Ordinanza presidenziale 13 ottobre 2023
Ordinanza presidenziale 6 novembre 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 28/01/2026, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01696/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09252/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9252 del 2020, proposto da
IZ LU ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NI AR, FA AO, NC HE, ND Iodice, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. del giudizio di non idoneità alla Prova Scritta al concorso interno per titoli ed esame per 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013, di cui al verbale della Commissione Esaminatrice n. 7 del 8 giugno 2020, reso in ritenuta esecuzione della sentenza n. 2673/2019 del TAR Lazio-Roma pronunciata nel giudizio Reg. Ricorsi n. 2403/2016 e pertanto, del detto verbale n. 7 del 8 giugno 2020; mai notificato e comunicato a mezzo pec in data 24 agosto 2020; 2. delle attività, degli atti, dei verbali con i relativi allegati e delle valutazioni operate dalla Commissione Esaminatrice indicata sub n. 1 che precede e, in particolare, delle determinazioni di cui al verbale n. 7 del 08.06.2020, non notificato ma comunicato a mezzo pec in data 24 agosto 2020; 3. dell’allegato al verbale n. 7 del 8 giugno 2020 (contrassegnato in epigrafe di allegato come verbale n. 6 del 8 giugno 2020) della Commissione Esaminatrice di cui al n. 1 che precede, relativo alla correzione degli elaborati inseriti nel plico (o busta) n. 12, nonché della valutazione dell’elaborato del ricorrente contrassegnato col numero 12.5, voto 28, giudizio “L’elaborato si caratterizza per essere scarsamente intellegibile a causa di una esposizione contorta ed involuta. La trattazione della parte generale sulla struttura del reato risulta scarna, mentre quella specifica sulle scriminanti del P.U., oltre ad essere carente sugli aspetti operativi, è sviluppata in modo farraginoso e confuso”; 4. della esclusione dal concorso determinata dal mancato superamento della prova scritta di cui ai numeri 1, 2 e 3 che precedono; 5. per quanto di ragione, della procedura di nuova correzione dell’elaborato del ricorrente, posta in essere per la esecuzione della citata sentenza n. 2673/2019 del TAR Lazio, Sezione Prima Quater; 6. per quanto occorrente e d’interesse, del Decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 333 — B/12P.1.13 dell’8 giugno 2017 di approvazione della graduatoria di merito degli idonei al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l''accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice - ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24.09.2013, nonché del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale del 20 giugno 2017 recante parziale rettifica, per errore materiale, del Decreto di approvazione della graduatoria di merito; 7. per quanto occorrente e d’interesse, del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale, datato 8 settembre 2017, mai notificato, pubblicato nel Supplemento Straordinario 1/23 del 11 settembre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a parziale rettifica del Decreto del 20 giugno 2017 sono state approvate e pubblicate le rettifiche delle graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013; 8. per quanto occorrente e d’interesse, del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 24 ottobre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/31 del 24 ottobre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, di ulteriore rettifica e rideterminazione delle graduatorie per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013; 9. per quanto occorrente e d’interesse, del Decreto del Ministero dell''Interno del 08.03.2018, pubblicato il 09.03.2018, con il quale - a rettifica della graduatoria datata 8 giugno 2017 - è stata disposta la differente collocazione di alcuni concorrenti per effetto della rideterminazione del punteggio e pertanto riformulata la graduatoria dei vincitori del concorso per l''accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato; 10. per quanto occorrente e d’interesse, del Decreto del Ministero dell''Interno del 08.03.2018, pubblicato il 09.03.2018 con il quale - a rettifica del Decreto di rettifica del 24 ottobre 2017 - viene apposta la dicitura “con riserva” ad un concorrente e per l''effetto riformulata la graduatoria dei vincitori del concorso interno di cui al punto che precede; 11. per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa DI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità alla Prova Scritta al concorso interno per titoli ed esame per 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, e tutti gli atti presupposti.
Con sentenza di questo Tribunale n. 2763/2019, è stata annullata la sua valutazione della sua prova scritta e sono stati “ annullati gli atti impugnati, limitatamente alla valutazione dell’elaborato e alla conseguente esclusione dalla procedura concorsuale del ricorrente ”, con conseguente ordine di “ una nuova correzione dell’elaborato medesimo da parte di una diversa Commissione, composta secondo la normativa di riferimento (art. 9 del d.P.R. n 487 del 1994 e art. 16 del D.M. n.129 del 2005) che, al fine di assicurare il rispetto dell’anonimato, procederà alla stessa unitamente a quella di altri 5 compiti anonimi di candidati che abbiano superato la prova scritta e di ulteriori 5 che non risultino averla superata ”.
A seguito della nuova correzione l’Amministrazione resistente ha comunicato una nuova esclusione del ricorrente.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Eccesso di potere; violazione del principio e del dovere di anonimato; violazione del principio di imparzialità; violazione degli articoli 1 e 14 del d.P.R. 487/1994; violazione degli articoli 3 e 97 Cost. Inattendibilità della valutazione; elusione del giudicato. 2. Eccesso di potere – violazione/elusione dell’art. 14 del d.P.R. 487/1994 – violazione/elusione degli artt. 56 e 59 del d.m. 129/2005 - violazione della regola dell’anonimato - violazione delle regole della trasparenza e della correttezza. 2. Violazione dei criteri di valutazione – eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e irrazionalità del giudizio valutativo e radicale travisamento del fatto - violazione del principio della par condicio nelle selezioni concorsuali; violazione del principio dell’affidamento dei candidati ai concorsi - violazione delle regole della correttezza e del buon andamento dell’amministrazione.
Sostiene il ricorrente che:
- l’amministrazione resistente aveva negato al difensore del ricorrente di assistere alle attività propedeutiche alla ricorrezione (ovvero al sorteggio e anonimizzazione dei compiti da ricorreggere in uno con quello del ricorrente medesimo);
- dalla poca documentazione a disposizione del ricorrente emergevano una serie di circostanze indicative di una tendenziale violazione del principio dell’anonimato da parte della Commissione;
- le operazioni propedeutiche alla ricorrezione (e in particolar modo la selezione dei temi da correggere insieme a quello del ricorrente e l’anonimizzazione degli stessi) erano state svolte da una sola persona, non facente parte della Commissione esaminatrice;
- in ogni caso l’amministrazione non aveva avuto cura di predefinire le regole operative che avrebbero dovuto essere seguite per tali operazioni (di cui non era stato redatto verbale).
L’amministrazione si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 23 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione
Il ricorso è fondato sulla base della giurisprudenza di questo Tribunale per la quale: “3 . Ciò premesso, il Collegio ritiene che, in applicazione del principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. della “ragione più liquida”, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale, e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1332).
4. In applicazione del principio sopra enucleato, vanno prioritariamente esaminate le censure – spiegate nel secondo motivo del ricorso introduttivo e nel primo motivo dell’atto di motivi aggiunti – con cui il ricorrente ha lamentato che l’originaria ricorrezione svolta dalla p.a. in esecuzione della sentenza Tar Lazio, I-quater, n. 10344/2021 si è svolta in maniera difforme da quanto prescritto nella predetta pronuncia e comunque in modo tale da non risultare adeguatamente garantito il rispetto dei principi di anonimato e imparzialità.
5. Le censure sono fondate.
5.1. Si è già detto che la sentenza Tar Lazio, sez. I-quater, n. 10344/2021 ha ordinato alla p.a. di procedere a “una nuova correzione dell’elaborato medesimo da parte di una diversa Commissione … che, al fine di assicurare il rispetto dell’anonimato, procederà alla stessa unitamente a quella di altri 10 compiti anonimi di candidati estratti a sorte tra coloro che hanno superato la prova scritta e coloro che non risultano averla superata”.
Tale specifica prescrizione è stata posta da questo Tribunale sia al fine di garantire in maniera adeguata il rispetto del criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso (che – com’è noto – “costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni”, cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VII, 17 ottobre 2022, n. 8803), sia per garantire che (nel rispetto del principio di imparzialità) la seconda correzione non fosse orientata volontariamente da una scelta ad hoc degli altri temi da sottoporre alla ricorrezione che potesse influire (in un senso o nell’altro) sulla percezione dei Commissari in ordine alla qualità del singolo elaborato rispetto agli altri (atteso che la correzione successiva di una serie di elaborati è sempre esposta all’influenza di dinamiche comparative).
5.2. Ora, nel caso di specie, il Collegio rileva che quanto prodotto in atti dalla p.a. resistente non sia sufficiente a dimostrare che l’attività propedeutica alla ricorrezione disposta con sentenza Tar Lazio, I-quater, n. 10344/2021 si sia svolta nel rispetto delle prescrizioni contenute in detta pronuncia, con adeguata trasparenza e in maniera tale da garantire effettivamente l’anonimato del ricorrente e l’effettiva selezione casuale degli altri elaborati sottoposti contestualmente alla ricorrezione.
5.3. A tal riguardo – come già sottolineato in sede cautelare – il Collegio ritiene particolarmente significativo che le operazioni di sorteggio degli elaborati da correggere, di anonimizzazione degli stessi e di preparazione delle buste si siano svolte ad opera di un unico soggetto in assenza di terzi; che sia stato espressamente negato al difensore dell’odierno ricorrente, seppur nell’interesse di altra parte, di assistere al sorteggio degli elaborati da ricorreggere insieme a quelli degli interessati; che non sia stato redatto alcun verbale delle predette operazioni.
5.3.1. Per un verso, infatti, non può non evidenziarsi che lo svolgimento delle prescritte operazioni di “sorteggio” degli elaborati da parte di un solo soggetto in un contesto di assoluta assenza di pubblicità vanifica del tutto la funzione di tutela dell’imparzialità insita nella procedura di sorteggio prescritta dalla sentenza Tar Lazio, sez. I-quater, n. 10344/2021.
In altri termini, poiché è evidente che una procedura di sorteggio prevista a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa non può che svolgersi in seduta pubblica (cfr. in materia concorsuale Tar Lazio, II, 15 ottobre 2009, n. 9961 e, nella contigua materia dei contratti pubblici, Tar Basilicata, I, 22 marzo 2017, n. 252), l’attività di scelta casuale dei temi da correggere insieme a quello del ricorrente posta in essere dall’amministrazione in maniera non pubblica ha sostanzialmente violato la regola del sorteggio (come si è detto: necessariamente pubblico) degli altri temi da correggere fissata nella sentenza Tar Lazio, sez. I-quater, n. 10344/2021. E tanto è già di per sé sufficiente a viziare la procedura di ricorrezione e a giustificare l’annullamento del giudizio di inidoneità gravato.
Per altro verso, le concrete modalità di svolgimento delle operazioni di preparazione delle buste da parte di un solo soggetto e l’assenza di verbalizzazione delle stesse non consentono di affermare che la contestata ricorrezione si sia svolta nel rispetto del principio dell’anonimato.
A tal proposito è noto al Collegio che la giurisprudenza è costante nell’affermare che la violazione del principio di anonimato nell’ambito di una procedura concorsuale comporta un’illegittimità da pericolo astratto (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571) e che tuttavia è necessario che gli interessati offrano almeno un principio di prova sulla possibilità che tale violazione abbia potuto tradurre in concreto quel pericolo astratto (v. ancora Consiglio di Stato, sez. VII, n. 8803/2022).
Nel caso di specie, premessa la criticità connessa alla non pubblicità della procedura di imbustamento e chiusura dei plichi eseguita dalla sola Commissario Capo Rita Guglielmo, il Collegio osserva, sotto un primo profilo, che quanto dedotto dall’odierno ricorrente in ordine al fatto che dei 18 elaborati oggetto di ricorrezione, ben 9 (tra cui il suo) fossero collocati alla posizione n. 1 nella rispettiva busta (su 11 elaborati presenti nella stessa) costituisca un elemento idoneo a rendere sufficientemente concreto il pericolo che a un’attività propedeutica alla ricorrezione svolta in maniera tale da non garantire il rispetto del principio dell’anonimato possa essere seguita una identificazione del ricorrente. Sotto altro profilo, come ulteriore elemento a sostegno della non linearità della contestata ricorrezione, deve rilevarsi che il giudizio espresso dalla Commissione in sede di prima ricorrezione nei confronti del sig. RL (“L’elaborato non ha trattato in maniera sufficiente la traccia proposta e non ha sviluppato le tematiche richieste. Linguaggio utilizzato non sempre accurato e non sempre fluido”), appare radicalmente in contrasto sia con il giudizio espresso sul medesimo elaborato dalla Commissione Piantedosi, sia soprattutto con il successivo giudizio espresso a seguito della ricorrezione effettuata – secondo modalità certamente idonee a garantire l’anonimato in ottemperanza all’ordinanza Tar Lazio, I-quater, n. 1139/2023 – nell’ambito della quale è stato attribuito il punteggio di 46 con il seguente giudizio “elaborato eccellente in ogni sua parte, forma chiara ed elegante e pertinenti gli esempi operativi”.
Anche per tali ragioni, allora, le censure del ricorrente appaiono fondate ” (sent. n. 15563/2024).
Per i motivi sopra esposti il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio di inidoneità espresso nel verbale impugnato ordinando al Ministero resistente di provvedere alla ricorrezione dell’elaborato del ricorrente, da parte di una Commissione diversa, con modalità tale da garantire l’anonimato dello stesso.
Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR TI, Presidente
DI AT, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI AT | OR TI |
IL SEGRETARIO