Azioni di responsabilita'
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire:
a) l'azione sociale di responsabilita';
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall' articolo 2394 e dall' articolo 2476, sesto comma, del codice civile ;
c) l'azione prevista dall' articolo 2476, ottavo comma, del codice civile ;
d) l'azione prevista dall' articolo 2497, quarto comma, del codice civile ;
e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
(( 1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati. ))