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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1994/2020 R.G., trattenuta in decisione il 24.1.2024 e promossa DA:
rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Caravita Cristina e Borioni Valeria ed elett.te dom.ta presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in
. Pt_1 Appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Gamberini Controparte_1 Romano ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in
. Pt_1 Appellato
avverso la sentenza n. 509/2020 emessa dal Tribunale di Bologna e pubblicata il 10.3.2020.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Bologna, l'
[...] esponendo che, in Controparte_2 data 23.10.2014, trovandosi a viaggiare su un autobus a Pt_1 aveva subito una rovinosa caduta dai traumi tanto gravi da rendere necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso del di dove era stato Controparte_2 Pt_1 sottoposto ad una serie di accertamenti clinici, tra i quali anche una RX alla colonna vertebrale, ed era stato poi dimesso con diagnosi di “trauma policontusivo”, prognosi ortopedica di giorni 7 ed esclusione di lesioni alla colonna vertebrale. Deduceva l'attore che, nei giorni seguenti, non riscontrando alcun miglioramento, e superando la prognosi di soli giorni 7, si era deciso a recarsi presso una struttura privata per eseguire una risonanza magnetica e dall'esame, effettuato in data 29.11.2014, presso il centro Iniziativa Medica s.p.a. di era emersa Pt_1 la frattura del corpo D12 che invece era stata esclusa dai sanitari del Pronto Soccorso del POLICLINICO S. ORSOLA. All'intensificarsi dei dolori, esponeva di essersi CP_1 altresì recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore dove era stato nuovamente sottoposto a RX alla colonna vertebrale che ancora aveva evidenziato una “frattura del corpo vertebrale di
D12” e, durante tale visita, i medici avevano spiegato che, in ragione dell'errata diagnosi dei colleghi del POLICLINICO S.
ORSOLA e per il ritardo con cui era stata rilevata la presenza della frattura, si era reso indispensabile un intervento chirurgico molto pericoloso per la sua incolumità fisica;
allegava di aver subito grandi sofferenze, oltre a sintomi gravosi come la perdita di peso e l'incontinenza, nel periodo in cui era stato sottoposto a cure e interventi chirurgici.
Esponeva che in data 2.12.2014 era stato nuovamente sottoposto a visita, e in quell'occasione gli era stato consigliato di sottoporsi all'intervento chirurgico programmato che, effettivamente, era stato eseguito pochi giorni dopo, con tecnica di “cifoplastica con vk-100 11” alla quale avevano fatto seguito una serie di accertamenti e trattamenti medicali.
L'attore asseriva che le sue condizioni, a partire dal febbraio 2015, si fossero aggravate con problemi urologici che avevano provocato un deterioramento del quadro clinico generale e dello stato psicologico del paziente sino a determinare l'insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva, diagnosticata e trattata farmacologicamente.
Pertanto, , esposte le sue difese in diritto, CP_1 concludeva chiedendo, preliminarmente, di accertare e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, dell' Controparte_3
e, per l'effetto, condannare la struttura convenuta al
[...] risarcimento, in solido, di tutti i danni, patrimoniali e non, comprensivi di tutte le spese mediche, oltre interessi e rivalutazione ovvero nella diversa misura di giustizia, anche stabilita ex art. 1226 c.c.
-Si costituiva in giudizio l' Controparte_4 contestando la
[...] prospettazione attorea e argomentando, fra le varie difese, che il non rinvolgendosi più ai sanitari della medesima CP_1 struttura al persistere della sintomatologia dolorosa, disattendendo le raccomandazioni dei medici, aveva, con la sua condotta, interrotto il nesso causale tra la prestazione resa dai sanitari del Pronto Soccorso e il danno lamentato ai sensi dell'art. 1227 c.c. o, quantomeno, era comunque idonea a rilevare in termini di concorso.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale riteneva fondata la domanda attorea e, pertanto, condannava parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dal che liquidava in €36.408,00 CP_1 oltre interessi dalla pronuncia la saldo, condannando parte convenuta alla refusione delle spese di lite e accessori, spese di CTP e ponendo altresì a carico della convenuta le spese di CTU.
-Avverso tale decisione, l'
[...]
Parte_2 propone appello formulando sette seguenti motivi di doglianza.
In particolare, la struttura sanitaria appellante deduce: 1) la nullità, l'erroneità ed ingiustizia della gravata sentenza laddove il giudie riscontrava i presupposti dell'inadempimento dei sanitari, i quali avrebbero dovuto procedere con un'altra metodica al momento della lettura iconografica del tratto lombosacrale o attraverso l'introduzione, nell'indagine radiologica, dell'ultimo tratto della colonna dorsale;
2) la nullità, l'erroneità ed ingiustizia della gravata sentenza laddove il giudice riteneva che, con un accertamento tecnico con altra metodica – ovvero TC o risonanza magnetica – oppure con l'introduzione dell'ultimo tratto della colonna dorsale nell'esecuzione dell'indagine radiologica nell'ambito dell'accesso al Pronto soccorso, fosse più probabile che non che si sarebbe posta la diagnosi della frattura di D12;
3) la nullità, l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata poiché il giudice riteneva non vi fosse interruzione del nesso causale per fatto proprio del paziente, né per l'intervento del terzo, in senso difforme dalla documentazione agli atti e dalle conclusioni del CTU, deducendo inoltre il difetto di motivazione;
4) la nullità, l'erroneità e l'ingiustizia della gravata sentenza laddove il giudice reputava sussistente la relazione causale tra ritardo della diagnosi di frattura D12 da parte dei sanitari della medesima struttura e la sindrome da cauda equina;
5) la nullità, l'erroneità e l'ingiustizia della gravata sentenza laddove il giudice quantificava il danno imputabile alla struttura sanitaria medesima liquidandolo, in termini di danno iatrogeno differenziale per €35.671,00 (71.004,00 corrispondenti al 21% -
€35.333 pari al 14%); 6) la nullità, l'erroneità e l'ingiustizia della gravata sentenza poiché resa senza che fosse acquisita la documentazione relativa all'entità delle lesioni e del risarcimento riconosciuto dal vettore e in punto di compensatio lucri cum damno; CP_5
7) la nullità, l'erroneità e l'ingiustizia della gravata sentenza laddove il giudice condannava la medesima struttura sanitaria alle spese di CTP.
-Si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello che contestava, nel merito, poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, eccependo l'inammissibilità delle asserzioni della struttura sanitaria appellante che ampliava, asseritamente, il thema decidendum, argomentando che la frattura non fosse presente al momento dell'accesso al Pronto Soccorso e che si fosse formata successivamente, a causa del peso e dell'altezza del CP_1 medesimo, non fosse stata dedotta tempestivamente in primo grado.
Pertanto, l'appellato concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte dalla appellante poiché infondate in fatto e in diritto.
-L'appello è fondato e, conseguentemente, la sentenza deve essere riformata per le ragioni che si espongono.
In considerazione dell'intima connessione delle argomentazioni proposte, i primi quattro motivi di doglianza debbono essere trattati congiuntamente.
Dalla CTU espletata in primo grado dalla Dott.ssa Persona_1
non emergono elementi sufficienti a provare che l'errata
[...] diagnosi addebitata ai sanitari del Controparte_6
e il ritardo diagnostico fossero connotati da una valenza
[...] causale, giuridicamente apprezzabile, secondo il criterio del “più probabile che non”, in relazione alle conseguenze dannose lamentate dal medesimo . CP_1
Sotto il profilo della condotta inosservante dei sanitari e, in dettaglio, della carenza diagnostica ascritta in capo ai sanitari del Pronto Soccorso appena menzionato, giova osservare che la CTU, che pure riteneva che “[…]Pur nell'assenza di chiari e franchi aspetti di origine fratturativa (che in realtà si sarebbero avuti con altra metodica), l'atteggiamento di quella vertebra lascia ipotizzare o una linea di frattura o un insulto traumatico, comunque da indagare con altra metodica (così come osservato dal CTP attoreo) […]” e reputava “[…]quanto meno prudenziale dare indicazione di introdurre l'ultimo tratto nella colonna dorsale nella esecuzione dell'indagine radiologica ovvero procedere con altra metodica al momento della lettura iconografica del tratto lombosacrale[…]”, poco prima affermava che “[…]la lettura delle indagini radiologiche eseguite in corso di accesso al pronto soccorso in particolare la proiezione eseguita in latero-laterale permette la visualizzazione dell'ultima vertebra dorsale, peraltro non apprezzabile in antero-posteriore (si ricorda che l'indicazione era per l'esecuzione di indagine radiologica a carico del solo tratto lombosacrale) con “rimaneggiamento” del corpo vertebrale nel senso di una deformazione della lamina inferiore che riduce lo spessore del corpo specie se confrontato con il corpo sottostante. […]” Peraltro, la consulente, nelle considerazioni medico-legali che attendono le valutazioni formulate espressamente e puntualmente in risposta ai singoli quesiti, ricostruendo la vicenda clinica che aveva riguardato il paziente, indicava anche la data del 6.11.2014 in cui era stata presa visione, in teleradiologia, presso il
Poliambulatorio Mengoli UOC Bellaria ed area sud-est, di 8 radiogrammi del rachide cervicale;
a tal proposito, affermava che
“[…]non era possibile apprezzare la presenza di cedimenti somatici mentre evidenti aspetti spondilosici diffusi più accentuati al tratto dorsale con concomitante riduzione degli spazi intersomatici. […]” e che, ì in tale occasione, era stata “[…]data indicazione di esecuzioni di altra indagine con altra metodica al persistere del dolore in area rachidea[…]”.
Aggiungeva la consulente, con riguardo all'accertamento del 6.11.2014, che “[…] Dopo 14 giorni dal trauma a causa della persistenza del dolore a carico del tratto lombare, il sig
, quindi, si sottoponeva a nuove indagini radiologiche CP_1 questa volta a coinvolgimento di tutto il tratto vertebrale, che malgrado la presenza di manifestazioni degenerative a carico della colonna, non evidenziava alcuna manifestazione fratturativa di nessuno dei corpi vertebrali in visione. In tal senso sembra escludersi una manifestazione fratturativa, ben 14 giorni dopo il trauma[…]”, così da giungere ad ipotizzare “[…]l'assenza di segni traumatici anche il precedente 24 ottobre e che quindi, anche ipotizzando come eseguita indagine radiologica, la stessa non avrebbe permesso alcuna testimonianza così come realmente occorso in data 6 novembre. Altresì l'assenza di manifestazioni di derivazione traumatica in data 6 novembre veniva addotta alla scarsa nitidezza delle immagini. […]”.
Ora, perché sussista la responsabilità per i fatti dedotti, occorre accertare che, ove non si fosse realizzato il ritardo diagnostico, e, quindi, i sanitari avessero provveduto all'accertamento diagnostico secondo le modalità sopra descritte si sarebbe potuto impedire l'evento lesivo, considerata ogni evidenza del caso concreto nella sua specificità. Al di là dell'apprezzamento circa l'adeguatezza dell'accertamento diagnostico espletato da parte dei sanitari della struttura sanitaria appellante durante il primo accesso al Pronto Soccorso a seguito della caduta, in data 23.10.2014 e delle problematiche tecniche che possano avere ostacolato un completo accertamento, occorre considerare che, per quanto emerge dalle valutazioni rese dalla consulente d'ufficio, le condotte contestate ai sanitari, ancorché inosservanti rispetto ad una completa indagine clinica, e il ritardo della diagnosi che consequenzialmente ne è derivato, non risultano connotate per alcuna incidenza causale rispetto alle conseguenze dannose dedotte dall'attore in primo grado.
La medesima CTU, sebbene valutasse “più probabile che non” che una indagine più approfondita con altra metodica durante quell'accesso avrebbe condotto alla diagnosi di frattura D12, esprimeva incertezza sull'evenienza che, posta in essere la condotta doverosa, “[…]la diagnosi sarebbe stata diversa da quella realmente espressa, e quindi di fatto si fosse modificata la prescrizione rispetto a quanto scritto[…]”, questi riteneva che, in ogni caso, non sarebbe stato certamente modificato il trattamento poiché “[…]si sarebbe comunque tentata una prima fase conservativa, essendo la frattura non coinvolgente il muro posteriore vertebrale ed amielica[…]”.
Con specifico riguardo al ritardo diagnostico della frattura – che, secondo quanto espresso dal CTU, avrebbe potuto spiegare un
“[…] ruolo concausale nella proposizione diagnostica […]” – nella fattispecie in esame “[…]avrebbe comunque potuto sfociare nella stessa terapia chirurgica[…]”, ancorché in tempi maggiormente stringenti, prevedendosi comunque una prima fase con un approccio conservativo e, solo al persistere dei sintomi dolorosi, la esecuzione di un'operazione chirurgica. A tal proposito, la consulente valutava altresì il trattamento medicale nei seguenti termini: “[…] l'atteggiamento terapeutico appare quindi appropriato e verosimilmente non aggravato dall'intervallo temporale occorso dal momento del trauma.
L'indicazione e l'esecuzione sono state apportate in modo del tutto standard a prescindere dal presunto ritardo diagnostico, che in altri termini non ha modificato né la procedura né i tempi di ricovero né tanto meno i temi di recupero funzionali propri[…]”. Ancora, occorre considerare quanto messo in evidenza dalla consulente circa il comportamento del paziente medesimo, il quale non si rivolgeva nuovamente al Pronto Soccorso, avrebbe, invece, consentito di procedere ad una indagine tecnica diversa “[…]in senso sia di coinvolgimento di distretto corporeo che di scelta strumentale[…]” dell'esame diagnostico così da “[…]anticipare di fatto quanto occorso successivamente[…]”, puntualizzando ancora che fosse “[…]da ritenere che anche una eventuale indagine radiologica eseguita 4 giorni prima di quanto realmente eseguito, non avrebbe di fatto modificato l'iter terapeutico successivo[…]”.
Per quanto sopra precisato e tenuto conto della problematicità della diagnosi della frattura vertebrale nelle immediatezze della caduta – scrive ancora la consulente “[…]E' bene precisare, comunque, che l'esecuzione della sola indagine radiologica sulla vertebra D12 al momento dell'ingresso presso il pronto soccorso, non avrebbe condotto ad una diagnosi certa in termini anticipativi, sulla base di quanto occorso successivamente ed in altra struttura rispetto a quella in causa[…]” così come emerso anche in relazione all'accertamento del 6.11.2014 – deve essere esclusa la valenza eziologica della carenza dell'accertamento diagnostico e del ritardo che ne era seguito.
In buona sostanza, deve ritenersi, a ben vedere, che la valutazione percentuale cominque formulata dal CTU in relazione al ritardo non è idonea ad esprimere la causazione di un danno permanente autonomo, che sarebbe sempre stato trattato allo stesso modo e si sarebbe definito comunque con l'intervento alla fine effettuato, se non, semmai, nei termini “differenziali” di danno da perdita di chances di guarigione, il cui periodo necessario sarebbe durato meno, profilo che, tuttavia, il CP_1 mancava specificamente di allegare entro i termini per le preclusioni assertive in primo grado. Dunque, non riscontrandosi argomenti da cui trarre la dimostrazione dell'incidenza causale, seppure differenziale, di tale ritardo nella diagnosi in relazione alla carente indagine diagnostica, deve essere esclusa la responsabilità della struttura sanitaria appellante per i fatti di causa. Part Nondimeno, coglie nel segno il rilievo critico della in ordine al comportamento del medesimo il quale non si era CP_1 nuovamente rivolto al Pronto Soccorso della struttura sanitaria convenuta al persistere della sintomatologia, nonostante – come scrive il CTU – in quella sede i sanitari “[…]spiegavano di ripresentarsi se le condizioni non fossero migliorate […]” e che, peraltro, durante gli accertamenti per cui è causa, di cui è versato in atti il relativo referto, non aveva mostrato un atteggiamento segnatamente collaborativo atteso il rifiuto, dapprima, del “[…]posizionamento di accesso venoso ed esami ematici[…]” e, ancora, quando più tardi nel pomeriggio dello stesso giorno, si legge “[…]si propone esame urine, ma il pz rifiuta perche' desidera andare a casa[…]”. Alla luce di quanto deciso, il quinto e il sesto motivo di doglianza proposti dalla struttura sanitaria appellante, rispettivamente, in punto di danno e in relazione alla compensatio lucri cum damno con l'eventuale risarcimento del danno da parte della si ritengono assorbiti, così come si reputa superfluo CP_5
l'esame di ogni altra questione prospettata dalle parti in causa e di un ulteriore approfondimento istruttorio.
-B) In punto di spese, nonostante la soccombenza dell'attore, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate. Sulla scorta dell'ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale n.77/18 in tema di spese processuali, è consentito al giudice, pur nel confermato rigido quadro normativo dell'ultima versione dell'art.92 cpc, di estendere i confini dell'interpretazione del criterio delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che possono esser ravvisate anche ogni qualvolta la parte sia costretta ad agire, sulla base di un presupposto di fatto reale, ai fini di accertare nel giudizio la corrispondenza del presupposto di danno rivendicato apparente, attraverso una verifica processuale “grave” e necessaria che, nel nostro caso, si ancorava agli esiti della CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-accoglie l'appello proposto dall' Controparte_2 e, per l'effetto, in riforma Controparte_7 dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
-spese di entrambi i gradi interamente compensate. Così deciso in Bologna il giorno 5/11/24
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1994/2020 R.G., trattenuta in decisione il 24.1.2024 e promossa DA:
rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Caravita Cristina e Borioni Valeria ed elett.te dom.ta presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in
. Pt_1 Appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Gamberini Controparte_1 Romano ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in
. Pt_1 Appellato
avverso la sentenza n. 509/2020 emessa dal Tribunale di Bologna e pubblicata il 10.3.2020.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Bologna, l'
[...] esponendo che, in Controparte_2 data 23.10.2014, trovandosi a viaggiare su un autobus a Pt_1 aveva subito una rovinosa caduta dai traumi tanto gravi da rendere necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso del di dove era stato Controparte_2 Pt_1 sottoposto ad una serie di accertamenti clinici, tra i quali anche una RX alla colonna vertebrale, ed era stato poi dimesso con diagnosi di “trauma policontusivo”, prognosi ortopedica di giorni 7 ed esclusione di lesioni alla colonna vertebrale. Deduceva l'attore che, nei giorni seguenti, non riscontrando alcun miglioramento, e superando la prognosi di soli giorni 7, si era deciso a recarsi presso una struttura privata per eseguire una risonanza magnetica e dall'esame, effettuato in data 29.11.2014, presso il centro Iniziativa Medica s.p.a. di era emersa Pt_1 la frattura del corpo D12 che invece era stata esclusa dai sanitari del Pronto Soccorso del POLICLINICO S. ORSOLA. All'intensificarsi dei dolori, esponeva di essersi CP_1 altresì recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore dove era stato nuovamente sottoposto a RX alla colonna vertebrale che ancora aveva evidenziato una “frattura del corpo vertebrale di
D12” e, durante tale visita, i medici avevano spiegato che, in ragione dell'errata diagnosi dei colleghi del POLICLINICO S.
ORSOLA e per il ritardo con cui era stata rilevata la presenza della frattura, si era reso indispensabile un intervento chirurgico molto pericoloso per la sua incolumità fisica;
allegava di aver subito grandi sofferenze, oltre a sintomi gravosi come la perdita di peso e l'incontinenza, nel periodo in cui era stato sottoposto a cure e interventi chirurgici.
Esponeva che in data 2.12.2014 era stato nuovamente sottoposto a visita, e in quell'occasione gli era stato consigliato di sottoporsi all'intervento chirurgico programmato che, effettivamente, era stato eseguito pochi giorni dopo, con tecnica di “cifoplastica con vk-100 11” alla quale avevano fatto seguito una serie di accertamenti e trattamenti medicali.
L'attore asseriva che le sue condizioni, a partire dal febbraio 2015, si fossero aggravate con problemi urologici che avevano provocato un deterioramento del quadro clinico generale e dello stato psicologico del paziente sino a determinare l'insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva, diagnosticata e trattata farmacologicamente.
Pertanto, , esposte le sue difese in diritto, CP_1 concludeva chiedendo, preliminarmente, di accertare e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, dell' Controparte_3
e, per l'effetto, condannare la struttura convenuta al
[...] risarcimento, in solido, di tutti i danni, patrimoniali e non, comprensivi di tutte le spese mediche, oltre interessi e rivalutazione ovvero nella diversa misura di giustizia, anche stabilita ex art. 1226 c.c.
-Si costituiva in giudizio l' Controparte_4 contestando la
[...] prospettazione attorea e argomentando, fra le varie difese, che il non rinvolgendosi più ai sanitari della medesima CP_1 struttura al persistere della sintomatologia dolorosa, disattendendo le raccomandazioni dei medici, aveva, con la sua condotta, interrotto il nesso causale tra la prestazione resa dai sanitari del Pronto Soccorso e il danno lamentato ai sensi dell'art. 1227 c.c. o, quantomeno, era comunque idonea a rilevare in termini di concorso.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale riteneva fondata la domanda attorea e, pertanto, condannava parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dal che liquidava in €36.408,00 CP_1 oltre interessi dalla pronuncia la saldo, condannando parte convenuta alla refusione delle spese di lite e accessori, spese di CTP e ponendo altresì a carico della convenuta le spese di CTU.
-Avverso tale decisione, l'
[...]
Parte_2 propone appello formulando sette seguenti motivi di doglianza.
In particolare, la struttura sanitaria appellante deduce: 1) la nullità, l'erroneità ed ingiustizia della gravata sentenza laddove il giudie riscontrava i presupposti dell'inadempimento dei sanitari, i quali avrebbero dovuto procedere con un'altra metodica al momento della lettura iconografica del tratto lombosacrale o attraverso l'introduzione, nell'indagine radiologica, dell'ultimo tratto della colonna dorsale;
2) la nullità, l'erroneità ed ingiustizia della gravata sentenza laddove il giudice riteneva che, con un accertamento tecnico con altra metodica – ovvero TC o risonanza magnetica – oppure con l'introduzione dell'ultimo tratto della colonna dorsale nell'esecuzione dell'indagine radiologica nell'ambito dell'accesso al Pronto soccorso, fosse più probabile che non che si sarebbe posta la diagnosi della frattura di D12;
3) la nullità, l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata poiché il giudice riteneva non vi fosse interruzione del nesso causale per fatto proprio del paziente, né per l'intervento del terzo, in senso difforme dalla documentazione agli atti e dalle conclusioni del CTU, deducendo inoltre il difetto di motivazione;
4) la nullità, l'erroneità e l'ingiustizia della gravata sentenza laddove il giudice reputava sussistente la relazione causale tra ritardo della diagnosi di frattura D12 da parte dei sanitari della medesima struttura e la sindrome da cauda equina;
5) la nullità, l'erroneità e l'ingiustizia della gravata sentenza laddove il giudice quantificava il danno imputabile alla struttura sanitaria medesima liquidandolo, in termini di danno iatrogeno differenziale per €35.671,00 (71.004,00 corrispondenti al 21% -
€35.333 pari al 14%); 6) la nullità, l'erroneità e l'ingiustizia della gravata sentenza poiché resa senza che fosse acquisita la documentazione relativa all'entità delle lesioni e del risarcimento riconosciuto dal vettore e in punto di compensatio lucri cum damno; CP_5
7) la nullità, l'erroneità e l'ingiustizia della gravata sentenza laddove il giudice condannava la medesima struttura sanitaria alle spese di CTP.
-Si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello che contestava, nel merito, poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, eccependo l'inammissibilità delle asserzioni della struttura sanitaria appellante che ampliava, asseritamente, il thema decidendum, argomentando che la frattura non fosse presente al momento dell'accesso al Pronto Soccorso e che si fosse formata successivamente, a causa del peso e dell'altezza del CP_1 medesimo, non fosse stata dedotta tempestivamente in primo grado.
Pertanto, l'appellato concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte dalla appellante poiché infondate in fatto e in diritto.
-L'appello è fondato e, conseguentemente, la sentenza deve essere riformata per le ragioni che si espongono.
In considerazione dell'intima connessione delle argomentazioni proposte, i primi quattro motivi di doglianza debbono essere trattati congiuntamente.
Dalla CTU espletata in primo grado dalla Dott.ssa Persona_1
non emergono elementi sufficienti a provare che l'errata
[...] diagnosi addebitata ai sanitari del Controparte_6
e il ritardo diagnostico fossero connotati da una valenza
[...] causale, giuridicamente apprezzabile, secondo il criterio del “più probabile che non”, in relazione alle conseguenze dannose lamentate dal medesimo . CP_1
Sotto il profilo della condotta inosservante dei sanitari e, in dettaglio, della carenza diagnostica ascritta in capo ai sanitari del Pronto Soccorso appena menzionato, giova osservare che la CTU, che pure riteneva che “[…]Pur nell'assenza di chiari e franchi aspetti di origine fratturativa (che in realtà si sarebbero avuti con altra metodica), l'atteggiamento di quella vertebra lascia ipotizzare o una linea di frattura o un insulto traumatico, comunque da indagare con altra metodica (così come osservato dal CTP attoreo) […]” e reputava “[…]quanto meno prudenziale dare indicazione di introdurre l'ultimo tratto nella colonna dorsale nella esecuzione dell'indagine radiologica ovvero procedere con altra metodica al momento della lettura iconografica del tratto lombosacrale[…]”, poco prima affermava che “[…]la lettura delle indagini radiologiche eseguite in corso di accesso al pronto soccorso in particolare la proiezione eseguita in latero-laterale permette la visualizzazione dell'ultima vertebra dorsale, peraltro non apprezzabile in antero-posteriore (si ricorda che l'indicazione era per l'esecuzione di indagine radiologica a carico del solo tratto lombosacrale) con “rimaneggiamento” del corpo vertebrale nel senso di una deformazione della lamina inferiore che riduce lo spessore del corpo specie se confrontato con il corpo sottostante. […]” Peraltro, la consulente, nelle considerazioni medico-legali che attendono le valutazioni formulate espressamente e puntualmente in risposta ai singoli quesiti, ricostruendo la vicenda clinica che aveva riguardato il paziente, indicava anche la data del 6.11.2014 in cui era stata presa visione, in teleradiologia, presso il
Poliambulatorio Mengoli UOC Bellaria ed area sud-est, di 8 radiogrammi del rachide cervicale;
a tal proposito, affermava che
“[…]non era possibile apprezzare la presenza di cedimenti somatici mentre evidenti aspetti spondilosici diffusi più accentuati al tratto dorsale con concomitante riduzione degli spazi intersomatici. […]” e che, ì in tale occasione, era stata “[…]data indicazione di esecuzioni di altra indagine con altra metodica al persistere del dolore in area rachidea[…]”.
Aggiungeva la consulente, con riguardo all'accertamento del 6.11.2014, che “[…] Dopo 14 giorni dal trauma a causa della persistenza del dolore a carico del tratto lombare, il sig
, quindi, si sottoponeva a nuove indagini radiologiche CP_1 questa volta a coinvolgimento di tutto il tratto vertebrale, che malgrado la presenza di manifestazioni degenerative a carico della colonna, non evidenziava alcuna manifestazione fratturativa di nessuno dei corpi vertebrali in visione. In tal senso sembra escludersi una manifestazione fratturativa, ben 14 giorni dopo il trauma[…]”, così da giungere ad ipotizzare “[…]l'assenza di segni traumatici anche il precedente 24 ottobre e che quindi, anche ipotizzando come eseguita indagine radiologica, la stessa non avrebbe permesso alcuna testimonianza così come realmente occorso in data 6 novembre. Altresì l'assenza di manifestazioni di derivazione traumatica in data 6 novembre veniva addotta alla scarsa nitidezza delle immagini. […]”.
Ora, perché sussista la responsabilità per i fatti dedotti, occorre accertare che, ove non si fosse realizzato il ritardo diagnostico, e, quindi, i sanitari avessero provveduto all'accertamento diagnostico secondo le modalità sopra descritte si sarebbe potuto impedire l'evento lesivo, considerata ogni evidenza del caso concreto nella sua specificità. Al di là dell'apprezzamento circa l'adeguatezza dell'accertamento diagnostico espletato da parte dei sanitari della struttura sanitaria appellante durante il primo accesso al Pronto Soccorso a seguito della caduta, in data 23.10.2014 e delle problematiche tecniche che possano avere ostacolato un completo accertamento, occorre considerare che, per quanto emerge dalle valutazioni rese dalla consulente d'ufficio, le condotte contestate ai sanitari, ancorché inosservanti rispetto ad una completa indagine clinica, e il ritardo della diagnosi che consequenzialmente ne è derivato, non risultano connotate per alcuna incidenza causale rispetto alle conseguenze dannose dedotte dall'attore in primo grado.
La medesima CTU, sebbene valutasse “più probabile che non” che una indagine più approfondita con altra metodica durante quell'accesso avrebbe condotto alla diagnosi di frattura D12, esprimeva incertezza sull'evenienza che, posta in essere la condotta doverosa, “[…]la diagnosi sarebbe stata diversa da quella realmente espressa, e quindi di fatto si fosse modificata la prescrizione rispetto a quanto scritto[…]”, questi riteneva che, in ogni caso, non sarebbe stato certamente modificato il trattamento poiché “[…]si sarebbe comunque tentata una prima fase conservativa, essendo la frattura non coinvolgente il muro posteriore vertebrale ed amielica[…]”.
Con specifico riguardo al ritardo diagnostico della frattura – che, secondo quanto espresso dal CTU, avrebbe potuto spiegare un
“[…] ruolo concausale nella proposizione diagnostica […]” – nella fattispecie in esame “[…]avrebbe comunque potuto sfociare nella stessa terapia chirurgica[…]”, ancorché in tempi maggiormente stringenti, prevedendosi comunque una prima fase con un approccio conservativo e, solo al persistere dei sintomi dolorosi, la esecuzione di un'operazione chirurgica. A tal proposito, la consulente valutava altresì il trattamento medicale nei seguenti termini: “[…] l'atteggiamento terapeutico appare quindi appropriato e verosimilmente non aggravato dall'intervallo temporale occorso dal momento del trauma.
L'indicazione e l'esecuzione sono state apportate in modo del tutto standard a prescindere dal presunto ritardo diagnostico, che in altri termini non ha modificato né la procedura né i tempi di ricovero né tanto meno i temi di recupero funzionali propri[…]”. Ancora, occorre considerare quanto messo in evidenza dalla consulente circa il comportamento del paziente medesimo, il quale non si rivolgeva nuovamente al Pronto Soccorso, avrebbe, invece, consentito di procedere ad una indagine tecnica diversa “[…]in senso sia di coinvolgimento di distretto corporeo che di scelta strumentale[…]” dell'esame diagnostico così da “[…]anticipare di fatto quanto occorso successivamente[…]”, puntualizzando ancora che fosse “[…]da ritenere che anche una eventuale indagine radiologica eseguita 4 giorni prima di quanto realmente eseguito, non avrebbe di fatto modificato l'iter terapeutico successivo[…]”.
Per quanto sopra precisato e tenuto conto della problematicità della diagnosi della frattura vertebrale nelle immediatezze della caduta – scrive ancora la consulente “[…]E' bene precisare, comunque, che l'esecuzione della sola indagine radiologica sulla vertebra D12 al momento dell'ingresso presso il pronto soccorso, non avrebbe condotto ad una diagnosi certa in termini anticipativi, sulla base di quanto occorso successivamente ed in altra struttura rispetto a quella in causa[…]” così come emerso anche in relazione all'accertamento del 6.11.2014 – deve essere esclusa la valenza eziologica della carenza dell'accertamento diagnostico e del ritardo che ne era seguito.
In buona sostanza, deve ritenersi, a ben vedere, che la valutazione percentuale cominque formulata dal CTU in relazione al ritardo non è idonea ad esprimere la causazione di un danno permanente autonomo, che sarebbe sempre stato trattato allo stesso modo e si sarebbe definito comunque con l'intervento alla fine effettuato, se non, semmai, nei termini “differenziali” di danno da perdita di chances di guarigione, il cui periodo necessario sarebbe durato meno, profilo che, tuttavia, il CP_1 mancava specificamente di allegare entro i termini per le preclusioni assertive in primo grado. Dunque, non riscontrandosi argomenti da cui trarre la dimostrazione dell'incidenza causale, seppure differenziale, di tale ritardo nella diagnosi in relazione alla carente indagine diagnostica, deve essere esclusa la responsabilità della struttura sanitaria appellante per i fatti di causa. Part Nondimeno, coglie nel segno il rilievo critico della in ordine al comportamento del medesimo il quale non si era CP_1 nuovamente rivolto al Pronto Soccorso della struttura sanitaria convenuta al persistere della sintomatologia, nonostante – come scrive il CTU – in quella sede i sanitari “[…]spiegavano di ripresentarsi se le condizioni non fossero migliorate […]” e che, peraltro, durante gli accertamenti per cui è causa, di cui è versato in atti il relativo referto, non aveva mostrato un atteggiamento segnatamente collaborativo atteso il rifiuto, dapprima, del “[…]posizionamento di accesso venoso ed esami ematici[…]” e, ancora, quando più tardi nel pomeriggio dello stesso giorno, si legge “[…]si propone esame urine, ma il pz rifiuta perche' desidera andare a casa[…]”. Alla luce di quanto deciso, il quinto e il sesto motivo di doglianza proposti dalla struttura sanitaria appellante, rispettivamente, in punto di danno e in relazione alla compensatio lucri cum damno con l'eventuale risarcimento del danno da parte della si ritengono assorbiti, così come si reputa superfluo CP_5
l'esame di ogni altra questione prospettata dalle parti in causa e di un ulteriore approfondimento istruttorio.
-B) In punto di spese, nonostante la soccombenza dell'attore, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate. Sulla scorta dell'ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale n.77/18 in tema di spese processuali, è consentito al giudice, pur nel confermato rigido quadro normativo dell'ultima versione dell'art.92 cpc, di estendere i confini dell'interpretazione del criterio delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che possono esser ravvisate anche ogni qualvolta la parte sia costretta ad agire, sulla base di un presupposto di fatto reale, ai fini di accertare nel giudizio la corrispondenza del presupposto di danno rivendicato apparente, attraverso una verifica processuale “grave” e necessaria che, nel nostro caso, si ancorava agli esiti della CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-accoglie l'appello proposto dall' Controparte_2 e, per l'effetto, in riforma Controparte_7 dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
-spese di entrambi i gradi interamente compensate. Così deciso in Bologna il giorno 5/11/24
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)