TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/12/2024, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1141/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Palermo, via Di Stefano n.19, presso lo studio dell'Avv. Chiara
Trovato, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Salvatore Militello, giusta procura alle liti in atti e
(cf: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Palermo, via Agrigento n. 51, presso lo studio dell'avv. Marta
Barresi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 10.6.2024, e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 21.7.2016 a
[...]
GI TO (PA) - trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 2016 - dal quale il 25.12.2017 è nata la figlia
, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le Per_1 condizioni concordate.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso della figlia minore, regolamentando il diritto di vista paterno;
hanno, altresì, stabilito di porre a carico di l'obbligo di versare ad , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (analiticamente indicate in ricorso); hanno, infine, previsto stabilito l'assegnazione della casa coniugale, sita a GI TO, in via Eugenio
Salamone n. 22, alla madre che vi abiterà insieme alla figlia minore;
i ricorrenti hanno escluso qualsivoglia obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente indipendenti.
Nelle note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza del
22.11.2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di voler addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
la causa è stata dunque posta in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto della figlia minore
(art. 473bis.4 cpc)
In considerazione della introduzione del procedimento su ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 10.6.2024, confermate con le note di trattazione scritta rispettivamente depositate, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.