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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5893 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Concetta Papa, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Galileo Galilei n. 12;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Mario Controparte_1
Corbisiero e dell'avv. Vincenzo Pasquarella, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Maddaloni (CE) alla via San Francesco D'Assisi n. 118 e in Sant'Agata de' Goti (BN) alla Via
Bagnoli n. 10;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.15 ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere, invocando la tutela possessoria in relazione ad un asserito atto di spoglio, attuato attraverso l'apposizione di pali con catena e un catenaccio munito di lucchetto che impediva il passaggio sul fondo di proprietà di sito in Valle di Maddaloni – Loc. Fontana, individuato Controparte_1
1 al catasto terreni al foglio 4, particelle 5110 e 5112, per raggiungere il fondo di sua proprietà, sito in
Sant'Agata dè Goti, individuato al catasto terreni al foglio 35, particelle 847 e 826.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto.
All'esito dell'istruzione sommaria, la causa è stata decisa con ordinanza del 19.4.2017, con cui il giudice ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha ordinato a di reintegrare la Controparte_1
ricorrente nel possesso consistente nell'esercizio delle facoltà di passaggio, sia pedonale che con mezzi meccanici, attraverso il tratto di strada poderale posta sul fondo di proprietà della resistente per consentire l'accesso al fondo di proprietà della ricorrente, rimuovendo la catena che impedisce alla ricorrente l'esercizio di detto passaggio, con condanna della resistente alla refusione delle spese legali.
Con istanza depositata il 14.06.17 ha introdotto il giudizio di merito, Controparte_1 chiedendo di dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata da con il ricorso Parte_1
possessorio, con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio.
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità della istanza e chiedendo, comunque, Parte_1 confermarsi l'ordinanza di reintegra nel possesso del 19.4.2017.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale di e con l'escussione di sei Parte_1
testi.
Quindi, all'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui al 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione formulata da di inammissibilità della Parte_1 domanda di merito proposta da poiché l'ordinanza che ha deciso la fase Controparte_1
cautelare, liquidando anche le spese, ha natura di sentenza idonea a passare in giudicato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, occupatasi della ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le ordinanze sul reclamo di provvedimenti cautelari o possessori, queste ultime, così come le ordinanze cautelari e possessorie, hanno natura provvisoria e non decisoria e sono inidonee ad acquisire, dal punto di vista formale e sostanziale, efficacia di giudicato.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riguardo proprio ai procedimenti possessori, che “in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità
2 puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio” (Cass. 1501/18; Cass. 3628/14).
Ciò premesso, va rilevato che il ricorso possessorio proposto da è fondato per le Parte_1
ragioni che seguono.
In primo luogo, ha provato il possesso pluriennale della servitù di passaggio Parte_1
pedonale e carrabile sul fondo di proprietà di sito in Valle di Maddaloni (CE) Controparte_1
alla Località Fontana, individuato al catasto terreni al foglio 4, particelle 5110 e 5112, per raggiungere il fondo di sua proprietà, sito in Sant'Agata de' Goti (BN), individuato al catasto terreni al foglio 35, particelle 826 e 847.
Invero, i testi escussi hanno confermato che lo stradone insistente sul terreno di
[...]
era utilizzato dalla ricorrente per accedere a piedi e con mezzi meccanici al proprio CP_1
fondo.
Inoltre, dall'istruttoria è emerso che il passaggio utilizzato da è stato reso Parte_1 inutilizzabile a partire da aprile del 2014 dall'apposizione di una catena in corrispondenza del fondo della resistente.
Nello specifico, la TE ha affermato di aver utilizzato il fondo della resistente per Testimone_1 raggiungere il terreno di , che coltivava dal 1998, fino a quando nell'aprile 2014 Parte_1
pali di cemento e un cancello di ferro hanno precluso il passaggio a piedi e carrabile. Sul punto, in particolare, ha riferito “non ricordo bene se era una catena o un cancello. Sullo stradone passavamo anche con mezzi agricoli. Ancora oggi alcune volte troviamo la strada sbarrata.
L'ultima volta che sono andata sui luoghi di causa è stato nello scorso settembre e la strada era libera. L'unico accesso al fondo della in questione è dalla strada di cui ho parlato che Pt_1 passa per il fondo della . Quando c'era la catena non riuscivamo ad andare sul terreno in CP_1 questione”.
In senso conforme il TE ha dichiarato “per giungere al terreno in questione dalla Testimone_2
abitazione della si va su uno stradone che passa per altri terreni della e per un Pt_1 Pt_1 terreno di un'altra persona che non conosco, sul quale ci sono degli alberi di pesche. Non lo so di preciso ma penso che l'abitazione della e gli altri terreni si trovano nel comune di Pt_1
Maddaloni. Nell'anno 2014/2015 è capitato che non siamo riusciti a passare perché all'inizio del terreno dove ci sono gli alberi di pesche c'era una catena con un lucchetto. Non so se per giungere
3 al terreno della ci sono altri accessi, io ho sempre utilizzato lo stradone in questione. Su Pt_1 questo stradone si passava sia a piedi che con mezzi agricoli”.
Anche la TE , cognata della ricorrente, ha affermato di aver utilizzato lo stradone Testimone_3 oggetto di causa per più di trent'anni fino a quando nel 2014 la presenza di una catena con pali e catenaccio in corrispondenza del terreno della resistente ha impedito il passaggio.
Le dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente risultano attendibili, in quanto chiare e precise, oltre che concordanti tra loro.
La circostanza che la TE , che ha dichiarato di lavorare il terreno della ricorrente Testimone_1
per suo conto dal 1998, ha lavorato, per un certo periodo, anche per , il quale, Controparte_2
escusso quale TE, ha confermato tale circostanza, non dimostra la sua inattendibilità, in quanto, oltre a non essere in alcun modo precisato il periodo in cui avrebbe lavorato per , Controparte_2
comunque è verosimile che la stessa abbia lavorato contemporaneamente per due soggetti.
Inoltre, sempre rispetto a tale TE, non è determinante, ai fini della attendibilità della stessa, se la stessa aveva o meno un regolare contratto di lavoro con la ricorrente.
A fronte delle dichiarazioni di carattere univoco dei testi indotti dalla ricorrente, le dichiarazioni rese da e da hanno prevalentemente carattere negativo. Testimone_4 Testimone_5
In particolare, il TE che ha dichiarato di aver frequentato i luoghi di causa fino Testimone_4
al 2012, ha affermato di non aver mai visto passare per il terreno della resistente e Parte_1
di non aver visto alcuna catena.
Così il TE ha negato in modo generico l'esistenza di un passaggio sia pedonale che Testimone_5
con mezzi agricoli sullo stradone oggetto di causa.
Tali dichiarazioni di mero contenuto negativo sono inidonee a provare l'inesistenza del possesso della ricorrente.
La circostanza, poi, della esistenza o meno di altro accesso per giungere al fondo della ricorrente non ha alcuna rilevanza, in quanto in tale sede non si controverte della interclusione o meno del fondo della ricorrente ma dell'utilizzo da parte della stessa per accedere al suo fondo, a prescindere dall'esistenza di altri accessi, dello stradone che passa anche per il fondo della resistente.
4 Pertanto, va riconosciuto in capo ad il possesso della servitù di passaggio sul Parte_1
fondo di per accedere al suo fondo, con conseguente conferma della Controparte_1
ordinanza possessoria depositata in data 19.04.2017.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico di parte resistente.
Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva espletata. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
a) conferma l'ordinanza possessoria del 19.4.2017;
b) condanna la resistente al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in
€ 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18.4.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5893 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Concetta Papa, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Galileo Galilei n. 12;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Mario Controparte_1
Corbisiero e dell'avv. Vincenzo Pasquarella, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Maddaloni (CE) alla via San Francesco D'Assisi n. 118 e in Sant'Agata de' Goti (BN) alla Via
Bagnoli n. 10;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.15 ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere, invocando la tutela possessoria in relazione ad un asserito atto di spoglio, attuato attraverso l'apposizione di pali con catena e un catenaccio munito di lucchetto che impediva il passaggio sul fondo di proprietà di sito in Valle di Maddaloni – Loc. Fontana, individuato Controparte_1
1 al catasto terreni al foglio 4, particelle 5110 e 5112, per raggiungere il fondo di sua proprietà, sito in
Sant'Agata dè Goti, individuato al catasto terreni al foglio 35, particelle 847 e 826.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto.
All'esito dell'istruzione sommaria, la causa è stata decisa con ordinanza del 19.4.2017, con cui il giudice ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha ordinato a di reintegrare la Controparte_1
ricorrente nel possesso consistente nell'esercizio delle facoltà di passaggio, sia pedonale che con mezzi meccanici, attraverso il tratto di strada poderale posta sul fondo di proprietà della resistente per consentire l'accesso al fondo di proprietà della ricorrente, rimuovendo la catena che impedisce alla ricorrente l'esercizio di detto passaggio, con condanna della resistente alla refusione delle spese legali.
Con istanza depositata il 14.06.17 ha introdotto il giudizio di merito, Controparte_1 chiedendo di dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata da con il ricorso Parte_1
possessorio, con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio.
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità della istanza e chiedendo, comunque, Parte_1 confermarsi l'ordinanza di reintegra nel possesso del 19.4.2017.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale di e con l'escussione di sei Parte_1
testi.
Quindi, all'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui al 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione formulata da di inammissibilità della Parte_1 domanda di merito proposta da poiché l'ordinanza che ha deciso la fase Controparte_1
cautelare, liquidando anche le spese, ha natura di sentenza idonea a passare in giudicato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, occupatasi della ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le ordinanze sul reclamo di provvedimenti cautelari o possessori, queste ultime, così come le ordinanze cautelari e possessorie, hanno natura provvisoria e non decisoria e sono inidonee ad acquisire, dal punto di vista formale e sostanziale, efficacia di giudicato.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riguardo proprio ai procedimenti possessori, che “in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità
2 puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio” (Cass. 1501/18; Cass. 3628/14).
Ciò premesso, va rilevato che il ricorso possessorio proposto da è fondato per le Parte_1
ragioni che seguono.
In primo luogo, ha provato il possesso pluriennale della servitù di passaggio Parte_1
pedonale e carrabile sul fondo di proprietà di sito in Valle di Maddaloni (CE) Controparte_1
alla Località Fontana, individuato al catasto terreni al foglio 4, particelle 5110 e 5112, per raggiungere il fondo di sua proprietà, sito in Sant'Agata de' Goti (BN), individuato al catasto terreni al foglio 35, particelle 826 e 847.
Invero, i testi escussi hanno confermato che lo stradone insistente sul terreno di
[...]
era utilizzato dalla ricorrente per accedere a piedi e con mezzi meccanici al proprio CP_1
fondo.
Inoltre, dall'istruttoria è emerso che il passaggio utilizzato da è stato reso Parte_1 inutilizzabile a partire da aprile del 2014 dall'apposizione di una catena in corrispondenza del fondo della resistente.
Nello specifico, la TE ha affermato di aver utilizzato il fondo della resistente per Testimone_1 raggiungere il terreno di , che coltivava dal 1998, fino a quando nell'aprile 2014 Parte_1
pali di cemento e un cancello di ferro hanno precluso il passaggio a piedi e carrabile. Sul punto, in particolare, ha riferito “non ricordo bene se era una catena o un cancello. Sullo stradone passavamo anche con mezzi agricoli. Ancora oggi alcune volte troviamo la strada sbarrata.
L'ultima volta che sono andata sui luoghi di causa è stato nello scorso settembre e la strada era libera. L'unico accesso al fondo della in questione è dalla strada di cui ho parlato che Pt_1 passa per il fondo della . Quando c'era la catena non riuscivamo ad andare sul terreno in CP_1 questione”.
In senso conforme il TE ha dichiarato “per giungere al terreno in questione dalla Testimone_2
abitazione della si va su uno stradone che passa per altri terreni della e per un Pt_1 Pt_1 terreno di un'altra persona che non conosco, sul quale ci sono degli alberi di pesche. Non lo so di preciso ma penso che l'abitazione della e gli altri terreni si trovano nel comune di Pt_1
Maddaloni. Nell'anno 2014/2015 è capitato che non siamo riusciti a passare perché all'inizio del terreno dove ci sono gli alberi di pesche c'era una catena con un lucchetto. Non so se per giungere
3 al terreno della ci sono altri accessi, io ho sempre utilizzato lo stradone in questione. Su Pt_1 questo stradone si passava sia a piedi che con mezzi agricoli”.
Anche la TE , cognata della ricorrente, ha affermato di aver utilizzato lo stradone Testimone_3 oggetto di causa per più di trent'anni fino a quando nel 2014 la presenza di una catena con pali e catenaccio in corrispondenza del terreno della resistente ha impedito il passaggio.
Le dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente risultano attendibili, in quanto chiare e precise, oltre che concordanti tra loro.
La circostanza che la TE , che ha dichiarato di lavorare il terreno della ricorrente Testimone_1
per suo conto dal 1998, ha lavorato, per un certo periodo, anche per , il quale, Controparte_2
escusso quale TE, ha confermato tale circostanza, non dimostra la sua inattendibilità, in quanto, oltre a non essere in alcun modo precisato il periodo in cui avrebbe lavorato per , Controparte_2
comunque è verosimile che la stessa abbia lavorato contemporaneamente per due soggetti.
Inoltre, sempre rispetto a tale TE, non è determinante, ai fini della attendibilità della stessa, se la stessa aveva o meno un regolare contratto di lavoro con la ricorrente.
A fronte delle dichiarazioni di carattere univoco dei testi indotti dalla ricorrente, le dichiarazioni rese da e da hanno prevalentemente carattere negativo. Testimone_4 Testimone_5
In particolare, il TE che ha dichiarato di aver frequentato i luoghi di causa fino Testimone_4
al 2012, ha affermato di non aver mai visto passare per il terreno della resistente e Parte_1
di non aver visto alcuna catena.
Così il TE ha negato in modo generico l'esistenza di un passaggio sia pedonale che Testimone_5
con mezzi agricoli sullo stradone oggetto di causa.
Tali dichiarazioni di mero contenuto negativo sono inidonee a provare l'inesistenza del possesso della ricorrente.
La circostanza, poi, della esistenza o meno di altro accesso per giungere al fondo della ricorrente non ha alcuna rilevanza, in quanto in tale sede non si controverte della interclusione o meno del fondo della ricorrente ma dell'utilizzo da parte della stessa per accedere al suo fondo, a prescindere dall'esistenza di altri accessi, dello stradone che passa anche per il fondo della resistente.
4 Pertanto, va riconosciuto in capo ad il possesso della servitù di passaggio sul Parte_1
fondo di per accedere al suo fondo, con conseguente conferma della Controparte_1
ordinanza possessoria depositata in data 19.04.2017.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico di parte resistente.
Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva espletata. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
a) conferma l'ordinanza possessoria del 19.4.2017;
b) condanna la resistente al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in
€ 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18.4.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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