Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI, all'udienza del 21 giugno 2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.434/2022discussa alla medesima udienza,promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Prisco, con elezione di domicilio presso lo Parte_1 studio dello stesso in Milano, viale Montenero n.32
Ricorrente
contro
con sede legale in, rappresentata e difesa dagli avv.Alessandro Corvino e Vincenzo Putrignano CP_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Bergamo Via Mazzini 20 1
Resistente
Oggetto:impugnazione trasferimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 9 settembre 2022 il ricorrente in epigrafe indicato, lavoratore subordinato a tempo indeterminato della società resistente con la qualifica di operaio addetto all'unità di San Giuliano Milanese ha impugnato la sanzione della sospensione dal lavoro per 10
giorni comminatagli il 12 gennaio 2022 ed il contestuale trasferimento comunicatogli il 12 gennaio
2022 dal magazzino di San Giuliano Milanese a quello di San Rocco al Porto per incompatibilità
ambientale.
Il ricorrente assumendo l'illegittimità di tali provvedimenti rassegnava le seguenti conclusioni:
La società resistente si costituiva ritualmente in giudizio contestando le avverse pretese;
concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita sui documenti prodotti e con l'audizione di sette testimoni, all'udienza del 21
giugno 2023 dopo la discussione, veniva decisa ed il giudice dava lettura in udienza del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1.Al fine di comprendere i fatti che hanno dato causa alla sanzione disciplinare e al trasferimento occorre chiarire (circostanza non contestata) che il ricorrente dipendente della società convenuta è
un autista che opera presso la sede DHL di San Giuliano Milanese, dove carica il camion per effettuare le consegne;
il sig. lavoratore con il quale si è verificato il diverbio oggetto di Pt_2
contestazione disciplinare e con riferimento al quale si è fondata la asserita incompatibilità
ambientale che ha giustificato il trasferimento del ricorrente ad altra sede, è un operaio addetto alle operazioni di magazzino, è lavoratore dipendente di , somministrato ed utilizzato da DHL(si CP_2
vedano le dichiarazioni testimoniali del e le precisazioni dell'avvocato Putrignano Pt_2
all'udienza del 14 giugno 2023).In particolare il ER, come riferito da tutti i testi e da lui stesso opera sulla rulliera dove vengono trasportati i pacchi, con il compito di prelevarli smistandoli e riponendoli in una cesta. Sulla rulliera lavorano circa 20 operai. Da tale cesta i pacchi vengono prelevati dagli autisti che li caricano sui camion. Il 17 dicembre 2021 il doveva smistare i Pt_2
pacchi destinati a Trezzano sul Naviglio(unico addetto a smistare i pacchi con tale destinazione ) e doveva prelevarli, caricarli sul camion per poi eseguire le consegne. Pt_1
2.Vengono di seguito esaminate le questioni oggetto di causa:
la legittimità della sanzione disciplinare del 12 gennaio 2022
la legittimità del trasferimento del lavoratore dall'unità di San Guliano Milanese a quella di San
Rocco al Porto.
3. Sanzione disciplinare.
Il fatto sanzionato in data 12 gennaio 2022-previa rituale contestazione- con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni è il seguente: ” In data 17 dicembre 2021 alle 08:50 circa
presso la filiale corrente in San Giuliano Milanese via Mincio 1, ella ha spinto a terra il signor
un facchino dipendente della società che è caduto all'indietro di schiena Parte_3 CP_3
sfiorando con la nuca il macchinario adibito allo smistamento delle spedizioni “.
Il fatto oggetto di contestazione disciplinare è stato confermato dai testi e Parte_3 [...]
entrambi sentiti all'udienza del 14 giugno 2023. Tes_1 Il teste ha riferito di essere stato ingiustamente accusato dal di aver lanciato un pacco, Pt_2 Pt_1
confermando tuttavia di aver lui stesso visto che un pacco era stato lanciato. Lo stesso teste ha riferito, circostanza che non è stata oggetto di contestazione, di essere stato offeso dal ricorrente con le parole”tu non capisci un cazzo,tu non sai fare un cazzo”: nonostante tale offesa il non ha Pt_2
reagito ed il ricorrente lo ha spinto con le mani sul petto, facendogli perdere l'equilibrio. Il ER ha confermato che a seguito della spinta era indietreggiato ed era inciampato in una scatola caduta dalla rulliera, cadendo molto vicino alla rulliera.
Assume rilievo la testimonianza del sig. presente al fatto, perché, come il stava Tes_1 Pt_1
caricando ed i loro veicoli erano l'uno accanto all'altro.
Il teste ha riferito:
di avere sentito la discussione fra i due lavoratori ( e;
Pt_1 Pt_2
che il diverbio era sorto per via del fatto che il aveva accusato di aver lanciato un Pt_1 Pt_2
pacco;
che ,pur non sapendo se l'accusa mossa in quel frangente dal al fosse fondata, Pt_1 Pt_2
capitava spesso che questi, operaio addetto allo smistamento dei pacchi, per velocizzare il lavoro,
lanciasse i pacchi e lo stesso teste in altre pregresse occasioni ne aveva parlato al Pt_2
invitandolo a non farlo ed essendo rimasto inascoltato, ne aveva riferito ai superiori;
.
che il ricorrente ha spinto che, arretrando, a causa della presenza di una scatola sul Pt_2
pavimento, è caduto.
Il fatto contestato dunque sussiste ed è meritevole della sanzione irrogata, attesa l'illiceità della condotta posta in essere, potenzialmente lesiva dell'integrità fisica di un altro lavoratore. La gravità
del fatto è proporzionale alla sanzione irrogata se si considera che all'esito dell'istruttoria è stato confermato che la spinta data dal al non è stata la reazione ad un tentativo di Pt_1 Pt_2
aggressione altrui e ,benchè possa ritenersi che non fosse intenzione del ricorrente far cadere il che ha perso l'equilibrio arretrando e inciampando in una scatola posta sul Pt_2
pavimento),tuttavia egli ha tenuto una condotta gravemente colposa per non aver considerato le possibili conseguenze che una spinta-che per sua natura destabilizza colui che la riceve- nel luogo di lavoro, in prossimità di una macchina con nastro traportatore avrebbe potuto avere sull'incolumità del compagno di lavoro.
La gravità del fatto e la congruità della sanzione non trovano attenuazione neppure nella dimostrata inadeguatezza del luogo di lavoro a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori :i testi(compreso il hanno riferito dell'abitudine degli addetti di lanciare i pacchi per velocizzare il lavoro,del Pt_2
malumore e dell'insofferenza che tale prassi di lavoro aveva ingenerato fra gli addetti, e dell'inutile segnalazione all'impresa di tali errate modalità di lavoro.
Per le ragioni esposte la domanda di annullamento della sanzione disciplinare oggetto di impugnazione deve essere rigettata.
4.Trasferimento.
Il trasferimento del ricorrente dall'unità di San Giuliano Milanese a quella di San Rocco al Porto,
disposta nello stesso giorno in cui è stata comminata la sanzione disciplinare è stato così'
motivato:” il trasferimento si è reso necessario per incompatibilità ambientale a seguito di quanto
avvenuto in data 17 dicembre 2021, già oggetto di contestazione e relativa sanzione disciplinare, al
fine di evitare che situazioni anche solo di contatto con il signor , vittima della sua Parte_3
aggressione e che ha sporto denuncia, possano determinare ulteriori spiacevoli episodi.
Evidenziamo, oltretutto, che la nostra committente nei cui locali si svolge l'attività produttiva ci ha
già manifestato il proprio disappunto per quanto accaduto, ammonendoci di non poter tollerare
che fatti analoghi possano verificarsi nuovamente”.
La norma applicabile nel caso in esame è l'art.2103 cc(come novellato dall'art.13 st.Lav),che prevede che il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche ,organizzative e produttive.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i limiti del potere del datore di lavoro di mutare la sede del luogo di lavoro e i limiti del sindacato giurisdizionale su tale facoltà. La Suprema Corte ha così affermato che: "per quel che attiene ai limiti del potere del datore di lavoro di mutare la sede o il luogo di lavoro l'art.2103 cc prevede come unico presupposto per la legittimità del trasferimento la sussistenza di comprovate ragioni di carattere tecnico organizzativo o produttivo, restando circoscritto il controllo giurisdizionale all'accertamento della presenza del nesso di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le predette ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale. Il sindacato del giudice non può estendersi invece fino ad una valutazione del merito di tale scelta al fine di valutarne l'idoneità o la inevitabilità" (Cass.sez.lav.n
11.634\98).
Quanto al trasferimento per incompatibilità ambientale si richiama Cass.27226/2018:
“Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.
In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata
(garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il trasferimento del lavoratore disposto per risolvere la conflittualità con altra dipendente, sfociata in denunce penali reciproche, sebbene non strettamente inerenti all'ambito lavorativo, in quanto suscettibile di determinare disservizi all'interno della piccola unità produttiva ove prestavano servizio).
Importante sottolineare che il trasferimento per incompatibilità ambientale non deve avere finalità
punitiva ma essere giustificato da ragioni oggettive.
L'onere di allegazione e prova circa la sussistenza delle ragioni poste a fondamento del trasferimento è posto a carico del datore di lavoro.
Nel caso in esame la resistente non ha provato ma neppure compiutamente allegato le ragioni che consentono di ritenere legittimo il trasferimento del ricorrente.
In particolare non puo' dirsi provata la incompatibilità ambientale, sulla quale si fonda il trasferimento: benchè i testi e abbiano riferito di altre discussioni fra il Pt_2 Testimone_1 Pt_2
ed il legate alle modalità di lavoro(riempimento delle ceste e lancio dei pacchi), i testi hanno Pt_1
riferito trattarsi di un problema generalizzato-non limitato ai rapporti fra legato alla Parte_4
quantità di pacchi da smistare e dalla necessità di fare presto(teste ” c'è un Testimone_2
problema legato allo smistamento dei pacchi, gli addetti allo smistamento non riescono a lavorare tutti i pacchi che arrivano e quindi sbagliano nel mettere i pacchi nelle ceste, questo si ripercuote negativamente sul lavoro degli autisti che si ritrovano a caricare pacchi non propri”; teste Tes_1
”succede che più volte non è attento nello smistare i pacchi ed io più volte l'ho segnalato ai Pt_2
responsabili.Io non so se quel giorno lanciando un pacco ha colpito ma so che per Pt_2 Pt_1
come lo faceva normalmente poteva succedere.Anche io sono stato colpito più volte e sono andato a parlare con i responsabili di per segnalare il problema. Come detto all'inizio della mia Pt_2
deposizione io in qualche occasione sono stato colpito dai pacchi lanciati dal in quelle Pt_2
occasioni io non ho mai reagito però gli ho detto:” capisco che tu lavori per fare in fretta però devi stare attento”, alcune volte l'ho visto passare sulla rulliera che è cosa assolutamente pericolosa.Anche in quelle occasioni ho detto che non doveva farlo perché è pericoloso, perché
avrebbe potuto impigliarsi i vestiti del rullo”. Le dichiarazioni dei testi provano che le non corrette modalità di esecuzione del lavoro del
ER e di altri addetti alla rulliera generavano disorganizzazione e disfunzione,con conseguente malcontento negli autisti(non solo nel;
importante sottolineare che Pt_1
benchè dette criticità fossero state segnalate perché abituali e generate dalla necessità di lavorare in fretta, non avevano trovato riscontri né le imprese coinvolte erano intervenute per vigilare sull'esecuzione del lavoro ed ovviare alle lamentele degli operai. L'episodio per cui è stato sanzionato il ricorrente non è la conseguenza di una incompatibilità fra due lavoratori o di una inimicizia ma della mancanza di un intervento efficace di chi ha l'onere di organizzare il lavoro, verificarne la corretta esecuzione e fare in modo che esso sia adeguato rispetto alle risorse umane disponbili.
Il lancio di scatole(riferito dallo stesso ,la presenza di scatole sul pavimento fuori Pt_2
dalle ceste(con le possibili conseguenze che ne possono derivare per la scurezza dei lavoratori) sono indici di modalità di lavoro non disciplinate e controllate, che possono portare e conseguenze negative sull'integrità fisica dei lavoratori e compromettere il sereno svolgimento del lavoro e dei rapporti fra le maestranze.
Deve aggiungersi,per escludere che si fosse generata incompatibilità ambientale,che il
è un autista,la sua presenza nel magazzino è limitata alle operazioni scarico e non ha Pt_1
un rapporto diretto e continuo con il uno dei venti operai che lavorano sulla rulliera. Pt_1
In sintesi deve escludersi che la condotta del abbia generato incompatibilità Pt_1
ambientale né detta incompatibilità può ritenersi provata in ragione dell'episodio per cui è
stato sanzionato il ricorrente;
detto episodio(unico, risoltosi senza che fosse necessario l'intervento di alcuno per ripristinare la calma ) non è di per sé sufficiente a integrare gli estremi dell'incompatibilità ambientale ,mentre è provato che il generalizzato dissidio fra i lavoratori (addetti allo smistamento ed autisti) è stato generato dal disordine disorganizzativo e dalla mancanza di interventi datoriali finalizzati ad un ordinato svolgersi delle operazioni di smistamento e carico dei pacchi. Cont Non è neppure provato che la committente sia intervenuta presso per sollecitare l'allontamento dell'autista.
La domanda di impugnazione del trasferimento deve essere accolta;
Il trasferimento è
dunque illegittimo: la società convenuta è condannata ad assegnare il ricorrente alla sede di provenienza con attribuzione delle mansioni espletate al momento del trasferimento.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: :
in parziale accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1 CP_1
dichiara la illegittimità del trasferimento del lavoratore ricorrente disposto con comunicazione datata 12 gennaio 2022 dall'unita produttiva di San Giuliano Milanese a quella di San Rocco al
Porto e per l'effetto condanna la società resistente ad adibire la ricorrente presso la unità produttiva di San Giuliano
Milanese.
Rigetta ogni diversa domanda..
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite .
Termine di 60 giorni per la motivazione
Lodi, così deciso il 21 giugno 2023
Il Giudice
Dott.E.Giuppi