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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa AN EL ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6435 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 16/10/2025 e vertente tra
, in persona del Sindaco in carica Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE MATTEIS ALESSANDRO C.
ATTORE
e
E Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. TARANTINO PASQUALE
CONVENUTI
OGGETTO: . CP_3
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16/10/2025 e memorie ex art. 189
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha esposto che, almeno dal 1956, esiste su via Osanna angolo Parte_1 via San LU un manufatto religioso denominato Calvario, contenente al suo interno un crocifisso, stabilmente destinato all'adoraIOne del Santissimo
Crocifisso da parte dell'intera comunità cittadina.
L'attore ha lamentato che i formali intestatari della particella catastale, CP_1
e , hanno manifestato il proposito di demolire il .
[...] Controparte_2 Per_1
Il ha ritenuto tale iniziativa illegittima, deducendo che la Parte_1 proprietà comune dell'immobile è stata acquistata per usucapione o, in ogni caso, si è costituita una servitù di uso pubblico a beneficio della collettività per dicatio ad patriam.
Esposto quanto sopra, il ha citato in giudiIO e Pt_1 Controparte_1 CP_2
per sentire accertare e dichiarare che l'attore è pieno ed esclusivo
[...] proprietario del manufatto denominato il per averne acquistato il diritto a Per_1 titolo di usucapione ventennale o, in subordine, per sentire accertare e dichiarare l'avvenuta costituIOne di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam a favore della comunità cittadina di , con conseguente condanna dei convenuti Pt_1
a cessare ogni turbativa e impedimento, con vittoria di spese di lite.
I convenuti si sono costituiti con propria comparsa, contestando la ricostruIOne resa da parte attrice e ritenendo che il manufatto denominato il Calvario sia invero una costruIOne precaria, di nessun pregio artistico, priva di valore religioso e utilizzata in modo saltuario da un gruppo sparuto di cittadini in occasione della processione del Venerdì Santo, previa concessione dei proprietari.
I convenuti hanno dunque resistito all'avversa domanda e ne hanno chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita con produIOne documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale ed è stata poi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
*** Come esposto in premessa, la controversia in esame attiene all'accertamento della proprietà del manufatto sito in in corrispondenza dell'angolo tra via San Pt_1
LU e via Osanna, denominato comunemente il . Per_1
Dalla documentaIOne fotografica allegata da tutte le parti emerge che si tratta di una seIOne di forma semicircolare, adiacente alla proprietà dei convenuti, all'interno della quale si trova un crocifisso.
Parte attrice ha agito in giudiIO indicando l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione del diritto di proprietà sull'immobile in esame e, in subordine, ritenendo sussistente una servitù di uso pubblico costituita per dicatio ad patriam.
Nel corso del giudiIO, a seguito dell'integraIOne documentale, parte attrice ha richiamato l'istituto dell'immemorabile, ritenendo che la destinaIOne del manufatto all'uso collettivo risalga a un tempo molto lontano. L'estensione dell'indicaIOne del titolo di acquisto del diritto reale non costituisce comunque domanda nuova, in quanto l'oggetto della domanda è un diritto autodeterminato, per il quale il titolo di acquisto è irrilevante.
In ragione di tale premessa, al fine di verificare se ricorra uno dei diritti reali invocati da parte ricorrente - proprietà o servitù di uso pubblico - è opportuno in via preliminare ricostruire i principi giuridici applicabili al caso di specie e le prove che sono state offerte in corso di causa.
La giurisprudenza riconosce la costituIOne di una servitù di uso pubblico per usucapione quando concorrono le seguenti condiIOni (Cass. civ. n. 28632 del
2017):
• l'uso generalizzato da parte di una collettività indeterminata di individui;
• l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse;
• il protrarsi per il tempo necessario per l'usucapione.
La giurisprudenza riconosce inoltre che “1. “[…] la dicatio ad patriam è ravvisabile ogni qualvolta il comportamento del proprietario, pur se non intenIOnalmente diretto
a dar vita al diritto di uso pubblico, ponga volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposiIOne della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività
“uti cives” – “e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posiIOne qualificata rispetto al bene gravato” […] – “indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto […]”. 2. “[…] La dicatio ad patriam, come modo di costituIOne di una servitù di uso pubblico, si perfeIOna, quindi, già con l'iniIO dell'uso pubblico quando sia verificato il comportamento del proprietario che denoti la volontà di mettere l'area di proprietà privata a disposiIOne della collettività indifferenziata, e questa sia utilizzata per il soddisfacimento di un interesse comune della collettività […], consistendo, appunto, nella “destinaIOne volontaria, definitiva
e gratuita, della proprietà immobiliare al serviIO della collettività, in assenza di riserve o reaIOni” dei proprietari […]”.(Tar Puglia – Bari, Sez. III, 17 aprile 2023, n.
641).
La stessa definiIOne è stata resa da Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2012, n.
728 e da CassaIOne Civile, sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3075; di recente Cass. civ., sez. I, 26 aprile 2024, n. 11320.
La dicatio ad patriam, come modo di costituIOne di una servitù di uso pubblico, si perfeIOna, quindi, già con l'iniIO dell'uso pubblico quando sia verificato il comportamento del proprietario che denoti la volontà di mettere l'area di proprietà privata a disposiIOne della collettività indifferenziata, e questa sia utilizzata per il soddisfacimento di un interesse comune della collettività (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3316; CassaIOne civile, Sez. I, 16 marzo 2012 n. 4207;
CassaIOne civile, Sez. II, 21 maggio 2001 n. 6924; id. 13 febbraio 2006 n. 3075)”
( , Venezia, II, 12 marzo 2015, n. 305), consistendo, appunto, nella Parte_2
“destinaIOne volontaria, definitiva e gratuita, della proprietà immobiliare al serviIO della collettività, in assenza di riserve o reaIOni” dei proprietari.
Al riguardo, la Corte di CassaIOne ha ricordato che costituisce principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (di recente Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2024, n. 19784), quello secondo cui la dicatio ad patriam, quale modo di costituIOne di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenIOnalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposiIOne della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza Comune dei membri della collettività considerati uti cives (Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2018, n. 15618; 22 novembre
2000, n. 15111).
E ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (Cass. civ., sez. II, 4 giungo 2001, n. 7481; 21 maggio 2001, n. 6924; 17 marzo 1995, n. 3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 dicembre 1994, n.
10574).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, affinché un'area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù pubblica, è necessario, oltre all'intrinseca idoneità del bene, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico generale interesse.
Non vi è, invece, uso pubblico qualora il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari dei fondi in dipendenza della particolare ubicaIOne degli stessi, ovvero da coloro che abbiano occasione di accedervi per esigenze connesse ad una privata utilizzaIOne (Cass. Civ., II, 23 maggio 1995, n. 5637), oppure, infine, rispetto a strade destinate al serviIO di un determinato edificio o complesso di edifici (Cons. di Stato, Sez., V, 14 febbraio 2012, n. 728).
Non si menIOna l'istituto dell'immemorabile, in quanto nella stessa giurisprudenza citata da parte attrice si riconosce che tale istituto era previsto dal Codice civile abrogato e le prove raccolte si sono concentrate nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'attuale codice civile.
Nell'esaminare le prove offerte, si evidenzia che parte attrice ha prodotto un estratto di mappa antico, nel quale la superficie semicircolare del è legata da una Per_1 graffetta alla strada pubblica;
ciò, secondo la ricostruIOne di parte attrice, deporrebbe per la natura pubblica del manufatto. In altre mappe catastali, più recenti, la graffetta della seIOne semicircolare è invece in collegamento con la proprietà privata: le mappe catastali prodotte dalle parti, dunque, offrono ricostruIOni diverse e sono idonee a sostenere ciascuna delle tesi contrapposte.
Come noto, le mappe catastali non costituiscono fonti di prova e possono essere utilizzate unicamente quali elementi di supporto al fine di esaminare il valore del restante materiale probatorio. Per tale ragione, anche in consideraIOne dei contrasti esistenti tra le mappe catastali e dei numerosi anni decorsi, si ritiene di non esaminarle e di ribadire il rigetto delle ulteriori istanze ex art. 210 c.p.c. presentate da parte attrice.
Si procede, al contrario, dall'esame della documentaIOne storica offerta dalle parti.
In particolare, vanno esaminati i seguenti documenti:
- atto del 12.11.1956, con il quale la Curia Vescovile di Nardò ha riscontrato la richiesta di di permesso per la demoliIOne e la Persona_2 ricostruIOne del;
nell'atto, nella planimetria allegata all'istanza, la Per_1 parte ha segnato con il tratto grafico diagonale l'area di sua proprietà, escludendo dalla stessa il , rappresentato con tratto grafico distinto. Per_1
La ha autorizzato l'intervento, a condiIOne che la ricostruIOne CP_4 rispettasse le medesime dimensioni precedenti del . Per_1
- Il 18.01.1978 e il 19.01.1978 ha presentato due progetti Testimone_1
per il restauro del , qualificandosi quale “rappresentante del comitato Per_1 per il restauro del S. Calvario”.
- Il 29.12.1983 , nel presentare un'istanza al di Controparte_1 Pt_1
ha colorato la zona del in rosso e ha rilevato che nel piano Pt_1 Per_1 di ampliamento viario veniva compreso anche il , chiedendo dunque Per_1 al Comune indicaIOni su come procedere in ragione della modifica del piano viario. Nella risposta del consiglio comunale, del 28.05.1984, i consiglieri hanno dato atto che era necessario tutelare il al fine di rispettare Per_1
l'uso che la collettività ne ha fatto. Nel medesimo progetto il Calvario è indicato in grigio, così come le proprietà dei terzi, con una grafica diversa rispetto a quella della proprietà dei convenuti.
- Il 24.04.1986 ha presentato una richiesta al Parte_3
Comune per il restauro del . Per_1
- Nel permesso del 10 marzo 1986, rilasciato a per l'immobile Controparte_1
di sua proprietà, il Comune ha imposto che la recinIOne fosse interrotta in corrispondenza del . L'atto è stato adottato in risposta alla nota prot. Per_1
N. 4683 del 28.04.1986, in cui ha fatto riferimento Controparte_1 all'esistenza di una servitù, espressamente indicata come “servitù del
”. Per_1
- Il 9 dicembre 2021 il ha sollecitato , Parte_1 Controparte_1
quale proprietario, a curare la manutenIOne del . Per_1
Dall'esame della documentaIOne fotografica offerta da parte attrice, inoltre, è emerso che l'area oggetto di causa è stata destinata ad ospitare un crocifisso fin da quando la strada di via San LU non era asfaltata, come emerge dalla foto storica in atti. Vi sono inoltre diverse riproduIOni fotografiche, evidentemente scattate in periodi differenti, nel corso delle quali il appare addobbato per le Per_1 celebraIOni dei sepolcri del Giovedì Santo, tanto da recare un cuscino per la genuflessione e, in alcune foto, il corpo del Cristo. Deve poi rilevarsi che il manufatto è stato realizzato con un cancello che dà verso la strada pubblica ed è privo di collegamenti diretti con la proprietà dei convenuti, in quanto allo stesso si può accedere solo dalla strada pubblica.
Nella nota prefettizia del 1946, depositata da parte attrice, emerge che la strada per cui è causa era un tempo denominata via Calvario, a dimostraIOne della circostanza che il manufatto era esistente in loco fin da allora.
La documentaIOne in atti dimostra pertanto che da diversi decenni, nell'angolo tra via Osanna e via San LU, è presente un manufatto semicircolare, con un cancello aperto verso l'esterno, contenente un crocifisso e addobbato per le celebraIOni pasquali, secondo la tradiIOne del Comune.
È inoltre emerso che in passato lo stesso ha inteso individuare il Controparte_1
secondo una grafica diversa rispetto a quella della sua proprietà e ha Per_1 ritenuto di dover chiedere alla Curia vescovile il permesso per poterlo demolire e al indicaIOni in merito al comportamento da tenere, nel rispetto Parte_1 di quella che lo stesso ha indicato come una servitù. Controparte_1
Passando alla prova per testi, si rileva che teste di parte attrice, ha Testimone_2 riferito che il venne edificato da come atto di devoIOne Per_1 Persona_3 per la conseguita guarigione da una malattia che gli portò l'amputaIOne di un arto inferiore. Il teste ha confermato che, quantomeno dal 1946, il manufatto predetto
è meta di cittadini aradeini, che nel corso di tutto l'anno vi si recano per pregare o deporre fiori;
“posso riferire dal 1973, da quando accendo il lumino una volta a settimana e pulisco, porto i fiori”; in merito a lucchetto e catena, ha dichiarato che
“sono stati messi un'altra volta, una decina di anni prima, poi li tolsero;
poi li hanno rimessi nel 2021; prima era libero”; il cancelletto “si spingeva;
la serratura è piena di pittura, la maniglia era rotta, la serratura per me non potrebbe ricevere una chiave in quanto è vecchissima;
chiave non l'ho mai vista”; il teste ha confermato che il bene è stato adornato dai fedeli, chiarendo che “Nelle vicinanze c'è la Persona_4 poi c'è una persona che ha una casa in cui mettono i morti;
un'altra famiglia,
porta i fiori;
Ciò quando passano le processioni o quando ci sono feste Parte_3 tipo il giorno dei morti;
altrimenti si pulisce quando c'è l'erba alta come adesso”; “La tinteggiatura la faccio io ogni due anni;
La siepe è tagliata 1/2 volte l'anno da una ditta che veniva gratis e portava le palme, un tal;
La luce è data Parte_1 Per_3 dalla casa dei vicini”. , teste di parte attrice, ha riferito che il esistente Testimone_3 Per_1 in è meta di cittadini che, nel corso dell'anno e durante le feste, vi si recano Pt_1 per deporre fiori;
“preciso che soprattutto durante i sepolcri del periodo Pasquale e nel periodo del Corpus Domini il era particolarmente addobbato. Nel Per_1 restante periodo dell'anno i fedeli si recavano per devoIOne. Non so chi abbia apposto la catena e il lucchetto al cancelletto del;
Non so nemmeno se Per_1 esistano questi impedimenti per l'ingresso al;
Preciso che tutte le volte che Per_1 mi recavo era aperto, in occasione del sepolcro e So che provvedevano Persona_5
i devoti ad addobbare il;
per devoti intendo coloro che per devoIOne avevano
Per_1 piacere ed interesse ad addobbare il;
non posso dire personalmente i nomi
Per_1 dei devoti, ma ho visto in più occasioni persone addobbare il . Preciso di aver
Per_1 visto un vicino del insieme ad altre persone che si occupava di addobbarlo.
Per_1
Il è stato dall'origine sino al 2021 sempre manutenuto ma non so da chi. Lo Per_1 stesso posso dire per quanto riguarda l'arredo e l'illuminaIOne. Non so se il signor ha mai eseguito lavori di pitturaIOne sul;
Preciso che è la Testimone_2 Per_1 stessa persona che menIOnavo prima. quando parlavo del vicino”.
teste di parte attrice, ha dichiarato: “da quando sono nato il Testimone_4 Per_1
è sempre stato lì ma non so dire da chi fu edificato. È vero che il è sempre Per_1 stato meta dei cittadini che si sono recati lì per pregare. Mi è stato riferito che il
è meta di tutti i cittadini, non so dire di chi sia la proprietà. So che la catena Per_1
e il lucchetto del cancelletto del sono stati apposti dai convenuti negli anni Per_1
2021/2020. Sono a conoscenza di questa circostanza perché, abitando là vicino, una mattina mi sono accorto che era stata apposta catena e lucchetto al cancelletto del
e dopo mi è stato detto che erano stati i coniugi . È vero che Per_1 Persona_6 prima dell'apposiIOne della catena e del lucchetto il era accessibile da un Per_1 cancelletto con maniglia. Non so dire chi avesse commissionato questo cancelletto perché è molto vecchio. È vero che il è sempre stato curato dai fedeli di Per_1 che durante la processione passavano da lì, si preoccupavano di allestirlo. Pt_1
Conosco i signori e , ma non so dire se sono Controparte_1 Controparte_2 proprietari del . So solo che da quando c'erano i miei antenati hanno sempre Per_1 voluto demolire questa struttura. È vero che alla manutenIOne e alla pulizia del
hanno sempre provveduto fedeli e vicinato;
tanto posso dire perché ho più Per_1 volte partecipato all'attività di manutenIOne. So che l'illuminaIOne elettrica del
veniva fornita dall'abitaIOne del vicino signor gratuitamente. Per_1 Pt_4 Preciso che sono venuto a conoscenza di questa circostanza per sentito dire dal vicinato. Preciso che quando parlo dei fedeli di che si preoccupano della Pt_1 manutenIOne del intendo il vicinato di via Osanna e via San LU, via San Per_1
LU in origine da quello che mi è stato riferito dai miei zii si chiamava via Calvario.
Non so dire il numero preciso. È vero che eseguiva una pitturaIOne del Testimone_2
di colore blu, come da foto 5 allegata al fascicolo di parte attrice, credo che Per_1
l'abbia fatto di sua spontanea volontà; Tanto posso dire perché l'ho visto personalmente”.
, teste di parte convenuta, ha dichiarato di essere amico di Testimone_5
da quando era ragazzo;
“io sono ingegnere, il mi chiamava Controparte_1 CP_1 per vederlo e quando andavamo il usava una chiave, apriva il cancelletto che CP_1 si apriva a stento;
la moglie tagliava i rampicanti, quella mezz'ora che stavamo lì; sono andato 2/3 volte, in due anni, sicuramente dopo la laurea nel 1993, quindi molti anni fa e poi non sono più tornato perché un nipote è diventato architetto;
che io ricordi c'erano il cancelletto e la serratura, anche se non direi perfettamente funIOnanti, ma dopo un po' si apriva;
gli anni sono quelli indicati in precedenza”.
Il teste genero dei convenuti, ha riferito che il manufatto è sempre Testimone_6 stato manutenuto dalla famiglia “perché, a partire dal 2006, ho Persona_6 affiancato il tecnico di fiducia dei convenuti;
in più occasioni siamo stati contattati dai coniugi al fine di verificare le carenze strutturali del manufatto. Persona_6
Dal 2015 mi sono preoccupato personalmente di curare il manufatto perché è ritenuto di proprietà della famiglia , da cui sono stato incaricato come tecnico Persona_6 di fiducia. È vero che i miei suoceri si sono sempre presi cura della potatura del rampicante ivi esistente. È vero che sul manufatto vi è un cancelletto con una serratura, anche se non perfettamente funIOnante, la cui chiave so essere in possesso solo ed esclusivamente dei suoceri. Nelle foto che mi vengono esibite non riconosco il manufatto”.
Il teste di parte convenuta nipote, ha riferito: “so che il manufatto Testimone_7 detto è sempre stato manutenuto nella famiglia e tanto Per_1 Persona_6 posso dire perché apparteneva in origine ai miei nonni e poi è stato ereditato da mio IO . Sono stato incaricato da mio IO , in qualità di Controparte_1 CP_1 architetto, di controllare la staticità dell'immobile vista la presenza di alcune lesioni
e redigere un progetto di una manutenIOne del , che non è andato a buon Per_1 fine visto il piano di fabbricaIOne ancora in vigore presso il Comune di che Pt_1 prevede l'esproprio di parte della proprietà su cui insiste anche il manufatto o
l'allargamento della strada;
ciò accadeva successivamente alla mia laurea, avvenuta nel 1996. So che i miei zii si sono presi cura della potatura dei rampicanti ivi esistenti, della custodia e messa in sicurezza del manufatto, anche commissionando a tal proposito un giardiniere che ricordo come . So che il è un manufatto Per_3 Per_1 fornito di un cancelletto con serratura funIOnante. Tanto posso dire perché in più occasioni mia zia mi consegnò le chiavi per poter accedere nel manufatto. Nelle foto non riconosco il manufatto detto ”. Per_1
Le caratteristiche emerse dall'istruttoria inducono a ritenere che il manufatto costituisca una servitù di uso pubblico costituita per dicatio ad patriam.
Difatti, fin da epoca remota il proprietario del terreno ha realizzato il manufatto rivolgendolo espressamente verso la strada pubblica, al limite esterno della sua proprietà, con un cancello di collegamento tra la strada pubblica e il manufatto medesimo, in assenza di un accesso diretto dalla sua proprietà. Nel corso dei decenni, il ha individuato il Calvario con una grafica di tipo diverso e ha CP_1 chiesto a e indicaIOni sul comportamento da tenere, riconoscendosi CP_4 Pt_1 in questo modo sia proprietario del luogo - come tale legittimato a intervenire ai fini della cura e manutenIOne - sia soggetto a una servitù in favore della collettività.
Non è possibile ritenere che vi sia stato l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà, in quanto lo stesso nel 2021 ha riconosciuto l'altruità Parte_1 del bene, diffidando il all'esecuIOne di opere di manutenIOne. CP_1
Del resto, lo stesso in passato aveva riconosciuto l'esistenza di una servitù CP_1
e non l'altruità del bene. Le richieste di manutenIOne formulate da parte di terzi, pure presenti in atti, non sono state mai accolte e il ha Parte_1 interloquito sempre con il ritenendolo proprietario. CP_1
Che si tratti di servitù di uso pubblico è evidente non solo sulla base dei documenti in atti, ma anche delle stesse caratteristiche del manufatto, che è rivolto verso la strada ed è stato da sempre offerto al culto dei cittadini di Pt_1
Parte convenuta ha ritenuto che l'uso collettivo non possa ritenersi provato, in quanto il bene sarebbe stato fruito solo da uno sparuto gruppo di cittadini, non legati da un rapporto di dipendenza con il Comune, nonché in ragione del fatto che il non è stato consacrato ed è privo di valore artistico e storico. Per_1
Le consideraIOni di parte convenuta non sono tuttavia rilevanti. In primo luogo, deve ricordarsi che l'uso della collettività va ricondotto alla generalità dei cittadini, senza che sia necessaria la sussistenza di un rapporto di dipendenza con il ente che rappresenta la collettività dei suoi Parte_1 abitanti.
Deve ancora evidenziarsi che la circostanza che il bene sia privo di oggettivo valore storico e sia non consacrato è del tutto irrilevante ai fini di causa, in quanto tale circostanza rileva unicamente al fine di ritenerlo sottratto all'applicaIOne dell'art. 831 c.c., ma non ne impedisce la destinaIOne all'uso collettivo. Parte attrice, infatti, non ha invocato l'esistenza di un manufatto di pregio storico o consacrato al culto cattolico, come tale intangibile, ma ha affermato che il bene è utilizzato dai cittadini in occasione delle festività pasquali e quale luogo di culto.
La documentaIOne fotografica dimostra che il bene è stato utilizzato per i sepolcri del Giovedì Santo, come indubitabile dall'allestimento effettuato. Lo stesso
, del resto, aveva in passato rivolto istanza alla al fine di Controparte_1 CP_4 chiedere l'autorizzaIOne alla demoliIOne e successiva ricostruIOne del manufatto.
L'assenza di una consacraIOne del luogo indica semplicemente che la comunità ha utilizzato un bene nel rispetto di una propria tradiIOne, considerandolo uno dei sepolcri da visitare in occasione dei noti riti della Settimana Santa, nonostante lo stesso non si trovasse né all'interno di una Chiesa né in un luogo consacrato.
La prova documentale e quella testimoniale dimostrano che il bene è sempre stato destinato alla collettività dallo stesso che lo ha rivolto verso l'esterno e lo CP_1 ha esposto alla massima fruiIOne possibile, ponendolo all'incrocio tra due strade.
La circostanza che il bene sia stato nel tempo dotato di cancello non è rilevante. In primo luogo, in quanto nelle fotografie storiche non si nota la presenza del catenaccio successivamente apposto;
in secondo luogo, in quanto i testimoni hanno affermato che il cancello si può aprire semplicemente spostandolo o che non era comunque di impedimento.
Ad ogni modo, la destinaIOne impressa dal proprietario e l'uso corrispondente della collettività sono stati quelli della veneraIOne del luogo, destinato al ricordo del
Cristo crocifisso, poi abbellito e adornato in occasione dei sepolcri, nel rispetto dei riti pasquali. L'utilizzo che ne ha fatto la collettività è conforme alle caratteristiche del bene e alla sua destinaIOne e la fruiIOne per l'adoraIOne - pure in luogo non consacrato - può essere compiuta anche dal di fuori del cancello. D'altro canto, anche in occasione del Giovedì Santo il cancello viene solo parzialmente aperto per consentire ai fedeli di inginocchiarsi sulla soglia, in quanto l'attività di adoraIOne ben può essere svolta restando al di fuori del manufatto.
Le stesse consideraIOni di parte convenuta in merito ai modi di costituIOne del demanio pubblico sono irrilevanti, in quanto nel caso di specie è stato lo stesso proprietario a voler destinare quel luogo alla fruiIOne della collettività. Se si fosse trattato di una mera edicola votiva in ringraziamento per un evento, sarebbe stata certamente di dimensioni ridotte e sarebbe stata rivolta alla casa del proprietario e non al pubblico indiscriminato di coloro che transitano attraverso via Osanna e via
San LU.
Parte convenuta ha poi ritenuto che la prova orale abbia dimostrato che l'utilizzo del è stato compiuto da una comunità sparuta di fedeli, coincidenti con i Per_1 vicini di casa dei e che in ragione di ciò si deve escludere l'esistenza di un CP_1 interesse della collettività.
L'argomentaIOne offerta da parte convenuta non è tuttavia condivisibile.
In primo luogo, deve rilevarsi che la giurisprudenza richiamata da parte convenuta, nella misura in cui distingue tra l'utilizzo uti cives e l'utilizzo per ragioni personali, fa riferimento a utilità che possono essere godute esclusivamente da determinati cittadini, per la loro posiIOne. L'esempio classico è quello del proprietario di un immobile limitrofo che utilizzi una strada altrui al fine di accedere alla propria abitaIOne: in tali casi, un gruppo specifico di proprietari (proprietari di beni immobili collegati dalla strada altrui) non può ritenersi espressione di una collettività indiscriminata di cittadini.
Nel caso di specie, al contrario, è emerso che il bene è stato goduto in occasione dei riti del Giovedì Santo, del Corpus Domini e del 2 novembre da tutta la collettività, essendo stato considerato - sia pure in assenza di consacraIOne - uno dei sepolcri da adorare in occasione di tale festività. Che l'utilizzo sia avvenuto da parte di una collettività indistinta di cittadini risulta dallo stesso verbale del consiglio comunale del 1984, nel quale i consiglieri, interrogati singolarmente, riconoscono la necessità di tutelare l'utilizzo che del ha fatto l'intera Per_1 collettività.
Si aggiunga che parte attrice ha depositato una raccolta di firme di decine di abitanti, offrendo anche la relativa carta d'identità al fine di contestare le ecceIOni offerte da parte convenuta. È corretto rilevare che la prova ha dimostrato che solamente alcuni cittadini, collocati nei pressi del luogo, si sono occupati periodicamente dell'allestimento e della manutenIOne del , procedendo anche a pitturarne l'interno con il Per_1 colore blu. Tuttavia, come detto, l'utilizzo che ne ha fatto la collettività non è quello di godimento dell'area semicircolare in sé, quale luogo di ricovero o di transito, ma
è il rispetto di una tradiIOne comunale che identifica nell'angolo in esame il messo a disposiIOne della collettività. È evidente che, anche in ragione Per_1 delle dimensioni ridotte del bene, non è verosimile ritenere che sia l'intera comunità di coloro che vi passano a provvedere alla manutenIOne, soprattutto ove si consideri che è stata riconosciuta l'esistenza di una servitù di uso pubblico e non di una proprietà pubblica. Tuttavia, la documentaIOne sopra richiamata e la stessa condotta del in passato sono sintomi evidenti del fatto che il luogo è CP_1 stato offerto ai culti, alle credenze e alle tradiIOni della collettività dei cittadini di
Pt_1
La prova orale offerta da parte convenuta ha riconosciuto che la manutenIOne del bene veniva curata dai proprietari formali, circostanza che è del tutto compatibile con il riconoscimento di una servitù di uso pubblico e ne conferma anzi l'esistenza.
Del tutto irrilevante, infine, l'atto di donaIOne del 1985, con il quale il ha CP_1 donato alla moglie il 50% della particella 83, in quanto nell'atto non si menIOna il e non vi sono elementi che dimostrino una sopravvenuta volontà del Per_1 di sottrarre il alla destinaIOne che vi aveva precedentemente CP_1 Per_1 impresso. Del resto, come già ricordato, anche successivamente lo stesso convenuto ha riconosciuto l'esistenza della servitù e il ha rilasciato il Pt_1 permesso a condiIOne che la recinIOne fosse realizzata con interruIOne in corrispondenza del manufatto oggetto di causa.
La domanda è dunque accolta nei limiti indicati. Non si accoglie la domanda di rimoIOne di catena e lucchetto, in quanto la prova ha dimostrato che gli stessi sono stati presenti in alcuni tempi e non in altri e poiché è stato provato che la manutenIOne è stata eseguita dai proprietari, sia pure con l'allestimento spontaneamente eseguito dalla collettività.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima SeIOne Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 6435/2023 RG, ogni diversa istanza ed ecceIOne disattesa:
a) accerta e dichiara l'avvenuta costituIOne per dicatio ad patriam, e quindi l'esistenza, di una servitù di uso pubblico a favore della comunità cittadina di ed a carico della proprietà di e , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 sul manufatto denominato “Il Calvario” e la relativa area di sedime, siti in alla via Osanna angolo San LU, distinti in catasto al foglio 6 ptc. Pt_1
115 sub 1);
b) ordina ai convenuti di cessare ogni turbativa o impedimento posti ad ostacolo del godimento pubblico del bene, secondo quanto precisato in parte motiva;
c) condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 535,00 per spese ed € 14.130,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa AN EL ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6435 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 16/10/2025 e vertente tra
, in persona del Sindaco in carica Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE MATTEIS ALESSANDRO C.
ATTORE
e
E Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. TARANTINO PASQUALE
CONVENUTI
OGGETTO: . CP_3
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16/10/2025 e memorie ex art. 189
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha esposto che, almeno dal 1956, esiste su via Osanna angolo Parte_1 via San LU un manufatto religioso denominato Calvario, contenente al suo interno un crocifisso, stabilmente destinato all'adoraIOne del Santissimo
Crocifisso da parte dell'intera comunità cittadina.
L'attore ha lamentato che i formali intestatari della particella catastale, CP_1
e , hanno manifestato il proposito di demolire il .
[...] Controparte_2 Per_1
Il ha ritenuto tale iniziativa illegittima, deducendo che la Parte_1 proprietà comune dell'immobile è stata acquistata per usucapione o, in ogni caso, si è costituita una servitù di uso pubblico a beneficio della collettività per dicatio ad patriam.
Esposto quanto sopra, il ha citato in giudiIO e Pt_1 Controparte_1 CP_2
per sentire accertare e dichiarare che l'attore è pieno ed esclusivo
[...] proprietario del manufatto denominato il per averne acquistato il diritto a Per_1 titolo di usucapione ventennale o, in subordine, per sentire accertare e dichiarare l'avvenuta costituIOne di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam a favore della comunità cittadina di , con conseguente condanna dei convenuti Pt_1
a cessare ogni turbativa e impedimento, con vittoria di spese di lite.
I convenuti si sono costituiti con propria comparsa, contestando la ricostruIOne resa da parte attrice e ritenendo che il manufatto denominato il Calvario sia invero una costruIOne precaria, di nessun pregio artistico, priva di valore religioso e utilizzata in modo saltuario da un gruppo sparuto di cittadini in occasione della processione del Venerdì Santo, previa concessione dei proprietari.
I convenuti hanno dunque resistito all'avversa domanda e ne hanno chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita con produIOne documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale ed è stata poi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
*** Come esposto in premessa, la controversia in esame attiene all'accertamento della proprietà del manufatto sito in in corrispondenza dell'angolo tra via San Pt_1
LU e via Osanna, denominato comunemente il . Per_1
Dalla documentaIOne fotografica allegata da tutte le parti emerge che si tratta di una seIOne di forma semicircolare, adiacente alla proprietà dei convenuti, all'interno della quale si trova un crocifisso.
Parte attrice ha agito in giudiIO indicando l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione del diritto di proprietà sull'immobile in esame e, in subordine, ritenendo sussistente una servitù di uso pubblico costituita per dicatio ad patriam.
Nel corso del giudiIO, a seguito dell'integraIOne documentale, parte attrice ha richiamato l'istituto dell'immemorabile, ritenendo che la destinaIOne del manufatto all'uso collettivo risalga a un tempo molto lontano. L'estensione dell'indicaIOne del titolo di acquisto del diritto reale non costituisce comunque domanda nuova, in quanto l'oggetto della domanda è un diritto autodeterminato, per il quale il titolo di acquisto è irrilevante.
In ragione di tale premessa, al fine di verificare se ricorra uno dei diritti reali invocati da parte ricorrente - proprietà o servitù di uso pubblico - è opportuno in via preliminare ricostruire i principi giuridici applicabili al caso di specie e le prove che sono state offerte in corso di causa.
La giurisprudenza riconosce la costituIOne di una servitù di uso pubblico per usucapione quando concorrono le seguenti condiIOni (Cass. civ. n. 28632 del
2017):
• l'uso generalizzato da parte di una collettività indeterminata di individui;
• l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse;
• il protrarsi per il tempo necessario per l'usucapione.
La giurisprudenza riconosce inoltre che “1. “[…] la dicatio ad patriam è ravvisabile ogni qualvolta il comportamento del proprietario, pur se non intenIOnalmente diretto
a dar vita al diritto di uso pubblico, ponga volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposiIOne della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività
“uti cives” – “e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posiIOne qualificata rispetto al bene gravato” […] – “indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto […]”. 2. “[…] La dicatio ad patriam, come modo di costituIOne di una servitù di uso pubblico, si perfeIOna, quindi, già con l'iniIO dell'uso pubblico quando sia verificato il comportamento del proprietario che denoti la volontà di mettere l'area di proprietà privata a disposiIOne della collettività indifferenziata, e questa sia utilizzata per il soddisfacimento di un interesse comune della collettività […], consistendo, appunto, nella “destinaIOne volontaria, definitiva
e gratuita, della proprietà immobiliare al serviIO della collettività, in assenza di riserve o reaIOni” dei proprietari […]”.(Tar Puglia – Bari, Sez. III, 17 aprile 2023, n.
641).
La stessa definiIOne è stata resa da Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2012, n.
728 e da CassaIOne Civile, sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3075; di recente Cass. civ., sez. I, 26 aprile 2024, n. 11320.
La dicatio ad patriam, come modo di costituIOne di una servitù di uso pubblico, si perfeIOna, quindi, già con l'iniIO dell'uso pubblico quando sia verificato il comportamento del proprietario che denoti la volontà di mettere l'area di proprietà privata a disposiIOne della collettività indifferenziata, e questa sia utilizzata per il soddisfacimento di un interesse comune della collettività (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3316; CassaIOne civile, Sez. I, 16 marzo 2012 n. 4207;
CassaIOne civile, Sez. II, 21 maggio 2001 n. 6924; id. 13 febbraio 2006 n. 3075)”
( , Venezia, II, 12 marzo 2015, n. 305), consistendo, appunto, nella Parte_2
“destinaIOne volontaria, definitiva e gratuita, della proprietà immobiliare al serviIO della collettività, in assenza di riserve o reaIOni” dei proprietari.
Al riguardo, la Corte di CassaIOne ha ricordato che costituisce principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (di recente Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2024, n. 19784), quello secondo cui la dicatio ad patriam, quale modo di costituIOne di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenIOnalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposiIOne della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza Comune dei membri della collettività considerati uti cives (Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2018, n. 15618; 22 novembre
2000, n. 15111).
E ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (Cass. civ., sez. II, 4 giungo 2001, n. 7481; 21 maggio 2001, n. 6924; 17 marzo 1995, n. 3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 dicembre 1994, n.
10574).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, affinché un'area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù pubblica, è necessario, oltre all'intrinseca idoneità del bene, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico generale interesse.
Non vi è, invece, uso pubblico qualora il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari dei fondi in dipendenza della particolare ubicaIOne degli stessi, ovvero da coloro che abbiano occasione di accedervi per esigenze connesse ad una privata utilizzaIOne (Cass. Civ., II, 23 maggio 1995, n. 5637), oppure, infine, rispetto a strade destinate al serviIO di un determinato edificio o complesso di edifici (Cons. di Stato, Sez., V, 14 febbraio 2012, n. 728).
Non si menIOna l'istituto dell'immemorabile, in quanto nella stessa giurisprudenza citata da parte attrice si riconosce che tale istituto era previsto dal Codice civile abrogato e le prove raccolte si sono concentrate nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'attuale codice civile.
Nell'esaminare le prove offerte, si evidenzia che parte attrice ha prodotto un estratto di mappa antico, nel quale la superficie semicircolare del è legata da una Per_1 graffetta alla strada pubblica;
ciò, secondo la ricostruIOne di parte attrice, deporrebbe per la natura pubblica del manufatto. In altre mappe catastali, più recenti, la graffetta della seIOne semicircolare è invece in collegamento con la proprietà privata: le mappe catastali prodotte dalle parti, dunque, offrono ricostruIOni diverse e sono idonee a sostenere ciascuna delle tesi contrapposte.
Come noto, le mappe catastali non costituiscono fonti di prova e possono essere utilizzate unicamente quali elementi di supporto al fine di esaminare il valore del restante materiale probatorio. Per tale ragione, anche in consideraIOne dei contrasti esistenti tra le mappe catastali e dei numerosi anni decorsi, si ritiene di non esaminarle e di ribadire il rigetto delle ulteriori istanze ex art. 210 c.p.c. presentate da parte attrice.
Si procede, al contrario, dall'esame della documentaIOne storica offerta dalle parti.
In particolare, vanno esaminati i seguenti documenti:
- atto del 12.11.1956, con il quale la Curia Vescovile di Nardò ha riscontrato la richiesta di di permesso per la demoliIOne e la Persona_2 ricostruIOne del;
nell'atto, nella planimetria allegata all'istanza, la Per_1 parte ha segnato con il tratto grafico diagonale l'area di sua proprietà, escludendo dalla stessa il , rappresentato con tratto grafico distinto. Per_1
La ha autorizzato l'intervento, a condiIOne che la ricostruIOne CP_4 rispettasse le medesime dimensioni precedenti del . Per_1
- Il 18.01.1978 e il 19.01.1978 ha presentato due progetti Testimone_1
per il restauro del , qualificandosi quale “rappresentante del comitato Per_1 per il restauro del S. Calvario”.
- Il 29.12.1983 , nel presentare un'istanza al di Controparte_1 Pt_1
ha colorato la zona del in rosso e ha rilevato che nel piano Pt_1 Per_1 di ampliamento viario veniva compreso anche il , chiedendo dunque Per_1 al Comune indicaIOni su come procedere in ragione della modifica del piano viario. Nella risposta del consiglio comunale, del 28.05.1984, i consiglieri hanno dato atto che era necessario tutelare il al fine di rispettare Per_1
l'uso che la collettività ne ha fatto. Nel medesimo progetto il Calvario è indicato in grigio, così come le proprietà dei terzi, con una grafica diversa rispetto a quella della proprietà dei convenuti.
- Il 24.04.1986 ha presentato una richiesta al Parte_3
Comune per il restauro del . Per_1
- Nel permesso del 10 marzo 1986, rilasciato a per l'immobile Controparte_1
di sua proprietà, il Comune ha imposto che la recinIOne fosse interrotta in corrispondenza del . L'atto è stato adottato in risposta alla nota prot. Per_1
N. 4683 del 28.04.1986, in cui ha fatto riferimento Controparte_1 all'esistenza di una servitù, espressamente indicata come “servitù del
”. Per_1
- Il 9 dicembre 2021 il ha sollecitato , Parte_1 Controparte_1
quale proprietario, a curare la manutenIOne del . Per_1
Dall'esame della documentaIOne fotografica offerta da parte attrice, inoltre, è emerso che l'area oggetto di causa è stata destinata ad ospitare un crocifisso fin da quando la strada di via San LU non era asfaltata, come emerge dalla foto storica in atti. Vi sono inoltre diverse riproduIOni fotografiche, evidentemente scattate in periodi differenti, nel corso delle quali il appare addobbato per le Per_1 celebraIOni dei sepolcri del Giovedì Santo, tanto da recare un cuscino per la genuflessione e, in alcune foto, il corpo del Cristo. Deve poi rilevarsi che il manufatto è stato realizzato con un cancello che dà verso la strada pubblica ed è privo di collegamenti diretti con la proprietà dei convenuti, in quanto allo stesso si può accedere solo dalla strada pubblica.
Nella nota prefettizia del 1946, depositata da parte attrice, emerge che la strada per cui è causa era un tempo denominata via Calvario, a dimostraIOne della circostanza che il manufatto era esistente in loco fin da allora.
La documentaIOne in atti dimostra pertanto che da diversi decenni, nell'angolo tra via Osanna e via San LU, è presente un manufatto semicircolare, con un cancello aperto verso l'esterno, contenente un crocifisso e addobbato per le celebraIOni pasquali, secondo la tradiIOne del Comune.
È inoltre emerso che in passato lo stesso ha inteso individuare il Controparte_1
secondo una grafica diversa rispetto a quella della sua proprietà e ha Per_1 ritenuto di dover chiedere alla Curia vescovile il permesso per poterlo demolire e al indicaIOni in merito al comportamento da tenere, nel rispetto Parte_1 di quella che lo stesso ha indicato come una servitù. Controparte_1
Passando alla prova per testi, si rileva che teste di parte attrice, ha Testimone_2 riferito che il venne edificato da come atto di devoIOne Per_1 Persona_3 per la conseguita guarigione da una malattia che gli portò l'amputaIOne di un arto inferiore. Il teste ha confermato che, quantomeno dal 1946, il manufatto predetto
è meta di cittadini aradeini, che nel corso di tutto l'anno vi si recano per pregare o deporre fiori;
“posso riferire dal 1973, da quando accendo il lumino una volta a settimana e pulisco, porto i fiori”; in merito a lucchetto e catena, ha dichiarato che
“sono stati messi un'altra volta, una decina di anni prima, poi li tolsero;
poi li hanno rimessi nel 2021; prima era libero”; il cancelletto “si spingeva;
la serratura è piena di pittura, la maniglia era rotta, la serratura per me non potrebbe ricevere una chiave in quanto è vecchissima;
chiave non l'ho mai vista”; il teste ha confermato che il bene è stato adornato dai fedeli, chiarendo che “Nelle vicinanze c'è la Persona_4 poi c'è una persona che ha una casa in cui mettono i morti;
un'altra famiglia,
porta i fiori;
Ciò quando passano le processioni o quando ci sono feste Parte_3 tipo il giorno dei morti;
altrimenti si pulisce quando c'è l'erba alta come adesso”; “La tinteggiatura la faccio io ogni due anni;
La siepe è tagliata 1/2 volte l'anno da una ditta che veniva gratis e portava le palme, un tal;
La luce è data Parte_1 Per_3 dalla casa dei vicini”. , teste di parte attrice, ha riferito che il esistente Testimone_3 Per_1 in è meta di cittadini che, nel corso dell'anno e durante le feste, vi si recano Pt_1 per deporre fiori;
“preciso che soprattutto durante i sepolcri del periodo Pasquale e nel periodo del Corpus Domini il era particolarmente addobbato. Nel Per_1 restante periodo dell'anno i fedeli si recavano per devoIOne. Non so chi abbia apposto la catena e il lucchetto al cancelletto del;
Non so nemmeno se Per_1 esistano questi impedimenti per l'ingresso al;
Preciso che tutte le volte che Per_1 mi recavo era aperto, in occasione del sepolcro e So che provvedevano Persona_5
i devoti ad addobbare il;
per devoti intendo coloro che per devoIOne avevano
Per_1 piacere ed interesse ad addobbare il;
non posso dire personalmente i nomi
Per_1 dei devoti, ma ho visto in più occasioni persone addobbare il . Preciso di aver
Per_1 visto un vicino del insieme ad altre persone che si occupava di addobbarlo.
Per_1
Il è stato dall'origine sino al 2021 sempre manutenuto ma non so da chi. Lo Per_1 stesso posso dire per quanto riguarda l'arredo e l'illuminaIOne. Non so se il signor ha mai eseguito lavori di pitturaIOne sul;
Preciso che è la Testimone_2 Per_1 stessa persona che menIOnavo prima. quando parlavo del vicino”.
teste di parte attrice, ha dichiarato: “da quando sono nato il Testimone_4 Per_1
è sempre stato lì ma non so dire da chi fu edificato. È vero che il è sempre Per_1 stato meta dei cittadini che si sono recati lì per pregare. Mi è stato riferito che il
è meta di tutti i cittadini, non so dire di chi sia la proprietà. So che la catena Per_1
e il lucchetto del cancelletto del sono stati apposti dai convenuti negli anni Per_1
2021/2020. Sono a conoscenza di questa circostanza perché, abitando là vicino, una mattina mi sono accorto che era stata apposta catena e lucchetto al cancelletto del
e dopo mi è stato detto che erano stati i coniugi . È vero che Per_1 Persona_6 prima dell'apposiIOne della catena e del lucchetto il era accessibile da un Per_1 cancelletto con maniglia. Non so dire chi avesse commissionato questo cancelletto perché è molto vecchio. È vero che il è sempre stato curato dai fedeli di Per_1 che durante la processione passavano da lì, si preoccupavano di allestirlo. Pt_1
Conosco i signori e , ma non so dire se sono Controparte_1 Controparte_2 proprietari del . So solo che da quando c'erano i miei antenati hanno sempre Per_1 voluto demolire questa struttura. È vero che alla manutenIOne e alla pulizia del
hanno sempre provveduto fedeli e vicinato;
tanto posso dire perché ho più Per_1 volte partecipato all'attività di manutenIOne. So che l'illuminaIOne elettrica del
veniva fornita dall'abitaIOne del vicino signor gratuitamente. Per_1 Pt_4 Preciso che sono venuto a conoscenza di questa circostanza per sentito dire dal vicinato. Preciso che quando parlo dei fedeli di che si preoccupano della Pt_1 manutenIOne del intendo il vicinato di via Osanna e via San LU, via San Per_1
LU in origine da quello che mi è stato riferito dai miei zii si chiamava via Calvario.
Non so dire il numero preciso. È vero che eseguiva una pitturaIOne del Testimone_2
di colore blu, come da foto 5 allegata al fascicolo di parte attrice, credo che Per_1
l'abbia fatto di sua spontanea volontà; Tanto posso dire perché l'ho visto personalmente”.
, teste di parte convenuta, ha dichiarato di essere amico di Testimone_5
da quando era ragazzo;
“io sono ingegnere, il mi chiamava Controparte_1 CP_1 per vederlo e quando andavamo il usava una chiave, apriva il cancelletto che CP_1 si apriva a stento;
la moglie tagliava i rampicanti, quella mezz'ora che stavamo lì; sono andato 2/3 volte, in due anni, sicuramente dopo la laurea nel 1993, quindi molti anni fa e poi non sono più tornato perché un nipote è diventato architetto;
che io ricordi c'erano il cancelletto e la serratura, anche se non direi perfettamente funIOnanti, ma dopo un po' si apriva;
gli anni sono quelli indicati in precedenza”.
Il teste genero dei convenuti, ha riferito che il manufatto è sempre Testimone_6 stato manutenuto dalla famiglia “perché, a partire dal 2006, ho Persona_6 affiancato il tecnico di fiducia dei convenuti;
in più occasioni siamo stati contattati dai coniugi al fine di verificare le carenze strutturali del manufatto. Persona_6
Dal 2015 mi sono preoccupato personalmente di curare il manufatto perché è ritenuto di proprietà della famiglia , da cui sono stato incaricato come tecnico Persona_6 di fiducia. È vero che i miei suoceri si sono sempre presi cura della potatura del rampicante ivi esistente. È vero che sul manufatto vi è un cancelletto con una serratura, anche se non perfettamente funIOnante, la cui chiave so essere in possesso solo ed esclusivamente dei suoceri. Nelle foto che mi vengono esibite non riconosco il manufatto”.
Il teste di parte convenuta nipote, ha riferito: “so che il manufatto Testimone_7 detto è sempre stato manutenuto nella famiglia e tanto Per_1 Persona_6 posso dire perché apparteneva in origine ai miei nonni e poi è stato ereditato da mio IO . Sono stato incaricato da mio IO , in qualità di Controparte_1 CP_1 architetto, di controllare la staticità dell'immobile vista la presenza di alcune lesioni
e redigere un progetto di una manutenIOne del , che non è andato a buon Per_1 fine visto il piano di fabbricaIOne ancora in vigore presso il Comune di che Pt_1 prevede l'esproprio di parte della proprietà su cui insiste anche il manufatto o
l'allargamento della strada;
ciò accadeva successivamente alla mia laurea, avvenuta nel 1996. So che i miei zii si sono presi cura della potatura dei rampicanti ivi esistenti, della custodia e messa in sicurezza del manufatto, anche commissionando a tal proposito un giardiniere che ricordo come . So che il è un manufatto Per_3 Per_1 fornito di un cancelletto con serratura funIOnante. Tanto posso dire perché in più occasioni mia zia mi consegnò le chiavi per poter accedere nel manufatto. Nelle foto non riconosco il manufatto detto ”. Per_1
Le caratteristiche emerse dall'istruttoria inducono a ritenere che il manufatto costituisca una servitù di uso pubblico costituita per dicatio ad patriam.
Difatti, fin da epoca remota il proprietario del terreno ha realizzato il manufatto rivolgendolo espressamente verso la strada pubblica, al limite esterno della sua proprietà, con un cancello di collegamento tra la strada pubblica e il manufatto medesimo, in assenza di un accesso diretto dalla sua proprietà. Nel corso dei decenni, il ha individuato il Calvario con una grafica di tipo diverso e ha CP_1 chiesto a e indicaIOni sul comportamento da tenere, riconoscendosi CP_4 Pt_1 in questo modo sia proprietario del luogo - come tale legittimato a intervenire ai fini della cura e manutenIOne - sia soggetto a una servitù in favore della collettività.
Non è possibile ritenere che vi sia stato l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà, in quanto lo stesso nel 2021 ha riconosciuto l'altruità Parte_1 del bene, diffidando il all'esecuIOne di opere di manutenIOne. CP_1
Del resto, lo stesso in passato aveva riconosciuto l'esistenza di una servitù CP_1
e non l'altruità del bene. Le richieste di manutenIOne formulate da parte di terzi, pure presenti in atti, non sono state mai accolte e il ha Parte_1 interloquito sempre con il ritenendolo proprietario. CP_1
Che si tratti di servitù di uso pubblico è evidente non solo sulla base dei documenti in atti, ma anche delle stesse caratteristiche del manufatto, che è rivolto verso la strada ed è stato da sempre offerto al culto dei cittadini di Pt_1
Parte convenuta ha ritenuto che l'uso collettivo non possa ritenersi provato, in quanto il bene sarebbe stato fruito solo da uno sparuto gruppo di cittadini, non legati da un rapporto di dipendenza con il Comune, nonché in ragione del fatto che il non è stato consacrato ed è privo di valore artistico e storico. Per_1
Le consideraIOni di parte convenuta non sono tuttavia rilevanti. In primo luogo, deve ricordarsi che l'uso della collettività va ricondotto alla generalità dei cittadini, senza che sia necessaria la sussistenza di un rapporto di dipendenza con il ente che rappresenta la collettività dei suoi Parte_1 abitanti.
Deve ancora evidenziarsi che la circostanza che il bene sia privo di oggettivo valore storico e sia non consacrato è del tutto irrilevante ai fini di causa, in quanto tale circostanza rileva unicamente al fine di ritenerlo sottratto all'applicaIOne dell'art. 831 c.c., ma non ne impedisce la destinaIOne all'uso collettivo. Parte attrice, infatti, non ha invocato l'esistenza di un manufatto di pregio storico o consacrato al culto cattolico, come tale intangibile, ma ha affermato che il bene è utilizzato dai cittadini in occasione delle festività pasquali e quale luogo di culto.
La documentaIOne fotografica dimostra che il bene è stato utilizzato per i sepolcri del Giovedì Santo, come indubitabile dall'allestimento effettuato. Lo stesso
, del resto, aveva in passato rivolto istanza alla al fine di Controparte_1 CP_4 chiedere l'autorizzaIOne alla demoliIOne e successiva ricostruIOne del manufatto.
L'assenza di una consacraIOne del luogo indica semplicemente che la comunità ha utilizzato un bene nel rispetto di una propria tradiIOne, considerandolo uno dei sepolcri da visitare in occasione dei noti riti della Settimana Santa, nonostante lo stesso non si trovasse né all'interno di una Chiesa né in un luogo consacrato.
La prova documentale e quella testimoniale dimostrano che il bene è sempre stato destinato alla collettività dallo stesso che lo ha rivolto verso l'esterno e lo CP_1 ha esposto alla massima fruiIOne possibile, ponendolo all'incrocio tra due strade.
La circostanza che il bene sia stato nel tempo dotato di cancello non è rilevante. In primo luogo, in quanto nelle fotografie storiche non si nota la presenza del catenaccio successivamente apposto;
in secondo luogo, in quanto i testimoni hanno affermato che il cancello si può aprire semplicemente spostandolo o che non era comunque di impedimento.
Ad ogni modo, la destinaIOne impressa dal proprietario e l'uso corrispondente della collettività sono stati quelli della veneraIOne del luogo, destinato al ricordo del
Cristo crocifisso, poi abbellito e adornato in occasione dei sepolcri, nel rispetto dei riti pasquali. L'utilizzo che ne ha fatto la collettività è conforme alle caratteristiche del bene e alla sua destinaIOne e la fruiIOne per l'adoraIOne - pure in luogo non consacrato - può essere compiuta anche dal di fuori del cancello. D'altro canto, anche in occasione del Giovedì Santo il cancello viene solo parzialmente aperto per consentire ai fedeli di inginocchiarsi sulla soglia, in quanto l'attività di adoraIOne ben può essere svolta restando al di fuori del manufatto.
Le stesse consideraIOni di parte convenuta in merito ai modi di costituIOne del demanio pubblico sono irrilevanti, in quanto nel caso di specie è stato lo stesso proprietario a voler destinare quel luogo alla fruiIOne della collettività. Se si fosse trattato di una mera edicola votiva in ringraziamento per un evento, sarebbe stata certamente di dimensioni ridotte e sarebbe stata rivolta alla casa del proprietario e non al pubblico indiscriminato di coloro che transitano attraverso via Osanna e via
San LU.
Parte convenuta ha poi ritenuto che la prova orale abbia dimostrato che l'utilizzo del è stato compiuto da una comunità sparuta di fedeli, coincidenti con i Per_1 vicini di casa dei e che in ragione di ciò si deve escludere l'esistenza di un CP_1 interesse della collettività.
L'argomentaIOne offerta da parte convenuta non è tuttavia condivisibile.
In primo luogo, deve rilevarsi che la giurisprudenza richiamata da parte convenuta, nella misura in cui distingue tra l'utilizzo uti cives e l'utilizzo per ragioni personali, fa riferimento a utilità che possono essere godute esclusivamente da determinati cittadini, per la loro posiIOne. L'esempio classico è quello del proprietario di un immobile limitrofo che utilizzi una strada altrui al fine di accedere alla propria abitaIOne: in tali casi, un gruppo specifico di proprietari (proprietari di beni immobili collegati dalla strada altrui) non può ritenersi espressione di una collettività indiscriminata di cittadini.
Nel caso di specie, al contrario, è emerso che il bene è stato goduto in occasione dei riti del Giovedì Santo, del Corpus Domini e del 2 novembre da tutta la collettività, essendo stato considerato - sia pure in assenza di consacraIOne - uno dei sepolcri da adorare in occasione di tale festività. Che l'utilizzo sia avvenuto da parte di una collettività indistinta di cittadini risulta dallo stesso verbale del consiglio comunale del 1984, nel quale i consiglieri, interrogati singolarmente, riconoscono la necessità di tutelare l'utilizzo che del ha fatto l'intera Per_1 collettività.
Si aggiunga che parte attrice ha depositato una raccolta di firme di decine di abitanti, offrendo anche la relativa carta d'identità al fine di contestare le ecceIOni offerte da parte convenuta. È corretto rilevare che la prova ha dimostrato che solamente alcuni cittadini, collocati nei pressi del luogo, si sono occupati periodicamente dell'allestimento e della manutenIOne del , procedendo anche a pitturarne l'interno con il Per_1 colore blu. Tuttavia, come detto, l'utilizzo che ne ha fatto la collettività non è quello di godimento dell'area semicircolare in sé, quale luogo di ricovero o di transito, ma
è il rispetto di una tradiIOne comunale che identifica nell'angolo in esame il messo a disposiIOne della collettività. È evidente che, anche in ragione Per_1 delle dimensioni ridotte del bene, non è verosimile ritenere che sia l'intera comunità di coloro che vi passano a provvedere alla manutenIOne, soprattutto ove si consideri che è stata riconosciuta l'esistenza di una servitù di uso pubblico e non di una proprietà pubblica. Tuttavia, la documentaIOne sopra richiamata e la stessa condotta del in passato sono sintomi evidenti del fatto che il luogo è CP_1 stato offerto ai culti, alle credenze e alle tradiIOni della collettività dei cittadini di
Pt_1
La prova orale offerta da parte convenuta ha riconosciuto che la manutenIOne del bene veniva curata dai proprietari formali, circostanza che è del tutto compatibile con il riconoscimento di una servitù di uso pubblico e ne conferma anzi l'esistenza.
Del tutto irrilevante, infine, l'atto di donaIOne del 1985, con il quale il ha CP_1 donato alla moglie il 50% della particella 83, in quanto nell'atto non si menIOna il e non vi sono elementi che dimostrino una sopravvenuta volontà del Per_1 di sottrarre il alla destinaIOne che vi aveva precedentemente CP_1 Per_1 impresso. Del resto, come già ricordato, anche successivamente lo stesso convenuto ha riconosciuto l'esistenza della servitù e il ha rilasciato il Pt_1 permesso a condiIOne che la recinIOne fosse realizzata con interruIOne in corrispondenza del manufatto oggetto di causa.
La domanda è dunque accolta nei limiti indicati. Non si accoglie la domanda di rimoIOne di catena e lucchetto, in quanto la prova ha dimostrato che gli stessi sono stati presenti in alcuni tempi e non in altri e poiché è stato provato che la manutenIOne è stata eseguita dai proprietari, sia pure con l'allestimento spontaneamente eseguito dalla collettività.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima SeIOne Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 6435/2023 RG, ogni diversa istanza ed ecceIOne disattesa:
a) accerta e dichiara l'avvenuta costituIOne per dicatio ad patriam, e quindi l'esistenza, di una servitù di uso pubblico a favore della comunità cittadina di ed a carico della proprietà di e , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 sul manufatto denominato “Il Calvario” e la relativa area di sedime, siti in alla via Osanna angolo San LU, distinti in catasto al foglio 6 ptc. Pt_1
115 sub 1);
b) ordina ai convenuti di cessare ogni turbativa o impedimento posti ad ostacolo del godimento pubblico del bene, secondo quanto precisato in parte motiva;
c) condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 535,00 per spese ed € 14.130,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN EL