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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3911/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3911/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GANDINI STEFANIA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, sentenza di separazione personale consensuale n. 2225/2023, pubblicata dal Tribunale di
Modena il 27/12/2023 all'esito del procedimento RG n. 6204/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che,
pagina 1 di 3 mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. I ricorrenti dichiarano che tutti i rapporti economici tra di loro sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione ed iconiugi, economicamente autosufficienti - così come la prole - rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno di mantenimento;
2. Si conviene che ognuno dei due coniugi sopporterà in parti uguali le spese del legale congiuntamente nominato;
3. I coniugi fin d'ora dichiarano, ai sensi dell'art. 473 bis.51 II comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando altresì di non volersi riconciliare;
4. I coniugi dichiarano altresì che non pendono tra di essi giudizi connessi”.
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CONCORDIA S/S il 26/12/1956 fra , nato a Parte_1
FINALE EM (MO) il 13/09/1935 e , nata a [...] Parte_2
SULLA SECCHIA (MO) il 01/01/1936 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 2 di 3 II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CONCORDIA S/S di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 1956 Atto n. 76 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3911/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GANDINI STEFANIA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, sentenza di separazione personale consensuale n. 2225/2023, pubblicata dal Tribunale di
Modena il 27/12/2023 all'esito del procedimento RG n. 6204/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che,
pagina 1 di 3 mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. I ricorrenti dichiarano che tutti i rapporti economici tra di loro sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione ed iconiugi, economicamente autosufficienti - così come la prole - rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno di mantenimento;
2. Si conviene che ognuno dei due coniugi sopporterà in parti uguali le spese del legale congiuntamente nominato;
3. I coniugi fin d'ora dichiarano, ai sensi dell'art. 473 bis.51 II comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando altresì di non volersi riconciliare;
4. I coniugi dichiarano altresì che non pendono tra di essi giudizi connessi”.
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CONCORDIA S/S il 26/12/1956 fra , nato a Parte_1
FINALE EM (MO) il 13/09/1935 e , nata a [...] Parte_2
SULLA SECCHIA (MO) il 01/01/1936 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 2 di 3 II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CONCORDIA S/S di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 1956 Atto n. 76 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3