla madre …> con la previsione altresì di una revisione della rendita secondo l'indice Istat e con oneri fiscali a carico del cessionario indipendentemente dalla futura situazione economico patrimoniale della società e con la condizione tassativa di non eliminare il nome dalla Parte_3 denominazione sociale. La lettura di tale convenzione dimostrava così l'intento della de cuius non di beneficiare in alcun modo il figlio ma solo quello di cedere onerosamente la partecipazione sociale indicata;
nell'ambito del successivo atto notarile del notaio del 6.12.2001, rep. N. 155.709, si Per_2 specificava meglio il corrispettivo della quota sociale identificato dalle parti in una rendita vitalizia per la durata di vita della beneficiaria di € 6192,00 annuali a partire dal dicembre 2001 e pagabili con rate mensili di € 516,00, specificando altresì non solo di aver sempre versato tali rate, allegando a tal uopo il proprio estratto contro , ma soprattutto che le attrici non individuavano neppure teoricamente un diverso maggiore valore della cessione societaria, in ciò facendo mancare del tutto i possibili presupposti della invocata donazione indiretta, oltre alla assenza totale della indicazione dello spirito di liberalità e voglia di arricchire il cessionario da parte della cedente. In riferimento poi all'acquisto da parte del convenuto di un capannone ad uso deposito agricolo allo stato rustico sito in via Solti 12 di
AR, edificato su un terreno parimenti agricolo, e il piccolo fabbricato, della consistenza di 50 mq anch'esso al rustico, nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con terreno boschivo, come da atto notarile del 2 agosto 2005 per notaio per un corrispettivo totale di € 150.000,00, preceduto da Per_2 un preliminare nel quale venivano esplicitate le modalità del pagamento stesso tra le parti (una caparra confirmatoria di € 10.000 con ulteriori € 140.000,00 invece a saldo mediante rate successive da versare entro il rogito che doveva essere sottoscritto entro il 29 di luglio 2005 con tutti i versamenti fatti ivi compreso il mutuo fondiario stipulato per pagare il saldo del prezzo) assumeva che la cd donazione indiretta era stata ipotizzata dalle attrici sulla base della valutazione dalle stesse allegate del valore odierno dei beni pari ad 1.550.340,00 euro con ciò errando alla luce del fatto che il valore non poteva essere quello attuale, ma semmai quello esistente all'epoca della compravendita (2005) ed in tal senso allegava, a sua volta, ulteriore perizia che, datata 27.10.2021, riconosceva ai detti beni il valore decisamente più basso di € 282.000,00 con ciò evidenziando l'esatto valore di vendita dell'epoca antecedente della stessa. Sempre relativamente a tale atto contestato rilevava come non poteva dirsi fondata l'ulteriore doglianza e le domande alla stessa connesse delle attrici che vorrebbero comunque far valere la nullità dell'atto notarile per presunte difformità catastali urbanistiche e ciò visto che la disciplina correlata alla detta specifica nullità era stata introdotta dal decreto legislativo del 31 maggio
2010 numero 78 quindi non poteva applicarsi ad un atto stipulato nel 2005, ciò pur ricordando come gli immobili erano comunque stati costruiti in base a regolari permessi abitativi nelle more ottenute. Con riferimento alla vendita dei vigneti, di cui agli atti di vendita del 12 luglio 2017 e del 3 agosto 2017,
in forza dei quali la de cuius aveva ceduto i terreni adibiti a vigneto a Persona_8 Controparte_3
[... si soffermava sulla contestazione del successivo bonifico effettuato, dopo la vendita, dalla madre a suo favore per la somma di € 160.000,00 e con la causale “formazione totale nuovi vigneti” assumendo in tal senso e specificando analiticamente il suo operato in tal senso ( riferiva che i terreni oggetto di vendita nel 2006 ed ancora nel 2009 erano in totale stato di abbandono perché restituiti alla madre dall'occupante senza titolo dopo una causa ultraventennale, che una volta ottenuta la restituzione la signora aveva dapprima concluso un contratto di affidamento lavori alla società _1 Parte_3
per la realizzazione delle opere di pulizia, di messa in sicurezza e sistemazione di questi terreni e
[...] solo successivamente aveva affittato gli stessi, insieme al figlio, alla società Pianca società agricola semplice di cui appunto il figlio era socio unitamente ad altri soggetti con i contratti di affitto stipulati l'1 Febbraio 2009 e il 3 Marzo 2010. Ribadiva che le opere di formazione di questi nuovi vigneti denominati Loghen e per circa 22.000 mq erano state messe in essere proprio dallo stesso Per_9 convenuto anche attraverso la società e quindi egli era lui che aveva appunto proceduto Parte_3 all'espianto del vecchio vigneto, alla posa del nuovo, quindi alla preparazione del vigneto e alle basi e alla formazione delle scarpate, alla concimazione e trasporto di quanto necessario alla costruzione della strada carrale quindi alla demolizione del vecchio casello e alla formazione di un nuovo casello con sassi, alla posa della recensione alla coltivazione e vinificazione e alla formazione della cantina per la lavorazione del vino, per cui evidenziava come da un terreno di fatto in stato di abbandono ad un certo punto questi terreni erano diventati talmente ben manutenuti che la stessa madre aveva potuto alienarli ad un prezzo piuttosto alto) ,riportava poi come nell'ambito di questa valorizzazione dei terreni e ultimazione dei vigneti egli si era avvalso della gestione della proprietà da parte di con Pt_5 successiva disdetta però di tali contratti nel dicembre del 2013, cosicchè dal 2013 fino al 2017 cioè fino al momento della vendita di questi vigneti era stato proprio lui interessarsi a tutte le incombenze relative a tali terreni, così da giustificare il bonifico di 160.000 euro a suo favore . Rilevava ulteriormente l'infondatezza della richiesta dell'importo di 39.000,00 - dato dalla differenza tra il totale dei corrispettivi ottenuti dalla vendita dei terreni di € 354.750 e l'importo versato sul conto corrente cointestato – e ciò affermando di non avere mai avuto tali denari, gestiti legittimamente dalla madre che aveva potuto fare ciò che voleva;
così come contestava qualunque tipo di generica contestazione di prelievi fatti col bancomat invocando a suo favore , in particolare per il c/c di
CheBanca, la presunzione di appartenenza tipico del conto corrente cointestato, ove erano confluiti non solo i corrispettivi della alienazione dei terreni, ma anche l'affitto dei terreni stessi e dell'appartamento locato , peraltro adducendo che il prelievo della metà dei soldi depositati sul conto bancario poteva anche interpretarsi come attribuzione posta in essere nei limiti della quota disponibile. Contestava il valore riconosciuto all'immobile sito in AR, via Solti 10, attribuito a lui e alla LA Parte_1 che veniva indicato nella perizia di parte attrice in € 1.260.000 mentre era di valore di € 505.000, riferendo poi, proprio in relazione a tale bene, la stessa LA aveva avuto, di fatto, una Pt_2 donazione indiretta importante relativamente al pagamento del canone di locazione dell'appartamento del primo piano per oltre 20 anni le era stato fatto pagare in misura del tutto irrisoria , in tal senso computando una donazione per un importo pari ad € 195.800,00. Assumeva, infine, come anche il valore attribuito ai terreni lasciati alla LA , computato in citazione come pari ad € 85.096,70, Pt_2 era invece più alto e cioè di € 139.000,00 , così da eludere ogni tipo di lesione di legittima, in subordine e comunque ritenendo che laddove si rilevasse una lesione di riserva si doveva provvedere alla reintegra per imputazione e non in natura, concludeva come riportato per esteso sopra. La causa si istruiva con l'espletamento di una CTU tecnica posta al fine di avere il valore dei beni testamentari e quindi contezza della stessa possibile esistenza della dedotta lesione di legittima(al CTU si sottoponeva il seguente quesito “..considerato così che diventa necessario procedere all'accertamento del valore dei beni immobili considerati nel detto testamento;
- che viene quindi formulato il seguente quesito: “a) : a)Descriva dettagliatamente i beni immobili lasciati ai figli e in Parte_1 CP_1 pari quota tra loro e quindi: 1) casa di abitazione, sita in AR , via Solti 10 distinta al foglio 4, mappale 137 sub 1, 2, 3, 4,5 e 6, con terreno pertinenziale adiacente adibito a giardino identificato con il mapp 136 di are 05.20; b) descriva dettagliatamente i beni immobili lasciati alla figlia e quindi: Pt_2
1) terreni siti in AR, foglio 9, ai mapp. 219 (are 98.30), 230 (are 28.60), 231 (are 04.90), 269 (are
101.60), 275 (are 61.90), 283 (are 03.40), 285 (are 59.00) 307 (are 21.60), 355 (are 14.20), 357 (are 16,30), 1157 (are 90.00) e 1080 (are 31.80), 2) terreni siti in Comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII, foglio 9, mapp. 415 (are 2.00), 424 (are 00.40), 540(are 00.80), 876 (are 57.30), 893 (are 1.50) e
894 (are 00.80); ne fornisca rappresentazione grafica e fotografica;
ne indichi;
ne dia la storia amministrativa;
c) Quantifichi in relazione quale sia il valore attuale monetario dei beni stessi e quindi delle quote e se in particolare la figlia , da tale divisione testamentaria, abbia in qualche misura Pt_2 avuto una lesione di legittima, avendo percepito meno del valore di 2/9 dell'intero valore dei beni immobili, in caso positivo indichi la misura stessa della lesione “) quindi si attuavano più rinvii al fine di consentire eventuali trattative tra le parti, infine la causa si rimetteva in decisione . Va preliminarmente riconosciuta l'impossibilità di far valere congiuntamente sia la successione legittima che quella testamentaria come, da una prima lettura della citazione, parrebbe essere la richiesta delle attrici: l'art. 457 cc infatti è estremamente chiaro in tal senso “L'eredità si devolve per legge o per testamento .Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari “. Questo è di fatto il motivo che giustifica il quesito sottoposto al CTU nominato. Più interessante è sicuramente la stessa possibilità di considerare la richiesta di collazione per quanto il procuratore di parte convenuta ha sottolineato in riferimento alla “divisio inter liberos” che vi sarebbe nella presente fattispecie, ove di fatto vi è solo una macchina Clio, di datata immatricolazione, ad essere l'unico bene residuo ulteriore rispetto a quelli enumerati nel testamento . Il procuratore del convenuto richiama in tal senso la seguente massima:“Nella “divisio inter liberos” è escluso che possa trovare applicazione l'istituto della collazione, considerato che lo stesso, essendo diretto ad accrescere la massa che deve effettivamente dividersi tra gli eredi, può operare soltanto nei rapporti in cui tra i coeredi si instauri una comunione;
il che non si verifica nella divisione suddetta, con la quale il testatore abbia già provveduto, a propria discrezione, tenendo conto dei bisogni e delle attitudini di ciascun erede, a determinare le quote loro spettanti, che (fatto salvo il rispetto delle riserve in favore dei legittimari), possono essere anche disuguali.” Così si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 12830 del 23.5.2013 richiamata appunto dal convenuto in sede di costituzione. In altre parole l'inesistenza di beni su cui si possa formare una comunione ereditaria escluderebbe, come nella fattispecie, la possibilità di ricorrere alla collazione. E', di contro, tuttavia altrettanto vero che proprio attraverso la collazione si mira ad evidenziare la presenza di ulteriori beni che legittimerebbero, laddove esistenti, una ulteriore divisione.
Da ciò allora è utile verificare quanto contestato dalle attrici che hanno individuato alcuni atti nei quali vi sarebbe stata una donazione indiretta da parte della de cuius a favore del figlio, odierno convenuto.
Vale preliminarmente premettere, seppur sinteticamente, la natura delle donazioni indirette, istituto invocato dalle attrici.
Al riguardo, si precisa che per donazioni indirette devono intendersi quegli atti di liberalità che, non essendo attuati con lo schema contrattuale della donazione, realizzano gli effetti propri della donazione, ovvero l'impoverimento di un soggetto e l'arricchimento di un altro. A tal uopo vale ricordare come una recente ordinanza della Suprema Corte ha messo ancora più in evidenza le caratteristiche di tale figura giuridica (n. 23036 del 28 luglio 2023). La liberalità, com'è noto, è caratterizzata dall'immediato ed attuale depauperamento del disponente coll'intento d'arricchire la sfera patrimoniale del beneficiario: essa quindi si caratterizza per due elementi, e cioè lo spirito di liberalità, vale a dire che l'atto non è sorretto da alcun vantaggio patrimoniale, e l'immediato ed attuale depauperamento della sfera patrimoniale di colui che compie l'atto, che arricchisce, così, quella del beneficiario. Nel codice le cd donazioni indirette sono riportate e regolamentate dall'art. 809, C.c., il quale stabilisce che “Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari…”.La Suprema Corte rammenta che”…nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato, viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta…”. (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 10614 del 23 maggio 2016).Ricordando peraltro che laddove si sia scelto una compravendita di immobile a prezzo vile “…si ha donazione indiretta non già del denaro, ma dell'immobile, poiché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario…”. (Cass. Civ., Sez. Un., N. 9282 del 5 agosto 1982; Idem, Sez. Un., N. 18725 del 27 luglio 2017). Da ultimo appunto aggiungendo come “…l'impoverimento non può essere inteso nella specie come trasferimento di un bene già facente parte del patrimonio del cedente (…) dalla sua sfera patrimoniale a quella della di lui figlia, ma va considerato quale mancato consapevole esercizio – sorretto da intento liberale – della possibilità di arricchire il proprio patrimonio, in favore della parte che da tale azione ne sarebbe risultata impoverita…”. (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 23036 del 28 luglio 2023). E' dunque essenziale che si abbia lo spirito di liberalità o animus donandi, causa propria di tutti gli atti di liberalità e scopo tipico e costante, a prescindere poi da quelli che possono essere i motivi che possono aver accompagnato o che accompagnano di fatto la determinazione volitiva del donante, e al di là delle definizioni tralatizie è altrettanto evidente l'incertezza esistente in letteratura nell'ambito della ricerca di un concetto preciso di tale elemento: per alcuni autori esso è stato ricondotto alla mera coscienza di porre in essere un'attribuzione patrimoniale senza esservi tenuti, neanche in adempimento di eventuali obbligazioni naturali, altri lo intendono invece come un particolare connotato della volontà diretta a realizzare una determinata attribuzione patrimoniale . Per quanto invece poi riguarda il concetto dell'arricchimento esso è da intendere in senso puramente economico cioè, in base a quanto indicato anche dagli articoli 769 e 793 cc, un vantaggio economico che è conseguito proprio dal donatario, vantaggio perseguito in assenza di alcun tipo di dovere da parte del soggetto cedente/venditore o donante e così l'arricchimento (da concepire appunto in termini economici) costituisce l'oggetto dell'intento del donante condiviso dal donatario. Ebbene tali due elementi devono coesistere perché un atto possa dirsi liberale . Nel caso di donazione attuata con negozi appunto differenti rispetto a quello tipico della donazione vera e propria – soggetto come noto a forme particolari imposte per legge – in generale si rivela la sua essenza generalmente , per es., nel caso di compravendita, relativamente a quanto il beneficiario ottiene senza corrispettivo, dunque, nel caso di previsione di prezzo vile, nella misura data dalla differenza tra il prezzo indicato ed il reale valore del bene. Una chiara massima della Cassazione recita: "La donazione indiretta è caratterizzata dal perseguito fine di liberalità, e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento (cfr. Cass. nn. 3134/12 e 5333/04), e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto, eccedente rispetto al mezzo, di un'attribuzione patrimoniale gratuita.” La prova rigorosa dell'esistenza di tale due presupposti nell'ambito di un atto che nel quale si intravede o si ipotizza una donazione indiretta deve essere evidentemente a carico di chi tale donazione invoca e nella fattispecie odierna nessuno degli atti contestati sembra abbia avuto da parte delle attrici alcun tipo di elemento, neppure indiziario, in grado di giustificare tale istituto
-Relativamente all'atto di cessione societaria del 4.12.2001/rogito del 6.12.2001
Si tratta della cessione del 55% della partecipazione della madre alla società PR GE e IO SR
(doc. 6 e 7 fascicolo attoreo) attuata attraverso la previsione di una rendita a carico del convenuto per il tempo della vita della cessionaria e a partire dal dicembre 2001 . La contestazione svolta è così espressa in seno alla citazione :”…. alle odierne attrici non è dato sapere se il signor ha ottemperato a quanto previsto in tale accordo e pertanto in caso di omessa CP_1 spontanea produzione di giustificativi al riguardo si ritiene che tale atto debba essere qualificato come pacifica donazione indiretta tra madre e figlio” peraltro aggiungendo le attrici hanno quantificato tale donazione nell'importo complessivo e totale di 176.000 euro. Ebbene fin dall'inizio il convenuto , oltre a contestare qualunque tipo di ipotesi di donazione indiretta, evidenziava proprio la natura di cessione onerosa della quota societaria così come individuata dalla stessa lettera della convenzione del 4 dicembre 2001 laddove appunto si leggeva quanto segue: <..con l'approssimarsi di importanti decisioni ed impegni riguardanti la società PR GE e IO SR il signor ha espresso la volontà di acquistare le quote intestate alla signora CP_1 Persona_4
e la signora ha espresso la disponibilità a cederle a determinate
[...] Persona_4 condizioni >: ebbene effettivamente già a livello linguistico le parti avevano fatto espresso riferimento ad una gestione a titolo oneroso che viene meglio individuata nello stesso atto, si legge ancora infatti :
“1) la signora cede a titolo oneroso e con l'intenzione di non creare alcuna Persona_7 iniquità nei confronti degli altri suoi aventi causa la sua intera quota nella società PR GE SR
…>, ed ancora <2) il corrispettivo della gestione delle quote di cui al punto 1 è costituito da una rendita vitalizia che il signor si impegna a corrispondere alla madre …> . L'interpretazione CP_1 letterale dell'atto evidenzia peraltro la stessa intenzione della cedente di non creare iniquità tra _1 gli altri componenti la famiglia . La cessione non è gratuita in quanto vi è la previsione del CP_1 versamento da parte del PR di un corrispettivo sotto forma di rendita vitalizia, soggetta a rivalutazione monetaria, predeterminata nell'importo annuale e mensile e, in aggiunta, comunque , con la previsione che tutti gli oneri fiscali restino a carico del cessionario indipendentemente dalla futura situazione economico/patrimoniale della società. La lettura di tale convenzione dimostra, a parere del giudicante, in particolare proprio l'intento della de cuius non di beneficiare in alcun modo il figlio per come specificatamente scritto nell'atto, oltre che quello di cedere onerosamente la partecipazione sociale indicata;
nell'ambito del successivo rogito del notaio del 6.12.2001, rep. N. 155.709, si Per_2 specifica meglio il corrispettivo della quota sociale identificato dalle parti in una rendita vitalizia per la durata della vita della beneficiaria di € 6192,00 annuali a partire dal dicembre 2001 pagabili con rate mensili di € 516,00. Il convenuto ha allegato di aver sempre versato tali rate, allegando a tal uopo il proprio estratto conto. A ciò si aggiunga come le attrici non abbiano neppure individuato un teoricamente diverso maggiore valore della cessione societaria in termini di prezzo da pattuire e quindi anche solo per comprendere le dimensioni della donazione stesso – peraltro inizialmente ipotizzata solo per il mancato versamento della rendita così come stabilita nell'atto - , con ciò facendo mancare del tutto i possibili presupposti della invocata donazione indiretta
-Sull'acquisto del 2.8.2005
Con atto notarile del 2.8.2005, notaio (doc. 8 fascicolo attoreo) si stipulava l'acquisto Per_2 intervenuto tra madre e convenuto avente ad oggetto un capannone ad uso deposito agricolo allo stato rustico, sito in AR, alla via Solti n. 12, edificato su un terreno parimenti agricolo, nonché un piccolo fabbricato ad uso deposito della consistenza di mq 50, anch'esso al rustico, sito in Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, con terreno boschivo circostante. La vendita veniva attuato con la previsione di un prezzo corrispettivo di euro 150.000,00. La contestazione attrice si basa sulla perizia allegata al doc. 9 a firma dell'ing. secondo cui i _10 beni di cui al detto atto di compravendita avevano il ben più alto valore di € 1.550340,00. Tale elemento non appare tuttavia convincente per i seguenti motivi: - detta perizia individua un valore che viene identificato alla data al 24.12.2020, epoca di apertura della successione, e non invece alla data di acquisto (2.8.2005), non senza ricordare che la perizia del convenuto riconosce all'attualità il diverso valore dei beni in € 282.000,00; - in modo non contraddetto dalle attrici , e quindi pacificamente riconosciuto, i beni all'epoca dell'acquisto erano tutti allo stato rustico e pertanto le valutazioni fatte all'attualità, sia da parte delle attrici che del convenuto, non assumono particolare valenza, - è del tutto privo di riscontro sia l'animus donandi della madre quanto la consapevolezza del diverso valore economico dei beni da parte del compratore. Se poi a ciò si aggiunga che il convenuto ha provato l'avvenuto pagamento per intero dell'importo indicato nel rogito, peraltro intervenuto dopo la sottoscrizione del preliminare sottoscritto tra le parti in data 23.2.2005 (doc. all. 7), dalla cui lettura si individua anche la modalità di versamento delle rate e cioè: -euro 10.000,00 quale caparra confirmatoria alla sottoscrizione del preliminare, -euro 140.000,00
a saldo, mediante rate successive e comunque entro il rogito da sottoscrivere presso il Notaio Per_2 entro il 29.7.2005. Il convenuto ha provato tale pagamento nei seguenti termini versando alla
[...]
: -euro 10.000,00 mediante bonifico bancario il 23.2.2005 (doc all. 8) , -euro 10.000,00 _1 mediante bonifico bancario il 10.3.2005 (doc all. 9), - euro 10.000,00 mediante bonifico bancario l'11.4.2005 (doc all. 10) , - euro 10.000,00 mediante bonifico bancario il 28.4.2005 (doc all. 11), -euro 10.000,00 mediante bonifico bancario il 10.6.2005 (doc all. 12) .Dal doc. 13 si ha prova della contrazione di un mutuo fondiario e quindi dello stesso saldo , per 100.000,00 a mezzo bonifico. Su tale atto le attrici richiedono inoltre e comunque la declaratoria di nullità del rogito per l'esistenza di difformità catastali: tale domanda, di difficile comprensione visto che viene svolta nell'ambito di una principale contestazione che configura in tale atto una donazione indiretta, dunque con un presupposto di validità del mezzo utilizzato per la liberalità stessa, non può comunque essere neppure esaminata visto che la invocata nullità ha origini in un atto legislativo successivo rispetto a quello di stipula del rogito e senza che quindi la legge possa applicarsi retroattivamente: la conformità dello stato di fatto con la rappresentazione catastale quale motivo di nullità è stata introdotta infatti dall' art 19, comma 14, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122 e quindi ben oltre la data di stipula dell'atto oggi contestato (2005). Anche per tale atto dunque non si riesce a configurare alcuna donazione indiretta.
- Le attrici hanno poi contestato , chiedendone la collazione, alcuni specifici importi di denaro
Le attrici hanno contestato in particolare gli importi di € 39.000,00, € 160.000,00 e di € 75.650,00.
La contestazione relativa al primo importo è così strutturata: dal momento che dopo la vendita dei terreni agricoli effettuata dalla madre nel 2017 per un importo complessivo di € 354.750,00 (rispettivamente € 296.500,00 e € 58.250,00) l'importo versato sul c/c istituito successivamente e cointestato tra madre e figlio era minore di € 39.000,00. In particolare al di là di tale operazione matematica (354.750,00 – 315.750,00) non si hanno particolari migliori indicazioni circa il dato per cui tali denari siano stati incamerati dal convenuto.
La detta ricostruzione tuttavia oltre ad essere approssimativa è del tutto priva di riscontro, nel senso che non si comprende per quale motivo, visto che la ricostruzione è del tutto avulsa da riscontri reali, tali somme non siano potute restare nella disponibilità della stessa che legittimamente li ha anche _1 potuto spendere come meglio riteneva, come peraltro immediatamente indicato dal convenuto. Nessun elemento di prova circa l'appropriazione di tali somme a carico del convenuto si ha e dunque tale domanda non merita alcun accoglimento.
Relativamente alla seconda somma viene contestato il bonifico effettuato dalla de cuius a favore del convenuto e con la causale “rifacimento totale vigneti” di € 160.000,00.
Ritiene questo Collegio che l'analitica ricostruzione di quanto avvenuto sui terreni in questione, per come riportato ed allegato dal convenuto in atti che non è stato specificatamente contestato, sia più che sufficiente per escludere che tale somma possa essere considerata mera donazione a favore del convenuto stesso: di contro appunto sia le allegazioni che le foto allegate danno contezza di quanto operato dal convenuto su tali terreni, che da abbandonati (vedi la causa per il rilascio dall'occupante che ha visto protagonista la madre) sono diventati luogo di coltivazione di vigneti di qualità così da poter essere venduti alla considerevole somma di oltre 350.000,00 euro.
La contestazione infine svolta relativamente ad € 75.650,00 prelevata dal c/c cointestato appare del tutto in linea con la presunzione di pari proprietà tipica dei depositi cointestati né è stato effettivamente provato con elementi indiziari alcunchè di contrario nel senso di unica spettanza dei denari alla madre . Da tutto quanto detto le domande correlate alla ricerca delle donazioni indirette ai fini della collazione non possono che essere respinte.
- Sulla domanda di riduzione per lesione di legittima
Con testamento olografo redatto il 28.4.2018 e pubblicato dal notaio la sig.ra ha Per_3 _1 disposto quanto segue:” AR 28 Aprile 2018. Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria e così dispongo dei miei beni dopo la mia morte: lascio indivisamente e in pari quota fra loro ai miei figli e la piena proprietà dell'intera casa in AR al mappale 137, mia CP_1 Parte_1 attuale residenza, composta da più unità immobiliari con accessori arredi e pertinenze tutte. Lascio a mia figlia la piena proprietà di tutti i miei terreni nei comuni di AR e Sotto il Monte Pt_2
Giovanni XXIII. Dispongo che i miei risparmi in qualsiasi forma gestiti vadano per i 2/9 a mia figlia
e per i 7/9 indivisamente e alla pari ai miei figli e . ” Pt_2 CP_1 Parte_1 Persona_4
Le attrici dopo aver ricostruito, sulla base di una loro perizia allegata e considerando come facenti parte dei beni anche gli importi considerati “donazioni indirette” e dunque esse stesse parti del patrimonio da dividere, il valore dei beni individuati dalla testatrice, hanno assunto che la figlia avrebbe avuto Pt_2 lesa la propria quota di legittima nella misura di € 214.884,44. Nel corso del presente giudizio si è svolta la CTU per la verifica del valore dei beni individuati nel testamento stesso e dunque sulla stessa esistenza di una possibile lesione di legittima (“a) : a)Descriva dettagliatamente i beni immobili lasciati ai figli e in pari quota tra loro e quindi: Parte_1 CP_1
1) casa di abitazione, sita in AR , via Solti 10 distinta al foglio 4, mappale 137 sub 1, 2, 3, 4,5 e 6, con terreno pertinenziale adiacente adibito a giardino identificato con il mapp 136 di are 05.20; b) descriva dettagliatamente i beni immobili lasciati alla figlia e quindi: 1) terreni siti in AR, Pt_2 foglio 9, ai mapp. 219 (are 98.30), 230 (are 28.60), 231 (are 04.90), 269 (are 101.60), 275 (are 61.90), 283 (are 03.40), 285 (are 59.00) 307 (are 21.60), 355 (are 14.20), 357 (are 16,30), 1157 (are 90.00) e
1080 (are 31.80), 2) terreni siti in Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, foglio 9, mapp. 415 (are 2.00), 424 (are 00.40), 540(are 00.80), 876 (are 57.30), 893 (are 1.50) e 894 (are 00.80); ne fornisca rappresentazione grafica e fotografica;
ne indichi;
ne dia la storia amministrativa;
c) Quantifichi in relazione quale sia il valore attuale monetario dei beni stessi e quindi delle quote e se in particolare la figlia , da tale divisione testamentaria, abbia in qualche misura avuto una lesione di legittima, Pt_2 avendo percepito meno del valore di 2/9 dell'intero valore dei beni immobili, in caso positivo indichi la misura stessa della lesione “) e si è nominato a tal uopo il geom Persona_11
Questo Collegio fa propria e condivide del tutto la relazione così depositata.
Non vi sono del resto ragioni per discostarsi dall'esito della CTU espletata, le cui cognizioni tecnico - scientifiche hanno invero consentito , attraverso la compiuta risposta al quesito demandato, un pertinente accertamento dei fatti di causa secondo la funzione propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti per il cui corretto rilievo tecnico si renda necessario ricorrere a determinate e specifiche cognizioni tecniche. Va del resto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, non vi è ragione per non adeguarsi alla valutazione espressa dal CTU, qualora questa si sostanzi, come nella specie, in una pertinente, motivata ed esauriente risposta tecnico-scientifica al quesito sottopostogli, basata su elementi obiettivi di riscontro e su un conferente procedimento logico-valutativo e su metodi di indagine scientificamente validi, che consentono di superare i rilievi delle parti. Tanto che il giudice solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell'esperita CTU è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del dissenso, contrapponendo in tal caso alle conclusioni del CTU un ragionamento logico fondato su criteri altrettanto strettamente scientifici, così come è tenuto a considerare le obiezioni delle parti alla CTU soltanto ove si fondino su argomentazioni strettamente tecniche e non su opinioni valutative e comunque nel solo caso in cui una adeguata risposta a dette obiezioni tecniche non trovi già risposta o ragioni di adeguata spiegazione e superamento, per quanto di interesse ai fini della decisione nella relazione rassegnata dal Consulente d'ufficio. Va peraltro evidenziato che poco prima della precisazione delle conclusioni dai procuratori si è appreso che le attrici, tramite presumibilmente il proprio perito di parte, avrebbero svolto delle indagini specifiche – rivolgendosi sia al Comune che ad un legale da quest'ente individuato -per modificare la destinazione d'uso dei terreni e del fabbricato facente parte della massa ereditaria, senza peraltro darne notizia né a controparte né allo stesso CTU e lo stesso procuratore di parte attrice insiste, in seno alla propria comparsa conclusionale, a richiedere , proprio al fine del cambio di destinazione urbanistica del bene, una serie di indicazioni, tra cui in particolare la nuovissima richiesta di nominare, al posto del
CTU che ha redatto la perizia, altro tecnico “con specializzazione in urbanistica”
Ritiene il Collegio, al di là di tale improprio comportamento privo peraltro delle più elementari garanzie di contraddittorio con la controparte, che le richieste svolte dalle attrici appaiono oltre che inammissibili del tutto avulse rispetto al giudizio dalle stesse instaurato: il giudizio infatti di divisione ereditaria, e dunque anche quello di contestazione della successione testamentaria per lesione di legittima non ha infatti , in alcun modo, la finalità di modificare la natura dei beni facenti parte della Parte massa al fine di averne un valore maggiore o una migliore utilità. L infatti deve semplicemente valutare i beni così come essi sono allo stato lasciati al momento dell'apertura della successione, diversamente infatti farebbe le veci degli stessi eredi i quali, soli, possono in qualche misura incidere , dopo la divisione stessa, nella modifica della natura dei beni stessi.
Ciò posto va altresì sottolineato come i beni devono avere riconosciuta l'attuale destinazione urbaistica e come sui soli immobile possa essere calcolata la riduzione di legittima ciò visto che i saldi dei due conti correnti esistenti all'apertura della successione non vengono in alcun modo alterati dalla presente causa. Ciò premesso e assumendo le conclusioni della CTU espletata - cui ci si riporta e che si dà come trascritta sia in termini di descrizione dei beni (ipotesi n. 1 con la destinazione attuale e non modificata, come pure il tecnico aveva ipotizzato) che del relativo valore - si ha che a fronte di un valore complessivo della massa ereditaria pari ad € 565.000,00 - specificatamente riconosciuto in € 475.000,00 per la casa di abitazione ed € 90.000,00 per i terreni – si ricava una lesione di legittima reale per la figlia di € 35.556,00. Pt_2 Tale importo può essere facilmente ricostituito per imputazione ponendo la somma di € 17.778,00 su ciascuno degli altri coeredi e . Parte_1 CP_1
Il convenuto viene così condannato al pagamento di detta somma a favore dell'attrice . Parte_2 L'onere di versare le spese per l'espletata CTU si pone a carico dei tre fratelli , in via solidale tra loro, essendo stata svolto di fatto nel comune interesse di tutti i coeredi e che viene liquidata come da decreto collegiale di pari data. Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono compensate per metà tra le parti per la domanda relativa alle donazioni indirette e vengono liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri di cui al dm 147/22 (causa di valore indeterminabile di media complessità ai valori medi).
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda di lesione di legittima svolta dall'attrice e per l'effetto Parte_2
- Condanna il convenuto a versare l'importo di € 17.778,00 a , oltre interessi legali Parte_2 dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- Rigetta ogni altra domanda
- Pone in via solidale su tutte le parti l'onere del pagamento dell'espletata CTU liquidata come da separato decreto
- Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore delle attrici che si liquidano, già compensate per metà, in € 277,50 per spese ed € 5.430,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase iniziale, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisioria/2) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino