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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all' udienza dell'11/11/2025 all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
(C.F. rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. MARONE GUIDO (C.F. ), CodiceFiscale_2 ricorrente e
-con il Funzionario dott. Vito Alfonso Controparte_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 25/08/2025, , premesso essere un Parte_1 lavoratore ATA, iscritto nella Gradu rsonale ATA, profilo di CS Collaboratore Scolastico, valide per il conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato per gli AA. SS. 2024/2027 Controparte_2
e di avere- dopo il conseguimento del titolo di studio- svolto il servizio militare
[...] amente nel periodo intercorrente tra 12.4.2023 e l'11.4.2024 - cfr. doc. 3 ricorso), adiva questa A.G. chiedendo previa disapplicazione del D.M. 89/2024, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva…”, il riconoscimento del punteggio nella misura di 6 punti (invece di 0,60 punti) per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio.
1 A causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, gli veniva erroneamente riconosciuto, all'atto dell'inserimento nella graduatoria indicata nel ricorso, un punteggio calcolato in ragione di 0,6 invece di 6 punti per anno, così venendo disattese le norme a tutela della posizione di lavoro del ricorrente, pure riconosciute dalla Giurisprudenza richiamata in ricorso.
Chiedeva pertanto
A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di , per le graduatorie di CP_2 circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il trien stico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente(6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di , per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del CP_2 personale A.T.A., per il tr scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 21.05.2024 n.89 con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di , per CP_2 il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal nte, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare e/o servizio sostitutivo civile;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Matura per la decisione, la causa è stata trattenuta all'esito della trattazione scrittaa.
Osserva
La domanda non è fondata;
attesa la disposizione ministeriale applicata al caso di specie (D.M. n. 89/2024) non può dirsi che al ricorrente non sia stato attribuito alcun punteggio (fattispecie invece vagliata dalla Giurisprudenza di seguito indicata).
La presente decisione non si pone pertanto in contrasto con Corte di Appello di Bari 22-1- 2024 (……. né a conclusioni differenti possono condurre le pronunce rese in senso favorevole all'Amministrazione scolastica dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. sent. 11602/2022), in altre fattispecie relative a personale ATA, non docente, riguardando esse ipotesi di servizio militare reso non in costanza di nomina valutato in misura inferiore, ossia con necessaria differente modulazione del punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 50 del 2021), diversamente dall'ipotesi oggetto di esame, in cui non vi è stata alcuna valorizzazione del servizio militare prestato al di fuori del periodo di nomina, non essendo per quest'ultimo attribuito alcun punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, art. 15 co. 6, che qui viene in
2 rilievo); in altri termini, se può essere considerata legittima la minore valenza del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie, in quanto "tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010", altrettanto non può dirsi nella presente fattispecie, ove un tale riconoscimento di punteggio, pur inferiore, è completamente assente, in quanto l'ordinanza ministeriale che disciplina il conferimento di incarichi per il personale docente non riconosce alcun valore al servizio prestato in altre Amministrazioni, di modo che il servizio militare obbligatorio, pur avendo ritardato l'ingresso nel mondo del lavoro altrimenti consentito in base al titolo di studio già conseguito, non trova alcuna valorizzazione in sede di procedura concorsuale…..).
Ed infatti la domanda reclama un maggiore punteggio, senza invece lamentare la totale esclusione dallo stesso.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente, inserito con profilo di collaboratore scolastico nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della Provincia di , al riconoscimento di punti 6,00 per il servizio militare volontario in CP_2 ferma prefi rroneamente individuato nel ricorso come l servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo civile) prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal nelle predette graduatorie. CP_1
Bisogna premettere che l'art. 699 del Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs. n. 66/2010) preveda come “Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata per almeno dodici mesi”.
Dunque, per quanto interessa in questo giudizio, il servizio di servizio militare volontario in ferma prefissata prestato da parte ricorrente, deve essere considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Tanto premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie.
Il D. Lgs. 297 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"; prevedendo, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
A livello regolamentare il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, dispone che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, dettando una previsione richiamata anche dai successivi decreti ministeriali (da ultimo D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021).
3 Peraltro, anche l'art. 490 del D.M. 44 cit. riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti solo all'atto della conferma nei ruoli dell'amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario.
Sul contrasto normativo tra le norme sopra richiamate si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro in linea di continuità con il Consiglio di Stato (ex multis Cons. di Stato, sez. VI, 2015 n. 4343 e Con. di Stato, sez. VI, nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019).
Più di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22432/2024 dell'8.8.2024, ha
.: chiarito che “5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza
4 di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1. In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
5 Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1. La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2. La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.”
Le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione concernono il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 ma sono senz'altro valide anche per il D.M. 89/2024, impugnato nel presente giudizio, stante la sua assoluta identicità di contenuto rispetto al D.M. 50/2021 cit.
Ed infatti il D.M. n. 89 del 21.5.2024, con previsione analoga a quella contenuta nel D.M. 50/2021, stabilisce – all'allegato A, lettera a) – che: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Più in dettaglio, dalla “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente amministrativo”
6 emerge che, per il servizio militare di leva, prestato non in costanza di rapporto di impiego (e, pertanto, assimilabile al servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali), è attribuito comunque un punteggio (pari a 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico), seppur inferiore a quello spettante a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto.
Conclusivamente, essendo pacifico che l'odierno ricorrente abbia svolto il servizio non in costanza di rapporto di lavoro, non può essergli attribuito il maggior punteggio in questa sede rivendicato (in tal senso, cfr. altresì Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro, sentenza n. 372/2024 del 9.12.2024).
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta da , così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda
- condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di CP_1 lite che liquida in € 1,800,00 oltre accessori di legge
Foggia, 11/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all' udienza dell'11/11/2025 all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
(C.F. rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. MARONE GUIDO (C.F. ), CodiceFiscale_2 ricorrente e
-con il Funzionario dott. Vito Alfonso Controparte_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 25/08/2025, , premesso essere un Parte_1 lavoratore ATA, iscritto nella Gradu rsonale ATA, profilo di CS Collaboratore Scolastico, valide per il conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato per gli AA. SS. 2024/2027 Controparte_2
e di avere- dopo il conseguimento del titolo di studio- svolto il servizio militare
[...] amente nel periodo intercorrente tra 12.4.2023 e l'11.4.2024 - cfr. doc. 3 ricorso), adiva questa A.G. chiedendo previa disapplicazione del D.M. 89/2024, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva…”, il riconoscimento del punteggio nella misura di 6 punti (invece di 0,60 punti) per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio.
1 A causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, gli veniva erroneamente riconosciuto, all'atto dell'inserimento nella graduatoria indicata nel ricorso, un punteggio calcolato in ragione di 0,6 invece di 6 punti per anno, così venendo disattese le norme a tutela della posizione di lavoro del ricorrente, pure riconosciute dalla Giurisprudenza richiamata in ricorso.
Chiedeva pertanto
A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di , per le graduatorie di CP_2 circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il trien stico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente(6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di , per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del CP_2 personale A.T.A., per il tr scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 21.05.2024 n.89 con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di , per CP_2 il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal nte, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare e/o servizio sostitutivo civile;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Matura per la decisione, la causa è stata trattenuta all'esito della trattazione scrittaa.
Osserva
La domanda non è fondata;
attesa la disposizione ministeriale applicata al caso di specie (D.M. n. 89/2024) non può dirsi che al ricorrente non sia stato attribuito alcun punteggio (fattispecie invece vagliata dalla Giurisprudenza di seguito indicata).
La presente decisione non si pone pertanto in contrasto con Corte di Appello di Bari 22-1- 2024 (……. né a conclusioni differenti possono condurre le pronunce rese in senso favorevole all'Amministrazione scolastica dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. sent. 11602/2022), in altre fattispecie relative a personale ATA, non docente, riguardando esse ipotesi di servizio militare reso non in costanza di nomina valutato in misura inferiore, ossia con necessaria differente modulazione del punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 50 del 2021), diversamente dall'ipotesi oggetto di esame, in cui non vi è stata alcuna valorizzazione del servizio militare prestato al di fuori del periodo di nomina, non essendo per quest'ultimo attribuito alcun punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, art. 15 co. 6, che qui viene in
2 rilievo); in altri termini, se può essere considerata legittima la minore valenza del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie, in quanto "tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010", altrettanto non può dirsi nella presente fattispecie, ove un tale riconoscimento di punteggio, pur inferiore, è completamente assente, in quanto l'ordinanza ministeriale che disciplina il conferimento di incarichi per il personale docente non riconosce alcun valore al servizio prestato in altre Amministrazioni, di modo che il servizio militare obbligatorio, pur avendo ritardato l'ingresso nel mondo del lavoro altrimenti consentito in base al titolo di studio già conseguito, non trova alcuna valorizzazione in sede di procedura concorsuale…..).
Ed infatti la domanda reclama un maggiore punteggio, senza invece lamentare la totale esclusione dallo stesso.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente, inserito con profilo di collaboratore scolastico nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della Provincia di , al riconoscimento di punti 6,00 per il servizio militare volontario in CP_2 ferma prefi rroneamente individuato nel ricorso come l servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo civile) prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal nelle predette graduatorie. CP_1
Bisogna premettere che l'art. 699 del Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs. n. 66/2010) preveda come “Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata per almeno dodici mesi”.
Dunque, per quanto interessa in questo giudizio, il servizio di servizio militare volontario in ferma prefissata prestato da parte ricorrente, deve essere considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Tanto premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie.
Il D. Lgs. 297 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"; prevedendo, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
A livello regolamentare il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, dispone che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, dettando una previsione richiamata anche dai successivi decreti ministeriali (da ultimo D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021).
3 Peraltro, anche l'art. 490 del D.M. 44 cit. riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti solo all'atto della conferma nei ruoli dell'amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario.
Sul contrasto normativo tra le norme sopra richiamate si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro in linea di continuità con il Consiglio di Stato (ex multis Cons. di Stato, sez. VI, 2015 n. 4343 e Con. di Stato, sez. VI, nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019).
Più di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22432/2024 dell'8.8.2024, ha
.: chiarito che “5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza
4 di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1. In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
5 Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1. La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2. La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.”
Le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione concernono il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 ma sono senz'altro valide anche per il D.M. 89/2024, impugnato nel presente giudizio, stante la sua assoluta identicità di contenuto rispetto al D.M. 50/2021 cit.
Ed infatti il D.M. n. 89 del 21.5.2024, con previsione analoga a quella contenuta nel D.M. 50/2021, stabilisce – all'allegato A, lettera a) – che: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Più in dettaglio, dalla “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente amministrativo”
6 emerge che, per il servizio militare di leva, prestato non in costanza di rapporto di impiego (e, pertanto, assimilabile al servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali), è attribuito comunque un punteggio (pari a 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico), seppur inferiore a quello spettante a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto.
Conclusivamente, essendo pacifico che l'odierno ricorrente abbia svolto il servizio non in costanza di rapporto di lavoro, non può essergli attribuito il maggior punteggio in questa sede rivendicato (in tal senso, cfr. altresì Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro, sentenza n. 372/2024 del 9.12.2024).
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta da , così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda
- condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di CP_1 lite che liquida in € 1,800,00 oltre accessori di legge
Foggia, 11/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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