Articolo 102 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 101Articolo 103
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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
Art. 102. Finanziamenti prededucibili dei soci 1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile , il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.
2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualita' di socio in esecuzione del concordato preventivo ((...)) .
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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