Sentenza 29 maggio 2004
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- 1. Conversione del pignoramento, importo dovuto, valutazione sommaria, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2004, n. 10443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10443 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT NC, già elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato CORRADO MORRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MORRONE, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
A.R.S.S.A. - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E PER I SERVIZI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CARRATELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 562/01 del Tribunale di CROTONE, depositata il 21/09/01 - R.G.N. 289/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/04 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato MORRONE;
udito l'Avvocato MORETTI per delega CARRATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23 maggio-21 settembre 2001, il Tribunale di Crotone accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'ARSSA (Agenzia per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) avverso la decisione del locale Pretore ed, in luogo della categoria di dirigente già riconosciuta dal Pretore, dichiarava il diritto di NC ER p ad essere inquadrato nel 1^ livello super quadri del CCNL industria alimentare dal 1^ giugno 1989 al 31 maggio 1994, condannando l'Agenzia al pagamento delle relative differenze retributive. Osservava il Tribunale che dalle dichiarazioni testimoniali raccolte era risultato che il RT, direttore di esercizio del IF, non aveva quella autonomia, professionalità e potere discrezionale che come erano richiesti dal contratto come propri della categoria rivendicata. Lo stesso non aveva neppure quei poteri di promozione, coordinamento e gestione degli obiettivi di impresa che sono caratteristici della posizione del dirigente. I giudici di appello richiamavano alcune circolari dell'Agenzia, dalle quali risultava chiaramente l'esistenza di precisi limiti al potere discrezionale del RT.
Dalla corrispondenza esibita era emerso uno stretto rapporto tra il direttore di esercizio del IF (il RT) e il gruppo operativo della stessa Agenzia: in particolare, era risultato che il RT riceveva dettagliate istruzioni da questo per tutto quanto riguardava la gestione del personale dipendente (ferie, lavoro straordinario, permessi). Il RT, secondo la documentazione raccolta, aveva poteri di spesa limitati a 500.000 lire e doveva chiedere l'autorizzazione del gruppo per qualsiasi spesa che eccedesse tale limite.
Le trattative per la fornitura di beni e servizi e persine i prezzi di vendita dei prodotti del IF venivano stabiliti secondo le condizioni e le modalità specificate dal gruppo.
In questo quadro, concludevano i giudici di appello, era del tutto irrilevante che qualche teste - esprimendo del resto una sua valutazione del tutto personale - avesse riferito di una certa autonomia gestionale in capo al RT.
Infatti, l'accertamento dello svolgimento di compiti rientranti nella figura del dirigente - ai fini del riconoscimento di tale categoria - deve essere effettuato in concreto sulla base delle mansioni svolte tenendo conto della ampiezza dei poteri decisionali conferiti. Tanto premesso, il Tribunale concludeva che il RT doveva essere inquadrato nel 1^ livello super dei quadri (art. 26 CCNL industria alimentari), che gode di ampia discrezionalità (anche se più ridotta rispetto a quella dei dirigenti) e di una certa autonomia, esercitata nell'ambito delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'azienda o dai titolari della stessa azienda. Avverso tale decisione il RT ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da tre distinti motivi.
Resiste la ARSSA con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 2095 e 2103 codice civile in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile, manifesta illogicità nell'esame di un documento decisivo per la definizione della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile.
I giudici di appello avevano errato nell'escludere qualsiasi rilevanza alla qualifica formalmente rivestita dal ricorrente - di direttore di esercizio - attribuendo rilevanza esclusiva alle mansioni effettivamente svolte dal RT.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di industria prevede, infatti, tra le qualifiche dirigenziali quella di Direttore e persino quella di Condirettore.
I giudici di appello non avevano tenuto conto neppure della copiosa documentazione dalla quale risultava chiaramente l'ampiezza dei poteri conferiti al RT, dando soverchia importanza all'azione dei gruppi operativi che, solo in via di fatto, ne aveva limitato l'autonomia. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 2909 codice civile, in relazione all'art. 360 nn. 5 e 3 codice di procedura civile. L'errore sul quale sono incorsi i giudici di appello si fonda sostanzialmente su una rappresentazione della figura di dirigente quale alter ego. dell'imprenditore che è ampiamente superata dalla attuale organizzazione imprenditoriale.
La ricorrente richiama la più recente giurisprudenza di questa Corte che ha distinto, all'interno della categoria dei dirigenti, tra bassa ed alta dirigenza e critica la sentenza impugnata la quale ha negato il diritto alla categoria rivendicata ricordando che il RT dipendeva in tutto e per tutto dal nucleo operativo, anche per quanto riguardava la gestione del personale dipendente (ferie, lavoro straordinario, permessi). Il RT, secondo la decisione impugnata non aveva l'autonomia decisionale propria dei dirigenti. Tuttavia, i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto che l'autonomia decisionale(della quale egli era certamente dotato) equivalesse ad autonomia di direttive e di scelte di fondo (di cui necessariamente non era dotato il RT, essendo prerogative, queste, esclusivamente dell'imprenditore). Non era, infine, contestabile che il IF costituisse un ramo autonomo dell'ESAC, essendovi sul punto il giudicato interno costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9970 del 14 novembre 1996, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
Da tutto ciò risultava che il RT era completamente autonomo nella gestione del ramo autonomo dell'ESAC e rientrava a pieno titolo nella definizione di "dirigente" data dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del combinato disposto degli articoli 115 e 116 codice di procedura civile e 2696 codice civile, in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile. Il Tribunale aveva dato una interpretazione contraddittoria delle risultanze probatorie, in particolare delle prove testimoniali.
I testi sentiti in primo grado, ed in particolare il Marino, avevano ricordato che il RT rappresentava il IF al tavolo delle trattative sindacali, con ciò implicitamente riconoscendo quella autonomia e discrezionalità caratteristiche della figura dirigenziale. Nonostante ciò, i giudici di appello avevano escluso che di fatto il RT avesse svolto incarichi tipici della categoria rivendicata. Analogamente, per quanto riguarda la documentazione acquisita, il ricorrente sottolinea che la stessa era stata sottovalutata dai giudici di appello, i quali avevano esaminato verbali di riunioni sindacali, relazioni al bilancio, contratti di fornitura, contratti con i produttori di pomodori, corrispondenza con varie autorità, che dimostravano ampiamente come egli fosse unico portatore della volontà del IF con Enti pubblici, fornitori, produttori, destinatari della mercè, assumendo e licenziando il personale dipendente. In una situazione del genere, conclude il ricorrente, sarebbe stato preciso onere dell'ESAC dimostrare che tutte le attività dimostrate documentalmente e per testi - da lui stesso svolte - erano state sottoposte alla preventiva autorizzazione del nucleo operativo dell'Agenzia. Se i giudici di appello avessero preso in considerazione tutte queste prove, considerandole nel loro complesso (senza spezzettarle per escludere di ciascuna la concreta rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto rivendicato), avrebbero individuato nelle mansioni svolte dal RT quella autonomia della gestione dei singoli esercizi cui erano preposti che è prevista dalla configurazione pattizia dei dirigenti.
I tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Con motivazione adeguata e del tutto logica, i giudici di appello hanno preso in esame le mansioni svolte dal ricorrente e le hanno poste a raffronto con quelle rivendicate e con quelle proprie della qualifica rivestita, concludendo che il RT aveva diritto all'inquadramento nel 1 livello super quadri di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alimentare, in relazione al periodo dal 1^ giugno 1989 al 31 maggio 1994. L'astratta previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro, esemplificativa e non tassativa della qualifica dirigenziale per la figura di "direttore" quale ausiliario dell'imprenditore non è idonea, di per sè, hanno osservato i giudici di appello, a conferire all'indicazione medesima, pur proposta come esempio di posizione professionale cui normalmente sono collegati i poteri e le mansioni del dirigente, la rilevanza giuridica che le è dovuta nel rapporto di lavoro, se le mansioni di fatto esercitate manchino dei requisiti che oggettivamente caratterizzano detta qualifica dal punto di vista strutturale (Cass. 28 gennaio 1989 n. 537). Tanto più, che, secondo la definizione contrattuale, solo l'effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento della qualifica dirigenziale (Cass. 5 luglio 2003 n. 10635). Nel caso di specie, i giudici di appello - con una valutazione insindacabile in questa sede - hanno preso in esame il complesso delle attività svolte dal RT nel periodo considerato ed hanno concluso che lo stesso dipendeva in tutto e per tutto dal gruppo operativo, agendo nel rispetto delle direttive precise che gli venivano via via impartite se non in alcune ipotesi, addirittura, previa autorizzazione. Una volta escluso che le mansioni svolte avessero quel grado elevato di autonomia e potere decisionale previsto dal contratto collettivo dei dirigenti, con motivazione del tutto logica, i giudici di appello hanno concluso che al RT doveva invece essere riconosciuto il diritto all'inquadramento nel livello Inquadri super, che presuppone una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni e la preposizione al coordinamento e controllo di attività in unita organizzative ed operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione, svolte con ampia discrezionalità ed autonomia, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'azienda.
Il ricorrente richiama le deposizioni testimoniali e la documentazione raccolta per contestare l'esattezza di tali conclusioni. Le censure non tengono conto del fatto che i giudici di appello hanno considerato tutta l'attività svolta dal RT nel periodo di cui è causa ed hanno concluso, con una valutazione di merito insindacabile in questa sede in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici, che nel caso di specie mancava al RT quell'elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale - con i connessi poteri di promozione, coordinamento e gestione degli obiettivi dell'impresa - che sono caratteristici della figura del dirigente, secondo la definizione datane dalla contrattazione collettiva. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale per giungere a tale conclusione, ha preso in esame non solo le testimonianze, ma anche la documentazione raccolta. Ha rilevato che già dal 1988 era stata istituita la figura del gruppo operativo, allo scopo di gestire in modo armonico le varie unità di esercizio gestite dall'ESAC.
L'autonomia di queste unità (a capo di una delle quali era stato posto il RT) era notevolmente ridotta, poiché il gruppo operativo, con il coordinamento del Direttore generale, assicurava il raccordo tra le varie gestioni, mentre il cosiddetto "direttore di esercizio" aveva unicamente il compito di effettuare i pagamenti, la riscossione, la gestione del personale, nonché tutti gli atti di ordinaria amministrazione, sempre secondo le direttive e le specifiche indicazioni del gruppo. Persino le contrattazioni con fornitori e clienti dovevano avvenire nei termini ed alle condizioni stabilite dal gruppo di coordinamento ed il RT doveva chiedere autorizzazione per tutte le spese che eccedessero l'importo di lire 500.000.
Le conclusioni cui BO pervenuti i giudici di appello sfuggono, pertanto, a qualsiasi censura.
Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2004