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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 63/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli avv. OSTI Parte_1 C.F._1
CRISTIANO e DAVINI ALESSANDRO elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Parma, Strada Abbeveratoia 65/A;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. BUBBICO DOMINGA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in BORGO ANTINI 3 43121 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via principale
2. Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 1 giugno 2019 e fino al 28 febbraio 2020 ovvero dalla data diversa che sarà ritenuto di giustizia;
Controparte_
3. Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sala Baganza, Via San Vitale, n. 15 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 20.691,71 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia allo stesso dovuta per i titoli di cui alla superiore espositiva;
4. Con la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
In via subordinata, salvo gravame:
5. Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, che al rapporto di collaborazione intercorso tra le parti si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2 del D. Lgs. 81/2015 e, per l'effetto, condannare la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...] ricorrente della somma di € 20.691,71 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia allo stesso dovuta per i titoli indicati nella superiore narrativa;
6. Con la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
In via ulteriormente subordinata
7. Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore espositiva, che il rapporto intercorso tra il signor e la società convenuta ha avuto natura autonoma e, per Pt_1 Controparte_ l'effetto, condannare la società al pagamento della complessiva somma di €
13.500,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a titolo di compenso professionale.
In ogni caso:
Pag. 2 di 9 8. Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre rimborso generale, cpa e iva come per legge».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ogni declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande del ricorrente in quanto inammissibili, non provate, infondate o come meglio.
Con vittoria di spese di lite e competenze, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 23.1.2023 a seguito di ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Oristano in data 26.10.2022, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Parma di accertare la natura subordinata – o quantomeno etero-organizzata ex art. 2 d.lgs. 81/2015 – del rapporto di lavoro intercorso tra sé e dall'1.6.2019 al 28.2.2020 e, per l'effetto, condannare la convenuta al Controparte_1 pagamento di differenze retributive quantificate in € 20.691,71.
2. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che, qualora fosse ritenuta la natura autonoma del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, la società convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore del compenso fisso asseritamente pattuito di € 1.500,00 netti mensili, per un totale di € 13.500,00,
3. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 3 di 9 7. La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la natura del rapporto di collaborazione intercorso tra e la società Parte_1 Controparte_1
8. Com'è noto, ai fini dell'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro che, a dispetto della formale qualificazione come lavoro autonomo o parasubordinato, si sia svolto sul piano fattuale nelle modalità del lavoro subordinato, l'indice principale che deve essere preso in considerazione è
l'eterodirezione dell'attività lavorativa da parte dell'imprenditore, ossia il potere di quest'ultimo di determinare le modalità concrete, dal punto di vista spaziale, temporale e operativo, dell'espletamento della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
9. Indici sussidiari di identificazione dei caratteri della subordinazione in un determinato rapporto di lavoro sono poi la continuità della disponibilità della prestazione, l'osservanza di orari di lavoro prefissati, il carattere fisso della retribuzione, l'utilizzo di mezzi di produzione del datore di lavoro e l'esercizio da parte del datore del potere disciplinare nei confronti del sottoposto.
10. Al fine di valutare se tali elementi sussistano nel caso di specie, è necessario procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
11. Il teste ha riferito quanto segue in merito ai capitoli articolati in ricorso: Tes_1
«Ho lavorato per dal 2017 agli inizi del 2021; ero un dipendente, mi occupavo dello CP_1 sviluppo della rete commerciale della società e del rapporto con gli agenti.
Ho conosciuto il sig. in Sardegna;
non ho seguito le trattative per l'instaurazione della Pt_1 collaborazione con mi è stato riferito da il titolare della convenuta, che Pt_1 Tes_2 sarebbe iniziato un rapporto di collaborazione con in qualità di consulente esterno per Pt_1 lo sviluppo della rete commerciale in Sardegna. Mi è stato chiesto di andare in Sardegna a incontrarlo;
mi pare fosse un anno prima che andassi via, 2019 o 2020.
Quando ho incontrato mi ha dato i nominativi di agenti di zona che poi abbiamo Pt_1 incontrato.
Pag. 4 di 9 Non è stato discusso con me un compenso netto;
non ho mai conosciuto i termini dell'accordo tra e . Pt_1 CP_1
So che doveva sviluppare una rete di vendita dei nostri materiali in Sardegna;
sicuramente ha avuto contatti con clienti che hanno fatto ordini;
ricordo in particolare un cliente che ha mandato un ordine prima che sapessi della collaborazione e per cui ci sono state delle contestazioni;
mi chiamava per queste contestazioni perché aveva difficoltà a Pt_1 contattare non essendo mia competenza io facevo da portavoce ad Tes_2 Tes_2
Mi ha presentato le due figure che sarebbero dovute diventare agenti: e un'altra Per_1 persona che si chiamava di cognome e di cui non ricordo il nome. È stato formulato Per_2 il mandato verso queste due persone: successivamente ho saputo che non ha firmato il Per_1 mandato;
invece forse sì, ma comunque, che io sappia, ha avuto rapporti commerciali Per_2 di fatto con la società dopo che io andai via.
La società non aveva uffici in Sardegna;
non so da dove lavorasse Pt_1
Non c'erano orari prestabiliti imposti dall'azienda, a quanto so, essendo consulente esterno;
ribadisco che non conoscevo i termini di dettaglio della collaborazione.
Non so se fruisse di ferie. Pt_1
ADR il ricorrente conosceva la concorrenza in loco e ci forniva informazioni in merito.
ADR non so chi si occupasse dei rapporti con i vettori;
in uno dei due incontri che ho avuto con lui mi ha accompagnato presso la sede di per un incontro di presentazione in cui Per_3 ho rappresentato le nostre possibili esigenze di trasporto. Non so se poi si è concluso un accordo con e se lo abbia seguito il ricorrente». Per_3
12. Il teste ha altresì reso le seguenti dichiarazioni in merito ai capitoli articolati nella memoria della convenuta:
«L'unica cosa che so riguardo ai rapporti di con l'azienda è che aveva un rapporto con Pt_1
non so se rispondesse gerarchicamente ad Non rispondeva gerarchicamente a Tes_2 Tes_2 me, io lo sentivo per fare da tramite tra lui e Tes_2
mi accompagnò presso un potenziale deposito in Sardegna dove parlammo con il Pt_1 responsabile della possibilità di usare i loro depositi;
anche questa collaborazione potenziale poi non ha avuto seguito.
Non so se lavorasse anche per altre aziende oltre a . Pt_1 CP_1
Pag. 5 di 9 ADR non so da quanto il ricorrente collaborasse con quando sono andato in Tes_2
Sardegna. Posso dire che la collaborazione si è interrotta dopo un periodo in cui mi Pt_1 contattava per sollecitare il pagamento in Sardegna. Anche l'attività della società in Sardegna si è poi interrotta».
13. La teste a riferito quanto segue in merito ai capitoli articolati nella memoria Tes_3
della convenuta:
«Ho lavorato per la convenuta dal 2016 al marzo 2024. Ero impiegata amministrativa presso la sede di Sala Baganza.
Non ho conosciuto personalmente il sig. Non ho seguito le pratiche lavorative, mi Pt_1 occupavo di effettuare i bonifici per le provvigioni;
mi pare di ricordare che effettuavo bonifici dietro presentazione di fatture o ricevute.
Non so se sia stato pattuito un compenso netto di € 1.500,00 mensili.
Non so se avesse vincoli di orari, se qualcuno in azienda gli desse ordini o fosse a lui Pt_1 gerarchicamente sovraordinato;
so che si interfacciava con che era il direttore Tes_1 commerciale.
Non so se il ricorrente lavorasse anche per altre società.
Non ricordo quando è iniziata e quando è finita la collaborazione con il ricorrente».
14. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni in merito ai capitoli articolati in Per_1 ricorso:
«Ho collaborato con mi pare nel 2019; sono stato contattato come agente dal sig. CP_1 che mi ha invitato a un incontro con avente a oggetto l'organizzazione di una Pt_1 Tes_1 rete vendita in Sardegna. Io ho manifestato il mio interesse e ho inizialmente concluso affari per;
non ho però mai firmato il mandato e dopo un po' ho interrotto la CP_1 collaborazione dopo meno di un anno, anche perché dopo c'è stato il Covid.
Non so se avesse un accordo per un compenso fisso o se avesse vincoli di orario;
non Pt_1 credo che qualcuno in azienda gli desse direttive di lavoro.
Non so se abbia dato ferie a Non so se lavorasse per altre società. CP_1 Pt_1
Penso che gestisse i rapporti con i vettori in Sardegna, perché mi pare di ricordare che quando gli ho passato ordini lui organizzava le consegne.
Pag. 6 di 9 Quando raccoglievo ordinativi li trasmettevo a che poi li trasmetteva a . Pt_1 CP_1
Non so se trasmettesse a informazioni sulla concorrenza. Pt_1 CP_1
ADR confermo che aveva predisposto i listini dei prezzi, me li passava lui. Pt_1
ADR ci ha fatto una piccola formazione a noi agenti. Oltre a me c'era un collega;
mi Pt_1 pare si chiamasse ma non ricordo il cognome». Per_4
15. Dalle deposizioni testimoniali non è emersa la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta.
16. I testi hanno infatti riferito che il ricorrente lavorava in Sardegna per sviluppare la rete commerciale della convenuta in tale regione;
il ricorrente organizzava autonomamente i propri tempi e luoghi di lavoro, non avendo la società alcun ufficio o unità produttiva in loco.
17. Con riferimento alle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa, i testi non sono stati in grado di fornire indicazioni precise e specifiche, non avendo collaborato continuativo con il ricorrente, ma solo in circostanze episodiche e occasionali;
in ogni caso, hanno riferito che, per quanto hanno avuto modo di vedere, il ricorrente operava in modo autonomo.
18. Inoltre, è stato riferito che non vi erano soggetti afferenti alla convenuta che esercitassero un effettivo potere direttivo nei confronti del ricorrente, impartendo allo stesso direttive dettagliate in forza di una posizione a lui gerarchicamente sovraordinata;
piuttosto, il ricorrente gestiva autonomamente i rapporti con i clienti, interfacciandosi con i dipendenti dell'azienda qualora sorgessero problemi o contestazioni.
19. A ciò si aggiunga che è stato documentato dalla convenuta che, precedentemente all'avvio della collaborazione, fosse stato effettivamente proposta al ricorrente un'assunzione a tempo indeterminato (v. email del 17.5.2019 sub doc. 3 convenuta), ma che tale offerta non sia stata accettata dallo stesso, avendo questi risposto di
Pag. 7 di 9 intendere stipulare «un accordo tra di noi privatamente» (v. ancora doc. 3 convenuta).
20. Sulla base di tali elementi, dunque, non può ritenersi accertata né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, né di una etero-organizzazione della collaborazione da parte del committente di intensità tale da determinare, ai sensi dell'art. 2 d.lgs.
81/2015, l'applicazione delle norme in materia di lavoro subordinato.
21. Deve altresì essere rigettata la domanda subordinata di condanna al pagamento di €
13.500,00, non avendo trovato alcun riscontro nell'istruttoria esperita in corso di causa l'allegazione attorea in merito alla supposta pattuizione tra le parti di un compenso fisso mensile pari a € 1.500,00 netti.
22. L'accordo su un compenso fisso non può peraltro neppure essere implicitamente desunto dalla corresponsione regolare e costante di € 1.500,00 mensili nel corso del rapporto;
dalla documentazione in atti emerge infatti che vi sia stato un solo pagamento di € 1.500,00, avvenuto in data 11.12.2019 (doc. 7 bis convenuta), e che anzi in un'altra occasione sia stata corrisposta la diversa somma di € 1.721,37, accreditata sul conto corrente della madre del ricorrente su indicazione dello stesso
(doc. 5 convenuta); sussistono pertanto evidenze che il compenso venisse pagato in proporzione al lavoro effettivamente svolto, come è normale nel lavoro autonomo.
23.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 8 di 9 1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 18/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli avv. OSTI Parte_1 C.F._1
CRISTIANO e DAVINI ALESSANDRO elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Parma, Strada Abbeveratoia 65/A;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. BUBBICO DOMINGA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in BORGO ANTINI 3 43121 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via principale
2. Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 1 giugno 2019 e fino al 28 febbraio 2020 ovvero dalla data diversa che sarà ritenuto di giustizia;
Controparte_
3. Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sala Baganza, Via San Vitale, n. 15 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 20.691,71 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia allo stesso dovuta per i titoli di cui alla superiore espositiva;
4. Con la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
In via subordinata, salvo gravame:
5. Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, che al rapporto di collaborazione intercorso tra le parti si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2 del D. Lgs. 81/2015 e, per l'effetto, condannare la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...] ricorrente della somma di € 20.691,71 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia allo stesso dovuta per i titoli indicati nella superiore narrativa;
6. Con la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
In via ulteriormente subordinata
7. Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore espositiva, che il rapporto intercorso tra il signor e la società convenuta ha avuto natura autonoma e, per Pt_1 Controparte_ l'effetto, condannare la società al pagamento della complessiva somma di €
13.500,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a titolo di compenso professionale.
In ogni caso:
Pag. 2 di 9 8. Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre rimborso generale, cpa e iva come per legge».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ogni declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande del ricorrente in quanto inammissibili, non provate, infondate o come meglio.
Con vittoria di spese di lite e competenze, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 23.1.2023 a seguito di ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Oristano in data 26.10.2022, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Parma di accertare la natura subordinata – o quantomeno etero-organizzata ex art. 2 d.lgs. 81/2015 – del rapporto di lavoro intercorso tra sé e dall'1.6.2019 al 28.2.2020 e, per l'effetto, condannare la convenuta al Controparte_1 pagamento di differenze retributive quantificate in € 20.691,71.
2. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che, qualora fosse ritenuta la natura autonoma del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, la società convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore del compenso fisso asseritamente pattuito di € 1.500,00 netti mensili, per un totale di € 13.500,00,
3. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 3 di 9 7. La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la natura del rapporto di collaborazione intercorso tra e la società Parte_1 Controparte_1
8. Com'è noto, ai fini dell'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro che, a dispetto della formale qualificazione come lavoro autonomo o parasubordinato, si sia svolto sul piano fattuale nelle modalità del lavoro subordinato, l'indice principale che deve essere preso in considerazione è
l'eterodirezione dell'attività lavorativa da parte dell'imprenditore, ossia il potere di quest'ultimo di determinare le modalità concrete, dal punto di vista spaziale, temporale e operativo, dell'espletamento della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
9. Indici sussidiari di identificazione dei caratteri della subordinazione in un determinato rapporto di lavoro sono poi la continuità della disponibilità della prestazione, l'osservanza di orari di lavoro prefissati, il carattere fisso della retribuzione, l'utilizzo di mezzi di produzione del datore di lavoro e l'esercizio da parte del datore del potere disciplinare nei confronti del sottoposto.
10. Al fine di valutare se tali elementi sussistano nel caso di specie, è necessario procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
11. Il teste ha riferito quanto segue in merito ai capitoli articolati in ricorso: Tes_1
«Ho lavorato per dal 2017 agli inizi del 2021; ero un dipendente, mi occupavo dello CP_1 sviluppo della rete commerciale della società e del rapporto con gli agenti.
Ho conosciuto il sig. in Sardegna;
non ho seguito le trattative per l'instaurazione della Pt_1 collaborazione con mi è stato riferito da il titolare della convenuta, che Pt_1 Tes_2 sarebbe iniziato un rapporto di collaborazione con in qualità di consulente esterno per Pt_1 lo sviluppo della rete commerciale in Sardegna. Mi è stato chiesto di andare in Sardegna a incontrarlo;
mi pare fosse un anno prima che andassi via, 2019 o 2020.
Quando ho incontrato mi ha dato i nominativi di agenti di zona che poi abbiamo Pt_1 incontrato.
Pag. 4 di 9 Non è stato discusso con me un compenso netto;
non ho mai conosciuto i termini dell'accordo tra e . Pt_1 CP_1
So che doveva sviluppare una rete di vendita dei nostri materiali in Sardegna;
sicuramente ha avuto contatti con clienti che hanno fatto ordini;
ricordo in particolare un cliente che ha mandato un ordine prima che sapessi della collaborazione e per cui ci sono state delle contestazioni;
mi chiamava per queste contestazioni perché aveva difficoltà a Pt_1 contattare non essendo mia competenza io facevo da portavoce ad Tes_2 Tes_2
Mi ha presentato le due figure che sarebbero dovute diventare agenti: e un'altra Per_1 persona che si chiamava di cognome e di cui non ricordo il nome. È stato formulato Per_2 il mandato verso queste due persone: successivamente ho saputo che non ha firmato il Per_1 mandato;
invece forse sì, ma comunque, che io sappia, ha avuto rapporti commerciali Per_2 di fatto con la società dopo che io andai via.
La società non aveva uffici in Sardegna;
non so da dove lavorasse Pt_1
Non c'erano orari prestabiliti imposti dall'azienda, a quanto so, essendo consulente esterno;
ribadisco che non conoscevo i termini di dettaglio della collaborazione.
Non so se fruisse di ferie. Pt_1
ADR il ricorrente conosceva la concorrenza in loco e ci forniva informazioni in merito.
ADR non so chi si occupasse dei rapporti con i vettori;
in uno dei due incontri che ho avuto con lui mi ha accompagnato presso la sede di per un incontro di presentazione in cui Per_3 ho rappresentato le nostre possibili esigenze di trasporto. Non so se poi si è concluso un accordo con e se lo abbia seguito il ricorrente». Per_3
12. Il teste ha altresì reso le seguenti dichiarazioni in merito ai capitoli articolati nella memoria della convenuta:
«L'unica cosa che so riguardo ai rapporti di con l'azienda è che aveva un rapporto con Pt_1
non so se rispondesse gerarchicamente ad Non rispondeva gerarchicamente a Tes_2 Tes_2 me, io lo sentivo per fare da tramite tra lui e Tes_2
mi accompagnò presso un potenziale deposito in Sardegna dove parlammo con il Pt_1 responsabile della possibilità di usare i loro depositi;
anche questa collaborazione potenziale poi non ha avuto seguito.
Non so se lavorasse anche per altre aziende oltre a . Pt_1 CP_1
Pag. 5 di 9 ADR non so da quanto il ricorrente collaborasse con quando sono andato in Tes_2
Sardegna. Posso dire che la collaborazione si è interrotta dopo un periodo in cui mi Pt_1 contattava per sollecitare il pagamento in Sardegna. Anche l'attività della società in Sardegna si è poi interrotta».
13. La teste a riferito quanto segue in merito ai capitoli articolati nella memoria Tes_3
della convenuta:
«Ho lavorato per la convenuta dal 2016 al marzo 2024. Ero impiegata amministrativa presso la sede di Sala Baganza.
Non ho conosciuto personalmente il sig. Non ho seguito le pratiche lavorative, mi Pt_1 occupavo di effettuare i bonifici per le provvigioni;
mi pare di ricordare che effettuavo bonifici dietro presentazione di fatture o ricevute.
Non so se sia stato pattuito un compenso netto di € 1.500,00 mensili.
Non so se avesse vincoli di orari, se qualcuno in azienda gli desse ordini o fosse a lui Pt_1 gerarchicamente sovraordinato;
so che si interfacciava con che era il direttore Tes_1 commerciale.
Non so se il ricorrente lavorasse anche per altre società.
Non ricordo quando è iniziata e quando è finita la collaborazione con il ricorrente».
14. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni in merito ai capitoli articolati in Per_1 ricorso:
«Ho collaborato con mi pare nel 2019; sono stato contattato come agente dal sig. CP_1 che mi ha invitato a un incontro con avente a oggetto l'organizzazione di una Pt_1 Tes_1 rete vendita in Sardegna. Io ho manifestato il mio interesse e ho inizialmente concluso affari per;
non ho però mai firmato il mandato e dopo un po' ho interrotto la CP_1 collaborazione dopo meno di un anno, anche perché dopo c'è stato il Covid.
Non so se avesse un accordo per un compenso fisso o se avesse vincoli di orario;
non Pt_1 credo che qualcuno in azienda gli desse direttive di lavoro.
Non so se abbia dato ferie a Non so se lavorasse per altre società. CP_1 Pt_1
Penso che gestisse i rapporti con i vettori in Sardegna, perché mi pare di ricordare che quando gli ho passato ordini lui organizzava le consegne.
Pag. 6 di 9 Quando raccoglievo ordinativi li trasmettevo a che poi li trasmetteva a . Pt_1 CP_1
Non so se trasmettesse a informazioni sulla concorrenza. Pt_1 CP_1
ADR confermo che aveva predisposto i listini dei prezzi, me li passava lui. Pt_1
ADR ci ha fatto una piccola formazione a noi agenti. Oltre a me c'era un collega;
mi Pt_1 pare si chiamasse ma non ricordo il cognome». Per_4
15. Dalle deposizioni testimoniali non è emersa la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta.
16. I testi hanno infatti riferito che il ricorrente lavorava in Sardegna per sviluppare la rete commerciale della convenuta in tale regione;
il ricorrente organizzava autonomamente i propri tempi e luoghi di lavoro, non avendo la società alcun ufficio o unità produttiva in loco.
17. Con riferimento alle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa, i testi non sono stati in grado di fornire indicazioni precise e specifiche, non avendo collaborato continuativo con il ricorrente, ma solo in circostanze episodiche e occasionali;
in ogni caso, hanno riferito che, per quanto hanno avuto modo di vedere, il ricorrente operava in modo autonomo.
18. Inoltre, è stato riferito che non vi erano soggetti afferenti alla convenuta che esercitassero un effettivo potere direttivo nei confronti del ricorrente, impartendo allo stesso direttive dettagliate in forza di una posizione a lui gerarchicamente sovraordinata;
piuttosto, il ricorrente gestiva autonomamente i rapporti con i clienti, interfacciandosi con i dipendenti dell'azienda qualora sorgessero problemi o contestazioni.
19. A ciò si aggiunga che è stato documentato dalla convenuta che, precedentemente all'avvio della collaborazione, fosse stato effettivamente proposta al ricorrente un'assunzione a tempo indeterminato (v. email del 17.5.2019 sub doc. 3 convenuta), ma che tale offerta non sia stata accettata dallo stesso, avendo questi risposto di
Pag. 7 di 9 intendere stipulare «un accordo tra di noi privatamente» (v. ancora doc. 3 convenuta).
20. Sulla base di tali elementi, dunque, non può ritenersi accertata né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, né di una etero-organizzazione della collaborazione da parte del committente di intensità tale da determinare, ai sensi dell'art. 2 d.lgs.
81/2015, l'applicazione delle norme in materia di lavoro subordinato.
21. Deve altresì essere rigettata la domanda subordinata di condanna al pagamento di €
13.500,00, non avendo trovato alcun riscontro nell'istruttoria esperita in corso di causa l'allegazione attorea in merito alla supposta pattuizione tra le parti di un compenso fisso mensile pari a € 1.500,00 netti.
22. L'accordo su un compenso fisso non può peraltro neppure essere implicitamente desunto dalla corresponsione regolare e costante di € 1.500,00 mensili nel corso del rapporto;
dalla documentazione in atti emerge infatti che vi sia stato un solo pagamento di € 1.500,00, avvenuto in data 11.12.2019 (doc. 7 bis convenuta), e che anzi in un'altra occasione sia stata corrisposta la diversa somma di € 1.721,37, accreditata sul conto corrente della madre del ricorrente su indicazione dello stesso
(doc. 5 convenuta); sussistono pertanto evidenze che il compenso venisse pagato in proporzione al lavoro effettivamente svolto, come è normale nel lavoro autonomo.
23.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 8 di 9 1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 18/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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