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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/08/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1179 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato BAFFA Parte_1
ANTONELLA
ATTORE
E
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio
[...] dell'avvocato AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a richiesta di pagamento (indennità di occupazione) - altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso la Parte_1 richiesta di pagamento per occupazione sine titulo n. 90175679399 e n. 2024 SRP00695, notificata in data 20 marzo 2024, con cui l' Controparte_2 ha ad essa intimato il pagamento della somma di euro
[...] CP_1
49.318,48 asseritamente dovuta per l'“utilizzo, senza titolo, del bene immobile denominato CSB0903- vecchio alveo torrente Gidora Cavoni di noci o pietra di Gidora;
cs0121001-fg 60 map.
0-terreno a valle str.prov” per il periodo dal 03.09.2016 al 31.12.2023.
Ha, in particolare, eccepito l'opponente l' “inesistenza e/o illegittimita' e/o inefficacia della richiesta di pagamento – insussistenza e/o inesistenza dei presupposti -errata e falsa applicazione della normativa di riferimento – acquisto a titolo originario- intervenuta usucapione”, sostenendo di avere usucapito, per possesso ultraventecinquennale ininterrotto, pacifico e pubblico, i beni oggetto dell'ingiunzione di pagamento, sdemanializzati con decreto n. 586 del 05.05.1973 emesso dall' allora
Ministro Segretario di Stato per Lavori Pubblici. Ha, in subordine, dedotto Parte_1
l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio e di ogni ulteriore diritto sui beni oggetto di causa, essendo il fondo di proprietà intercluso rispetto anche agli altri i proprietari, nonché l'infondatezza della richiesta di pagamento che “non indica in alcun modo i criteri di calcolo e le valutazioni operati” né i “parametri di riferimento”, ed infine l'erroneità del calcolo degli interessi, essendo, inoltre, non dovute le indennità prescritte (5 anni) e gli interessi (3 anni) in assenza di atti interruttivi del corso della prescrizione.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di dichiararne l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia per le motivazioni dettagliatamente esposte e di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore degli immobili oggetto di causa. In via subordinata, in caso di rigetto della domanda di usucapione, l'opponente ha chiesto all'adita A.G. di “disporre l'accertamento dei confini tenendo conto dello stato di fatto da oltre 25 anni e/o disporre l'eventuale servitù di passaggio acquisita da oltre 25 anni e di ogni diritto
e/o come meglio sopra e/o in ogni caso dichiarare la prescrizione intervenuta di indennità e interessi
e/o rideterminare la somma eventualmente dovuta e indicare i parametri di riferimenti e i criteri di calcolo e/o ordinare la compensazione con ulteriori crediti e/o la non dovutezza degli interessi e/o rivalutazione e/o indennità e/o di qualunque altra somma e/o in tutti i casi, con vittoria spese competenze ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo, ex art. 93
c.p.c. di ogni fase e grado del giudizio”. La convenuta , costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda evidenziando Controparte_1 in primo luogo l'inammissibilità della spiegata richiesta di accertamento della maturata usucapione sugli immobili odierni atteso che il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 622/2022 (contro cui ha interposto gravame, ancora pendente, davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro) Parte_1 ha già rigettato l'analoga domanda spiegata dall'opponente statuendo altresì la fondatezza della pretesa erariale precedentemente avanzata dall' per l'abusiva occupazione degli Controparte_1 immobili oggetto di causa.
Ha inoltre eccepito l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza del credito evidenziando che con nota prot. n. 20718/2023, ritualmente notificata in data 12.12.2023, aveva essa comunicato a Parte_1
[... che “a seguito di sentenza n. 641/2022 emessa dal Tribunale ordinario di Cosenza, prima sezione civile, con la quale codesta società è stata condannata al pagamento delle indennità dall'1.9.2011 al
2.9.2016 oltre interessi, la Scrivente ha quantificato in base agli importi stabiliti Controparte_1 in CTU, in acconto e salvo conguaglio, le somme dovute dal 30.9.2016 al 31.12.2023 in € 49.318,48, di cui € 46.980,02 a titolo di indennità ed € 2.336,46 a titolo di interessi, come da prospetto” allegato, dando atto che i conteggi sono stati eseguiti sulla base di un criterio di calcolo ritenuto legittimo da parte dell'organo giurisdizionale. Ha, infine, eccepito anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, avendo l'amministrazione “richiesto gli indennizzi per gli ultimi 5 anni di occupazione abusiva dal periodo di occupazione accertato in sentenza, ovverosia dal 3.9.2016 fino alla data del 31.12.2023”.
L'Agenzia del demanio ha chiesto, pertanto, al Tribunale, previo rigetto dell'istanza cautelare, di disattendere le avverse domande, vinti onorari e spese di lite.
Con ordinanza del 22 gennaio 2025 il Tribunale, “ritenuto che l'istanza di sospensione della richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione formulata da parte opponente possa trovare accoglimento limitatamente alla somma di euro 15.372,80 avuto riguardo alla valutabile fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito in relazione al periodo dal 03.09.2016 al 31.12.2018 non risultando l'adozione di atti interruttivi e considerata, invece, l'infondatezza, alla luce della valutazione sommaria propria della presente fase giudiziale, delle ulteriori doglianze in considerazione del tenore della sentenza n. 622/2022 (RG 5117/2016) emessa tra le parti sullo stesso oggetto dal Tribunale di Cosenza, e alla generica contestazione del calcolo degli importi di cui la convenuta ha chiesto il pagamento”, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato limitatamente alla somma di euro 15.372,80 e, rigettate le richieste di prova costituenda articolate da parte attrice, sulle conclusioni scritte delle parti, ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1 c.p.c. L'opposizione è fondata, nei limiti di cui appresso.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento dell'indennità di occupazione abusiva per difetto di titolarità del relativo diritto da parte dell'
[...]
in ragione della non esaminabilità in questa sede, per litispendenza, della spiegata CP_1 domanda di usucapione, tesa a dimostrare che il bene pacificamente occupato da ed Parte_1 appartenete al patrimonio disponibile dell'Amministrazione, ha formato oggetto di ininterrotto, pubblico e pacifico possesso da parte della ditta opponente.
La convenuta ha, infatti, depositato sentenza n. 622/2022 (oggetto di gravame tuttora pendente davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro) con la quale il Tribunale di Cosenza, decidendo analoga opposizione ad ingiunzione dell' per il pagamento della somma complessiva di Controparte_1 euro 127.906,06, a titolo di indennità per occupazione illegittima dei medesimi immobili odierni in relazione al periodo compreso tra il 17.04.1999 ed il 30.06.2016, ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione dei terreni in quella sede, come in questa, formulata da parte opponente, rideterminando la somma dovuta da per l'illegittima occupazione Parte_1 limitatamente al periodo compreso tra il 02.09.2011 ed il 02.09.2016, in ragione della accertata prescrizione per il tempo precedente.
Come ben si vede, si è, dunque, in presenza di una situazione di litispendenza tra la causa, avente ad oggetto la domanda riconvenzionale di usucapione qui promossa, e la causa, già decisa con sentenza di merito di primo grado dall'intestato Tribunale, avente ad oggetto identica domanda riconvenzionale di usucapione proposta nell'ambito del giudizio di opposizione ad (altra) ordinanza ingiunzione da Parte_1
Ebbene, come ha chiarito la S.C., pronunciandosi sul puto a Sezioni Unite (v. Cass. Civ., Sezioni
Unite, n. 27846/2913) “a norma dell'art. 39, comma 1 c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi”.
La S.C. ha, in particolare, spiegato nella pronuncia citata, la litispendenza “è espressione della regola, sovraordinata al sistema del processo, secondo cui de eadem re ne bis sit actio;
tale regola delimita il diritto di azione nella sua dimensione pubblica, in quanto, cioè, esso sia volto ad ottenere dallo
Stato la prestazione della giurisdizione, e nella sua dimensione privata, in quanto diretto verso altro soggetto che sì voglia sottoporre alle statuizioni del giudice. In tale prospettiva, la regola della litispendenza, intesa come effetto della consumazione del diritto di azione, ha lo stesso fondamento, ovvero appaga le stesse esigenze, della regola del giudicato, sicché la prima dovrebbe espandersi finché non funzioni già l'altra. Supponendo, cioè, la cosa giudicata una sentenza irrevocabile, la litispendenza, che preserva gli stessi interessi propri della prima, sarebbe tenuta ad occupare, e quindi a regolare, tutta la vicenda processuale che precede la regiudicata. Pertanto, in nome della realizzazione dell'obiettivo del ne bis in idem, tra eccezione di litispendenza e eccezione di giudicato non possono lasciarsi spazi vuoti. In sostanza, la pendenza della lite, che si determina dall'attimo in cui la domanda sia regolarmente proposta, cessa soltanto quando si consegua una sentenza definitiva non impugnabile con mezzi ordinari” (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 27846/2016 in parte motiva).
Ne deriva che, nel caso di specie, non essendo ancora passata in giudicato la sentenza emessa in punto di domanda (riconvenzionale) di usucapione dal Giudice preventivamente adito, in virtù del principio per cui “de eadem re ne bis sit actio”, va dichiarata la litispendenza della riconvenzionale di usucapione con conseguente cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 39, comma 1 c.p.c.
In mancanza, quindi, di un valido titolo idoneo a giustificare la disponibilità e l'utilizzazione delle aree occupate, la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione da parte dell' CP_1 deve ritenersi del tutto legittima.
[...]
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione.
Risulta, infatti, che l' ha determinato le somme richieste a titolo di indennizzo Controparte_1 facendo applicazione dei criteri indicati dal CTU che ha proceduto ad espletare consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del giudizio pendente in grado d'appello, come riportati nella motivazione della sentenza n. 622/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza ed oggetto di gravame (v. comunicazione inoltrata a contenente la dettagliata indicazione, anno per anno, a far data dal Parte_1
03.09.2016, del canone richiesto in applicazione ai criteri ed ai coefficienti i cui alla citata CTU – allegato 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte della deduzione difensiva, nulla ha opposto controparte, non contestando, in particolare, la circostanza della applicazione, da parte dell'opposta, delle indicazioni, dei criteri e dei coefficienti stabiliti dall'ausiliare del Giudice.
Va invece parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione del credito azionato, formulata dall'opponente, con riferimento ai canoni dal 03.09.2016 31.12.2018 non avendo l' CP_1
prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie.
[...]
L'unico atto interruttivo del corso quinquennale della prescrizione è ravvisabile nella richiesta di pagamento oggi opposta, notificata in data 20 marzo 2024, non valendo ad interrompere la prescrizione la mera costituzione della convenuta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 622/2022.
Ed infatti, in difetto di produzione, da parte dell'opposta, della comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio conclusosi con la sentenza n. 622/2022 non è possibile al Giudicante esaminarne il contenuto e verificare se esso contenga elementi univoci e chiari da cui inferire l'inequivoca volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato (cfr. Cass. Civ., n.
21799/2021).
Né elementi in tal senso si rinvengono nel corpo motivazionale della sentenza anzidetta.
Peraltro, si osserva come alcuna specifica difesa sia stata espletata sul punto dall'opposta, nemmeno a seguito della pronuncia dell'ordinanza con cui, nel sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il Tribunale ha valutato sommariamente l'insussistenza di atti interruttivi della prescrizione per il periodo antecedente al quinquennio dalla notifica della richiesta di pagamento oggi sub iudice.
Ne consegue la non dovutezza della somma di euro 15.372,80, corrispondente ai canoni di occupazione dovuti per il periodo anzidetto, come calcolati dalla stessa parte opposta nella comunicazione di cui all'allegato n. 3.
L'ingiunzione di pagamento va dunque ridotta dell'importo anzidetto e limitata alla residua somma di euro 33.945,68.
Devono essere, infine, disattese le subordinate domande di accertamento di servitù di passaggio e di accertamento dei confini, genericamente formulate.
Spese compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla la richiesta di pagamento opposta limitatamente alla somma di euro 15.372,80;
- accerta e dichiara la persistente validità del provvedimento impugnato quanto alla restante somma di euro 33.945,68;
- dichiara, ai sensi dell'art. 39, comma 1 c.p.c., la litispendenza tra la domanda riconvenzionale di usucapione svolta da nel presente giudizio e la domanda riconvenzionale Parte_1 di usucapione presentata dall'opposta nell'ambito del giudizio definito dal Tribunale di Cosenza con sentenza n. 622/2022, pendente in secondo grado davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro;
- ordina, per l'effetto, la cancellazione della causa dal ruolo in parte qua;
- rigetta le domande subordinate avanzate dalla società attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 23/08/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo