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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4572 dell'anno 2022, pendente
TRA Parte_1
: Avv. ZAPPELLI DAVID, SCIRE' UGO
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. MANGIA GIUSEPPE
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
➢ Attrice opponente: “Voglia il Tribunale di Lucca, per i motivi di cui alla presente opposizione, accertata la maturata prescrizione del credito, accogliere l'opposizione al
Decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n°1511/22, ruolo n°3561/22, emesso da questo stesso Tribunale il
10.10.2022 e notificato il 24.10.22 su richiesta ed a favore di P. Controparte_1
VA , in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore P.IVA_1
Dott.ssa con sede in Milano, C.so Europa 13, ma elettivamente domiciliata CP_2 presso corrente in Milano, C.so Europa n°13 e con indirizzo Controparte_3 pec Email_1
1 in subordine, e salva in ogni caso la preliminare eccezione di prescrizione dell'intero credito, sempre per i motivi di cui alla spiegata opposizione, accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia della pattuizione di cui all'art. 3 i) del contratto di finanziamento, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta, ovvero, solo la quota limitata alla sorte capitale e agli interessi compensativi se e nella misura di legge dovuti;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la totale e/o parziale invalidità e/o inefficacia della clausola di cui alle condizioni di finanziamento sub art. 3 i) e per l'effetto ridurre la somma ingiunta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1384 C.c.; sempre e in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 C.p.c.; in caso di accoglimento della preliminare ed assorbente eccezione di maturata prescrizione del credito ingiunto, condannare controparte oltre che alle spese anche al risarcimento dei danni ex art. 96 C.p.c..”
➢ Convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie di rito;
IN VIA PRELIMINARE
Concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo n. 1511/2022 del
12.10.2022 - RG n. 3561/202, emesso dal Tribunale di Lucca, Sezione Civile, in data
10.10.2022, depositato in cancelleria il 12.10.2022.
NEL MERITO
In via principale
- Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente, in quanto infondata/e in fatto e in diritto e comunque non provata/e per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo n. 1511/2022 del 12.10.2022 - RG n. 3561/202, emesso dal Tribunale di Lucca, Sezione Civile, in data
10.10.2022, depositato in cancelleria il 12.10.2022.
In via subordinata
- Per tutte le ragioni esposte in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare Pt_1
(C.F: ), nata Prato (FI), il 09.06.1966 e residente in [...]
[...] C.F._1
(LU), via Dei Pescatori n. 1, sc. 1, debitore di della somma Euro Controparte_1 62.297,00 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di Controparte_1
nella sua qualità di cessionaria del credito, della complessiva somma di Euro
[...]
62.297,00, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 15% sulla sola sorte capitale di 16.857,91 dal 22.09.2022 sino al saldo, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrende.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori.
IN VIA ISTRUTTORIA
- In merito alle eventuali richieste istruttorie che saranno formulate ex adverso, si chiede sin d'ora il rigetto delle stesse per tutte le motivazioni già svolte e qui da intendersi per brevità integralmente richiamate e trascritte, ovvero per le successive che saranno ritenute necessarie. Con riserva di ogni più ampia aggiunta, integrazione, modificazione
2 precisazione nonché formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1511/2022,
[...]
emesso dal Tribunale di Lucca ad istanza di (di seguito Controparte_1
anche soltanto ), per il pagamento della somma di euro 62.297,00 oltre interessi e spese del procedimento, dovuta in forza del finanziamento n.
800003171642, in origine contratto in data 30.6.2023 con Controparte_4
(poi divenuta ed ancora per la somma di euro CP_5 Controparte_6
19.920,00 da restituire in 48 rate mensili di euro 415,00 l'una, credito poi ceduto, nell'anno 2010, ad eccependo la prescrizione del credito, atteso che l'atto interruttivo consistito nella notifica della cessione del credito all'opposta, avvenuta in data 14.2.2011, sia pur astrattamente idonea ad interrompere la prescrizione decennale, non era mai pervenuta nella sfera di conoscenza della destinataria, di tal che, sino allo spirare del decennio dalla stipula del contratto, alcun atto interruttivo era medio tempore intervenuto e del tutto tardivo appariva l'atto di messa in mora del 26.11.2020; che il contratto di finanziamento integrava una forma di prestito al consumo di cui all'allora vigente art. 121
T.U.B., cui erano applicabili le normative di trasparenza contrattuale di cui all'art. 116 T.U.B.; che la clausola di cui all'art. 3i) del contratto, che sanciva una penale per l'inadempimento, oltre agli interessi moratori, era abusiva, ovvero, in subordine, da ridurre a norma dell'art. 1384 c.c.; che agli interessi moratori doveva applicarsi la normativa antiusura, macroscopicamente trasgredita avuto riguardo al lievitare nel tempo dell'originario credito di euro 16.857,91, maggiorato con gli accessori sino a raggiungere la somma di euro 32.555,49 nel
3 2010. Ha quindi concluso, preliminarmente, in rito, per sentir dichiarare la domanda monitoria improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, per sentir revocare il decreto opposto, nonché per sentir dichiarare che nulla era dovuto, ovvero per sentir dichiarare dovuta soltanto la sorte capitale, oltre ad eventuali interessi ritenuti dovuti.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita deducendo che la comunicazione del 14.2.2011 di intervenuta cessione del credito – quest'ultima datata 20.12.2010 – era stata spedita all'indirizzo di via
Oberdan 27 in Viareggio, cioè presso il domicilio speciale eletto nel contratto al punto 3m, al quale ogni comunicazione contrattuale poteva e doveva essere validamente effettuata, in assenza di sopravvenute comunicazioni in rettifica e/o variazione della primitiva elezione, di tal che la prescrizione, in uno con la successiva diffida del 26.11.2020, era stata validamente interrotta prima dell'instaurazione del giudizio;
che il finanziamento, anche ai fini del calcolo del
T.E.G.M. quale base di computo del tasso-soglia di usura, per operazioni similari, era da inquadrarsi non già in un mero contratto di credito al consumo, bensì in un prestito “finalizzato”, cioè a dirsi strumentale a – e collegato con – un contratto di acquisto di autovettura;
che gli interessi corrispettivi non potevano essere sommati agli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia;
che la clausola con la quale veniva pattuita una penale da inadempimento non era affatto vessatoria.
§1.2 – Svolta la mediazione obbligatoria con esito negativo, espletata C.T.U. tecnico-contabile, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§2. – L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
§3. – Occorre prioritariamente esaminare l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'attrice opponente nei termini di cui in premessa.
4 §3.1 – Riepilogandone succintamente gli elementi essenziali, l'opponente deduce che concluso il contratto di finanziamento in data 30.6.2003, la prescrizione non sarebbe mai stata validamente interrotta, perché la comunicazione di intervenuta cessione, con richiesta di pagamento del 14.2.2011, sarebbe stata spedita in Viareggio, via Oberdan 27, laddove, dalle risultanze dei registri anagrafici, era fatta palese che, al tempo, l'opponente avesse fissato altrove la propria abituale dimora, cioè a dirsi in via Leonardo Da Vinci 78 (doc.
2 fasc. opponente), di tal che l'atto interruttivo della prescrizione, avente indole di atto recettizio, non era mai pervenuto all'indirizzo della destinataria, a norma dell'art. 1335 c.c.
§3.2 – L'assunto non è condivisibile.
Dagli atti di causa emerge la convalida dell'assunto dell'opponente, cioè a dirsi che ella, alla data del 14.2.2011, risiedeva effettivamente in via Leonardo Da
Vinci 78, in Viareggio, mentre la comunicazione di avvenuta cessione è stata effettuata sempre in Viareggio, ma in via Oberdan 27 (doc. 10 fasc. opposta).
Tuttavia, in via Oberdan 27, come risulta dal contratto in atti (doc. 3 fasc. opponente), la aveva eletto domicilio speciale ex art. 47 c.c. per le Pt_1
comunicazioni di cui al contratto, salvo diversa indicazione sopravvenuta, invero mai effettuata, con la conseguenza che al prodursi degli effetti sostanziali della interruzione della prescrizione in conseguenza della costituzione in mora – per effetto dell'intimazione ad adempiere contenuta nella missiva del 14.2.2011 – è giovata anche la raccomandata contenente il plico sopra indicato e spedita presso la casa di abitazione indicata come domicilio speciale, trattandosi di luogo rientrante pacificamente nella sfera di dominio del destinatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. sent. n. 27412 del 2021; n. 12182 del 2021).
Al contempo, è stata validamente indirizzata presso la residenza anagrafica di via Leonardo da Vinci 78 la diffida del 26.11.2020 (doc. 11 fasc. opposta), in quanto, salvo diversa indicazione, nella specie assente, l'elezione di domicilio nel
5 contratto non ha carattere esclusivo e non osta quindi a che gli atti inerenti ad un rapporto contrattuale siano spediti in altro luogo coincidente con la residenza anagrafica dell'interessato (Cass. sent. n. 25731 del 2015).
§4. – Ciò posto, atteso che è incontroverso si versi in una fattispecie di contratto concluso tra professionista e consumatore, occorre esaminare in primo luogo l'eccezione che concerne la clausola 3.I) del contratto, rubricata “sanzioni, interessi, penali, spese e divieti”, posto che l'opponente ne ha predicato l'abusività, non soltanto in relazione allo specifico aspetto della clausola penale lì convenuta, bensì della clausola nel suo complesso, atteso che, a pag. 5 dell'atto di opposizione, si evoca la vessatorietà delle clausole che “… hanno per oggetto o per effetto quello di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento. il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo”.
La dicitura, inserita in un contesto di difese non del tutto perspicuamente articolate, ha dunque riguardo a quelle clausole di cui la vessatorietà si presume sino a prova contraria, cioè sino a che il professionista provi che le medesime abbiano formato oggetto di trattativa individuale con il consumatore. Il quadro normativo di riferimento vigente ratione temporis – antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 206 del 2005 (Codice del Consumo) – è quello dettato dagli artt. 1469-bis ss. c.c., in tema di contratti del consumatore – attuativa della direttiva 93/13/CE – che, al terzo comma, n. 6), stabilisce una formulazione che ricalca fedelmente quella sopra riportata, facendo salva la prova contraria della trattativa individuale della clausola tra consumatore e professionista (art. 1469-ter,
4° comma, c.c.).
Per completezza, sia consentito osservare che, a prescindere dall'eccezione di parte, il giudice ben potrebbe procedere al controllo ed al rilievo d'ufficio della nullità speciale di protezione in favore del consumatore, esercitando poteri immanenti all'inefficacia della clausola abusiva a norma dell'art. 1469-quinquies
6 c.c., sia pur ai soli fini del rigetto dell'altrui domanda, non potendo il giudice dichiararla nel dispositivo o in motivazione in assenza di una specifica domanda sul punto (Cass. sent. n. 39437 del 2021; sent. n. 3308 del 2019; sez. un. sent. n.
26242 del 2014).
§4.1 – Tale ordine di idee ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite (sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020), le quali hanno chiarito che nei contratti di finanziamento conclusi dal consumatore, la tutela pubblicistica contro l'usura coesiste e concorre con le norme a protezione del consumatore previste dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, cod. consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del
2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.
§4.2 – Orbene, l'attuazione del controllo officioso demandato al giudice deve avvenire secondo i canoni di cui all'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, che impone agli Stati membri di far sì che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive, improntando la tutela del consumatore a canoni di effettività
e proporzionalità.
Alla stregua del secondo canone, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, la normativa nazionale che attua tale diritto non deve eccedere quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti (v., in tal senso,
Corte giust. UE sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, punto 74; 8 Per_1
dicembre 2022, BTA Baltic Insurance Company, C-769/21, punto 34).
Costituisce invece declinazione del primo principio il corollario per il quale è precluso al giudice nazionale, che rilevi l'abusività di una clausola del contratto concluso con il consumatore, qualsiasi intervento manipolativo sul contenuto delle ridette clausole abusive, poiché, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Difatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto
7 dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione, nei confronti del consumatore, di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare dette clausole, consapevoli che, quand'anche fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse dei suddetti professionisti (Corte giust. UE sentenza 15 giugno 2023, causa C-
520/21, Bank M. SA, punto 77; 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito,
C-618/10, punto 69)
§4.3 – In particolare, con precipuo riguardo al tema che qui occupa, rappresentano altrettanti corollari delle suesposte affermazioni di principio gli enunciati secondo cui il giudice non può né ridurre l'importo della penale (Corte giust. UE 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, Unicaja
Banco e Caixabank, punto 29; 30 maggio 2013, C-488/11, e Persona_2 [...]
, punto 59), né integrare il contenuto contrattuale (Corte giust. UE Persona_3
26 marzo 2019, C-70/17 e C-179/17, Bankia Controparte_7
SA, punto 53; 21 gennaio 2015, Unicaja Banco, cit., punti 28, 32; 30 aprile 2014,
C-26/13, Kasler e punto 77; 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Persona_4
Espahol de Credito, punto 73; 7 agosto 2018, cause riunite C 96/16, Banco
Santander SA e C-94/17, punto 73; 26 gennaio Controparte_8
2017, C-421/14, Banco Primus, punto 71).
§4.4 – Ciò posto, la clausola in esame prevede che “verificandosi una delle ipotesi di cui sopra, o casi di risoluzione del contratto per inadempimento, il cliente e/o i suoi aventi causa, solidalmente, dovranno pagare a in un'unica soluzione il residuo CP_4
capitale, unitamente agli importi a qualsiasi titolo rimasti impagati e/o comunque scaduti e/o comunque scaduti. Il tutto maggiorato di una penale del 10% sulle rate a scadere, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. In caso di ritardato pagamento di qualsiasi importo o rata dovuti, potrà addebitare al Cliente su tali somme, senza necessità di messa in CP_4
mora, interessi [n.d.r., moratori, trovando fondamento nel ritardo imputabile
8 coessenziale alla mora] nella misura del 2,5 per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
A fronte dell'essere la debitrice palesemente incorsa nella decadenza dal beneficio del termine al 13.7.2005 di cui al punto 3.H), la clausola in esame consente di cumulare al pagamento delle rate scadute – conglobanti una quota capitale ed una quota di interessi corrispettivi – e delle rate a scadere solo in quota capitale, in relazione alle quali il debito residuo viene attualizzato per effetto della decadenza dal beneficio del termine a favore debitore per il pagamento rateale dell'obbligazione di rimborso: 1) una penale del 10% calcolata sulle rate a scadere;
2) gli interessi moratori sull'ammontare degli importi dovuti
(cioè a dirsi sulle rate scadute, su quelle a scadere e sulla penale come sopra conteggiata), al saggio del 15% annuo.
Il costo dell'inadempimento è quindi pari al 10% delle rate a scadere, agli interessi di mora al saggio del 15% per anno su tutte le somme dovute – ivi compresa la penale – facendo per di più salvo il risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1224, 2° comma, c.c.
Il termine di comparazione di cui all'art. 1469-bis, comma 3°, n. 6) non è ogni singola posta risarcitoria isolatamente considerata, bensì le conseguenze, unitariamente intese, dell'inadempimento, perché l'abusività è intrinseca nell'effetto di imporre “… al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento... il pagamento …. di una somma … di importo manifestamente eccessivo”, sia il titolo derivante da “risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente”, dimostrando cioè che quel che conta è l'effetto complessivo, non già il titolo che ne rappresenta la fonte, di tal che la manifesta eccessività va misurata attraverso la globale interazione di voci di danno destinate ad operare cumulativamente.
La manifesta eccessività del controvalore delle conseguenze dell'inadempimento è di macroscopica evidenza, sol che si consideri che a fronte
9 di una sorte capitale ancora dovuta alla data di decadenza del beneficio del termine, pari ad euro 9.373,51 e delle rate impagate alla medesima epoca, pari ad euro 7.484,40, il debito complessivo, per l'effetto moltiplicatore del meccanismo combinato di penale e interessi moratori – suscettibili di duplicare il risarcimento per un identico pregiudizio – è asceso al 21.9.2022 ad euro 62.279,75, il che evidenzia che il costo complessivo dell'inadempimento è divenuto pari a quasi tre volte il capitale finanziato. Il tutto in dipendenza di una remunerazione per il finanziamento forzoso derivante dall'inadempimento largamente superiore al più elevato saggio legale moratorio all'epoca rinvenibile sul mercato dei capitali in ambito domestico, atteso che il saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 era pari, alla data del 13.7.2005, al 9,5% annuo.
L'abusività della clausola per la manifesta eccessività del costo del risarcimento si apprezza inoltre sul versante della duplicazione del medesimo pregiudizio, atteso che l'inadempimento sulle rate a scadere genera sia una penale del 10%, sia il computo degli interessi moratori al saggio convenzionale del 15% annuo.
Da quel che precede consegue quindi la vessatorietà della clausola di cui al punto 3.I, che va integralmente espunta dal contratto, senza alcun intervento correttivo o manipolativo, che trova ostacolo nel principio di effettività della tutela dei diritti dei consumatori assicurati dalle fonti di derivazione comunitaria.
§4.5 – Caduta la clausola sugli interessi moratori, continuano tuttavia ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla “soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto” (Corte giust. UE 7 agosto 2018, cit., punti 76-78), dal momento che “gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa” (punto 76).
10 Del resto, poiché il saggio di interesse moratorio si risolve con una maggiorazione del saggio dell'interesse corrispettivo “…. la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (punto 77). Con la definitiva conseguenza secondo cui “il giudice nazionale, il quale abbia constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, escluda molto semplicemente l'applicazione della clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi, senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni legislative suppletive, né rivedere la clausola in questione, conservando al tempo stesso la validità delle altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi corrispettivi” (punto 78).
In definitiva, sulle rate scadute e impagate al 13.7.2005, pari ad euro 7.484,40, continueranno a decorrere gli interessi corrispettivi al tasso nominale annuo del
9,50% dal 13.7.2005 sino all'effettivo soddisfo, al pari degli interessi corrispettivi che parimenti correranno sul capitale attualizzato alla data di decadenza del beneficio del termine, pari ad euro 9.373,51, sul quale, con analogamente, decorreranno gli interessi corrispettivi sino al saldo.
§5. – Dal momento che gli interessi moratori sono stati espunti dal calcolo del debito complessivo – e dunque non venendo in considerazione il profilo della violazione della disciplina antiusura, solo per tale categoria di interesse denunciata – occorre infine esaminare la doglianza che l'opponente ha sollevato sulla scorta delle risultanze della C.t.u. espletata in corso di causa, la quale ha rilevato che il finanziamento controverso è stato strutturato attraverso un piano di rimborso rateale del prestito secondo lo schema dell'ammortamento c.d. “alla francese”, dal che l'opponente ne ha inferito l'insussistenza del debito per interessi corrispettivi, atteso che a tale piano di ammortamento sarebbe consustanziale vuoi l'indeterminatezza del tasso di interesse applicabile, per l'occulto effetto moltiplicatore che eleverebbe il tasso di interesse effettivo
11 rispetto a quello nominale annuo, vuoi il regime di capitalizzazione degli interessi.
La doglianza è rilevante – atteso che per le rate scadute è comunque dovuta la quota capitale e la quota interessi incorporata in ciascuna rata – ma è priva di fondamento.
§5.1 – Corre l'obbligo di rilevare che, sia pur nell'area contigua dei contratti di mutuo a tasso fisso, le Sezioni unite della Corte di Cassazione (sent. n. 15130 del 29 maggio 2024), hanno stabilito che ove il rimborso rateale del prestito sia regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Sia beninteso che la fattispecie esaminata dalla corte regolatrice, adita con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., riguardava un caso in un certo senso opposto a quello devoluto alla cognizione del Tribunale, in cui risultava cioè consegnato il piano di ammortamento al cliente, ma senza l'indicazione che si trattava di piano di ammortamento alla francese, né che vi era stata applicazione di regime di capitalizzazione composta, laddove nella presente fattispecie non vi
è alcun piano allegato al contratto ma è stato comunque accertato che trattasi di piano di ammortamento alla francese con rate costanti recanti una quota di interesse decrescente, dunque calcolata necessariamente sul capitale residuo al pagamento di ogni singola rata.
§5.2 – Le Sezioni Unite, dopo aver premesso che il piano di ammortamento alla francese «… è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a
12 pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi… », hanno escluso che la quota di interessi calcolata su ciascuna rata costituisca il risultato di un calcolo che abbia come base gli interessi calcolati sulla rata precedente, ovvero che quella medesima quota di interessi generi a sua volta la produzione di interessi nella rata successiva. Riportandosi alle pertinenti osservazioni della Procura generale, la Suprema Corte ha infatti evidenziato che «
… "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo -
"ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi". Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime
"composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul
13 capitale residuo, il che esclude l'anatocismo"" (Cass. n. 34677/2022); "la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale)».
Se dunque è vero, fatte salve le specificità del caso concreto (qui neppure prospettate), che il piano di ammortamento alla francese resta avulso da un fenomeno di capitalizzazione composta simmetrico al fenomeno anatocistico di cui all'art. 1283 c.c. – come viceversa l'opponente parrebbe prospettare – nel senso che gli interessi conglobati nella singola rata di importo costante, comprensiva anche di una quota di capitale crescente, vengono posti a base di calcolo degli interessi della rata successiva – ovvero sono il frutto di un'operazione matematica che come fattore rechi anche gli interessi della rata precedente – laddove la capitalizzazione composta è formula semantica qui descrittiva soltanto della sommatoria tra quota capitale e quota di interessi conglobati nella singola rata, è parimenti vero che la mancata allegazione del piano, per come qui sia pur soltanto denunciata senza però che ne sia stata dedotta una qualche incidenza in termini di regole di validità del contratto, non si riflette in alcun modo sull'indeterminabilità del regime di capitalizzazione.
Piuttosto, l'indicazione del tasso di interesse, della periodicità del rimborso, dell'importo del capitale da restituire, del numero e dell'importo delle singole rate e del fatto che il piano di ammortamento sia alla “francese” con quote di interesse decrescenti, consente al cliente di sviluppare autonomamente il piano e calcolare in autonomia l'importo della quota interessi, senza alcun fenomeno anatocistico – che, sia detto per inciso, è quello che forma oggetto di censura e che viene ritenuto erroneamente immanente al piano di ammortamento alla francese – e della quota capitale di ciascuna rata, così come senza alcuna
14 difficoltà ha consentito al C.T.U. di sviluppare autonomamente il piano di ammortamento elaborando i dati risultanti dal contratto. Questo perché il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva erosione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Per vero, quel che in ogni caso appare decisivo onde appurare l'infondatezza della suggestione immaginata dall'opponente, è che in dipendenza del piano di ammortamento alla francese non si generano oneri occulti aggiuntivi derivanti dall'operatività da un inesistente fenomeno anatocistico – a torto equiparato al regime di capitalizzazione composta, da intendersi qui viceversa nella più appropriata accezione semantica connaturata al piano di ammortamento alla francese – suscettibili di alterare il tasso di interesse corrispettivo contrattualmente convenuto e, in definitiva, il costo complessivo dell'operazione creditizia, tali da rendere entrambi indeterminabili ovvero offuscati da opacità e deficitaria trasparenza.
Pertanto, è da disconoscersi la predicata indeterminabilità del T.A.N., con le conseguenze di cui all'art. 117 T.U.B., nelle plurime declinazioni che l'opponente ha prospettato.
§6. – L'opposizione, in conclusione, va accolta limitatamente al quantum del credito complessivamente spettante all'opposta, che va rideterminato in diminuzione nei termini sopra esaminati.
§7. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo, applicando i valori medi per ciascuna fase in base al valore di causa, rideterminato in base al valore della somma per la quale domanda è stata ritenuta fondata (scaglione euro 26.000,01 – 52.000,00).
Spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opposta.
15
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto.
- Condanna a pagare a la somma di euro Parte_1 Controparte_1
16.857,91, con gli interessi corrispettivi al tasso nominale annuo indicato in contratto ed in motivazione del 9,50% dal 13.7.2005 sino al soddisfo.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro
7.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- Spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte opponente.
Lucca, 28 febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
16
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4572 dell'anno 2022, pendente
TRA Parte_1
: Avv. ZAPPELLI DAVID, SCIRE' UGO
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. MANGIA GIUSEPPE
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
➢ Attrice opponente: “Voglia il Tribunale di Lucca, per i motivi di cui alla presente opposizione, accertata la maturata prescrizione del credito, accogliere l'opposizione al
Decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n°1511/22, ruolo n°3561/22, emesso da questo stesso Tribunale il
10.10.2022 e notificato il 24.10.22 su richiesta ed a favore di P. Controparte_1
VA , in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore P.IVA_1
Dott.ssa con sede in Milano, C.so Europa 13, ma elettivamente domiciliata CP_2 presso corrente in Milano, C.so Europa n°13 e con indirizzo Controparte_3 pec Email_1
1 in subordine, e salva in ogni caso la preliminare eccezione di prescrizione dell'intero credito, sempre per i motivi di cui alla spiegata opposizione, accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia della pattuizione di cui all'art. 3 i) del contratto di finanziamento, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta, ovvero, solo la quota limitata alla sorte capitale e agli interessi compensativi se e nella misura di legge dovuti;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la totale e/o parziale invalidità e/o inefficacia della clausola di cui alle condizioni di finanziamento sub art. 3 i) e per l'effetto ridurre la somma ingiunta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1384 C.c.; sempre e in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 C.p.c.; in caso di accoglimento della preliminare ed assorbente eccezione di maturata prescrizione del credito ingiunto, condannare controparte oltre che alle spese anche al risarcimento dei danni ex art. 96 C.p.c..”
➢ Convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie di rito;
IN VIA PRELIMINARE
Concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo n. 1511/2022 del
12.10.2022 - RG n. 3561/202, emesso dal Tribunale di Lucca, Sezione Civile, in data
10.10.2022, depositato in cancelleria il 12.10.2022.
NEL MERITO
In via principale
- Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente, in quanto infondata/e in fatto e in diritto e comunque non provata/e per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo n. 1511/2022 del 12.10.2022 - RG n. 3561/202, emesso dal Tribunale di Lucca, Sezione Civile, in data
10.10.2022, depositato in cancelleria il 12.10.2022.
In via subordinata
- Per tutte le ragioni esposte in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare Pt_1
(C.F: ), nata Prato (FI), il 09.06.1966 e residente in [...]
[...] C.F._1
(LU), via Dei Pescatori n. 1, sc. 1, debitore di della somma Euro Controparte_1 62.297,00 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di Controparte_1
nella sua qualità di cessionaria del credito, della complessiva somma di Euro
[...]
62.297,00, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 15% sulla sola sorte capitale di 16.857,91 dal 22.09.2022 sino al saldo, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrende.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori.
IN VIA ISTRUTTORIA
- In merito alle eventuali richieste istruttorie che saranno formulate ex adverso, si chiede sin d'ora il rigetto delle stesse per tutte le motivazioni già svolte e qui da intendersi per brevità integralmente richiamate e trascritte, ovvero per le successive che saranno ritenute necessarie. Con riserva di ogni più ampia aggiunta, integrazione, modificazione
2 precisazione nonché formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1511/2022,
[...]
emesso dal Tribunale di Lucca ad istanza di (di seguito Controparte_1
anche soltanto ), per il pagamento della somma di euro 62.297,00 oltre interessi e spese del procedimento, dovuta in forza del finanziamento n.
800003171642, in origine contratto in data 30.6.2023 con Controparte_4
(poi divenuta ed ancora per la somma di euro CP_5 Controparte_6
19.920,00 da restituire in 48 rate mensili di euro 415,00 l'una, credito poi ceduto, nell'anno 2010, ad eccependo la prescrizione del credito, atteso che l'atto interruttivo consistito nella notifica della cessione del credito all'opposta, avvenuta in data 14.2.2011, sia pur astrattamente idonea ad interrompere la prescrizione decennale, non era mai pervenuta nella sfera di conoscenza della destinataria, di tal che, sino allo spirare del decennio dalla stipula del contratto, alcun atto interruttivo era medio tempore intervenuto e del tutto tardivo appariva l'atto di messa in mora del 26.11.2020; che il contratto di finanziamento integrava una forma di prestito al consumo di cui all'allora vigente art. 121
T.U.B., cui erano applicabili le normative di trasparenza contrattuale di cui all'art. 116 T.U.B.; che la clausola di cui all'art. 3i) del contratto, che sanciva una penale per l'inadempimento, oltre agli interessi moratori, era abusiva, ovvero, in subordine, da ridurre a norma dell'art. 1384 c.c.; che agli interessi moratori doveva applicarsi la normativa antiusura, macroscopicamente trasgredita avuto riguardo al lievitare nel tempo dell'originario credito di euro 16.857,91, maggiorato con gli accessori sino a raggiungere la somma di euro 32.555,49 nel
3 2010. Ha quindi concluso, preliminarmente, in rito, per sentir dichiarare la domanda monitoria improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, per sentir revocare il decreto opposto, nonché per sentir dichiarare che nulla era dovuto, ovvero per sentir dichiarare dovuta soltanto la sorte capitale, oltre ad eventuali interessi ritenuti dovuti.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita deducendo che la comunicazione del 14.2.2011 di intervenuta cessione del credito – quest'ultima datata 20.12.2010 – era stata spedita all'indirizzo di via
Oberdan 27 in Viareggio, cioè presso il domicilio speciale eletto nel contratto al punto 3m, al quale ogni comunicazione contrattuale poteva e doveva essere validamente effettuata, in assenza di sopravvenute comunicazioni in rettifica e/o variazione della primitiva elezione, di tal che la prescrizione, in uno con la successiva diffida del 26.11.2020, era stata validamente interrotta prima dell'instaurazione del giudizio;
che il finanziamento, anche ai fini del calcolo del
T.E.G.M. quale base di computo del tasso-soglia di usura, per operazioni similari, era da inquadrarsi non già in un mero contratto di credito al consumo, bensì in un prestito “finalizzato”, cioè a dirsi strumentale a – e collegato con – un contratto di acquisto di autovettura;
che gli interessi corrispettivi non potevano essere sommati agli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia;
che la clausola con la quale veniva pattuita una penale da inadempimento non era affatto vessatoria.
§1.2 – Svolta la mediazione obbligatoria con esito negativo, espletata C.T.U. tecnico-contabile, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§2. – L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
§3. – Occorre prioritariamente esaminare l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'attrice opponente nei termini di cui in premessa.
4 §3.1 – Riepilogandone succintamente gli elementi essenziali, l'opponente deduce che concluso il contratto di finanziamento in data 30.6.2003, la prescrizione non sarebbe mai stata validamente interrotta, perché la comunicazione di intervenuta cessione, con richiesta di pagamento del 14.2.2011, sarebbe stata spedita in Viareggio, via Oberdan 27, laddove, dalle risultanze dei registri anagrafici, era fatta palese che, al tempo, l'opponente avesse fissato altrove la propria abituale dimora, cioè a dirsi in via Leonardo Da Vinci 78 (doc.
2 fasc. opponente), di tal che l'atto interruttivo della prescrizione, avente indole di atto recettizio, non era mai pervenuto all'indirizzo della destinataria, a norma dell'art. 1335 c.c.
§3.2 – L'assunto non è condivisibile.
Dagli atti di causa emerge la convalida dell'assunto dell'opponente, cioè a dirsi che ella, alla data del 14.2.2011, risiedeva effettivamente in via Leonardo Da
Vinci 78, in Viareggio, mentre la comunicazione di avvenuta cessione è stata effettuata sempre in Viareggio, ma in via Oberdan 27 (doc. 10 fasc. opposta).
Tuttavia, in via Oberdan 27, come risulta dal contratto in atti (doc. 3 fasc. opponente), la aveva eletto domicilio speciale ex art. 47 c.c. per le Pt_1
comunicazioni di cui al contratto, salvo diversa indicazione sopravvenuta, invero mai effettuata, con la conseguenza che al prodursi degli effetti sostanziali della interruzione della prescrizione in conseguenza della costituzione in mora – per effetto dell'intimazione ad adempiere contenuta nella missiva del 14.2.2011 – è giovata anche la raccomandata contenente il plico sopra indicato e spedita presso la casa di abitazione indicata come domicilio speciale, trattandosi di luogo rientrante pacificamente nella sfera di dominio del destinatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. sent. n. 27412 del 2021; n. 12182 del 2021).
Al contempo, è stata validamente indirizzata presso la residenza anagrafica di via Leonardo da Vinci 78 la diffida del 26.11.2020 (doc. 11 fasc. opposta), in quanto, salvo diversa indicazione, nella specie assente, l'elezione di domicilio nel
5 contratto non ha carattere esclusivo e non osta quindi a che gli atti inerenti ad un rapporto contrattuale siano spediti in altro luogo coincidente con la residenza anagrafica dell'interessato (Cass. sent. n. 25731 del 2015).
§4. – Ciò posto, atteso che è incontroverso si versi in una fattispecie di contratto concluso tra professionista e consumatore, occorre esaminare in primo luogo l'eccezione che concerne la clausola 3.I) del contratto, rubricata “sanzioni, interessi, penali, spese e divieti”, posto che l'opponente ne ha predicato l'abusività, non soltanto in relazione allo specifico aspetto della clausola penale lì convenuta, bensì della clausola nel suo complesso, atteso che, a pag. 5 dell'atto di opposizione, si evoca la vessatorietà delle clausole che “… hanno per oggetto o per effetto quello di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento. il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo”.
La dicitura, inserita in un contesto di difese non del tutto perspicuamente articolate, ha dunque riguardo a quelle clausole di cui la vessatorietà si presume sino a prova contraria, cioè sino a che il professionista provi che le medesime abbiano formato oggetto di trattativa individuale con il consumatore. Il quadro normativo di riferimento vigente ratione temporis – antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 206 del 2005 (Codice del Consumo) – è quello dettato dagli artt. 1469-bis ss. c.c., in tema di contratti del consumatore – attuativa della direttiva 93/13/CE – che, al terzo comma, n. 6), stabilisce una formulazione che ricalca fedelmente quella sopra riportata, facendo salva la prova contraria della trattativa individuale della clausola tra consumatore e professionista (art. 1469-ter,
4° comma, c.c.).
Per completezza, sia consentito osservare che, a prescindere dall'eccezione di parte, il giudice ben potrebbe procedere al controllo ed al rilievo d'ufficio della nullità speciale di protezione in favore del consumatore, esercitando poteri immanenti all'inefficacia della clausola abusiva a norma dell'art. 1469-quinquies
6 c.c., sia pur ai soli fini del rigetto dell'altrui domanda, non potendo il giudice dichiararla nel dispositivo o in motivazione in assenza di una specifica domanda sul punto (Cass. sent. n. 39437 del 2021; sent. n. 3308 del 2019; sez. un. sent. n.
26242 del 2014).
§4.1 – Tale ordine di idee ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite (sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020), le quali hanno chiarito che nei contratti di finanziamento conclusi dal consumatore, la tutela pubblicistica contro l'usura coesiste e concorre con le norme a protezione del consumatore previste dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, cod. consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del
2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.
§4.2 – Orbene, l'attuazione del controllo officioso demandato al giudice deve avvenire secondo i canoni di cui all'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, che impone agli Stati membri di far sì che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive, improntando la tutela del consumatore a canoni di effettività
e proporzionalità.
Alla stregua del secondo canone, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, la normativa nazionale che attua tale diritto non deve eccedere quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti (v., in tal senso,
Corte giust. UE sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, punto 74; 8 Per_1
dicembre 2022, BTA Baltic Insurance Company, C-769/21, punto 34).
Costituisce invece declinazione del primo principio il corollario per il quale è precluso al giudice nazionale, che rilevi l'abusività di una clausola del contratto concluso con il consumatore, qualsiasi intervento manipolativo sul contenuto delle ridette clausole abusive, poiché, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Difatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto
7 dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione, nei confronti del consumatore, di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare dette clausole, consapevoli che, quand'anche fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse dei suddetti professionisti (Corte giust. UE sentenza 15 giugno 2023, causa C-
520/21, Bank M. SA, punto 77; 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito,
C-618/10, punto 69)
§4.3 – In particolare, con precipuo riguardo al tema che qui occupa, rappresentano altrettanti corollari delle suesposte affermazioni di principio gli enunciati secondo cui il giudice non può né ridurre l'importo della penale (Corte giust. UE 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, Unicaja
Banco e Caixabank, punto 29; 30 maggio 2013, C-488/11, e Persona_2 [...]
, punto 59), né integrare il contenuto contrattuale (Corte giust. UE Persona_3
26 marzo 2019, C-70/17 e C-179/17, Bankia Controparte_7
SA, punto 53; 21 gennaio 2015, Unicaja Banco, cit., punti 28, 32; 30 aprile 2014,
C-26/13, Kasler e punto 77; 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Persona_4
Espahol de Credito, punto 73; 7 agosto 2018, cause riunite C 96/16, Banco
Santander SA e C-94/17, punto 73; 26 gennaio Controparte_8
2017, C-421/14, Banco Primus, punto 71).
§4.4 – Ciò posto, la clausola in esame prevede che “verificandosi una delle ipotesi di cui sopra, o casi di risoluzione del contratto per inadempimento, il cliente e/o i suoi aventi causa, solidalmente, dovranno pagare a in un'unica soluzione il residuo CP_4
capitale, unitamente agli importi a qualsiasi titolo rimasti impagati e/o comunque scaduti e/o comunque scaduti. Il tutto maggiorato di una penale del 10% sulle rate a scadere, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. In caso di ritardato pagamento di qualsiasi importo o rata dovuti, potrà addebitare al Cliente su tali somme, senza necessità di messa in CP_4
mora, interessi [n.d.r., moratori, trovando fondamento nel ritardo imputabile
8 coessenziale alla mora] nella misura del 2,5 per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
A fronte dell'essere la debitrice palesemente incorsa nella decadenza dal beneficio del termine al 13.7.2005 di cui al punto 3.H), la clausola in esame consente di cumulare al pagamento delle rate scadute – conglobanti una quota capitale ed una quota di interessi corrispettivi – e delle rate a scadere solo in quota capitale, in relazione alle quali il debito residuo viene attualizzato per effetto della decadenza dal beneficio del termine a favore debitore per il pagamento rateale dell'obbligazione di rimborso: 1) una penale del 10% calcolata sulle rate a scadere;
2) gli interessi moratori sull'ammontare degli importi dovuti
(cioè a dirsi sulle rate scadute, su quelle a scadere e sulla penale come sopra conteggiata), al saggio del 15% annuo.
Il costo dell'inadempimento è quindi pari al 10% delle rate a scadere, agli interessi di mora al saggio del 15% per anno su tutte le somme dovute – ivi compresa la penale – facendo per di più salvo il risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1224, 2° comma, c.c.
Il termine di comparazione di cui all'art. 1469-bis, comma 3°, n. 6) non è ogni singola posta risarcitoria isolatamente considerata, bensì le conseguenze, unitariamente intese, dell'inadempimento, perché l'abusività è intrinseca nell'effetto di imporre “… al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento... il pagamento …. di una somma … di importo manifestamente eccessivo”, sia il titolo derivante da “risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente”, dimostrando cioè che quel che conta è l'effetto complessivo, non già il titolo che ne rappresenta la fonte, di tal che la manifesta eccessività va misurata attraverso la globale interazione di voci di danno destinate ad operare cumulativamente.
La manifesta eccessività del controvalore delle conseguenze dell'inadempimento è di macroscopica evidenza, sol che si consideri che a fronte
9 di una sorte capitale ancora dovuta alla data di decadenza del beneficio del termine, pari ad euro 9.373,51 e delle rate impagate alla medesima epoca, pari ad euro 7.484,40, il debito complessivo, per l'effetto moltiplicatore del meccanismo combinato di penale e interessi moratori – suscettibili di duplicare il risarcimento per un identico pregiudizio – è asceso al 21.9.2022 ad euro 62.279,75, il che evidenzia che il costo complessivo dell'inadempimento è divenuto pari a quasi tre volte il capitale finanziato. Il tutto in dipendenza di una remunerazione per il finanziamento forzoso derivante dall'inadempimento largamente superiore al più elevato saggio legale moratorio all'epoca rinvenibile sul mercato dei capitali in ambito domestico, atteso che il saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 era pari, alla data del 13.7.2005, al 9,5% annuo.
L'abusività della clausola per la manifesta eccessività del costo del risarcimento si apprezza inoltre sul versante della duplicazione del medesimo pregiudizio, atteso che l'inadempimento sulle rate a scadere genera sia una penale del 10%, sia il computo degli interessi moratori al saggio convenzionale del 15% annuo.
Da quel che precede consegue quindi la vessatorietà della clausola di cui al punto 3.I, che va integralmente espunta dal contratto, senza alcun intervento correttivo o manipolativo, che trova ostacolo nel principio di effettività della tutela dei diritti dei consumatori assicurati dalle fonti di derivazione comunitaria.
§4.5 – Caduta la clausola sugli interessi moratori, continuano tuttavia ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla “soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto” (Corte giust. UE 7 agosto 2018, cit., punti 76-78), dal momento che “gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa” (punto 76).
10 Del resto, poiché il saggio di interesse moratorio si risolve con una maggiorazione del saggio dell'interesse corrispettivo “…. la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (punto 77). Con la definitiva conseguenza secondo cui “il giudice nazionale, il quale abbia constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, escluda molto semplicemente l'applicazione della clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi, senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni legislative suppletive, né rivedere la clausola in questione, conservando al tempo stesso la validità delle altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi corrispettivi” (punto 78).
In definitiva, sulle rate scadute e impagate al 13.7.2005, pari ad euro 7.484,40, continueranno a decorrere gli interessi corrispettivi al tasso nominale annuo del
9,50% dal 13.7.2005 sino all'effettivo soddisfo, al pari degli interessi corrispettivi che parimenti correranno sul capitale attualizzato alla data di decadenza del beneficio del termine, pari ad euro 9.373,51, sul quale, con analogamente, decorreranno gli interessi corrispettivi sino al saldo.
§5. – Dal momento che gli interessi moratori sono stati espunti dal calcolo del debito complessivo – e dunque non venendo in considerazione il profilo della violazione della disciplina antiusura, solo per tale categoria di interesse denunciata – occorre infine esaminare la doglianza che l'opponente ha sollevato sulla scorta delle risultanze della C.t.u. espletata in corso di causa, la quale ha rilevato che il finanziamento controverso è stato strutturato attraverso un piano di rimborso rateale del prestito secondo lo schema dell'ammortamento c.d. “alla francese”, dal che l'opponente ne ha inferito l'insussistenza del debito per interessi corrispettivi, atteso che a tale piano di ammortamento sarebbe consustanziale vuoi l'indeterminatezza del tasso di interesse applicabile, per l'occulto effetto moltiplicatore che eleverebbe il tasso di interesse effettivo
11 rispetto a quello nominale annuo, vuoi il regime di capitalizzazione degli interessi.
La doglianza è rilevante – atteso che per le rate scadute è comunque dovuta la quota capitale e la quota interessi incorporata in ciascuna rata – ma è priva di fondamento.
§5.1 – Corre l'obbligo di rilevare che, sia pur nell'area contigua dei contratti di mutuo a tasso fisso, le Sezioni unite della Corte di Cassazione (sent. n. 15130 del 29 maggio 2024), hanno stabilito che ove il rimborso rateale del prestito sia regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Sia beninteso che la fattispecie esaminata dalla corte regolatrice, adita con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., riguardava un caso in un certo senso opposto a quello devoluto alla cognizione del Tribunale, in cui risultava cioè consegnato il piano di ammortamento al cliente, ma senza l'indicazione che si trattava di piano di ammortamento alla francese, né che vi era stata applicazione di regime di capitalizzazione composta, laddove nella presente fattispecie non vi
è alcun piano allegato al contratto ma è stato comunque accertato che trattasi di piano di ammortamento alla francese con rate costanti recanti una quota di interesse decrescente, dunque calcolata necessariamente sul capitale residuo al pagamento di ogni singola rata.
§5.2 – Le Sezioni Unite, dopo aver premesso che il piano di ammortamento alla francese «… è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a
12 pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi… », hanno escluso che la quota di interessi calcolata su ciascuna rata costituisca il risultato di un calcolo che abbia come base gli interessi calcolati sulla rata precedente, ovvero che quella medesima quota di interessi generi a sua volta la produzione di interessi nella rata successiva. Riportandosi alle pertinenti osservazioni della Procura generale, la Suprema Corte ha infatti evidenziato che «
… "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo -
"ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi". Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime
"composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul
13 capitale residuo, il che esclude l'anatocismo"" (Cass. n. 34677/2022); "la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale)».
Se dunque è vero, fatte salve le specificità del caso concreto (qui neppure prospettate), che il piano di ammortamento alla francese resta avulso da un fenomeno di capitalizzazione composta simmetrico al fenomeno anatocistico di cui all'art. 1283 c.c. – come viceversa l'opponente parrebbe prospettare – nel senso che gli interessi conglobati nella singola rata di importo costante, comprensiva anche di una quota di capitale crescente, vengono posti a base di calcolo degli interessi della rata successiva – ovvero sono il frutto di un'operazione matematica che come fattore rechi anche gli interessi della rata precedente – laddove la capitalizzazione composta è formula semantica qui descrittiva soltanto della sommatoria tra quota capitale e quota di interessi conglobati nella singola rata, è parimenti vero che la mancata allegazione del piano, per come qui sia pur soltanto denunciata senza però che ne sia stata dedotta una qualche incidenza in termini di regole di validità del contratto, non si riflette in alcun modo sull'indeterminabilità del regime di capitalizzazione.
Piuttosto, l'indicazione del tasso di interesse, della periodicità del rimborso, dell'importo del capitale da restituire, del numero e dell'importo delle singole rate e del fatto che il piano di ammortamento sia alla “francese” con quote di interesse decrescenti, consente al cliente di sviluppare autonomamente il piano e calcolare in autonomia l'importo della quota interessi, senza alcun fenomeno anatocistico – che, sia detto per inciso, è quello che forma oggetto di censura e che viene ritenuto erroneamente immanente al piano di ammortamento alla francese – e della quota capitale di ciascuna rata, così come senza alcuna
14 difficoltà ha consentito al C.T.U. di sviluppare autonomamente il piano di ammortamento elaborando i dati risultanti dal contratto. Questo perché il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva erosione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Per vero, quel che in ogni caso appare decisivo onde appurare l'infondatezza della suggestione immaginata dall'opponente, è che in dipendenza del piano di ammortamento alla francese non si generano oneri occulti aggiuntivi derivanti dall'operatività da un inesistente fenomeno anatocistico – a torto equiparato al regime di capitalizzazione composta, da intendersi qui viceversa nella più appropriata accezione semantica connaturata al piano di ammortamento alla francese – suscettibili di alterare il tasso di interesse corrispettivo contrattualmente convenuto e, in definitiva, il costo complessivo dell'operazione creditizia, tali da rendere entrambi indeterminabili ovvero offuscati da opacità e deficitaria trasparenza.
Pertanto, è da disconoscersi la predicata indeterminabilità del T.A.N., con le conseguenze di cui all'art. 117 T.U.B., nelle plurime declinazioni che l'opponente ha prospettato.
§6. – L'opposizione, in conclusione, va accolta limitatamente al quantum del credito complessivamente spettante all'opposta, che va rideterminato in diminuzione nei termini sopra esaminati.
§7. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo, applicando i valori medi per ciascuna fase in base al valore di causa, rideterminato in base al valore della somma per la quale domanda è stata ritenuta fondata (scaglione euro 26.000,01 – 52.000,00).
Spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opposta.
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P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto.
- Condanna a pagare a la somma di euro Parte_1 Controparte_1
16.857,91, con gli interessi corrispettivi al tasso nominale annuo indicato in contratto ed in motivazione del 9,50% dal 13.7.2005 sino al soddisfo.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro
7.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- Spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte opponente.
Lucca, 28 febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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