Ordinanza presidenziale 28 giugno 2013
Ordinanza collegiale 14 novembre 2018
Sentenza 6 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 06/08/2019, n. 10352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10352 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/08/2019
N. 10352/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09842/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9842 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Salvatore Rapisarda, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Garofolini, 7;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore per il Q.A. 2008 – aliquota 31 dicembre 2008, espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione permanente di avanzamento dell'A.M. Ministero Difesa, ai sensi dell'art. 1050 D.lgs. n. 66 del 15.03.2010, di cui al Prot. n. M_D GMIL II 52 0271775, notificato in data 22.07.2011, del Ministero Difesa Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso e, segnatamente, delle operazioni di scrutinio, del verbale n. 10.l del 14.04.2010, relativo al ricorrente, della graduatoria di merito, delle approvazioni ministeriali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 3 novembre 2011 e depositato il successivo 26 novembre, l’odierno esponente – in qualità di Maresciallo di I° classe dell’Aeronautica Militare – rappresenta di essere stato imputato ex artt. 234 c. 1 e 2, e 47 n. 2 c.p.m.p. e condannato con sentenza del 6 dicembre 2000 dal Tribunale Militare di Roma alla pena di mesi due di reclusione militare, sostituita con la multa per £ 4.500.000.
A seguito di tale condanna, il ricorrente espone di essere stato giudicato non idoneo per l’avanzamento al grado di Maresciallo di 1° Classe per il Q.A. 2002 (aliquota 31 dicembre 2003) e per l’avanzamento al grado di Primo Maresciallo per il Q.A. 2008 in quanto, nonostante i lusinghieri giudizi espressi dai suoi superiori, il grave reato militare che lo aveva visto protagonista, poneva in evidenza la presenza di profonde carenze sia delle qualità militari sia di quelle morali.
Nel frattempo, il ricorrente chiedeva ed otteneva la cancellazione della variazione matricolare concernente la condanna e, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 14 gennaio 2008, gli veniva concessa riabilitazione per la condanna predetta.
2. Avverso il suddetto giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore per il Q.A. 2008, l’odierno esponente deduce i seguenti motivi di illegittimità:
I. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1032 del d.lgs. n. 66/2010. Eccesso di potere per illogicità.
La valutazione resa dalla Commissione sarebbe illogica in quanto la condanna, essendo stata oggetto di cancellazione, non avrebbe dovuto neppure essere apprezzata; contrariamente a quanto previsto dall’art. 1032 del d.lgs. n. 66/2010, la predetta Commissione non avrebbe valutato il comportamento e le qualità risultanti dalla documentazione personale del ricorrente, attribuendo erroneamente un peso preponderante alla condanna dallo stesso subita.
II. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, perplessità.
L’operato dell’Amministrazione sarebbe illogico e contraddittorio in quanto, mentre nella promozione al grado di Maresciallo di 1° classe la Commissione avrebbe ritenuto implicitamente superate le gravi carenze che avevano motivato il precedente giudizio di non idoneità, in sede di valutazione al grado di Primo Maresciallo avrebbe nuovamente contestato all’interessato la presenza di lacune disciplinari e morali a causa dello stesso episodio.
III. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
L’impugnato giudizio sarebbe illegittimo anche sotto il profilo della disparità del trattamento, in quanto i Marescialli -OMISSIS-– condannati con sentenza del 1 dicembre 2000 del Tribunale Militare di Roma per lo stesso reato, commesso nelle stesse circostanze, e alla stessa pena – sarebbero stati valutati unitamente al ricorrente ed avrebbero conseguito, a differenza del -OMISSIS-la promozione al grado di Primo Maresciallo.
3. In data 1 dicembre 2011 si è costituita formalmente in giudizio l’intimata Amministrazione.
4. La Sezione, con ordinanza presidenziale n. 15059 del 28 giugno 2013, ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare il provvedimento impugnato, il verbale del 14 aprile 2010 della Commissione permanente di avanzamento, il foglio matricolare ed il libretto personale del ricorrente. L’Amministrazione ha provveduto all’indicato incombente istruttorio in data 9 ottobre 2014 e successivamente in data 29 gennaio 2015.
5. In data 17 marzo 2015, il Ministero della Difesa ha depositato memoria, insistendo per il rigetto del ricorso. La Commissione non avrebbe fondato la propria valutazione sul “fatto storico della condanna” ma sulla gravità dei fatti che avrebbero dato origine alla condanna penale, la quale sarebbe stata valutata per evitare di danneggiare gli altri candidati privi di precedenti penali sfavorevoli; la predetta Commissione avrebbe, pertanto, operato un bilanciamento tra elementi negativi e positivi, ritenendo prevalenti quelli negativi.
Inoltre, la trascrizione della vicenda penale nel foglio matricolare sarebbe stata valutata legittimamente dalla Commissione, mentre la riabilitazione non sarebbe stata presa in considerazione in quanto essa non avrebbe efficacia sulle disposizioni in materia di avanzamento ma solo agli effetti penali.
6. In data 4 ottobre 2018 il ricorrente ha depositato memoria, replicando alle deduzioni dell’Amministrazione. La valutazione avrebbe tenuto conto del singolo episodio e non del suo comportamento globale e delle sue qualità; con riguardo alla cancellazione ed alla riabilitazione, esse sarebbero confermative della condotta irreprensibile del ricorrente e, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto prenderle in considerazione. Inoltre l’Amministrazione, promuovendo il ricorrente al grado di Maresciallo di 1° classe, avrebbe dimostrato di ritenere superate le carenze che poi invece è tornata a denunciare nella valutazione qui impugnata.
7. Con ordinanza collegiale n. 10974 del 14 novembre 2018, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito.
7.1 Il ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio, dando prova del suddetto adempimento con il deposito in atti il 5 febbraio 2019.
8. Alla pubblica udienza del 12 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Prima di pervenire alla disamina delle censure mosse dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene utile rilevare che le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento, per la promozione al grado superiore, sono connotate da ampia discrezionalità ed hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare (TAR Lazio, Sez. I bis, 24 settembre 2018, n. 9546; 21 maggio 2018, n. 5593). Pertanto, nel condurre le necessarie valutazioni, la predetta Commissione, pur considerando i buoni precedenti di carriera del valutando, deve necessariamente tenere conto di una vicenda penale interessante il soggetto da valutare (TAR Lazio, Sez. I bis, 6 luglio 2015, n. 9016).
Come, infatti, rilevato dalla giurisprudenza, il giudizio d’idoneità all’avanzamento è, per un verso, sintesi dei giudizi riportati nella documentazione caratteristica redatta nel periodo pregresso e, per altro verso, un giudizio prognostico avente ad oggetto la capacità di svolgere degnamente le funzioni di grado superiore (Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4137). Tale valutazione, che involge la personalità complessiva del militare, è caratterizzata da un elevato tasso di discrezionalità che soggiace al sindacato giurisdizionale solo nei limiti della manifesta arbitrarietà, irrazionalità e illogicità ovvero se basata su un evidente travisamento dei fatti; e in tale discrezionalità, rientra anche la valutazione del precedente penale, avuto riguardo anche alla tipologia di condotta che risulta essere stata sanzionata. È necessario stabilire fino a quando un fatto del passato debba continuare ad essere preso in considerazione, e quando invece la sua valenza negativa possa considerarsi neutralizzata dall’accumularsi di giudizi positivi (T.A.R. Lombardia, Milano, 22 maggio 2008, n. 2085).
2.2 Poste le delineate premesse, che assurgono a linee guida dell’analisi che segue, può ora procedersi ad esaminare le doglianze del ricorrente.
3. I motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
L’odierno esponente denuncia l’illegittimità e la contraddittorietà del provvedimento, evidenziando che – nel giudizio di avanzamento impugnato – la Commissione, contrariamente a quanto previsto dall’art. 1032 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nel prendere in considerazione i suoi precedenti di carriera, non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi risultanti dalla documentazione personale e, in particolare, dei lusinghieri giudizi espressi costantemente dai superiori gerarchici. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto i parigrado avrebbero conseguito la promozione, nonostante siano incorsi in sentenza penale per lo stesso reato.
3.1 La censure dedotte dal ricorrente sono condivisibili.
3.2 Il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 1032 del D.lgs. n. 66/2010, le autorità competenti esprimono i giudizi sull’avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando: in tale valutazione rientra anche quella del precedente penale (Cons. Stato, Sez. IV, 16 luglio 2012, n. 4141; TAR Lazio, Sez. I bis, 13 febbraio 2008, n. 1491). Il giudizio di idoneità deve essere basato, pertanto, su una valutazione globale del comportamento e delle qualità del valutando e, come tale, non può essere ancorato soltanto alla vicenda giudiziaria cui è stato interessato il ricorrente.
Nel caso di specie, il ricorrente vanta un iter di carriera egregio, come dimostrato dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si sottolineano i "lusinghieri giudizi'' espressi dai superiori del ricorrente, il quale è stato costantemente valutato "eccellente" in sede di documentazione caratteristica ed ha compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio nonché ha frequentato e superato i corsi e gli esami stabiliti per la Forza armata e la categoria/specialità di appartenenza. Da ciò si deduce che la predetta Commissione non ha tenuto in considerazione il complesso degli elementi concernenti l’iter di carriera del ricorrente né il suo comportamento successivo al singolo episodio, dando peso preponderante al reato commesso, ancorché già valutato negativamente in sede di avanzamento per l’anno 2003.
A parere di questo Collegio, se quel singolo episodio fosse sempre suscettibile di produrre un giudizio negativo, sarebbe inutile prevedere la possibilità di sottoporre ad ulteriori giudizi il valutando, dal momento che l'esito non potrebbe che essergli sempre sfavorevole.
3.3 È d’uopo segnalare che il ricorrente – in conseguenza della stessa vicenda penale – era già stato giudicato non idoneo in occasione della valutazione riferita all’aliquota del 31 dicembre 2003 per l’avanzamento al grado di Maresciallo di 1° classe. L’Amministrazione aveva, poi, promosso il ricorrente all’avanzamento al grado di Maresciallo di 1° Classe con decreto dirigenziale n. 870 del 2005, dimostrando di aver ritenuto superate le carenze che è tornata a denunciare nella valutazione qui impugnata.
Risulta, pertanto, illogico e contraddittorio che l'Amministrazione, promuovendo il ricorrente nel 2005 al grado di Maresciallo di 1° classe, abbia implicitamente ritenuto che fossero da ritenersi superate le "gravi carenze sia delle qualità militari sia di quelle morali, lesive e del prestigio della Forza Armata" che avevano motivato il precedente giudizio di non idoneità e che oggi, in sede di valutazione al grado di Primo Maresciallo, torni a contestare all'interessato "la presenza di profonde lacune disciplinari e morali" a causa dello stesso episodio, nonostante il ricorrente abbia mantenuto un comportamento esemplare, ottenendo eccellenti risultati e "i lusinghieri giudizi espressi dai suoi superiori" citati nella stessa motivazione di non idoneità.
A parere del Collegio è irragionevole ritenere che possa aver assunto un ruolo decisivo la vicenda penale che ha visto coinvolto il -OMISSIS-nel reato commesso: la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “il reato, per quanto grave, non può condizionare per sempre lo sviluppo di carriera del ricorrente” (TAR Veneto, 16 febbraio 2006 n. 414) e, nel caso di specie, l’Amministrazione, valutando per la seconda volta il reato in questione, ha nuovamente condizionato la sua carriera.
3.4 Inoltre, diversamente da quanto sostiene l'amministrazione intimata, non sembra sussistere, in concreto, la gravità del reato, perché il procedimento penale si è concluso con una condanna alla pena di sei mesi di reclusione militare, sostituita con una multa per £ 4.500.000, con concessione dei benefici di legge; fatti che depongono, quindi, per una scarsa incidenza di quel fatto di reato sul giudizio di avanzamento impugnato, "che avrebbe comunque dovuto tenere conto di tutte le qualità, positive e negative del valutando", soprattutto perché il giudizio formulato ex post consentiva di apprezzare retroattivamente il comportamento del ricorrente, il cui rendimento in servizio è stato valutato come "eccellente".
Il Collegio, pur tenendo conto della discrezionalità insita nella valutazione dei fatti che sottostanno al giudizio di idoneità all'avanzamento dei militari e che certamente consente un certo margine di apprezzamento, entro i limiti della ragionevolezza, della coerenza e della proporzionalità, degli elementi di fatto positivi e negativi che caratterizzano questo genere di giudizi, rileva, nello specifico, che mentre il giudizio di inidoneità per l'anno 2003 si può considerare motivato e giustificato dalla condanna intervenuta nel 2000, non altrettanto può dirsi per la riproposizione del giudizio di inidoneità riferito al 2008; e, pertanto, l’atteggiamento dell’Amministrazione, sostanziato dall’adozione del provvedimento de quo , è stato ispirato a criteri di eccessiva severità, avendo il ricorrente già risposto per il reato commesso nella valutazione per l’avanzamento al grado di Maresciallo di 1° classe.
4. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ne consegue che le doglianze articolate dal ricorrente devono ritenersi fondate. Ne consegue che il ricorso può essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di non idoneità all'avanzamento al grado superiore per il quadro di avanzamento 2008, espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione permanente di avanzamento.
5. Il Ministero della Difesa procederà ad affidare alla Commissione permanente di Avanzamento nuovamente la posizione del ricorrente per effettuare una nuova valutazione tenendo conto del contenuto della presente sentenza.
6. Si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto ivi indicato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Perna | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.