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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 01/08/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 4346/2023 R.A.L., promosso con ricorso depositato il 4.12.2023 da
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Katie Vincitore, che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, in atti
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t., COroparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, CP_1 presso l'Avv. Maria A. Tuminelli, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura generale alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: richiesta di liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'indennità di disoccupazione
N.A.S.P.I.
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 04.12.2023, ha convenuto l' innanzi Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale, deducendo che: 1) con provvedimento dell'11.5.2022 l' le aveva CP_1 riconosciuto l'indennità di disoccupazione NASpI con decorrenza dal 6.5.2022 per 700 giorni (all.2), poi diventati 728 giorni in conseguenza dell'aggiornamento dei dati contributivi e retributivi (all.3);
2) successivamente, aveva deciso di intraprendere attività imprenditoriale per cui, in data 5.7.2022, CO aveva inviato la ai fini della nascita dell'impresa individuale di COroparte_2
[...]
, con sede in Frosinone Via Aldo Moro n.312, partita iva n. Parte_1 P.IVA_1
(all.5); 3) a seguito dell'annullamento della SCIA da parte dello sportello SUAP del CP_4
l'impresa era stata dichiarata inattiva, come risultava dalla comunicazione inviata dallo
[...] Sportello Telematico della Camera di Commercio (all. 6) e della visura camerale prodotta come allegato n.8; 4) con Comunicazione Unica del 2.8.2022, aveva poi comunicato l'inizio dell'attività di impresa già iscritta;
5) in data 23.08.2022, aveva quindi presentato la domanda di anticipazione dell'indennità NASpI in godimento prot. n.6068936700026 (2022/980120); 6) con provvedimento dell'8.2.2023, pervenuto il 23.2.2023, l' aveva rigettato la domanda di anticipazione in quanto CP_1 la stessa risultava “presentata oltre 30 gg dalla comunicazione unica del 5/7/22 – circ. n.174/17, punto 7.B”; 7) aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di reiezione della domanda, anch'esso rigettato;
8) nelle more, aveva continuato a percepire l'indennità di disoccupazione Naspi CP_ dal 6.5.2022 al 30.9.2022 (all.29), ricevendo poi dall' convenuto la richiesta di restituzione della prestazione relativa al periodo dal 23.8.2022 al 30.9.2022, per un importo complessivo di €.1.152,50;
9) sussistevano, in ogni caso, tutti i requisiti previsti per ottenere la richiesta anticipazione, decurtato quanto già percepito.
Su queste premesse, l'attrice ha chiesto di accertare il suo diritto ad ottenere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'indennità di disoccupazione NASpI, alla medesima spettante dal
23.08.2022 e non ancora pagata, con ordine all' di erogare la relativa prestazione, oltre CP_1 accessori.
Si è costituito l' affermando l'insussistenza dei presupposti per riconoscere la prestazione CP_1 oggetto di causa e chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso, considerato che la richiesta di liquidazione anticipata della NASpI era stata presentata oltre il termine di 30 giorni dalla Comunicazione di inizio attività del 5.7.2022, ossia oltre il 4.8.2022.
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
Si consideri che la domanda di anticipazione di cui all'art.8, comma 1, del D.Lgs. n.22/2015 presuppone che il lavoratore interessato abbia diritto alla corresponsione della Naspi, secondo la disciplina prevista in via generale per l'erogazione di tale prestazione, diritto che nella specie è incontestato, avendo l' riconosciuto il diritto dell'attrice ad ottenere la prestazione in esame CP_1 con il richiamato provvedimento del'11.5.2022.
Invero, per quanto concerne la liquidazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI, il richiamato art.8, comma 1, del D.Lgs. n.22/2015 stabilisce che “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”. Il medesimo articolo, al comma 3, precisa che “Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASPI deve presentare all a pena di decadenza, domanda di CP_1 anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”.
Dunque, i lavoratori che possono avvantaggiarsi dell'incentivo all'imprenditorialità previsto dall'art.8 citato sono quelli che, dopo aver iniziato l'attività lavorativa autonoma o di impresa, entro trenta giorni presentano all'ente la domanda di anticipazione. Come ammesso dallo stesso , CP_1 nel caso di attività preesistente alla domanda amministrativa i 30 giorni decorrono dalla data di presentazione della domanda di NASpI.
Osserva il Giudicante che, tenuto conto della funzione dell'anticipazione di una prestazione, per
“inizio” dell'attività, deve intendersi la data di effettivo inizio dell'attività, proprio perché trattasi di un incentivo erogato a supporto di un'effettiva attività imprenditoriale e impone che sia fornita documentazione giustificativa comprovante l'effettivo inizio della medesima.
Ora, nel caso di specie, è risultato provato che, alla Comunicazione unica al registro delle imprese del 5.7.2022, non sia seguito l'inizio effettivo dell'attività lavorativa. Al riguardo, esaustivi sono i documenti allegati da parte ricorrente. In particolare, è stata prodotta la comunicazione PEC inviata dallo Sportello Telematico della Camera di Commercio (all.6), in cui si dà atto dell'annullamento della SCIA da parte del e della conseguente possibilità di dichiarare l'impresa COroparte_4 inattiva, come poi è stato fatto. Infatti, dalla visura prodotta come allegato n. 8, risulta che, all'esito della domanda del 5.7.2022, lo stato dell'impresa era di inattività.
La ha prodotto anche ulteriore documentazione a riprova del fatto che, nel mese di Pt_1 luglio, alcuna attività sia stata compiuta nel suo esercizio commerciale, quale la documentazione riguardante l'attivazione del registratore di cassa avvenuta il 3.8.2022, con prima operazione fiscale effettuata il 26.8.2022 (all.19 e 20).
Parte ricorrente fa quindi correttamente risalire l'inizio dell'attività al 2.8.2022, data in cui ha inviato la Comunicazione Unica di inizio attività di impresa già iscritta al Registro delle Imprese.
Il Giudicante evidenzia, al riguardo, che anche nelle ulteriori visure camerali in atti (all. 31 e 32), viene indicata quale data di inizio di attività quella del 2.8.2022.
Ne discende che l'avvenuto effettivo inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa deve essere fissato alla data del 2.8.2022 e non a quella del 5.7.2022, come invece sostenuto dall' CP_1
Del resto, il disposto normativo dell'art.8 comma 1, del D.Lgs. n.22/2015 parla di inizio attività.
E' pur vero che la circolare n.174/17 al punto 7.B àncora alla presentazione della CP_1
Comunicazione Unica il termine di 30 giorni entro cui presentare la domanda di anticipazione. Ma è anche vero che, nel caso di specie, alla prima Comunicazione del 05.07.2022 non è seguito l'effettivo inizio dell'attività, tanto che l'impresa è stata dichiarata inattiva. La Comunicazione a cui bisogna far riferimento è dunque quindi quella del 2.8.2022 e questa data è il dies a quo da cui far decorrere in prescritto termine di 30 giorni. In ragione di ciò, la domanda di anticipazione della NASpI presentata il 23.8.2022 dall'attrice deve considerarsi tempestiva.
La domanda attorea va quindi accolta, con condanna dell' a provvedere alla liquidazione CP_1 anticipata in un'unica soluzione della NASpI, richiesta dall'attrice con domanda del 23.08.2022, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla domanda amministrativa. Bisogna però considerare che, dal 23.08.2022 al 30.09.2022, la ha continuato a percepire l'indennità de qua, per Pt_1 cui la somma corrispondente, pari ad €.1.152,50, dovrà essere decurtata dall'importo ancora dovuto a titolo di anticipazione.
Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione anticipata in Parte_1 un'unica soluzione dell'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI, prevista dall'art.8 del D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 23.8.2022, decurtata la somma di €.1.152,50, già erogata;
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della prestazione di cui al capo a), oltre CP_1 interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla domanda amministrativa;
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in €.1.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali.
Frosinone, 1.8.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi