Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2024, n. 14211
CASS
Sentenza 22 maggio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 23 aprile 2024, con numero di registro generale 3806/2018. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti riguardanti la validità di atti di vendita e donazione relativi a beni ereditari. L'attrice ha chiesto lo scioglimento delle masse ereditarie e la riduzione delle donazioni per lesione di legittima, sostenendo che le vendite del 1997 fossero in realtà donazioni mascherate. I convenuti, al contrario, hanno chiesto il rimborso delle spese funebri e il riconoscimento delle migliorie apportate agli immobili.

Il giudice ha confermato la decisione della Corte d'appello di Venezia, ritenendo che le vendite costituissero negozi misti con donazione, escludendo la lesione della quota di riserva. Ha argomentato che l'attrice non avesse fornito prove sufficienti per dimostrare la simulazione degli atti e che la valutazione dei beni dovesse considerare il loro valore al momento dell'apertura della successione, non al momento delle vendite. Inoltre, ha stabilito che le donazioni ricevute da terzi dovessero essere incluse nel calcolo della massa ereditaria, accogliendo parzialmente le censure relative alla stima dei beni e alla necessità di considerare la potenzialità edificatoria dei terreni. La sentenza è stata quindi cassata in parte, con rinvio alla Corte d'appello per una nuova valutazione.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.; ne consegue che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario, che non abbia accettato l'eredità con il beneficio, d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2024, n. 14211
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14211
    Data del deposito : 22 maggio 2024

    Testo completo