Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 31174/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 10/09/2024 da
(ECUADOR, 02/03/1968) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]19 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. BUSSOLI CARLO ALESSANDRO
e
TO UA LA RA (ECUADOR, 16/11/1971)
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]19 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. CHERCHI EUGENIO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 7.10.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 05/07/2003 (anno 2003 atto n. 1040 reg. 01 parte 1 serie);
Dal matrimonio è nata il [...] ALESSIA
Ritualmente costituitosi in giudizio il convenuto, integralmente contestando la ricostruzione storica della vicenda come proposta dalla ricorrente, aderendo alla domanda volta alla dichiarazione della separazione chiedeva che venisse rigettata la domanda di addebito, che venisse assegnata al medesimo la casa coniugale unitamente agli arredi e corredi in essa esistenti, che le frequentazioni tra padre e figlia venissero regolamentate secondo accordi presi tra il padre ed PE 1 e che venisse determinato in euro 200 mensili importo rivalutato annualmente secondo indici Istat l'importo che il medesimo doveva ritenersi obbligato a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della figlia solo a far data dal reperimento di una nuova attività lavorativa. Chiedeva che venisse fatto carico alla ricorrente di contribuire al 70% delle spese straordinarie riferibili alla figlia.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 13.3.2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi
Rinunzia alla domanda di addebito
Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte 1 con la quale convive la figlia
PE 1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con termine di giorni 60 da oggi per il rilascio della casa coniugale
€ 200 omnicomprensive a carico del padre quale contributo al mantenimento di PE_1, da versarsi entro il 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal marzo 2026 (base di calcolo marzo 2025)
Impegno delle parti a rilevare la quota dell'immobile adibito a casa coniugale al prezzo di 45/48.000 ovvero alla messa in vendita dell'immobile al compimento del 25 anno di età di PE_1
Spese di lite compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi Il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 125910 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla domanda di separazione personale Va in via preliminare premesso che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda, originariamente svolta, di addebito della responsabilità del fallimento dell'unione coniugale al convenuto .La domanda diretta ad ottenere la separazione personale, su cui entrambi i coniugi concordano, merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'assegnazione della casa coniugale e sul mantenimento della prole Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. possa nella presente sede essere ratificati e fatti proprio dal collegio essendo gli stessi confermo a diritto, non contrari a norma imperativa di legge e rispondenti alle esigenze di mantenimento della figlia PE 1
- maggiorenne ma non economicamente autosufficiente- e costituendo gli stessi la migliore regolamentazione possibile dell'assetto abitativo ed economico considerata la posizione patrimoniale e reddituale dei coniugi
PEtanto la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra Parte 1 con la quale convive la figlia PE 1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con termine al convenuto di giorni 60 dal 13.3.2025 per il rilascio della casa coniugale.
Il sig. TO UA LA RA verserà alla sig.ra Parte 1
[...] l'importo mensile di € 200 omnicomprensive quale contributo al mantenimento di PE 1, da rimettersi entro il 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal marzo
2026 (base di calcolo marzo 2025) Il tribunale prende atto che le parti si impegnano a rilevare la quota dell'immobile adibito a casa coniugale al prezzo di 45/48.000 ovvero alla messa in vendita dell'immobile al compimento del 25 anno di età di PE 1
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
31174 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi Parte 1
e LA RA TO UA che hanno contratto
[...] matrimonio a Milano il 05/07/2003, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Milano all'anno 2003, R 01, n.387, parte I;
2. Assegna la casa coniugale di Milano Via Clitumno 19 alla sig.ra Parte 1
[...] con la quale convive la figlia PE 1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
3. Da termine al convenuto di giorni 60 dal 13.3.2025 per il rilascio della casa coniugale.
4. Dispone che il sig. TO UA LA RA versi alla sig.ra
[...]
l'importo mensile di € 200 omnicomprensive quale contributoParte_1 al mantenimento di PE 1, da rimettersi entro il 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal marzo 2026 ( base di calcolo marzo 2025) 5. Prende atto che le parti si sono impegnate a rilevare la quota dell'immobile adibito a casa coniugale al prezzo di 45/48.000 ovvero alla messa in vendita dell'immobile al compimento del 25 anno di età di PE 1
6. Compensa tra le parti le spese di lite
7. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19.3.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai