Articolo 1804 del Codice civile
Articolo 1803Articolo 1805
Versione
19 aprile 1942
Art. 1804.

(Obbligazioni del comodatario).

Il comodatario e' tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non puo' servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non puo' concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante puo' chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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