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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. ssa Paola De Nisco Presidente rel.
Dr. Sergio Casarella Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 2095/2018 del ruolo generale e promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. , e nato a
[...] C.F._2 Parte_3
Cingoli il 1/5/1940 (c.f. , tutti elettivamente domiciliati in Ancona Piazza del C.F._3
Plebiscito n. 2, presso lo studio dell'avv. Saverio Sabatini, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Giaccaglia, come da mandato in calce all'atto di citazione di primo grado;
- appellante-
CONTRO
quale società incorporante per fusione già Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Controparte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Leopardi n. 2 presso lo studio dell'avv. Paolo Coppari,
che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata-
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Controparte_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Leopardi n. 2 presso lo studio dell'avv. Paolo Coppari,
che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione;
-intervenuta-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza 726 del 3-7/5/2018 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello in riforma della sentenza n.
726/2018 pubblicata in data 7.5.2018 dal Tribunale di Ancona, nell'ambito del giudizio N.R.G
5657/2017;
- delibare la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB, alla luce
del fatto che il TAEG dichiarato nel contratto NON è conforme con il TAEG applicato in costanza
di rapporto ma è più sfavorevole per il cliente rispetto a quello concordato;
-delibare la nullità della clausola interessi, ai sensi dell'art. 1346 c.c., per indeterminatezza
dell'oggetto del contratto, sia per difformità tra tasso d'interesse pattuito e tasso concretamente
applicato, nonché per la presenza di un c.d. “derivato implicito” occultato al mutuatario, frutto
della clausola floor, privo delle necessarie sottoscrizioni e dei formalismi di cui agli artt. 21 ss.
TUF. - per l'effetto ordinare la sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui all'art. 117, comma
7 TUB (ossia tasso B.O.T.) o, a discrezione del Giudice, nella misura del Tasso Legale, ai sensi
dell'art. 1284 c.c..
- accertare come l'istituto di credito abbia incamerato interessi in eccesso, come indicato nel corpo
dell'atto e delibare la nullità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c. stante l'applicazione del tasso
d'interesse usurario, come espresso e motivato in punto di fatto e di diritto;
- condannare l'istituto di credito a restituire ogni somma indebitamente percepita da parte del
mutuatario: ammontante ad Euro 17.978,17 con riguardo all'istituto dell'indeterminatezza ex art.
117 TUB, ad Euro 14.228,15 con riguardo all'istituto dell'indeterminatezza ex art. 1346 c.c., e ad
Euro 32.318,65 con riguardo al danno civile da usura.”
In ogni caso con vittoria di spese (ivi incluse le spese per CTU) e compensi oltre il rimborso
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi alla fase monitoria, ed a
entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, nel merito: per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e nel corso
del giudizio, respingere l'appello proposto dai SI.ri (in qualità di titolare Parte_2
dell'impresa individuale “RISTORANTE ROSINA di Bonvecchi Andrea), e Parte_1
, e dunque confermare in toto la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Ancona, Parte_3
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Mazzagreco, RG n. 5657/2017, pubblicata
il 07.05.2018, con la quale sono state rigettate tutte le domande attoree in quanto infondate, in fatto
ed in diritto, e comunque non provate.
Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese legali per l'integrale refusione a vantaggio
dell'Istituto di credito qui concludente”.
Per l'intervenuta: ““Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa
Nel merito: per le ragioni esposte nella premessa dell'atto di intervento, respingere l'appello proposto dai SI.ri (in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_2
“RISTORANTE ROSINA di Bonvecchi Andrea), e , e dunque Parte_1 Parte_3
confermare in toto la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Ancona, Prima Sezione Civile, in
persona del Giudice Unico Dott. Mazzagreco, RG n. 5657/2017, pubblicata il 07.05.2018, con la
quale sono state rigettate tutte le domande attoree in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e
comunque non provate;
Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese legali per l'integrale refusione a vantaggio
dell'Istituto di credito qui concludente”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
quale debitrice principale in forza di contratto di mutuo n. 94576 del 28/8/2006,
[...] Parte_2
quale titolare dell'impresa individuale Ristorante Rosina, nonché accollante il predetto
[...]
mutuo, e , quale fideiussore e terzo datore di ipoteca, tesa ad accertare la nullità ex Parte_3
art. 117 TUB della clausola di previsione degli interessi per la difformità dell'ISC dichiarato rispetto a quello applicato nel corso del rapporto, della nullità del tasso di interesse corrispettivo a fronte della apposizione della clausola floor e per l'usurarietà del tasso moratorio convenuto.
Gli originari attori hanno proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) omessa motivazione n ordine al rigetto della istanza di ammissione di CTU contabile;
2) erroneità e contraddittorietà della decisione in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della clausola di previsione degli interessi per la non conformità dell'ISC indicato in contratto con quello effettivamente applicato;
3) erroneità
e contraddittorietà del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità del tasso di interesse corrispettivo convenuto in relazione all'inserita previsione di una clausola floor;
4) erroneità e contraddittorietà del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse moratorio, ritenendo non applicabile la normativa antiusura. Hanno, quindi, concluso come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio (ora , la quale Controparte_5 Controparte_1 in via preliminare ha chiesto la propria estromissione dal processo per la successione nel diritto controverso a favore della e nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_4
È intervenuta in giudizio la quale cessionaria del ramo di azienda di Controparte_4 [...]
giusta atto di cessione del 19/2/2021, la quale in via preliminare ha chiesto Controparte_6
l'estromissione di e nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_2
Con sentenza non definitiva n. 251/2024 questa Corte:
preliminarmente ha rigettato la richiesta di estromissione dal giudizio di (già Controparte_1 [...]
avanzata dall'appellata e dalla terza intervenuta. CP_2
Il terzo comma dell'art. 111 c.p.c., prevede infatti che, allorché intervenga nel processo il successore a titolo particolare del diritto controverso, l'alienante può essere estromesso “se le altre parti vi consentano”. Nella specie gli appellanti non hanno manifestato alcun consenso alla richiesta estromissione;
ha rigettato l'eccezione di nullità del tasso di interesse pattuito in ragione della difformità dell'ISC
indicato in contratto con quello effettivamente applicato, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi nei casi di credito ai consumatori prescrivendo il sesto comma dell'art. 125 bis TUB la nullità delle clausole. Nel caso di specie, tuttavia, non può
essere riconosciuta alla originaria mutuataria la qualità di consumatrice, emergendo Parte_1
con evidenza che il finanziamento era stato contratto per l'esercizio dell'attività di impresa;
ha rigettato l'eccezione di nullità del tasso di interesse corrispettivo in relazione alla prevista clausola floor;
ha accolto l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti hanno reiterato l'eccezione di nullità del tasso di interesse moratorio pattuito, censurando il capo della sentenza che ha escluso l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1815 c.c. anche agli interessi moratori.
Con separata ordinanza il Collegio ha quindi disposto procedersi a CTU contabile e nominato all'uopo CTU il dott. al fine di procedere sui seguenti quesiti: Persona_1
“Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se il tasso di interesse moratorio pattuito sia inferiore o superiore al tasso soglia al momento della sua pattuizione seguendo le modalità indicate in Cassazione civile, Sez. Un., 20/06/2018, n. 16303 e sentenza n. 19597/2020, facendo applicazione dei principi affermati nella richiamata sentenza non definitiva emessa tra le parti e in particolare
-ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG), che indica il costo complessivo dell'operazione, comprensivo di commissioni,
remunerazioni e spese di assicurazione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/12/2021 n.39898), senza tener conto delle spese notarili;
-gli interessi moratori vanno considerati nella determinazione del TEG applicato in concreto secondo i criteri indicati da SS. UU. n. 19597/2020, senza procedere alla sommatoria degli stessi con gli interessi corrispettivi;
-nel calcolo del TEG non va inclusa la commissione di estinzione anticipata (v. Cass. Civ., Sez. III,
7 marzo 2022, n. 7352), mentre vanno incluse le spese assicurative (v. Cassazione civile sez. VI,
01/02/2022, (ud. 31/03/2021, dep. 01/02/2022), n.3025);
-nell'ipotesi in cui riscontri l'applicazione di interessi moratori usurari proceda il Ctu ad escluderli e a sostituirli ex art. 1224, comma 1, cod. civ., con gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti.
Determini il CTU il credito residuo in caso di riscontro positivo del superamento del tasso soglia”.
All'esito del deposito della relazione di CTU la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Considerato che le questioni di diritto sono state definite da questa Corte nei termini sopra sinteticamente riportati con la sentenza non definitiva, occorre in questa sede esaminare solo le osservazioni svolte dall'appellante.
Va rigettata innanzitutto l'eccezione con cui l'appellante si duole che il finanziamento per cui è causa sarebbe caratterizzato dalla presenza nel piano di ammortamento alla francese di un interesse composto, tale da produrre un costo occulto.
L'eccezione non è condivisibile.
Già da tempo e in più occasioni questa Corte ha ritenuto di aderire all'orientamento che esclude l'anatocismo nel metodo dell'ammortamento alla francese.
Come noto, trattasi di una particolare modalità di rimborso del prestito caratterizzato dalla presenza di una rata (proprio come verificatosi nel caso di specie) ad importo costante formata da una duplice componente: una quota di interessi via via decrescente ed un'altra, in linea capitale, invece progressivamente crescente.
La più recente giurisprudenza, che si è occupata della questione, ha chiarito che “la quota-interessi
si ottiene moltiplicando per il tasso il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che
al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula
dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza
fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del
periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale
versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza
fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota
capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale
indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati
unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già
pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr Corte Appello Roma, 30.1.2020 n. 731).
Sulla base di detta ricostruzione le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta da questa Corte possono essere così sintetizzate:
a) nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
b) in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
c) gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
d) la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
e) l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
f) il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 cod civ.;
a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c..
La questione ora appare ormai definitivamente risolta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29/5/2024, che, pur se relativa ad una ipotesi di mutuo a tasso fisso, risulta applicabile anche alle ipotesi di tasso variabile, non incidendo il criterio di determinazione del tasso sulle considerazioni poste a base della decisione.
I Giudici di legittimità, esaminando in particolare le medesime questioni qui sollevate dalle appellanti incidentali in riferimento ad un mutuo “alla francese standardizzato” (quali possono essere definiti anche quelli in esame), hanno innanzitutto escluso che la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nell'ammortamento “alla francese” proceda a qualsivoglia capitalizzazione. Si afferma infatti che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata
sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che
generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin
da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile»
‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la
quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒
«ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri
interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per
interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un
meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori
interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel
mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione
descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però,
non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori
interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard
e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità:
«nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito]
dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in
esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata
applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n.
34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea
rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in
esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una
prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato»
(Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale)”.
Hanno poi escluso che l'omessa specificazione in contratto “del regime finanziario” ovvero del criterio matematico di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., rilevando che “L'indagine sulla
determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione
negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al
quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e
insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza” sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando “contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara
e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del
rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Nel caso di specie tali elementi risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili nel contratto di mutuo.
I giudici di legittimità hanno anche escluso che il regime finanziario dell'ammortamento “alla francese” implichi “un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto,
ex art. 117, comma 4, T.u.b.”, evidenziando in particolare che “ c) Il maggior carico di interessi del
prestito non dipende ... da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo
degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente
anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è
ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio
finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore
del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale
ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di
ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato)
esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro,
la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia
solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei
tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli
oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso
ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate
dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni
specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e
3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-
octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai
consumatori»)”. Quindi, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento
in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non
maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da
esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della
scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata
costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
L'eccezione in esame deve pertanto essere rigettata.
Non può da ultimo trovare accoglimento la questione sollevata dagli appellanti in relazione al presunto errore commesso dal CTU, poiché avrebbe dovuto procedere alla verifica del TAEG e non del TEG.
Si fa riferimento a quanto già chiarito da questa Corte territoriale nella sentenza non definitiva circa le differenze ed ambiti di applicazione dei due tassi.
Peraltro, il quesito formulato da questi giudicanti era ben chiaro: “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) […]”.
All'esito del giudizio, e sulla base delle risultanze della espletata perizia tecnico-contabile, è, quindi,
possibile affermare che gli interessi di mora pattuiti in contratto al momento della sua stipula,
avvenuta il 28/08/2006, risultano non usurari.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto integrale dell'appello. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore. Le spese di lite tra l'appellante e la terza intervenuta devono invece essere integralmente compensate.
Stante la soccombenza integrale degli appellanti ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza 726 del 3-7/5/2018 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, Controparte_1
complessivamente liquidate € 12.160,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie,
i.v.a. e c.a.p.;
- pone a carico degli appellanti le spese di CTU del presente grado, liquidate come da separato provvedimento;
- dichiara gli appellanti tenuti al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 07/01/2025
Il Presidente relatore
Dr.ssa Paola De Nisco