Ordinanza collegiale 4 maggio 2021
Sentenza 13 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 25 maggio 2022
Decreto decisorio 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/01/2022, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00029/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2015, proposto da
ER NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accettura, Alessandro De Matteis, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Accettura in Lecce, via Oberdan 11;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 50 del 28.10.2014, nella parte in cui autorizza la sola installazione stagionale della struttura balneare, anziché quella annuale e fissa altresì al 30 ottobre 2014 il termine finale di efficacia del provvedimento;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il ricorrente, in qualità di titolare dello stabilimento balneare "Bonavista" in Località "Palude Fede" del Comune di Porto Cesareo, ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del permesso di costruire n. 50 del 28.10.2014, con cui l’Amministrazione comunale aveva autorizzato l’installazione " stagionale " della struttura balneare, anziché - come richiesto - quella "annuale", ed aveva altresì fissato al 30.10.2014 il termine finale di efficacia del p.d.c., in concomitanza con la scadenza del titolo concessorio, lamentando che “appare illogico ed irragionevole … ancorare la durata del primo ad una data fissa anziché sottoporlo alla condizione risolutiva della durata della concessione”;
- con istanza di fissazione di udienza in data 15.04.2020 parte ricorrente ha riferito di conservare “interesse alla decisione del presente ricorso avendo impugnato dinanzi al Cons. St. - ric. r.g. 1725/2020 - la sentenza di questo Tar, I Sez. n. 98 del 30.01.2020, con cui è stato respinto il ricorso r.g. n. 717/19 avente ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento del Comune di Porto Cesareo di rigetto dell'istanza formulata dal ricorrente volta all'accertamento dell'intervenuta proroga ex lege della concessione per ulteriori 15 anni ai sensi dell'art. 1, commi 675-683, della 1. 145/2018 ed al mantenimento dei manufatti amovibili ivi installati e previamente autorizzati per l'intero anno solare in applicazione dell'art. 1, comma 246, della medesima legge”;
- con sentenza 3.6.2021 n. 4216 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, nel presupposto che “ a ER NO non può essere riconosciuta la proroga della concessione demaniale marittima per finalità turistico - ricreative, poiché all’attualità non è titolare di alcuna concessione, essendo gli effetti dell’ultimo provvedimento rilasciatogli dal Comune di Porto Cesareo venuti meno al 31 dicembre 2018 ”;
Rilevato che:
- con istanza in data 14.12.2021 parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione del merito del ricorso, fissata per l’udienza del 15.12.2021, in ragione delle seguenti circostanze: “- con provvedimento del 21.05.2015, depositato nel presente giudizio il 15.10.2021, l’A.C. di Porto Cesareo, accogliendo le istanze del ricorrente ha effettivamente ricondotto la durata dell’autorizzazione al termine finale di efficacia del provvedimento; - detto termine è da intendersi quale rinvio mobile al termine di durata del mantenimento della struttura; - pende dinnanzi al questo Ecc.mo TAR, I sez., il ricorso RG 921/2021 nell’ambito del quale è stata pronunciata ord. Cautelare n.400/2021 per effetto della quale la struttura è stata mantenuta anche nella stagione estiva 2021-2022; - considerato che l’interesse al mantenimento della struttura è strettamente connesso ed anzi discende dalla definizione del ricorso RG 921/2021, la cui udienza di merito è già fissata per il 23.02.2022; - per quanto rilevato detto giudizio RG 921/2021 appare pregiudiziale rispetto al presente”;
Considerato che:
- con la nota in da 21.05.2015 l’Amministrazione comunale si era limitata a fare salvi gli effetti del ricorso proposto dal sig. NO avverso il rilascio annuale della concessione demaniale sino al 30.10.2014, senza assumere alcuna definitiva determinazione in merito alla durata della concessione e del permesso di costruire;
- il successivo ricorso n. 921/2021 ha ad oggetto questioni estranee alla presente vicenda e segnatamente la sussistenza dei presupposti di cui all’art.182, co. 2, d.l. del 19 maggio 2020 n. 34, a mente del quale “le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili … per il rilascio … delle aree oggetto di concessione …”;
- non sussistono pertanto i presupposti per disporre il rinvio della trattazione del merito del ricorso, fermi ed impregiudicati gli effetti che dovessero essere prodotti nell’ambito del rapporto pubblicistico con il Comune di Porto Cesareo dalla decisione sul ricorso n. 921/2021;
Ritenuto che:
- nel concreto caso di specie, la circostanza che la concessione demaniale rilasciata al ricorrente sia venuta a scadere in data 31.12.2018 è stata definitivamente acclarata con la sentenza del Consiglio di Stato 3.6.2021 n. 4216;
- stante la scadenza del titolo concessorio è definitivamente venuto meno anche il permesso di costruire n. 50/2014, siccome rilasciato per l’installazione delle opere funzionali alla gestione dello stabilimento balneare, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento;
Ritenuta la non ripetibilità delle spese di lite in ragione della natura formale della decisione e della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spere irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO