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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/11/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 381/2025 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
(nome da nubile , nata il Parte_1 Persona_1
28.4.1982 a Livingston, New Jersey (USA) e residente in 570 Grand St. Apt 1303,
New York, New York 10002 (USA), rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Grasso
presso il cui studio a Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, è anche elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
1 - RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “si insiste nell'accoglimento del ricorso, rinviando alle
conclusioni ivi rassegnate”.
Per il resistente: “l'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, precisa
le conclusioni come da memoria difensiva e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si associava alla parte conventa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_1
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Persona_2
cittadino italiano, nato a [...] il [...].
[...]
Emigrato negli USA, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadino americano.
Il resistente si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'assenza di prova per l'omessa e/o tardiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda, anche ai sensi del d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, chiedendone pertanto il rigetto.
Di seguito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Parte_2
nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, anche in aderenza ai principi di cui
2 alla sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte
di cassazione, con spese “quanto meno, compensate”.
All'esito dell'udienza del 22.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione, sollevata dal resistente, di tardività
della produzione documentale effettuata da parte ricorrente in quanto quest'ultima ha provveduto al deposito di tutti i documenti a prova dei fatti costitutivi della domanda giudiziale in allegato al ricorso.
Nel merito, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dal cittadino italiano Persona_2
a suo tempo emigrato negli USA.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto
3 acquisitivo e quindi la linea di trasmissione, unitamente al superamento di eventuali ipotesi interruttive emergenti, mentre incombe alla controparte qualsiasi eccezione in ordine ai fatti estintivi e/o modificativi del diritto fatto valere (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025).
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che la linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti.
A riguardo, dai documenti prodotti in atti, risulta che , avo Persona_2
italiano, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella americana (cfr. certificato di non naturalizzazione depositato dalla ricorrente) e,
pertanto, non è mai incorso in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure
sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza è Pt_2
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
4 della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza , presupponeva ontologicamente una preventiva Pt_2
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Dagli atti del procedimento, ancora, non risulta che tutti gli altri ascendenti della ricorrente siano incorsi in situazioni di perdita e/o mancato acquisto della cittadinanza italiana secondo la legge ratione temporis vigente. A riguardo, il resistente non ha mosso alcuna eccezione. Deve concludersi, quindi, ritenendo provata la catena di trasmissione della cittadinanza fatta valere dalla odierna ricorrente (cfr. Cass. Civ. S.U.
n. 25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, in quanto tutti i passaggi generazionali che si registrano sono avvenuti unicamente per via paterna ovvero per via materna con eventi successivi all'1.1.1948 e, pertanto, nessun dubbio
5 viene a porsi in merito alla effettiva trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo italiano, , alla odierna ricorrente, essendo stato, tale criterio di Persona_2
trasmissione, riconosciuto sia dalla normativa risalente al codice civile del 1865, che dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 ed, infine, dall'attuale legge n.
91 del 1992 e dalle sentenze Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, la ricorrente avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1
relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità
consolare presso il paese di residenza, nella specie gli USA, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità
di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è noto come gli uffici consolari d'Italia in America versino in una condizione di gravissimo ritardo, conseguendone, pertanto, l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza Pt_2
iure sanguinis ovvero di accoglierne ancora di nuove, rilasciando appuntamenti attraverso le nuove procedure telematiche, a causa dell'eccessivo numero di domande presentate.
Ne deriva, quindi, una assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta ivi presentata.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello
status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso,
equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a
6 ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo alla ricorrente della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che, anche in assenza di domanda di condanna del resistente in tal senso, il ritardo della P.A. nella evasione delle istanze amministrative in discorso non può considerarsi sintomo di inefficienza di questa, trovando la sua reale ragione nell'eccessivo numero di domande da evadere, a sua volta dovuto all'inerzia della odierna ricorrente (ovvero anche di tutti coloro che in questo periodo avanzano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, i cui numeri sono notoriamente estremamente elevati e sempre in crescita)
perdurante dalla nascita del primo discendente dell'avo emigrato fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale, nel non avere depositato la copia dei certificati di nascita di ciascun discendente presso il competente consolato all'atto della stessa nascita - come, invece, avrebbero dovuto fare ex lege - e quindi di non aver chiesto già
a quel tempo il riconoscimento formale del rispettivo status.
Tutto ciò comporta l'impossibilità di individuare lo Stato (e per esso la P.A. oggi resistente) come parte soccombente, dovendo piuttosto ritenere che, al contrario, siano state le ricorrenti, con la propria condotta, a determinare la necessità dell'instaurazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
7 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che (nome da Parte_1
nubile ) è cittadina italiana;
Persona_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della su indicata persona,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 381/2025 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
(nome da nubile , nata il Parte_1 Persona_1
28.4.1982 a Livingston, New Jersey (USA) e residente in 570 Grand St. Apt 1303,
New York, New York 10002 (USA), rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Grasso
presso il cui studio a Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, è anche elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
1 - RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “si insiste nell'accoglimento del ricorso, rinviando alle
conclusioni ivi rassegnate”.
Per il resistente: “l'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, precisa
le conclusioni come da memoria difensiva e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si associava alla parte conventa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_1
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Persona_2
cittadino italiano, nato a [...] il [...].
[...]
Emigrato negli USA, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadino americano.
Il resistente si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'assenza di prova per l'omessa e/o tardiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda, anche ai sensi del d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, chiedendone pertanto il rigetto.
Di seguito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Parte_2
nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, anche in aderenza ai principi di cui
2 alla sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte
di cassazione, con spese “quanto meno, compensate”.
All'esito dell'udienza del 22.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione, sollevata dal resistente, di tardività
della produzione documentale effettuata da parte ricorrente in quanto quest'ultima ha provveduto al deposito di tutti i documenti a prova dei fatti costitutivi della domanda giudiziale in allegato al ricorso.
Nel merito, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dal cittadino italiano Persona_2
a suo tempo emigrato negli USA.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto
3 acquisitivo e quindi la linea di trasmissione, unitamente al superamento di eventuali ipotesi interruttive emergenti, mentre incombe alla controparte qualsiasi eccezione in ordine ai fatti estintivi e/o modificativi del diritto fatto valere (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025).
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che la linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti.
A riguardo, dai documenti prodotti in atti, risulta che , avo Persona_2
italiano, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella americana (cfr. certificato di non naturalizzazione depositato dalla ricorrente) e,
pertanto, non è mai incorso in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure
sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza è Pt_2
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
4 della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza , presupponeva ontologicamente una preventiva Pt_2
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Dagli atti del procedimento, ancora, non risulta che tutti gli altri ascendenti della ricorrente siano incorsi in situazioni di perdita e/o mancato acquisto della cittadinanza italiana secondo la legge ratione temporis vigente. A riguardo, il resistente non ha mosso alcuna eccezione. Deve concludersi, quindi, ritenendo provata la catena di trasmissione della cittadinanza fatta valere dalla odierna ricorrente (cfr. Cass. Civ. S.U.
n. 25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, in quanto tutti i passaggi generazionali che si registrano sono avvenuti unicamente per via paterna ovvero per via materna con eventi successivi all'1.1.1948 e, pertanto, nessun dubbio
5 viene a porsi in merito alla effettiva trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo italiano, , alla odierna ricorrente, essendo stato, tale criterio di Persona_2
trasmissione, riconosciuto sia dalla normativa risalente al codice civile del 1865, che dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 ed, infine, dall'attuale legge n.
91 del 1992 e dalle sentenze Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, la ricorrente avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1
relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità
consolare presso il paese di residenza, nella specie gli USA, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità
di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è noto come gli uffici consolari d'Italia in America versino in una condizione di gravissimo ritardo, conseguendone, pertanto, l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza Pt_2
iure sanguinis ovvero di accoglierne ancora di nuove, rilasciando appuntamenti attraverso le nuove procedure telematiche, a causa dell'eccessivo numero di domande presentate.
Ne deriva, quindi, una assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta ivi presentata.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello
status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso,
equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a
6 ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo alla ricorrente della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che, anche in assenza di domanda di condanna del resistente in tal senso, il ritardo della P.A. nella evasione delle istanze amministrative in discorso non può considerarsi sintomo di inefficienza di questa, trovando la sua reale ragione nell'eccessivo numero di domande da evadere, a sua volta dovuto all'inerzia della odierna ricorrente (ovvero anche di tutti coloro che in questo periodo avanzano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, i cui numeri sono notoriamente estremamente elevati e sempre in crescita)
perdurante dalla nascita del primo discendente dell'avo emigrato fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale, nel non avere depositato la copia dei certificati di nascita di ciascun discendente presso il competente consolato all'atto della stessa nascita - come, invece, avrebbero dovuto fare ex lege - e quindi di non aver chiesto già
a quel tempo il riconoscimento formale del rispettivo status.
Tutto ciò comporta l'impossibilità di individuare lo Stato (e per esso la P.A. oggi resistente) come parte soccombente, dovendo piuttosto ritenere che, al contrario, siano state le ricorrenti, con la propria condotta, a determinare la necessità dell'instaurazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
7 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che (nome da Parte_1
nubile ) è cittadina italiana;
Persona_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della su indicata persona,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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