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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2024, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza dell'11 aprile 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1936/2018 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
San Piero Patti, c.da Annunziata n. 6, presso lo studio dell'avv. Davide Canzonieri che lo rappresenta e difende, attore, contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Patti, via Due Giugno n. 2/b, presso lo studio dell'avv. Francesca Santina Genovese, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Tortorici, convenuta, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Vincenzina Pagliazzo in sostituzione dell'avv. Canzonieri e l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Tortorici, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive. I procuratori, su invito del giudice, discutono oralmente la causa riportandosi in atti. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 15 novembre 2018, Parte_1 ha convenuto in giudizio la IP , premettendo che, nel
[...] Controparte_1 periodo compreso tra gli anni 2011 e 2012, la convenuta, manifestando esigenze finanziarie, gli aveva richiesto un aiuto economico e, in ragione del grado di parentela e dei buoni rapporti intercorsi tra i due, il ricorrente aveva accreditato in favore della richiedente euro 16.000,00 complessivi. Dopo aver infruttuosamente richiesto, in via stragiudiziale, la restituzione di quanto prestato ed esperito negativamente il tentativo di negoziazione assistita, Parte_1 ha chiesto di: accertare, dichiarare e riconoscere che aveva corrisposto a
[...]
, in più tranches, la somma complessiva di euro 16.000,00 e/o quella Controparte_1 diversa somma provata all'esito della fase istruttoria nell'eventualità di un mutamento di rito;
accertare, dichiarare e riconoscere che tale somma era stata trasferita a titolo di prestito personale, sicché , nella qualità di mutuataria, era tenuta a Controparte_1 restituire al mutuante tale somma;
accertare, dichiarare e riconoscere che la convenuta non aveva restituito la somma ricevuta in prestito;
conseguentemente accertare, dichiarare e riconoscere che era debitrice della somma citata e Controparte_1 condannarla a corrispondere, in favore del ricorrente, l'importo di euro 16.000,00 e/o la diversa somma provata all'esito della fase istruttoria nell'eventualità di un mutamento di rito, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo;
in via subordinata, nell'eventualità in cui non si considerasse sufficientemente provata la sussistenza del contratto di mutuo, accertare, dichiarare e riconoscere che la somma era stata trasferita senza una giusta causa e/o che il pagamento non era dovuto;
conseguentemente, condannare a corrispondere la somma di euro Controparte_1
16.000,00 e/o la diversa somma provata all'esito della fase istruttoria, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo;
condannare controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 8 febbraio 2019, si è costituita CP_1
, la quale ha eccepito: l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione ai sensi
[...] dell'art. 1817 c.c.; la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore di quello tedesco;
e l'inammissibilità nella fattispecie del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Pertanto, la convenuta ha domandato: preliminarmente, di dichiarare inammissibile ed improcedibile l'azione proposta;
di ritenere e dichiarare che la giurisdizione a conoscere della presente controversia competeva al Giudice tedesco in base al Regolamento comunitario n. 1215/2012; in subordine, di ritenere e dichiarare inammissibile e improcedibile il procedimento previsto dall'art. 702 bis c.p.c. nei confronti di un convenuto residente all'estero in assenza di un termine di comparizione equivalente a quello previsto dall'art. 163 bis c.p.c.; ancora più in subordine, nel merito, di dichiarare che la controversia richiedeva un'istruzione non sommaria, fissando, conseguentemente, l'udienza ex art. 183 c.p.c., e, istruita la causa, rigettare le domande formulate da perché infondate in fatto e in diritto e prive Parte_1 di prova;
la vittoria delle spese e dei compensi di causa. Con ordinanza del 6 maggio 2019, le parti sono state autorizzate a produrre note integrative sull'eccezione di giurisdizione sollevata dalla convenuta. Successivamente, con provvedimento del 20 ottobre 2019, rilevato che l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano potesse essere decisa unitamente al merito e che, alla luce delle difese svolte dalle parti, è apparso opportuno non limitare la trattazione della causa ad un'istruttoria sommaria, è stato disposto il proseguimento del procedimento nelle forme del rito ordinario. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., il giudice, con ordinanza del 19 novembre 2020, ha formulato alle parti una proposta conciliativa;
la quale è stata, tuttavia, rifiutata all'udienza del 9 febbraio 2021. Escussa la prova orale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano. In particolare, premettendo di essere domiciliata in Germania, ha rilevato che la competenza a conoscere della controversia è del giudice tedesco, applicando gli artt. 4 e 7, co. 1, lett. b), del regolamento comunitario n. 1215/2012. L'eccezione va rigettata. Sul punto, al fine del radicamento della giurisdizione, è necessario individuare, ai sensi dell'art. 7 del regolamento citato, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Nella specie, l'obbligazione per cui vi è causa è quella restitutoria, da parte della mutuataria in favore del mutuante. L'art. 7, co. 1, lett. a), cit. stabilisce che, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Rilevato, dunque, che l'obbligazione dedotta in giudizio, della quale si chiede l'adempimento, non è quella attinente alla consegna del denaro ad opera del mutuante, ma quella volta alla restituzione della somma ottenuta e, pertanto, da eseguire nel territorio italiano, anche alla stregua dell'art. 1182, co. 3, c.c. (“l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”), la causa è stata, quindi, correttamente incardinata dinnanzi al giudice italiano. Né può accogliersi la deduzione di laddove qualifica il contratto Controparte_1 stipulato tra le parti come una “prestazione di servizi”. A norma dell'art. 57 del T.F.U.E., sono considerati come “servizi” le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone, e comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale;
b) attività di carattere commerciale;
c) attività artigiane;
d) attività delle libere professioni. Nessuna di queste attività appare riferirsi al caso di specie trattandosi di prestito personale intercorso tra privati.
ha rilevato che l'introduzione del giudizio con il rito sommario ai Controparte_1 sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. non ha consentito il rispetto del termine a comparire più lungo previsto per i casi di citazione all'estero di cui all'art. 163 bis c.p.c.. L'eccezione appare infondata. La normativa sul rito sommario non prevede il termine più lungo per la citazione del convenuto residente all'estero. In ogni caso, si evidenzia che attesa la regolare costituzione della convenuta, ogni eventuale vizio rimane sanato salva l'esclusiva possibilità di richiedere un termine a difesa ulteriore, che non è stato specificamente domandato. Ancora, ha eccepito, in via preliminare, che il giudizio deve essere Controparte_1 dichiarato inammissibile e improcedibile, mancando una condizione dell'azione e cioè la richiesta al giudice, ex art.1817 c.c., di provvedere a fissare un termine per la restituzione delle somme che si presumono erogate a titolo di mutuo. Occorre premettere che è disposizione di carattere generale, in tema di obbligazioni, quella di cui all'art. 1186 c.c., la quale consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse (Cass., 9307/1994). La domanda di pagamento immediato, proposta dal creditore ai sensi dell'art. 1186
c.c., non è subordinata ad una preventiva pronunzia costitutiva, relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché la sentenza o il decreto ingiuntivo che accolgono quella domanda espressamente o implicitamente riconoscono avverata la condizione dell'insolvenza, che non ha bisogno né di espressa domanda di accertamento, né di esplicita declaratoria, potendosi ritenere virtualmente proposta e virtualmente accolta nel provvedimento di condanna a pagare il debito, salvo il diritto del debitore a far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza. Nella specie, non ha contestato la propria insolvenza. Controparte_1
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di mutuo senza fissazione del termine, il diritto del creditore ad esigere la prestazione non ha come presupposto necessario una preventiva pronunzia giudiziale costitutiva (Cass., n.
6984/2003). La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (Cass., n. 20042/2020; Cass., n. 11437/2022). Pertanto, anche nel mutuo senza fissazione del termine è applicabile il principio (art. 1186 c.c.) secondo il quale è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento, quando il debitore è insolvente e, in tal caso, il creditore è abilitato ad esigere immediatamente la prestazione (Cass., n. 2055/1972), sicché l'eccezione va rigettata. Nel merito, la domanda dell'attore appare fondata e va accolta per quanto si dirà. ha fornito la prova degli elementi costitutivi della propria Parte_1 pretesa e, segnatamente, dell'esistenza di un contratto di mutuo, mediante l'escussione dei testi. Il teste , sentito all'udienza del 20 maggio 2021, sui seguenti Testimone_1 capitoli di prova formulati da parte ricorrente nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. ha dichiarato: “che io sappia è vera la circostanza n. 6 (“Vero o no che sia l'accredito di euro 15.000,00 disposto in data 21/06/2011 che l'accredito di euro
1000,00 disposto il 25/07/2012 (per complessivi euro 16.000,00) venivano effettuati a titolo di prestito personale erogato dal Sig. in favore della IP Parte_1
”). Di ciò me ne ha accennato mia figlia la quale mi ha riferito di Controparte_1 avere chiesto dei soldi a mio fratello ma non so né l'ammontare né quando li ha chiesti”; e sulla n. 7 (“Vero o no che il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
, convenivano che le somme concesse a titolo di prestito personale sarebbero
[...] state restituite dalla Sig.ra a richiesta del Sig. ”) Controparte_1 Parte_1
“so che le somme dovevano essere restituite a richiesta di mio fratello”. La parte convenuta ha invitato a valutare tali dichiarazioni, tenendo conto della circostanza che il teste ha riferito di avere “questioni personali” con ella, senza null'altro aggiungere. In difetto di ulteriori elementi alla stregua dei quali considerare inattendibile la deposizione resa da e, unitamente alle risultanze emergenti dalle Testimone_1 conversazioni trasfuse nella consulenza tecnica di parte prodotta in allegato all'atto introduttivo, nella quale ricorda di aver prestato i soldi e la Parte_1 convenuta risponde “si e ti ringrazio ma adesso non posso” (restituirli), va ritenuta sufficientemente raggiunta la prova dell'esistenza del contratto di mutuo. A tale ultimo riguardo, va premesso che i messaggi di whatsapp possono essere ricompresi nelle rappresentazioni informatiche, ai quali risulta applicabile il disposto di cui art. 2712 c.c., norma che dispone che ogni rappresentazione informatica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche, ivi comprese quelle informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass., n. 12794/2021; Cass., n. 17526/2016). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, considerata la contestazione generica contenuta a pag. 4 della comparsa di risposta della convenuta (“dichiara di disconoscere la conformità dei messaggi riportati nella consulenza tecnica di parte del ricorrente a quanto dalla stessa scritto o comunicato via WhatsApp allo zio”).
non ha, infatti, fornito elementi concernenti una diversa realtà Controparte_1 fattuale, sicché detta dichiarazione non appare idonea a scalfire le risultanze emergenti dalla documentazione prodotta da . Parte_1
Alla luce di quanto esposto e dei documenti attestanti le movimentazioni bancarie (v. docc. 1 e 2 fasc. ricorrente) non contestati dalla convenuta, va accertato e dichiarato che ha corrisposto a la somma complessiva di Parte_1 Controparte_1 euro 16.000,00 e che la convenuta non ha provveduto alla relativa restituzione, conseguentemente quest'ultima va condannata alla corresponsione, in favore di della somma citata, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1936/2018 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta le eccezioni preliminari avanzate dalla convenuta;
- accerta e dichiara che ha corrisposto, a titolo di prestito Parte_1 personale, a la somma complessiva di euro 16.000,00 e che la Controparte_1 convenuta non ha provveduto alla relativa restituzione, conseguentemente condanna quest'ultima alla corresponsione, in favore di , di euro 16.000,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 di lite che liquida in euro 157,08 per esborsi (notifica, c.u. e marca da bollo) ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
San Piero Patti, c.da Annunziata n. 6, presso lo studio dell'avv. Davide Canzonieri che lo rappresenta e difende, attore, contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Patti, via Due Giugno n. 2/b, presso lo studio dell'avv. Francesca Santina Genovese, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Tortorici, convenuta, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Vincenzina Pagliazzo in sostituzione dell'avv. Canzonieri e l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Tortorici, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive. I procuratori, su invito del giudice, discutono oralmente la causa riportandosi in atti. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 15 novembre 2018, Parte_1 ha convenuto in giudizio la IP , premettendo che, nel
[...] Controparte_1 periodo compreso tra gli anni 2011 e 2012, la convenuta, manifestando esigenze finanziarie, gli aveva richiesto un aiuto economico e, in ragione del grado di parentela e dei buoni rapporti intercorsi tra i due, il ricorrente aveva accreditato in favore della richiedente euro 16.000,00 complessivi. Dopo aver infruttuosamente richiesto, in via stragiudiziale, la restituzione di quanto prestato ed esperito negativamente il tentativo di negoziazione assistita, Parte_1 ha chiesto di: accertare, dichiarare e riconoscere che aveva corrisposto a
[...]
, in più tranches, la somma complessiva di euro 16.000,00 e/o quella Controparte_1 diversa somma provata all'esito della fase istruttoria nell'eventualità di un mutamento di rito;
accertare, dichiarare e riconoscere che tale somma era stata trasferita a titolo di prestito personale, sicché , nella qualità di mutuataria, era tenuta a Controparte_1 restituire al mutuante tale somma;
accertare, dichiarare e riconoscere che la convenuta non aveva restituito la somma ricevuta in prestito;
conseguentemente accertare, dichiarare e riconoscere che era debitrice della somma citata e Controparte_1 condannarla a corrispondere, in favore del ricorrente, l'importo di euro 16.000,00 e/o la diversa somma provata all'esito della fase istruttoria nell'eventualità di un mutamento di rito, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo;
in via subordinata, nell'eventualità in cui non si considerasse sufficientemente provata la sussistenza del contratto di mutuo, accertare, dichiarare e riconoscere che la somma era stata trasferita senza una giusta causa e/o che il pagamento non era dovuto;
conseguentemente, condannare a corrispondere la somma di euro Controparte_1
16.000,00 e/o la diversa somma provata all'esito della fase istruttoria, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo;
condannare controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 8 febbraio 2019, si è costituita CP_1
, la quale ha eccepito: l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione ai sensi
[...] dell'art. 1817 c.c.; la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore di quello tedesco;
e l'inammissibilità nella fattispecie del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Pertanto, la convenuta ha domandato: preliminarmente, di dichiarare inammissibile ed improcedibile l'azione proposta;
di ritenere e dichiarare che la giurisdizione a conoscere della presente controversia competeva al Giudice tedesco in base al Regolamento comunitario n. 1215/2012; in subordine, di ritenere e dichiarare inammissibile e improcedibile il procedimento previsto dall'art. 702 bis c.p.c. nei confronti di un convenuto residente all'estero in assenza di un termine di comparizione equivalente a quello previsto dall'art. 163 bis c.p.c.; ancora più in subordine, nel merito, di dichiarare che la controversia richiedeva un'istruzione non sommaria, fissando, conseguentemente, l'udienza ex art. 183 c.p.c., e, istruita la causa, rigettare le domande formulate da perché infondate in fatto e in diritto e prive Parte_1 di prova;
la vittoria delle spese e dei compensi di causa. Con ordinanza del 6 maggio 2019, le parti sono state autorizzate a produrre note integrative sull'eccezione di giurisdizione sollevata dalla convenuta. Successivamente, con provvedimento del 20 ottobre 2019, rilevato che l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano potesse essere decisa unitamente al merito e che, alla luce delle difese svolte dalle parti, è apparso opportuno non limitare la trattazione della causa ad un'istruttoria sommaria, è stato disposto il proseguimento del procedimento nelle forme del rito ordinario. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., il giudice, con ordinanza del 19 novembre 2020, ha formulato alle parti una proposta conciliativa;
la quale è stata, tuttavia, rifiutata all'udienza del 9 febbraio 2021. Escussa la prova orale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano. In particolare, premettendo di essere domiciliata in Germania, ha rilevato che la competenza a conoscere della controversia è del giudice tedesco, applicando gli artt. 4 e 7, co. 1, lett. b), del regolamento comunitario n. 1215/2012. L'eccezione va rigettata. Sul punto, al fine del radicamento della giurisdizione, è necessario individuare, ai sensi dell'art. 7 del regolamento citato, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Nella specie, l'obbligazione per cui vi è causa è quella restitutoria, da parte della mutuataria in favore del mutuante. L'art. 7, co. 1, lett. a), cit. stabilisce che, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Rilevato, dunque, che l'obbligazione dedotta in giudizio, della quale si chiede l'adempimento, non è quella attinente alla consegna del denaro ad opera del mutuante, ma quella volta alla restituzione della somma ottenuta e, pertanto, da eseguire nel territorio italiano, anche alla stregua dell'art. 1182, co. 3, c.c. (“l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”), la causa è stata, quindi, correttamente incardinata dinnanzi al giudice italiano. Né può accogliersi la deduzione di laddove qualifica il contratto Controparte_1 stipulato tra le parti come una “prestazione di servizi”. A norma dell'art. 57 del T.F.U.E., sono considerati come “servizi” le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone, e comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale;
b) attività di carattere commerciale;
c) attività artigiane;
d) attività delle libere professioni. Nessuna di queste attività appare riferirsi al caso di specie trattandosi di prestito personale intercorso tra privati.
ha rilevato che l'introduzione del giudizio con il rito sommario ai Controparte_1 sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. non ha consentito il rispetto del termine a comparire più lungo previsto per i casi di citazione all'estero di cui all'art. 163 bis c.p.c.. L'eccezione appare infondata. La normativa sul rito sommario non prevede il termine più lungo per la citazione del convenuto residente all'estero. In ogni caso, si evidenzia che attesa la regolare costituzione della convenuta, ogni eventuale vizio rimane sanato salva l'esclusiva possibilità di richiedere un termine a difesa ulteriore, che non è stato specificamente domandato. Ancora, ha eccepito, in via preliminare, che il giudizio deve essere Controparte_1 dichiarato inammissibile e improcedibile, mancando una condizione dell'azione e cioè la richiesta al giudice, ex art.1817 c.c., di provvedere a fissare un termine per la restituzione delle somme che si presumono erogate a titolo di mutuo. Occorre premettere che è disposizione di carattere generale, in tema di obbligazioni, quella di cui all'art. 1186 c.c., la quale consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse (Cass., 9307/1994). La domanda di pagamento immediato, proposta dal creditore ai sensi dell'art. 1186
c.c., non è subordinata ad una preventiva pronunzia costitutiva, relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché la sentenza o il decreto ingiuntivo che accolgono quella domanda espressamente o implicitamente riconoscono avverata la condizione dell'insolvenza, che non ha bisogno né di espressa domanda di accertamento, né di esplicita declaratoria, potendosi ritenere virtualmente proposta e virtualmente accolta nel provvedimento di condanna a pagare il debito, salvo il diritto del debitore a far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza. Nella specie, non ha contestato la propria insolvenza. Controparte_1
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di mutuo senza fissazione del termine, il diritto del creditore ad esigere la prestazione non ha come presupposto necessario una preventiva pronunzia giudiziale costitutiva (Cass., n.
6984/2003). La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (Cass., n. 20042/2020; Cass., n. 11437/2022). Pertanto, anche nel mutuo senza fissazione del termine è applicabile il principio (art. 1186 c.c.) secondo il quale è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento, quando il debitore è insolvente e, in tal caso, il creditore è abilitato ad esigere immediatamente la prestazione (Cass., n. 2055/1972), sicché l'eccezione va rigettata. Nel merito, la domanda dell'attore appare fondata e va accolta per quanto si dirà. ha fornito la prova degli elementi costitutivi della propria Parte_1 pretesa e, segnatamente, dell'esistenza di un contratto di mutuo, mediante l'escussione dei testi. Il teste , sentito all'udienza del 20 maggio 2021, sui seguenti Testimone_1 capitoli di prova formulati da parte ricorrente nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. ha dichiarato: “che io sappia è vera la circostanza n. 6 (“Vero o no che sia l'accredito di euro 15.000,00 disposto in data 21/06/2011 che l'accredito di euro
1000,00 disposto il 25/07/2012 (per complessivi euro 16.000,00) venivano effettuati a titolo di prestito personale erogato dal Sig. in favore della IP Parte_1
”). Di ciò me ne ha accennato mia figlia la quale mi ha riferito di Controparte_1 avere chiesto dei soldi a mio fratello ma non so né l'ammontare né quando li ha chiesti”; e sulla n. 7 (“Vero o no che il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
, convenivano che le somme concesse a titolo di prestito personale sarebbero
[...] state restituite dalla Sig.ra a richiesta del Sig. ”) Controparte_1 Parte_1
“so che le somme dovevano essere restituite a richiesta di mio fratello”. La parte convenuta ha invitato a valutare tali dichiarazioni, tenendo conto della circostanza che il teste ha riferito di avere “questioni personali” con ella, senza null'altro aggiungere. In difetto di ulteriori elementi alla stregua dei quali considerare inattendibile la deposizione resa da e, unitamente alle risultanze emergenti dalle Testimone_1 conversazioni trasfuse nella consulenza tecnica di parte prodotta in allegato all'atto introduttivo, nella quale ricorda di aver prestato i soldi e la Parte_1 convenuta risponde “si e ti ringrazio ma adesso non posso” (restituirli), va ritenuta sufficientemente raggiunta la prova dell'esistenza del contratto di mutuo. A tale ultimo riguardo, va premesso che i messaggi di whatsapp possono essere ricompresi nelle rappresentazioni informatiche, ai quali risulta applicabile il disposto di cui art. 2712 c.c., norma che dispone che ogni rappresentazione informatica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche, ivi comprese quelle informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass., n. 12794/2021; Cass., n. 17526/2016). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, considerata la contestazione generica contenuta a pag. 4 della comparsa di risposta della convenuta (“dichiara di disconoscere la conformità dei messaggi riportati nella consulenza tecnica di parte del ricorrente a quanto dalla stessa scritto o comunicato via WhatsApp allo zio”).
non ha, infatti, fornito elementi concernenti una diversa realtà Controparte_1 fattuale, sicché detta dichiarazione non appare idonea a scalfire le risultanze emergenti dalla documentazione prodotta da . Parte_1
Alla luce di quanto esposto e dei documenti attestanti le movimentazioni bancarie (v. docc. 1 e 2 fasc. ricorrente) non contestati dalla convenuta, va accertato e dichiarato che ha corrisposto a la somma complessiva di Parte_1 Controparte_1 euro 16.000,00 e che la convenuta non ha provveduto alla relativa restituzione, conseguentemente quest'ultima va condannata alla corresponsione, in favore di della somma citata, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1936/2018 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta le eccezioni preliminari avanzate dalla convenuta;
- accerta e dichiara che ha corrisposto, a titolo di prestito Parte_1 personale, a la somma complessiva di euro 16.000,00 e che la Controparte_1 convenuta non ha provveduto alla relativa restituzione, conseguentemente condanna quest'ultima alla corresponsione, in favore di , di euro 16.000,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 di lite che liquida in euro 157,08 per esborsi (notifica, c.u. e marca da bollo) ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)