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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 31/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 304.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 304/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2025 e promossa da:
AVV. , C.F. , nata a [...] il 16 Controparte_1 C.F._1 [...], difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Paolo Rinaldi,
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Ferrari CodiceFiscale_2
n.11, studio dell'Avv. Rinaldi.
Attrice
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Maria Rolfo e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo, via Annio n. 25, studio del difensore.
Convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'avv. ha introdotto il giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c., in Controparte_1 relazione all'esecuzione pendente innanzi al G.E. del Tribunale di Viterbo (RGE 880/2023), chiedendo di riformare l'ordinanza del G.E. di rigetto della istanza sospensiva, di accertare la nullità
1 ed inefficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n.
4549/2023 e di dichiarare, conseguentemente, l'inefficacia di tutti gli atti esecutivi posti in essere nell'interesse del convenuto.
Con unico motivo di opposizione ha lamentato l'illegittimità derivante dall'esistenza di una pluralità di titoli giudiziali, considerato che la copia della sentenza notificata il 30.06.2023 al fine di far decorrere il termine breve ad impugnare e la copia della medesima sentenza notificata il
31.08.2023 al fine di avviare l'esecuzione, erano diverse da quella depositata nel giudizio di querela di falso pendente innanzi al Tribunale di Viterbo (R.G. 1995/2023), in quanto quest'ultima era priva dei numeri blu attestanti il deposito nei registri informatici e conteneva l'attestazione di conformità del difensore risalente al 28.08.2023, ovvero due giorni prima della notifica del titolo esecutivo.
Per tale ragione paventava che la copia notificata non fosse conforme all'originale depositato in
Corte di Appello e ne contestava l'idoneità ad essere utilizzata ai fini esecutivi.
2 , costituitosi in giudizio con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
In particolare, ha negato l'esistenza di una pluralità di titoli esecutivi difformi, evidenziando che, nel giudizio di querela di falso pendente innanzi al Tribunale di Viterbo, l'avv. aveva CP_1
lamentato la nullità della sentenza per illeggibilità del verbale di udienza e, pertanto, il difensore del aveva richiesto alla cancelleria della Corte di Appello una copia autentica dell'originale CP_2
cartaceo.
In data 01.08.2023, gli uffici della Corte di Appello avevano precisato che le macchie presenti nell'atto inserito nel fascicolo informatico dipendevano da “una risoluzione non ottimale della scansione della pagina precedente” ed avevano, successivamente, rilasciato copia conforme del verbale e della sentenza redatti in forma analogica. Tale copia veniva depositata nel fascicolo informatico del giudizio di falso, con l'attestazione di conformità del difensore.
Infine, dopo aver esposto le condotte dilatorie tenute dall'opponente per impedire il rilascio dell'immobile locato, ha insistito per la condanna dell'Avv. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
3. Instaurato il contradditorio, alla prima udienza del 13.06.2024 nessuno è comparso per parte opponente. L'opposto ha insistito, chiedendo il rigetto della domanda e la conseguente condanna alle spese.
La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 12.12.2024.
Successivamente vi è stato un ulteriore rinvio all'udienza del 27.03.2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c. espressamente richiesti da parte attrice.
2 Dopo il deposito degli scritti difensivi la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'opposizione deve essere rigettata perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di seguito illustrate.
Il motivo di opposizione secondo cui l'opposto avrebbe utilizzato una pluralità di copie del titolo esecutivo diverse tra loro, di talché sarebbe incerto quale sia la copia conforme all'originale depositato in Corte di Appello, è palesemente destituito di fondamento.
La contestazione mossa dall'opponente si fonda, in particolare, sulla asserita difformità fra la copia del titolo notificata a fini esecutivi e quella depositata nel giudizio di falso pendente innanzi al
Tribunale di Viterbo;
la difformità riguarderebbe l'assenza, in quest'ultima copia, della numerazione di colore blu attestante il deposito nei registri informatici.
Orbene al riguardo si osserva, anzitutto, che l'opponente non contesta direttamente la copia della sentenza notificata a fini esecutivi, ma fonda il motivo di opposizione sulla difformità fra questa e la copia depositata in altro giudizio.
Tale difformità, tuttavia, non denota l'esistenza di una pluralità di titoli esecutivi diversi ma si spiega in ragione del fatto che, come correttamente illustrato dall'opposto, è stato necessario richiedere una copia conforme del provvedimento analogico, in quanto l'avv. , con la querela CP_1
di falso, ne aveva contestato la leggibilità. La cancelleria della Corte di Appello, con la mail inviata al difensore del in data 01.08.2023 (documento n. 7 della comparsa di risposta), ha CP_2
spiegato che i segni sulla copia informatica dipendevano da una risoluzione non ottimale della scansione.
Dacché consegue che la contestata difformità non sussiste, in quanto l'assenza della numerazione sulla copia depositata nel giudizio di falso è dipesa dal fatto che si tratta di una copia conforme del provvedimento analogico.
Per il resto, l'avv. non ha contestato una difformità del contenuto motivazionale e precettivo CP_1
delle copie della sentenza e, pertanto, sul piano esecutivo, non sussiste alcuna incertezza circa il comando da eseguire.
Ne discende che l'opposizione non merita accoglimento.
Parimenti infondate sono le ulteriori eccezioni di nullità sollevate dall'avv. con la comparsa CP_1
conclusionale.
L'udienza del 13.06.2024, infatti, è stata regolarmente celebrata, nonostante la sospensione delle udienze civili disposta per gli adempimenti dell'ufficio elettorale, in quanto la materia trattata rientrava fra quelle urgenti non sottoposte a sospensione feriale. Peraltro, la celebrazione dell'udienza era stata confermata con decreto del 30.05.2024, ritualmente comunicato alle parti.
3 Analogamente non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa, né del principio del contraddittorio, nell'intervenuto deposito della comparsa conclusionale effettuata dal convenuto il
07.11.2024, considerato che parte attrice ha avuto possibilità di replicare successivamente.
5. Ricorrono i presupposti della invocata responsabilità ex art. 96 c.p.c., in quanto il motivo di opposizione è connotato da una evidente e luminosa infondatezza ben nota all'Avv. , che ha CP_1
agito con colpa grave.
Il Giudice ricorda che la responsabilità aggravata è sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo. Nello specifico, secondo le definizioni maggiormente diffuse, la mala fede consiste nella consapevolezza del proprio torto, oppure nella consapevolezza di agire slealmente. Sul punto la giurisprudenza nomofilattica ha chiarito che “In tema di ricorso per cassazione, proporre un ricorso malgrado la conoscenza o l'ignoranza gravemente colposa della sua insostenibilità, è fonte di responsabilità dell'impugnante ex art. 96, comma 3 c.p.c., per avere questi agito (e, per lui, il suo legale, del cui operato il primo risponde verso la controparte processuale ex art. 2049 c.c.), sapendo di perorare una tesi infondata, oppure per non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell'avvocato, in particolare se cassazionista.” (Cass. Sez. III Ord., 05/07/2017, n. 16482).
Più in generale i presupposti della mala fede devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale. L'abuso del diritto è sempre un abuso del diritto di azione che può ravvisarsi anche nella grave violazione del dovere di lealtà e probità.
Orbene, nel caso in esame, la condotta processuale dell'opponente deve considerarsi gravemente colposa, poiché la stessa esercita la professione di avvocato, essendosi costituita anche in proprio ex art. 86 c.p.c. e, pertanto, avrebbe potuto e dovuto vagliare, con la dovuta diligenza, la sussistenza dei presupposti dell'opposizione.
Infatti, era stata proprio l'avv. a proporre la querela di falso contestando anche la leggibilità CP_1
della copia del verbale e della sentenza, rendendo necessaria la richiesta della copia analogica effettuata dal difensore del Peraltro, l'assenza di una difformità sostanziale fra le citate CP_2
copie era palese ed evidente.
La plateale infondatezza dei motivi di opposizione è frutto di una grave negligenza dell'avv. , CP_1
che ha inteso abusare del processo per finalità meramente emulative, costringendo l'opposto a subire un processo del tutto inutile che non doveva essere celebrato.
4 La liquidazione dei danni cagionati dalla colpa grave dell'attrice può farsi in via equitativa, tenuto conto dell'abuso del processo che il convenuto è stato costretto a subire, commisurando il risarcimento alla metà delle spese di lite, determinate come da dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55 del 2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato dall'attore, della assenza di attività istruttoria e della complessità del procedimento, commisurati ai parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dall'Avv. contro così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta per le ragioni indicate in motivazione;
2. Condanna l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni liquidato in via equitativa nella somma di € 1.600,00 ed al versamento di € 500,00 alla Cassa delle
Ammende;
3. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.200,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, il 31.03.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 304/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2025 e promossa da:
AVV. , C.F. , nata a [...] il 16 Controparte_1 C.F._1 [...], difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Paolo Rinaldi,
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Ferrari CodiceFiscale_2
n.11, studio dell'Avv. Rinaldi.
Attrice
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Maria Rolfo e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo, via Annio n. 25, studio del difensore.
Convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'avv. ha introdotto il giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c., in Controparte_1 relazione all'esecuzione pendente innanzi al G.E. del Tribunale di Viterbo (RGE 880/2023), chiedendo di riformare l'ordinanza del G.E. di rigetto della istanza sospensiva, di accertare la nullità
1 ed inefficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n.
4549/2023 e di dichiarare, conseguentemente, l'inefficacia di tutti gli atti esecutivi posti in essere nell'interesse del convenuto.
Con unico motivo di opposizione ha lamentato l'illegittimità derivante dall'esistenza di una pluralità di titoli giudiziali, considerato che la copia della sentenza notificata il 30.06.2023 al fine di far decorrere il termine breve ad impugnare e la copia della medesima sentenza notificata il
31.08.2023 al fine di avviare l'esecuzione, erano diverse da quella depositata nel giudizio di querela di falso pendente innanzi al Tribunale di Viterbo (R.G. 1995/2023), in quanto quest'ultima era priva dei numeri blu attestanti il deposito nei registri informatici e conteneva l'attestazione di conformità del difensore risalente al 28.08.2023, ovvero due giorni prima della notifica del titolo esecutivo.
Per tale ragione paventava che la copia notificata non fosse conforme all'originale depositato in
Corte di Appello e ne contestava l'idoneità ad essere utilizzata ai fini esecutivi.
2 , costituitosi in giudizio con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
In particolare, ha negato l'esistenza di una pluralità di titoli esecutivi difformi, evidenziando che, nel giudizio di querela di falso pendente innanzi al Tribunale di Viterbo, l'avv. aveva CP_1
lamentato la nullità della sentenza per illeggibilità del verbale di udienza e, pertanto, il difensore del aveva richiesto alla cancelleria della Corte di Appello una copia autentica dell'originale CP_2
cartaceo.
In data 01.08.2023, gli uffici della Corte di Appello avevano precisato che le macchie presenti nell'atto inserito nel fascicolo informatico dipendevano da “una risoluzione non ottimale della scansione della pagina precedente” ed avevano, successivamente, rilasciato copia conforme del verbale e della sentenza redatti in forma analogica. Tale copia veniva depositata nel fascicolo informatico del giudizio di falso, con l'attestazione di conformità del difensore.
Infine, dopo aver esposto le condotte dilatorie tenute dall'opponente per impedire il rilascio dell'immobile locato, ha insistito per la condanna dell'Avv. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
3. Instaurato il contradditorio, alla prima udienza del 13.06.2024 nessuno è comparso per parte opponente. L'opposto ha insistito, chiedendo il rigetto della domanda e la conseguente condanna alle spese.
La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 12.12.2024.
Successivamente vi è stato un ulteriore rinvio all'udienza del 27.03.2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c. espressamente richiesti da parte attrice.
2 Dopo il deposito degli scritti difensivi la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'opposizione deve essere rigettata perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di seguito illustrate.
Il motivo di opposizione secondo cui l'opposto avrebbe utilizzato una pluralità di copie del titolo esecutivo diverse tra loro, di talché sarebbe incerto quale sia la copia conforme all'originale depositato in Corte di Appello, è palesemente destituito di fondamento.
La contestazione mossa dall'opponente si fonda, in particolare, sulla asserita difformità fra la copia del titolo notificata a fini esecutivi e quella depositata nel giudizio di falso pendente innanzi al
Tribunale di Viterbo;
la difformità riguarderebbe l'assenza, in quest'ultima copia, della numerazione di colore blu attestante il deposito nei registri informatici.
Orbene al riguardo si osserva, anzitutto, che l'opponente non contesta direttamente la copia della sentenza notificata a fini esecutivi, ma fonda il motivo di opposizione sulla difformità fra questa e la copia depositata in altro giudizio.
Tale difformità, tuttavia, non denota l'esistenza di una pluralità di titoli esecutivi diversi ma si spiega in ragione del fatto che, come correttamente illustrato dall'opposto, è stato necessario richiedere una copia conforme del provvedimento analogico, in quanto l'avv. , con la querela CP_1
di falso, ne aveva contestato la leggibilità. La cancelleria della Corte di Appello, con la mail inviata al difensore del in data 01.08.2023 (documento n. 7 della comparsa di risposta), ha CP_2
spiegato che i segni sulla copia informatica dipendevano da una risoluzione non ottimale della scansione.
Dacché consegue che la contestata difformità non sussiste, in quanto l'assenza della numerazione sulla copia depositata nel giudizio di falso è dipesa dal fatto che si tratta di una copia conforme del provvedimento analogico.
Per il resto, l'avv. non ha contestato una difformità del contenuto motivazionale e precettivo CP_1
delle copie della sentenza e, pertanto, sul piano esecutivo, non sussiste alcuna incertezza circa il comando da eseguire.
Ne discende che l'opposizione non merita accoglimento.
Parimenti infondate sono le ulteriori eccezioni di nullità sollevate dall'avv. con la comparsa CP_1
conclusionale.
L'udienza del 13.06.2024, infatti, è stata regolarmente celebrata, nonostante la sospensione delle udienze civili disposta per gli adempimenti dell'ufficio elettorale, in quanto la materia trattata rientrava fra quelle urgenti non sottoposte a sospensione feriale. Peraltro, la celebrazione dell'udienza era stata confermata con decreto del 30.05.2024, ritualmente comunicato alle parti.
3 Analogamente non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa, né del principio del contraddittorio, nell'intervenuto deposito della comparsa conclusionale effettuata dal convenuto il
07.11.2024, considerato che parte attrice ha avuto possibilità di replicare successivamente.
5. Ricorrono i presupposti della invocata responsabilità ex art. 96 c.p.c., in quanto il motivo di opposizione è connotato da una evidente e luminosa infondatezza ben nota all'Avv. , che ha CP_1
agito con colpa grave.
Il Giudice ricorda che la responsabilità aggravata è sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo. Nello specifico, secondo le definizioni maggiormente diffuse, la mala fede consiste nella consapevolezza del proprio torto, oppure nella consapevolezza di agire slealmente. Sul punto la giurisprudenza nomofilattica ha chiarito che “In tema di ricorso per cassazione, proporre un ricorso malgrado la conoscenza o l'ignoranza gravemente colposa della sua insostenibilità, è fonte di responsabilità dell'impugnante ex art. 96, comma 3 c.p.c., per avere questi agito (e, per lui, il suo legale, del cui operato il primo risponde verso la controparte processuale ex art. 2049 c.c.), sapendo di perorare una tesi infondata, oppure per non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell'avvocato, in particolare se cassazionista.” (Cass. Sez. III Ord., 05/07/2017, n. 16482).
Più in generale i presupposti della mala fede devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale. L'abuso del diritto è sempre un abuso del diritto di azione che può ravvisarsi anche nella grave violazione del dovere di lealtà e probità.
Orbene, nel caso in esame, la condotta processuale dell'opponente deve considerarsi gravemente colposa, poiché la stessa esercita la professione di avvocato, essendosi costituita anche in proprio ex art. 86 c.p.c. e, pertanto, avrebbe potuto e dovuto vagliare, con la dovuta diligenza, la sussistenza dei presupposti dell'opposizione.
Infatti, era stata proprio l'avv. a proporre la querela di falso contestando anche la leggibilità CP_1
della copia del verbale e della sentenza, rendendo necessaria la richiesta della copia analogica effettuata dal difensore del Peraltro, l'assenza di una difformità sostanziale fra le citate CP_2
copie era palese ed evidente.
La plateale infondatezza dei motivi di opposizione è frutto di una grave negligenza dell'avv. , CP_1
che ha inteso abusare del processo per finalità meramente emulative, costringendo l'opposto a subire un processo del tutto inutile che non doveva essere celebrato.
4 La liquidazione dei danni cagionati dalla colpa grave dell'attrice può farsi in via equitativa, tenuto conto dell'abuso del processo che il convenuto è stato costretto a subire, commisurando il risarcimento alla metà delle spese di lite, determinate come da dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55 del 2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato dall'attore, della assenza di attività istruttoria e della complessità del procedimento, commisurati ai parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dall'Avv. contro così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta per le ragioni indicate in motivazione;
2. Condanna l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni liquidato in via equitativa nella somma di € 1.600,00 ed al versamento di € 500,00 alla Cassa delle
Ammende;
3. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.200,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, il 31.03.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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