Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 355/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione per le persone, i minori e le famiglie
La Corte, riunita in camera di consiglio composta dai Magistrati: dr. Fabio Laurenzi Presidente dr.ssa Manuela Scudieri Consigliere dr.ssa Maria Vicidomini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di
Consiglio all'udienza del 19.11.2024, promossa con ricorso depositato in data 7.5.2024 da:
nato a [...] il [...] ( , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Salvatore Crimi del Foro di Trapani con studio in Via Palermo 86, domiciliato presso la Cancelleria dell'intestata Corte ai sensi dell'art. 16-sexies d.l. 179/2012;
APPELLANTE
Contro
nata a [...] il [...] ( ), non rappresentata Controparte_1 C.F._2 né difesa
APPELLATA
Oggetto: dichiarazione d'efficacia nell'Ordinamento Italiano della dichiarazione di nullità del matrimonio adottata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure in data 30.10.2015, ratificata con decreto del 5.5.2016 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 25.1.2022.
Con l'intervento del P.G. presso questa Corte d'appello che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
CONCLUSIONI
Parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano dichiarare l'efficacia, nella Repubblica italiana, della sentenza ecclesiastica data dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure che ha riconosciuto la nullità del matrimonio canonico contratto dalle parti il 29 luglio 2000 nel Comune di CA ZA, con ordine all'ufficiale dello stato civile di provvedere alla conseguenziale annotazione a margine del registro di matrimonio e di nascita dei Comuni interessati.
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FATTO E DIRITTO
1. Con libello del 30.11.2009 chiedeva al Tribunale Ecclesiastico Parte_1
Regionale Lombardo pronunciare la nullità del matrimonio contratto con Controparte_1 per “…grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna convenuta in causa ex can.1095
n. 2 del C.J.C. e l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo attore in causa, ex can
1101 § 2 del C.J.C.”; con sentenza del 27.6.2013 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo ha rigettato la domanda;
avverso la suddetta sentenza ha proposto Parte_1 appello avanti al Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure.
Il Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure con sentenza del 30.10.2024 ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario contratto da e , in Parte_1 Controparte_1
CA ZA (MB) il 29.7.2000, nella Basilica di Agliate, il cui atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di CA ZA al n. 36, p. II, Serie A, Anno 2000, ritenendo che “CONSTA LA NULLITA' del matrimonio in questione per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo attore a norma del can .1101§ 2 del C.J.C.”.
La sentenza ecclesiastica è munita del decreto di esecutività dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 25.1.2022.
2. LL con ricorso depositato il 7.5.2024 ha chiesto di delibare, dichiarandone Pt_1
e ordinandone l'efficacia nella Repubblica Italiana, la sentenza definitiva di nullità del matrimonio contratto con rito concordatario in CA ZA (MB) il 29.7.2000, nella
Basilica di Agliate, trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di CA ZA al n. 36, p. II, Serie A, Anno 2000, sentenza resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica.
3. non si è costituita. Controparte_1
4. La corte, all'udienza del 19.11.2024 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza dichiarava la contumacia di e riservava la decisione. Controparte_1
La Corte, a scioglimento dell'udienza tenutasi in data 19.11.2024, ritenuto che:
- sussiste la competenza di questa Corte a decidere sulla domanda di delibazione, in quanto
è nel suo distretto il luogo di attuazione della pronuncia, nel cui registro di Stato civile venne trascritto l'atto di matrimonio e sul quale registro dovrà eseguirsi l'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 69 D.p.r.
3.11.2000 n. 396;
2 - ai sensi dell'art 8 co 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 19841
(modifiche al Concordato Lateranense) la sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico e munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, è dichiarata efficace nella Repubblica italiana quando sia accertato che: 1) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa;
2) nel procedimento avanti il giudice ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi dell'ordinamento giuridico italiano;
3) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere;
- le menzionate condizioni di cui all'art. 8, co. 2, appaiono soddisfatte considerato che: trattandosi di matrimonio concordatario il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della nullità; dalla sentenza e dal decreto in atti risulta che nel procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale Ecclesiastico Lombardo sono stati osservati il principio del contraddittorio e quello della difesa in modo equivalente ai principi dell'ordinamento italiano;
la decisione non risulta essere in contrasto con altre sentenze pronunciate dalla A.G. italiana né risultano cause pendenti tra le parti avanti alla medesima A.G. aventi il medesimo oggetto;
- la valutazione delle cause di invalidità matrimoniale dell'ordinamento canonico è riservata al giudice ecclesiastico e tuttavia, ai fini della delibazione nell'ordinamento statale, la Corte
d'Appello è tenuta a verificarne la compatibilità con l'ordine pubblico interno;
- secondo un indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono suscettibili di delibazione anche sentenze pronunciate per cause di nullità, stabilite dal diritto canonico, che nel codice civile siano disciplinate diversamente o non siano affatto previste, purché non incompatibili con l'ordine pubblico italiano, inteso come complesso di principi fondamentali dell'ordinamento.
Conseguentemente dovrà essere rigettata la delibazione di pronunzie rese sulla base di invalidità del matrimonio espressione di principi contrari a quelli dell'ordinamento italiano;
- nel caso in esame la sentenza, nel rispetto dell'art. 797 c.p.c., non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, in quanto pronunciata per grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna convenuta in causa ex can.1095 n. 2 del C.J.C. e l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo attore in causa, ex can 1101 § 2 del C.J.C.;
- quanto all'intercorsa convivenza delle parti quali coniugi2 deve essere fatta oggetto di specifica eccezione proponibile solo da uno dei coniugi stessi (anche in caso di contumacia di una delle parti), non eccepibile dal P.M. interveniente nel giudizio di delibazione né è rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass., ss.uu., 17/7/14, n. 16379; conf.: cass. civ. n. 2942/15; cass. civ. n. 24729/18; cass. civ. n. 7933/20, Cassazione civile, sez. I, 05/05/2021, n. 1179);
- nel caso di specie parte convenuta - benché abbia ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza in data 4.6.2024 e abbia, altresì, presentato istanza di visibilità temporanea del fascicolo telematico in data 5.6.2024 - non si è costituita, ergo nulla ha eccepito;
- non osta all'accoglimento della domanda la presenza di due figlie minori della coppia, in quanto, per effetto della delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio da parte della corte d'appello, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e del loro mantenimento trova disciplina nelle norme dettate in tema di matrimonio putativo a norma degli artt. 129 c.c. (per quanto riguarda i rapporti tra ex coniugi) e 155 c.c. (che richiama gli artt. 337 bis e ss. c.c.)
- tutto ciò premesso, va dichiarata l'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica in esame,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato: dichiara
l'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità di matrimonio celebrato in
CA ZA (MB) il 29.7.2000 tra e emessa in data Parte_1 Controparte_1
30.10.2015 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure e resa esecutiva dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica in data 25.1.2022;
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del CA ZA (MB), di annotare in calce all'atto di matrimonio la presente sentenza con cui si dà esecutività nella Repubblica Italiana alla sentenza pronunciata in data 30.10.2015 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure, ratificata con decreto in data 5.5.2016 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 25.1.2022 con cui è stata pronunciata la nullità del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1 nel comune di CA ZA (MB) il 29.7.2000, il cui atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di CA ZA al n. 36, p. II, Serie A, Anno 2000.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi. Il presidente
Milano, 19.11.2024. Fabio Laurenzi
quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata;
detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione.
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Legge 25 marzo 1985, n. 121 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 10 aprile, n. 85). - Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. (ACCORDI DI VILLA MADAMA). 2 La convivenza triennale come coniugi è intesa quale situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in
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