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14 gennaio 2000
14 gennaio 2000
Art. 2. (Soggetti beneficiari) 1. Sono beneficiari degli indennizzi esclusivamente i superstiti e gli eredi legittimi delle persone decedute negli incidenti di cui all'articolo 1. Per l'individuazione degli eredi legittimi si applicano le norme vigenti negli Stati dei quali avevano la cittadinanza le persone decedute.