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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2034/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2034/2020, avente a oggetto “Altri istituti relativi alle successioni” e promossa da:
, nata a [...] il [...], (c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' Avv. Francesco Cicciù in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE - contro
, nata a [...] il [...] (c.f.: , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall' Avv. Angelo Lavorato in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo che:
[...]
- in data 28.04.2018 è deceduta la madre delle SI.re ed , sig.ra Per_1 Parte_1 CP_1 Per_2 nata a [...], il [...], con ultimo domicilio a Cariati, via I Trav. Quasimodo, n.1;
[...]
- quest'ultima era intestataria di una serie di beni immobili oltre che di depositi bancari e/o postali;
- nello specifico i beni immobili di proprietà della SI.ra erano i seguenti: 1) immobile sito Per_2 in Via S. Quasimodo, Foglio 14, particella 594, sub. 15, Cat. A/3. cl. 4, vani 10, piano 2, rendita €619, 75, di proprietà di COMPRAVENDITA n. 26104.1/2006); 2) immobile sito in Via S.
CP_1 Quasimodo, Foglio 14, particella 594, sub. 5, Cat. A/3, cl. 2, vani 6, piano 1, rendita € 260,29, di proprietà di DONATO dalla SI. 3) immobile sito in Via S. Quasimodo, foglio 14.
CP_1 Per_2 Particella 594, sub. 1, Cat. C/2, cl. 1, piano T, rendita €43,38, di proprietà di 4) immobile
CP_1 sito in Via S. Quasimodo, foglio 14, particella 594, sub. 2, Cat. C/6, cl.2, piano T, rendita € 30,99, di proprietà di 5) immobile sito in Via S. Quasimodo, foglio 14, particella 594, sub. 3, Cat.
CP_1 C/6, cl.2, piano T, rendita € 35,15, di proprietà di 6) immobile sito in Via S. Quasimodo,
CP_1 foglio 14, particella 594, sub. 6, Cat. A/3, cl. 1, vani 3,5, piano 1, rendita € 126,53, di proprietà di
CP_1
7) immobile sito in Trav. Prima di Via S. Quasimodo, foglio 14, particella 594, sub. 16, in corso
[...] di costruzione, di proprietà di 8) immobile sito in Via S. Quasimodo, foglio 14, particella CP_1
594, sub. 4, cat. A/3, cl. 1, vani 6, piano T, rendita € 216,91, di proprietà di 9) immobile Parte_2 sito in Via Bari, foglio 28, particella 501, sub. 2, cat. A/4, cl. 2, vani 2, piano T, rendita € 61,97, di pagina 1 di 14 proprietà di Parte_2
- con atto di compravendita rogato dal Notaio , iscritto al collegio notarile dei distretti Persona_3 riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, la defunta SI.ra vendeva gli immobili Per_2 identificati al Foglio di mappa n.14, particella 594, sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 6, sub. 7 e 8 (che formano l'attuale sub. 15) e sub. 9 (che forma l'attuale sub. 16) alla Figlia SI.ra L'atto di CP_1 compravendita veniva registrato in Rossano in data 06.11.2006 al n. 1848 serie 1E e trascritto in Cosenza il successivo 07.11.2006 al Reg. Gen. 39083 e 26104 Reg. Particolare. I suddetti beni immobili venivano trasferiti al prezzo di €120.000,00#, tutti si assume pagati con n.12 assegni circolari di importo pari ad
€10.000,00#, per come riportati nell'atto di trasferimento, nel quale si dà conto dell'emissione degli stessi ma non dell'incasso;
- inoltre, con successivo atto di donazione del 22/10/2008 la defunta SI.ra donava alla figlia Per_2
l'immobile identificato catastalmente al foglio di mappa n. 14 particella 594 Sub.5, sempre CP_1 con atto rogato dal Notaio , iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Persona_3
Rossano, Castrovillari e Paola, atto identificato al n. 37325.1/2008 Repertorio 63585;
- in data 22.10.2008 la defunta con ulteriore atto di donazione rogato dal medesimo notaio, Per_2 donava all'altra figlio i beni immobili identificati catastalmente come segue: foglio di Parte_2 mappa 14, particella 594, sub 4, foglio 28, particella 501, sub. 2, atto n. 37325.1/2008, repertorio n. 63584 del 18.11.2008;
- su entrambe le donazioni effettuate la SI.ra manteneva il diritto di usufrutto;
Per_2
- dall'elencazione dei beni suindicati, emerge in maniera evidente che la SI.ra ha disposto in vita Per_2 di ogni suo bene materiale in favore delle figlie e senza corrispondere alcunché alla figlia CP_1 Per_1
Parte_1
- l'odierna attrice rientra tra i legittimari, ovvero ai sensi dell'art.536 c.c., tra le persone a favore delle quali la legge riserva (457 c.c., 549 c.c.) una quota di eredità o altri diritti nella successione, essendo figlia legittima della de cuius Per_2
- la relazione estimativa a firma dell'Ing. datata 19.03.2019, che si allega, ha stimato il CP_2 patrimonio immobiliare della sig.ra in €484.150,00#, di questi €361.150,00# sono stati destinati Per_2 alla SI.ra tra donazione e compravendita ed €123.000,00# in favore della SI.ra CP_1 Pt_2
trasmessi solo con atto di donazione;
[...]
- considerato il valore del patrimonio immobiliare della de cuius, il valore della quota di legittima spettante alle figlie e quindi anche alla SI.ra è pari ad €107.589,00#, atteso che alla Parte_1 stessa unitamente alle altre sorelle devono essere attribuiti i due terzi di eredità della defunta madre ovvero €322.767,00#, mentre, il residuo terzo viene riservato in favore del padre ancora in vita SI. Per_4
anch'esso legittimario;
[...]
- in ordine alle donazioni effettuate nei confronti delle figlie e nessun dubbio circa il loro CP_1 Per_1 carattere lesivo può essere mosso, atteso che la donazione, viene considerata dal legislatore quale anticipo sulla successione, ed è soggetta agli stessi tipi di impugnazioni cui è soggetto il testamento da parte degli eredi legittimari;
- le donazioni effettuate dalla SI.ra in favore della SI.ra e della sig.ra sono Per_2 CP_1 Per_1 lesive della quota di legittima spettante all'odierna parte attrice la quale ingiustificatamente è stata completamente estromessa dal riparto dei beni familiari e pertanto si rende necessario agire al fine di ricostruire l'asse ereditario e determinare la quota alla stessa spettante;
- discorso a parte merita la compravendita posta in essere tra la de cuius e la germana atteso CP_1 che la stessa nasconde una vera e propria donazione quindi trattasi di una di una vendita dissimulante una donazione;
- il valore dei beni compravenduti è decisamente superiore da quello oggetto della compravendita atteso che gli stessi venivano venduti per una somma pari ad €120.000,00# mentre dalle stime effettuate dal ctp di parte il valore dei beni compravenduti ammonta ad €265.150,00#, quindi più del doppio rispetto al prezzo concordato per la vendita;
pagina 2 di 14 - la significativa sproporzione tra il prezzo concordato e l'effettivo valore dei beni è sicuro indice di una simulazione;
- incombe sulla parte la quale intenda far accertare in giudizio la simulazione relativa nella quale si risolve il negotiummixtumcumdonatione, l'onere di provare sia la sussistenza d'una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene pur a tale condizione da animus donandi nei confronti dell'acquirente;
- nel caso di specie gli indici suindicati sembrano sussistere sia in relazione al legame affettivo che ha portato con ogni probabilità ad effettuare la “donazione” in favore della figlia sia per il prezzo concordato rispetto al valore dei beni posti in vendita, valore superiore di oltre il 50%;
- in ultimo si segnala che non vi è prova che gli assegni circolari siano stati realmente posti in pagamento dalla sig.ra sarebbe opportuno indagare sui movimenti bancari del periodo onde verificare Per_2 che tali somme siano state realmente incassate e successivamente non restituite.
-pertanto, per le motivazioni su addotte la sig.ra intende agire nei confronti dei predetti Parte_1 eredi per la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni poste in essere dalla de cuius nei limiti della predetta quota, previa dichiarazione della simulazione della compravendita effettuata in favore della figlia . CP_1
Tanto precisato, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- DISPORRE LA
REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA mediante la proporzionale riduzione dei predetti atti di disposizioni Compravendita simulata e donazioni effettuate in favore delle germane e CP_1 Per_1 eccedenti la quota di cui il de-cuius, SI.ra , poteva disporre, nei limiti della quota medesima Per_2 ammontante a € 107.589,00 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire anche in considerazione dell'eventuale disponibile;
- Con vittoria di spese e competenze legali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.12.2020 si è costituita in giudizio CP_1
deducendo:
[...]
- la nullità dell'atto introduttivo. Da una lettura mirata, si appalesa che l'atto introduttivo contiene plurime domande con conseguente indeterminazione dell'atto stesso e con conseguente mancata correlazione tra le domande cumulativamente proposte e riferite a fatti relativi ad una pluralità di atti giuridici. La spiegata nullità trova il suo addentellato nei combinati artt.164, co.4 cpc in relazione all'art.163, co.3, nn.3 e 4 cpc. In effetti, la domanda avanzata pare contenere una domanda di apertura di successione con lesione di legittima e richiesta di riduzione a favore della legittimaria e, dall'altro, una impugnativa del contratto di compravendita detto per intercorso il 16.10.2006. Ovviamente, cosi come enucleato l'atto introduttivo del giudizio non dà contezza alla convenuta per esplicare una valida e mirata difesa. Più nel particolare, la convenuta in giudizio non ha consapevolezza se deve prendere posizione in relazione all'atto di donazione, che, per quanto assunto, comporterebbe lesione di legittima pur in presenza di altro atto di liberalità operato per altro soggetto dalla con conseguente interesse di tutti gli eredi di Per_2 quest'ultima, giusta quanto dettato dall'art..542 c.c. In effetti, dovendosi prendere in considerazione i cespiti donati, la cui successione si apre al momento della morte del de cuius, la domanda merita una sua debita e doverosa difesa, mentre se trattasi d'impugnativa dell'intercorsa compravendita del 16 ottobre 2016 perché ritenuta simulante una donazione la difesa ha altri e diversi presupposti. Certo è che la presa di posizione avverso l'avanzate domande comporta differente trattazione e diversa opposizione;
- che l'indicazione dei valori attribuiti ai cespiti donati è frutto di mero errore e da qui s'impugna e contesta la perizia detta per eseguita dall'Ing. atteso che nella stessa si annota superficialità nei CP_2 valori attribuiti sulla carta e senza visionare gli stessi e senza tenere in conto o/e accertare se hanno subito modifiche o miglioramenti nel tempo e senza considerare che sul cespite donato vi è stata riserva di usufrutto;
- che l'atto l'oggetto di liberalità, primo eseguito dalla , che poteva disporre di un terzo dei cespiti Per_2 di sua proprietà, del 22.10.2008, rep. N.63585 e racc. n.23217, redatto dal Notaio , è Persona_3
pagina 3 di 14 stato donato quale quota legittima e per l'esubero quale disponibile. Rimane pur ovvio che il cespite va valutato nel suo reale ammontare allo stato di fatto in cui l'immobile si trovava con esclusione dei miglioramenti eseguiti ad opera della donataria e se dovesse sussistere lesione di legittima per l'attrice questa deve e va quantificata in denaro;
- l'intervenuta prescrizione ex art. 2934 c.c. dell'impugnativa dell'atto di compravendita risalente al 16 ottobre 2006 intercorso tra l'attuale convenuta e la sig.ra per Notaio distinto col Per_2 Per_3
n.60739 di rep. e n.21168 di Racc.;
- che, in ogni caso, deve rilevarsi la legittimità dell'intervenuta compravendita essendosi perfezionata per come voluto ed indicato dall'art.1470 c.c. col pagamento del prezzo pattuito e mediante consegna, al momento dell'intervenuta compravendita, alla venditrice di ben n.12 assegni circolari, cui è seguita la consegna del bene all'acquirente, che ne ha disposto, eseguito lavori di modifica e di manutenzione nel tempo;
- che il prezzo convenuto, pattuito e pagato certamente corrisponde al valore di mercato di quanto compravenduto atteso che è stata corrisposta da parte dell'acquirente la somma pari ad € 120.000,00 nel lontano anno 2006 e detta somma è stata introitata dalla venditrice;
- che s'impugna la relazione tecnica dei valori indicati dal consulente di parte, Ing. , atteso che CP_2 il suo attestato non risponde al valore di mercato all'epoca del trasferimento e della condizione in cui si trovava quanto compravenduto. Ne discende che s'impugna e contesta in punto l'assunto di controparte in ogni suo paventato passaggio ed in particolare che detto atto intercorso fosse o potesse essere simulante una donazione.
Ciò posto, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice designando, contrariis reiectis, a) rilevare e ritenere l'eccepita nullità dell'atto introduttivo del giudizio, b) Subordinatamente, statuire la legittimità dell'atto di compravendita immobiliare intercorso tra la e la sig.ra CP_1
alla data del 16.10.2006 e ritenere prescritta la proposta azione giudiziaria d'impugnativa Per_2 dell'atto stesso;
c) In via gradata, ritenere la legittimità dell'atto di vendita immobiliare intercorso il 16.10.2006 tra e con conseguente rigetto della domanda d'impugnativa perché CP_1 Per_2 infondata in fatto e diritto. Il tutto con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite, da liquidarsi a favore del procuratore costituito anticipante. d) In via ancora più gradata, qualora il Giudice dovesse ritenere di attribuire quale nomen juris all'azione promossa, domanda di successione dell'eredità di certamente ordinerà all'attrice l'integrazione del contraddittorio nei Per_2 confronti degli altri eredi indicati in atto di citazione e non convenuti in giudizio, per dar seguito alla successione stessa”. Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., ed esperita una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In rito In via preliminare, giova osservare che è infondata l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta in sede di costituzione in giudizio per asserita violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. il quale prevede che “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”. In punto di diritto occorre rilevare che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto (Cass. SS. UU, n. 8077/2012). Ed ancora, la Suprema Corte (Sent. n. 27670/2008) ha ritenuto che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 quarto comma c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto
pagina 4 di 14 introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva”. Ebbene dalla lettura dell'atto di citazione appare evidente come non vi è stata alcuna violazione della norma innanzi citata, avendo l'attore indicato con sufficiente chiarezza sia il petitum che la causa petendi. Ed infatti, sotto il primo profilo, risulta determinato il bene della vita che si chiede al convenuto (c.d. petitum mediato), anche sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice
(c.d. petitum immediato). Sotto il secondo profilo, la citazione - in ossequio al disposto normativo richiamato - contiene, sia pur in maniera succinta, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Ne consegue che la parte convenuta ha potuto prendere piena cognizione di tutti gli aspetti prospettati nella domanda di parte attrice ed è stata messo nelle condizioni di apprestare adeguate difese, per come si può evincere anche dal tenore degli atti difensivi depositati.
3. La simulazione e la donazione indiretta.
3.1. Nel merito, risulta preliminare l'esame delle questioni che riguardano l'atto di compravendita rogato dal Notaio , con il quale vendeva alla figlia gli immobili Persona_3 Per_2 CP_1 identificati al Foglio di mappa n.14, particella 594, sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 6, sub. 7 e 8 (che formano l'attuale sub. 15 secondo l'allegazione di parte) e sub. 9 (che forma l'attuale sub. 16 secondo l'allegazione di parte). La parte attrice, in particolare, assume che l'atto di compravendita in oggetto - registrato in Rossano in data 6.11.2006 al n. 1848 serie 1E e trascritto in Cosenza il 7.11.2006 al reg. gen. 39083 e 26104 reg. particolare - dissimula una donazione dei beni o un negotium mixtum cum donatione.
Come noto, occorre distinguere tra simulazione assoluta allorché le parti pongono in essere un contratto con l'intesa che lo stesso sia meramente apparente e, come tale, non produca alcun effetto tra esse (le parti, in sostanza non vogliono che si producano gli effetti né del contrato simulato né di altro contratto) e simulazione relativa allorché le parti stipulano un contratto con l'intesa che nei rapporti reciproci si producano gli effetti di un contratto diverso (il contratto dissimulato).
La simulazione relativa può essere oggettiva, totale (ove simulata è la natura stessa del negozio) oppure parziale (simulato è solo un suo elemento essenziale, es. il prezzo) o soggettiva, discorrendosi in tale caso di interposizione fittizia. L'accertamento richiesto in ipotesi di simulazione relativa è, dunque, anche positivo e teso a rilevare la sussistenza del contratto dissimulato. Ciò precisato, sebbene la parte attrice riconduca anche la figura del negotium mixtum cum donatione alla simulazione, giova rammentare che trattasi di figure diverse e non comparabili.
Con il negozio mixtum cum donatione le parti addivengono ad una donazione indiretta valendosi del negozio che esse dichiarano di porre in essere, e che effettivamente stipulano, per ottenere uno scopo che diverge dalla causa o funzione tipica del negozio medesimo, mentre nella simulazione relativa si stipula apparentemente un negozio, mentre, in realtà, se ne pone in essere un altro con esso incompatibile.
Alle due ipotesi corrispondono, per quanto attiene alla volontà delle parti, situazioni di fatto diverse e pertanto il giudice, davanti al quale sia stata ritualmente dedotta solamente una delle due tesi non può prendere in esame l'altra ove tardivamente introdotta (arg. da Cass. n. 1303/1970).
L'esonero per la donazione indiretta dalla necessità del rispetto del requisito della forma imposta a pena di nullità per la donazione, attesa l'effettiva conclusione del diverso contratto, tramite il quale le parti intendono conseguire il risultato pratico della donazione, rende ancor più evidente la differenza con la diversa ipotesi della simulazione relativa, realizzata mediante la conclusione di un contratto oneroso che in realtà dissimula una donazione, nella quale l'arricchimento investe l'intero valore del bene alienato, e non già, come nell'ipotesi del negozio misto, la sola differenza tra il valore effettivo del bene ed il prezzo dichiarato ed effettivamente versato.
pagina 5 di 14 Nella simulazione, dunque le parti creano un'apparenza al fine di celare all'esterno quale è il loro effettivo programma negoziale, mentre nella donazione indiretta, sub specie di negotium mixtum, l'atto di vendita è effettivamente voluto, quanto meno per la parte coperta dal prezzo effettivamente versato, configurandosi la donazione solo per la parte di valore del bene consapevolmente e volutamente destinata a non trovare una corrispondenza nella controprestazione del donatario, che in tal modo viene arricchito
(da ultimo, Cass. civ. n. n. 24040/2020).
Ciò spiega anche la ragione per la quale, ove sia posta in essere una simulazione relativa, la forma imposta dalla legge per la donazione debba essere rivestita dal contratto simulato, a pena di nullità della donazione dissimulata, mentre il negotium mixtum cum donatione (come la compravendita ad un prezzo inferiore al valore della cosa oggetto del contratto) integra una donazione indiretta, per la cui validità non occorre la forma richiesta per la donazione diretta, bastando quella rivestente il negozio utilizzato per il conseguimento del fine di liberalità (Cass. n. 201/1972; n. 13337/2006; n. 23297/2009; n. 23215/2010). 3.2 Passando all'esame delle deduzioni in relazione al contratto di compravendita, va precisato che parte attrice non ha inteso chiedere in via principale l'accertamento della simulazione del contratto di compravendita.
Nella specie, in effetti, il legittimario, che sarebbe pretermesso per effetto degli atti dispositivi compiuti dalla de cuius, assume che l'accertamento incidentale della simulazione si ponga in rapporto di strumentalità con l'azione di riduzione, ossia l'unica esperita, come chiarito nella memoria di cui al n. 2 dell'art. 183, co. 6, c.p.c.; tale circostanza, peraltro, emerge dalle conclusioni dell'atto di citazione, dirette ad ottenere la riduzione delle disposizioni, in ipotesi, lesive. Non può dubitarsi, dunque, che assuma la posizione di terzo ai fini dell'accertamento Parte_1 incidentale della simulazione dell'atto di compravendita. A tal fine, in particolare, è necessario rammentare che l'erede legittimario è terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41132 del 21/12/2021; Sez.
2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018).
Ciò posto, la prova della simulazione deve provenire dalla parte interessata. Già a livello assertivo, invero, la domanda è genericamente formulata. In effetti, non sono chiarite da parte attrice le ragioni a sostegno dell'individuazione del negozio come simulato, avendo la medesima dedotto a sostegno che vi sia una sproporzione tra il prezzo di acquisto e quello reale dei beni.
Trattasi di allegazione che non ha alcun rilievo ai fini dell'individuazione del fenomeno di simulazione per le ragioni sopra espresse sulla differenza tra quest'ultima e la donazione indiretta. Inoltre, parte attrice assume in modo generico che non vi sia prova che gli assegni – dei quali non è contestata la consegna – siano stati realmente “posti in pagamento”, e che “sarebbe opportuno indagare sui movimenti bancari del periodo onde verificare che tali somme siano state realmente incassate e successivamente non restituite” (cfr. atto di citazione). Orbene, non contestata l'avvenuta consegna degli assegni richiamati nell'atto pubblico, la parte non ha dedotto alcun elemento sintomatico dell'esistenza di una simulazione dell'atto di compravendita, allegando contraddittoriamente solo la sproporzione tra il prezzo versato e quello effettivo.
Del tutto generica ed ulteriormente contraddittoria, poi, è l'allegazione circa la necessità di indagare sui movimenti bancari della per verificare se l'importo, in ipotesi, anche incassato con tali assegni sia Per_2 stato successivamente “restituito” alla convenuta. Su tale ultimo aspetto è sufficiente osservare che non vi è alcuna prova in atti dei movimenti bancari della de cuius nel superiore ai dieci anni precedenti la sua morte, né invero risulta indicato lo stesso istituito di credito i cui “movimenti” dovevano essere oggetto di indagine. Giova comunque ribadire che è onere della parte che agisce in riduzione dimostrare il carattere simulato della vendita, facendo ricorso ad ogni mezzo di prova, incluse le presunzioni, al fine di dimostrare la pagina 6 di 14 sussistenza e l'entità della lesione, quale fatto costitutivo della chiesta riduzione;
solo ove fosse stata assolta tale prova, la convenuta avrebbe dovuto dare prova del contrario. 3.3. Quanto alla ricorrenza di una donazione indiretta realizzata per mezzo dell'atto di compravendita, le allegazioni di parte attrice sono prive di prova.
Giova ricordare, infatti, che nel negotium mixtum cum donatione la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore;
ne consegue che la compravendita a un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, perché a tal fine è necessaria non solo la sproporzione tra le prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento dell'acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto, per cui incombe su chi intende fare valere la simulazione relativa dimostrare anche l'animus donandi in capo al cedente (Cass. civ. n. 19601/2004).
Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, la vendita di un bene ad un prezzo inferiore al suo valore venale configura un negotium mixtum cum donatione solo quando, accanto alla duplice componente onerosa e di liberalità del negozio, sia accertata anche, in riferimento alla differenza tra il valore del bene ed il prezzo pattuito, la coscienza, nell'alienante, di dare una cosa di valore economicamente maggiore del corrispettivo convenuto a titolo di prezzo, e, quindi, l'intenzione di attribuire gratuitamente tale maggior valore (animus donandi) (Cass. n. 1266/1986; n. 7969/1991; n. 19601/2004; n. 1955/2007; n. 10614/2016).
In altre parole, occorre che la insufficienza del corrispettivo sia stata devoluta ed orientata al fine di arricchire la controparte avvantaggiata (Cass. n. 1931/1991).
Tale prova incombe alla parte che intenda far valere il negotium mixtum cum donatione sia in termini di sproporzione di significativa dell'entità tra le prestazioni, sia in termini di consapevolezza di essa e di sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'animus donandi nei confronti dell'acquirente (Cass. n. 19601/2004).
L'intento di arricchire l'acquirente per la parte eccedente quanto pattuito, in effetti, non può desumersi solo dall'entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, ma richiede ulteriori accertamenti in fatto dai quali risulti che il trasferimento sia volutamente funzionale all'arricchimento dell'acquirente (Cass. civ. n. 10614/2016, nonché Cass. civ., n.32613/2024).
Chiarito, dunque, per la sussistenza della fattispecie del negotium mixtum cum donatione occorre sempre che risulti l'animus donandi (Cass. civ. n. 201/1972), parte attrice non ha inteso fornire alcuna prova sul punto, limitandosi alla deduzione della sproporzione e dei rapporti di parentela intercorrenti tra le parti.
Quanto alla sproporzione, invero, l'allegazione è generica già dal punto di vista assertivo, non essendo indicati i termini della sproporzione al momento dell'atto. In particolare, parte attrice non indica quale fosse il valore dei beni oggetto di compravendita al momento dell'atto, limitandosi ad indicare all'attualità il valore di tutti i cespiti riferibili a senza CP_1 distinguere, peraltro, tra la compravendita e la donazione. L'indicazione del valore dei beni al momento dell'atto di acquisto ed in relazione alla loro effettiva consistenza, invero, appare di notevole rilevanza, tenuto conto che l'atto di vendita precede di 12 anni la morte dell'alienante, e che alcuni beni oggetto di compravendita non risultavano completi;
si tratta dei beni identificati al foglio di mappa n.14, particella 594, sub. 8 e sub 9 (come chiaramente emerge dalle espressioni utilizzate nell'atto di compravendita “in corso di definizione” e “in corso di costruzione”). Inoltre, il preteso valore dei beni dai quali evincere la sproporzione, indicato in € 361.150,00, non corrisponde ai beni oggetto della compravendita.
pagina 7 di 14 Come emerge dalla perizia di parte attrice prodotta in allegato all'atto di citazione, infatti, tale valore è la sommatoria del valore dei beni identificati al foglio di mappa n.14, particella 594, sub. 1, sub. 2 e sub. 6, sub. 7 e 8 (che formano l'attuale sub. 15) e sub. 9 (che forma l'attuale sub. 16), effettivamente oggetto della compravendita, nonché di altri beni non oggetto dell'atto: il sub. 3 (il cui valore è indicato in €
7.700) che non è oggetto di vendita né della donazione;
il sub. 5 (il cui valore è indicato in € 96.000), invece, oggetto di donazione. Quanto all'animus donandi, invero, parte attrice nulla ha dedotto per provare che la consapevolezza della sproporzione (genericamente dedotta) in capo alla , e che a tale consapevolezza corrispondesse Per_2 l'intento di arricchire la figlia CP_1 Per l'effetto, in assenza di alcuna prova a sostegno della richiesta, non può ravvisarsi alcun negotium mixtum cum donatione nella compravendita in esame.
Anche avuto riguardo al comportamento successivo delle parti, peraltro, giova osservare che nei casi in cui la ha effettivamente inteso beneficare per spirito di liberalità alcuna delle figlie, la stessa Per_2 ha perseguito tale intento ponendo in essere dei veri e propri atti di donazione successivi all'atto di vendita contestato.
In assenza di riscontri, dunque, il solo rapporto di parentela non assume nella specie valore sintomatico dell'animus donandi.
4. L'azione di riduzione
4.1 A questo punto è necessario esaminare la domanda di riduzione proposta dall'attrice nei confronti della sola unica donataria citata in giudizio. CP_1
Com'è noto, l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili, qualificati come legittimari, tra i quali vi sono i figli del de cuius. L'azione di riduzione ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. n. 9424/2003). Trattasi di una azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ., n. 8780/1987).
L'azione di riduzione viene configurata come individuale, giacché ogni legittimario può agire per la sola propria quota di legittima (Cass. civ. n. 4698/1999, n. 5611/1978); trattasi, poi, di azione divisibile, in quanto ciascun legittimario può agire anche contro uno solo dei beneficiari sempre limitatamente alla quota di cui si ritiene da questo leso (Cass. civ n. 3243/1980); e personale, in quanto diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, e non un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che si propone non contro chi al momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, i legatari o i donatari (Cass. civ. n. 4130/2001).
Da quanto sopra consegue che nel relativo giudizio non debbono essere convenuti come litisconsorti necessari tutti i legittimari, essendo necessaria la sola presenza in causa della persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria che si assume lesiva (Cass. civ. n. 27414/2005).
Del tutto destituita di fondamento, dunque, è la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla convenuta al momento della costituzione, nonché quella di riunione – riproposta da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni - con altro giudizio introdotto da nei confronti di Persona_4 per ottenere nei confronti della convenuta l'accertamento della lesione della propria quota Parte_2 di riserva quale coniuge di Trattasi, di fatto, non solo di cause che si trovano in fasi distinte Per_2
(cfr. provvedimento del Presidente di Sezione del 4.11.2021), ma che sono anche instaurate tra soggetti pagina 8 di 14 diversi ed hanno ad oggetto accertamenti diversi.
4.2. La domanda esercitata nei confronti di è parzialmente fondata. CP_1
A tal fine, è necessario premettere che alcuna delle parti ha dato prova dell'esistenza di un relictum.
Non vi è prova, infatti, dell'esistenza di depositi bancari e postali della de cuius, né di altri beni riferibili a Per_2 Alcuna delle parti ha dedotto l'esistenza di atti di disposizione per testamento, né che lo stesso sia intervenuto. Quanto agli atti lesivi della quota, parte attrice ha dedotto che il 22/10/2008 effettuava delle Per_2 donazioni: una alla figlia avente ad oggetto l'immobile identificato catastalmente al foglio CP_1 di mappa n. 14 particella 594 Sub.5 (atto notarile n. 37325.1/2008 Repertorio 63585); l'altra in favore di avente ad oggetto i beni immobili identificati catastalmente foglio di mappa 14, particella Parte_2
594, sub. 4, foglio 28, particella 501, sub. 2, atto n. 37325.1/2008, repertorio n. 63584 del 18.11.2008. Dall'allegazione di parte attrice emerge che su entrambe le donazioni effettuate manteneva Per_2 il diritto di usufrutto.
In atti non risulta prodotta la donazione effettuata in favore di altra figlia di Parte_2 Per_2
e sorella delle parti del presente giudizio. Dall'esame dell'unico atto di donazione prodotto, ossia l'atto per Notaio del Persona_3 22.10.2008, emerge che ha donato a l'unità immobiliare sito in Cariati alla via Per_2 CP_1
Salvatore Quasimodo riportato al catasto fabbricati del Comune di Cariati al foglio 14, p.lla 594, sub. 5.
Dall'atto di donazione emerge che la ha inteso donare la nuda proprietà dell'immobile Per_2
“riservandosi l'usufrutto con diritto di accrescimento per il costituito coniuge sig. che Persona_4 accetta”. Con tale disposizione si deve ritenere che la abbia costituito un usufrutto congiuntivo con diritto Per_2 di accrescimento per il coniuge , ossia di un usufrutto attribuito congiuntamente a due o più Persona_4 persone.
Dalla disposizione si evince anche il diritto di accrescimento da parte del disponente in favore del coniuge, , alla morte di Persona_4 Per_2 In tali casi, l'usufrutto si estingue con la morte dell'ultimo usufruttuario più longevo. Dunque, finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari, l'usufrutto congiuntivo impedisce la consolidazione con la nuda proprietà (Cass. n. 24108/2011; Cass. n. 18211/2020). L'espressa previsione dell'accrescimento in favore del coniuge del diritto di usufrutto comporta la qualificazione della disposizione come costitutiva di un usufrutto congiuntivo e non già come
“successivo”, pure previsto dall'art. 796 c.c. (“È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente”). Ciò posto, tale atto dispositivo costituisce altra liberalità contestuale alla donazione della nuda proprietà in favore di , espressamente accettata dal coniuge della disponente. CP_1 Per l'effetto, occorrerà considerare anche tale atto nell'esame della domanda della legittimaria. 4.3. Ciò posto, in sede di riduzione occorre effettuare due operazioni preliminari alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari: la riunione fittizia e l'imputazione ex se.
L'art. 556 c.c. stabilisce, infatti, che, al fine di accertare se un legittimario sia stato leso nei suoi diritti, occorre determinare, mediante una operazione algebrica, il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
Si deve, pertanto, procedere alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte, da valutare con riferimento alla stessa data;
occorre, quindi, effettuare la riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius.
Giova, poi, osservare che la donazione fatta ad un legittimario dal defunto a valere in conto legittima e pagina 9 di 14 per l'eventuale esubero sulla disponibile, con dispensa da collazione, è soggetta a riduzione, secondo i criteri indicati negli artt. 555 e 559 c.c., non implicando tale clausola una volontà del “de cuius” diretta ad attribuire alla stessa liberalità un effetto preminente rispetto alle altre in caso di esercizio dell'azione di reintegrazione da parte degli altri legittimari lesi, secondo quanto, invece, stabilito per le disposizioni testamentarie dall'art. 558, comma 2, c.c., e rimanendo, pertanto, il medesimo donatario esposto alla riduzione per l'eccedenza rispetto alla sua porzione legittima (si veda Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n.13660). Per l'effetto, non elimina la possibilità di sottoporre a riduzione la donazione l'espressa previsione, contenuta nell'atto sottoposto, con la quale disponeva in favore di prevedendo Per_2 CP_1 l'obbligo di quest'ultima di imputare la donazione “sulla quota di legittima che potrà spettarle, intendendosi il supero eventuale come donato sulla quota disponibile ed esente, pertanto, da collazione ed imputazione”. Inoltre, la dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (cfr. Cass. civ. Cassazione civ., n.14193/2022). E infatti, dall'art. 737, comma 2, c.c. si deduce che la dispensa dalla collazione non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile, né implica la non assoggettabilità della donazione alla riduzione. Tanto premesso, la suddetta operazione si presenta, invero, nel caso in esame, particolarmente semplice poiché è pacifico che non vi è alcun relictum; in casi simili casi, non è possibile neppure effettuare alcuna detrazione per i debiti contratti dal defunto, nonché per quelli sorti a causa della morte, ad esempio, come le spese funerarie documentate, in quanto se i debiti azzerano o superano il relictum la legittima, che può sussistere solo in presenza di donazioni, va calcolata solo su quelle, senza tener conto dei debiti (Cass. civ. n. 558/1955).
Di conseguenza, il valore della massa ereditaria va calcolato accertando il valore dei beni donati dalla de cuius.
Quanto al valore dei beni donati, questi vanno stimati, nella loro consistenza oggettiva, con riferimento al momento della donazione, e nel loro valore economico sulla base del potere d'acquisto della moneta al momento dell'apertura della successione (art. 747 c.c.). E infatti, benché l'istituto della riunione fittizia operi in maniera diversa dalla collazione, trattandosi di una operazione meramente contabile, ha in comune con essa la disciplina relativa all'oggetto ed alla valutazione dei beni in forza del rinvio contenuto nell'art. 556 c.c. alle regole dettate negli artt. da 747 a 750 c.c..
Pertanto, al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto va calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione, in quanto l'accertamento della eventuale lesione va compiuto avendo riguardo a tale momento (Cass. civ., sez. II, 24.07.2008, n.
20387).
Nel caso, invece, di immobile donato con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge con diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge (terzo) muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato andrebbe considerato con il valore della piena proprietà, secondo la regola sopra esposta;
ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, la donazione dovrà sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione. In termini analoghi, si veda Cassazione Civile n. 18211 del 2/9/2020: “In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione.”. 4.4. Così riassunti i principi applicabili al caso in esame, il Tribunale condivide le conclusioni raggiunte pagina 10 di 14 dal C.T.U., Ing. nella relazione depositata in data 1.5.2024, in quanto motivate in modo Persona_5 logico, scientifico ed analitico, né le parti hanno formulato osservazioni al c.t.u.. Il c.t.u. ha chiarito che il valore degli immobili oggetto delle donazioni effettuate dalla in data Per_2
22.10.2008, stimato alla data di apertura della successione (primo semestre del 2018), è così identificabile: 1) € 113.797,95 per l'appartamento con accesso dalla prima traversa di via Salvatore Quasimodo ed identificato nel N.C.E.U. al foglio 14, par. 594, sub.5, sito al primo piano;
2) € 108.789,12 per l'appartamento sito su via Salvatore Quasimodo identificato al foglio 14 par. 594 sub.4, piano terra;
3) € 28.747,17 per l'appartamento sito in via Bari n° 3D, identificato al foglio 28 par. 501 sub.2, piano terra.
Non risultando un relictum, il valore complessivo da considerare ai fini dell'individuazione della quota disponibile e di quella indisponibile è pari ad € 251.326,24.
A tal fine deve ricordarsi che l'art. 542, co. 2 c.c. prevede che la riserva a favore dei figli è della metà del patrimonio, con quote uguali tra loro, mentre al coniuge spetta un quarto (“Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.”).
Ciò significa che, nel caso in esame, la quota disponibile è pari ad € 62.831,56 (un quarto del donatum), mentre la quota di riserva dell'attrice è pari ad € 41.887,70, ossia un 1/6 del patrimonio, concorrendo l'attrice con altre due sorelle ed il coniuge della . Per_2
In parte qua, non possono condividersi gli esiti della consulenza, avendo il C.T.U. conteggiato il valore dei beni al momento della donazione (2008) e non al momento dell'apertura della successione.
In assenza di un relictum e di liberalità da imputare alla legittimaria attrice, si deve ritenere che CP_1
abbia subito, per effetto di tali atti dispositivi compiuti in vita dalla , una lesione della
[...] Per_2 quota di riserva pari all'intero valore della stessa.
4.5. Prima di esaminare gli effetti dell'accoglimento parziale dell'azione è necessario rammentare i principi applicabili nella peculiare vicenda sottoposta.
Secondo la giurisprudenza consolidata, l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile (Cass. 563/1955; Cass. 2202/1968; Cass. 3500/1975; Cass. 22632/2013; Cass. 4721/2016). L'inderogabilità va intesa nel senso che il legittimario non può far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555, 558 e 559 c.c.. In particolare, l'art. 558 c.c. dispone che la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari. Il successivo art. 559 c.c. prevede che le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie;
successivamente si passa alle donazioni (art. 555, comma 2, c.c.).
Nella specie, mancando disposizioni testamentarie, gli atti da ridurre sono quelli di liberalità.
Ciò posto, il criterio cronologico di riduzione previsto per le donazioni non può operare nel caso in esame. Ed infatti, alcuna delle parti ha inteso fornire prova circa l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi compiuti da risultando solo indicata la data delle donazioni da considerarsi coeve e compiute Per_2 con distinti atti in data 22.10.2008. Solo la parte convenuta, infatti, assume l'anteriorità dell'atto di donazione in proprio favore, senza che tuttavia risulti alcuna prova a sostegno di tale circostanza, neppure dell'atto di donazione prodotto.
pagina 11 di 14 In tale ipotesi, non essendo possibile stabilire quale sia la donazione anteriore il criterio cronologico non può operare (Cass. 1495/1961), e resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie (cfr. Cass. civ. n. 29924/2020).
Va altresì precisato che, se il legittimario abbia proposto l'azione contro un donatario anteriore, la misura della riduzione si determina comunque al netto di quanto il legittimario avrebbe potuto recuperare dal donatario posteriore (cfr. Cass. n. 17881/2019).
Analogo principio, invero, trova applicazione anche nel caso in cui debba procedersi alla riduzione proporzionale delle donazioni coeve o contestuali (cfr. Cass. civ. n. 14211/2024). In generale, infatti, si deve osservare che la inderogabilità dell'ordine di riduzione comporta che il legittimario, il quale non abbia attaccato tutte le disposizioni lesive, non potrà recuperare, a scapito di chi ha convenuto, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione (in motivazione Cass. civ. n. 35461/2022). Fatte tali premesse, si deve rilevare che la de cuius ha effettuato due donazioni, ancorchè con unico atto, nei confronti di (ossia, l'appartamento sito su via Salvatore Quasimodo identificato al Parte_2 foglio 14 par. 594 sub.4, piano terra e l'appartamento sito in via Bari n° 3D, identificato al foglio 28 par.
501 sub.2, piano terra). non è stata convenuta in giudizio e, pertanto, le disposizioni in suo favore vanno Parte_2 conteggiate al solo fine di verificare l'entità la misura della lesione proporzionalmente riconducibile alle stesse, per la quale l'attrice non può ottenere ristoro.
Analogo discorso deve farsi per l'atto di donazione dell'usufrutto in favore di padre Persona_4 dell'attrice, il quale non è stato convenuto in giudizio pur essendo destinatario dell'usufrutto sull'appartamento con accesso dalla prima traversa di via Salvatore Quasimodo ed identificato nel N.C.E.U. al foglio 14, par. 594, sub.5.
E il valore della nuda proprietà di tale ultimo bene, dunque, ad individuare la misura del valore del bene donato alla convenuta in quanto, al momento dell'apertura della successione, il bene CP_1 risultava gravato dall'usufrutto in favore del padre della convenuta e dell'attrice.
Ai fini della riunione fittizia il valore della proprietà, sulla quale gravi il diritto di usufrutto, è costituito dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto sulla base delle previsioni di cui al DPR n. 131/1986, subentrato all'art 45 della legge di registro, approvata con il DPR 26 ottobre 1972
n 643, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interessi e poi moltiplicando il valore della annualità, cosi ricavato, per il coefficiente indicato in ragione dell'età (arg. da Cass. civ. 18199/2020). Ciò posto, tale valore può agevolmente ricavarsi con riferimento con applicazione D.M. 27 dicembre
2024, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2024, il quale prevede il tasso di interesse da applicare
(2,50%) ed il coefficiente moltiplicatore da utilizzare avuto riguardo all'età del beneficiario Persona_4 al momento dell'apertura della successione, avvenuta il 28.4.2018.
Per l'effetto, considerato che (nato il [...]) al momento dell'apertura della successione Persona_4 aveva 77 anni, il coefficiente moltiplicatore è pari 12. Ne deriva pertanto che il valore dell'usufrutto è pari ad € 34.139,39, mentre il valore della nuda proprietà sarà la differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto e, dunque, € 79.658,56.
Orbene, considerato che gli atti dispositivi compiuti da sono complessivamente quattro (due Per_2 immobili in favore di usufrutto in favore di e nuda proprietà in favore di Parte_2 Persona_4
), l'attrice può legittimamente pretendere nei confronti di solo una reintegra di CP_1 CP_1 un quarto della lesione subita alla propria quota di riserva.
Per l'effetto, l'entità della lesione della quota di riserva per la quale è esposta la donataria convenuta è determinarsi in un quarto di € 41.887,70.
4.5. Passando alle determinazioni concrete circa gli esiti dell'accogliento parziale della domanda, va evidenziato che con gli scritti conclusivi le parti hanno manifestato entrambe la richiesta che l'eventuale reintegra avvenga in denaro (cfr. comparsa conclusione del 31.1.2025 della convenuta e comparsa pagina 12 di 14 conclusionale depositata il 2.2.2025 da parte dell'attrice, nonché la memoria di replica del 24.2.2025 di parte attrice). Ciò precisato, giova rammentare che l'accoglimento della domanda di riduzione della disposizione lesiva della quota di legittima non dà luogo alla nullità né annullabilità della stessa, bensì all'inefficacia nella misura occorrente per consentire al legittimario l'acquisizione di un patrimonio netto, calcolato al momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 556 c.c., che soddisfi il suo diritto di legittima
(Cass. 11286/02; Cass. 5323/02; Cass. 2708/92). L'effetto costitutivo dell'azione di riduzione si esaurisce nel rendere inefficaci le disposizioni lesive nei confronti dei legittimari che l'abbiano chiesta, e nella misura occorrente per reintegrare la quota agli stessi riservata. Successivamente, il legittimario che abbia ottenuto la sua quota di eredità, nella sua qualità di erede, agirà contro i beneficiari delle disposizioni lesive per la restituzione. L'azione di riduzione e l'azione di restituzione vanno, pertanto, nettamente distinte: la prima è un'azione di impugnativa;
la seconda una azione di condanna, che presuppone già pronunziata la riduzione (Cass. civ.
04.03.2011 n. 5266).
Giova osservare che, in generale, quando la riduzione di una disposizione testamentaria o di una donazione sia soltanto parziale, come nel caso in esame, sui beni che ne costituivano l'oggetto si costituisce una comunione e l'azione di restituzione conseguente alla riduzione svolge una funzione divisoria.
L'ipotesi è regolata dall'art. 560 c.c., il quale prevede che nel caso in cui la riduzione abbia ad oggetto disposizioni a titolo di legato ovvero donazioni (ed in via estensiva istituzioni ex certa re), l'effetto della riduzione è quello di rendere efficace solo la disposizione che abbia avuto ad oggetto il singolo bene, attribuendolo per intero al legittimario (ove la lesione travolga per intero l'attribuzione) ovvero rendendolo comune fra beneficiario e legittimario, nei limiti necessari ad assicurare la reintegra dei diritti del secondo.
Trattasi di una conseguenza derivante dalla stessa natura della pronuncia che accoglie l'azione di riduzione, che determina l'inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e che comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso.
Tuttavia, ove ricorra, come nel caso di specie, una concorde volontà delle parti, in luogo dell'attribuzione in natura, la quota del legittimario potrà essere reintegrata in denaro (arg. da Cass. civ. n. 39368/2020). In questo ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di modo che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua (arg. da Cass. civ. n. 5320/2016). Nella fattispecie in esame, in presenza di una concorde volontà delle parti, in luogo dell'attribuzione in natura di una quota sul bene oggetto della donazione, può riconoscersi l'obbligo in capo a CP_1 di corrispondere la somma di € 12.493,00, già rivalutata all'attualità, per reintegrare, nei limiti della donazione ricevuta, la quota di riserva di in relazione alla successione di Parte_1 Per_2
4. Le spese di lite L'accoglimento parziale della domanda, la complessità dell'accertamento fattuale, la soluzione delle questioni sottoposte attraverso il riferimento alla giurisprudenza successiva all'introduzione del giudizio, unitamente considerati costituiscono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle dalla c.t.u. esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni pagina 13 di 14 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTATA la lesione della quota di legittima di in relazione alla successione Parte_1 di , in PARZIALE ACCOGLIMENTO della domanda, per le ragioni di cui alla parte Per_2 motiva, CONDANNA a corrispondere all'attrice la somma di € 12.493,00, oltre CP_1 interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo;
- COMPENSA le spese di lite;
- PONE definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro ed in pari misura, le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio e liquidate con decreto del 21.10.2024.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Eduardo Bucciarelli dott.ssa Beatrice Magarò
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2034/2020, avente a oggetto “Altri istituti relativi alle successioni” e promossa da:
, nata a [...] il [...], (c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' Avv. Francesco Cicciù in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE - contro
, nata a [...] il [...] (c.f.: , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall' Avv. Angelo Lavorato in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo che:
[...]
- in data 28.04.2018 è deceduta la madre delle SI.re ed , sig.ra Per_1 Parte_1 CP_1 Per_2 nata a [...], il [...], con ultimo domicilio a Cariati, via I Trav. Quasimodo, n.1;
[...]
- quest'ultima era intestataria di una serie di beni immobili oltre che di depositi bancari e/o postali;
- nello specifico i beni immobili di proprietà della SI.ra erano i seguenti: 1) immobile sito Per_2 in Via S. Quasimodo, Foglio 14, particella 594, sub. 15, Cat. A/3. cl. 4, vani 10, piano 2, rendita €619, 75, di proprietà di COMPRAVENDITA n. 26104.1/2006); 2) immobile sito in Via S.
CP_1 Quasimodo, Foglio 14, particella 594, sub. 5, Cat. A/3, cl. 2, vani 6, piano 1, rendita € 260,29, di proprietà di DONATO dalla SI. 3) immobile sito in Via S. Quasimodo, foglio 14.
CP_1 Per_2 Particella 594, sub. 1, Cat. C/2, cl. 1, piano T, rendita €43,38, di proprietà di 4) immobile
CP_1 sito in Via S. Quasimodo, foglio 14, particella 594, sub. 2, Cat. C/6, cl.2, piano T, rendita € 30,99, di proprietà di 5) immobile sito in Via S. Quasimodo, foglio 14, particella 594, sub. 3, Cat.
CP_1 C/6, cl.2, piano T, rendita € 35,15, di proprietà di 6) immobile sito in Via S. Quasimodo,
CP_1 foglio 14, particella 594, sub. 6, Cat. A/3, cl. 1, vani 3,5, piano 1, rendita € 126,53, di proprietà di
CP_1
7) immobile sito in Trav. Prima di Via S. Quasimodo, foglio 14, particella 594, sub. 16, in corso
[...] di costruzione, di proprietà di 8) immobile sito in Via S. Quasimodo, foglio 14, particella CP_1
594, sub. 4, cat. A/3, cl. 1, vani 6, piano T, rendita € 216,91, di proprietà di 9) immobile Parte_2 sito in Via Bari, foglio 28, particella 501, sub. 2, cat. A/4, cl. 2, vani 2, piano T, rendita € 61,97, di pagina 1 di 14 proprietà di Parte_2
- con atto di compravendita rogato dal Notaio , iscritto al collegio notarile dei distretti Persona_3 riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, la defunta SI.ra vendeva gli immobili Per_2 identificati al Foglio di mappa n.14, particella 594, sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 6, sub. 7 e 8 (che formano l'attuale sub. 15) e sub. 9 (che forma l'attuale sub. 16) alla Figlia SI.ra L'atto di CP_1 compravendita veniva registrato in Rossano in data 06.11.2006 al n. 1848 serie 1E e trascritto in Cosenza il successivo 07.11.2006 al Reg. Gen. 39083 e 26104 Reg. Particolare. I suddetti beni immobili venivano trasferiti al prezzo di €120.000,00#, tutti si assume pagati con n.12 assegni circolari di importo pari ad
€10.000,00#, per come riportati nell'atto di trasferimento, nel quale si dà conto dell'emissione degli stessi ma non dell'incasso;
- inoltre, con successivo atto di donazione del 22/10/2008 la defunta SI.ra donava alla figlia Per_2
l'immobile identificato catastalmente al foglio di mappa n. 14 particella 594 Sub.5, sempre CP_1 con atto rogato dal Notaio , iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Persona_3
Rossano, Castrovillari e Paola, atto identificato al n. 37325.1/2008 Repertorio 63585;
- in data 22.10.2008 la defunta con ulteriore atto di donazione rogato dal medesimo notaio, Per_2 donava all'altra figlio i beni immobili identificati catastalmente come segue: foglio di Parte_2 mappa 14, particella 594, sub 4, foglio 28, particella 501, sub. 2, atto n. 37325.1/2008, repertorio n. 63584 del 18.11.2008;
- su entrambe le donazioni effettuate la SI.ra manteneva il diritto di usufrutto;
Per_2
- dall'elencazione dei beni suindicati, emerge in maniera evidente che la SI.ra ha disposto in vita Per_2 di ogni suo bene materiale in favore delle figlie e senza corrispondere alcunché alla figlia CP_1 Per_1
Parte_1
- l'odierna attrice rientra tra i legittimari, ovvero ai sensi dell'art.536 c.c., tra le persone a favore delle quali la legge riserva (457 c.c., 549 c.c.) una quota di eredità o altri diritti nella successione, essendo figlia legittima della de cuius Per_2
- la relazione estimativa a firma dell'Ing. datata 19.03.2019, che si allega, ha stimato il CP_2 patrimonio immobiliare della sig.ra in €484.150,00#, di questi €361.150,00# sono stati destinati Per_2 alla SI.ra tra donazione e compravendita ed €123.000,00# in favore della SI.ra CP_1 Pt_2
trasmessi solo con atto di donazione;
[...]
- considerato il valore del patrimonio immobiliare della de cuius, il valore della quota di legittima spettante alle figlie e quindi anche alla SI.ra è pari ad €107.589,00#, atteso che alla Parte_1 stessa unitamente alle altre sorelle devono essere attribuiti i due terzi di eredità della defunta madre ovvero €322.767,00#, mentre, il residuo terzo viene riservato in favore del padre ancora in vita SI. Per_4
anch'esso legittimario;
[...]
- in ordine alle donazioni effettuate nei confronti delle figlie e nessun dubbio circa il loro CP_1 Per_1 carattere lesivo può essere mosso, atteso che la donazione, viene considerata dal legislatore quale anticipo sulla successione, ed è soggetta agli stessi tipi di impugnazioni cui è soggetto il testamento da parte degli eredi legittimari;
- le donazioni effettuate dalla SI.ra in favore della SI.ra e della sig.ra sono Per_2 CP_1 Per_1 lesive della quota di legittima spettante all'odierna parte attrice la quale ingiustificatamente è stata completamente estromessa dal riparto dei beni familiari e pertanto si rende necessario agire al fine di ricostruire l'asse ereditario e determinare la quota alla stessa spettante;
- discorso a parte merita la compravendita posta in essere tra la de cuius e la germana atteso CP_1 che la stessa nasconde una vera e propria donazione quindi trattasi di una di una vendita dissimulante una donazione;
- il valore dei beni compravenduti è decisamente superiore da quello oggetto della compravendita atteso che gli stessi venivano venduti per una somma pari ad €120.000,00# mentre dalle stime effettuate dal ctp di parte il valore dei beni compravenduti ammonta ad €265.150,00#, quindi più del doppio rispetto al prezzo concordato per la vendita;
pagina 2 di 14 - la significativa sproporzione tra il prezzo concordato e l'effettivo valore dei beni è sicuro indice di una simulazione;
- incombe sulla parte la quale intenda far accertare in giudizio la simulazione relativa nella quale si risolve il negotiummixtumcumdonatione, l'onere di provare sia la sussistenza d'una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene pur a tale condizione da animus donandi nei confronti dell'acquirente;
- nel caso di specie gli indici suindicati sembrano sussistere sia in relazione al legame affettivo che ha portato con ogni probabilità ad effettuare la “donazione” in favore della figlia sia per il prezzo concordato rispetto al valore dei beni posti in vendita, valore superiore di oltre il 50%;
- in ultimo si segnala che non vi è prova che gli assegni circolari siano stati realmente posti in pagamento dalla sig.ra sarebbe opportuno indagare sui movimenti bancari del periodo onde verificare Per_2 che tali somme siano state realmente incassate e successivamente non restituite.
-pertanto, per le motivazioni su addotte la sig.ra intende agire nei confronti dei predetti Parte_1 eredi per la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni poste in essere dalla de cuius nei limiti della predetta quota, previa dichiarazione della simulazione della compravendita effettuata in favore della figlia . CP_1
Tanto precisato, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- DISPORRE LA
REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA mediante la proporzionale riduzione dei predetti atti di disposizioni Compravendita simulata e donazioni effettuate in favore delle germane e CP_1 Per_1 eccedenti la quota di cui il de-cuius, SI.ra , poteva disporre, nei limiti della quota medesima Per_2 ammontante a € 107.589,00 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire anche in considerazione dell'eventuale disponibile;
- Con vittoria di spese e competenze legali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.12.2020 si è costituita in giudizio CP_1
deducendo:
[...]
- la nullità dell'atto introduttivo. Da una lettura mirata, si appalesa che l'atto introduttivo contiene plurime domande con conseguente indeterminazione dell'atto stesso e con conseguente mancata correlazione tra le domande cumulativamente proposte e riferite a fatti relativi ad una pluralità di atti giuridici. La spiegata nullità trova il suo addentellato nei combinati artt.164, co.4 cpc in relazione all'art.163, co.3, nn.3 e 4 cpc. In effetti, la domanda avanzata pare contenere una domanda di apertura di successione con lesione di legittima e richiesta di riduzione a favore della legittimaria e, dall'altro, una impugnativa del contratto di compravendita detto per intercorso il 16.10.2006. Ovviamente, cosi come enucleato l'atto introduttivo del giudizio non dà contezza alla convenuta per esplicare una valida e mirata difesa. Più nel particolare, la convenuta in giudizio non ha consapevolezza se deve prendere posizione in relazione all'atto di donazione, che, per quanto assunto, comporterebbe lesione di legittima pur in presenza di altro atto di liberalità operato per altro soggetto dalla con conseguente interesse di tutti gli eredi di Per_2 quest'ultima, giusta quanto dettato dall'art..542 c.c. In effetti, dovendosi prendere in considerazione i cespiti donati, la cui successione si apre al momento della morte del de cuius, la domanda merita una sua debita e doverosa difesa, mentre se trattasi d'impugnativa dell'intercorsa compravendita del 16 ottobre 2016 perché ritenuta simulante una donazione la difesa ha altri e diversi presupposti. Certo è che la presa di posizione avverso l'avanzate domande comporta differente trattazione e diversa opposizione;
- che l'indicazione dei valori attribuiti ai cespiti donati è frutto di mero errore e da qui s'impugna e contesta la perizia detta per eseguita dall'Ing. atteso che nella stessa si annota superficialità nei CP_2 valori attribuiti sulla carta e senza visionare gli stessi e senza tenere in conto o/e accertare se hanno subito modifiche o miglioramenti nel tempo e senza considerare che sul cespite donato vi è stata riserva di usufrutto;
- che l'atto l'oggetto di liberalità, primo eseguito dalla , che poteva disporre di un terzo dei cespiti Per_2 di sua proprietà, del 22.10.2008, rep. N.63585 e racc. n.23217, redatto dal Notaio , è Persona_3
pagina 3 di 14 stato donato quale quota legittima e per l'esubero quale disponibile. Rimane pur ovvio che il cespite va valutato nel suo reale ammontare allo stato di fatto in cui l'immobile si trovava con esclusione dei miglioramenti eseguiti ad opera della donataria e se dovesse sussistere lesione di legittima per l'attrice questa deve e va quantificata in denaro;
- l'intervenuta prescrizione ex art. 2934 c.c. dell'impugnativa dell'atto di compravendita risalente al 16 ottobre 2006 intercorso tra l'attuale convenuta e la sig.ra per Notaio distinto col Per_2 Per_3
n.60739 di rep. e n.21168 di Racc.;
- che, in ogni caso, deve rilevarsi la legittimità dell'intervenuta compravendita essendosi perfezionata per come voluto ed indicato dall'art.1470 c.c. col pagamento del prezzo pattuito e mediante consegna, al momento dell'intervenuta compravendita, alla venditrice di ben n.12 assegni circolari, cui è seguita la consegna del bene all'acquirente, che ne ha disposto, eseguito lavori di modifica e di manutenzione nel tempo;
- che il prezzo convenuto, pattuito e pagato certamente corrisponde al valore di mercato di quanto compravenduto atteso che è stata corrisposta da parte dell'acquirente la somma pari ad € 120.000,00 nel lontano anno 2006 e detta somma è stata introitata dalla venditrice;
- che s'impugna la relazione tecnica dei valori indicati dal consulente di parte, Ing. , atteso che CP_2 il suo attestato non risponde al valore di mercato all'epoca del trasferimento e della condizione in cui si trovava quanto compravenduto. Ne discende che s'impugna e contesta in punto l'assunto di controparte in ogni suo paventato passaggio ed in particolare che detto atto intercorso fosse o potesse essere simulante una donazione.
Ciò posto, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice designando, contrariis reiectis, a) rilevare e ritenere l'eccepita nullità dell'atto introduttivo del giudizio, b) Subordinatamente, statuire la legittimità dell'atto di compravendita immobiliare intercorso tra la e la sig.ra CP_1
alla data del 16.10.2006 e ritenere prescritta la proposta azione giudiziaria d'impugnativa Per_2 dell'atto stesso;
c) In via gradata, ritenere la legittimità dell'atto di vendita immobiliare intercorso il 16.10.2006 tra e con conseguente rigetto della domanda d'impugnativa perché CP_1 Per_2 infondata in fatto e diritto. Il tutto con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite, da liquidarsi a favore del procuratore costituito anticipante. d) In via ancora più gradata, qualora il Giudice dovesse ritenere di attribuire quale nomen juris all'azione promossa, domanda di successione dell'eredità di certamente ordinerà all'attrice l'integrazione del contraddittorio nei Per_2 confronti degli altri eredi indicati in atto di citazione e non convenuti in giudizio, per dar seguito alla successione stessa”. Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., ed esperita una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In rito In via preliminare, giova osservare che è infondata l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta in sede di costituzione in giudizio per asserita violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. il quale prevede che “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”. In punto di diritto occorre rilevare che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto (Cass. SS. UU, n. 8077/2012). Ed ancora, la Suprema Corte (Sent. n. 27670/2008) ha ritenuto che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 quarto comma c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto
pagina 4 di 14 introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva”. Ebbene dalla lettura dell'atto di citazione appare evidente come non vi è stata alcuna violazione della norma innanzi citata, avendo l'attore indicato con sufficiente chiarezza sia il petitum che la causa petendi. Ed infatti, sotto il primo profilo, risulta determinato il bene della vita che si chiede al convenuto (c.d. petitum mediato), anche sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice
(c.d. petitum immediato). Sotto il secondo profilo, la citazione - in ossequio al disposto normativo richiamato - contiene, sia pur in maniera succinta, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Ne consegue che la parte convenuta ha potuto prendere piena cognizione di tutti gli aspetti prospettati nella domanda di parte attrice ed è stata messo nelle condizioni di apprestare adeguate difese, per come si può evincere anche dal tenore degli atti difensivi depositati.
3. La simulazione e la donazione indiretta.
3.1. Nel merito, risulta preliminare l'esame delle questioni che riguardano l'atto di compravendita rogato dal Notaio , con il quale vendeva alla figlia gli immobili Persona_3 Per_2 CP_1 identificati al Foglio di mappa n.14, particella 594, sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 6, sub. 7 e 8 (che formano l'attuale sub. 15 secondo l'allegazione di parte) e sub. 9 (che forma l'attuale sub. 16 secondo l'allegazione di parte). La parte attrice, in particolare, assume che l'atto di compravendita in oggetto - registrato in Rossano in data 6.11.2006 al n. 1848 serie 1E e trascritto in Cosenza il 7.11.2006 al reg. gen. 39083 e 26104 reg. particolare - dissimula una donazione dei beni o un negotium mixtum cum donatione.
Come noto, occorre distinguere tra simulazione assoluta allorché le parti pongono in essere un contratto con l'intesa che lo stesso sia meramente apparente e, come tale, non produca alcun effetto tra esse (le parti, in sostanza non vogliono che si producano gli effetti né del contrato simulato né di altro contratto) e simulazione relativa allorché le parti stipulano un contratto con l'intesa che nei rapporti reciproci si producano gli effetti di un contratto diverso (il contratto dissimulato).
La simulazione relativa può essere oggettiva, totale (ove simulata è la natura stessa del negozio) oppure parziale (simulato è solo un suo elemento essenziale, es. il prezzo) o soggettiva, discorrendosi in tale caso di interposizione fittizia. L'accertamento richiesto in ipotesi di simulazione relativa è, dunque, anche positivo e teso a rilevare la sussistenza del contratto dissimulato. Ciò precisato, sebbene la parte attrice riconduca anche la figura del negotium mixtum cum donatione alla simulazione, giova rammentare che trattasi di figure diverse e non comparabili.
Con il negozio mixtum cum donatione le parti addivengono ad una donazione indiretta valendosi del negozio che esse dichiarano di porre in essere, e che effettivamente stipulano, per ottenere uno scopo che diverge dalla causa o funzione tipica del negozio medesimo, mentre nella simulazione relativa si stipula apparentemente un negozio, mentre, in realtà, se ne pone in essere un altro con esso incompatibile.
Alle due ipotesi corrispondono, per quanto attiene alla volontà delle parti, situazioni di fatto diverse e pertanto il giudice, davanti al quale sia stata ritualmente dedotta solamente una delle due tesi non può prendere in esame l'altra ove tardivamente introdotta (arg. da Cass. n. 1303/1970).
L'esonero per la donazione indiretta dalla necessità del rispetto del requisito della forma imposta a pena di nullità per la donazione, attesa l'effettiva conclusione del diverso contratto, tramite il quale le parti intendono conseguire il risultato pratico della donazione, rende ancor più evidente la differenza con la diversa ipotesi della simulazione relativa, realizzata mediante la conclusione di un contratto oneroso che in realtà dissimula una donazione, nella quale l'arricchimento investe l'intero valore del bene alienato, e non già, come nell'ipotesi del negozio misto, la sola differenza tra il valore effettivo del bene ed il prezzo dichiarato ed effettivamente versato.
pagina 5 di 14 Nella simulazione, dunque le parti creano un'apparenza al fine di celare all'esterno quale è il loro effettivo programma negoziale, mentre nella donazione indiretta, sub specie di negotium mixtum, l'atto di vendita è effettivamente voluto, quanto meno per la parte coperta dal prezzo effettivamente versato, configurandosi la donazione solo per la parte di valore del bene consapevolmente e volutamente destinata a non trovare una corrispondenza nella controprestazione del donatario, che in tal modo viene arricchito
(da ultimo, Cass. civ. n. n. 24040/2020).
Ciò spiega anche la ragione per la quale, ove sia posta in essere una simulazione relativa, la forma imposta dalla legge per la donazione debba essere rivestita dal contratto simulato, a pena di nullità della donazione dissimulata, mentre il negotium mixtum cum donatione (come la compravendita ad un prezzo inferiore al valore della cosa oggetto del contratto) integra una donazione indiretta, per la cui validità non occorre la forma richiesta per la donazione diretta, bastando quella rivestente il negozio utilizzato per il conseguimento del fine di liberalità (Cass. n. 201/1972; n. 13337/2006; n. 23297/2009; n. 23215/2010). 3.2 Passando all'esame delle deduzioni in relazione al contratto di compravendita, va precisato che parte attrice non ha inteso chiedere in via principale l'accertamento della simulazione del contratto di compravendita.
Nella specie, in effetti, il legittimario, che sarebbe pretermesso per effetto degli atti dispositivi compiuti dalla de cuius, assume che l'accertamento incidentale della simulazione si ponga in rapporto di strumentalità con l'azione di riduzione, ossia l'unica esperita, come chiarito nella memoria di cui al n. 2 dell'art. 183, co. 6, c.p.c.; tale circostanza, peraltro, emerge dalle conclusioni dell'atto di citazione, dirette ad ottenere la riduzione delle disposizioni, in ipotesi, lesive. Non può dubitarsi, dunque, che assuma la posizione di terzo ai fini dell'accertamento Parte_1 incidentale della simulazione dell'atto di compravendita. A tal fine, in particolare, è necessario rammentare che l'erede legittimario è terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41132 del 21/12/2021; Sez.
2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018).
Ciò posto, la prova della simulazione deve provenire dalla parte interessata. Già a livello assertivo, invero, la domanda è genericamente formulata. In effetti, non sono chiarite da parte attrice le ragioni a sostegno dell'individuazione del negozio come simulato, avendo la medesima dedotto a sostegno che vi sia una sproporzione tra il prezzo di acquisto e quello reale dei beni.
Trattasi di allegazione che non ha alcun rilievo ai fini dell'individuazione del fenomeno di simulazione per le ragioni sopra espresse sulla differenza tra quest'ultima e la donazione indiretta. Inoltre, parte attrice assume in modo generico che non vi sia prova che gli assegni – dei quali non è contestata la consegna – siano stati realmente “posti in pagamento”, e che “sarebbe opportuno indagare sui movimenti bancari del periodo onde verificare che tali somme siano state realmente incassate e successivamente non restituite” (cfr. atto di citazione). Orbene, non contestata l'avvenuta consegna degli assegni richiamati nell'atto pubblico, la parte non ha dedotto alcun elemento sintomatico dell'esistenza di una simulazione dell'atto di compravendita, allegando contraddittoriamente solo la sproporzione tra il prezzo versato e quello effettivo.
Del tutto generica ed ulteriormente contraddittoria, poi, è l'allegazione circa la necessità di indagare sui movimenti bancari della per verificare se l'importo, in ipotesi, anche incassato con tali assegni sia Per_2 stato successivamente “restituito” alla convenuta. Su tale ultimo aspetto è sufficiente osservare che non vi è alcuna prova in atti dei movimenti bancari della de cuius nel superiore ai dieci anni precedenti la sua morte, né invero risulta indicato lo stesso istituito di credito i cui “movimenti” dovevano essere oggetto di indagine. Giova comunque ribadire che è onere della parte che agisce in riduzione dimostrare il carattere simulato della vendita, facendo ricorso ad ogni mezzo di prova, incluse le presunzioni, al fine di dimostrare la pagina 6 di 14 sussistenza e l'entità della lesione, quale fatto costitutivo della chiesta riduzione;
solo ove fosse stata assolta tale prova, la convenuta avrebbe dovuto dare prova del contrario. 3.3. Quanto alla ricorrenza di una donazione indiretta realizzata per mezzo dell'atto di compravendita, le allegazioni di parte attrice sono prive di prova.
Giova ricordare, infatti, che nel negotium mixtum cum donatione la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore;
ne consegue che la compravendita a un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, perché a tal fine è necessaria non solo la sproporzione tra le prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento dell'acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto, per cui incombe su chi intende fare valere la simulazione relativa dimostrare anche l'animus donandi in capo al cedente (Cass. civ. n. 19601/2004).
Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, la vendita di un bene ad un prezzo inferiore al suo valore venale configura un negotium mixtum cum donatione solo quando, accanto alla duplice componente onerosa e di liberalità del negozio, sia accertata anche, in riferimento alla differenza tra il valore del bene ed il prezzo pattuito, la coscienza, nell'alienante, di dare una cosa di valore economicamente maggiore del corrispettivo convenuto a titolo di prezzo, e, quindi, l'intenzione di attribuire gratuitamente tale maggior valore (animus donandi) (Cass. n. 1266/1986; n. 7969/1991; n. 19601/2004; n. 1955/2007; n. 10614/2016).
In altre parole, occorre che la insufficienza del corrispettivo sia stata devoluta ed orientata al fine di arricchire la controparte avvantaggiata (Cass. n. 1931/1991).
Tale prova incombe alla parte che intenda far valere il negotium mixtum cum donatione sia in termini di sproporzione di significativa dell'entità tra le prestazioni, sia in termini di consapevolezza di essa e di sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'animus donandi nei confronti dell'acquirente (Cass. n. 19601/2004).
L'intento di arricchire l'acquirente per la parte eccedente quanto pattuito, in effetti, non può desumersi solo dall'entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, ma richiede ulteriori accertamenti in fatto dai quali risulti che il trasferimento sia volutamente funzionale all'arricchimento dell'acquirente (Cass. civ. n. 10614/2016, nonché Cass. civ., n.32613/2024).
Chiarito, dunque, per la sussistenza della fattispecie del negotium mixtum cum donatione occorre sempre che risulti l'animus donandi (Cass. civ. n. 201/1972), parte attrice non ha inteso fornire alcuna prova sul punto, limitandosi alla deduzione della sproporzione e dei rapporti di parentela intercorrenti tra le parti.
Quanto alla sproporzione, invero, l'allegazione è generica già dal punto di vista assertivo, non essendo indicati i termini della sproporzione al momento dell'atto. In particolare, parte attrice non indica quale fosse il valore dei beni oggetto di compravendita al momento dell'atto, limitandosi ad indicare all'attualità il valore di tutti i cespiti riferibili a senza CP_1 distinguere, peraltro, tra la compravendita e la donazione. L'indicazione del valore dei beni al momento dell'atto di acquisto ed in relazione alla loro effettiva consistenza, invero, appare di notevole rilevanza, tenuto conto che l'atto di vendita precede di 12 anni la morte dell'alienante, e che alcuni beni oggetto di compravendita non risultavano completi;
si tratta dei beni identificati al foglio di mappa n.14, particella 594, sub. 8 e sub 9 (come chiaramente emerge dalle espressioni utilizzate nell'atto di compravendita “in corso di definizione” e “in corso di costruzione”). Inoltre, il preteso valore dei beni dai quali evincere la sproporzione, indicato in € 361.150,00, non corrisponde ai beni oggetto della compravendita.
pagina 7 di 14 Come emerge dalla perizia di parte attrice prodotta in allegato all'atto di citazione, infatti, tale valore è la sommatoria del valore dei beni identificati al foglio di mappa n.14, particella 594, sub. 1, sub. 2 e sub. 6, sub. 7 e 8 (che formano l'attuale sub. 15) e sub. 9 (che forma l'attuale sub. 16), effettivamente oggetto della compravendita, nonché di altri beni non oggetto dell'atto: il sub. 3 (il cui valore è indicato in €
7.700) che non è oggetto di vendita né della donazione;
il sub. 5 (il cui valore è indicato in € 96.000), invece, oggetto di donazione. Quanto all'animus donandi, invero, parte attrice nulla ha dedotto per provare che la consapevolezza della sproporzione (genericamente dedotta) in capo alla , e che a tale consapevolezza corrispondesse Per_2 l'intento di arricchire la figlia CP_1 Per l'effetto, in assenza di alcuna prova a sostegno della richiesta, non può ravvisarsi alcun negotium mixtum cum donatione nella compravendita in esame.
Anche avuto riguardo al comportamento successivo delle parti, peraltro, giova osservare che nei casi in cui la ha effettivamente inteso beneficare per spirito di liberalità alcuna delle figlie, la stessa Per_2 ha perseguito tale intento ponendo in essere dei veri e propri atti di donazione successivi all'atto di vendita contestato.
In assenza di riscontri, dunque, il solo rapporto di parentela non assume nella specie valore sintomatico dell'animus donandi.
4. L'azione di riduzione
4.1 A questo punto è necessario esaminare la domanda di riduzione proposta dall'attrice nei confronti della sola unica donataria citata in giudizio. CP_1
Com'è noto, l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili, qualificati come legittimari, tra i quali vi sono i figli del de cuius. L'azione di riduzione ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. n. 9424/2003). Trattasi di una azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ., n. 8780/1987).
L'azione di riduzione viene configurata come individuale, giacché ogni legittimario può agire per la sola propria quota di legittima (Cass. civ. n. 4698/1999, n. 5611/1978); trattasi, poi, di azione divisibile, in quanto ciascun legittimario può agire anche contro uno solo dei beneficiari sempre limitatamente alla quota di cui si ritiene da questo leso (Cass. civ n. 3243/1980); e personale, in quanto diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, e non un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che si propone non contro chi al momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, i legatari o i donatari (Cass. civ. n. 4130/2001).
Da quanto sopra consegue che nel relativo giudizio non debbono essere convenuti come litisconsorti necessari tutti i legittimari, essendo necessaria la sola presenza in causa della persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria che si assume lesiva (Cass. civ. n. 27414/2005).
Del tutto destituita di fondamento, dunque, è la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla convenuta al momento della costituzione, nonché quella di riunione – riproposta da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni - con altro giudizio introdotto da nei confronti di Persona_4 per ottenere nei confronti della convenuta l'accertamento della lesione della propria quota Parte_2 di riserva quale coniuge di Trattasi, di fatto, non solo di cause che si trovano in fasi distinte Per_2
(cfr. provvedimento del Presidente di Sezione del 4.11.2021), ma che sono anche instaurate tra soggetti pagina 8 di 14 diversi ed hanno ad oggetto accertamenti diversi.
4.2. La domanda esercitata nei confronti di è parzialmente fondata. CP_1
A tal fine, è necessario premettere che alcuna delle parti ha dato prova dell'esistenza di un relictum.
Non vi è prova, infatti, dell'esistenza di depositi bancari e postali della de cuius, né di altri beni riferibili a Per_2 Alcuna delle parti ha dedotto l'esistenza di atti di disposizione per testamento, né che lo stesso sia intervenuto. Quanto agli atti lesivi della quota, parte attrice ha dedotto che il 22/10/2008 effettuava delle Per_2 donazioni: una alla figlia avente ad oggetto l'immobile identificato catastalmente al foglio CP_1 di mappa n. 14 particella 594 Sub.5 (atto notarile n. 37325.1/2008 Repertorio 63585); l'altra in favore di avente ad oggetto i beni immobili identificati catastalmente foglio di mappa 14, particella Parte_2
594, sub. 4, foglio 28, particella 501, sub. 2, atto n. 37325.1/2008, repertorio n. 63584 del 18.11.2008. Dall'allegazione di parte attrice emerge che su entrambe le donazioni effettuate manteneva Per_2 il diritto di usufrutto.
In atti non risulta prodotta la donazione effettuata in favore di altra figlia di Parte_2 Per_2
e sorella delle parti del presente giudizio. Dall'esame dell'unico atto di donazione prodotto, ossia l'atto per Notaio del Persona_3 22.10.2008, emerge che ha donato a l'unità immobiliare sito in Cariati alla via Per_2 CP_1
Salvatore Quasimodo riportato al catasto fabbricati del Comune di Cariati al foglio 14, p.lla 594, sub. 5.
Dall'atto di donazione emerge che la ha inteso donare la nuda proprietà dell'immobile Per_2
“riservandosi l'usufrutto con diritto di accrescimento per il costituito coniuge sig. che Persona_4 accetta”. Con tale disposizione si deve ritenere che la abbia costituito un usufrutto congiuntivo con diritto Per_2 di accrescimento per il coniuge , ossia di un usufrutto attribuito congiuntamente a due o più Persona_4 persone.
Dalla disposizione si evince anche il diritto di accrescimento da parte del disponente in favore del coniuge, , alla morte di Persona_4 Per_2 In tali casi, l'usufrutto si estingue con la morte dell'ultimo usufruttuario più longevo. Dunque, finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari, l'usufrutto congiuntivo impedisce la consolidazione con la nuda proprietà (Cass. n. 24108/2011; Cass. n. 18211/2020). L'espressa previsione dell'accrescimento in favore del coniuge del diritto di usufrutto comporta la qualificazione della disposizione come costitutiva di un usufrutto congiuntivo e non già come
“successivo”, pure previsto dall'art. 796 c.c. (“È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente”). Ciò posto, tale atto dispositivo costituisce altra liberalità contestuale alla donazione della nuda proprietà in favore di , espressamente accettata dal coniuge della disponente. CP_1 Per l'effetto, occorrerà considerare anche tale atto nell'esame della domanda della legittimaria. 4.3. Ciò posto, in sede di riduzione occorre effettuare due operazioni preliminari alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari: la riunione fittizia e l'imputazione ex se.
L'art. 556 c.c. stabilisce, infatti, che, al fine di accertare se un legittimario sia stato leso nei suoi diritti, occorre determinare, mediante una operazione algebrica, il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
Si deve, pertanto, procedere alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte, da valutare con riferimento alla stessa data;
occorre, quindi, effettuare la riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius.
Giova, poi, osservare che la donazione fatta ad un legittimario dal defunto a valere in conto legittima e pagina 9 di 14 per l'eventuale esubero sulla disponibile, con dispensa da collazione, è soggetta a riduzione, secondo i criteri indicati negli artt. 555 e 559 c.c., non implicando tale clausola una volontà del “de cuius” diretta ad attribuire alla stessa liberalità un effetto preminente rispetto alle altre in caso di esercizio dell'azione di reintegrazione da parte degli altri legittimari lesi, secondo quanto, invece, stabilito per le disposizioni testamentarie dall'art. 558, comma 2, c.c., e rimanendo, pertanto, il medesimo donatario esposto alla riduzione per l'eccedenza rispetto alla sua porzione legittima (si veda Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n.13660). Per l'effetto, non elimina la possibilità di sottoporre a riduzione la donazione l'espressa previsione, contenuta nell'atto sottoposto, con la quale disponeva in favore di prevedendo Per_2 CP_1 l'obbligo di quest'ultima di imputare la donazione “sulla quota di legittima che potrà spettarle, intendendosi il supero eventuale come donato sulla quota disponibile ed esente, pertanto, da collazione ed imputazione”. Inoltre, la dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (cfr. Cass. civ. Cassazione civ., n.14193/2022). E infatti, dall'art. 737, comma 2, c.c. si deduce che la dispensa dalla collazione non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile, né implica la non assoggettabilità della donazione alla riduzione. Tanto premesso, la suddetta operazione si presenta, invero, nel caso in esame, particolarmente semplice poiché è pacifico che non vi è alcun relictum; in casi simili casi, non è possibile neppure effettuare alcuna detrazione per i debiti contratti dal defunto, nonché per quelli sorti a causa della morte, ad esempio, come le spese funerarie documentate, in quanto se i debiti azzerano o superano il relictum la legittima, che può sussistere solo in presenza di donazioni, va calcolata solo su quelle, senza tener conto dei debiti (Cass. civ. n. 558/1955).
Di conseguenza, il valore della massa ereditaria va calcolato accertando il valore dei beni donati dalla de cuius.
Quanto al valore dei beni donati, questi vanno stimati, nella loro consistenza oggettiva, con riferimento al momento della donazione, e nel loro valore economico sulla base del potere d'acquisto della moneta al momento dell'apertura della successione (art. 747 c.c.). E infatti, benché l'istituto della riunione fittizia operi in maniera diversa dalla collazione, trattandosi di una operazione meramente contabile, ha in comune con essa la disciplina relativa all'oggetto ed alla valutazione dei beni in forza del rinvio contenuto nell'art. 556 c.c. alle regole dettate negli artt. da 747 a 750 c.c..
Pertanto, al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto va calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione, in quanto l'accertamento della eventuale lesione va compiuto avendo riguardo a tale momento (Cass. civ., sez. II, 24.07.2008, n.
20387).
Nel caso, invece, di immobile donato con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge con diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge (terzo) muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato andrebbe considerato con il valore della piena proprietà, secondo la regola sopra esposta;
ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, la donazione dovrà sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione. In termini analoghi, si veda Cassazione Civile n. 18211 del 2/9/2020: “In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione.”. 4.4. Così riassunti i principi applicabili al caso in esame, il Tribunale condivide le conclusioni raggiunte pagina 10 di 14 dal C.T.U., Ing. nella relazione depositata in data 1.5.2024, in quanto motivate in modo Persona_5 logico, scientifico ed analitico, né le parti hanno formulato osservazioni al c.t.u.. Il c.t.u. ha chiarito che il valore degli immobili oggetto delle donazioni effettuate dalla in data Per_2
22.10.2008, stimato alla data di apertura della successione (primo semestre del 2018), è così identificabile: 1) € 113.797,95 per l'appartamento con accesso dalla prima traversa di via Salvatore Quasimodo ed identificato nel N.C.E.U. al foglio 14, par. 594, sub.5, sito al primo piano;
2) € 108.789,12 per l'appartamento sito su via Salvatore Quasimodo identificato al foglio 14 par. 594 sub.4, piano terra;
3) € 28.747,17 per l'appartamento sito in via Bari n° 3D, identificato al foglio 28 par. 501 sub.2, piano terra.
Non risultando un relictum, il valore complessivo da considerare ai fini dell'individuazione della quota disponibile e di quella indisponibile è pari ad € 251.326,24.
A tal fine deve ricordarsi che l'art. 542, co. 2 c.c. prevede che la riserva a favore dei figli è della metà del patrimonio, con quote uguali tra loro, mentre al coniuge spetta un quarto (“Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.”).
Ciò significa che, nel caso in esame, la quota disponibile è pari ad € 62.831,56 (un quarto del donatum), mentre la quota di riserva dell'attrice è pari ad € 41.887,70, ossia un 1/6 del patrimonio, concorrendo l'attrice con altre due sorelle ed il coniuge della . Per_2
In parte qua, non possono condividersi gli esiti della consulenza, avendo il C.T.U. conteggiato il valore dei beni al momento della donazione (2008) e non al momento dell'apertura della successione.
In assenza di un relictum e di liberalità da imputare alla legittimaria attrice, si deve ritenere che CP_1
abbia subito, per effetto di tali atti dispositivi compiuti in vita dalla , una lesione della
[...] Per_2 quota di riserva pari all'intero valore della stessa.
4.5. Prima di esaminare gli effetti dell'accoglimento parziale dell'azione è necessario rammentare i principi applicabili nella peculiare vicenda sottoposta.
Secondo la giurisprudenza consolidata, l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile (Cass. 563/1955; Cass. 2202/1968; Cass. 3500/1975; Cass. 22632/2013; Cass. 4721/2016). L'inderogabilità va intesa nel senso che il legittimario non può far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555, 558 e 559 c.c.. In particolare, l'art. 558 c.c. dispone che la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari. Il successivo art. 559 c.c. prevede che le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie;
successivamente si passa alle donazioni (art. 555, comma 2, c.c.).
Nella specie, mancando disposizioni testamentarie, gli atti da ridurre sono quelli di liberalità.
Ciò posto, il criterio cronologico di riduzione previsto per le donazioni non può operare nel caso in esame. Ed infatti, alcuna delle parti ha inteso fornire prova circa l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi compiuti da risultando solo indicata la data delle donazioni da considerarsi coeve e compiute Per_2 con distinti atti in data 22.10.2008. Solo la parte convenuta, infatti, assume l'anteriorità dell'atto di donazione in proprio favore, senza che tuttavia risulti alcuna prova a sostegno di tale circostanza, neppure dell'atto di donazione prodotto.
pagina 11 di 14 In tale ipotesi, non essendo possibile stabilire quale sia la donazione anteriore il criterio cronologico non può operare (Cass. 1495/1961), e resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie (cfr. Cass. civ. n. 29924/2020).
Va altresì precisato che, se il legittimario abbia proposto l'azione contro un donatario anteriore, la misura della riduzione si determina comunque al netto di quanto il legittimario avrebbe potuto recuperare dal donatario posteriore (cfr. Cass. n. 17881/2019).
Analogo principio, invero, trova applicazione anche nel caso in cui debba procedersi alla riduzione proporzionale delle donazioni coeve o contestuali (cfr. Cass. civ. n. 14211/2024). In generale, infatti, si deve osservare che la inderogabilità dell'ordine di riduzione comporta che il legittimario, il quale non abbia attaccato tutte le disposizioni lesive, non potrà recuperare, a scapito di chi ha convenuto, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione (in motivazione Cass. civ. n. 35461/2022). Fatte tali premesse, si deve rilevare che la de cuius ha effettuato due donazioni, ancorchè con unico atto, nei confronti di (ossia, l'appartamento sito su via Salvatore Quasimodo identificato al Parte_2 foglio 14 par. 594 sub.4, piano terra e l'appartamento sito in via Bari n° 3D, identificato al foglio 28 par.
501 sub.2, piano terra). non è stata convenuta in giudizio e, pertanto, le disposizioni in suo favore vanno Parte_2 conteggiate al solo fine di verificare l'entità la misura della lesione proporzionalmente riconducibile alle stesse, per la quale l'attrice non può ottenere ristoro.
Analogo discorso deve farsi per l'atto di donazione dell'usufrutto in favore di padre Persona_4 dell'attrice, il quale non è stato convenuto in giudizio pur essendo destinatario dell'usufrutto sull'appartamento con accesso dalla prima traversa di via Salvatore Quasimodo ed identificato nel N.C.E.U. al foglio 14, par. 594, sub.5.
E il valore della nuda proprietà di tale ultimo bene, dunque, ad individuare la misura del valore del bene donato alla convenuta in quanto, al momento dell'apertura della successione, il bene CP_1 risultava gravato dall'usufrutto in favore del padre della convenuta e dell'attrice.
Ai fini della riunione fittizia il valore della proprietà, sulla quale gravi il diritto di usufrutto, è costituito dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto sulla base delle previsioni di cui al DPR n. 131/1986, subentrato all'art 45 della legge di registro, approvata con il DPR 26 ottobre 1972
n 643, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interessi e poi moltiplicando il valore della annualità, cosi ricavato, per il coefficiente indicato in ragione dell'età (arg. da Cass. civ. 18199/2020). Ciò posto, tale valore può agevolmente ricavarsi con riferimento con applicazione D.M. 27 dicembre
2024, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2024, il quale prevede il tasso di interesse da applicare
(2,50%) ed il coefficiente moltiplicatore da utilizzare avuto riguardo all'età del beneficiario Persona_4 al momento dell'apertura della successione, avvenuta il 28.4.2018.
Per l'effetto, considerato che (nato il [...]) al momento dell'apertura della successione Persona_4 aveva 77 anni, il coefficiente moltiplicatore è pari 12. Ne deriva pertanto che il valore dell'usufrutto è pari ad € 34.139,39, mentre il valore della nuda proprietà sarà la differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto e, dunque, € 79.658,56.
Orbene, considerato che gli atti dispositivi compiuti da sono complessivamente quattro (due Per_2 immobili in favore di usufrutto in favore di e nuda proprietà in favore di Parte_2 Persona_4
), l'attrice può legittimamente pretendere nei confronti di solo una reintegra di CP_1 CP_1 un quarto della lesione subita alla propria quota di riserva.
Per l'effetto, l'entità della lesione della quota di riserva per la quale è esposta la donataria convenuta è determinarsi in un quarto di € 41.887,70.
4.5. Passando alle determinazioni concrete circa gli esiti dell'accogliento parziale della domanda, va evidenziato che con gli scritti conclusivi le parti hanno manifestato entrambe la richiesta che l'eventuale reintegra avvenga in denaro (cfr. comparsa conclusione del 31.1.2025 della convenuta e comparsa pagina 12 di 14 conclusionale depositata il 2.2.2025 da parte dell'attrice, nonché la memoria di replica del 24.2.2025 di parte attrice). Ciò precisato, giova rammentare che l'accoglimento della domanda di riduzione della disposizione lesiva della quota di legittima non dà luogo alla nullità né annullabilità della stessa, bensì all'inefficacia nella misura occorrente per consentire al legittimario l'acquisizione di un patrimonio netto, calcolato al momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 556 c.c., che soddisfi il suo diritto di legittima
(Cass. 11286/02; Cass. 5323/02; Cass. 2708/92). L'effetto costitutivo dell'azione di riduzione si esaurisce nel rendere inefficaci le disposizioni lesive nei confronti dei legittimari che l'abbiano chiesta, e nella misura occorrente per reintegrare la quota agli stessi riservata. Successivamente, il legittimario che abbia ottenuto la sua quota di eredità, nella sua qualità di erede, agirà contro i beneficiari delle disposizioni lesive per la restituzione. L'azione di riduzione e l'azione di restituzione vanno, pertanto, nettamente distinte: la prima è un'azione di impugnativa;
la seconda una azione di condanna, che presuppone già pronunziata la riduzione (Cass. civ.
04.03.2011 n. 5266).
Giova osservare che, in generale, quando la riduzione di una disposizione testamentaria o di una donazione sia soltanto parziale, come nel caso in esame, sui beni che ne costituivano l'oggetto si costituisce una comunione e l'azione di restituzione conseguente alla riduzione svolge una funzione divisoria.
L'ipotesi è regolata dall'art. 560 c.c., il quale prevede che nel caso in cui la riduzione abbia ad oggetto disposizioni a titolo di legato ovvero donazioni (ed in via estensiva istituzioni ex certa re), l'effetto della riduzione è quello di rendere efficace solo la disposizione che abbia avuto ad oggetto il singolo bene, attribuendolo per intero al legittimario (ove la lesione travolga per intero l'attribuzione) ovvero rendendolo comune fra beneficiario e legittimario, nei limiti necessari ad assicurare la reintegra dei diritti del secondo.
Trattasi di una conseguenza derivante dalla stessa natura della pronuncia che accoglie l'azione di riduzione, che determina l'inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e che comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso.
Tuttavia, ove ricorra, come nel caso di specie, una concorde volontà delle parti, in luogo dell'attribuzione in natura, la quota del legittimario potrà essere reintegrata in denaro (arg. da Cass. civ. n. 39368/2020). In questo ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di modo che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua (arg. da Cass. civ. n. 5320/2016). Nella fattispecie in esame, in presenza di una concorde volontà delle parti, in luogo dell'attribuzione in natura di una quota sul bene oggetto della donazione, può riconoscersi l'obbligo in capo a CP_1 di corrispondere la somma di € 12.493,00, già rivalutata all'attualità, per reintegrare, nei limiti della donazione ricevuta, la quota di riserva di in relazione alla successione di Parte_1 Per_2
4. Le spese di lite L'accoglimento parziale della domanda, la complessità dell'accertamento fattuale, la soluzione delle questioni sottoposte attraverso il riferimento alla giurisprudenza successiva all'introduzione del giudizio, unitamente considerati costituiscono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle dalla c.t.u. esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni pagina 13 di 14 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTATA la lesione della quota di legittima di in relazione alla successione Parte_1 di , in PARZIALE ACCOGLIMENTO della domanda, per le ragioni di cui alla parte Per_2 motiva, CONDANNA a corrispondere all'attrice la somma di € 12.493,00, oltre CP_1 interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo;
- COMPENSA le spese di lite;
- PONE definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro ed in pari misura, le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio e liquidate con decreto del 21.10.2024.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Eduardo Bucciarelli dott.ssa Beatrice Magarò
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