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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2680/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIURAZZA MICHELE, Presidente e Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
SALZANO MARIA ROSARIA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9721/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011862534000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2936/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ed all'AGENZIA ENTRATE– DIR.
PROV. I DI NAPOLI parte ricorrente Cognome Nome, munita di difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di intimazione di pagamento della somma complessiva di €. 5.365,42, notificatale il
20/05/2025, riferita ad IRPEF 2009, sanzioni ed accessori, di cui ad accertamento notificato il 9/12/2014.
Parte ricorrente solleva le seguenti eccezioni:
1. L'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
2. Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento;
3. Decadenza;
4.
Violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, L. 212/2000; 5. Prescrizione;
6. Violazione dell'art. 97 Cost.; 7.
Illegittimità delle iscrizioni a ruolo per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi moratori;
8.
Nullità dell'intimazione per la presenza di diversi vizi formali.
Si chiedeva- previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato- di annullare l'intimazione di pagamento e l'avviso di accertamento ivi contenuto;
condannare le resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Risulta costituita l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Napoli, a mezzo di proprio funzionario, che, relativamente alla notifica dell'atto presupposto, fa presente che viceversa l'accertamento è stato notificato, tant'è che il contribuente ha anche presentato istanza di autotutela in data 10/02/2015.
Sulla stessa l'A.F. procedeva ad emettere provvedimento di autotutela parziale sulla scorta delle seguenti motivazioni: “Si riconoscono le detrazioni per i familiari a carico e si ridetermina l'imposta come da prospetto allegato. Si comunica che le sanzioni sono dovute in misura intera in quanto all' atto della presentazione dell'istanza di annullamento era scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento avvenuta in data 09/12/2014”.
Dunque, l'avviso di accertamento è stato notificato, era conosciuto dal ricorrente, ma non è mai stato impugnato, di conseguenza esso è divenuto un atto definitivo e non più contestabile.
Deduce inoltre che, essendo la riscossione dell'avviso stata affidata all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, il ricorrente in data 26/04/2019 presentava all'Agente della Riscossione istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185, L. 145/2018 (“Saldo e Stralcio”), nella quale si dichiarava di voler definire anche il carico in questione.
Sono inammissibili, quindi, le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Ad ogni buon conto si deduce che, in mancanza di presentazione della dichiarazione dei redditi come nella fattispecie, l'accertamento andava notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (ovvero 31/12/2014).
In ordine alla invocata prescrizione, il cui termine è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. decorrente dalla notifica dell'atto, essa è stata interrotta prima con l'istanza di autotutela, poi con l'istanza di definizione agevolata.
Evidenzia che l'accertamento prodromico è un accertamento parziale automatizzato emesso i sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/1973 (atto rientrante nella categoria degli “atti automatizzati e/o sostanzialmente automatizzati”, per cui non è previsto il contraddittorio preventivo).
Controbatte anche circa l'infondatezza delle ulteriori eccezioni di ordine formale e si oppone alla richiesta di sospensione per assenza dei presupposti di legge.
Si chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie, in cui ripropone le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo, contestando la valenza probatoria della documentazione esibita da controparte.
All'udienza del 21 luglio 2025 venne respinta l'istanza di sospensione.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere.
La tesi fondamentale sostenuta dal ricorrente consiste nella mancata notifica di qualsiasi atto anteriormente all'intimazione qui opposta.
Viceversa l'Ente impositore ha esibito prova di istanza di autotutela prodotta dal contribuente acquisita al protocollo ufficiale in data 10 febbraio 2015 (su cui venne emesso provvedimento di parziale accoglimento), nonché copia sottoscritta dal ricorrente di domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185, L. 145/2018 prodotta in data 26 aprile 2019.
Nella corposa memoria aggiunta parte ricorrente non ha affatto contestata tale produzione dell'A.F. ed il suo contenuto, limitandosi a sostenere la sua insufficienza.
Ebbene, pur non volendo attribuire gli effetti di esplicito riconoscimento dei debiti esposti sia nell'istanza di autotutela del 2015, sia nella domanda di definizione del 2019, non può revocarsi in dubbio che la presentazione di tali due atti dimostri la conoscenza della posizione debitoria in capo al contribuente.
Pertanto la tesi del ricorrente, di cui all'atto introduttivo ed alle memorie aggiunte, intesa ad inficiare la legittimità dell'intimazione qui impugnata per aver appreso della debitoria IRPEF 2019 solo attraverso l'intimazione qui impugnata, è totalmente smentita dalle risultanze documentali agli atti.
L'ADER, benchè ritualmente citata, ha omesso di costituirsi.
Il ricorso si appalesa in conclusione ai limiti della lite temeraria e deve quindi essere necessariamente respinto, restando assorbite le altre questioni sollevate dalle parti in giudizio.
In ordine al regime delle spese del giudizio, esse vanno liquidate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
650,00 a favore di DP1.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIURAZZA MICHELE, Presidente e Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
SALZANO MARIA ROSARIA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9721/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011862534000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2936/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ed all'AGENZIA ENTRATE– DIR.
PROV. I DI NAPOLI parte ricorrente Cognome Nome, munita di difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di intimazione di pagamento della somma complessiva di €. 5.365,42, notificatale il
20/05/2025, riferita ad IRPEF 2009, sanzioni ed accessori, di cui ad accertamento notificato il 9/12/2014.
Parte ricorrente solleva le seguenti eccezioni:
1. L'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
2. Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento;
3. Decadenza;
4.
Violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, L. 212/2000; 5. Prescrizione;
6. Violazione dell'art. 97 Cost.; 7.
Illegittimità delle iscrizioni a ruolo per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi moratori;
8.
Nullità dell'intimazione per la presenza di diversi vizi formali.
Si chiedeva- previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato- di annullare l'intimazione di pagamento e l'avviso di accertamento ivi contenuto;
condannare le resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Risulta costituita l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Napoli, a mezzo di proprio funzionario, che, relativamente alla notifica dell'atto presupposto, fa presente che viceversa l'accertamento è stato notificato, tant'è che il contribuente ha anche presentato istanza di autotutela in data 10/02/2015.
Sulla stessa l'A.F. procedeva ad emettere provvedimento di autotutela parziale sulla scorta delle seguenti motivazioni: “Si riconoscono le detrazioni per i familiari a carico e si ridetermina l'imposta come da prospetto allegato. Si comunica che le sanzioni sono dovute in misura intera in quanto all' atto della presentazione dell'istanza di annullamento era scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento avvenuta in data 09/12/2014”.
Dunque, l'avviso di accertamento è stato notificato, era conosciuto dal ricorrente, ma non è mai stato impugnato, di conseguenza esso è divenuto un atto definitivo e non più contestabile.
Deduce inoltre che, essendo la riscossione dell'avviso stata affidata all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, il ricorrente in data 26/04/2019 presentava all'Agente della Riscossione istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185, L. 145/2018 (“Saldo e Stralcio”), nella quale si dichiarava di voler definire anche il carico in questione.
Sono inammissibili, quindi, le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Ad ogni buon conto si deduce che, in mancanza di presentazione della dichiarazione dei redditi come nella fattispecie, l'accertamento andava notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (ovvero 31/12/2014).
In ordine alla invocata prescrizione, il cui termine è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. decorrente dalla notifica dell'atto, essa è stata interrotta prima con l'istanza di autotutela, poi con l'istanza di definizione agevolata.
Evidenzia che l'accertamento prodromico è un accertamento parziale automatizzato emesso i sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/1973 (atto rientrante nella categoria degli “atti automatizzati e/o sostanzialmente automatizzati”, per cui non è previsto il contraddittorio preventivo).
Controbatte anche circa l'infondatezza delle ulteriori eccezioni di ordine formale e si oppone alla richiesta di sospensione per assenza dei presupposti di legge.
Si chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie, in cui ripropone le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo, contestando la valenza probatoria della documentazione esibita da controparte.
All'udienza del 21 luglio 2025 venne respinta l'istanza di sospensione.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere.
La tesi fondamentale sostenuta dal ricorrente consiste nella mancata notifica di qualsiasi atto anteriormente all'intimazione qui opposta.
Viceversa l'Ente impositore ha esibito prova di istanza di autotutela prodotta dal contribuente acquisita al protocollo ufficiale in data 10 febbraio 2015 (su cui venne emesso provvedimento di parziale accoglimento), nonché copia sottoscritta dal ricorrente di domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185, L. 145/2018 prodotta in data 26 aprile 2019.
Nella corposa memoria aggiunta parte ricorrente non ha affatto contestata tale produzione dell'A.F. ed il suo contenuto, limitandosi a sostenere la sua insufficienza.
Ebbene, pur non volendo attribuire gli effetti di esplicito riconoscimento dei debiti esposti sia nell'istanza di autotutela del 2015, sia nella domanda di definizione del 2019, non può revocarsi in dubbio che la presentazione di tali due atti dimostri la conoscenza della posizione debitoria in capo al contribuente.
Pertanto la tesi del ricorrente, di cui all'atto introduttivo ed alle memorie aggiunte, intesa ad inficiare la legittimità dell'intimazione qui impugnata per aver appreso della debitoria IRPEF 2019 solo attraverso l'intimazione qui impugnata, è totalmente smentita dalle risultanze documentali agli atti.
L'ADER, benchè ritualmente citata, ha omesso di costituirsi.
Il ricorso si appalesa in conclusione ai limiti della lite temeraria e deve quindi essere necessariamente respinto, restando assorbite le altre questioni sollevate dalle parti in giudizio.
In ordine al regime delle spese del giudizio, esse vanno liquidate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
650,00 a favore di DP1.