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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/10/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEZZI Controparte_1 P.IVA_1 SIMONA e dell'avv. TRUNZO ES ( ); elettivamente domiciliato in C.F._1 presso il difensore avv. BEZZI SIMONA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORICA Controparte_2 P.IVA_2 FRANCESCO e dell'avv. BU DR ( ) VIA RAVIZZA 3 28100 C.F._2 NOVARA;
, elettivamente domiciliato in VIA MORERA N.5 28100 NOVARA, presso il difensore avv. CORICA FRANCESCO
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con rito semplificato (ricorso ex art. 281 decies CPC) per risarcimento danni da sinistro da parte della Compagnia assicuratrice presso la quale il ricorrente allega sussistenza polizza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice le conclusioni sono state precisate Controparte_1 in note conclusive autorizzate dep. il 5 settembre 2025, richiamate all'udienza 15 settembre 25
e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
“… - nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.
1/30320/135/157581362, e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_2
pagina 1 di 9 rappresentante pro tempore, a riconoscere alla società ricorrente l'importo dovuto, nella misura indicata di
€ 18.000,00=, ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi al saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi difensivi, da liquidarsi valutando anche il rifiuto all'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, così come previsto dall'art. 4 D.L. 132/2014. - in via istruttoria: qualora ritenuto e previa rimessione della causa in istruttoria, dare ingresso all'istruttoria orale esclusa con provvedimento del 27.11.2024, ammettendo la prova per testi di cui al ricorso introduttivo, richiamata in prima memoria ex art. 281duodecies c.p.c., con i testi e sui capitoli ivi indicati, qui da intendersi integralmente riportati.
- Per parte convenuta le conclusioni sono state precisate in Controparte_3 note conclusive autorizzate dep. il 31 luglio 2025, richiamate all'udienza 15 settembre 25 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
“”Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Giudice del Tribunale di Novara accertare e dichiarare la non operatività della garanzia assicurativa per il danno lamentato da parte ricorrente, in quanto non in diretta correlazione causale con l'atto vandalico contestato, per i motivi di cui in premessa. Conseguentemente respingere la domanda di indennizzo di cui all'atto di citazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, mandando assolta da ogni avversaria pretesa. Controparte_2 Con il favore delle spese del presente giudizio, onorari compresi.”
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. datato 8 aprile 2024, Controparte_1
Contr (d'ora in poi, breviter, ), con il patrocinio dell'avv. SIMONA BEZZI ED ES
[...]
TRUNZO, evocava in giudizio ed innanzi all'intestata Autorità la Controparte_3
(già e d'ora in poi, breviter ), per sentire accogliere nei
[...] Controparte_2 CP_3 confronti della stessa le conclusioni sopra riportate (nella versione “definitiva”); tutto ciò, previo accertamento dell'operatività della polizza n. 1/30320/135/157581362 e in relazione al sinistro accaduto in data 12 dicembre 2022 alla macchina di movimento terra CAT D6K di proprietà dell'assicurata (indennizzo richiesto per l'importo indicato di €18.000,00=).
In data 29 settembre 2024, si costituiva in giudizio con il patrocinio degli avv.ti CP_3
DR BU e FRANCESCO CORICA e con comparsa in pari data, nella quale chiedeva il rigetto delle avverse domande, in particolare, contestando l'operatività della garanzia assicurativa azionata e, conseguentemente, la domanda formulata dalla società ricorrente.
pagina 2 di 9 La prima udienza si svolgeva effettivamente in data 25 settembre 2024 e, all'esito della stessa, venivano concessi termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies, comma 4, c.p.c. con differimento della causa al 27 novembre 2024, per l'esame delle istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva in tale udienza assunta, con ordinanza in pari data, lo scrivente giudice ammetteva parzialmente le istanze di istruttoria orale formulate dalle parti e, all'uopo, disponeva rinvio all'udienza del 26 febbraio 2025 per l'assunzione delle prove ammesse.
Esperita detta fase istruttoria (rappresentata dall'escussione dei testi indicati dalle parti e comparsi), lo scrivente giudice riteneva la causa matura per la decisione e conseguentemente rinviava all'udienza di discussione al 25 settembre 2025, con concessione alle parti di termine sino a 7 giorni liberi prima di tale data per il deposito di brevi note conclusive.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito della predetta udienza di discussione
(discussione “mista”, ergo ex art. 281 quinquies CPC).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pacifici sono i rapporti contrattuali tra le parti, ossia la polizza attivata da parte ricorrente, della quale tuttavia – come più avanti si vedrà – la convenuta resistente contesta l'operatività; neppure contestato, eccetto alcune puntualizzazioni, è il sinistro inteso come fatto storico in sé (ossia il verificarsi, in data 12 dicembre 2022, di danno alla macchina di movimento terra CAT D6K); neppure contestata è la regolare denuncia del sinistro stesso.
Ciò posto, ai fini del decidere, appare opportuno partire dai “fatti” così come risultanti dal
“panorama probatorio”, costituito dai docc. depositati dalle parti (da 1 a 10 per parte ricorrente e da 1 a
6 per parte convenuta / resistente) e dalle prove orali, così come verbalizzate in udienza e qui di seguito
(per praticità e comodità di chi legge) riportate integralmente:
il teste , sui capitoli ammessi di parte attrice / ricorrente, così dichiarava: Testimone_1
3. la mattina del 12.12.2022 un dipendente di Sig. , CP_1 Testimone_1 si recava in cantiere per riprendere l'attività lavorativa e, dovendo utilizzare la macchina movimento terra CAT D6K di cui sopra per eseguire dei lavori di sbancamento del terreno, ne avviava il motore al minimo dei giri per scaldarlo prima di metterlo in esercizio;
si è vero.
4. dopo pochi minuti dall'avvio, il Sig. si avvedeva che l'escavatore era Tes_1 spento e che all'interno del vano motore vi erano degli spruzzi di olio;
si è vero;
non ero in cabina quando è successo;
5. nel dettaglio, il coperchio laterale di accesso al motore risultava essere stato forzato, un tubo interno dell'olio motore risultava rotto e sulla parte retrostante il filtro era presente un foro;
quando sono arrivato non ci avevo fatto caso, ma poi ho potuto vedere che effettivamente sul coperchio laterale di accesso al motore c'era il segno di una forzatura con una leva, magari
pagina 3 di 9 anche un cacciavite. Confermo gli spruzzi dopo aver controllato;
dopo qualche ora è stato verificato pure il buco delle dimensioni di circa il diametro di un dito nella parte retrostante il filtro. sui capitoli ammessi di parte convenuta (a prova contraria):
1)- “”Vero che ha rilasciato le dichiarazioni che le vengono rammostrate – doc.n.03 di parte convenuta – al signor , investigatore incaricato Testimone_2 da ”” Mi ricordo di avere rilasciato delle dichiarazioni ad un perito dell'assicurazione; viene CP_2 rammostrato il documento e il teste riconosce la firma.
2)- “”Vero che la mattina del 12/12/2022, avviava la macchina operatrice CAT D6K, lasciando il motore al minimo perché si sciogliesse il CP_4 ghiaccio dai vetri e si riscaldasse anche la cabina.”” Si è vero.
3)- “”Vero che, compiuta questa operazione, si allontanava dalla macchina operatrice e si sedeva su altro veicolo per stare al caldo.”” Si è vero.
4)- “”Vero che ritornava al dopo circa 15/20 minuti.”” Più o meno si. CP_4
5)- “”Vero che si accorgeva che il motore era spento e tentava di riavviarlo, senza riuscirvi.”” Si è vero, non dava più segni di vita.
6)- “”Vero che verificava che il cofano motore era stato forzato e dal mezzo era fuoriuscito l'olio a causa di un foro praticato nel filtro.”” Si ho già risposto.
Il teste , sui capi di prova rassegnati da parte ricorrente ed ammessi dallo Testimone_3 scrivente, così dichiarava:
3. la mattina del 12.12.2022 un dipendente di Sig. , CP_1 Testimone_1 si recava in cantiere per riprendere l'attività lavorativa e, dovendo utilizzare la macchina movimento terra CAT D6K di cui sopra per eseguire dei lavori di sbancamento del terreno, ne avviava il motore al minimo dei giri per scaldarlo prima di metterlo in esercizio;
si è vero, ed è la prassi che si fa… si accende la macchina e l'operatore prima di iniziare, fa un sommario controllo o comunque aspetta per lasciare scaldare il mezzo.
4. dopo pochi minuti dall'avvio, il Sig. si avvedeva che l'escavatore era Tes_1 spento e che all'interno del vano motore vi erano degli spruzzi di olio;
si è vero ero con lui.
5. nel dettaglio, il coperchio laterale di accesso al motore risultava essere stato forzato, un tubo interno dell'olio motore risultava rotto e sulla parte retrostante il filtro era presente un foro;
si è vero, il buco era nel filtro, mi sembra di ricordare delle dimensioni di una sigaretta… poteva anche essere stato fatto con un cacciavite.
Il teste sui capi di prova rassegnati da parte ricorrente ed ammessi dallo scrivente Testimone_4
(limitatamente a quelli in merito ai quali indicato), così dichiarava:
13. a seguito di tale manomissione, il danno al motore dell'escavatore CAT D6K veniva verificato dalla Responsabile Tecnico di zona della CGT S.r.l. di Vercelli, Sig. , che Testimone_4 eseguiva dei rilievi fotografici (doc. 4) e segnalava la necessità di sostituzione del gruppo completo motore diesel (doc. 5); si è vero, le foto le ho fatte io, ho anche mandato la mail (il teste rammostra la mail stessa). C'erano due strade: una prevedeva la revisione del motore l'altra la sostituzione;
era più percorribile, anche per tempi e costi, quella della sostituzione.
14. che l'intervento riparativo seguitone risultava avere, a fronte di soli ricambi del valore di € 28.000,00= ca., un costo complessivo di € 32.000,00=, oltre IVA, come da fattura n. 105300 del 27.02.2023 (doc. 6); si è vero. Riconosco preventivo e fattura perché fatti da me.
pagina 4 di 9 Il sinistro, oltre che – ut supra premesso - non contestato come fatto storico, è stato quindi confermato dalle sopra riportate testimonianze anche nelle modalità di accadimento. In altre parole, i testi hanno confermato (… per la verità e pure nella fase antecedente al presente giudizio, anche ad
“investigatore” fiduciario della Compagnia), come evidenziato da parte ricorrente in note conclusive, la circostanza fattuale più rilevante: “… nottetempo ignoti abbiano aperto il coperchio laterale di accesso al motore dell'escavatore, regolarmente parcato in cantiere, ed abbiano praticato un foro sulla parte retrostante del filtro dell'olio…”.
In particolare, il Sig. pur confermando di non essere in cabina al momento dello spegnimento Tes_1 del motore, ha precisato che “il coperchio laterale di accesso al motore risultava essere stato forzato, un tubo interno dell'olio motore risultava rotto e sulla parte retrostante il filtro era presente un foro … confermo gli spruzzi dopo aver controllato”. Mentre il teste non solo ha confermato la prassi di Tes_3 inizio lavori ed avvio della macchina seguita dal dipendente di la mattina del 12.12.2022, CP_1 ma insieme a quest'ultimo ha poi verificato la presenza di spruzzi d'olio all'interno del vano motore
(“nel dettaglio, il coperchio laterale di accesso al motore risultava essere stato forzato … il buco era nel filtro, mi sembra di ricordare delle dimensioni di una sigaretta … poteva anche essere stato fatto con un cacciavite”). Anche sul quantum, il teste ha precisato come a seguito della Tes_4 manomissione subita dalla macchina escavatrice in questione (anche dallo stesso – quindi – confermata) fossero percorribili due strade: “una prevedeva la revisione del motore l'altra la sostituzione;
era più percorribile, anche per tempi e costi, quella della sostituzione” (del gruppo completo motore diesel), così confermando l'intervento riparativo di cui in atti.
Non appare altresì dubbio come il sinistro de quo, di per sé non contestato e confermato dagli elementi istruttori di cui sopra (… oltre alle testimonianze, va evidenziato che tra i riscontri documentali vi sono anche le fotografie che documentano il sinistro e depositate, non solo da parte attrice, ma anche da – vedi, tra il resto, doc. 6 del fascicolo di parte convenuta / resistente), CP_3 possa essere “qualificato” come “atto vandalico” e nessun dubbio sul fatto che detta tipologia di evento sinistroso sia generalmente “coperta” dalla polizza in essere tra le parti. Ed allora, cosa contesta
Per completezza, appare quanto mai opportuno riproporre a seguire le considerazioni della CP_3 stessa Compagnia resistente sul punto (in particolare, in note conclusive e, quindi, all'esito dell'istruttoria):
Va ribadito che l'ipotesi indicata da parte ricorrente, in merito al fatto che l'evento sia stato provocato da un atto vandalico o da un sabotaggio, può anche ritenersi fondata, ma tale atto vandalico non si è verificato direttamente sul macchinario o sul motore dello stesso, ma mediante la realizzazione di un foro al filtro dell'olio, quindi, neanche il tubo sarebbe stato danneggiato. Il problema è derivato dal pagina 5 di 9 fatto che, acceso il motore del macchinario, lo stesso è stato “abbandonato” per oltre un quarto d'ora,
e ciò, a fronte della fuoriuscita dell'olio dal foro praticato nel filtro, la pompa dell'olio ha mandato il circolo in pressione, favorendo la fuoriuscita del residuo lubrificante ed il “grippaggio” del complesso motoristico. Le verifiche affidate alla società (doc.n.02) hanno confermato che non v'è CP_5 stata rottura del tubo dell'olio, né tanto meno di componenti del motore, ma solo la foratura del filtro, ed in relazione a ciò, è stato contestato che l'assicurata potesse avere diritto all'indennizzo per il danno derivato dalla rottura del motore, in quanto tale danno non poteva ritenersi in diretta correlazione causale con l'atto vandalico.
Ed ancora,“… Il semplice controllo del cruscotto, avrebbe consentito nell'immediatezza di accorgersi delle problematiche connesse alla insufficiente e poi mancante lubrificazione del motore.”
È proprio su quanto appena evidenziato (limitazione del danno al solo filtro e causazione del Contr danno imputabile a condotta del dipendente ) che fonda le principali difese, con CP_3 conseguente inoperatività della polizza.
La prima osservazione (quella per cui il danneggiamento parrebbe essere, anche se non appieno dimostrato ed in effetti contrastante con parte delle dichiarazioni rese dai predetti testi, solo sul filtro e non sul motore) non appare tuttavia condivisibile;
innanzitutto, non solo è stato accertato il foro nel filtro, ma anche la “forzatura” del coperchio di accesso al motore (… e quindi parte di esso…) e, Contr comunque, come osservato dalla difesa di , una simile interpretazione del contratto appare, oltre che contraria a “buona fede”, eccessivamente “formalista” e poco coerente con l'oggetto del contratto.
A prescindere da ciò, pertinenti appaiono le considerazioni in argomento svolte dalla ricorrente sulla distinzione delle definizioni di “danno materiale e diretto” quale danno inerente alla materialità della cosa assicurata ed indiretto, quale danno non inerente la materialità della cosa assicurata;
considerazioni che portano – a maggior ragione e a prescindere da quanto appena osservato sulle risultanze istruttorie – a ritenere di per sé “coperto” l'evento. Altrettanto pertinente ed in termini è Contr infine il precedente giurisprudenziale richiamato in note conclusive di , laddove la Corte di
Cassazione afferma sì che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa”, ma anche che “se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore” (Cass. Civ. n. 1558/18).
pagina 6 di 9 Neppure condivisibile e degna di accoglimento è la seconda contestazione di parte convenuta Contr resistente e sollevata in relazione ad una adombrata “negligenza” dell'operatore , che – a dire di
– avrebbe potuto avvedersi della perdita e magari arrestare subito il motore. CP_3
A parere di scrive, non è rinvenibile alcuna negligenza da parte dell'operatore stesso e comunque non pare sostenibile che detto comportamento abbia potuto causare il danno (il danno è derivato dal sopra emerso danno vandalico). Anche in questo caso, pertinente appare la
“giurisprudenza” richiamata a conforto dalla ricorrente: “la causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, esige comunque che il fattore causale prossimo non sia strettamente dipendente dal fattore causale più remoto;
e, quindi, esige che il fattore causale prossimo si ponga al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo del fattore causale più remoto. In altri termini il rapporto di causalità può escludersi soltanto se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile” (cfr. Cass. Civ. n. 43270/16, conforme
Cass. Civ. ord. n. 21563/22, già citate).
Ad escludere comunque la sostenuta inoperatività della polizza, vi sarebbe peraltro da osservare Contr che le condizioni della stessa polizza (documento – è bene evidenziarlo - prodotto sia da che da estendono infatti espressamente la garanzia “alla colpa grave dell'assicurato, del contraente CP_3
e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo”, risultando esclusi solo i danni conseguenti ad atti dolosi del contraente/assicurato, fattispecie neppure sostenuta dalla difesa della Compagnia e comunque non emersa. Dal che, come correttamente puntualizzato dalla difesa di parte attrice, “… anche qualora nella condotta dell'addetto di parte ricorrente fosse ravviabile una qualche leggerezza
…, anche tale ipotesi ricadrebbe nell'ambito della copertura assicurativa “Rischi Diversi” sottoscritta da …”. CP_1
Dopo tutte le considerazioni svolte sul punto an debeatur, un ultimo accenno merita il quantum Contr debeatur. Sul punto, l'onere probatorio in capo a parte ricorrente può dirsi assolto: ha versato in atti preventivo e, soprattutto, fattura (portante la somma finale di euro 39.040,00=, IVA inclusa); in aggiunta, il teste ha riconosciuto i predetti documenti e, più generalmente, ha confermato i Tes_4 capitoli di prova dedotti da parte ricorrente sul punto. Per contro, non paiono svolte particolari contestazioni, specificamente in punto quantum, neppure in note conclusive da parte di . CP_3
Va poi aggiunto che l'assicurato non chiede neppure un risarcimento pari al costo delle riparazioni
(emerso in quasi 40.000,00=), ma, “… atteso che il costo di riparazione supera il valore assicurato
(che vista la contestualità con la riduzione intervenuta a seguito del rinnovo di dicembre 2022 si ritiene di contenere in € 20.000,00=), l'indennizzo spettante all'odierna ricorrente risulta essere pari
pagina 7 di 9 ad € 18.000,00=. …” (l'indennizzo richiesto anche in sede di p.c. “sconta” anche lo “scoperto del
10%”).
Pertanto, anche sotto il profilo del quantum, la domanda di parte attrice / ricorrente appare meritevole di accoglimento.
__________________________________________
Le spese di lite relative al presente procedimento devono comunque essere allocate secondo il noto principio di soccombenza;
e senza nessuna riduzione / compensazione: a conforto di ciò, pur mostrando un contegno nella fase strettamente processuale improntato alla correttezza, si tenga pure conto della mancata adesione alla negoziazione e la totale, quanto incomprensibile, chiusura da parte di per una soluzione conciliativa (che avrebbe, se non evitato il presente giudizio, almeno CP_3 limitato la durata dello stesso ed evitato che lo scrivente emettesse la presente sentenza…); spese di lite liquidate, ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, non solo in considerazione del valore della presente causa sulla base del petitum (coincidente col decisum e vicino al valore medio dello scaglione parametrico applicabile), ma anche dell'attività di causa che ha visto regolare svolgimento di tutte le fasi previste nei “parametri” stessi;
la concreta liquidazione verrà pertanto effettuata applicando i valori medi dello scaglione parametrico di riferimento (tra 5.200,00= e 26.000,00=), ovverosia in € 5.077,00=
(di cui € 919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 1.680,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.701,00= per la fase decisionale), € 264,00= per esposti / anticipazioni operate da parte attrice (contributo unificato e marca da bollo 27,00= euro – notifiche da effettuarsi a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
ACCERTATA e DICHIARATA l'operatività della polizza n. 1/30320/135/157581362 (stipulata tra l'odierna ricorrente e l'odierna resistente), in merito al sinistro per cui è causa (avvenuto in loc.
Cascina Malfatta nel Comune di Oleggio - NO, Via S. Giovanni, avvenuto o comunque accertato in data 12 dicembre 2022); per l'effetto, NA parte resistente
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere e Controparte_2 versare alla società ricorrente in persona del legale Controparte_1
pagina 8 di 9 rappresentante pro tempore, l'importo dovuto a titolo di indennizzo, nella misura richiesta di €
18.000,00=.
NA parte convenuta alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore di parte attrice, liquidando le stesse come sopra, ossia in € 5.077,00= (di cui € 919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 1.680,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed €
1.701,00= per la fase decisionale), € 264,00= per esposti / anticipazioni, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute;
Novara lì 30 ott. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEZZI Controparte_1 P.IVA_1 SIMONA e dell'avv. TRUNZO ES ( ); elettivamente domiciliato in C.F._1 presso il difensore avv. BEZZI SIMONA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORICA Controparte_2 P.IVA_2 FRANCESCO e dell'avv. BU DR ( ) VIA RAVIZZA 3 28100 C.F._2 NOVARA;
, elettivamente domiciliato in VIA MORERA N.5 28100 NOVARA, presso il difensore avv. CORICA FRANCESCO
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con rito semplificato (ricorso ex art. 281 decies CPC) per risarcimento danni da sinistro da parte della Compagnia assicuratrice presso la quale il ricorrente allega sussistenza polizza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice le conclusioni sono state precisate Controparte_1 in note conclusive autorizzate dep. il 5 settembre 2025, richiamate all'udienza 15 settembre 25
e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
“… - nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.
1/30320/135/157581362, e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_2
pagina 1 di 9 rappresentante pro tempore, a riconoscere alla società ricorrente l'importo dovuto, nella misura indicata di
€ 18.000,00=, ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi al saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi difensivi, da liquidarsi valutando anche il rifiuto all'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, così come previsto dall'art. 4 D.L. 132/2014. - in via istruttoria: qualora ritenuto e previa rimessione della causa in istruttoria, dare ingresso all'istruttoria orale esclusa con provvedimento del 27.11.2024, ammettendo la prova per testi di cui al ricorso introduttivo, richiamata in prima memoria ex art. 281duodecies c.p.c., con i testi e sui capitoli ivi indicati, qui da intendersi integralmente riportati.
- Per parte convenuta le conclusioni sono state precisate in Controparte_3 note conclusive autorizzate dep. il 31 luglio 2025, richiamate all'udienza 15 settembre 25 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
“”Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Giudice del Tribunale di Novara accertare e dichiarare la non operatività della garanzia assicurativa per il danno lamentato da parte ricorrente, in quanto non in diretta correlazione causale con l'atto vandalico contestato, per i motivi di cui in premessa. Conseguentemente respingere la domanda di indennizzo di cui all'atto di citazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, mandando assolta da ogni avversaria pretesa. Controparte_2 Con il favore delle spese del presente giudizio, onorari compresi.”
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. datato 8 aprile 2024, Controparte_1
Contr (d'ora in poi, breviter, ), con il patrocinio dell'avv. SIMONA BEZZI ED ES
[...]
TRUNZO, evocava in giudizio ed innanzi all'intestata Autorità la Controparte_3
(già e d'ora in poi, breviter ), per sentire accogliere nei
[...] Controparte_2 CP_3 confronti della stessa le conclusioni sopra riportate (nella versione “definitiva”); tutto ciò, previo accertamento dell'operatività della polizza n. 1/30320/135/157581362 e in relazione al sinistro accaduto in data 12 dicembre 2022 alla macchina di movimento terra CAT D6K di proprietà dell'assicurata (indennizzo richiesto per l'importo indicato di €18.000,00=).
In data 29 settembre 2024, si costituiva in giudizio con il patrocinio degli avv.ti CP_3
DR BU e FRANCESCO CORICA e con comparsa in pari data, nella quale chiedeva il rigetto delle avverse domande, in particolare, contestando l'operatività della garanzia assicurativa azionata e, conseguentemente, la domanda formulata dalla società ricorrente.
pagina 2 di 9 La prima udienza si svolgeva effettivamente in data 25 settembre 2024 e, all'esito della stessa, venivano concessi termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies, comma 4, c.p.c. con differimento della causa al 27 novembre 2024, per l'esame delle istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva in tale udienza assunta, con ordinanza in pari data, lo scrivente giudice ammetteva parzialmente le istanze di istruttoria orale formulate dalle parti e, all'uopo, disponeva rinvio all'udienza del 26 febbraio 2025 per l'assunzione delle prove ammesse.
Esperita detta fase istruttoria (rappresentata dall'escussione dei testi indicati dalle parti e comparsi), lo scrivente giudice riteneva la causa matura per la decisione e conseguentemente rinviava all'udienza di discussione al 25 settembre 2025, con concessione alle parti di termine sino a 7 giorni liberi prima di tale data per il deposito di brevi note conclusive.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito della predetta udienza di discussione
(discussione “mista”, ergo ex art. 281 quinquies CPC).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pacifici sono i rapporti contrattuali tra le parti, ossia la polizza attivata da parte ricorrente, della quale tuttavia – come più avanti si vedrà – la convenuta resistente contesta l'operatività; neppure contestato, eccetto alcune puntualizzazioni, è il sinistro inteso come fatto storico in sé (ossia il verificarsi, in data 12 dicembre 2022, di danno alla macchina di movimento terra CAT D6K); neppure contestata è la regolare denuncia del sinistro stesso.
Ciò posto, ai fini del decidere, appare opportuno partire dai “fatti” così come risultanti dal
“panorama probatorio”, costituito dai docc. depositati dalle parti (da 1 a 10 per parte ricorrente e da 1 a
6 per parte convenuta / resistente) e dalle prove orali, così come verbalizzate in udienza e qui di seguito
(per praticità e comodità di chi legge) riportate integralmente:
il teste , sui capitoli ammessi di parte attrice / ricorrente, così dichiarava: Testimone_1
3. la mattina del 12.12.2022 un dipendente di Sig. , CP_1 Testimone_1 si recava in cantiere per riprendere l'attività lavorativa e, dovendo utilizzare la macchina movimento terra CAT D6K di cui sopra per eseguire dei lavori di sbancamento del terreno, ne avviava il motore al minimo dei giri per scaldarlo prima di metterlo in esercizio;
si è vero.
4. dopo pochi minuti dall'avvio, il Sig. si avvedeva che l'escavatore era Tes_1 spento e che all'interno del vano motore vi erano degli spruzzi di olio;
si è vero;
non ero in cabina quando è successo;
5. nel dettaglio, il coperchio laterale di accesso al motore risultava essere stato forzato, un tubo interno dell'olio motore risultava rotto e sulla parte retrostante il filtro era presente un foro;
quando sono arrivato non ci avevo fatto caso, ma poi ho potuto vedere che effettivamente sul coperchio laterale di accesso al motore c'era il segno di una forzatura con una leva, magari
pagina 3 di 9 anche un cacciavite. Confermo gli spruzzi dopo aver controllato;
dopo qualche ora è stato verificato pure il buco delle dimensioni di circa il diametro di un dito nella parte retrostante il filtro. sui capitoli ammessi di parte convenuta (a prova contraria):
1)- “”Vero che ha rilasciato le dichiarazioni che le vengono rammostrate – doc.n.03 di parte convenuta – al signor , investigatore incaricato Testimone_2 da ”” Mi ricordo di avere rilasciato delle dichiarazioni ad un perito dell'assicurazione; viene CP_2 rammostrato il documento e il teste riconosce la firma.
2)- “”Vero che la mattina del 12/12/2022, avviava la macchina operatrice CAT D6K, lasciando il motore al minimo perché si sciogliesse il CP_4 ghiaccio dai vetri e si riscaldasse anche la cabina.”” Si è vero.
3)- “”Vero che, compiuta questa operazione, si allontanava dalla macchina operatrice e si sedeva su altro veicolo per stare al caldo.”” Si è vero.
4)- “”Vero che ritornava al dopo circa 15/20 minuti.”” Più o meno si. CP_4
5)- “”Vero che si accorgeva che il motore era spento e tentava di riavviarlo, senza riuscirvi.”” Si è vero, non dava più segni di vita.
6)- “”Vero che verificava che il cofano motore era stato forzato e dal mezzo era fuoriuscito l'olio a causa di un foro praticato nel filtro.”” Si ho già risposto.
Il teste , sui capi di prova rassegnati da parte ricorrente ed ammessi dallo Testimone_3 scrivente, così dichiarava:
3. la mattina del 12.12.2022 un dipendente di Sig. , CP_1 Testimone_1 si recava in cantiere per riprendere l'attività lavorativa e, dovendo utilizzare la macchina movimento terra CAT D6K di cui sopra per eseguire dei lavori di sbancamento del terreno, ne avviava il motore al minimo dei giri per scaldarlo prima di metterlo in esercizio;
si è vero, ed è la prassi che si fa… si accende la macchina e l'operatore prima di iniziare, fa un sommario controllo o comunque aspetta per lasciare scaldare il mezzo.
4. dopo pochi minuti dall'avvio, il Sig. si avvedeva che l'escavatore era Tes_1 spento e che all'interno del vano motore vi erano degli spruzzi di olio;
si è vero ero con lui.
5. nel dettaglio, il coperchio laterale di accesso al motore risultava essere stato forzato, un tubo interno dell'olio motore risultava rotto e sulla parte retrostante il filtro era presente un foro;
si è vero, il buco era nel filtro, mi sembra di ricordare delle dimensioni di una sigaretta… poteva anche essere stato fatto con un cacciavite.
Il teste sui capi di prova rassegnati da parte ricorrente ed ammessi dallo scrivente Testimone_4
(limitatamente a quelli in merito ai quali indicato), così dichiarava:
13. a seguito di tale manomissione, il danno al motore dell'escavatore CAT D6K veniva verificato dalla Responsabile Tecnico di zona della CGT S.r.l. di Vercelli, Sig. , che Testimone_4 eseguiva dei rilievi fotografici (doc. 4) e segnalava la necessità di sostituzione del gruppo completo motore diesel (doc. 5); si è vero, le foto le ho fatte io, ho anche mandato la mail (il teste rammostra la mail stessa). C'erano due strade: una prevedeva la revisione del motore l'altra la sostituzione;
era più percorribile, anche per tempi e costi, quella della sostituzione.
14. che l'intervento riparativo seguitone risultava avere, a fronte di soli ricambi del valore di € 28.000,00= ca., un costo complessivo di € 32.000,00=, oltre IVA, come da fattura n. 105300 del 27.02.2023 (doc. 6); si è vero. Riconosco preventivo e fattura perché fatti da me.
pagina 4 di 9 Il sinistro, oltre che – ut supra premesso - non contestato come fatto storico, è stato quindi confermato dalle sopra riportate testimonianze anche nelle modalità di accadimento. In altre parole, i testi hanno confermato (… per la verità e pure nella fase antecedente al presente giudizio, anche ad
“investigatore” fiduciario della Compagnia), come evidenziato da parte ricorrente in note conclusive, la circostanza fattuale più rilevante: “… nottetempo ignoti abbiano aperto il coperchio laterale di accesso al motore dell'escavatore, regolarmente parcato in cantiere, ed abbiano praticato un foro sulla parte retrostante del filtro dell'olio…”.
In particolare, il Sig. pur confermando di non essere in cabina al momento dello spegnimento Tes_1 del motore, ha precisato che “il coperchio laterale di accesso al motore risultava essere stato forzato, un tubo interno dell'olio motore risultava rotto e sulla parte retrostante il filtro era presente un foro … confermo gli spruzzi dopo aver controllato”. Mentre il teste non solo ha confermato la prassi di Tes_3 inizio lavori ed avvio della macchina seguita dal dipendente di la mattina del 12.12.2022, CP_1 ma insieme a quest'ultimo ha poi verificato la presenza di spruzzi d'olio all'interno del vano motore
(“nel dettaglio, il coperchio laterale di accesso al motore risultava essere stato forzato … il buco era nel filtro, mi sembra di ricordare delle dimensioni di una sigaretta … poteva anche essere stato fatto con un cacciavite”). Anche sul quantum, il teste ha precisato come a seguito della Tes_4 manomissione subita dalla macchina escavatrice in questione (anche dallo stesso – quindi – confermata) fossero percorribili due strade: “una prevedeva la revisione del motore l'altra la sostituzione;
era più percorribile, anche per tempi e costi, quella della sostituzione” (del gruppo completo motore diesel), così confermando l'intervento riparativo di cui in atti.
Non appare altresì dubbio come il sinistro de quo, di per sé non contestato e confermato dagli elementi istruttori di cui sopra (… oltre alle testimonianze, va evidenziato che tra i riscontri documentali vi sono anche le fotografie che documentano il sinistro e depositate, non solo da parte attrice, ma anche da – vedi, tra il resto, doc. 6 del fascicolo di parte convenuta / resistente), CP_3 possa essere “qualificato” come “atto vandalico” e nessun dubbio sul fatto che detta tipologia di evento sinistroso sia generalmente “coperta” dalla polizza in essere tra le parti. Ed allora, cosa contesta
Per completezza, appare quanto mai opportuno riproporre a seguire le considerazioni della CP_3 stessa Compagnia resistente sul punto (in particolare, in note conclusive e, quindi, all'esito dell'istruttoria):
Va ribadito che l'ipotesi indicata da parte ricorrente, in merito al fatto che l'evento sia stato provocato da un atto vandalico o da un sabotaggio, può anche ritenersi fondata, ma tale atto vandalico non si è verificato direttamente sul macchinario o sul motore dello stesso, ma mediante la realizzazione di un foro al filtro dell'olio, quindi, neanche il tubo sarebbe stato danneggiato. Il problema è derivato dal pagina 5 di 9 fatto che, acceso il motore del macchinario, lo stesso è stato “abbandonato” per oltre un quarto d'ora,
e ciò, a fronte della fuoriuscita dell'olio dal foro praticato nel filtro, la pompa dell'olio ha mandato il circolo in pressione, favorendo la fuoriuscita del residuo lubrificante ed il “grippaggio” del complesso motoristico. Le verifiche affidate alla società (doc.n.02) hanno confermato che non v'è CP_5 stata rottura del tubo dell'olio, né tanto meno di componenti del motore, ma solo la foratura del filtro, ed in relazione a ciò, è stato contestato che l'assicurata potesse avere diritto all'indennizzo per il danno derivato dalla rottura del motore, in quanto tale danno non poteva ritenersi in diretta correlazione causale con l'atto vandalico.
Ed ancora,“… Il semplice controllo del cruscotto, avrebbe consentito nell'immediatezza di accorgersi delle problematiche connesse alla insufficiente e poi mancante lubrificazione del motore.”
È proprio su quanto appena evidenziato (limitazione del danno al solo filtro e causazione del Contr danno imputabile a condotta del dipendente ) che fonda le principali difese, con CP_3 conseguente inoperatività della polizza.
La prima osservazione (quella per cui il danneggiamento parrebbe essere, anche se non appieno dimostrato ed in effetti contrastante con parte delle dichiarazioni rese dai predetti testi, solo sul filtro e non sul motore) non appare tuttavia condivisibile;
innanzitutto, non solo è stato accertato il foro nel filtro, ma anche la “forzatura” del coperchio di accesso al motore (… e quindi parte di esso…) e, Contr comunque, come osservato dalla difesa di , una simile interpretazione del contratto appare, oltre che contraria a “buona fede”, eccessivamente “formalista” e poco coerente con l'oggetto del contratto.
A prescindere da ciò, pertinenti appaiono le considerazioni in argomento svolte dalla ricorrente sulla distinzione delle definizioni di “danno materiale e diretto” quale danno inerente alla materialità della cosa assicurata ed indiretto, quale danno non inerente la materialità della cosa assicurata;
considerazioni che portano – a maggior ragione e a prescindere da quanto appena osservato sulle risultanze istruttorie – a ritenere di per sé “coperto” l'evento. Altrettanto pertinente ed in termini è Contr infine il precedente giurisprudenziale richiamato in note conclusive di , laddove la Corte di
Cassazione afferma sì che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa”, ma anche che “se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore” (Cass. Civ. n. 1558/18).
pagina 6 di 9 Neppure condivisibile e degna di accoglimento è la seconda contestazione di parte convenuta Contr resistente e sollevata in relazione ad una adombrata “negligenza” dell'operatore , che – a dire di
– avrebbe potuto avvedersi della perdita e magari arrestare subito il motore. CP_3
A parere di scrive, non è rinvenibile alcuna negligenza da parte dell'operatore stesso e comunque non pare sostenibile che detto comportamento abbia potuto causare il danno (il danno è derivato dal sopra emerso danno vandalico). Anche in questo caso, pertinente appare la
“giurisprudenza” richiamata a conforto dalla ricorrente: “la causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, esige comunque che il fattore causale prossimo non sia strettamente dipendente dal fattore causale più remoto;
e, quindi, esige che il fattore causale prossimo si ponga al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo del fattore causale più remoto. In altri termini il rapporto di causalità può escludersi soltanto se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile” (cfr. Cass. Civ. n. 43270/16, conforme
Cass. Civ. ord. n. 21563/22, già citate).
Ad escludere comunque la sostenuta inoperatività della polizza, vi sarebbe peraltro da osservare Contr che le condizioni della stessa polizza (documento – è bene evidenziarlo - prodotto sia da che da estendono infatti espressamente la garanzia “alla colpa grave dell'assicurato, del contraente CP_3
e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo”, risultando esclusi solo i danni conseguenti ad atti dolosi del contraente/assicurato, fattispecie neppure sostenuta dalla difesa della Compagnia e comunque non emersa. Dal che, come correttamente puntualizzato dalla difesa di parte attrice, “… anche qualora nella condotta dell'addetto di parte ricorrente fosse ravviabile una qualche leggerezza
…, anche tale ipotesi ricadrebbe nell'ambito della copertura assicurativa “Rischi Diversi” sottoscritta da …”. CP_1
Dopo tutte le considerazioni svolte sul punto an debeatur, un ultimo accenno merita il quantum Contr debeatur. Sul punto, l'onere probatorio in capo a parte ricorrente può dirsi assolto: ha versato in atti preventivo e, soprattutto, fattura (portante la somma finale di euro 39.040,00=, IVA inclusa); in aggiunta, il teste ha riconosciuto i predetti documenti e, più generalmente, ha confermato i Tes_4 capitoli di prova dedotti da parte ricorrente sul punto. Per contro, non paiono svolte particolari contestazioni, specificamente in punto quantum, neppure in note conclusive da parte di . CP_3
Va poi aggiunto che l'assicurato non chiede neppure un risarcimento pari al costo delle riparazioni
(emerso in quasi 40.000,00=), ma, “… atteso che il costo di riparazione supera il valore assicurato
(che vista la contestualità con la riduzione intervenuta a seguito del rinnovo di dicembre 2022 si ritiene di contenere in € 20.000,00=), l'indennizzo spettante all'odierna ricorrente risulta essere pari
pagina 7 di 9 ad € 18.000,00=. …” (l'indennizzo richiesto anche in sede di p.c. “sconta” anche lo “scoperto del
10%”).
Pertanto, anche sotto il profilo del quantum, la domanda di parte attrice / ricorrente appare meritevole di accoglimento.
__________________________________________
Le spese di lite relative al presente procedimento devono comunque essere allocate secondo il noto principio di soccombenza;
e senza nessuna riduzione / compensazione: a conforto di ciò, pur mostrando un contegno nella fase strettamente processuale improntato alla correttezza, si tenga pure conto della mancata adesione alla negoziazione e la totale, quanto incomprensibile, chiusura da parte di per una soluzione conciliativa (che avrebbe, se non evitato il presente giudizio, almeno CP_3 limitato la durata dello stesso ed evitato che lo scrivente emettesse la presente sentenza…); spese di lite liquidate, ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, non solo in considerazione del valore della presente causa sulla base del petitum (coincidente col decisum e vicino al valore medio dello scaglione parametrico applicabile), ma anche dell'attività di causa che ha visto regolare svolgimento di tutte le fasi previste nei “parametri” stessi;
la concreta liquidazione verrà pertanto effettuata applicando i valori medi dello scaglione parametrico di riferimento (tra 5.200,00= e 26.000,00=), ovverosia in € 5.077,00=
(di cui € 919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 1.680,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.701,00= per la fase decisionale), € 264,00= per esposti / anticipazioni operate da parte attrice (contributo unificato e marca da bollo 27,00= euro – notifiche da effettuarsi a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
ACCERTATA e DICHIARATA l'operatività della polizza n. 1/30320/135/157581362 (stipulata tra l'odierna ricorrente e l'odierna resistente), in merito al sinistro per cui è causa (avvenuto in loc.
Cascina Malfatta nel Comune di Oleggio - NO, Via S. Giovanni, avvenuto o comunque accertato in data 12 dicembre 2022); per l'effetto, NA parte resistente
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere e Controparte_2 versare alla società ricorrente in persona del legale Controparte_1
pagina 8 di 9 rappresentante pro tempore, l'importo dovuto a titolo di indennizzo, nella misura richiesta di €
18.000,00=.
NA parte convenuta alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore di parte attrice, liquidando le stesse come sopra, ossia in € 5.077,00= (di cui € 919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 1.680,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed €
1.701,00= per la fase decisionale), € 264,00= per esposti / anticipazioni, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute;
Novara lì 30 ott. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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