Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/1968, n. 2202
CASS
Sentenza 28 giugno 1968

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Dal carattere personale dell'Azione di riduzione per la reintegrazione della quota riservata ai legittimari deriva la conseguenza che,nell'ipotesi in cui il relativo Obbligo di restituzione debba essere posto a carico di piu persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entita delle rispettive attribuzioni, sicche, anche per cio che attiene ai frutti inerenti alla parte dei beni donati o attribuiti, da assegnarsi ai riservatari lesi,l'Obbligo di restituzione incombe pro quota sui vari beneficiari soggetti alla riduzione, nel senso che ciascuno di essi e tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita. In simile ipotesi non e, quindi configurabile un Obbligo solidale dei vari donatari soggetti alla riduzione ed avente per oggetto l'ammontare complessivo dei frutti dei beni che vengono distaccati dal donatum per integrare le quote dei riservatari lesi.*

L'Azione di riduzione delle Disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota di riserva ha carattere personale.*

Il principio dell'intangibilita della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimati con beni di qualunque natura, purche compresi nell'asse ereditario.*

Dal combinato disposto degli artt. 556 e 564 cod.civ. risulta che, ai fini della Determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, deve aversi riguardo esclusivamente al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione. Tale principio deve ricevere applicazione sia al fine di stabilire se vi sia stata, o non, lesione di legittima,sia al fine di determinare l'entita della quota di eredita che deve essere attribuita all'erede della disponibile. La stima dei beni per la formazione delle quote nella divisione ereditaria, a norma dell'art. 726 cod.civ., deve farsi, invece, con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione e il medesimo principio e applicabile quando si tratta di separare una parte dei beni donati per provvedere all'integrazione della legittima. V. N.2006-67, mass. N.329049 n.44-67, mass. N.325669 n.1562-64).*

Qualora in Sede di merito si sia discusso soltanto della sussistenza o meno di un potere ex lege degli eredi donatari di scegliere i beni da attribuire ai legittimari per reintegrare la quota di riserva, non e proponibile - per la prima volta- in Sede di legittimita la questione relativa alla delegabilita all'erede, da parte del testatore, del potere di composizione delle quote dei legittimari, in quanto tale questione avrebbe rilievo soltanto se - attraverso l'interpretazione della volonta testamentaria, ossia attraverso una nuova indagine di merito - si dovesse concludere che il testatore avesse delegato allo erede il detto potere.*

Commentari2

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  • 2Quando la sentenza è esecutiva
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/1968, n. 2202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2202
Data del deposito : 28 giugno 1968

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