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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 443/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 443 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: cessazione degli effetti civili di matrimonio
TRA
, c.f. elett.te dom.ta in Ariano RP Parte_1 C.F._1
(Av), alla via XXV Aprile n. 17, presso lo studio dell'avv. Alessio Lazazzera, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Accadia (Fg), alla Controparte_1 C.F._2
via Mirabella n. 65, presso lo studio dell'avv. Antonio Russo, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
- Pagina 1 - CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
27.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale dichiararsi Parte_1
cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto il 10.8.2002 in VO RP
(Av) con e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune Controparte_1
(atto numero 9, Parte II, Serie A, anno 2002). A tal fine, riferiva: 1) che dal matrimonio erano Per_ nati due figli (17.7.2005) e (19.9.2007); 2) che con sentenza n. 898/23 del Per_1
17.4.2023 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre ed assegno di mantenimento a carico del padre;
3) che non si era più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva quindi: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermarsi la disciplina contenuta nella sentenza di separazione.
Il resistente, costituendosi, deduceva: 1) di essere dipendente della ditta Ferrovie del Gargano con la qualifica di autista;
2) di disporre di uno stipendio netto di € 500,00, al netto della trattenuta per il mantenimento dei figli e delle spese di carburante occorrente per raggiungere il luogo di lavoro;
3) di aver sottoscritto unitamente alla ricorrente un contratto di mutuo per l'importo di € 82.000,00 e di dover corrispondere a partire dal mese di giugno 2024 una rata mensile di € 471,36 circa per un totale di 240 rate;
4) di essere proprietario di alcuni beni immobili siti nel Comune di VO RP, rispettivamente riportati in Catasto Fabbricati al fgl 27 – p.lle 468 sub 2-3 e 5 e Catasto Terreni al fgl 27 – p.lle 469 e 471.
Chiedeva, associandosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ridursi il mantenimento per i figli ad € 300,00; in subordine ed in mancanza di riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento per i figli, disporsi che la ricorrente fosse tenuta a versare il
50% dell'importo delle rate di mutuo fondiario sottoscritto e di ogni spesa ad esso connessa.
Comparsi personalmente i coniugi all'udienza del 16.5.2024, il giudice delegato confermava Per_ la disciplina in punto di affido, collocamento e frequentazione della minore e riduceva ad
€ 400,00 il mantenimento per la prole a carico del resistente, rinviando la causa, non bisognevole di istruttoria, per la discussione.
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Pagina 2 - La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la sentenza n. 898/2023 emessa il
17.4.2023 dal Tribunale di Benevento. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno pertanto disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sull'affido, il collocamento e la frequentazione della figlia minore (n. Persona_3
19.9.2007), nonché sul mantenimento della medesima e del figlio maggiore Persona_4
(n. 17.7.2005).
Vanno confermati, non essendo oggetto di contrasto e non essendovi sopravvenienze sul
Per_ punto, l'affido condiviso di nonché la collocazione prevalente della stessa presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita in favore del padre in base alla calendarizzazione adottata in sede di separazione per gli allora entrambi figli minori (“il padre ed i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che questi ne facciano richiesta, compatibilmente con i loro obblighi scolastici, previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarli dalla loro abitazione e di riaccompagnarli al termine della visita;
in ogni caso: a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00; b) a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, avendo cura di prelevarli e riaccompagnarli all'abitazione della madre;
c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno”).
Quanto al mantenimento della prole, parimenti va confermata l'ordinanza del giudice delegato del 17.5.2024.
Invero, la ricorrente ha dichiarato di non lavorare dal 3.10.2023, in seguito ad un intervento di mastectomia per il quale è in follow-up oncologico, laddove, invece, in precedenza guadagnava € 650,00 circa come addetta alle pulizie;
nell'ultima denunzia dei redditi versata
- Pagina 3 - in atti (2023) ha dichiarato redditi complessivi per € 8.260,00, con imposta lorda di €
1.900,00; ha, poi, riferito di percepire € 333,00 a titolo di assegno di invalidità temporanea ed
€ 500,00 a titolo di assegno unico universale per i figli.
Il è dipendente della ditta Ferrovie del Gargano, con la qualifica di autista;
nell'ultima CP_1
denunzia dei redditi versata in atti ha dichiarato redditi complessivi per € 24.294,00, con imposta lorda di € 5.589,00; percepisce una retribuzione mensile, al netto del mantenimento dovuto, di € 800,00 circa (cfr. busta paga); è, poi, onerato, dal giugno 2024, del pagamento della rata di € 471,36 del mutuo di € 82.000,00 contratto con Intesa Sanpaolo, per la durata di vent'anni, per la ristrutturazione della casa coniugale che, sebbene cointestato con la ricorrente, viene onorato solo dal resistente (cfr. in tal senso dichiarazione a verbale del
16.5.2024 della medesima ricorrente).
La sopravvenienza data dal pagamento della rata del mutuo è, pertanto, fattore idoneo a confermare la diminuzione, in misura minale, del mantenimento a carico della prole, compensandola, pur sempre, la ricorrente con la percezione per intero dell'assegno unico universale ad € 500,00 e con il fatto che, vivendo con i genitori, non ha spese di fitto e utenze.
Come già spiegato nell'ordinanza del g.d, poi, tale somma dovrà essere versata alla ricorrente, non potendo, come chiesto dal resistente, disporsi il versamento diretto al figlio maggiore in assenza di domanda di questo che non è intervenuto in giudizio. Allo stesso modo, non può essere imposto, come richiesto dalla Cardinale, che l'importo dovuto dal resistente sia versato direttamente dal datore di lavoro del essendo applicabile, ratione temporis, l'art. 437 CP_1
bis.37 c.p.c. a mente del quale, solo in ipotesi di inadempienza del debitore, il creditore può avanzare richiesta di pagamento diretto dell'assegno al terzo, senza che sia necessario un provvedimento giudiziario.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della non opposizione alla domanda di divorzio e dell'assenza di contrasto sulle domande di affido, collocamento e frequentazione nonché sull'an del mantenimento, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Pagina 4 - - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.8.2002 in
VO RP (Av) tra (n. il 3.6.1980) e (n. Parte_1 Controparte_1
l'11.4.1975);
- DISPONE l'affido condiviso della minore con collocamento Persona_3
preferenziale presso il domicilio materno e diritto di visita in favore del padre secondo la disciplina già stabilità con sentenza n. 898/23 emessa il 17.4.2023 dal Tribunale di Benevento
e riportata in parte motiva;
- DISPONE che versi, entro il 5 di ogni mese e con modalità Controparte_1
tracciabili, a , a titolo di mantenimento del figlio maggiore non Parte_1
Per_ autosufficiente e della figlia minore la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 Per_1
cadauno), oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Benevento;
- COMPENSA integralmente le spese di lite;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VO RP (Av) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 9, Parte II, Serie A, anno 2002).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott. Maria Ilaria Romano
- Pagina 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 443 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: cessazione degli effetti civili di matrimonio
TRA
, c.f. elett.te dom.ta in Ariano RP Parte_1 C.F._1
(Av), alla via XXV Aprile n. 17, presso lo studio dell'avv. Alessio Lazazzera, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Accadia (Fg), alla Controparte_1 C.F._2
via Mirabella n. 65, presso lo studio dell'avv. Antonio Russo, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
- Pagina 1 - CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
27.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale dichiararsi Parte_1
cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto il 10.8.2002 in VO RP
(Av) con e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune Controparte_1
(atto numero 9, Parte II, Serie A, anno 2002). A tal fine, riferiva: 1) che dal matrimonio erano Per_ nati due figli (17.7.2005) e (19.9.2007); 2) che con sentenza n. 898/23 del Per_1
17.4.2023 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre ed assegno di mantenimento a carico del padre;
3) che non si era più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva quindi: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermarsi la disciplina contenuta nella sentenza di separazione.
Il resistente, costituendosi, deduceva: 1) di essere dipendente della ditta Ferrovie del Gargano con la qualifica di autista;
2) di disporre di uno stipendio netto di € 500,00, al netto della trattenuta per il mantenimento dei figli e delle spese di carburante occorrente per raggiungere il luogo di lavoro;
3) di aver sottoscritto unitamente alla ricorrente un contratto di mutuo per l'importo di € 82.000,00 e di dover corrispondere a partire dal mese di giugno 2024 una rata mensile di € 471,36 circa per un totale di 240 rate;
4) di essere proprietario di alcuni beni immobili siti nel Comune di VO RP, rispettivamente riportati in Catasto Fabbricati al fgl 27 – p.lle 468 sub 2-3 e 5 e Catasto Terreni al fgl 27 – p.lle 469 e 471.
Chiedeva, associandosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ridursi il mantenimento per i figli ad € 300,00; in subordine ed in mancanza di riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento per i figli, disporsi che la ricorrente fosse tenuta a versare il
50% dell'importo delle rate di mutuo fondiario sottoscritto e di ogni spesa ad esso connessa.
Comparsi personalmente i coniugi all'udienza del 16.5.2024, il giudice delegato confermava Per_ la disciplina in punto di affido, collocamento e frequentazione della minore e riduceva ad
€ 400,00 il mantenimento per la prole a carico del resistente, rinviando la causa, non bisognevole di istruttoria, per la discussione.
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Pagina 2 - La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la sentenza n. 898/2023 emessa il
17.4.2023 dal Tribunale di Benevento. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno pertanto disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sull'affido, il collocamento e la frequentazione della figlia minore (n. Persona_3
19.9.2007), nonché sul mantenimento della medesima e del figlio maggiore Persona_4
(n. 17.7.2005).
Vanno confermati, non essendo oggetto di contrasto e non essendovi sopravvenienze sul
Per_ punto, l'affido condiviso di nonché la collocazione prevalente della stessa presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita in favore del padre in base alla calendarizzazione adottata in sede di separazione per gli allora entrambi figli minori (“il padre ed i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che questi ne facciano richiesta, compatibilmente con i loro obblighi scolastici, previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarli dalla loro abitazione e di riaccompagnarli al termine della visita;
in ogni caso: a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00; b) a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, avendo cura di prelevarli e riaccompagnarli all'abitazione della madre;
c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno”).
Quanto al mantenimento della prole, parimenti va confermata l'ordinanza del giudice delegato del 17.5.2024.
Invero, la ricorrente ha dichiarato di non lavorare dal 3.10.2023, in seguito ad un intervento di mastectomia per il quale è in follow-up oncologico, laddove, invece, in precedenza guadagnava € 650,00 circa come addetta alle pulizie;
nell'ultima denunzia dei redditi versata
- Pagina 3 - in atti (2023) ha dichiarato redditi complessivi per € 8.260,00, con imposta lorda di €
1.900,00; ha, poi, riferito di percepire € 333,00 a titolo di assegno di invalidità temporanea ed
€ 500,00 a titolo di assegno unico universale per i figli.
Il è dipendente della ditta Ferrovie del Gargano, con la qualifica di autista;
nell'ultima CP_1
denunzia dei redditi versata in atti ha dichiarato redditi complessivi per € 24.294,00, con imposta lorda di € 5.589,00; percepisce una retribuzione mensile, al netto del mantenimento dovuto, di € 800,00 circa (cfr. busta paga); è, poi, onerato, dal giugno 2024, del pagamento della rata di € 471,36 del mutuo di € 82.000,00 contratto con Intesa Sanpaolo, per la durata di vent'anni, per la ristrutturazione della casa coniugale che, sebbene cointestato con la ricorrente, viene onorato solo dal resistente (cfr. in tal senso dichiarazione a verbale del
16.5.2024 della medesima ricorrente).
La sopravvenienza data dal pagamento della rata del mutuo è, pertanto, fattore idoneo a confermare la diminuzione, in misura minale, del mantenimento a carico della prole, compensandola, pur sempre, la ricorrente con la percezione per intero dell'assegno unico universale ad € 500,00 e con il fatto che, vivendo con i genitori, non ha spese di fitto e utenze.
Come già spiegato nell'ordinanza del g.d, poi, tale somma dovrà essere versata alla ricorrente, non potendo, come chiesto dal resistente, disporsi il versamento diretto al figlio maggiore in assenza di domanda di questo che non è intervenuto in giudizio. Allo stesso modo, non può essere imposto, come richiesto dalla Cardinale, che l'importo dovuto dal resistente sia versato direttamente dal datore di lavoro del essendo applicabile, ratione temporis, l'art. 437 CP_1
bis.37 c.p.c. a mente del quale, solo in ipotesi di inadempienza del debitore, il creditore può avanzare richiesta di pagamento diretto dell'assegno al terzo, senza che sia necessario un provvedimento giudiziario.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della non opposizione alla domanda di divorzio e dell'assenza di contrasto sulle domande di affido, collocamento e frequentazione nonché sull'an del mantenimento, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Pagina 4 - - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.8.2002 in
VO RP (Av) tra (n. il 3.6.1980) e (n. Parte_1 Controparte_1
l'11.4.1975);
- DISPONE l'affido condiviso della minore con collocamento Persona_3
preferenziale presso il domicilio materno e diritto di visita in favore del padre secondo la disciplina già stabilità con sentenza n. 898/23 emessa il 17.4.2023 dal Tribunale di Benevento
e riportata in parte motiva;
- DISPONE che versi, entro il 5 di ogni mese e con modalità Controparte_1
tracciabili, a , a titolo di mantenimento del figlio maggiore non Parte_1
Per_ autosufficiente e della figlia minore la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 Per_1
cadauno), oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Benevento;
- COMPENSA integralmente le spese di lite;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VO RP (Av) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 9, Parte II, Serie A, anno 2002).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott. Maria Ilaria Romano
- Pagina 5 -